ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI
DETERMINAZIONE n. 0000511 Protocollo n. 0014210 del 07/10/2021
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale
Oggetto: Procedure di emergenza, ai sensi dell’art. 16, paragrafo 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), per l’affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa (CIG 8909067AA8), Alghero – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8908916E0B), Cagliari – Milano Linate e viceversa (CIG 8909218745), Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 89091585C2), Olbia – Milano Linate e viceversa (CIG 8909332559) e Olbia – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8909285E8D) per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022. Provvedimento di Esclusione del Vettore ITA S.p.A.
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 6 luglio 2020 N.P. 2919/65 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx le funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1008/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
VISTA la Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), recante “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio-Oneri di servizio pubblico (OSP)”;
VISTO l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Xxx XXXX Xxxxxxxx 0000 x. 00 - 00000 Xxxxxxxx - tel. +39 070 606 2233- xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
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Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale
VISTA la legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, con la quale le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e specificatamente l’art 18, lettera a), che esclude dall’applicazione del Codice degli appalti le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del Regolamento (CE) n. 1008/2008;
VISTA la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 recante “Misure per lo sviluppo del trasporto aereo”;
VISTO il Protocollo d’Intesa del 7 settembre 2010 che ha stabilito i rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC in materia di continuità territoriale aerea;
CONSIDERATO che l’esercizio del servizio aereo di linea sulle rotte onerate sopracitate è attualmente svolto dalla compagnia aera Alitalia SAI Spa in amministrazione straordinaria ai sensi di atti convenzionali, la cui scadenza è stata prorogata, da ultimo, fino al 28.10.2021, secondo le prescrizioni contenute nel DM n° 61 del 21 febbraio 2013, e s.m.i. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
CONSIDERATO che il 15 ottobre 2021 Alitalia in amministrazione straordinaria, come comunicato con nota del 30 agosto 2021 (Prot. Dir.Gen. Trasporti n° 12700 del 31 agosto 2021), cesserà le attività di volo e i servizi aerei di linea onerati da/per la Sardegna risulteranno scoperti con gravi conseguenze sulla connettività con la Penisola e ripercussioni per la mobilità dei passeggeri, soprattutto residenti;
CONSIDERATO pertanto, che, a seguito della cessazione delle attività di volo di Alitalia e nelle more della definizione del nuovo regime di oneri di servizio pubblico, è indispensabile assicurare, senza soluzione di continuità, servizi aerei onerati che garantiscano voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte sopracitate;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n° 357 del 14 settembre 2021, che ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico per il “periodo emergenziale dal 15 ottobre 2021 al 14 maggio 2022” le rotte Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa;
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VISTE le proprie Determinazioni rep nn° 479, 480, 477, 478, 475 e 476 del 22/09/2021, con le quali la Regione ha provveduto ad indire, per ciascuna rotta, una procedura di emergenza ai sensi dell’art.16, paragrafo 12 del Regolamento CE n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01) al fine di selezionare un vettore aereo che assuma gli oneri di servizio pubblico rispettivamente sulle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, per il periodo dal 15 ottobre fino al 14 maggio 2022, alle condizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n° 357 del 14.09.2021;
VISTE le proprie note con le quali, in data 22.09.2021, sono stati invitati, rispettivamente, i vettori Ryanair DAC, Easy Jet Airline Company Limited (Plc), Volotea S.L., Blue Air Aviation S.A., Vueling Airlines S.A., Danish Air Transport A/S, Blue Panorama Spa, Neos Spa, ITA Spa, Air Malta, Xxxx Air, a presentare la propria offerta per svolgere i sopracitati servizi aerei di linea, sulle rotte su indicate per il periodo ricompreso dal 15.10.2021 fino al 14.05.2022, così come individuato nell’Allegato tecnico al suindicato DM n° 357 del 14.09.2021;
VISTA la propria Determinazione rep. n.492 del 27.09.2021 con cui è stato costituito il seggio di gara di gara per lo svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica della regolarità dei plichi e della relativa documentazione amministrativa e delle offerte economiche;
VISTE le proprie Determinazioni rep nn° 493, 496, 495, 494, 498 e 497 del 27.09.2021, con le quali si è provveduto a integrare le predette determinazioni di indizione della procedura di emergenza, con l’estensione al vettore Tayaran Jet dell’invito a manifestare la volontà irrevocabile di svolgere il servizio aereo di linea, così come individuato nell’Allegato tecnico al DM n. 357 del 14.09.2021, su ciascuna delle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, per il periodo ricompreso dal 15.10.2021 fino al 14.05.2022, al fine di individuare la proposta più conveniente per l’Amministrazione regionale;
VISTE le note con le quali la Regione, in data 27.09.2021, ha invitato il vettore Tayaran Jet a presentare la propria offerta per svolgere i sopracitati servizi aerei di linea, sulle rotte sopra
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indicate per il periodo ricompreso dal 15.10.2021 fino al 14.05.2022, così come individuato
nell’Allegato tecnico al suindicato DM n° 357 del 14.09.2021; RICORDATO che:
a) gli importi massimi delle compensazioni finanziarie assunte come base d’asta per l’affidamento dei servizi di trasporto aereo in questione, per il periodo emergenziale, ammontano a:
- euro 3.159.794,47 al netto dell’IVA (pari a euro 3.475.773,92 IVA compresa) per la rotta
Alghero – Milano Linate e viceversa;
- euro 5.781.205,08 al netto dell’IVA (pari a euro 6.359.325,59 IVA compresa) per la rotta
Alghero – Roma Fiumicino e viceversa;
- euro 7.089.006,19 al netto dell’IVA (pari a euro 7.797.906,81IVA compresa) per la rotta
Cagliari – Milano Linate e viceversa;
- euro 8.661.249,45 al netto dell’IVA (pari a euro 9.527.374,40 IVA compresa) per la rotta
Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa;
- euro 3.507.970,55 al netto dell’IVA di legge (pari a euro 3.858.767,61IVA compresa) per la
rotta Olbia – Milano Linate e viceversa;
- euro 4.856.637,66 al netto dell’IVA di legge (pari a euro 5.342.301,43IVA compresa) per la
rotta Olbia – Roma Fiumicino e viceversa;
b) il criterio di selezione dei vettori per l’affidamento dei servizi di cui trattasi è quello
dell’offerta più bassa;
c) il termine ultimo per la presentazione delle offerte delle procedure di gara in oggetto è stato fissato per le ore 13:00 del 29 settembre 2021;
DATO ATTO che, entro il predetto termine di scadenza, sono pervenute, per ciascuna delle 6 rotte, le offerte dei vettori Volotea S.L. e ITA S.p.A. per un numero pari a 12 offerte complessive;
CONSIDERATO che il seggio di gara, costituito con la predetta determinazione rep.n.492/2021, riunitosi
in data 29.09.2021, alle ore 15.30, in seduta pubblica, ha provveduto all’apertura dei plichi e
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alla verifica della regolarità dei medesimi e della relativa documentazione amministrativa e delle offerte economiche;
CONSIDERATO che, attesa l’incompletezza della documentazione presentata dal vettore VOLOTEA S.L., come risulta dal verbale della seduta pubblica svoltasi in data 29.09.2021, si è ritenuto necessario effettuare i relativi approfondimenti, in seduta riservata in data 30.09.2021, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle offerte presentate dal medesimo Vettore;
DATO ATTO che il seggio di gara, per le ragioni su menzionate, ha proseguito e completato le attività di verifica nella suindicata seduta riservata del 30.09.2021, accertando la carenza documentale in capo a Xxxxxxx e con propria determinazione rep. 506 prot. 13963 del 1.10.2021 si è provveduto a escludere il medesimo vettore, per le motivazioni ivi indicate, trasmettendo il provvedimento suindicato con nota n°13966 del 01.10.2021;
DATO ATTO che Xxxxxxx, in data 1.10.2021, ha presentato istanza di accesso in ordine alla documentazione di gara e alle offerte presentate da ITA S.p.A., a cui è stato dato riscontro con nota prot. 14051 del 4.10.2021, salvo integrazione documentale in esito all’assenso del contro interessato;
RICHIAMATO l’art.2 della lettera di invito;
ATTESO che il suddetto art. 2 ha previsto, tra i requisiti tecnici, al n. 4 la “disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo del servizio considerato, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell’imposizione di oneri”;
CONSIDERATO che il possesso del predetto requisito è previsto per l’assunzione degli oneri di servizio pubblico in conformità a quanto disposto dall’Allegato tecnico del D.M. n. 357 del 14 settembre 2021;
DATO ATTO che XXX, nella sua domanda di partecipazione ha dichiarato espressamente di “possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo del servizio considerato, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell’imposizione di oneri”;
CONSIDERATO che, successivamente alla predetta esclusione del vettore Xxxxxxx, la Regione ha avviato il controllo dei requisiti generali e proceduto alla verifica del possesso dei requisiti tecnici dichiarati, in sede di offerta, da ITA S.p.A., in collaborazione con ENAC, come previsto
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al punto 2.2 dell’allegato tecnico al D.M. n.357/2021, mediante specifica richiesta, con nota prot. 13973 del 1.10.2021, trasmessa anche alla stessa ITA S.p.A;
C. Alitalia e ITA hanno sottoscritto, in data 10 agosto 2021, un
Memorandum of Understanding
MoU
”) con il quale hanno disciplinato fra loro i principi e le
line guida e le attività da sv
Perimetro Aviation e negoziare e definire i relativi termini e condizioni, con l’obiettivo
prioritario indicato da ITA e riconosciuto da Alitalia di consentire ad ITA di diventare
pienamente ope
Perimetro Aviation da Alitalia a ITA (“
Data di efficacia
”); D. ITA acquisirà da Alitalia,
nell’ambito del Perimetro Aviation identificato, gli aeromobili e gli slot ad essi collega
ti, oltre
““C. Alitalia e ITA hanno sottoscritto, in data 10 agosto 2021, un ding ((““MoU”) con il quale hanno disciplinato fra loro i principi e le svoollggeerree aall ffiinnee ddii rreeaalliizzzzaarere ll’’ooppeerraazziioonnee ddii aaccqquuiissiizziioonnee ddeell oziare e definire i relativi termini e condizioni, con l’obiettivo e riconosciuto da Alitalia di consentire ad ITA di diventare oo iill 1155 oottttoobbrree 22002211,, qquuaannddoo aavvrràà eeffffiiccaacciiaa iill ttrraassffeerriimemennttoo ddeell
alia a ITA (“Data di efficacia”); D. ITA acquisirà da Alitalia, viation identificato, gli aeromobili e gli slot ad essi collegati, oltre angibili, inclusi inter alia sistemi informativi e di prenotazione, che sponibilità di ITA alla Data di efficacia; E. ITA definirà entro la AAlliittaalliiaa llaa ddooccuummeennttaazziioonnee ccoonnttrraattttuuaallee cchhee ddiisscciipplliinneerràà iill Aviation alla Data di efficacia, ivi inclusi i contratti di novazione attiivvii aaggllii aaeerroommoobbiillii iiddeennttiiffiiccaattii nneellll’ambito del Perimetro Aviation;
ttee ffoorrnniirree llaa rreellaattiivvaa ddooccuummeennttaazziioonnee aa CCooddeessttaa ssppeetttt..llee
ATTESO che, in riscontro alla suddetta richiesta, il vettore ITA S.p.A., con sua nota del 4.10.2021, ha
comunicato quanto segue:
"omissis"
ad altri asset tangibili e intangibili, inclusi
inter alia
sistemi informativi e di prenotazione, che
quindi entreranno nella disponibilità di ITA alla Data di efficacia; E. ITA definirà entro la
trasferimento del Perimetro Aviation alla Data di efficacia, ivi inclusi i contratti di novazione
’ambito del Perimetro Aviation;
Amministrazione”;
Memorandum of Understan line guida e le attività da Perimetro Aviation e neg prioritario indicato da ITA pienamente operraattiivvaa eennttrr Perimetro Aviation da Alit nell’ambito del Perimetro A ad altri asset tangibili e int quindi entreranno nella di sseettttiimmaannaa ccoorrrreennttee ccoonn trasferimento del Perimetro ddeeggllii aaccccoordrdii ddii lleeaassiinngg rreell ssaaràrà ccuurara ddeellllaa SSccrriivveenn
Amministrazione”;
MeMemmooraranndduumm ooff UUnnddeerrssttaannddiinngg
CONSIDERATO, altresì, che nell’allegato
"omissis"
alla predetta comunicazione,
disciplinare fra loro i principi
e le line
e
guida e le attività da svolgere al fine di realizzare l’operazione di acquisizione del Perimetro
Aviation e negoziare e definire i relativi termini e condizioni, con l’obbiettivo prioritario indicato
““disciplinare fra loro i principi e le line
si evince che con la sua stipula le parti intendevano
da ITA e riconosciuto da Alitalia di consent
ire ad ITA di diventare pienamente operativa entro
il 15 ottobre 2021
”, precisando che “….
i termini, le condizioni e le modalità della realizzazione
dell’Operazione qui ipotizzati saranno riflessi in idonea documentazione contrattuale [….], di
natura vinco
guida e le attività da svolgere al fine di realizzare l’operazione di acquisizione del Perimetro Aviation e negoziare e definire i relativi termini e condizioni, con l’obbiettivo prioritario indicato da ITA e riconosciuto da Alitalia di consentire ad ITA di diventare pienamente operativa entro il 15 ottobre 2021”, precisando che “….i termini, le condizioni e le modalità della realizzazione dell’Operazione qui ipotizzati saranno riflessi in idonea documentazione contrattuale [….], di natura vincollaannttee ee cchhee ssoolloo ccoonn llaa ssttiippuullaa ddii ttaallee DDooccuummeennttaazziioonnee CCoonnttrarattttuuaallee llee PPaartrtii
assumeranno obblighi vincolanti con riguardo all’Operazione””;;
"omissis"
assumeranno obblighi vincolanti con riguardo all’Operazione
Le P
arti riconoscono e
si danno reciprocam
ente atto che il presente MoU contiene le intese ad oggi
raggiunte tra le
ddeell MeMemmooraranndduumm
““Le Parti riconoscono e
"omissis"
DATO ATTO inoltre, che l’art. 5 prevede espressamente che
arti in merito all’
O
perazione e che pertanto essa non comporta l’assunzione di alcun obbligo
si danno reciprocamente atto che il presente MoU contiene le intese ad oggi raggiunte tra le PParti in merito all’Operazione e che pertanto essa non comporta l’assunzione di alcun obbligo
ggiiuuririddiiccaamemennttee vviinnccoollaannttee aa ccaaririccoo ddeellllee PPaartrtii,, ffaattttaa eecccceezziioonnee eessppreressssaammeennttee ppeerr llee
"omissis"
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale
obb
ligazioni previste dagli articoli 3 (
Riservatezza
), 6 (
Spese e Costi
) e 9 (
Legge applicabile e
Foro competente
che saranno, pertanto, giuridicamente vincolanti per le parti
obbligazioni previste dagli articoli 3 (Riservatezza), 6 (Spese e Costi) e 9 (Legge applicabile e
Foro competente)) che saranno, pertanto, giuridicamente vincolanti per le parti”;
"omissis"
detto Memorandum
RITENUTO che la documentazione fornita da ITA S.p.A. non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della “disponibilità, in proprietà o in locazione garantita”, degli aeromobili, non
producendo,
"omissis"
, alcun obbligo giuridico vincolante, certo ed irrevocabile per
sua espressa previsione né risulta dimostrata l’adeguatezza della flotta di aeromobili a
soddisfare le prescrizioni dell’imposizione di oneri sulle rotte onerate in oggetto;
DATO ATTO quindi, che propria nota prot. n° 14127 del 5.10.2021, è stato richiesto a ITA S.p.A. di trasmettere, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 7 ottobre 2021, idonea e definitiva documentazione che attesti il titolo giuridico vincolante e comprovante il requisito di cui al punto 3 richiesto con la nota prot. n° 13973 del 1.10.2021 nonché l’indicazione della flotta di aeromobili da destinare ai servizi onerati;
2244 aaggoossttoo 22002211,, ccoonn llaa lliissttaa ddeeggllii
VISTA la nota del 6 ottobre 2021 (ns. Prot. n° 14174 del 07.10.2021) trasmessa da ITA S.p.A., con la quale viene allegata l’ulteriore documentazione per la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, costituita da:
aeromobili inclusi nel Perimetro Aviation da trasferire in capo ad ITA alla data del 15 ottobre
OOffffeertrtaa VViinnccoollaannttee
aeromobili inclusi nel Perimetro Aviation da trasferire in capo ad ITA alla data del 15 ottobre
2021 inclusa nell’Annesso I all’Allegato A, (Allegato 1);
- "omissis"
inviata da ITA ad Alitalia in data
"omissis"
2021 inclusa nell’Annesso I all’Allegato A
(Allegato 1);
dell’Offerta Vincolante
(Allegato 2);
3311 aaggoossttoo 22002211
dell’Offerta Vincolante, (Allegato 2);
- lettera del
"omissis"
con cui Alitalia ha formalmente comunicato
"omissis"
con particolare evidenza della lista d
efinitiva e concordata dei 52 aeromobili inclusi nel
ll’’aacccceettttaazziioonnee
11°° sseetttteemmbbrere 22002211 ccoonn ll’’aaggggiioornrnaammeennttoo ddeellll’’AAlllleeggaattoo AA aallll’’OOffffeertrtaa VViinnccoollaannttee
con particolare evidenza della lista definitiva e concordata dei 52 aeromobili inclusi nel
Perimetro Aviation, (Allegato 3);
- lettera ITA del
"omissis"
Perimetro Aviation
(Allegato 3)
l“A
llegato A
MoU
“Allegato A”
““MoU” e
ddeellll’’ooffffeertrtaa vviinnccoollaannttee
iinn ddaattaa 2244 aaggoossttoo 22002211;
"omissis"
CONSIDERATO preliminarmente che, alla luce della documentazione da ultimo acquisita, "omissis" accluso al sopra citato "omissis" trasmesso da ITA S.p.A. in data 5 ottobre 2021 per la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, risultava già superato per espressa
previsione
"omissis"
inviata da ITA S.p.A. ad Alitalia
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale
O
fferta
Offerta VVinnccoollaannttee
2244
"omissis"
CONSIDERATO che dalla suindicata inviata da ITA S.p.A. ad Alitalia in data
aaggoossttoo 22002211
"omissis" si evince che la società non è ancora in possesso del titolo giuridico idoneo a
fini di una pronta
definizione della Documentazione Contrattuale
secondo un calendario
“IITTAA èè ddiissppoonniibbiillee aa pprorosseegguuiirree llee ttrraattttaattiivvee [[……]] aaii
mentazione Contrattuale secondo un calendario avvvviioo ddelle attività [[……]];;
2244 aaggoossttoo 22002211
"omissis"
dimostrare la disponibilità degli aeromobili necessari a soddisfare le prescrizioni
dell’imposizione di oneri sulle rotte onerate: "omissis"
elle attività
l’O
fferta
incola
fini di una pronta definizione della Docu
ccoommppaattiibbiillee ccoonn llee ssttrriinnggeennttii tteemmppiissttiicchhee ddii
ddaal ’Offerta VV ncolannttee
CONSIDERATO che
Con l’accettazione da parte di Alitalia della presente offerta vincolante
parti
si impegnano a definire in buona fede la Documentazione Contrattuale
e a
pros
e
guire le trattativ
e in relazione all
operazione in maniera spedita al fine di addivenire alla
l 20
“Con l’accettazione da parte di Alitalia della presente offerta vincolante […] le
parti si impegnano a definire in buona fede la Documentazione Contrattuale
pros guire le trattative in relazione all’operazione in maniera spedita al fine di addivenire alla finalizzazione e sottoscrizione della medesima Documentazione Contrattuale entro iil 20
settembre 2021”;
PPeeririmmeettroro AAvviiaattiioonn stesso
emerge che
"omissis" "omissis"
inviata da ITA S.p.A. ad Alitalia in data
finalizzazione e
sottoscrizione della medesima Documentazione Contrattuale entro
settembre 2021
dall’Allegato A
dall’Allegato A ((Perimetro Aviation)) l’offerta vincolante
CONSIDERATO che
elementi che compongono il Perimetro Aviatio
rappresenta
un’individuazione di massima
che potrà essere oggetto di integrazione e/o
migliore identificazione nell’ambito della Documentazione Contrattuale
successivo Annesso I
(F
lotta aeromobili
in cui sono
elementi che compongono il Perimetro Aviation, restando inteso che il presente Allegato A rappresenta un’individuazione di massima che potrà essere oggetto di integrazione e/o migliore identificazione nell’ambito della Documentazione Contrattuale” e che nel successivo Annesso (F otta aeromobil )),, n cui sono specificati gli aeromobili inclusi nel Perimetro Aviation “Le parti convengono che llaa lliissttaa ddii aaeerroommoobbiillii ppoottrràà eesssseerree ooggggeettttoo ddii
mmooddiiffiiccaa pprreevviioo ccoonnsseennssoo ddii eennttrraammbbee llee ppaarrttii”;
Alitalia in data con chiarezza:
"omissis" "omissis"
Perimetro Aviation
Si riporta di seguito una tabella contenente
2244 aaggoossttoo 22002211
“Si riporta di seguito una tabella contenente un’indicazione preliminare ddeeggllii
"omissis"
[…] le
n, restando inteso che il presente Allegato A
e che nel
si rileva che il
a
ll’offerta vincolante
un’indicazione preliminare
"omissis"
inviata da ITA S.p.A. ad non è determinato
specificati
gli aeromobili inclusi nel
Perimetro Aviation
Le parti convengono che
CONSIDERATO che la lettera del
"omissis"
con cui Alitalia
"omissis"
formalmente comunicato
l’accettazione dell’Offerta Vincolante
co
formale acquisizione della perizia di stima stilata con riferimento al perimetro definitivo del
che verrà
a
3311 aaggoossttoo 22002211,
hhaa formalmente comunicato
’accettazione dell’Offerta Vincolante,
ffoormarmallee aauuttooririzzzzaazziioonnee ddaa ppaarrttee ddeell MiMinniisstteerroo vviiggiillaannttee aallll’’iinnvviioo ddeellllaa ppreresseennttee
muunniiccaazziioonnee ,, qquuaallee rriissccoonnttrroo uuffffiicciiaallee aallllaa VVoossttrraa OOffffeerrttaa VViinnccoollaannttee;
co
formale acquisizione della perizia di stima stilata con riferimento al perimetro definitivo del
ammoo AAvviiaattiioonn,, aanncchhee iinn ccoonnssiiddeerraazziioonnee ddeellllaa ttiippoollooggiiaa ddeell pproroggrarammmmaa ddii cceessssiioonnee che verrà ddoottttaattoo ddaallllaa PPrroocceedduurraa iinn ccoonnffoormrmiittàà aall ppiiaannoo iinndduussttrriiaallee ddii IITTAA;
rr
a
"omissis"
è tuttavia subordinata alle seguenti condizioni:
“- "omissis"
- "omissis"
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale
valutazione in termini di conformità e rispondenza alla decisione finale
della Commissione
eu
xxxxx in relazione al piano indu
striale di ITA di cui all’articolo 79, comma 0
xxx, xxx
xxxxxxx
formale autorizzazi
one del programma oggetto di modifica nei termini di cui ai commi 3 e 4
ropea in relazione al piano industriale di ITA di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del
decreto-lleeggggee 1177 mamarrzzoo 22002200,, nn..1188;;
valutazione in termini di conformità e rispondenza alla decisione finale della Commissione
- "omissis"
-
"omissis"
dell’art.11
quater del DL 72/21 per effetto della predetta decisione della Commissione
e
dell’
formale autorizzazione del programma oggetto di modifica nei termini di cui ai commi 3 e 4
ell’art.11-quater del DL 72/21 per effetto della predetta decisione della Commissione uurrooppeeaa,, aatttteessoo cchhee llaa cceessssiioonnee ddeell PPeeririmemettrroo AAvviiaattiioonn aa ttrraattttaattiivvaa ppririvvaattaa iinntteeggrererràà ppaartrtee
d
e
dell’eesseeccuuzziioonnee ddeell pproroggrraammmmaa memeddeessiimmoo”;
11°° sseetttteemmbbrere 22002211
ddeellll’aacccceettttaazziioonnee ddeellll’’OOffffeertrtaa VViinnccoollaannttee,
ccoonnddiizziioonnaattaa aallllee ffoorrmamallii
CONSIDERATA la lettera ITA S.p.A. del
"omissis"
con la quale la medesima società prende
autorizzazioni del Mini
stero Vigilante e del programma, alla formale acquisizione della perizia
autorizzazioni del Ministero Vigilante e del programma, alla formale acquisizione della perizia
di stima, nonché alla decisione finale della Commissione europea”;
atto
"omissis"
da parte di Alitalia, “[…]
"omissis"
di stima, nonché alla decisione finale della Commissione europea
Documentazione Contrattuale
Documentazione Contrattuale
11°°
PRESO ATTO che non è stata data evidenza di comunicazioni e/o documenti successivi alla data del
sseetttteemmbbrere
"omissis" che attestino la sottoscrizione della
"omissis"
idonea a
dimostrare la “disponibilità, in proprietà o in locazione garantita”, degli aeromobili;
RITENUTO che la documentazione ulteriormente prodotta da ITA S.p.A. con la sopra richiamata nota del 6 ottobre 2021 (ns. Prot. n° 14174 del 07.10.2021) non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della “disponibilità, in proprietà o in locazione garantita”, degli aeromobili, non producendo, la documentazione prodotta, alcun obbligo giuridico vincolante, certo ed irrevocabile per sua espressa previsione, ma ancor meno a garantire l’effettivo esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte onerate in oggetto dal 15 ottobre 2021;
RILEVATO pertanto, che l’accertamento del mancato possesso, da parte del vettore ITA S.p.A., del requisito tecnico richiesto all’art. 2, punto 4, della lettera di invito e previsto, come detto, dall’art. 2 dell’Allegato tecnico al DM n. 357/2021, ne comporta l’esclusione, alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 13 della lettera di xxxxxx;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 7/14 del 26.02.2020;
ACCERTATA in relazione all’oggetto del presente provvedimento, la non sussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con X.X.X. x. 0/0 xxx 00.0.0000 e che non si
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale
incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra rappresentato, di dover escludere il vettore ITA S.p.A. per carenza dei requisiti di partecipazione, come previsti dalla lettera di xxxxxx.
DETERMINA
Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, nell’ambito della procedura di emergenza, ai sensi dell’art. 16, comma 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), per l’affidamento dei servizi pubblici essenziali di trasporto aereo in regime di continuità territoriale per il periodo ricompreso dal 15.10.2021 fino al 14.05.2022 sulle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa (CIG 8909067AA8), Alghero – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8908916E0B), Cagliari – Milano Linate e viceversa (CIG 8909218745), Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 89091585C2), Olbia – Milano Linate e viceversa (CIG 8909332559), Olbia – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8909285E8D), il vettore ITA
S.p.A. è escluso dalla procedura in parola.
La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell’art. 21 della L.R n. 31/98, all’Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato secondo le modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale.
Il Direttore del Servizio
Delfina Spiga X.xx digitalmente