SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA FIDAL E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA FIDAL E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
La Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito: FIDAL), con sede in Roma, via Flaminia Nuova, 830 - Codice Fiscale: 05289680588, nella persona del Presidente pro tempore Xxxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDAL suddetta
e
l’Ente di Promozione Sportiva
(di
seguito: _), con sede in _, Via N. _
Codice Fiscale _, nella persona del Presidente pro tempore ,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,
Premesso
A)
che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
B)
che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formati ve, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
C)
che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale
scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi. certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;
D)
che la Federazione Italiana di Atletica Leggera è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
E)
Che la Federazione Italiana di Atletica Leggera:
- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI è affiliata alla
I.A.A.F. e alla E.A.A.;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di atletica leggera;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e .la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
F)
Che l'_ (eps) :
- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione
n. _ del _ ;
- è riconosciuto altresì da (Ministero degli Interni, Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, etc.);
G)
che l' (eps) in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
H)
che la Federazione Italiana di Atletica Leggera e (eps)
seguito: le Parti) condividono:
(di
- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo. 1 - Norme generali
1.1
Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
1.2
Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi.
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività
sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell’atletica leggera attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
1.3
Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.
1.4
Le parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.
Articolo. 2 - Attività sportiva
2.1
I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera ; l'
(eps) - può utilizzare i termini "Campionati Nazionali (eps)_ " e "Rappresentativa Nazionale dell'
(eps)_ ".
2.2
Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la Federazione Italiana di Atletica Leggera che con l' (eps) _, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti
sono dettagliatamente riportate nell' allegato sub sostanziale della presente Convenzione.
che fa parte integrante e
Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara
3.1
La Federazione Italiana di Atletica Xxxxxxx riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
L'_ (eps) , qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito
associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e nel rispetto delle normative federali.
3.2
Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
3.3
Nell'allegato sub
che forma parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati dell'
(eps)
ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati
dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Articolo. 4 - Iniziative Culturali
4.1
In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
4.2
Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.
Articolo. 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie
5.1
Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.
5.2
Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.
Articolo. 6 - Durata
6.1
La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
6.2
Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.
Roma,
L'Ente_
La FIDAL
Il Presidente Il Presidente
_
Allegato sub 1
1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
1.1. I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro tesserati.
1.2. Esse disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.
1.3. I rapporti di collaborazione riguardano l’attività su pista, strada, indoor, cross e montagna ed in particolare:
o Affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;
o Attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica;
o Partecipazione alle gare ;
o Formazione dei Quadri Tecnici ;
o Formazione dei Giudici di Gara;
o Utilizzo degli impianti sportivi;
o Iniziative culturali;
o Accordi regionali migliorativi;
o La scuola
2) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA’ E TESSERAMENTO DELLE PERSONE
2.1. La FIDAL e l’_ convengono di concedere alle Società affiliate all’ che si affiliano anche alla FIDAL per la prima volta, senza esserlo mai stato in passato, l’esenzione dalle quote di affiliazione alla FIDAL.
2.2. L’ammontare ed il versamento delle quote di tesseramento di pertinenza dei Comitati Regionali FIDAL e di eventuali tasse territoriali è oggetto di specifici accordi tra i Comitati Regionali FIDAL e i rappresentanti territoriali dell’ , nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 9.
2.3. Le tasse di approvazione gare delle manifestazioni competitive agonistiche Nazionali (pista, indoor, strada, cross e montagna) sono quelle stabilite dalla FIDAL. Le tasse di approvazione gare delle manifestazioni Regionali e Provinciali, sono oggetto di accordi tra i Comitati Regionali FIDAL e gli Organi Territoriali dell’ _), che devono trovare riscontro nelle delibere dei rispettivi Consigli Regionali .
3) ATTIVITA’ SPORTIVA: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI, REGOLAMENTI E CALENDARI ATTIVITA’ AGONISTICA
3.1. La Gestione Tecnica e il Controllo del rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale in tutte le manifestazioni competitive-agonistiche di atletica
leggera è compito esclusivo della FIDAL, che lo esercita attraverso il Gruppo Giudici Gare.
3.2. L’
può organizzare manifestazioni competitive-agonistiche riservate solo
ai propri tesserati (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti). In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna tassa gara ed è consentita la partecipazione di tesserati FIDAL esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche per l’ . Le spese per l’eventuale Servizio di Gestione Tecnica della manifestazione sono oggetto di specifici accordi tra i Comitati Regionali FIDAL ed i rappresentanti territoriali dell’ .
3.3. Le Società affiliate all’ _, ma non alla FIDAL, interessate all’organizzazione di manifestazioni competitive-agonistiche (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Masters) devono necessariamente, se intendono prevedere la presenza di atleti tesserati solo alla FIDAL, ottenere l’affiliazione alla FIDAL e richiedere l’autorizzazione a far svolgere la manifestazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento delle Manifestazioni della FIDAL, versando le tasse previste dalle Norme Federali dell’anno in corso. Resta inteso che in tutte le manifestazioni competitive-agonistiche (anche organizzate dall’_ , con Società affiliate FIDAL), tutti i partecipanti devono essere anche in regola con il tesseramento alla FIDAL.
3.4. Per le manifestazioni riservate alle categorie dell’area promozionale (esordienti, ragazzi, cadetti, amatori) i Comitati Regionali della FIDAL ed i rappresentanti
territoriali dell’
definiscono, nell’osservanza dei principi della presente
convenzione, le modalità, i criteri e le disposizioni tecniche per la partecipazione degli atleti, fermo restando che tutti i partecipanti devono essere in regola con le rispettive norme per la tutela sanitaria e l’obbligo di copertura assicurativa ed esibire la relativa tessera di appartenenza valida per l’anno in corso.
3.5. La FIDAL garantisce, se richiesto dall’ , il Servizio di Gestione Tecnica. Le spese necessarie alla organizzazione e gestione dell’evento (giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) saranno a carico degli organizzatori.
3.6. Gli Organi Nazionali della FIDAL comunicheranno all’ , non appena stabilite le date del proprio Calendario Nazionale. Gli Organi territoriali della FIDAL e dell’ concorderanno le date delle rimanenti manifestazioni di loro competenza armonizzandole in un unico calendario. Per l’attività dell’area promozionale le manifestazioni possono svolgersi contemporaneamente. Le parti si impegnano alla reciproca comunicazione delle date previste dalle rispettive normative per la compilazione dei calendari agonistici ed a comunicare almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione l’eventuale variazione.
3.7. Per manifestazioni non competitive si intendono quelle che non prevedono il Servizio di gestione tecnica da parte del Gruppo Giudice Gare della FIDAL con rilevazione ufficiale dei tempi, dell’ordine di arrivo, di classifica e premiazioni individuali.
3.8. La FIDAL e l’ _ concordano di riservare ad accordi bilaterali nazionali e territoriali, depositati in Federazione per la necessaria ratifica, la reciproca collaborazione in merito ad eventi di particolare rilevanza per le rispettive Associazioni, purché non in contrasto con i regolamenti federali e la natura della presente convenzione.
4) PARTECIPAZIONE ALLE GARE
4.1. La partecipazione degli atleti alle gare di atletica leggera competitive-agonistiche, è disciplinata dal Regolamento Tecnico Internazionale, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni, cui l’ _ e la Società organizzatrice affiliata FIDAL devono fare riferimento. La manifestazione deve essere inserita nei Calendari della FIDAL.
4.2. La FIDAL e l’ , convengono di permettere la partecipazione all’attività promozionale dei propri atleti tesserati appartenenti alle seguenti categorie: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori alle manifestazioni organizzate dall’uno o dall’altro nel pieno rispetto di quanto previsto in tutti i punti precedenti, su tutto il territorio nazionale.
4.3. La FIDAL e l’_ convengono che la partecipazione alle manifestazioni di atleti (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master),è subordinata all’affiliazione FIDAL della Società organizzatrice e al tesseramento FIDAL dei singoli atleti.
4.4. Si conviene altresì che i Tesserati solo per l’_
di pari fascia d’età Master
FIDAL possono partecipare a manifestazioni organizzate FIDAL, escluso campionati Provinciali, Regionali, Nazionali, purché in regola con la certificazione di idoneità agonistica per l’atletica leggera e della copertura assicurativa, esibendo
la relativa tessera di appartenenza all’
valida per l’anno in corso; le
relative prestazioni possono essere inserite in un ordine di arrivo generale ma non sono valide per le classifiche e per le graduatorie annuali della FIDAL.
4.5. I tesserati Master FIDAL possono partecipare a manifestazioni degli Enti di Promozione Sportiva organizzate da Società affiliate FIDAL di pari fasce di età esclusi i relativi Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali.
4.6. L’ dichiara che i propri tesserati appartenenti alle fasce di età master, che partecipano all’attività competitiva-agonistica della FIDAL, ed alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, amatori che partecipano all’attività promozionale, sono in possesso della prescritta certificazione di idoneità alla pratica dell’atletica leggera e dotati di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso l’_ manleva la FIDAL da qualsiasi responsabilità in ordine alla partecipazione dei propri tesserati alle gare FIDAL.
5) FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E PER DIRIGENTI
5.1. Gli associati dell’ possono partecipare ai corsi di formazione dei quadri tecnici (istruttori, allenatori) e per dirigenti organizzati dalla FIDAL.
5.2. LA FIDAL riserva una quota ai tesserati dell’ _ per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento da essa organizzati, purché i partecipanti siano in possesso dei requisiti previsti dai singoli regolamenti.
5.3. Ai partecipanti ai suddetti corsi che avranno conseguito l’idoneità, viene rilasciato un attestato, così come previsto per i tesserati FIDAL.
5.4. L’
può organizzare corsi di I livello concordando le modalità di
svolgimento con la FIDAL che potrà fornire altresì, secondo le disponibilità, il personale e il materiale tecnico informativo necessario per tali attività. Detta organizzazione deve essere concordata per tempo con la FIDAL. I costi del personale sono a carico degli organizzatori.
5.5. Ai corsi organizzati dall’
possono partecipare i tesserati della FIDAL.
6) FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA
6.1. LA FIDAL si rende disponibile a garantire l’assistenza per la formazione e l’aggiornamento di operatori appartenenti all’ .
6.2. Ai partecipanti ai suddetti corsi che avranno conseguito l’idoneità, secondo un piano formativo concordato tra le parti, verrà rilasciato un attestato.
6.3. Gli stessi operatori in possesso di tale attestato possono essere utilizzati dalla FIDAL nella propria attività di promozione.
6.4. Resta inteso che per poter svolgere le funzioni di Giudice di Gara, nelle manifestazioni competitive-agonistiche, i soggetti di cui sopra devono essere necessariamente tesserati alla FIDAL.
7) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
7.1. La FIDAL e l’ si impegnano ad assicurare le medesime condizioni ai tesserati delle rispettive Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti in convenzioni.
8) INIZIATIVE CULTURALI
8.1. La FIDAL e l’ concordano, nell’ambito delle iniziative culturali, di attivare congiuntamente una serie di iniziative che principalmente possono essere riassunte in :
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.
8.2. Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.
9) ACCORDI REGIONALI INTEGRATIVI
9.1. La presente convenzione firmata dai rispettivi Presidenti Nazionali della FIDAL e dell’ ha validità su tutto il territorio nazionale. In considerazione delle nuove competenze attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, i firmatari della presente convenzione promuovono presso i rispettivi Comitati la stipula di accordi a carattere territoriale, ad integrazione della presente convenzione ma non in contrasto con la stessa, con particolare riferimento all’organizzazione delle manifestazioni sportive ai vari livelli. Copia degli accordi sottoscritti devono essere depositati in Federazione per la necessaria ratifica.
Roma,
L'Ente_
La FIDAL
Il Presidente Il Presidente
_