ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
All. 2a CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in 2 lotti, volta all’affidamento dei «Servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione e alla tutela legale per dirigenti e titolari posizioni organizzative»
Lotto 1 “Responsabilità civile patrimoniale dell’Ente”
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
SCHEDA RIEPILOGATIVA DI COPERTURA
Contraente : INPS
Indirizzo : Xxx Xxxx xx Xxxxxx x. 00 – 00000 XXXX
Codice fiscale: 80078750587; Partita Iva: 02121151001
Durata del contratto: 48 mesi Effetto/Scadenza: dalle ore 24:00 del | alle ore 24:00 del | |
Massimale per ciascun sinistro: | Euro | 2.000.000,00 |
Massimale in aggregato per anno: | Euro | 6.000.000,00 |
Franchigia per ogni sinistro: Euro 5.000,00
Parametro di calcolo del premio*: Categorie di rischio e numero di soggetti assicurati cosi come indicato nella “Scheda di offerta economica” (*Premio flat, non soggetto a regolazione)
Funzione | Dipendenti | Premio annuo lordo unitario | Premio annuo lordo complessivo |
Dirigenti | 501 | ||
Medici Legali | 504 | ||
Professionisti Area Tecnico Edilizia | 93 | ||
Statistici Attuariali | 40 | ||
Avvocati | 319 | ||
Consulente Informatico II Liv | 1 | ||
Dipendenti Aree C, B e A | 27.395 | ||
Popolazione complessiva assicurati (tutti i dipendenti) | 28.853 |
Art. 14 –Inizio e termine della garanzia:
Retroattività: 5 anni;
Postuma: 2 anni (elevata a 5 anni per “Dipendenti” ed “Amministratori” cessati dal servizio).
Estensioni Progettisti ex Xxxxxxx: (Tassi sul valore opera) | |
Lavori fino a 12 mesi: | 0,7 per mille |
Lavori fino a 24 mesi: | 1,1 per mille |
Lavori fino a 36 mesi: | 1,3 per mille |
Costo minimo lordo per certificato Euro 250,00 |
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
La presente polizza è una polizza di responsabilità nella forma “claims made”, pertanto la presente polizza si riferisce ai reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
Indice
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. | 1 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art. | 2 | Valore dell’Appalto |
Art. | 3 | Durata del contratto |
Art. | 4 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art. | 5 | Variazione del rischio |
Art. | 6 | Altre assicurazioni |
Art. | 7 | Modifiche dell’assicurazione |
Art. | 8 | Pagamento del premio |
Art. | 9 | Oneri fiscali |
Art. 10 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 11 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Art. 12 Recesso
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale
dell’Ente
Art. 13 Prestazioni garantite
Art. 14 Inizio e termine della garanzia
Art. 15 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Massimali Art. 16 Rinvio alle norme di legge-
Art. 17 Xxxxxx esclusi dall'Assicurazione Art. 18 Estensione territoriale
Art. 19 Danni di serie
Art. 20 Attività di rappresentanza
Art. 21 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali Art. 22 Produzione di informazioni sui sinistri
Art. 23 Copertura sostituti
Art. 24 Interpretazione favorevole del contratto Art. 25 Foro competente
Art. 26 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo
Condizioni Aggiuntive
Art. 27 Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Definizioni
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratori/Società l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici.
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Atto illecito qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un dipendente o Amministratore nell’adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.
Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Erariali Il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Denuncia di sinistro la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti dalla Polizza
Dipendente o Amministratore tutti i Dipendenti o Amministratore del
Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.
Evento dannoso il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento
Franchigia l’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale la massima esposizione degli Assicuratori per ogni
Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
Perdita Patrimoniale il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Xxxxx materiali.
Polizza il documento che prova l'assicurazione.
Premio la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane,
Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali.
Responsabilità Civile la responsabilità che possa gravare sul Contraente per fatto illecito dei propri Dipendenti o Amministratori, nonché personalmente sui Dipendenti o Amministatori del Contraente nell’esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s.del c.c. e dell’art. 28 della Costituzione; la Responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa la responsabilità gravante sull’Assicurato persona
fisica che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Contraente, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativo-Contabile la responsabilità amministrativa sopra definita,
gravante sull’Assicurato quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di xxxx, valori o denaro pubblico.
Richiesta di Risarcimento e/o circostanze ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale
promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del Contraente/Assicurato.
Sinistro la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali e/o circostanza per la quale è prestata l’assicurazione.
Sinistro in serie una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice.
In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Terzi Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione:
il Legale rappresentante del
Contraente/Assicurato;
i dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell’Evento dannoso, nonché i relativi coniugi, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, come determinate dalla vigente normativa.
La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, e sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti o Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
Sono incluse nella garanzia le somme che il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile e amministrativa, ovvero per decisioni di organi arbitrali.
L’Assicurazione comprende anche le Perdite patrimoniali derivanti da o conseguenti a:
- interruzione o sospensione di attività di terzi –
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato;
- attività connessa all’assunzione e gestione del personale –
Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato);
- perdita, distruzione o deterioramento di atti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili; la garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e xx.xx. e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
Qualora sussista la responsabilità dell’Assicurato nei confronti di terzi e sia stato accertato, con provvedimento definitivo dell’autorità competente, il dolo o la colpa grave, gli Assicuratori si riservano la facoltà di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.
I soggetti assicurati sono i seguenti:
Dirigenti | 501 |
Medici Legali | 504 |
Professionisti Area Tecnico Edilizia | 93 |
Statistici Attuariali | 40 |
Avvocati | 319 |
Consulente Informatico II Liv | 1 |
Dipendenti Aree C,B e A | 27.395 |
Popolazione complessiva assicurati (tutti i dipendenti) | 28.853 |
Art. 2 Valore dell’Appalto
Il valore a base di gara relativo al Lotto in oggetto, al netto dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 3, è pari a € 768.000,00, quale premio lordo per la durata contrattuale, comprensivo di ogni onere, imposte e accessori.
Art. 3 Durata del contratto
Il contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione del Servizio che sarà indicata dall’Istituto al momento della stipula del Contratto.
La stazione appaltante si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto nella misura massima di 1 anno e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
L’opzione di cui al precedente paragrafo sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto dalla stazione appaltante. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la stazione appaltante.
Durante il periodo contrattuale la Società aggiudicataria dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.
La presente Xxxxxxx cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per nessuna delle parti.
Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente abbia agito con buona fede.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1 del c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi alla Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 11 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 12 (Recesso) e con decorrenza del termine di cui al paragrafo 2 del citato art. 11 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 5 Variazione del Rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore..
Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione della Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di
riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.).
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede.
La Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 6 Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1910 c.c., sono esonerati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altri contratti assicurativi stipulati per gli stessi rischi oggetto della presente assicurazione, fermo restando l’obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).
Per tutto quanto non altrimenti regolato, valgono le norme di cui all’art. 1910 del c.c.
Art. 7 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.
I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro il 15 del mese successivo alla scadenza annuale. L’Appaltatore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, entro 7
giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante.
Resta ferma l’applicazione delle previsioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo.
Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche per le appendici a titolo oneroso.
Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.)
Art. 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente / l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo PEC o casella di posta elettronica dedicata, alla Società aggiudicataria, entro 60 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato, ovvero entro il termine più favorevole indicato nell’offerta tecnica presentata dalla Società aggiudicataria.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.) Né l’Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.
Art. 11 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, la Società aggiudicataria può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 5 – Variazione del rischio – e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, sei mesi prima della scadenza di ogni singola annualità, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai Limiti di Indennizzo, Franchigie e Massimali di cui all’art. art. 15 – Limiti di Indennizzo - Franchigie e Massimali.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
Entro ulteriori 30 giorni la Società aggiudicataria dovrà comunicare l’adesione alla proposta della Contraente ovvero la volontà di recedere.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità successiva.
Art. 12 Recesso
In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell’Art.11 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - la Società aggiudicataria può recedere dal contratto di assicurazione.
Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di revisione dei prezzi, di cui all’art. 11, presentata dalla Società aggiudicataria, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta della Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società si impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesimi condizioni, normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. La Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce alcun effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 22 – Produzione di informazioni sui sinistri - riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dell’Ente
Art. 13 Prestazioni garantite
L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile patrimoniale in conseguenza di atti od omissioni commessi dagli Assicurati elencati nell’art. 1 della polizza e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge; tale copertura è rivolta a garantire la Contraente dalle conseguenze dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Ente Contraente.
La Società aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza, e/o all’Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell’attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
La garanzia si intende inoltre estesa all’azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite patrimoniali involontariamente provocate dall’Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.
Si intendono, comunque, ricomprese nelle prestazioni garantite anche tutte le altre fattispecie disciplinate nel precedente art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione -, sulla base delle condizioni previste dal presente capitolato.
Art. 14 Inizio e termine della garanzia
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva), ovvero entro il termine più favorevole indicato nell’offerta tecnica della Società aggiudicataria, e non siano state ancora presentate alla Contraente.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 c.c. l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.
Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l’Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l’aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
Relativamente al Dipendente, che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendente durante il periodo di
efficacia dell’assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo paragrafo.
L'Assicurazione è, altresì, operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente Polizza (periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso in cui l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Art. 15 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Xxxxxxxxx
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale, per ciascun sinistro, di € 2.000.000, così come indicato nella “Scheda riepilogativa di copertura”, incrementato delle eventuali migliorie indicate nell’offerta tecnica dalla Società aggiudicataria, e del Massimale in aggregato per anno, di € 6.000.000, così come indicato nella “Scheda riepilogativa di copertura”, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo, incrementato delle eventuali migliorie indicate nell’offerta tecnica dalla Società aggiudicataria.
Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia di € 5.000 per sinistro, così come indicato “Scheda riepilogativa di copertura”, ridotta delle eventuali migliorie indicate nell’offerta tecnica dalla Società aggiudicataria
Art. 16 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 Xxxxxx esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto previsto all’art. 27 punto 4 (Condizioni Speciali Aggiuntive) lett. a;
c) attività svolta dal Dipendente o Amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato all’Art. 20 - Attività di rappresentanza;
d) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli
Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in Polizza;
e) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente;
f) la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell’onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
g) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
i) calunnia ingiuria, diffamazione;
j) multe, xxxxxxx, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
k) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
l) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
m) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato/Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della presente Xxxxxxx;
n) responsabilità incombenti sull’Assicurato e previste dagli artt. 2392-2393- 2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del c.c.;
nonché per i Danni:
o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
p) derivanti, direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Art. 18 Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.
Art. 19 Danni di serie
In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste successive, comprese anche quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 20 Attività di rappresentanza
A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 17 c) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti o Amministratori in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.
Art. 21 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati. e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Per le vertenze davanti al T.A.R., la presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.
Art. 22 Produzione di informazioni sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire
dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni:
• numero di sinistro ;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data di denuncia;
dovrà inoltre essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati:
• sinistro agli atti senza seguito;
• sinistro liquidato in data per un importo pari a € :;
• sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in € ..;
• sinistro respinto.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Art. 23 Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente del dipendente, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativo sostituto dal momento del loro incarico e l’ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
Art. 24 Interpretazione favorevole del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni del presente Capitolato.
Art. 25 - Foro competente
Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 26 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Xxxxx, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
2. qualunque atto di terrorismo; ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude, inoltre, la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere quanto elencato ai punti 1. e 2.
Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull’Assicurato.
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.
Condizioni Aggiuntive
Art. 27 Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici
1. Definizione Addizionale
Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l’esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell’Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’ Amministrazione Pubblica.
2. Addizione all’Art.1 “Oggetto dell’Assicurazione”
1. L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdita Patrimoniale, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi Atto illecito compiuto da un Dipendente Tecnico del Contraente nell’esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto del Contraente, siccome determinate dalla vigente normativa.
2. Esclusioni Addizionali
Fermo restando quanto previsto nel testo di Xxxxxxx all’articolo 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione - e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
a. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell’Ente di Appartenenza;
b. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o Amministratore;
d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;
e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l’uso di amianto.
3. Condizioni Speciali Aggiuntive
Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente Polizza, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:
a. Danni materiali di qualsiasi tipo.
b. l’Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore) ed alla redazione delle perizie tecnico-economiche per l’assegnazione dei mutui immobiliari a favore dei dipendenti e degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie.
c. L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di verifica e/o validazione dei progetti così come prevista dal Decreto Legislativo n. 50 del 28 aprile 2016.
d. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
1."Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2."Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa, della Responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
e. L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità derivante dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l’intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto anche qualora la presente polizza non sia più vigente, a condizione che tali certificati siano stati richiesti nel rispetto dei termini di legge.
Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.