CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
Servizio Sanitario – Regione Sardegna
AZIENDA U.S.L. n° 6 SANLURI
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALL'AZIENDA U.S.L. N°6 – SANLURI -
ART. 1: oggetto e durata del contratto
Il presente Capitolato Generale d'Appalto ha ad oggetto la disciplina delle forniture di beni e servizi necessari all’Azienda U.S.L. n°6 - Sanluri per il conseguimento dei fini istituzionali.
Il termine iniziale della fornitura può essere stabilito dal relativo contratto, dalla lettera di aggiudicazione, ovvero dal verbale di aggiudicazione. La durata del contratto è fissata nella lettera d’invito alla gara o nel Capitolato speciale d’appalto e, alla scadenza stabilita, gli effetti dell’accordo cessano senza la necessità di alcuna disdetta scritta.
La Ditta aggiudicataria, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, è tenuta ad accettare un’eventuale proroga del contratto, oltre la naturale scadenza dello stesso, per un periodo di mesi tre, alle medesime condizioni e prezzi a suo tempo concordati.
Si potrà altresì procedere al rinnovo del contratto solo se espressamente previsto nella lettera d'invito alla gara o nel capitolato speciale d’appalto.
ART. 2: aggiudicazione della fornitura/servizio
La fornitura o il servizio saranno aggiudicati secondo i criteri previsti nella lettera d'invito alla gara o nel capitolato speciale d’appalto.
In caso di parità del punteggio complessivo, conseguito da due o più concorrenti, sarà ritenuto aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico – qualitativo. In caso di parità anche nel prezzo, l’aggiudicazione sarà decisa dalla sorte qualora non sia legalmente presente nessun concorrente e non sia pertanto possibile esperire seduta stante nuova licitazione a partiti segreti,ai sensi dell’art.77 del X.X. xx 000/00. Xxxx stesso modo si procederà in caso di parità di offerte ove l’aggiudicazione fosse stata prevista secondo il criterio del prezzo più basso.
ART. 3: quantitativi e qualità
Il quantitativo presunto nonché la qualità del genere da fornire all'Azienda U.S.L. sono stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, ove esiste, che, allegato al presente Capitolato Generale, ne fa parte integrante e sostanziale e che la Ditta concorrente è tenuta ad accettare integralmente ai fini dell'aggiudicazione. Il quantitativo specificato nel Capitolato Speciale è soltanto indicativo ed ha valore ai soli fini fiscali e pertanto il fornitore non potrà sollevare eccezioni né pretendere compensi o indennità di sorta ove le richieste di fornitura da parte
dell'Azienda fossero superiori o inferiori al quantitativo indicato, fermo restando quanto previsto dall'art.11 del R.D. 18/11/1923 n°2440. Quantitativi superiori al limite di cui alla predetta normativa potranno essere richiesti previo accordo con la Ditta aggiudicataria.
ART. 4: Consegna
Il prodotto dovrà essere trasportato e consegnato nel tempo, luogo, quantità e modo che, di
volta in volta, sarà indicato nell'ordinazione dell'Ufficio competente dell'Azienda a tutto rischio e spese del fornitore. L'ordine di consegna potrà essere fatto verbalmente a mezzo telefono e la stessa dovrà essere fatta direttamente dal fornitore o anche a mezzo rappresentante. Per il rilascio della ricevuta di consegna verrà tenuto conto soltanto di quei quantitativi in peso riscontrati all'atto della ricezione del prodotto presso i magazzini dell'Azienda. Nella liquidazione della fattura non verrà tenuto conto delle eventuali somme addebitate per imballaggi, spese trasporto, facchinaggio, bolli, ecc. che restano a carico del fornitore, dovendosi intendere tutte comprese nel prezzo di
aggiudicazione.
ART. 5: controlli, verifiche e penalità
All'atto di ogni singola consegna potranno essere prelevati, a cura degli organi preposti alla ricezione della merce o a cura di funzionari dell'Azienda, campioni di prodotto fornito, che saranno
sottoposti agli opportuni controlli non escluse le eventuali analisi presso un laboratorio appositamente qualificato. Qualora venisse accertato che la merce consegnata di volta in volta non corrispondesse esattamente, per qualità, ai requisiti di cui al Capitolato Speciale, il fornitore incorrerà, per la prima volta, in una penale pari al 10% del valore della partita relativa al tipo di merce consegnata. La penale sarà elevata al 20% per le successive inadempienze, salva la facoltà dell'Azienda di dichiarare il contratto risolto di diritto per fatto e colpa del fornitore. La stessa sanzione del 20% verrà applicata sul valore della merce non consegnata nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione, come pure nel caso di mancata o ritardata sostituzione della merce rifiutata, fermo quanto stabilito dal successivo art.6. La merce rifiutata dovrà essere sostituita nel termine di 7 (sette) giorni. Inoltre, l’Azienda avrà diritto di acquistare direttamente altrove la merce rifiutata, senza che per tali acquisti in danno sia tenuta a seguire le formalità di cui agli art.1515 e 1516 del codice civile. Tale condizione costituisce clausola inderogabile dell'aggiudicazione e si intende che rimarranno a carico del fornitore le maggiori spese per tali acquisti in danno. La merce rifiutata rimarrà a disposizione del fornitore che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere senza indugio al ritiro e, pertanto, il fornitore non dovrà pretendere alcun compenso o risarcimento di sorta per l'eventuale deterioramento che la merce dovesse subire nelle more del ritiro. Per ogni prelevamento di campione, che verrà effettuato secondo le norme e la prassi vigenti, sarà redatto apposito verbale che sarà firmato per la Ditta dalla persona incaricata della consegna o, in assenza di questa, dagli Ispettori del Servizio di Igiene Pubblica, incaricati del prelievo a termini di legge. L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di prelevare campioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, come pure si riserva di fare esaminare i campioni stessi presso laboratori qualificati.
ART. 6: risoluzione del contratto
Il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:
a) sospensione della fornitura per fatto dell'aggiudicatario;
b) recidiva nel fornire la merce carente dei requisiti pattuiti;
c) recidiva nei ritardi delle consegne o nell'effettuare consegne parziali, nonché nell'eventuale sostituzione.
La risoluzione del contratto porterà, come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Azienda
U.S.L. della cauzione definitiva, a titolo di penale, ed inoltre il fornitore sarà tenuto a risarcire l'Azienda di ogni maggiore spesa ed onere per l'esecuzione in danno della fornitura. Il
contratto sarà risolto di diritto in caso di fallimento dell'aggiudicatario e del pari in caso di sub - fornitura non autorizzata (art.1656 c.c.) o cessione parziali, che sono rigorosamente vietate sotto le sanzioni di cui al comma precedente.
ART. 7: contestazioni e liquidazione fatture
Qualora sorgessero contestazioni sui controlli e sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio di cui al precedente art.5 e ove non si riesca a comporle amichevolmente, la vertenza sarà rimessa al giudizio inappellabile di un perito nominato d’accordo con la controparte. Le spese relative saranno poste a carico della parte soccombente. Il pagamento dell'importo delle singole fatture verrà effettuato, salvo diversa pattuizione che per specifiche forniture potrà prevedere anche tempi inferiori, entro 90 giorni dalla loro data di presentazione esclusivamente a mezzo mandato di pagamento tratto sul Tesoriere aziendale e dietro presentazione di regolare fattura. Inoltre, i conti non corredati delle ricevute di consegna si intenderanno non presentati.
ART. 8: Notifica penali, rilievi etc.
L'applicazione di penali, rilievi di ogni genere e irregolarità nel servizio di fornitura saranno notificate al fornitore mediante lettera raccomandata.
ART. 9: stipula del contratto
In relazione all'importo della fornitura l’Azienda stabilirà se provvedere o meno alla stipulazione del contratto prevedendo anche la forma che lo stesso dovrà assumere (scrittura privata o forma pubblico
– amministrativa).
In tutti casi in cui non si procederà alla stipulazione del contratto, si provvederà ad assicurare il vincolo per mezzo della lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata " per accettazione". Tutte le spese di contratto e conseguenziali, nessuna esclusa ( registrazione, copie, bolli, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario. Il rifiuto alla stipula del contratto, sotto qualsiasi forma, darà luogo all'incameramento della cauzione provvisoria versata a garanzia dell'offerta, in misura proporzionale all'importo della fornitura aggiudicata. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, presenti e future, nonché le spese per eventuali analisi che l'Azienda, in qualsiasi momento nel corso della fornitura, intendesse fare eseguire per l'accertamento della rispondenza della merce richiesta alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, dando comunicazione all'aggiudicatario dei risultati delle analisi stesse, qualora il risultato dell'analisi sia sfavorevole per il fornitore. La somma da addebitare alla Ditta aggiudicataria per ogni singola analisi, sarà detratta dalla prima fattura in sede di liquidazione.
L'IVA sarà rimborsata dall'Azienda, se e in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla legge per il
genere appaltato.
ART. 10: presentazione offerte
Per tutto ciò che si riferisce alle modalità di presentazione delle offerte e per le altre modalità, oneri, ecc. relativi all'esperimento della gara ed eventuale contratto di fornitura successivo, le ditte concorrenti dovranno attenersi a quanto indicato nel Capitolato Speciale e nella lettera d'invito alla gara medesima, che divengono parte integrante del presente Capitolato Generale. In particolare si fa
riferimento alla lettera d'invito per quanto riguarda la costituzione del deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'offerta. Per il deposito definitivo a garanzia della fornitura, si rimanda al successivo Art.11 del presente Capitolato Generale.
ART. 11. cauzione
La cauzione provvisoria, eventualmente versata dall'aggiudicatario della fornitura a garanzia dell'offerta, verrà trattenuta dall'Azienda quale cauzione a garanzia della fornitura fino al versamento della cauzione definitiva che resterà vincolata fino a quando, completata la fornitura, non saranno state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze in corso tra le parti.
Nel caso che la Ditta aggiudicataria della fornitura sia fornitrice cessante della stessa, l'Azienda può dichiarare e tenere valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo speciali garanzie che l'Azienda ritenesse opportuno richiedere.
La cauzione dovrà essere costituita secondo le modalità indicate dall’Azienda nel capitolato speciale, ovvero nella lettera d’invito.
ART. 12: revisione prezzi
I prezzi di fornitura non sono soggetti a revisione ai sensi dell'art.33 della Legge 28/2/86 n°41, come modificato dall'art.3 del D.L.11/7/92 n°333 e dalla Legge 23/12/92 n°498, art.15. Sono soggetti a revisione periodica ai sensi e con le modalità dell'art.44 della Legge 23/12/94 n°724, i prezzi di fornitura dei contratti a esecuzione periodica o continuativa.
ART. 13: controversie
Le eventuali controversie, per le quali il contratto di fornitura non preveda una diversa
procedura, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due saranno nominati, uno per ciascuno, dalle parti contraenti, mentre il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Tutte le spese discendenti dalla soluzione della controversia saranno poste a carico della parte soccombente.
ART. 14. rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato Generale d'Appalto, si applicheranno le norme di legge sulla contabilità dello Stato.