CONTRATTO
CONTRATTO
TRA AUSL DELLA ROMAGNA E LA STRUTTURA POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO POLIVALENTE SAN XXXXXXXXXX DI CORIANO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2018
Tra le Parti :
- AUSL della Romagna (di seguito Azienda- Committente), con sede legale in Ravenna in via De’ Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore
U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n. 447 del 04/10/2017; PEC : xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
e
- la Struttura “Poliambulatorio privato Centro Medico Polivalente San Xxxxxxxxxx” ( di seguito il Fornitore) con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 (CF 91030420409), rappresentata legalmente dall’Amministratore delegato sulle attività sanitarie del Poliambulatorio Centro Medico Polivalente San Xxxxxxxxxx, Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Roma il 29/08/1956
PEC : : xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Richiamato, in particolare:
- l’art 8 D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis “autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “accreditamento istituzionale” e 8 quinquies “accordi contrattuali”;
- la DGR n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92, così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regio nale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attribuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei assistito nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
-il D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materie di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro recante “ Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, cosi’ come modificato e integrato dal d.lgs 2018/2012 e dal d.lgs 153/2014;
-la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Xxxxxx-Romagna.Aggiornamento”;
- il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 263/2003; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011; DGR 145 /2013; DGR 253/2015);
- la DGR n. 1943 del 04/12/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;
-la deliberazione Ausl della Romagna n. 333 del 26/07/2017 con oggetto “Committenza sanitaria per attivita’ di specialistica ambulatoriale – approvazione modello organizzativo”.
- la comunicazione mail del 04/05/2018 inviata alla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Distretto di Riccione, con la quale codesto poliambulatorio presentava proposta di fornitura di prestazioni di ecocolordoppler venoso arti superiori ed arti inferiori ed ecocolordoppler testicolare/scrotale (ALL.6).
CONCORDANO QUANTO SEGUE : ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo regola i rapporti tra L’Azienda Usl della Romagna ( Azienda e/o Committente) e la Struttura “Poliambulatorio privato Centro Medico Polivalente San Xxxxxxxxxx” ( Fornitore) per la
fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale, odontoiatriche,
riabilitative ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini residenti nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda Usl della Romagna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale erogate presso la
seguente sede:
- Xxx Xxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx (XX) accreditata con determinazione n° 7700 del 22/06/2015 della Direzi one Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna per le branche di specialistica oggetto del presente contratto;
- ed a favore di assistiti, residenti dell’ AUSL della Romagna, che siano contestualmente inseriti presso la Comunità di San Xxxxxxxxxx con un programma terapeutico e/o di recupero per persone affette da dipendenze patologiche, con particolare riferimento alla dipendenza da sostanze stupefacenti.
- ed a favore di assistiti esterni alla Comunità San Xxxxxxxxxx e prenotati a CUP, residenti nell’ AUSL della Romagna limitatamente alla prestazione di Visita oculistica -
Il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
ART. 2 VALIDITA’ DELL’ACCORDO
Il presente contratto ha validità annuale dal 01.1.2018 al 31.12.2018. Il presente Contratto potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli
aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche , tariffarie, normative ( nazionali, regionali e/o locali).
Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.
La validità dell’accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura. L’azienda USL si riserva il diritto di recesso immediato dal contratto nel caso in cui vengano accertate l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia. Nelle more della sottoscrizione dell’eventuale contratto di fornitura per l’anno 2019, si applica la disciplina giuridica prevista nel presente contratto.
ART. 3 PIANO DI COMMITTENZA
La tipologia e la quantità di prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto e la relativa valorizzazione economica sono determinate nel piano di committenza, definito dal Direttore Distretto di Riccione, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL. 1).
Il piano di committenza è articolato in sezioni rispondenti a:
1) Committenza ordinaria: con la quale si definisce una produzione con caratteristiche quali - quantitative
sostanzialmente consolidatesi nel tempo; la valenza temporale di tale sezione copre l’arco temporale dell’anno 2018 (TAB 1 e TAB 1 bis).
2) Committenza integrativa: con la quale si definisce una produzione destinata a fronteggiare criticità contingenti dei tempi di attesa su determinate tipologie prestazionali -per quanto note al momento della sottoscrizione del presente accordo- o, in ogni caso, destinata al mantenimento dei livelli di offerta utili ad assicurare le performance raggiunte (TAB. 2). Le tipologie di prestazioni da assoggettare a committenza integrativa, nonché i volumi di offerta da garantire da parte del fornitore, sono esplicitati nel piano di committenza la cui valenza temporale è relativa al periodo 01/02/2018 al 31/08/2018. Eventuali necessità di continuità temporale e/o di modifiche quali - quantitative che si rendessero necessarie in corso di validità del contratto, tenuto anche conto della variabilità della domanda, verranno concordate e successivamente formalizzate da parte della Azienda con specifiche note, nel rispetto della programmazione economica complessiva 2018.
Qualora in corso d’anno dovesse insorgere eventuale ulteriore necessità di committenza, subordinata ad esigenze contingenti di contenimento dei tempi di attesa, nel rispetto della programmazione economica 2018, questa potrà essere effettuata da parte dell’azienda
tramite note formali successive e potrà assumere anche la seguente forma :
-Committenza percorsi di garanzia: con la quale si definisce una produzione vincolata alla messa in opera di agende dedicate che soggiacciono ad una prenotabilità subordinata alla disponibilità da parte dell’assistito di ottenere una prestazione di primo accesso entro 30 o 60 giorni (rispettivamente per visite e diagnostica).
Il piano di committenza ricomprende in ogni caso le prestazioni già commissionate in via provvisoria per il 1° quadrime stre 2018 di cui ai punti sopramenzionati, siano esse state commissionate in una o più trance, stante la necessità di mantenere la continuità di offerta per gli assistiti nelle more della predisposizione e sottoscrizione del presente Accordo. Si specifica che l’importo delle prestazioni già commissionate al Fornitore al fine di garantire la continuità delle cure agli utenti in via provvisoria dall’inizio del 2018 fino alla firma del contratto, deve ritenersi ricompreso ed assorbito dall’importo determinato nel piano di committenza allegato.
Il Fornitore potrà erogare prestazioni fino al volume economico annuale massimo previsto dai piani di committenza; in caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero di produzione alla struttura non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo, salvo quanto previsto in eventuali integrative formalmente commissionate.
Il Fornitore si obbliga a ripartire uniformemente l’offerta prestazionale ordinaria e di garanzia su tutto l’arco dell’anno, fatta salva la
possibilità di reinvestimento di sottoutilizzi, formalmente autorizzati dal committente, nel corso dell’anno, in esito al monitoraggio della produzione.
Nel piano di committenza suddetto è, altresì, indicata la quota forfettaria destinata ad utenti residenti in altri territori della AUSL rispetto ai quali, nelle more dell’attivazione di un unico centro di prenotazione a valenza aziendale, le modalità di accesso sono definite nell’art. 5.
A tal proposito è opportuno precisare quanto segue:
Considerato i tempi della implementazione complessiva del CUP Unico-Romagna, la quota assegnata di budget per residenti in altri territori è fissata limitatamente al periodo 1.1.2018-31.8.2018; nel periodo successivo, il riequilibrio della committenza avverrà progressivamente e potrà riguardare tutte le tipologie di committenza sopramenzionate ed in ordine a quelle prestazioni con evidenza di maggiori criticità dei tempi di attesa e/o di necessità di un mantenimento delle performance raggiunte in cogenza di eventuale aumento della domanda.
La struttura è pertanto tenuta ad accogliere una domanda ad accesso diretto entro i limiti del budget definito in scheda di committenza e per le medesime tipologie previste nel piano di committenza ordinaria (alle tabelle 1Bis e 2), superato il quale, oltre a darne comunicazione al Committente, dovrà invitare l’ assistito a rivolgersi presso il CUP/CUP TEL. dell’ambito territoriale dell’ Azienda presso la quale è ubicata la sede di erogazione
accreditata del Fornitore onde potersi prenotare all’interno delle agende ivi ordinariamente presenti.
L’Azienda si impegna, in ogni caso, a dare formale comunicazione dell’avvio operativo del Cup Unico Romagna non appena possibile ed a rivedere eventualmente quanto a tal proposito qui definito in relazione ad eventuali slittamenti temporali della partenza del CUP Unico.
Per tutto quanto sopra riportato, la produzione annua complessiva del Fornitore non puo’ eccedere quanto contenuto nel piano di committenza negoziato se non a seguito di ulteriore formale committenza da parte dell’Azienda.
Il Fornitore non è autorizzato a compensare la eventuale sottoproduzione di alcune branche aumentando in modo discrezionale la offerta su altre, pur ammettendo, quale margine di flessibilità, una compensazione tra branche nel range del 10%; oltre tale range il fornitore deve essere formalmente autorizzato dal Committente, nel rispetto del budget complessivo negoziato.
La tipologia delle prestazioni da erogare è quella contenuta nel Nomenclatore tariffario delle “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale” di cui al D.M. 22/07/96 – D.G.R.n. 410 del 25/03/97 e s.m.i.
I livelli di committenza integrativa 2018 e/o di committenza di agende di garanzia non precostituiscono vincolo per l'Azienda per un consolidamento in sede di futuri accordi, sia per entità economica che per tipologie prestazionali, essendo la natura stessa
dei due filoni di committenza strettamente collegata in modo flessibile all’andamento dei tempi di attesa.
ART. 4 OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA
Le parti sono tenute a proseguire e a dare attuazione a progetti di miglioramento di appropriatezza della prescrizione specialistica.
Il Fornitore è tenuto, altresì, a garantire appropriati percorsi assistenziali, secondo procedure operative condivise .
Il Fornitore si obbliga a distribuire l’attività concordata su tutto l’arco temporale di validità del contratto e a comunicare all’Azienda la distribuzione della programmazione per i vari periodi dell’anno.
ART. 5 ACCESSO ALLE CURE – PRENOTAZIONE E GESTIONE AGENDE
Gli assistiti dall’Ausl della Romagna inseriti nei programmi terapeutico/riabilitativi presso la Comunità di San Xxxxxxxxxx possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale indicate nel piano di committenza (Allegato 1), ed ai medesimi riservata (TAb.1); gli assistiti residenti nell’Ausl della Romagna, ma esterni alla comunità, possono accedere invece alle sole prestazioni di cui al piano di committenza alla Tab. 1bis e 2.
5.1 Ciò premesso, al fine di consentire la maggior compliance e personalizzazione possibile tra i bisogni clinici degli utenti- siano essi emergenti o collegati ai programmi terapeutico/riabilitativi- e la tempistica di erogazione più opportuna, si conviene di applicare un modello gestionale per l’accesso alle prestazioni, secondo le regole
che seguono; ciò a prescindere dalla residenza anagrafica dell’utente:
A) Visite specialistiche e diagnostica:
l’Azienda ha fornito alla struttura l’applicativo di prenotazione in dotazione al Cup Aziendale all’interno del quale verranno sviluppate le agende di prenotazione;
la prenotazione avverrà direttamente da parte della Struttura che, per tale aspetto, funzionerà da CUP dedicato, potendo accedere con chiave riservata alle sole agende di pertinenza relative alle tipologie di prestazioni figuranti nel piano di committenza;
la Struttura potrà dimensionare quantitativamente le agende in modo flessibile sia al fine di rispettare il codice priorità riportato in ricetta (in particolare assicurando le esecuzione delle prestazioni Urgenti differibili, priorità B, entro 7 giorni) sia al fine di regolarle in base alla eventuale variabilità legata alla numerosità degli ingressi e/o dimissioni degli utenti nei programmi terapeutico/riabilitativi. In ogni caso tale flessibilità nel dimensionamento delle agende non può prescindere da una impostazione di base, che dovrà essere proposta in sede di avvio da parte della Struttura all’ Ufficio agende –sede di Rimini; solo a tale ufficio è riservata la possibilità di modificare la struttura di base delle agende, che sarà comunque sempre possibile su motivata richiesta da parte del fornitore;
La Struttura, ai fini della prenotazione dovrà disporre della prescrizione compilata su ricettario SSN (ricetta rossa o
dematerializzata) ed emettere stampa del foglio di prenotazione da consegnare all’interessato e da allegare in sede di fatturazione; Resta inteso che gli assisti inseriti nella Comunità San Xxxxxxxxxx, nel rispetto del diretto di libera scelta del luogo di cura, continueranno ad esercitare tale diritto accedendo eventualmente ad un diverso produttore utilizzando i canali di prenotazione tradizionali CUP, Cup tel, Farmacup.
La prenotazione e la conseguente erogazione di prestazioni per utenti residenti in Romagna in numero superiore ai volumi figuranti nel piano di committenza, per quanto sempre possibile anche in ragione della sopra citata flessibilità operativa, non vincola in alcun modo l’Azienda a corrispondere il compenso oltre ai tetti pattuiti nel piano di committenza.
B) Attività di punto prelievi:
Per l’attività di prelievo venoso l’accesso si intende diretto e cioè senza prenotazione ma con prescrizione medica SSN che rimane obbligatoria;
L’attività commissionata è rivolta ai soli pazienti ambulatoriali e pertanto esclude gli utenti inseriti presso le strutture assistenziali presenti nella “Comunità San Xxxxxxxxxx” riservate a pazienti affetti da AIDS e patologie correlate in fase terminale, sia in regime diurno che residenziale, in convezione con L’Azienda;
L’Azienda ha messo a disposizione l’apposito applicativo per la procedura informatizzata di “accettazione dei campioni” la cui processazione analitica rimane riservata al Laboratorio Unico
Aziendale; i campioni ematici e gli eventuali campioni biologici dovranno essere consegnati dal Fornitore presso l’Ospedale di Rimini -Laboratorio a Risposta rapida, previa centrifugazione laddove previsto e successiva ricomposizione degli stessi in appositi contenitori (primari, secondari, terziari);
La stampa dei referti avverrà a cura del fornitore tramite accesso alla piattaforma informatica garantendone la consegna agli utenti.
C) Odontoiatria:
È previsto l’accesso al programma regionale odontoiatria - limitatamente a programmi di trattamento conservativo- e secondo le regole di cui alla normativa della Regione Xxxxxx-Romagna, di riferimento su questo tipo di assistenza. Sono esclusi dalla committenza prestazioni rientranti nella assistenza protesica ivi compresi eventuali trattamenti odontoiatrici propedeutici all’impianto protesico;
L’accesso ai trattamenti può avvenire esclusivamente dopo visita odontoiatrica prescritta su ricettario SSN e regolarmente prenotata; a seguito di visita, qualora sussistano le condizioni cliniche per una trattamento conservativo e, contestualmente, le altre condizioni che ne legittimino la erogabilità da parte del SSN, andrà redatto un piano di trattamento personalizzato con evidenza delle prestazioni da erogare, secondo la prassi in uso, nelle more dei chiarimenti regionali richiesti per le prestazioni di odontoiatria.
Come evidenziato nel piano di Committenza verranno remunerate le sole visite che hanno dato seguito ad un piano terapeutico nel rispetto del limite budgetario definito.
5.2 Le prestazioni figuranti nel piano di committenza, di cui alle tabelle 1bis e 2 sono accessibili esclusivamente tramite la prenotazione all’interno della rete cup (sportelli Cup, Farmacup, Cuptel). Il fornitore si impegna a garantire l’offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata , mantenendo nel corso di validità del contratto una fornitura costante e stabile.
In termini generali, ed a valere per la intera produzione resa di cui al complessivo piano di committenza, la riscossione della quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (ticket), qualora dovuta, avviene direttamente presso il Fornitore e secondo le modalità vigenti.
La consegna del referto al paziente è a cura del Fornitore secondo le modalità in uso presso le medesime con obbligo di comunicare al Committente eventuali mancati ritiri.
ART. 6 TARIFFE E BUDGET
Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario(1).
1 Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni ( DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR 253/2015).
In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato, come previsto dall’art.8 quinquies del D.Lgs.502/1992. Il corrispettivo economico complessivo del Piano di Committenza, si quantifica in complessive € 46.059,10 al lordo della eventuale compartecipazione alla spesa da parte del cittadino a cui il Fornitore dovrà applicare lo sconto pattuito dettagliato nel piano di committenza.
Il suddetto importo è da ritenersi “vincolante” quale tetto massimo non superabile.
Un eventuale fatturato lordo superiore sarà oggetto di contestazione e di relativa richiesta di nota di accredito.
ART. 7 FATTURAZIONE
Le prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regione ( infrarer) sono fatturate alla Azienda Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria.
L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza del cittadino ed in caso di riscontrato errore ne darà
comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito.
Le prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti in Regione ( extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della regione e/o Stato estero di residenza.
In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, l’Azienda ne darà comunicazione al Fornitore il quale dovrà emettere tempestivamente nota di credito, fatta salva in ogni caso la facoltà del Committente di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c..
Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.
In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio ( DSI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA
:02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “
Riferimento Amministrazione “ COMRN.
Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del
tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti , preliminari al pagamento.
Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell’arco del mese precedente, allegando alla stessa le prescrizioni SSN e la eventuale prescrizione collegata (modulo) delle prestazioni erogate in percorso semplice nonché l’eventuale ricevuta del ticket riscosso.
Qualora si tratti di ricetta dematerializzata , dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione.
L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda, nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore, per branca specialistica, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi e degli sconti concordati. La documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare, per ciascuna branca specialistica, le quantità erogate di ogni tipologia di prestazione, il relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso.
Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione S.S.N.) che
debbono essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporterà pertanto la restituzione delle corrispondenti somme di Ticket versate dal cittadino e incassate direttamente dal Fornitore.
Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al piano di committenza, il Fornitore trasmette al Committente fatture mensili , ciascuna con i propri allegati, per :
1) pazienti residenti AUSL Romagna: una fattura mensile distinta per le prestazioni afferenti al settore “committenza ordinaria” (tab 1 e 1 bis) “garanzia” (qualora successivamente eventualmente commissionata) “committenza integrativa” ( tab 2) , dando evidenza, all’interno di ciascun settore, del numero di prestazioni erogate per singola branca corredate dai relativi importi (importo lordo, eventuale ticket e sconto) e di quelle erogate in percorso semplice.
Si precisa che in sede di fatturazione, per quanto concerne le prestazioni di odontoiatria contemplate nel piano di committenza, dovrà essere consegnata alla AUSL la seguente documentazione:
- la ricetta SSN della visita odontoiatrica che ha generato l’accesso ( o del promemoria in caso di ricetta de-materializzata) e il piano di trattamento;
- copia certificazione ISEE (da allegare sempre) il tutto corredato dei relativi importi (importo lordo, ed eventuali sconti);
2) pazienti residenti Fuori Regione;
3) stranieri( le modalità di fatturazione diretta potranno variare in relazione alle indicazione della Regione che saranno comunicate).
Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura specificando che soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale.
Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. ART. 8 CONTROLLI SANITARI E AMMINISTRATIVI
L’Azienda può effettuare in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l’appropriatezza delle prestazioni rese sia la congruenza tra prescrizioni , prestazioni e relative tariffe, ai sensi normativa vigente.
Sono, inoltre, previsti controlli amministrativi. In particolare :
- controlli anagrafici ( residenza del cittadino);
- congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER;
- controllo rispetto tetti economici.
ART. 9 QUALITA’ DEL SERVIZIO RESO
Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a:
- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all’utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- a fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale L’attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l’Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti,salvo che si verifichino piu’ gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente come cause di risoluzione dell’Accordo di fornitura;
- a concordare ed attuare protocolli operativi in quelle discipline in cui siano poste in atto indicazioni e linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta all’Azienda entro i termini richiesti;
- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.
ART. 10 MONITORAGGIO CONTRATTO LOCALE
Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati con cadenza di norma mensile. In ipotesi di scostamento saranno effettuati rilievi o convocati incontri ad hoc per l’analisi delle cause e le azioni correttive.
Il monitoraggio riguarderà anche il rispetto degli obblighi in materia di prenotazione ed agende di cui all’art. 5.
Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati.
ART. 11 PAGAMENTI
L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza .
Il pagamento avviene a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a seguito della validazione complessiva delle banche dati regionali e controlli sulla produzione erogata.
La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle
prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte.
In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente nota di credito a fronte dei rilievi avanzati dal committente entro 30 giorni dalla richiesta.
Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Qualora il Fornitore ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale , ivi incluso il factoring, per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Xxxxxx-Romagna sia non residenti non possono in alcun modo addebitare oneri a carico dell’Azienda.
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90° giorn o sono dovuti gli interessi ai sensi D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.
ART. 12 OBBLIGHI DEL FORNITORE- DEBITO INFORMATIVO
Il Fornitore è tenuto a rispettare il debito informativo nei confronti dell’Azienda comunicando tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale), nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S..
Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a favore di cittadini residenti nell’ambito territoriale aziendale e negli ambiti territoriali extra-rer .
Il Fornitore dovrà soddisfare il debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali fornendo, mensilmente, all’Azienda il flusso ASA (comprendente i paganti in toto la prestazione, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i.).
L’invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nei rispetto dei budget negoziati, in quanto soltanto le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche e essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
L’Azienda si riserva, in caso di necessità, di richiedere altri dati che il Fornitore è tenuto comunque a fornire.
ART . 13 ASSICURAZIONE
Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’esercizio della propria attività o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione. L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’ esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Art. 14 INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN , nonché del restante personale che comunque intrattiene
rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico , in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Sono fatti salvi eventuali specifici Accordi intervenuti in merito tra il Committente e il Fornitore per attività svolte nell’ambito di programmi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, alle riduzioni concordate di liste d’attesa, all’utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di Strutture a valenza sovra aziendale o ad alta intensità tecnologica ed assistenziale , nel rispetto della normativa vigente.
Qualora i programmi aziendali comportino il coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in modo stabile e organizzato, l’Azienda Usl dovrà acquisire necessariamente il parere preventivo della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di :
− sospensione dell’esecuzione del servizio;
− violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
− violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;
− violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità;
− perdita del requisito oggettivo dell’accreditamento ;
− perdita del requisito soggettivo auto dichiarato.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
La risoluzione opererà trascorsi 90 giorni.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.
ART. 16 PRIVACY
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di privacy.
A tal proposito, a seguito dell’entrata in vigore, in data 25/05/2018 del Regolamento Europeo n. 679/2016, sulla protezione dei dati
(c.d.GDPR), si conferma, al Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, il ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del nuovo GDPR. Il Fornitore, è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.
ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n. 209/2018 e sm.i., consegnato in copia (ALL. 2) che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L’Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed applicazione della procedura prevista dall’art. 20 a garanzia del diritto di difesa.
Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter della L.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di
attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo al Fornitore.
ART. 18 FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le parti, in assenza di bonaria composizione, è competente a decidere il Foro di Ravenna.
ART. 19 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 27/bis (ONLUS) - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri per la parte che vi ricorre.
ART. 20 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e le Associazioni rappresentative.
Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a
sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l’assetto negoziale regionale.
ART. 21 CLAUSOLE ai sensi DELL’ART- 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx preso visione e di accettare espressamente agli art. 2,13,18.
Allegati :
1) Piano di committenza specialistica;
2) Codice di Comportamento dell’AUSL della Romagna del. N.
209/2018 e SMI;
3) Nota operativa PERCORSI SEMPLICI;
4) FAC-SIMILE MODULO PERCORSI SEMPLICI;
5) Elenco condizioni di vulnerabilità sanitaria (Odontoiatria);
6) Comunicazione mail del 04/05/2018.
Ravenna,
Per l’Azienda Usl Romagna
U.O. Acqusizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni
(Il Legale Rappresentante) Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
Per il Centro Medico Polivalente San Xxxxxxxxxx
(Il legale Rappresentante) Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i. Il presente accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis Allegato B, D.P.R. 26/10/1972 n. 642.