Condizioni generali per prestazioni nell’ambito dell'infrastruttura e della tecnica per manifestazioni
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Condizioni generali per prestazioni nell’ambito dell'infrastruttura e della tecnica per manifestazioni
1. Oggetto e campo di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti per la fornitura di servizi nel campo dell'infrastruttura e della tecnica per manifestazioni.
2. Offerta
3. Noleggio di materiale – Condizioni generali
3.1 La Posta concede al cliente l'uso del materiale specificato nel contratto. Il materiale può essere impiegato esclusivamente per lo scopo definito nel contratto. È esclusa qualsiasi sublocazione.
3.2 A richiesta del cliente la Posta si assume il trasporto e/o il montaggio e smontaggio del materiale ai sensi della cifra 4. Se si assume la responsabilità del trasporto e/o montaggio e smontaggio del materiale, il cliente deve attenersi a tutte le prescrizioni della Posta vigenti a tale riguardo.
3.3 La consegna del materiale avviene nel luogo di adempimento, contro firma di una bolla di consegna. Al momento della consegna il cliente controlla il materiale lasciatogli per l'uso e comunica immediatamente alla Posta per iscritto i difetti constatati.
3.4 Alla fine del contratto il materiale deve essere restituito alla Posta inalterato, intatto e pulito. Gli eventuali lavori di riparazione e pulizia vengono commissionati dalla Posta e fatturati al cliente in base ai costi effettivi, addizionati dei costi del materiale (costi propri e costi di terzi). Se il materiale va perso o non può più essere riparato, al cliente viene fatturato il prezzo a nuovo, dopo deduzione di un deprezzamento del 20% (materiale usato) o il costo di acquisto (materiale nuovo).
3.5 Se le circostanze lo giustificano viene stilato un inventario della situazione all'inizio e/o alla fine del contratto.
4. Prestazione di servizi
4.1 A richiesta del cliente la Posta si assume il trasporto e/o il montaggio e smontaggio del materiale come pure la concezione e il coordinamento della manifestazione. Nel quadro della concezione e del coordinamento la Posta è autorizzata a stipulare a nome del cliente i contratti necessari per lo svolgimento della manifestazione.
4.2 Il cliente deve effettuare a proprie spese tutti i preparativi necessari perché la Posta possa prestare i propri servizi. In particolare il cliente deve picchettare il luogo destinato al materiale, garantire l'accesso a tale luogo sia per le persone sia per i veicoli, mettere a disposizione gli allacciamenti occorrenti (elettricità, acqua, acque reflue) e richiedere le autorizzazioni necessarie. Gli eventuali costi causati alla Posta (costi propri e di terzi) dal ritardo dei preparativi vengono fatturati al cliente.
4.3 Per la prestazione dei propri servizi la Posta può ricorrere in qualsiasi momento a terzi.
4.4 Ogni parte comunica per iscritto alla controparte i nominativi e le relative funzioni delle persone responsabili. I collaboratori della Posta, l'ulteriore personale ausiliario nonché gli eventuali terzi da essa impiegati sottostanno esclusivamente alle direttive della Posta e hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività a favore del cliente che non sia prevista dal contratto.
4.5 Nella fornitura delle prestazioni previste dal contratto la Posta è tenuta a rispettare le pertinenti prescrizioni generali e settoriali in materia di ecologia, prevenzione degli infortuni, parità dei sessi e sicurezza nonché le disposizioni legali in materia di stranieri e contratti di lavoro.
5. Luogo di adempimento
5.1 In assenza di accordi di tenore diverso, il luogo di adempimento è Berna.
6. Compenso e modalità di pagamento
6.1 Il contratto disciplina le singole modalità di pagamento nel quadro delle prestazioni concordate.
6.2 In assenza di una regolamentazione contrattuale di tenore diverso, l’importo netto della fattura deve essere pagato entro 30 giorni dalla ricezione di quest’ultima. Spirato infruttuosamente tale termine di pagamento, il cliente cade automaticamente in mora ed è tenuto a pagare alla Posta un interesse moratorio annuo pari al sette percento (7%).
6.3 Il cliente non è autorizzato a compensare i crediti della Posta con eventuali crediti in contropartita.
7. Segretezza, diritti di protezione e protezione dei dati
7.1 I collaboratori della Posta, l'ulteriore personale ausiliario nonché gli eventuali terzi da essa impiegati hanno il dovere di mantenere il segreto su tutti i fatti e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni presso il cliente.
7.2 Tutti i diritti di protezione (diritto dei beni immateriali e diritto di tutela delle prestazioni), derivanti dall’esecuzione del contratto (fornitura delle prestazioni) o insorti in occasione della stessa, appartengono alla Posta.
7.3 La Posta si impegna a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati. Si impegna altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i dati inerenti all'esecuzione del contratto siano protetti efficacemente e non possano giungere a conoscenza di terzi non autorizzati.
8 Responsabilità e garanzia
8.1 La Posta risponde dei danni che nel fornire le prestazioni contrattuali il suo personale ausiliario ed eventuali terzi da essa impiegati cagionano al cliente per grave negligenza o intenzionalmente. Sono fatti salvi eventuali danni per colpa o con concorso di colpa del cliente. La responsabilità è esclusa in ogni caso se il cliente contravviene a disposizioni delle presenti CG e/o non si attiene alle prescrizioni della Posta concernenti il trasporto e/o il montaggio e lo smontaggio del materiale.
Il cliente è tenuto a segnalare per iscritto alla Posta eventuali danni nonché i comportamenti contrari ai termini del contratto o che potrebbero pregiudicare il contratto entro 10 giorni lavorativi dalla data della scoperta degli stessi, pena la perdita di qualsiasi diritto al riguardo.
In caso di esecuzione non conforme di una prestazione prevista dal contratto da parte di personale ausiliario della Posta o di terzi da essa impiegati, il cliente ha il diritto di chiedere i necessari interventi correttivi.
8.2 Il cliente risponde nei confronti della Posta di qualsiasi danno causato con il proprio comportamento, a meno che non dimostri di non averne alcuna colpa. Il cliente risponde del comportamento del proprio personale ausiliario e degli eventuali terzi da lui impiegati come del proprio comportamento personale.
9. Eccezioni alla responsabilità
9.1 La Posta Svizzera declina qualunque responsabilità per inadempienza contrattuale dovuta a eventi imprevedibili e non evitabili con l’adozione della normale diligenza (forza maggiore). Di conseguenza essa si considera esentata dal proprio obbligo verso il pubblico nei seguenti casi:
sciopero e serrate, provvedimenti delle autorità; avarie ai mezzi di trasporto; indisponibilità di elettricità e carburante; calamità naturali come terremoti, alluvioni, incendi e conseguenti incidenti stradali; eventi socio-politici e scontri bellici.
9.2 La Posta Svizzera non risponde per danni dovuti a incendio o furto del carico e dei mezzi di trasporto. La Posta Svizzera declina inoltre la responsabilità in caso di assenza del personale di montaggio, ad esempio per arresto o decesso.
10. Durata del contratto e disdetta
10.1 Il contratto tra le parti viene stipulato per un periodo determinato. Il rapporto contrattuale cessa allo spirare di tale periodo.
10.2 Se il cliente recede anticipatamente dal contratto, la Posta ha diritto al seguente risarcimento:
fino a 12 mesi prima dell'inizio della manifestazione, il 30% dell'intera somma dell'ordine;
fino a 6 mesi prima dell'inizio della manifestazione, il 50% dell'intera somma dell'ordine;
fino a 2 mesi prima dell'inizio della manifestazione, il 75% dell'intera somma dell'ordine;
meno di 2 mesi prima dell'inizio della manifestazione, il 90% dell'intera somma dell'ordine;
all'inizio della manifestazione: il 100% dell'intera somma dell'ordine.
Restano riservate eventuali ulteriori pretese. Le modalità di pagamento sono rette dalla cifra 6.
10.3 Resta riservata la risoluzione immediata del rapporto contrattuale dopo infruttuosa diffida scritta per grave violazione degli obblighi contrattuali, mora nel pagamento nonché per qualsiasi altro grave motivo che non permetta più di esigere ragionevolmente da una delle parti di continuare ad onorare il contratto.
11. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale
11.1 Le modifiche e le integrazioni del contratto richiedono la forma scritta.
11.2 In caso di contraddizioni le disposizioni del contratto sono poziori rispetto alle CG e le disposizioni delle CG poziori rispetto a quelle dell'offerta.
11.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero giuridicamente invalide o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto in sé. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida, il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.
12. Diritto applicabile e foro competente
12.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.
12.2 Foro competente esclusivo è Berna.
13. Testo originale
13.1 Le presenti CG sono redatte in tedesco, francese e italiano. In caso di contraddizioni fa fede la versione tedesca.
La Posta Svizzera, agosto 2012