ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
E
Accademia dei Lincei, in seguito denominata Accademia, con sede in Xxxx xxx xxxxx Xxxxxxx 00, CF 80146810587, rappresentata dal proprio Presidente e legale rappresentante, Xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
di seguito congiuntamente definite per brevità anche “Parti”
Premesso che
- l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l’ISS, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- in considerazione del proprio ruolo istituzionale, ISS è impegnato su tutti gli aspetti di contrasto al virus anche per effetto dell’OCDPC n. 640 del 27 febbraio 2020 e del disposto del comma 7 dell’art, 3 del DL 14 febbraio 2021 n.2, afferente alla gestione in interoperabilità con la piattaforma dedicata alla sorveglianza COVID-19 dei dati provenienti dalla piattaforma dell’Anagrafe Nazionale Vaccini;
- l’Accademia Nazionale dei Lincei, massima istituzione culturale italiana, è ente pubblico non economico di “notevole rilievo” ex DPCM 6 aprile 2006, ed ai sensi dell’art. 33 L.Cost. si dà propri ordinamenti con lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura;
- ISS e l’Accademia già hanno collaborato su tematiche relative all’emergenza causata dalla pandemia SARS-CoV2- al fine di sviluppare modelli di trasmissione epidemica per poter valutare l’impatto dell’epidemia sul sistema sanitario;
- Per effetto del presente accordo, l’Accademia sarà in grado di analizzare i dati dell’ISS in materia di sorveglianza epidemiologica della pandemia da SARS-CoV-2 e del monitoraggio immunologico e farmacoepidemiologico e sviluppare, sulla scorta delle sue peculiari conoscenze sulle correlazioni spaziali e temporali, nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari utilizzati allo scopo che produrranno stime di trasmissibilità di SARS-CoV-2 che potranno essere utilizzate dall’ISS nell’ambito delle sue attività di sorveglianza;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto e scopo dell’accordo
Oggetto del presente accordo è la collaborazione, tra ISS e Accademia, finalizzata a produrre stime epidemiologiche sulla trasmissibilità di COVID-19 a supporto della pianificazione degli interventi di contenimento o mitigazione dell’epidemia. L'azione di analisi dei dati che sarà condotta dall’Accademia sarà funzionale all'azione della sorveglianza immunologica e farmaco- epidemiologica condotta dall’ISS e prevista dal DL 14 febbraio 2021 n.2.
La convenzione comprenderà lo studio dell’epidemia nello spazio e nel tempo analizzando la propagazione della crescita epidemica tra zone spazialmente contigue tenendo anche conto, ove possibile, dei dati di mobilità interregionale. In particolare saranno analizzate le correlazioni spaziali e temporali dei casi COVID-19 eliminando gli effetti confondenti dei diversi livelli di vaccinazione operati per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
Art. 3
Modalità di attuazione della collaborazione
Le Parti realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento: l’ISS alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali, e l’Accademia ai suoi Soci e alle dotazioni strumentali, di cui i Soci sono responsabili. In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici. Resta salvo quanto disposto dall’art. 3, 6 comma, D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 4 Durata
La durata del presente accordo è stabilita in un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 5 Responsabili Scientifici
Le persone incaricate di coordinare le attività scientifiche sarà per l’ISS il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e, per Accademia, il Socio Xxxxxx Xxxxxx
Art. 6 Risultati Scientifici
Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche derivanti dalla elaborazione dei dati afferenti la pandemia, così come riportato nell’articolo 2.
L’Accademia svolge per conto dell’ISS le attività descritte nell’art. 2 in qualità di organo scientifico deputato alle attività di elaborazione e stima dei dati relativi al monitoraggio dell’andamento della pandemia da Covid-19.
Art.7
Diritti di accesso alle conoscenze
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Art. 8 Pubblicazioni
Data la natura particolare della presente collaborazione, è fatto assoluto divieto di pubblicazione e/o divulgazione dei dati personali.
Le pubblicazioni e le comunicazioni dei risultati scientifici afferenti alle attività del presente accordo avverranno esclusivamente in forma anonima ed aggregata dei dati ed esclusivamente previo consenso scritto scambiato tramite i rispettivi delegati.
Art. 9
Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto sui segni distintivi delle due parti.
Art .10
Tutela dei dati personali
1. Il presente Accordo di Collaborazione è regolato, per quanto attiene il trattamento dei dati personali, dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) come novellato dal D.lgs. 101/2018.
2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.
3. Le parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati solamente quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.
4. L’ISS e l’Accademia sono da considerarsi ad ogni effetto di legge rispettivamente titolare e responsabile, ex art. 28 del Reg. EU 679/2016, del trattamento dei dati personali; Con separata trattazione l’Accademia verrà nominata responsabile del trattamento da parte dell’ISS.
5. Le categorie di dati personali trattati nell’ambito del presente Accordo saranno individuate e definite per ciascuna delle attività che andranno realizzate.
6. Le Parti si impegnano a predisporre e mantenere un livello di sicurezza adeguato, adottando tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR necessarie, al fine di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 e di garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
7. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività di ricerca realizzate nell’ambito del presente Accordo di Collaborazione saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
8. Le Parti, ciascuna in relazione al trattamento o alla parte di trattamento dalla stessa posta in essere, provvederanno a riscontrare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, le richieste degli interessati. Inoltre, è obbligo di entrambe le Parti prestare assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell’Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
9. Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell’ambito del presente Accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 GDPR.
10. L’ISS e l’Accademia hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:
• Per l’ISS: Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, raggiungibile al seguente indirizzo email: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
• Per l’Accademia: nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, raggiungibile al seguente indirizzo mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx
Art. 11 Recesso
Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell’art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l’accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Art. 12 Risoluzione
Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità, per causa a quest’ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.
Art. 13 Modifiche dell’Accordo
Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.
Art. 14
Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, il Tribunale di Roma quale Foro di competenza.
Art. 15 Imposta di registro
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio).
Art. 16 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge. Il presente atto si compone di 16 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.
Per l’Istituto Superiore di Sanità Per l’Accademia
Il Legale Rappresentante Il Presidente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXXXXX C = IT
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXXXX Data: 24/02/2022 15:05:03
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