Contract
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA | |||
Impianto di pubblica illuminazione di un tratto stradale della ex Strada Regionale Xxxxxxx-Sementile-S.Xxxxxx in c.da Erranteria nel territorio del Comune di Xxxxxx. | III DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO VIABILITA' E | ||
ILL.PUBBLICA | |||
allegato N. 2 | |||
Collaboratore: Geom. Xxxxxxx Xxxxxx | |||
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | |||
Il Progettista Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Data 20/12/2011 | Scala | |
R.U.D.P. Dott.Xxx.Xxxxxxx Xxxxxx |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PARTE AMMINISTRATIVA
INDICE
PARTE AMMINISTRATIVA
CAPITOLO I
OGGETTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI E PREZZO DELL'APPALTO | |||
Art. 1 | OGGETTO DELL'APPALTO ED ELENCATURA SECONDO EX ART. 3, COMMA 3 DEL D. LGS. n° 163/2006 - ALLEGATO I (REG. CE N. 2151/2003). | pag. | 4 |
Art. 2 | DESIGNAZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI E DI CONCAUSA | pag. | 4 |
Art. 3 | IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO | pag. | 5 |
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 4 | OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI | pag. | 7 |
Art. 5 | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO | pag. | 8 |
Art. 6 | GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL’APPALTATORE | pag. | 8 |
Art. 7 | TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA TRAMITE IL DURC | pag. | 11 |
Art. 8 | SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE | pag. | 13 |
Art. 9 | SUBAPPALTO O COTTIMO E QUALIFICAZIONE | pag. | 13 |
Art. 10 | CONSEGNA DEI LAVORI | pag. | 13 |
Art. 11 | TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO | pag. | 14 |
Art. 12 | PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA NEI CANTIERI | pag. | 14 |
Art. 13 | TERMINI DI PAGAMENTO DEI LAVORI | pag. | 14 |
Art. 14 | DANNI DI FORZA MAGGIORE, SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI IN GENERE | pag. | 15 |
Art. 15 | ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE | pag. | 15 |
Art. 16 | COLLAUDO E/O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | pag. | 15 |
Art. 17 | MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO | pag. | 16 |
Art. 18 | CLAUSOLE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO | pag. | 16 |
Art. 19 | ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ | ||
Art. 20 | DELL'APPALTATORE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI, INFORTUNISTICI E SICUREZZA | pag. | 16 |
PSICO-FISICA DEI LAVORATORI | pag. | 18 | |
Art. 21 | REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI | pag. | 19 |
Art. 22 | LAVORO NOTTURNO E FESTIVO | pag. | 19 |
Art. 23 | DISPOSIZIONI GENER. RELATIVE ALL'ELENCO PREZZI | pag. | 19 |
Art. 24 | REPERIBILITA’ | pag. | 19 |
Art. 25 | SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI | pag. | 19 |
Art. 26 | RISERVE | pag. | 19 |
Art. 27 | INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE | pag. | 20 |
Art. 28 | PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE | pag. | 20 |
Art. 29 | MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | pag. | 20 |
Art. 30 | DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO | pag. | 20 |
PARTE TECNICA
CAPITOLO III
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI.
Capo III.1 Qualità e provenienza dei materiali
Art. 31 - MATERIALI IN GENERE. pag. 22
Art. 32 - ACQUA - CALCE - LEGANTI IDRAULICI pag. 22
Art. 33 - SABBIA - GHIAIA - PIETRA pag. 22
Art. 34 - POZZOLANE pag. 22
Art. 35 - MALTE, CONGLOMERATI E STRUTTURE MURARIE pag. 22
Art. 36 - LATERIZI pag. 23
Art. 37 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI pag. 24
Art. 38 - SOSTEGNI pag. 24
Art. 39 - ARMAMENTO DELLE LINEE AEREE pag. 25
Art. 40 - MATERIALE ELETTRICO pag. 25
Capo III.2 Caratteristiche tecniche degli impianti
Art. 41 - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CAVI pag. 28
Art. 42 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LINEE pag. 30
Art. 43 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE pag. 32
CAPO IV
NORME DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - CONSEGNA DEI LAVORI - VERIFICHE E PROVE IN CORSO
D'OPERA DEGLI IMPIANTI.
Art. 44 - ESECUZIONE DEI LAVORI pag. 35
Art. 45 - CONSEGNA DEI LAVORI pag. 35
Art. 46 - COLLOCAMENTO IN OPERA pag. 35
Art. 47 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SOSTEGNI pag. 36
Art. 48 - FORNITURA E TESATURA DEI CONDUTTORI AEREI pag. 36
Art. 49 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI pag. 37
CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE E COLLAUDARE I LAVORI
Art. 50 - PRESCRIZIONI TECNICHE pag. 38
Art. 51 - ATTRAVERSAMENTI - ESPROPRIAZIONI pag. 39
Art. 52 - VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI pag. 40
Art. 53 - GARANZIA DEGLI IMPIANTI pag. 43
Art. 54 -OBBLIGHI E ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
APPALTANTE E DELLA DITTA APPALTATRICE pag. 43
Art. 55 - MODO DI VALUTARE I LAVORI pag. 44
Art. 56 - VALIDITÀ DEI PREZZI pag. 45
Art. 57 - RICHIAMI AD ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI pag. 45
CAPITOLO I
OGGETTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI, PREZZO DELL'APPALTO E PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO LAVORI ED ELENCATURA SECONDO EX ART. 3, COMMA 3 DEL D. LGS. n°163/2006 - ALLEGATO I (REG. CE N. 2151/2003).
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione di un tratto della ex strada Regionale Xxxxxxx-Sementile-S.Xxxxxx in contrada Erranteria nel territorio di Bronte.
I lavori occorrenti per l’esecuzione dell’opera possono così riassumersi:
• Realizzazione di tracce nei muri di recinzione, scavo e successiva realizzazione dei plinti di fondazione dei sostegni metallici;
• Posa in opera di sostegni metallici tipo ottagonali idonei per il sostegno di linee elettriche aeree realizzate con cavo precordato in alluminio, fissate ai sostegni mediante supporti e morse di sospensione ed ammarro;
• Collegamento alla detta linea aerea di distribuzione dei singoli corpi illuminanti, fissati ai sostegni con mensole metalliche tubolari ancorate al sostegno mediante nastro in acciaio inox band-it;
• Posa in opera di quadro elettrico principale di comando e protezione e collegamento alla rete di distribuzione elettrica.
I lavori ricadono tutti nel comune di Xxxxxx.
Art. 2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI ED OBBLIGHI DEI LAVORI DI CONCAUSA
I lavori occorrenti per l’esecuzione dell’opera possono così riassumersi :
N° | CODICE | D E S C R I Z I O N E | U.Mis. | Quantita' | Prezzo Un | Importo |
1 | 16.2.2.1 | Fornitura e collocazione di palo in lami | cad. | 32,00 | 438,00 | 14.016,00 |
2 | 16.5.4 | Fornitura e collocazione di cavo quadrip | m | 1.152,00 | 11,10 | 12.787,20 |
3 | 16.6.1 | Fornitura e collocazione di supporto di | cad. | 21,00 | 16,30 | 342,30 |
4 | 16.6.2 | Fornitura e collocazione di supporto di | cad. | 11,00 | 14,40 | 158,40 |
5 | 16.6.3 | Fornitura e collocazione di morsa di amm | cad. | 11,00 | 20,80 | 228,80 |
6 | 16.6.4 | Fornitura e collocazione di morsa di sos | cad. | 21,00 | 18,30 | 384,30 |
7 | 16.6.7 | Fornitura e collocazione di morsetto di | cad. | 64,00 | 9,40 | 601,60 |
8 | 16.6.8 | Fornitura e collocazione di spandente di | cad. | 33,00 | 60,20 | 1.986,60 |
9 | 18.1.1.1 | Scavo a sezione obbligata per blocco di | m³ | 32,000 | 49,30 | 1.577,60 |
10 | 18.1.2 | Conglomerato cementizio per formazione d | m³ | 32,00 | 124,60 | 3.987,20 |
11 | 18.2.6.1 | Fornitura a piè d'opera di mensola per s | kg | 480,00 | 4,85 | 2.328,00 |
12 | 18.2.7.1 | Posa in opera, in sommità a steli di pal | cad. | 32,00 | 64,20 | 2.054,40 |
13 | 18.3.2.3 | Fornitura e posa in opera, su palo a fru | cad | 32,00 | 343,30 | 10.985,60 |
14 | 18.4.2.3 | Fornitura e collocazione entro armatura | cad | 32,00 | 42,90 | 1.372,80 |
15 | 18.5.3.2 | Fornitura e collocazione di conduttore i | m | 80,00 | 3,68 | 294,40 |
16 | 18.6.3.2 | Fornitura e collocazione di montante in | cad. | 1,00 | 52,50 | 52,50 |
17 | 18.7.1.2 | Esecuzione di giunzione dritta, con il m | cad. | 4,00 | 54,10 | 216,40 |
18 | INCPALI.01 | Esecuzione di traccia in muri di recinzi | acorpo | 32,00 | 101,00 | 3.232,00 |
19 | QUADRO | Fornitura e collocazione in opera di qua | cad | 1,00 | 2.831,00 | 2.831,00 |
20 | SEPI.01 | Maggiorazione del prezzo dell'apparecchi | cad | 32,00 | 120,00 | 3.840,00 |
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA | 63.277,10 | |||||
Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, carico e scarico del materiale di risulta presso discarica autorizzata e/o centro di recupero di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e quant’altro è necessario per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Nel prezzo dell’appalto è, altresì, compreso l’onere dell’Appaltatore di rimuovere, senza danni:
a) i materiali, trasportarli e collocarli a sue cure e spese presso la discarica autorizzata secondo le prescrizioni fissate nel Regolamento Provinciale;
b) i sotto e sopra servizi comunque presenti, di cui all’Art. 6-lett. E, capoverso E1-terzo periodo, e le servitù esistenti di qualunque sorta reali (canali a cielo libero, intubati, ecc..) ed apparenti che dovessero spostarsi e/o dolersi per conto della Ditta Proprietaria e che, comunque, per le esigenze tecnologiche, rientrano entro la fascia di rispetto stradale (D.lgs. n° 285/1992 e relativo Regolamento d’attuazione).
Qualora, ed in entrambi i casi (Società erogatrice di servizio pubblico e Ditta proprietaria), non potranno essere recuperati le opere con i materiali annessi resterà a carico della Provincia Regionale solo la fornitura dei materiali equivalenti al costruito e provviste ed all’Appaltatore ogni altro onere economico e prescrizione; ove tale non fosse possibile attuare, a seguito di Xxxxxxx in contradditorio con la Ditta proprietaria e/o Società erogatrice del servizio pubblico e sottoscritto anche dall’Appaltore e dal Direttore dei Lavori, si converrà di variare la collocazione in nuovo percorso e sedime previo accordo sia con la Ditta Proprietaria che con i gestori dei Servizi Pubblici interessati o loro partecipate od operatori sub-contraenti nei lavori di esecuzione, restando a carico della Provincia Regionale solo la fornitura dei materiali equivalenti al costruito e provviste ed all’Appaltatore ogni altro onere economico e prescrizione, dettata da legge specifica e/o regolamenti-provvedimenti emanate dalla competente Autorità in materia ivi compreso l’onere della vigilanza sui lavori imposto dalle Società, per dare il lavoro a perfetta regola d’arte.
Tale ultima clausola è operativa anche nei confronti della Ditta proprietaria la quale, se non adeguatamente soddisfatta per i lavori effettuati sul proprio tracciato e sedime, potrà rivalersi solo ed esclusivamente nei confronti dell’Appaltatore, secondo le norme fissate dal Codice Civile e dal relativo Codice di procedura.
Art. 3 IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO
L’importo complessivo dei lavori previsti in progetto è di € 85.000,00 (diconsi euro ottantacinquemila/00) di cui € 63.277,10 (diconsi euro sessantatreduecentosettantasette/10) per lavori a base d’asta, così suddivisi:
A - Importo a base d’asta soggetto a ribasso | € 63.277,10 |
A1 - Oneri della sicurezza ( X.Xxx.vo n.81/2008 ) non soggetti a ribasso | € 2.137,68 |
A2 - Importo a base d’asta soggetto a ribasso | € 61.139,42 |
I lavori sono così ripartiti: |
Descrizione sommaria Capitolo Lavoro | Importi Capitoli |
Impianti di Pubblica Illuminazione ( OG10 ) | € 63.277,10 |
Per l’ammissione alla gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’art. 1 è richiesta la qualifica dell’Appaltatore, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente dichiarate dall’ex art. 1, comma 1 della L.R. n° 12/2011) ed in particolare dai combinati artt. 61 e 107 del medesimo:
CLASSIFICAZIONE TABELLARE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI CON RELATIVI IMPORTI
A - Importo complessivo oggetto dell’appalto € 63.277,10
A1 - Costi della sicurezza ai sensi del D.Leg.vo n.81/08 non soggetti a ribasso € 2.137,68
A2 - Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 61.139,42
B - Categoria prevalente e subappaltabile fino al 30%
- Cat. OG10 € 63.277,10
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di apportare, entro i limiti delle vigenti norme, durante l’esecuzione dei lavori, variazioni in più o in meno a ciascuno dei suddetti importi, senza che perciò spetti indennità alcuna all’appaltatore e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. Tale importo è da ritenersi solo indicativo al fine della quantificazione delle opere da realizzare così come specificato meglio al successivo art.4.
3.1 VARIAZIONE DEGLI IMPORTI
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e le condizioni previste dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
3.2 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 e ss.mm.ii., nonché di tutte le norme contenute nel Decr. Lgs. n° 163/2006 e nel D.P.R. n° 207/2010 con ss.mm.ii., oltre alla osservanza di tutte le norme regionali in materia con particolare riferimento alla Legge regionale n. 12/2011 che ha recepito il Decr. Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti) in ossequio al disposto dell’ ex art. 1, comma 1.
In applicazione della Direttiva Europea n° 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. N° 246/1993 e ss.mm.ii., è applicabile il D.M. 11 aprile 2007 relativo all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità degli Aggregati per il calcestruzzo UNI EN 12620, degli Aggregati per malte UNI EN 13139,degli Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti ed altre aree trafficate UNI EN 13043, degli Aggregati per opere civili e stradali UNI EN 13242,degli Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte UNI EN 13055, degli Appoggi strutturali UNI EN 133, dei Geotessili e prodotti affini: fondazioni e strutture di sostegno UNI EN 13251, sistemi drenanti UNI EN 13252 e di sistemi fissi di lotta contro l'incendio UNI EN 12094 (G.U.R.I. NN. 66-67 del 20 e 21 marzo 2007).
Per il presente Capitolato Speciale d’Appalto sono, inoltre, applicabili in coerenza con il D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.:
• Gli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali (59 Annessi Tecnici agli Eurocodici) approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 24.09.2010;
• Gli Eurocodici strutturali, mancanti, nella forma internazionale EN;
• Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
• Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI;
• Le Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non in contrasto con il D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non in contrasto con il D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss.mm.ii;
• Le Istruzioni e i documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
• Altri codici internazionali, purchè sia dimostrata la garanzia di livelli di sicurezza non inferiore a qella fornita dal D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii..
Su disposizione della D.L. dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti al momento dell'esecuzione, relativamente alla sola tipologia e qualità dei materiali, anche se intervenute dopo la stipula del contratto.
Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO D’APPALTO
Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e del D.Lgs. n° 81/2008, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
1. Capitolato Generale (D. M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 e ss.mm.ii.)
2. Capitolato Speciale d’Appalto
3. Elaborati grafici progettuali
4. Elenco Prezzi unitari
5. Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza
6. Cronoprogramma dei lavori
7. Le polizze di garanzia
Art. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL’APPALTATORE A – CAUZIONE PROVVISORIA
Contestualmente all’offerta l'Appaltatore è obbligato (art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) a presentare una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nell’appalto, sotto forma di cauzione provvisoria o di fidejussione, a scelta
dell'Appaltatore. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Appaltatore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Provincia Regionale di Xxxxxxx.Xx fidejussione, a scelta dell' Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle xxxxxxx.Xx garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia Regionale di Catania. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Provincia Regionale di Catania nel corso della xxxxxxxxx.Xx garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Appaltatore avrà avuto cura di segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la relativa garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Decr. Lgs. n° 163/2006, qualora l'Appaltatore risultasse xxxxxxxxxxx.Xx Provincia Regionale di Catania, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia
B – CAUZIONE DEFINITIVA
Contestualmente alla stipula del contratto, l'Appaltatore deve costituire apposita garanzia fidejussoria (art. 113 del Decr. Lgs. n. 163/2006) del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Appaltatore avrà segnalato, in sede di offerta, il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fidejussoria, a scelta dello Appaltatore, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia Regionale di Catania.
La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dela Provincia Regionale di Catania, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per la quale la garanzia è xxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al capoverso A -CAUZIONE PROVVISORIA da parte della Provincia Regionale di Catania, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella xxxxxxxxxxx.Xx garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
C – CLAUSOLA “RISERVA DELLA MANODOPERA”
In riferimento al Protocollo d’Intesa del 31.01.2005 sottoscritto presso la Prefettura di Catania tra il Prefetto, il Presidente della Provincia Regionale di Catania, il Sindaco del Comune di Catania, il Rettore dell’Università di Catania, il Presidente Ass. Industriali, il Presidente A.P.I., il Direttore Generale A.U.S.L. N.3, il Direttore Generale Az. Ospedaliera Xxxxxxxxx, il Direttore Generale Az.Ospedaliera Xxxxxxxx Xxxxxxxx, il Direttore Generale Az. Ospedaliera Cannizzaro, il Direttore Generale Az.Policlinico Catania, il Direttore Generale Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, il Direttore Ist.
Autonomo Case Popolari Catania, le Confederazioni Sindacali CGL-CISL-UIL, le XX.XX. dei lavoratori UGL e CISAL ed il Consorzio ASI di Catania, questa Provincia obbliga l’Impresa appaltatrice dei lavori e gli eventuali subappaltatori, ad utilizzare, in quantità pari al 10% della forza-lavoro complessiva, la manodopera operaia proveniente dal bacino dei lavoratori licenziati, ai sensi dell’art. 4 legge 223 del 23-07-1991, dalla ditta X.xxx Xxxxxxxx S.p.A. in A.S., in rispetto della graduatoria elaborata ed approvata dalla Prefettura di Catania.
D – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA
L'Amministrazione si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.Qualora il Prefetto attesti ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.P.R. n. 252/1998, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. L'impresa aggiudicatrice dei lavori, si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante ed all'Osservatorio regionale dei Contratti Lavori, Servizi e Forniture: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti ed il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,etc.).Si obbliga, ancora, espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
E – COPERTURE ASSICURATIVE
E1 – Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civili verso terzi (RCT)
Indipendentemente da quanto stabilito dai superiori punti “A - CAUZIONE PROVVISORIA” e “B - CAUZIONE DEFINITIVA”, l' Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Provincia Regionale di Catania a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere e quanto prescritto, anche preesistenti quali le servitù di qualunque sorta reali ed apparenti (canali a cielo libero, intubati, ecc.) e di cui all’Art.2 quarto periodo, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale importo è pari alla somma dei lavori da appaltare. La polizza deve inoltre assicurare contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a 500.000 euro (con max pari a 5.000.000,00 euro) e con l’inclusione della garanzia per danni a cavi, condutture sotterranee, aeree ed in genere ai servizi insistenti (sottoterra, in vista ed aerei) sul corpo stradale, comprensivi di supporti di sostegno, e relative pertinenze.L’Appaltatore deve trasmettere alla Provincia Regionale di Catania, tramite il RUP, copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Provincia Regionale di Catania da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizza di cui sopra.
F – TRACCIABILITA’ SUI FLUSSI FINANZIARI DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Il presente contratto d’appalto, pena la nullità, dovrà contenere l'indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso. Le modalità consentite di pagamento sono: bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a rilevare la piena tracciabilità delle operazioni. La tracciabilità dei flussi finanziari interessa tutta la filiera delle imprese, compresi i subappalti ed i noleggi,.
Ad integrazioni della legge n. 136/2010 ed in particolare degli artt. 3 e 6 è applicabile la nota del Ministero dell’Interno n. 13001/118/Gab. con la quale si danno integrazioni e chiarimenti sull'obbligo di avere un conto dedicato per consentire la tracciabilità dei pagamenti contenuti nel decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 in materia di xxxxxxxxx.Xx stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’Impresa esecutrice dei lavori, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale la stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente capitolato. Il contratto d’appalto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste italiane Spa.
Restano in ogni caso valide le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori Servizi e Forniture relative all'operatività della normativa e la legge 17
dicembre 2010, n. 217 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre che reca il provvedimento di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187 (decreto legge che contiene chiarimenti e interpretazioni sulle disposizioni della legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche).
F1 – Obblighi dell’Appaltatore/Sub-Appaltore o Sub-contraente sottoposti alle norme sulla tracciabilità.
Tali obblighi sono di seguito elencati:
a - utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare sul conto corrente dedicato;
b- assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010; si intendono qui richiamate le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori Servizi e Forniture;
c- a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltare o il sub-contraente, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari informando la Provincia Regionale di Catania;
d- effettuazione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
e- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
f- l’impresa esecutrice, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono comunicare alla Provincia Regionale di Catania appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
g- che il contratto di appalto e dei sub-appalti, eventualmente sottoscritti dall’Appaltatore, conterranno espressa clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui l’Appaltatore o Sub-Appaltatore esegue le transazioni senza avvalersi delle Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
G – CLAUSOLA DELL’ APPALTATORE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 0004610 DEL 23.06.2010 “CONTROLLI ANTIMAFIA PREVENTIVI NELLE ATTIVITÀ’ A RISCHIO DI INFILTRAZIONE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI”.
In conformità alla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 0004610 del 23.06.2010 “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, la Provincia Regionale di Catania imporrà all’Appaltatore:
• L’obbligo di comunicare l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta a qualsiasi titolo:
- trasporto di materiale di discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e trasporto di bitume,
- noli a freddo di macchinari,
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06);
- noli a caldo(quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 1 del Decr. Lgs. n° 163/2006);
- autotrasporti;
- guardania di cantieri.
Qualora il Prefetto abbia emesso informazioni di carattere interdittivo, la Provincia Regionale di Catania ha l’obbligo di interrompere ogni rapporto con gli operatore economici.
Art. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA TRAMITE IL DURC
Per il medesimo contratto relativo ai lavori l’Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché dalle misure previste sia dalla L. n. 123/2007 modificata ed integrata dal D.Lgs. 81/2008, che dal D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.. Il RUP acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: a)
per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; b) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale. Fermo restando l’ ipotesi per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 194 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii., o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all’articolo 307, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, il RUP acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all’Appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni. In siffatte ipotesi, il RUP in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Provincia Regionale di Catania per tramite dell’Ingegnere e/o Capo Dipartimento Gestione Tecnica con apposita Determina Dirigenziale di liquidazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile di competenza territoriale. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Provincia Regionale di Catania del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il Responsabile del Procedimento provvede, inoltre, a dare comunicazione per iscritto dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile,con il fondo formato con detta ritenuta, a garantire l’osservanza di cui sopra. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall' INAIL anche dalle Casse Edili per territorio di esecuzione dei lavori, tramite il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) [Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.]; art. 9 D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; Legge 22 novembre 2002, n. 266 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”; Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, commi 1175 e 1176;Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 recante “Documento Unico di Regolarità contributiva”; Circolari Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005 recanti istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5 : “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006”; Circolare n. 7 del 5 febbraio 2008 dell’INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI.
In ogni caso prima di ogni S.A.L., l’Appaltatore autocertifica ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 che:
• nel compiere le fasi lavorative previste in progetto ha osservato in maniera costante e regolare le prescrizioni attinenti alla sicurezza del cantiere previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) e/o nel Piano di Sicurezza Sostitutivo, P.O.S. e D.U.V.R.I.;
• la presenza giornaliera delle maestranze impiegate in cantiere è conforme alla indicazione del libro matricola sottoposto alla costante visione degli Organi preposti;
• ha aperto per i lavori in questione le posizioni INAIL, INPS e Cassa EDILE;
• ha erogato ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori di cui all’oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
• ha osservato le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed ha provveduto all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle norme in tali contratti previsti;
• ha provveduto alla corretta gestione dei rifiuti prodotti in tale S.A.L. con la conseguente denominazione della discarica autorizzata allo smaltimento documentando la loro effettiva destinazione secondo il D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., i Decreti e le Circolari emanate dall’Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due
volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico ai sensi del medesimo D.Lgs..
Resta valido il termine di 30 gg. del D.U.R.C. ed ove ricorrono, oltre tale data, situazioni non veritiere, lo Appaltatore ed il Sub-Appaltatore incorreranno a produzioni di atti falsi (art. 489 c.p.).
Infine, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Provincia Regionale di Catania per tramite dell’Ingegnere e/o Capo Dipartimento Gestione Tecnica con apposita Determina Dirigenziale di liquidazione, su proposta del RUP, può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. I pagamenti, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 8 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico dell'Appaltatore ai sensi del’art. 139 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di xxxxxxxx.Xx liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente del Servizio Contratti ed Appalti della Provincia Regionale di Cataniafficio presso cui è stato stipulato il contratto.Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Restano comunque applicabili le prescrizioni contenute nell’art.8 del D.M. n° 145/2000 e ss.mm.ii.
Art. 9 – SUBAPPALTO O COTTIMO E QUALIFICAZIONE
Ai fini del subappalto o cottimo, si applica integralmente l’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. intendendosi richiamati i pareri dell’Autorità di Xxxxxxxxx in materia ed in particolare la deliberazione n. 35 del 03/09/2008, relativa alle attività concernenti la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi:
- l’Appaltatore avrà fatto esplicita richiesta in sede di partecipazione di offerta;
- l’Appaltatore avrà avuto cura di indicare le quote e le corrispondenti lavorazioni o categorie di lavoro che ha inteso concedere in subappalto o a cottimo, distinguendoli dai noli;
- i subappaltanti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti minimi di qualificazione necessari, di quelli di carattere generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di quelli antimafia nonché dovranno adottare tutti gli adempimenti in ordine alla tracciabilità dei flussi economici di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.
L’Appaltatore ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 16 del 03.08.2010 provvedrà al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni.
I pagamenti ai subappaltatori saranno eseguiti direttamente dall’Appaltatore, che deve trasmettere alla Direzione Lavori, entro venti giorni, per ogni pagamento, dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate e dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi dei versamenti di quanto dovuto per retribuizioni, oneri fiscali e contributi in favore degli Enti Previdenziali (D.U.R.C.), prestando collaborazione con l’Appaltatore al fine di fare acquisire periodicamente ad esso i certificati di adempimento di tali obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In difetto il pagamento verrà sospeso, senza maturazioni di interessi, sino all’avvenuto pagamento di quanto sopra da parte del sub-appaltatore e sarà disposto a garanzia dell’adempimento medesimo. L’eseguito pagamento al subappaltatore non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali, fermo restando le facoltà dell’Appaltatore e della Provincia Regionale di Catania di apportare, entro 30 giorni dal collaudo, le eventuali variazioni. Inoltre, non possono essere eseguite direttamente dall’Appaltatore in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro relative all’art. 107, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii e comunque rientranti tra le:
a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii;
b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni restando fermo, il limite del 30% per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii., di importo singolarmente superiore al quindici per cento; per tale importo, se superiore al quindici per cento e comunque inferiore ad € 150.000,00 si applica l’articolo 92, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii (qualificazione dei concorrenti inferiore od uguale ad € 150.000,00).
Art. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori deve avvenire ai sensi dell’art. 153, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010 entro e non oltre
45 giorni dalla data di stipula del contratto o può essere eseguita, in caso d’urgenza, subito dopo l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto.
Delle operazioni di consegna viene redatto relativo verbale dalla data del quale decorre il tempo assegnato per l'ultimazione dei lavori.
L'Appaltatore è tenuta al rispetto di tutte le norme sulla sicurezza dei cantieri secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore ed applicabili all'appalto.
Eventuali relativi oneri si devono intendere compresi nei prezzi di appalto.
L’inizio dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori.
Art. 11 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI PER IL RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in in giorni 150 (CENTOCINQUANTA) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.Tali termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal RUP in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal RUP, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1,0‰ dell’ammontare netto contrattuale, e comunque non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Pertanto, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, a norma del Regolamento DPR 207/2010, all'impresa sarà applicata una penale di €50,00 (diconsi euro CINQUANTA/00) per ogni giorno di ritardo.
Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto come al periodo precedente, il RUP promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii..
Per inadempienza contrattuale, la Provincia Regionale di Catania, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’art.136, commi 4 e 5, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. può procedere d’ufficio in danno all’Appaltatore ai sensi dell’art. 125, comma 6, lett.f) del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. e nel limite d’importo non superiore a 200.000 euro previsto all’art.125, comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di risoluzione del contratto, si applica l’art.146, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010.
Art. 12 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità.
Egli risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadono i lavori o non abbia personalmente i requisiti per la direzione tecnica del cantiere, dovrà nominare un suo rappresentante con la funzione di "Direttore Tecnico", professionalmente abilitato, il cui nome e la cui residenza, completa di recapito telefonico, dovranno essere notificati alla Direzione Lavori.
Il direttore tecnico dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione Lavori e di dare immediata esecuzione ai medesimi.
Egli, inoltre, è responsabile dell'attuazione, nell'esecuzione dei lavori, di quanto previsto nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, Piano di Sicurezza Sostitutivo e P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), e D.U.V.R.I. (Documento Unico Valuazioni Rischi da Interferenza) nonché di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 13 - TERMINI DI PAGAMENTO DEI LAVORI
I pagamenti in acconto saranno corrisposti in corso d’opera, proporzionalmente all’avanzamento dei lavori, in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunge l’importo di € 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) e con le specifiche modalità stabilite nel decreto di finanziamento dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana nell’ambito dei finanziamenti previsti nel P.O.R. F.E.S.R. 2007 – 2013 nell’ambito dell’Asse 1 “Reti e collegamenti per la mobilità”, Obiettivo operativo 1.1.4 “Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria” – Linea d’intervento 1.1.4.1.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, dopo l’acqusizione del DURC “regolare”, non appena raggiunto l’importo come sopra previsto per ciascuna rata.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, il RUP dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
L’ultimo acconto è pagato dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori indipendentemente dall’importo raggiunto .
La rata di saldo, a norma dell’art. 143 - comma 2 - del D.P.R. n° 207/2010, sarà pagata entro 90 giorni dall’emissione della relazione finale del collaudo tecnico-amministrativo.
Per quanto concerne i ritardati pagamenti, i termini di pagamento degli acconti e del saldo e degli interessi per ritardato pagamento, si applicano rispettivamente gli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.
Art. 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE, SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI IN GENERE
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti; appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Provincia Regionale di Catania le conseguenze dannose. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere e relative pertinenze, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa
Art. 15 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne comunicazione scritta, entro 5 giorni alla Direzione Lavori che, previe le necessarie constatazioni in contraddittorio, provvederà a redigere il relativo verbale.
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione.
Art. 16 – COLLAUDO E/O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo, se previsto, possono non comprendere tutti quelli previsti dai due periodi precedenti; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare al RUP. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii..
La Provincia Regionale di Catania entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.. coordinato con le norme della L.R. n° 12/2011.
Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La Provincia Regionale di Catania designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, è fissato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal Contratto di appalto, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione dell’Organo deputato dalla Provincia Regionale di Catania non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Qualora nel biennio susseguente a quanto sopra dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, quest’ultimo ove previsto, ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Provincia Regionale di Catania di fare eseguire dall' Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l' Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Nel caso di lavori di importo sino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del RUP di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. E’ obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione lavori è affidata ad un professionista esterno alla Provincia Regionale di Catania;
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
d) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare della Provincia Regionale di Catania;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Sono applicabili gli artt. dal n. 217 al 237 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. anche in riferimento al certificato di regolare esecuzione.
L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante.
Art. 17 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
L’Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutte le opere eseguite fino al giorno dell’approvazione del collaudo o al certificato di regolare esecuzione
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione lavori.
Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'impresa stessa.
Art. 18 – CLAUSOLE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da essi.
Art. 19 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale di appalto ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
- la fornitura degli operai, dei tecnici qualificati, nonché degli attrezzi per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- l’obbligo della fornitura e della tenuta del “libretto giornale dei lavori” che dovrà essere compilato con gli stessi dati temporali del “Giornale dei Lavori” e da mettere a disposizione, in qualsiasi momento, dell’Ufficio di D.L. a semplice richiesta dello stesso.
- l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alla data contrattualmente stabilita per la liquidazione del certificato di pagamento;
- le segnalazioni diurne e notturne nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele. I sistemi di segnalamento ed i segnali all'uopo impiegati devono essere quelli previsti dal Nuovo Codice della Strada (art. 21) e dal Regolamento di Esecuzione (artt. dal n. 30 al n. 43), nonché quelli previsti dal Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I provvedimenti per l'eventuale regolamentazione della circolazione che si rendessero necessari, dovranno essere proposti alla Provincia Regionale di Catania per l'approvazione e l'eventuale emanazione dei prescritti formali provvedimenti;
- l'apposizione, in prossimità della testata del cantiere, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (R.E.C.d.S.), di apposita tabella (Fig. II/382 D.P.R. n. 495 citato) recante le indicazioni di cui al comma 6° del citato art. 30;
- collocare una targa esplicativa permanente a colori, delle dimensioni stabilite dalla D.L., per rispettare le disposizioni ed indicazioni in merito “all’informazione e pubblicità del cofinanziamento comunitario per gli interventi finanziati con risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013”, previste dall’art. 69 dal Regolamento Comunitario (CE) n. 1083/2006, per garantire la visibilità del finanziamento dell’Unione Europea ad un vasto pubblico;
- tutte le spese di contratto per il bollo, la registrazione, la copia, la stampa;
- fornire quindicinalmente, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, le seguenti notizie statistiche in merito all'andamento dei lavori appaltati:
• numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, in ciascun giorno della decorsa quindicina, con le relative ore di lavoro compiute;
• genere di lavoro eseguito nella quindicina;
• giorni della quindicina in cui non si è lavorato ed indicazione della causa relativa.
Dette notizie debbono pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina. Per ogni giorno di ritardo è applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) da detrarre nello stato di avanzamento lavori;
- le spese per la fornitura di fotografie dei lavori in corso nei vari periodi dell'Appalto nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione lavori;
- presentare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori medesimi, e comunque entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, la relativa documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. Inoltre, con cadenza quadrimestrale dovranno essere presentati al Direttore dei Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi;
- il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecate a proprietà pubbliche o private ad a persone, restando libere od indenni la Provincia Regionale di Catania ed il suo personale;
- il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto direttamente o tramite terzi;
- la predisposizione dei materiali impiegati o da impiegarsi nei manufatti da sottoporre, presso i laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori, a prove, controlli e saggi in correlazione a quanto prescritto dall’art. 31 circa l’accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni di legno, profilati in acciaio e/o rame, chiodi, viti e manufatti vari già eseguiti da prelevarsi in sito; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione a cura e spese dell’appaltatore munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell’Appaltatore nei modi più adatti a garantire l’autenticità, dopo la relativa verbalizzazione;
- la conservazione ed il ripristino delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con la costruzione della strada, provvedendo con opportune opere provvisionali;
- la costruzione, a propria cura e spese, di eventuali ponti di servizio, passerelle, varianti provvisorie, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere il transito lungo la strada, i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d’acqua;
- l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito;
- le spese per il prelevamento dei campioni necessari per le prove dei materiali o dei lavori da far eseguire presso gli istituti indicati dalla D.L.
- le spese per le operazioni di verifica provvisoria che di collaudo delle costruzioni con l’obbligo dell’apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, escluso soltanto l’onorario per i collaudatori;
- tutte le spese relative al ripristino dei manufatti e dei luoghi scaturenti dalle indagini e dai saggi, che la Direzione dei lavori ed il collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio, per la verifica dell’opera.
Alla chiusura dei lavori, a semplice richiesta del Direttore dei lavori, l’Appaltatore dei lavori deve esibire tutta la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti prodotti.Successivamente il Direttore dei Lavori dovrà attestare la congruità del quantitativo dei rifiuti generati in relazione ai lavori eseguiti.
Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, sia nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente Capitolato, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'allegato elenco; non spetterà quindi altro compenso all'appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 161 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.. ed anche quando la Provincia Regionale di Catania, nei limiti concessi ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga al termine contrattuale.
Art. 20 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI, INFORTUNISTICI E SICUREZZA PSICO-FISICA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore subito dopo la consegna e, prima dell’inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere alla Provincia Regionale di Catania – III Dipartimento Gestione Tecnica - II Servizio Viabilità ed Illuminazione Pubblica - la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, compresa la Cassa Edile, degli oneri assicurativi ed antinfortunistici ed in seguito, periodicamente, attestazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici.
Con proposta del RUP, di concerto con il Progettista, il Dirigente del Servizio competente e secondo il D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., l’Ingegnere Capo della Provincia Regionale di Catania avrà proceduto o meno alla nomina del Coordinatore sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, nomina/e fissata/e o secondo il Regolamento interno (Delibera di G.P. n° 100/2004 e ss.mm.ii.) o secondo il D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. (ex art. 91), quest’ultimo di affidamento all’esterno di tale/i professionalità.
Sulla scorta di ciò, l’Impresa dovrà redigere il Piano operativo della sicurezza (P.O.S.), e nei casi in cui non è previsto il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), dovrà redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.) a cura di professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii ed ai sensi dell’art.131 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. da trasmettere al RUP,Direttore dei Lavori, ed, ove previsto, anche al Coordinatore in fase di esecuzione per gli adempimenti previsti compresa la messa a disposizione delle Autorità preposte alla verifica ispettiva dei cantieri (ASP-Azienda Sanitaria Provinciale ed Ispettorato Provinciale del Lavoro).
Ove vi fossero interferenze tra i lavoratori autonomi, sub-appaltatori o sub-contraenti in merito a servizi o forniture rientranti nel contesto dell’appalto, ai sensi del X.X.xx. n° 81/2008 e ss.mm.ii., oltre al D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) di ogni singolo, dovrà essere essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dai Rischi da Interferenza), o equivalente autocertificazione, sostitutivo in egual misura ai rischi, non complementare del
P.S.C. che l’Appaltatore si obbliga a redarre prima della stipula del Contratto di Appalto, comprendente anche il rischio da stress lavoro-correlato e quant’altro contemplato dal citato decreto legislativo.
L’Appaltatore è obbligato al rispetto della normativa del Decreto Legislativo n° 81/2008 ed agli artt. del D.Lgs. n° 626/94 reso transitorio, non ancora abrogato prima della regolamentazione con apposito decreto ministeriale sull’attuazione delle direttive 89/391 CEE 90/394 CEE e 90/679 CEE, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; dovrà inoltre dichiarare:
1. di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 5 secondo periodo, dell’art. 15, comma 1 e dell’art. 28, comma 1 del Decr. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
2. di possedere specifica documentazione attestante la conformità relativa alle macchine, alle attrezzature ed alle opere provvisionali previste e valutate sia nel P.S.C (Piano di Sicurezza e Coordinamento) che nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
3. di disporre dell’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I. forniti ai lavoratori ed alla D.L. così come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
4. di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), l’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta all’incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza ed, eventualmente nominato, il medico competente quando si ravvisi l’opportunità e la necessità ai sensi e per gli effetti degli artt. 38-42 del Decr. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii;
5. di aver nominato o non aver nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avvalendosi della facoltà prevista dall’art.48 del Decr. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST);
6. di possedere gli attestati di formazione di cui al punto 4 e dei lavoratori previsti in ossequio al Decr. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii;
7. di aver già predisposto l’elenco dei lavoratori e delle maestranze impiegate in cantiere così come previste dal Libro Unico del Lavoro (artt. 39-40 della Legge n° 133/2008) e sottoposto a costante visione in copia e/o fotocopia autenticata agli Organi preposti alla diretta/indiretta vigilanza;
8. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del Decr. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii che reca particolari disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
9. di erogare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori di cui all’oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore è obbligato ad attuare durante l’esecuzione delle varie fasi di lavoro tutti gli accorgimenti previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza e/o P.S.S e P.O.S. collegato al contratto o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
Altre modifiche del Piano che si rendessero necessarie in fase esecutiva dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione del RUP.
In caso di gravi inosservanze o inadempienze riguardanti le norme di sicurezza o in caso di pericolo imminente durante le fasi di lavoro, il RUP su proposta del coordinatore in fase di esecuzione, ove tale figura sia prevista, può sospendere immediatamente i lavori senza che ciò possa costituire oggetto di richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.
La ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo che il RUP, su parere del coordinatore in fase di esecuzione lavori ove presente, avrà accertato che sono state eliminate, a cura e spese dell’Appaltatore, le cause di pericolo e ripristinate le normali condizioni di sicurezza.
Art. 21 - REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
L’Appaltatore dovrà, a proprie cure e spese, provvedere alla regolamentazione diurna e notturna del traffico stradale durante l’esecuzione di tutti i lavori, nel totale rispetto del Nuovo Codice della Strada (art. 21), del suo Regolamento di Esecuzione (artt. dal n. 30 al n. 43) e del Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le operazioni di segnalazione e di assistenza al traffico devono essere espletate dal personale dipendente dall’Appaltatore stesso, che deve essere dotato del vestiario previsto dalle norme antinfortunistiche.
Art. 22 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore, l’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la direzione lavori potrà richiedere che i lavori siano eseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi così come previsto dall’art. 27 del D.M. n° 145/2000 e ss.mm.ii...
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per i lavori condotti in siffatte circostanze.
Art. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ELENCO PREZZI
Il prezzo unitario in base al quale, al netto del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e/o a corpo risulta dall’allegato “Elenco prezzi”.
Essi sono al netto di IVA e comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale di Appalto e dal presente Capitolato Speciale.
Altresì, sono comprensivi delle spese generali (13,64%) e degli utili dell'impresa nella misura del 10%.
Pertanto si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e ad tutto suo rischio.
Sono quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. A norma del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. è esclusa la possibilità di procedere alla revisione prezzi.
Art. 24 - REPERIBILITA’
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria, fornire alla D.L. tutti i recapiti telefonici, residenza abituale ed eventualmente anche estiva, in modo che, in caso di necessità, possa essere rintracciata nel più breve tempo possibile, ed, in caso di pericolo, anche a semplice avviso telefonico.
L’impresa, su disposizioni della D.L., dovrà dare immediata esecuzione ai lavori con uomini e mezzi adeguati.
Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI E CONSEQUENZIALI
Tutte le spese per bolli, tassa di registro, copia, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo di disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria, eventuale e consequenziale, tutte incluse nessuna esclusa, dipendenti dal presente appalto sono a carico dell’impresa assuntrice.
Art. 26 – RISERVE
Le forme, i contenuti, le definizioni delle riserve al termine dei lavori, il tempo di giudizio e le controversie relative alle riserve sono regolate dall’ art. 191 approvato con D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii..
Art. 27 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso via n. .
Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante .
In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali.
Art. 28 - PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE
Se al termine dei lavori, il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Se, al contrario, al termine dei lavori, il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 29 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE A SEGUITO DI CONTENZIOSO
Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile. Sono, comunque, applicabili, le disposizioni previste a partire dall’art. 239 e fino all’art. 246-bis – Parte V– del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.
L'Amministrazione recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 e dalle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno 18 dicembre 1998, n. 559/Leg/240.517.8 che detta “Istruzioni applicative concernenti il X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)” e ss.mm.ii..
Art. 30 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Provincia Regionale di Catania tramite il RUP, per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.
PARTE TECNICA
CAPITOLO III -
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
CAPO III.1 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI. Art. 31 - MATERIALI IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, eccetto quelli di cui appresso è specificata la provenienza, proverranno da quella località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e specie e rispondano ai requisiti dettati dal presente Capitolato.
Art. 32 - ACQUA - CALCE - LEGANTI IDRAULICI
32.1 - Acqua
L’acqua impiegata in ogni lavoro dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.
32.2 - Calce
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al XX 00 Xxxxxxxx 0000, n.
2331.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolandola con la sola quantità di acqua necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo senza lasciare più del 5% di residui dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
32.3 - Leganti idraulici
I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di cui al RD 16 Novembre 1939, n.
2228. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno e bene riparati dall’umidità.
Art. 33 - SABBIA - GHIAIA - PIETRA
33.1 - Sabbia, ghiaia e pietrisco
La sabbia, le ghiaie e i pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualità stabilite dalle vigenti norme UNI e disposizioni di Xxxxx per il conglomerato cementizio.
33.2 - Pietre naturali
Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, venature, interclusione di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere soggette e presentare adesività alle malte.
Art. 34 - POZZOLANE
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle disposizioni di Xxxxx.
Art. 35 - MALTE - CONGLOMERATI - STRUTTURE MURARIE
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, salvo le particolari indicazioni che potranno essere stabilite in progetto od impartite dalla Direzione dei Lavori, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
* Malta comune:
calce spenta in pasta m3 0,30
sabbia m3 0,85
* Malta fine di pozzolana:
calce spenta in pasta m3 0,28
pozzolana vagliata m3 1,05
* Conglomerato cementizio per blocchi di fondazione (escluso strutture armate):
cemento tipo 600 kg 250
sabbia di fiume m3 0,400
ghiaia o pietrisco di cava m3 0,800
* Conglomerato cementizio per blocchi di fondazione e per strutture armate:
cemento tipo 600 kg 300
sabbia di fiume m3 0,400
ghiaia o pietrisco di cava m3 0,800
* Strutture murarie
Le strutture murarie per la costruzione di cabine elettriche, saranno costituite di muratura di mattoni pieni (zoccoli), da pietrame calcareo squadrato o da blocchetti di cemento prefabbricati.
Art. 36 - LATERIZI
I laterizi da impiegare dovranno rispondere a seconda della tipologia ai requisiti prescritti dalle norme UNI (UNI 2105-23107, UNI 8942, UNI 9730).
Art. 37 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
Tutti metalli,sia ferrosi che non, dovranno avere caratteristiche conformi a quelle riportate nelle norme UNI più recenti.
Di seguito si riportano delle generiche caratteristiche qualitative per i diversi metalli.
37.1 - Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilature e simili. Essi dovranno rispondere alle norme UNI specifiche per il tipo di materiale e a seconda della qualità, avere i seguenti requisiti generali:
• Ferro. Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superfici e esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
• Acciaio dolce laminato. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; inoltre dovrà essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempera. Alla rottura presenterà una struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
37.2 - Metalli vari
Il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere della migliore qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetti che ne vizino la forma e ne alterino la resistenza o la durata.
37.3 - Zincatura di profilati in ferro o acciaio
La zincatura dei profilati per la costruzione di mensole, ganci etc. dovrà essere eseguita mediante immersione in bagno di zinco purissimo, oppure, per le minuterie, col metodo Xxxxxxx (il grado di purezza non dovrà essere inferiore al 99%), oppure con vernice a base di zinco puro sciolta in apposito solvente. In questo ultimo caso una mano della vernice suddetta dovrà essere applicata in fabbrica ed una mano dopo la posa in opera.
Il controllo verrà effettuato con le prove prescritte dalla norma CEI 7-6.
37.4 - Verniciatura
Tutte le parti in ferro, ad eccezione di quelle zincate, verranno fornite a piè d’opera già colorite con una prima mano di minio o di vernice antiruggine.
Dopo essere state poste in opera verrà data una seconda mano di vernice antiruggine, previa raschiatura delle parti di cui alla prima verniciatura si presentassero danneggiate ed affiorassero tracce di ruggine.
Sarà poi passata una mano di vernice antiruggine grigia, o all’alluminio, o allo zinco, come indicato in progetto ovvero a scelta della Direzione dei Lavori. Saranno ugualmente verniciati con minio o antiruggine tutti giunti ed i bulloni che non risultino in acciaio zincato ovvero inox.
Art. 38 - SOSTEGNI
Per la scelta ed il dimensionamento dei sostegni che sorreggano anche linee aeree, di qualsiasi materiale essi siano, si dovrà scrupolosamente seguire quanto specificato nelle norme CEI 11-4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne), per quelli adibiti a sostegno dei corpi illuminanti quanto specificato nelle norme CEI 67-4 (Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari).
Per la scelta ed il dimensionamento dei sostegni dei centri luminosi che non sorreggano linee aeree, di qualsiasi materiale essi siano, si dovrà scrupolosamente seguire quanto specificato nelle norme CEI 67-4 (Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari).
38.1 - Pali in cemento armato centrifugato
I pali in cemento armato centrifugato saranno del tipo normalmente usato per le palificazioni sia in A.T. che in B.T. essi avranno forma tronco conica; gli stessi, oltre a rispondere a tutte le disposizioni legislative vigenti relative alle opere in conglomerato cementizio armato, dovranno essere armati con tondini di acciaio aventi un carico di rottura a trazione non inferiore a 6.000 kg/cm2 il carico di rottura a compressione del calcestruzzo a 28 giorni sarà di almeno 450 kg/cm2. Lo spessore del calcestruzzo al di sopra del ferro, spiralature comprese, non dovrà essere inferiore a 15mm per i sostegni con diametro in testa non inferiore a 200mm e a 10mm per tutti gli altri.
Tali sostegni, qualunque si la provenienza, debbono essere di primo impiego e debbono portare stampigliate con lettere e numeri incisi ad altezza di 3 m dalla base, le caratteristiche del sostegno medesimo (altezza totale, tiro utile in testa e coefficiente di sicurezza), nonchè il marchio di fabbrica.
I pali per costituzione, forma e dimensioni saranno conformi a quanto specificato nelle norme CEI 64-7 (Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari) e CEI 11-4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne), nonchè a quanto previsto dalle norme UNI , con particolare riferimento alle UNI-EN 40 ed UNI 7725.
38.2 - Pali a traliccio in ferro
Le membrature dei pali a traliccio in ferro dovranno rispondere a quanto previsto dalle norme UNI , con particolare riferimento alle UNI 4625 e 7859.
I profilati dovranno presentare sezione costante, superficie unita, liscia, regolare, senza scaglie, striature ed altri difetti, lo spessore minimo sarà di 4 mm ed eccezionalmente di 3 mm se zincati a caldo.
I pali per costituzione, forma e dimensioni saranno conformi a quanto specificato nelle norme CEI 64-7 (Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari) e CEI 11-4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne).
I sostegni dovranno essere efficacemente protetti contro la corrosione, con particolare attenzione alle parti in diretto contatto col terreno.
38.3 - Pali d’acciaio conici e rastremati
Tali sostegni, potranno essere tanto del tipo a stelo unico a diametri rastremati che conici, ottenuti con procedimento di laminazione a caldo, con accentuate caratteristiche di robustezza, elasticità e leggerezza.
L’acciaio costituente detti sostegni deve essere della migliore qualità, ad alta resistenza, e per le linee aeree avere caratteristiche non inferiori a quanto specificato nelle norme CEI 11-4.
I sostegni dovranno essere efficacemente protetti contro la corrosione, con particolare attenzione alle parti in diretto contatto col terreno.
Art. 39 - ARMAMENTO DELLE LINEE AEREE
Per la scelta ed il dimensionamento dell’armamento delle linee aeree si dovrà scrupolosamente seguire quanto specificato nelle norme CEI 11-4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne).
39.1 - Mensole
Le mensole per le linee aeree in M.T. potranno essere di cemento armato vibrato, rigidamente saldate ai sostegni, oppure di acciaio zincato sotto forma di profilati di adeguata sezione. Le mensole per le linee in B.T. saranno sempre di acciaio zincato in profilati di sezione normale.
39.2 - Pernotti e ganci
I pernotti sia per le linee aeree in M.T. che in B.T. saranno costituiti da un profilato di acciaio tondo di adeguata sezione; essi avranno la parte superiore tronco conica filettata per rendere possibile l’avvitamento alla capsula dell’isolatore, la parte inferiore sarà filettata per il serraggio alle mensole con dado e controdado. Saranno altresì muniti di due rondelle e zincati, con zincatura a caldo o galvanica, per la protezione contro la corrosione.
Per le sole linee in B.T. potranno adoperarsi ganci a vite passante per i soli pali normali, debitamente protetti contro i pernotti.
39.3 - Isolatori
Gli isolatori, sia che si tratti di isolatori rigidi o a sospensione, saranno in materiale ad alta rigidità dielettrica, preferibilmente in vetro extra duro, e risponderanno alle prescrizioni delle norme CEI 36; nel caso degli isolatori rigidi, questi dovranno essere muniti di una capsula filettata in ottone per l’avvitamento al pernotto; quelli a sospensione saranno corredati della morsetteria di attacco e sospensione.
Art. 40 - MATERIALE ELETTRICO
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.
40.1 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
I componenti degli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186, della legge 5 marzo 1990, n.46, del DPR 6 dicembre 1991, n.447 (regolamento di attuazione della legge n.46/1990) e successive modificazioni e integrazioni.
Le caratteristiche dei componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta e in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia;
- alle prescrizioni dei VVF e delle Autorità Locali.
A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato, rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate in favore della sicurezza o per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.
In particolare saranno soggetti a collaudo in fabbrica i trasformatori di qualunque tipo, ed all’uopo l’impresa dovra’ mettere a disposizione i mezzi e le prestazioni necessarie.
40.2 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Nel caso di appalto-concorso, le ditte concorrenti, nella scelta del materiale elettrico dell’impianto, dovranno tener debito conto quanto prescritto delle vigenti disposizioni di legge e dalle norme CEI in materia antinfortunistica.
40.3 - Cavi e conduttori
a) Isolamento dei cavi:
i cavi elettrici che saranno utilizzati per la rete di distribuzione nell’impianto di pubblica illuminazione, sia se collocati interrati entro tubi di protezione che direttamente su letto di sabbia, sia se installati arei, sospesi a fune di acciaio ancorata ai sostegni, dovranno essere provvisti di una guaina esterna in aggiunta al proprio isolamento. In particolare per la posa interrata devono essere utilizzati cavi idonei nel rispetto delle rispettive norme CEI in relazione alla classe dell’impianto.
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712.
c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei cavi, devono essere scelte tra quelle unificate. La caduta di tensione deve essere contenuta, nelle condizioni ordinarie e particolari previste, entro valori di servizio che non alterino il funzionamento degli apparecchi utilizzatori connessi (si vedano le norme CEI relative al singolo componente utilizzatore). In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, i conduttori in rame non dovranno avere sezione inferiore a 1,5 mm2. I conduttori di neutro avranno sezione non inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase , fatta eccezione per i circuiti trifasi con conduttori in rame di sezione superiore a 16 mm2 se di rame ed a 25 mm2 se di alluminio; in tal caso la sezione del conduttore di neutro può essere ridotta alla metà del conduttore di fase con un minimo di 16 mm2 se di rame ed a 25 mm2 se di alluminio.
d) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, devono essere conformi a quanto riportato:
− nelle CEI 64-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione non superiore a 1000 V;
− nelle CEI 11-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione superiore a 1000 V;
e) conduttori di rame in genere::
Il rame costituente i conduttori di rame, qualsiasi tipo essi siano, deve avere le seguenti caratteristiche: Peso specifico = 8,89 kg/dm3
Temperatura di fusione = 1083 °C
Resistività a 20 °C del filo di rame crudo non superiore a 0,0178 ohm mm2/m. Carico di rottura del filo di rame crudo non inferiore a 38 kg/mm2 .
Carico di rottura del filo di rame elettrolitico ricotto non inferiore a 22 kg/mm2 . Il modulo di Young del filo di rame crudo non inferiore a 1,3 106 kg/cm2 .
Il coefficiente di dilatazione termica lineare = 16,8 x 10-6 °C-1
f) corda di rame:
Per le corde di rame il passo di cordatura dei fili di ciascun o strato deve essere almeno eguale ad otto volte il diametro esterno della corda e non superiore a tredici volte detto diametro. Le corde devono essere esenti da rigonfiature ed i fili dello strato esterno debbono essere ben serrati fra loro.
La corda deve avere le seguenti caratteristiche:
Il modulo di Young : E = 0,99 - 1,2 106 kg/cm2 .
Il coefficiente di dilatazione termica lineare: epsilon = 17 x 10-6 °C-1
g) corda di lega di alluminio:
Per le corde di lega di alluminio vale quanto detto per quelle di rame, in particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Peso specifico: 2,7 kg/ dm3; Temperatura di fusione: circa 650 °C;
Resistività media 0,0235 ohm/mm2/m
h) filo bimetallico rame-acciaio:
Il filo bimetallico rame-acciaio deve essere ricavato da un lingotto costituito da un’anima di acciaio sulla quale, mediante un processo di fusione, sia stato applicato uno strato protettivo di rame. I fili elementari ottenuti per successiva trafilatura, possono essere anche impiegati per la formazione di corde.
Il peso specifico deve essere di circa 8,15 kg/dm3.
Tale tipo di filo in funzione della percentuale di rame sarà di due tipi:
• tipo 30 con conducibilità minima pari al 30% rispetto al rame campione internazionale, resistività 0,0580 ohm mm2/m, carico di rottura di circa 150 kg/mm2.
• tipo 40 con conducibilità minima pari al 40% rispetto al rame campione internazionale, resistività 0,0435 ohm mm2/m, carico di rottura di circa 96 kg/ cm2 variabile in funzione della sezione del filo.
Il modulo di Young deve essere: E = 1,62 - 1,69 106 kg/cm2 .
Il coefficiente di dilatazione termica lineare deve essere: epsilon = 13 x 10-6 °C-1
i) filo di acciaio zincato:
I conduttori di acciaio zincato, da utilizzarsi esclusivamente negli impianti di terra o di protezione dalle sovratensioni, saranno costituiti da filo di acciaio ad alta resistenza meccanica con doppia zincatura ed avranno le seguenti caratteristiche:
Peso specifico: 7,8 kg/dm3; Resistività: 0,21 ohm mm2/m;
Carico di rottura minimo: 130 kg/mm2; Modulo di Young: E = 2 106 kg/cm2 .
Coefficiente di dilatazione termica lineare deve essere: epsilon = 12 x 10-6 °C-1
l) connessioni rigide:
Le connessioni per il collegamento delle apparecchiature elettriche e la formazione di sbarre saranno costituite da tondo di rame elettrolitico crudo del diametro non inferiore ad 8 mm; per dette connessioni dovranno essere utilizzati morsetti concentrici in bronzo cadmiato.
m) prese di terra:
I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in particolare: da tubi di acciaio zincato a caldo di diametro esterno non inferiore a 40 mm e spessore minimo di 2,5 mm, da tubi di rame di diametro esterno non inferiore a 30 mm e spessore minimo di 3 mm, profilati di acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione trasversale non inferiore a 50 mm e spessore minimo di 5 mm.
n) materiale accessorio antinfortunistico:
Detto materiale è costituito essenzialmente dalle targhe monitorie di pericolo, che saranno o in lastra di zinco tranciata a giorno, o disegnate con mascherina sui sostegni a mezzo di minio, e dalle corone spinose costituite da una reggetta di ferro con su saldati dei pungiglioni ricurvati verso il basso e da un bulloncino per il fissaggio sui sostegni.
CAPO III.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Fanno parte dell’impianto di pubblica illuminazione tutte le opere, quali linee di alimentazione, sostegni ed apparecchiature, destinate in generale a fornire l’illuminazione in aree esterne ovvero a realizzare indicazioni luminose (segnaletica per il traffico, impianti semaforici, insegne pubblicitarie ecc..) a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica.
In relazione allo schema ed alla tensione di alimentazione, in accordo alle norme CEI 64-7, distinguiamo quattro tipi e cinque gruppi di impianto;
Tipi di impianto:
− Impianto in derivazione: i centri luminosi vengono derivati dalla linea di alimentazione e sono quindi in parallelo tra loro.
− Impianto in serie: i centri luminosi vengono collegati in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.
− Impianto indipendente: la linea di alimentazione è dedicata al solo impianto di pubblica illuminazione.
− Impianto promiscuo: la linea di alimentazione è asservita anche ad altri utilizzatori oltre l’impianto di pubblica illuminazione.
Gruppi di impianto:
− Impianto di gruppo A: alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.
− Impianto di gruppo B: impianto in derivazione con alimentazione a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con esclusione degli impianti di gruppo A.
− Impianto di gruppo C: impianto in serie con alimentazione a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con esclusione degli impianti di gruppo A.
− Impianto di gruppo D: impianto in derivazione con alimentazione a tensione nominale compresa fra 1000V e 6000 V in c.a. .
− Impianto di gruppo D: impianto in serie con alimentazione a tensione nominale compresa fra 1000V e 6000 V in c.a.
.
Nel progetto andrà esplicitato il tipo ed il gruppo di appartenenza dell’impianto di pubblica illuminazione, l’impianto potrà essere costituito da porzioni appartenenti a gruppi diversi.
Art. 41 - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CAVI
A seconda dei casi, dovrà adottarsi una delle seguenti disposizioni, in accordo a quanto previsto dalle CEI 11.17 (Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione di nergia elettrica - Linee in cavo) e CEI 11.4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne):
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati;
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili;
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili;
• posa arerea di cavi elettrici, isolati non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi;
• posa arerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;
Per la tensione di isolamento dei cavi, sotto guaina o meno, si dovrà far riferimento alle suddette norme CEI, lo stesso dicasi per quanto riguarda la posa dei cavi in relazione a: temperatura di posa, raggi di curvatura, sollecitazioni a trazione, distanze di rispetto.
a) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati:
Per l’interramento dei cavidotti elettrici, si dovrà procedere nel seguente modo:
• sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa concordata con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o d sassi, si dovrà costituire in primo luogo un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 5 cm, sul quale si dovrà distendere il cavidotto, od i cavidotti, senza premere e senza far affondare artificialmente la sabbia;
• si dovrà stendere quindi altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 10 cm, in corrispondenza della generatrice superiore dei cavi o dell’eventuale tegolo posto a protezione degli stessi per tutta la lunghezza; lo spessore complessivo dello strato di sabbia risulterà pari a 26 cm;
• sulla sabbia così posta si dovrà infine disporre un getto di cls per uno spessore pari a cm 10;
• si passerà quindi al rinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a discarica autorizzata il materiale eccedente dall’iniziale scavo;
• l’asse del cavo, quello centrale se più cavi, dovrà ovviamente trovarsi sullo stesso piano verticale con l’asse del getto di cls di protezione;
• per la profondità di posa sarà generalmente seguito il concetto di avere i cavi posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi superficiali per riparazioni ai manti stradali e cunette eventualmente sovrastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. Di massima si osserverà una profondità minima, misurando sull’estradosso del cavidotto, pari a 100 cm per qualsiasi categoria o classe di impianto come definita dalla norma CEI 11-4;
• fanno in ogni caso fede i disegni esecutivi di posa dei cavidotti.
b) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili:
I cavi saranno posati:
• entro canalette di materiale idoneo: cemento, cemento rinforzato con fibre, PVC etc., tenuti in sito da mensoline in piatto o profilato di acciaio zincato o da mensole di calcestruzzo armato;
• direttamente su ganci, grappe, staffe e mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato di acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti all’umidità, od ancora su mensoline di calcestruzzo armato;
• dovendo disporre i xxxx su più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strati successivi pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di 3 cm, allo scopo di assicurare la libera circolazione dell’aria;
• nel caso in cui le canalette di cui sopra non siano a carico della Ditta appaltatrice, quest’ultima dovrà tempestivamente indicarne le caratteristiche, mentre se non diversamente prescritto dall’Amministrazione appaltante, sarà comunque di competenza della ditta appaltatrice soddisfare al fabbisogno di mensole, grappe ganci, che potranno anche andare a formare rastrelliere di conveniente altezza;
• per il dimensionamento dei supporti e dei mezzi di fissaggio in opera (xxxxxx xxxxxx, chiodi sparati etc.) dovrà essere tenuto conto oltre al peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, di massima stabilito intorno a 70 cm, anche tutti i prevedibili carichi aggiuntivi in fase di installazione, manutenzione ed esercizio (dilatazioni termiche, sforzi elettrodinamici).
In casi particolari si potrà richiedere la zincatura a caldo di tutte le parti in acciaio.
I cavi, ogni 150-200 m di percorso dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile.
c) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili;
• per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto, etc. in cunicoli, intercapedini, sotterranei, etc. valgono le prescrizioni precedenti, con i dovuti accorgimenti;
• per la posa interrata delle tubazioni, vale quanto già detto per l’interramento dei cavi elettrici, in merito a: modalità di scavo, preparazione del fondo di posa (senza l’obbligo della sabbia);
• le tubazioni dovranno risultare con I singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna;
• il diametro della tubazione dovrà essere non inferiore ad 1,3 volte il diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascio;
• per l’infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate;
• l’interdistanza fra due successivi pozzetti o cassette sarà stabilito in funzione del tipo, del numero e delle dimensioni dei cavi da infilare. Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, l’interdistanza resta stabilita di massima pari a 30 m circa sia in rettilineo sia con interposta curva.
I cavi non dovranno in nessun caso subire curvature di raggio inferiore a quanto stabilito dalle CEI 11-17 in relazione alla natura del cavo stesso.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti all'Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc.
d) posa aerea di cavi elettrici, isolati non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi;
• Per la posa dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno osservarsi le norme CEI 11-4 oltre alle eventuali più restrittive indicazioni di altro Ente autorizzato;
• la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (sostegni, mensole, isolatori, cavi accessori etc.) sarà di competenza della Ditta appaltatrice;
• Come indicato nel successivo art. 42, la Ditta appaltatrice, in caso di appalto-concorso, potrà richiedere una maggiorazione di compensi se deriveranno a essa maggiori oneri dall'applicazione di nuove norme rese note in data posteriore alla presentazione del progetto-offerta;
• tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento, etc.) saranno di competenza esclusiva dell’Amministrazione appaltante, in conformità a quanto disposto dal Testo Unico di legge sulle Acque e sugli Impianti elettrici, di cui al RD n.1775 dell’11 Dicembre 1933.
e) posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;
• saranno ammessi a questo di posa unicamente i cavi relativi a linee di di prima classe, ovvero destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1000 V, isolati in conformità alle norme CEI, salvo ove trattasi di cavi per l’alimentazione di circuiti per illuminazione pubblica in serie, per i quali il limite massimo di tensione d’esercizio sopportabile deve essere considerato di 5000 V.
• Valendo quanto suddetto, potranno essere impiegati i seguenti tipi di cavo:
− cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
− cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata secondo le norme CEI 20;
− cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (sospensione americana) a mezzo di fibbie e ganci di sospensione, opportunamente scelti, sulla base delle sollecitazioni agenti, fra i tipi commerciali, intervallati non più di 40 cm l’uno dall’altro;
In entrambi i casi, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio, si impiegheranno collari e
mensole di amarro opportunamente scelti fra i tipi commerciali, sulla base delle sollecitazioni agenti.
Anche per la posa dei cavi elettrici isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto detto al precedente comma d) per la posa dei cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o dei conduttori elettrici nudi.
Le funi portanti di acciaio zincato, nei tratti in cui risultino installate su sostegni metallici, dovranno essere connesse elettricamente ai sostegni stessi, i quali saranno adeguatamente collegati a terra.
Art. 42 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LINEE
42.1 - Distanziamenti nelle linee aeree
In generale occorrerà osservare quanto prescritto dalle CEI 11-4; in particolare il franco minimo dei conduttori sul terreno, nelle condizioni più sfavorevoli deve essere almeno di 6 m; tale xxxxxx si intende riferito ai conduttori più bassi.
42.2 - Distanziamenti negli impianti di pubblica illuminazione
a) Distanziamenti dai limiti di carreggiata.
I sostegni, nonché ogni altra parte degli impianti di pubblica illuminazione, devono rispettare le seguenti distanze minime dalla carreggiata stradale, per tutta la loro porzione sotto i 5 m dalla pavimentazione stradale:
• 0,5 m per le strade urbane dotate di marciapiedi con cordonatura; lasciando sul marciapiede una luce netta di passaggio non inferiore ad 1 m verso il limite delle sede stradale; per i marciapiedi di larghezza insufficiente il sostegno andrà installato al limite della sede stradale;
• 1,4 m per le strade extraurbane e per quelle urbane prive di marciapiedi con cordonatura;
• distanze inferiori potranno essere adottate solo nel caso che la banchina non ne consenta il rispetto;
• distanze maggiori dovranno essere adottate nel caso di banchina con ammessa sosta ai veicoli.
b) Altezze sulla carreggiata.
L’altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere pari a 6 m; fanno eccezione le lanterne semaforiche, per le quali l’altezza minima viene ridotta a 5 m.
c) Distanziamenti dai conduttori di linee elettriche.
I sostegni, nonché ogni altra parte degli impianti di pubblica illuminazione, devono rispettare le seguenti distanze minime dai conduttori di linee elettriche aeree, considerati sia con catenaria verticale sia inclinata di 30° sulla verticale (nelle condizioni della CEI 11.4 par. 2.2.04 ipotesi 3):
• m per conduttori in classe 0 ed 1; riducibile a 0,5 m nei centri abitati e nel caso di linee con conduttori in cavo aereo;
• + 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale della linea aerea espressa in kV; riducibile a (1 + 0,015 U) m per le linee in cavo aereo.
42.3 - Sostegni per organi illuminanti e linee di distribuzione in b.t.
I sostegni saranno in acciaio tubolare sia trafilato che saldato, rastremati o conici, le cui caratteristiche risultano dai disegni di progetto, risponderanno alle norme CEI 64-7, CEI 11-4 ed UNI EN 40. Il calcolo e la verifica dei sostegni oltre ad essere conformi a quanto prescritto dalle norme appena citate dovranno essere condotti secondo le norme di legge vigenti in tema di costruzioni delle opere in acciaio e cemento armato.
Ogni sostegno, bracci portalampade ed armamento, le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione della Direzione dei Lavori, dovrà essere staticamente idoneo alla funzione chiamata a svolgere.
I sostegni ove non zincati sia internamente che esternamente per immersione a caldo secondo le norme CEI 7-6, dovranno essere forniti a piè d’opera bitumati internamente e verniciati esternamente con una mano di minio di piombo, escluso il tratto di incastro che sarà bitumato.
Il diametro minimo alla base dei sostegni diritti o curvi non dovrà essere inferiore a 127 mm; fatta eccezione per le paline, di altezza fuori terra inferiore a 4,70 m, per le quali è ammesso un diametro minimo alla base di 88,7 mm.
I sostegni non sottoposti a processo di zincatura, dopo la loro posa in opera, saranno verniciati con due mani di vernice protettiva, la seconda del colore che sarà richiesto dalla Stazione appaltante, quelli zincati saranno verniciati solo se prescritto in progetto.
42.4 - Blocchi di fondazione.
I blocchi di fondazione in calcestruzzo, costituenti la base dei sostegni, avranno le dimensioni stabilite in progetto ovvero saranno calcolati sulla base di quanto riportato al capitolo 2 sezione 5 delle norme CEI 11-4, valevoli anche per impianti in zona sismica; la composizione dell’impasto sarà conforme alle disposizioni contenute nell’articolo 13.
42.5 - Impianti di messa a terra.
In generale, l’impianto di dispersione verso terra delle correnti di guasto andrà realizzato in accordo alle CEI 64.8 per gli impianti con tensione fino a 1000V ed alle CEI 11.8 per gli impianti con tensioni superiori; l’impianto di dispersione relativo ad un sistema di protezione dalle scariche atmosferiche andrà realizzato in accordo alle CEI 81.1; gli impianti così realizzati dovranno anche soddisfare le vigenti norme antinfortunistiche (DPR 547/55 ecc..).
I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in particolare: da tubi di acciaio zincato a caldo di diametro esterno non inferiore a 40 mm e spessore minimo di 2,5 mm, da tubi di rame di diametro esterno non inferiore a 30 mm e spessore minimo di 3 mm, profilati di acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione trasversale non inferiore a 50 mm e spessore minimo di 5 mm; in ogni, in accordo alle CEI, caso la sezione “A” del dispersore non dovrà essere inferiore a quella così calcolata:
A = 1 / k (I2t)1/2
dove:
A : sezione in mm2;
I : quota parte della corrente di terra che scorre nel dispersore in ampere;
t : tempo di eliminazione del guasto in secondi;
k : fattore dipendente dal materiale, e delle temperature iniziali e finali del dispersore (valori tabulati nelle norme CEI).
Detti dispersori che saranno affondati nel terreno da un minimo di 1,5 m ad un massimo di 3 m a seconda della resistenza elettrica del terreno dovranno offrire una superficie di contatto col terreno non inferiore a 0,25 m2 per gli impianti di seconda classe e a 0,5 m2 per gli impianti di terza classe; al contempo dovranno garantire una resistenza verso terra conforme alle vigenti norme CEI ed antinfortunistiche.
I sostegni dei centri luminosi e delle linee aeree dovranno essere collegati elettricamente a terra singolarmente. I collegamenti dei sostegni o delle loro armature con i dispersori andranno eseguiti per mezzo di treccia, corda o piattina
di rame di sezione non inferiore a 35 mm2 disposta ad anello intorno al blocco di fondazione, a profondità compresa fra 0,5 ed 1 m; qualora necessario oltre al dispersore principale potrà essere infisso un ulteriore dispersore verticale, ubicato ad una distanza di almeno tre metri dal primo, entrambi saranno collegati al conduttore costituente l’anello. Detta giunzione deve essere eseguita con morsetti a compressione o a bullone con superficie di contatto di almeno 200mm2 e bulloni di diametro non inferiore a 10mm in alternativa per i dispersori a tubo con manicotti per tubi.
Art. 43 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
43.1 - Tensione di alimentazione
La tensione nominale per gli impianti in derivazione, scelta in accordo ai valori permessi dalla Norma CEI 8-5, dovrà essere inferiore: a 380 V per gli impianti con lampade ad incandescenza ed a 6000 V per quelli con lampade a scarica.
La tensione nominale per gli impianti in serie dovrà essere inferiore a 6000 V.
43.2 - Corrente nominale
La corrente nominale per gli impianti in serie va di preferenza scelta fra i seguenti valori, espressi in Ampere: 1; 6,6 ; 7,5 ; 9,6 ; 20 .
43.3 - Resistenza di isolamento verso terra
In accordo con la Norma CEI 64-7, l’intero sistema, all’atto della prima verifica, dovrà presentare una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a:
• 0,15 MOhm per gli impianti di gruppo A.
• 2 U0 / (L+N) MOhm per gli impianti di gruppo B,C,D,E.
dove: U0 è la tensione nominale dell’impianto verso terra in kV ( si assume pari ad 1 per le tensioni sotto 1kV) ; L è la lunghezza complessiva della linea di alimentazione in km (si assume pari ad 1 per le lunghezze sotto 1km); N è il numero totale delle lampade alimentate.
43.4 - Caduta di tensione lungo la linea
In accordo con la Norma CEI 64-7, le cadute di tensione lungo la linea di alimentazione, nelle condizioni normali di servizio (a pieno carico e se previsto a carico parzializzato) debbono essere inferiori al 5%.
43.5 - Regolazione della corrente negli impianti in serie
In accordo con la Norma CEI 64-7, negli impianti in serie la variazione della corrente, con tensione di alimentazione che mantiene il valore nominale, da corto circuito a pieno carico, dovrà essere inferiore al 3%; in tutte le altre condizioni di carico possibili detta variazione dovrà essere contenuta entro il 2%, per una variazione del 10% in più od in meno della tensione di alimentazione.
43.6 - Perdite nella linea di alimentazione
In accordo con la Norma CEI 64-7, le perdite nella linea di alimentazione nelle condizioni normali di servizio (a pieno carico e se previsto a carico parzializzato) dovranno essere contenute entro i seguenti valori:
• 5% della potenza assorbita dai centri luminosi negli impianti in derivazione indipendenti;
• 10% della potenza attiva assorbita dai centri luminosi negli impianti in serie.
Nei calcoli di verifica occorrerà tener in conto oltre alla potenza nominale delle lampade la potenza eventualmente assorbita dagli ausiliari elettrici.
43.7 - Perdite nelle apparecchiature di regolazione degli impianti in serie
In accordo con la Norma CEI 64-7, le perdite nelle apparecchiature di regolazione, con i morsetti di uscita dell’apparecchiatura in corto circuito, dovranno essere contenute entro il 3,5% della potenza nominale dell’apparecchiatura stessa espressa in VA.
43.8 - Fattore di potenza
Il fattore di potenza dell’impianto, sia nel suo complesso sia per le singole sezioni componenti, non dovrà essere inferiore a 0,9.
43.9 - Distribuzione dei carichi sulle fasi
Nelle linee di alimentazione trifase i centri luminosi devono essere derivati ciclicamente sulle fasi, in modo da avere un carico il più equilibrato possibile.
43.10 - Linee di alimentazione
Le linee di alimentazione, che saranno realizzate di sezione e composizione rispondenti al progetto, dovranno consentire la parzializzazione dell’impianto onde poter ridurre il numero delle lampade accese durante le ore notturne.
43.11- Apparecchi illuminanti
Gli apparecchi illuminanti devono presentare adeguate caratteristiche di robustezza, di resistenza alla corrosione, di accessibilità e smontabilità per la manutenzione e dovranno essere di gradimento della Direzione dei Lavori.
I dispositivi di fissaggio degli apparecchi ai sostegni dovranno essere adeguati alle sollecitazioni alle quali essi potranno essere soggetti durante l’esercizio, con particolare riguardo alle vibrazioni prodotte dal vento. Dovranno inoltre essere adottati opportuni dispositivi atti ad evitare l’allentamento dei dadi per effetto delle suddette vibrazioni.
L’isolamento elettrico dei suddetti apparecchi illuminanti dovrà essere almeno doppio della tensione di esercizio.
In generale, in relazione al tipo di sostegno ed all’utilizzo, saranno da preferirsi le seguenti tipologie di apparecchi illuminanti:
a) Armature per sostegni curvi o diritti, per lampade a bulbo fluorescenti od a vapori di sodio.
Il corpo dovrà essere in alluminio anticorrosivo verniciato a fuoco, sia ricavato per fusione che da lastra stampata, oppure stampato in speciali resine poliesteri. Il vano per gli accessori elettrici dovrà avere ampiezza adeguata e sufficiente per contenere tutti i tipi di alimentatori rifasati richiesti per le lampade che possano essere montate nell’armatura stessa.
I riflettori dovranno essere in alluminio purissimo brillantato ed ossidato anodicamente o in vetro, e debbono poter essere agevolmente asportati per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Il rifrattore sarà in resine di adeguate caratteristiche, puntinato o prismato, e deve essere resistente sia agli urti che all’invecchiamento; oppure sarà in vetro pressato termoresistente prismato.
Il gruppo ottico deve risultare a chiusura ermetica per ridurre al massimo la manutenzione, e le guarnizioni di tenuta saranno in gomma sintetica antinvecchiante. Le viterie saranno di acciaio inossidabile, quelle esterne, ed in acciaio cadmiato quelle interne, oppure tutte in ottone. La chiusura del gruppo ottico avverrà mediante ganci a leva a scatto in modo da permettere una facile apertura dello sportello, assicurando al contempo l’ermeticità del complesso alla polvere ed all’acqua; per cui non vi dovranno essere fori per l’aerazione ma il raffreddamento dovrà avvenire per conduzione.
L’attacco dell’armatura al sostegno avverrà per mezzo di appositi collari di alluminio con interposte guarnizioni in gomma antinvecchiante per assorbire le eventuali vibrazioni.
L’armatura deve permettere la regolazione e l’orientamento del flusso luminoso, variando la posizione dei riflettori o del portalampade.
Il solido fotometrico, riferito a 1000 lumen dovrà fornire, all’incirca, i seguenti valori:
0° | = | 150 | Cd | 65° | = | 400 | Cd |
15° | = | 175 | Cd | 75° | = | 600 | Cd |
35° | = | 200 | Cd | 85° | = | 0 | Cd |
50° | = | 300 | Cd |
b) Armature per montaggio a sospensione.
Le caratteristiche generali saranno quelle delle armature precedenti; m,a disporranno di apposito attacco per la sospensione adatto per fune di acciaio del diametro da 6 a 13 mm e di pressacavo per l’ingresso dei conduttori di alimentazione.
c) Lampioni per viali, giardini, zone residenziali, per lampade a bulbo fluorescente.
Saranno del tipo per montaggio verticale, rotondi, per installazione su sostegni diritti.
Il corpo del lampione sarà in alluminio anticorrosivo o in speciali resine poliesteri, verniciato con vernice protettiva. Il diffusore sarà in resine sintetiche di adeguate caratteristiche, di colore opalino, o se chiaro, prismatizzato. Guarnizioni in apposita gomma antinvecchiante garantiranno la tenuta ermetica.
L’interno del lampione dovrà presentare ampiezza sufficiente per l’installazione del reattore per l’alimentazione della lampada a bulbo fluorescente.
d) Lanterne ornamentali.
Avranno forma generale simile a quelle delle tradizionali lanterne di fine Ottocento. Le parti metalliche saranno in acciaio fosfatato e verniciato o in rame.
Gli schermi saranno o in cristallo o in resina acrilica o policarbonato.
CAPO IV
NORME DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - CONSEGNA DEI LAVORI - VERIFICHE E
PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI IMPIANTI
Art. 44 - ESECUZIONE DEI LAVORI
44.1 - Modo di esecuzione ed ordine dei lavori
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale ed al progetto approvato.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere e/o a terzi.
Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte.
La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti.
L’appaltatore è obbligato a tenere tempestivamente informata la Amministrazione dell’inizio dei lavori, delle eventuali sospensioni e riprese, nonchè dell’ultimazione. Egli dovrà tempestivamente avvertire l’Amministrazione di quei singoli lavori che, per la loro natura, non si prestano ad essere misurati ad opera compiuta.
44.2 - Gestione dei lavori
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto dell'appalto.
Art. 45 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigente all'atto dell'appalto.
Art. 46 - COLLOCAMENTO IN OPERA
Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio, consisterà in genere, nel suo prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, con o senza strade, che il sollevamento o tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico od opera provvisionale; nonché il collocamento, nel luogo esatto di destinazione, a qualsiasi altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, comprese tutte le opere conseguenti il fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzione in pristino. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsiasi materiale ed apparecchio che gli viene ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se fornito da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso e l’opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l’Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsivoglia natura che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai, durante e dopo l’esecuzione dei lavori e sino alla loro consegna, anche se particolare collocamento in opera si svolgesse sotto la sorveglianza o assistenza di altre ditte, fornitrici del solo materiale.
Art. 47 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SOSTEGNI
Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere, in base ai disegni consegnatigli dall’Amministrazione, al tracciamento della linea e, di concerto con la Direzione dei Lavori, alla picchettazione dei pali sul terreno.
Nel caso di appalto-concorso i tracciati, a cura dell’appaltatore, dovranno essere riportati su mappe catastali idonee alla bisogna e dovranno contenere tutti gli elementi rappresentativi delle opere da eseguire, saranno quindi presentati alla Direzione dei Lavori per l’approvazione. Prima e durante la picchettazione la Direzione dei Lavori avrà facoltà di apportare al tracciato di progetto, ed alla posizione dei pali, quelle modifiche che all’atto esecutivo riterrà più confacenti alla natura del terreno e tecnicamente ed economicamente più convenienti, senza che per questo l’Appaltatore possa trarne motivo per richiedere compensi o prezzi non previsti nel presente Capitolato.
Approvata la picchettazione dell’impianto dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore procederà alla esecuzione degli scavi per la posa dei conduttori e per i blocchi di fondazione dei sostegni.
Nell’esecuzione degli scavi, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le norme di legge perché siano evitati danni a persone o cose e perchè il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere all’allontanamento ed allo spandimento delle materie di risulta nel luogo preventivamente indicato dalla Direzione dei Lavori ovvero al trasporto presso una discarica autorizzata.
All’Appaltatore viene fatto divieto assoluto, pena la demolizione del già fatto, di procedere al getto del calcestruzzo di fondazione prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accertato la dimensione degli scavi eseguiti.
Una volta eseguiti i blocchi di fondazione, l’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura, al trasporto a piè d’opera ed al rizzamento dei sostegni.
Tutti i sostegni di rettifilo dovranno risultare perfettamente allineati e a piombo. Quelli di vertice, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno risultare inclinati rispetto alla verticale per tener conto della freccia elastica dovuta alle sollecitazioni esterne.
La profondità d’infissione dei sostegni dovrà essere conforme a quanto indicato in progetto.
Sarà cura dell’Appaltatore nell’effettuare il tracciamento, che sarà esecutivo solo a seguito dell’approvazione della Direzione dei Lavori, di evitare se possibile vertici superiori ai 30° e di fare in modo che gli attraversamenti con linee elettriche e telegrafiche avvengano sempre sotto un angolo molto prossimo ai 90°.
Art. 48 - FORNITURA E TESATURA DEI CONDUTTORI AEREI
La tesatura dei conduttori comprende l’obbligo da parte dell’Appaltatore della fornitura e del trasporto a piè d’opera dei conduttori e di tutti I materiali accessori necessari. L’appaltatore è inoltre tenuto allo stendimento ed alla tesatura definitiva dei conduttori aerei che dovrà essere effettuata secondo le migliori regole dell’arte. L’Appaltatore presterà particolare cura affinchè le sollecitazioni meccaniche dei conduttori e delle corde di guardia siano sempre contenute nei limiti stabiliti nella sezione 2 delle Norme CEI 11-4, avendo precedentemente definito in quale zona di sovraccarico ricada la linea.
Durante ed a tesatura eseguita non dovranno formarsi pieghe né torciglioni. Nel caso questi si producano, l’Appaltatore sarà obbligato a sostituire l’intero tratto del conduttore su cui si siano prodotti. Non sarà la posa di spezzoni di lunghezza inferiore a 50 metri, salvo speciali disposizioni della Direzione dei Lavori.
Per gli attraversamenti valgono le condizioni più restrittive riportate nella Sezione 2 delle norme CEI 11-4 e comunque rispettando le particolari disposizioni emanate dalle Amministrazioni interessate le quali, ad opera compiuta, eseguiranno il relativo collaudo; l’Appaltatore sarà ritenuto il solo responsabile delle irregolarità eventualmente riscontrate.
La verifica della tensione di posa, da determinarsi dalle tabelle di tesatura che l’Appaltatore è tenuto a presentare, verrà effettuata con le modalità che la Direzione dei Lavori comunicherà a suo tempo.
Le giunzioni dei conduttori di rame-acciaio dovranno essere effettuate mediante l’impiego di morsetteria speciale del tipo a compressione.
Per le giunzioni in filo di rame si dovranno adoperare morsetti di ottone a cuneo; per la formazione delle losanghe, nei punti singolari della linea, verranno usati morsetti bifilari a pettine a due bulloncini. La legatura alla testa degli isolatori sarà fatta con filo di rame stagnato ricotto da 2mm.
In conclusione tutti i lavori inerenti la costruzione dell’impianto elettrico dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, restando in ogni caso l’Appaltatore responsabile di ogni avaria, guasto o difetto di costruzione che potesse manifestarsi ai materiali e di ogni danno arrecato a terzi per difetto di montaggio.
Art. 49 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto.
Le verifiche, come anche esplicitato nel successivo paragrafo 38.2.7, potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
49.1 - Prove dei materiali
L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977.
49.2 - Accettazione dei materiali
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.
Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE E COLLAUDARE I LAVORI.
Art. 50 - PRESCRIZIONI TECNICHE
L’impresa aggiudicataria, in caso di appalto concorso, è tenuta, prima dell’inizio dei lavori, a presentare alla Direzione dei Lavori, adeguando se necessario il progetto esecutivo, la verifica del calcolo dell’impianto oggetto dell’Appalto, relativa a tutti seguenti punti:
a) verifica dei valori di illuminazione e relativa uniformità, sulla base delle prescrizioni che seguono;
b) verifica della distribuzione, della interdistanza e dell’altezza dei centri luminosi in relazione al tipo di armatura prescelta ed alle caratteristiche delle pavimentazioni stradali;
c) verifica delle cadute di tensione e delle sezioni dei cavi previsti, ridimensionando, ove occorra, le suddette sezioni. Le cadute di tensione risultanti dovranno essere contenute nelle tolleranze richieste dal tipo di lampada impiegato,
tenuto conto, in accordo con la Direzione dei Lavori di eventuali possibili futuri prolungamenti della rete di distribuzione;
d) adeguamento delle linee elettriche ad una distribuzione quadripolare che permetta due accensioni (tutta notte e mezza notte), con distribuzione sulle tre fasi e con l’inserimento di dispositivi temporizzatori;
e) verifica dell’equilibratura dei carichi sulle varie fasi;
f) verifica preliminare delle resistenze di terra, le quali non devono risultare superiori a quelle indicate dalle norme CEI 11-8 e CEI 64-7; qualora le prese di terra non dovessero trovarsi nelle immediate vicinanze dei corpi illuminanti, questi dovranno essere collegati a catenaria alla migliore terra risultante.
L’Appaltatore dovrà inoltre predisporre lo schema elettrico esecutivo topografico con riportate le sezioni di ogni tratto di cavo, la relativa lunghezza ed una tabella riepilogativa dei cavi che si intendono impiegare.
Su tale schema verranno anche riportati la posizione e la potenza dei singoli centri luminosi.
Si richiede inoltre una verifica dei livelli di illuminamento calcolati a tremila ore di esercizio. Detti livelli di illuminamento, in relazione al traffico, non devono essere inferiori a quanto prescritto dalle norme UNI 10439 (Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato).
E’ sufficiente eseguire la verifica col metodo del flusso totale, applicando la nota formula:
E = φ x Cu x Cd x Cm / S
dove:
φ : flusso luminoso della lampada (lm). Cu: coefficiente di utilizzazione dell’armatura. Cd: coefficiente di deprezzamento luminoso. Cm: coefficiente di manutenzione.
S: superficie illuminata (larghezza strada x interasse lampioni).
Il coefficiente di utilizzazione riferito all’armatura, in funzione della larghezza stradale e dell’altezza di installazione del punto luminoso, non deve risultare inferiore ai seguenti valori ( l/h è il rapporto fra la larghezza della strada e l’altezza di installazione del punto luminoso ):
LAMPADE A BULBO FLUORESCENTE
Avanti armatura | l/h | Cu |
1 | 0,275 | |
1,5 | 0,35 | |
2 | 0,38 | |
2,5 | 0,39 | |
3 | 0,4 | |
Dietro armatura | l/h | Cu |
1 | 0,175 | |
1,5 | 0,2 | |
2 | 0,225 | |
2,5 | 0,226 | |
3 | 0,23 |
LAMPADE A BULBO CHIARO
Avanti armatura | l/h | Cu |
1 | 0,4 | |
1,5 | 0,475 | |
2 | 0,525 | |
2,5 | 0,54 | |
3 | 0,55 | |
Dietro armatura | l/h | Cu |
1 | 0,18 | |
1,5 | 0,2 | |
2 | 0,21 | |
2,5 | 0,22 | |
3 | 0,225 |
Dalla formula deve essere quindi ricavata l’interdistanza fra I centri luminoso, tenedo conto che il coefficiente di uniformità deve rientrare nei seguenti parametri:
1/3 per strade importanti;
1/4 per strade di media importanza; 1/5 per strade di scarsa importanza.
Art. 51 - ATTRAVERSAMENTI - ESPROPRIAZIONI
Gli adempimenti previsti dalla legge (RD n.1969 del 0000 x XX x.00 xxx 0000 successive modificazioni e integrazioni), riguardanti gli attraversamenti con ferrovie, strade statali e provinciali, di corsi d’acqua o di linee di telecomunicazione, dovranno essere eseguiti secondo le norme vigenti e per essi l’Appaltatore, nel caso di Appalto concorso, dovrà presentare in tempo utile alla Direzione dei Lavori tutti gli elaborati all’uopo richiesti nel numero di copie occorrenti per l’espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento dei permessi.
Le conseguenze di ogni contravvenzione alla presente disposizione, per inadempienze a suo carico, ricadranno tutte sull’Appaltatore e sul legale rappresentante dell’Impresa, scaricando così l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, sia giuridica che pecuniaria.
Resta inteso che la richiesta della concessione per la costruzione e l’esercizio degli impianti, nonchè delle formalità per la imposizione delle servitù di elettrodotto, alla cui richiesta saranno allegati gli elaborati di cui al comma precedente, restano di competenza dell’Ente Concessionario che ne farà richiesta agli organi dello Stato conformemente a quanto stabilito nel Testo Unico di legge sulle Acque e sugli Impianti elettrici, di cui al RD n.1775 dell’11 Dicembre 1933.
Nel caso di Appalto concorso, nessun diritto a compensi straordinari potrà accampare l’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione appaltante in caso che ritardi derivanti dal procedimento delle concessioni per gli attraversamenti e la imposizione delle servitù dovessero determinare la sospensione dei lavori o spostamenti imprevisti de cantieri.
L’Amministrazione appaltante resterà obbligata, nel caso di ritardo tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine prescritto, a concedere una pari proroga di detto termine.
Art. 52 - VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI
52.1 - Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte dell'Amministrazione appaltante dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia esito favorevole.
Qualora l'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
È pure facoltà della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in particolare dovrà controllare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
A ultimazione della verifica provvisoria, l'Amministrazione appaltante prenderà in consegna gli impianti con regolare verbale.
52.2 - Collaudo definitivo degli impianti
In aggiunta all’articolo relativo.
Il collaudo definitivo dovrà avere inizio entro il termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni dovranno concludersi entro il termine di mesi sei dalla stessa.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Progetto esecutivo e nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto.
In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
a) che siano state seguite le norme tecniche generali del presente Capitolato;
b) che gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni, richiamate nel par. 2 dell'art. 4, inerenti lo specifico appalto, precisate dall'Amministrazione appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate, in caso di appalto-concorso, nel progetto- offerta della Ditta aggiudicataria e non siano state concordate modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;
c) gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, e nel caso di appalto concorso a quanto prescritto nel par.2 dell’art. 4, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;
d) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto;
e) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell'art. 5, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;
f) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale.
Nei paragrafi che seguono si riportano le prove più significative da effettuare in sede di collaudo; l’Amministrazione appaltante potrà richiedere comunque ulteriori prove al fine di verificare la rispondenza degli impianti e dei lavori a quanto precedentemente specificato.
52.2.1 - Esame a vista.
Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi all'impianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale elettrico utilizzato, sia conforme alle relative Norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
• verifica dei distanziamenti delle linee elettriche esterne;
• protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
• presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
È opportuno che tali esami inizino durante il xxxxx xxx xxxxxx.
00.0.0 - Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di identificazione.
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.
52.2.3 - Misura della resistenza di isolamento.
La misura va effettuata, in accordo alle norme CEI 64-7, tra il complesso dei conduttori metallicamente connessi a terra, con l’impianto predisposto per il normale funzionamento, ossia con tutti gli apparecchi di illuminazione inseriti; le eventuali messe a terra di funzionamento debbono essere scollegate durante la misura. Eventuali circuiti non metallicamente connessi con quello oggetto di prova saranno oggetto di misure separate; il secondario degli ausiliari elettrici degli apparecchi di illuminazione non sarà oggetto di misura.
La misure effettuate con l'impiego di un ohmmetro in grado di fornire una tensione continua non inferiore a 500 V per gli impianti di gruppo A-B-C e non inferiore a 1500 V per quelli di gruppo D-E, dovranno garantire I risultati di cui al par. 21.3 del presente capitolato; per la definizione di gruppo di impianto si veda la sezione 3 delle norme CEI 64-7.
52.2.4 - Misura delle cadute di tensione per gli impianti di derivazione indipendenti.
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di comando dell'impianto di illuminazione e i centri luminosi più lontani; si inseriscono un voltmetro tra i morsetti dell’apparecchiatura di comando ed un altro nel secondo punto prescelto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione). La misura va effettuata in condizioni regolari di esercizio, ossia alimentando tutti gli apparecchi di illuminazione
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.
52.2.5 - Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi
Si deve controllare che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.
52.2.6 - Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra per gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, secondo le modalità riportate nel Capitolo IV delle norme CEI 11-8. Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del DPR 547/55 va effettuata la denuncia degli stessi alle ASL a mezzo dell’apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti cioe’ i risultati delle misure della resistenza di terra.
Si devono effettuare le seguenti verifiche:
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni. Occorre inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con appositi strumenti di misura o con il metodo volt-amperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione, che vanno posti a una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto non sarà inferiore a 40m. La sonda di tensione verrà spostata progressivamente dal dispersore in prova verso l’ausiliario fino a quando per piccoli spostamenti non corrispondano Una pari distanza deve essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;
c) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale;
d) misure delle tensioni di contatto e di passo.
52.2.7 - Norme generali comuni per le verifiche in corso d’opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo degli impianti
Per le verifiche in corso d’opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo degli impianti si osserveranno le seguenti regole comuni:
a) Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto e cioè a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti. Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente d'alimentazione avente tali caratteristiche, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore a un massimo di 15 giorni. Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora l'Amministrazione appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, dovrà tenere conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione rispetto a quelle contrattualmente previste secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la Ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi.
c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spetterà all'Amministrazione appaltante provvedere a quelli di propria competenza qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalità.
Art. 53 -GARANZIA DEGLI IMPIANTI
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto presente quanto espresso ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 40, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio.
Art. 54 -OBBLIGHI E ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E DELLA DITTA APPALTATRICE
54.1 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
In aggiunta all’articolo specifico precedente.
Oltre gli obblighi generali del Capitolato generale e quelli specificati nel presente capitolato speciale, saranno a carico della Ditta appaltatrice i seguenti oneri:
1. Opere accessorie e provvisionali.
La Ditta Appaltatrice provvederà alla fornitura tutte quelle opere provvisonali comprese nell’appalto, intendendosi per tali quelle opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione degli impianti, quali ad esempio la somministrazione di legname adatto per la eventuale armatura degli scavi, per la formazione delle impalcature, di piani inclinati, di sostegni provvisori etc., la fornitura di cordoni, controventi di acciaio, taglie, pulegge, argani, falconi e quanti altri attrezzi occorressero per l’esecuzione completa e perfetta dei singoli lavori.
2. Campioni e prove.
Oltre alla fornitura di campioni dei materiali che saranno richiesti l’Appaltatore dovrà presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali ed apparecchi impiegati o da impiegarsi nei lavori, provvedendo a sue spese all’invio dei campioni agli Istituti di prova che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori e pagando anche le relative competenze a detti Istituti, nonchè la presentazione dei prescritti certificati di collaudo per le apparecchiature elettriche rilasciate dalle relative Ditte fornitrici.
3. Indennità di occupazione.
La Ditta Appaltatrice provvederà al pagamento delle indennità ai proprietari per occupazioni temporanee dei terreni, per magazzini e depositi dei materiali di proprietà sia della Ditta che dell’Amministrazione.
4. Sorveglianza.
La Ditta dovrà provvedere alla guardiania generale del cantiere e degli eventuali magazzini messi a disposizione della Ditta appaltatrice; la sorveglianza andrà garantita sia di giorno che di notte da personale della qualifica “giurata”. Per la sorveglianza dei materiali già in opera, l'Amministrazione appaltante, a richiesta della Ditta appaltatrice, disporrà affinché questa possa direttamente provvedervi.
5. Strumentazione.
La Ditta Appaltatrice provvederà alla fornitura di strumenti geodetici, picchetti, attrezzi di misura, canneggiatori per rilievi, tracciamenti e controlli per la verifica delle tensioni e delle catenarie dei conduttori aerei.
6. Collaudo.
La Ditta Appaltatrice provvederà alle spese per il collaudo e la fornitura della strumentazione all’uopo occorrente.
7. Documentazione fotografica.
La Ditta Appaltatrice provvederà alle spese per la fornitura, se richieste dalla Direzione dei Lavori, di fotografie dalle quali risulti l’avanzamento dei lavori alle scadenze prefissate delle rate di acconto.
8. Manutenzione.
La Ditta Appaltatrice provvederà alla manutenzione delle opere sino al collaudo, provvedendo a riparare quanto risultasse deteriorato per qualsiasi causa, con esclusione dei danni di forza maggiore di cui al successivo paragrafo 40.2.
9. Riparazioni.
La Ditta Appaltatrice provvederà alla riparazione dei danni causati ai materiali di proprietà dell’Amministrazione durante il trasporto e la permanenza a piè d’opera.
10. Transitabilità.
La Ditta Appaltatrice provvederà all’adozione di quei provvedimenti richiesti dall’esigenza di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni, nonché dell’esercizio tranviario e ferroviario, se interessato.
11. Danni a terzi.
La Ditta Appaltatrice provvederà all’adozione di tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stesi e dei terzi e per evitare danni ai beni, sia pubblici che privati, con particolare riferimento a cavi, tubazioni e canalizzazioni ed impianti sotterranei, di proprietà di qualsiasi ente o privato. Provvederà alla riparazione od al risarcimento di eventuali danni comunque causati dalla esecuzione dei lavori, anche se all’insorgere di essi abbiano contribuito cause di forza maggiore.
12. Direzione dei Lavori per conto dell’Appaltatore.
La Ditta Appaltatrice provvederà ad affidare la condotta dei lavori per proprio conto ad un professionista autorizzato ai sensi di legge, qualora l’Appaltatore medesimo non sia in tali condizioni.
54.2 - Danni di forza maggiore
Questi danni devono essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Nessun compenso è dovuto nel caso in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Ditta appaltatrice o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
Frattanto, la Ditta appaltatrice non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma delle disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici.
54.3 - Lavori provvisori
Saranno pagati a parte gli eventuali lavori provvisori (ad esempio, allacciamenti e installazioni temporanee), ordinati di volta in volta per iscritto dalla Direzione dei Lavori, salvo il caso che non sia previsto un compenso a corpo.
54.4 - Disciplina nel cantiere
La Ditta appaltatrice è tenuta a osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze del cantiere. Essa è obbligata ad allontanare quei suoi dipendenti che al riguardo non fossero bene accetti all'Amministrazione appaltante, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione di lavori pubblici.
Art. 55 - MODO DI VALUTARE I LAVORI
Per tutti i lavori, esplicitamente contemplati nel progetto allegato al contratto di fornitura, il prezzo stabilito al precedente art.8 rimane fisso ed invariabile a meno di quanto specificato nei successivi paragrafi.
55.1 - Aumento o diminuzione dei lavori
L'Amministrazione appaltante, durante l'esecuzione delle opere appaltate, ha la facoltà di ordinare, per iscritto, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione di opere non oltre la concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso.
Oltre tale limite, la Ditta appaltatrice può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.
55.2 - Varianti al progetto
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti che ritenesse opportune e convenienti, purché non mutino la natura delle opere comprese nell'appalto.
Xxxxxxx al riguardo le disposizioni di cui al precedente par. 1.
La Ditta appaltatrice, nel caso di appalto-concorso, non potrà variare il progetto se non col consenso scritto dell'Amministrazione appaltante.
Le opere nuove e le variazioni saranno valutate e liquidate ai prezzi di contratto; ma qualora siano da eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi a norma del vigente Regolamento dei lavori pubblici.
Per le variazioni ai lavori si farà riferimento alle norme del Capitolato Generale di appalto e del Regolamento dei Lavori Pubblici vigenti.
55.3 - Contabilizzazione e valutazione
Per gli stati di avanzamento, la contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti sarà fatta sulla scorta dell'elenco dei prezzi di cui al comma 2 dell’art.4 e degli eventuali nuovi prezzi contenuti in atti di sottomissione sottoscritti dall'Appaltatore dopo la stipula del contratto d'appalto.
Nel caso di opere a corpo, le percentuali di accreditamento per la ripartizione negli stati di avanzamento in relazione al progredire dei lavori, saranno quelle fissate dall'Amministrazione appaltante in sede di atti di appalto o precisate dalla Ditta appaltatrice in sede di offerta e accettate dall'Amministrazione appaltante.
Tale ripartizione è da intendersi convenzionale agli effetti indicati e può non corrispondere al valore reale e definitivo delle parti di impianti già installati o di materiali dati in opera.
Art. 56 - VALIDITÀ DEI PREZZI
Qualora in data posteriore alla presentazione dell’offerta ovvero del progetto-offerta venissero emanate nuove norme per l'esecuzione degli impianti, che dovranno essere osservate dalla Ditta appaltatrice e qualora, in conseguenza di ciò, derivassero a essa oneri diversi da quelli contrattuali, l'Amministrazione appaltante vi provvederà in base alle norme previste per la stipulazione dei nuovi prezzi.
Art. 57 - RICHIAMI AD ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI
Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Generale di appalto per le Opere Pubbliche e nel Regolamento di esecuzione dei Lavori Pubblici vigenti al momento dell'appalto nel territorio della Regione Siciliana, nonché alla normativa tecnica specifica vigente alla data di esecuzione lavori.
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