Contratto di assicurazione multirischi
Contratto di assicurazione multirischi
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.
Prodotto: Protezione Artigiano
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza tutela dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione dell’azienda.
Che cosa è assicurato?
La sezione Danni ai Beni contiene le garanzie:
Incendio e relative condizioni particolari, riguarda i danni al fabbricato e al contenuto provocati da incendio, ma anche da altre cause, quali ad esempio il fulmine, l’esplosione e da una serie di garanzie particolari di seguito elencate: ricorso terzi; beni assicurati a condizioni speciali; eventi socio-politici; terrorismo; eventi atmosferici e sovraccarico neve; spargimento d’acqua; ricerca del guasto; gelo; fenomeno elettrico; merci in refrigerazione. Si può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi.
Furto, riguarda i danni da furto e rapina dei beni assicurati, comprese coperture particolari come furto e rapina dei beni presso terzi e furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere, mostre.
Cristalli, riguarda i danni di rottura di lastre facenti parte dei beni assicurati.
Per i danni al fabbricato da incendio, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di € 900.000 e un massimo di € 2.000.000 (in funzione della tipologia di attività svolta dall’azienda).
Per i danni al contenuto da incendio, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di € 100.000 e un massimo di € 200.000 (in funzione della tipologia di attività svolta dall’azienda).
Per i danni alle merci in refrigerazione, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €1.000 e un massimo di €10.000.
Per i danni da furto, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di € 5.000 e un massimo di € 60.000.
Per la garanzia cristalli, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di € 1.000 e un massimo di
€ 10.000.
La sezione Danni a Terzi contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora, in relazione alla proprietà, alla conduzione d all’attività svolta, si provochino danni a terzi:
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
Per la sezione Danni a terzi, è possibile scegliete il massimale tra due livelli: € 500.000 - €1.000.000.
Si precisa che per ciascun contratto sarà sempre operante la garanzia “Assistenza”.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le attività con più di cinque addetti, compreso il titolare dell’azienda.
Le garanzie Incendio e relative condizioni particolari non sono operanti in caso di danni:
di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia;
subiti dalle merci in refrigerazione, salvo se acquistata la condizione particolare “Merci in refrigerazione”.
La garanzia Furto non è operante:
a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono più di 45 giorni consecutivi disabitati e incustoditi; relativamente ai valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
in caso di danni causati ai beni riposti all’aperto.
La garanzia Cristalli non è operante in caso di rotture: derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso,
restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
di lastre oggetto di commercializzazione e/o riparazione e di lastre aventi valore artistico.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
La garanzia Responsabilità civile verso terzi non comprende i danni:
da furto;
derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall’impiego di aeromobili;
ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall’Assicurato; ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori;
a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi;
a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
a condutture ed impianti sotterranei in genere;
cagionati da appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi del cui fatto l’Assicurato debba rispondere;
cagionati da merci o prodotti in genere dopo la consegna a terzi.
Ci sono limiti di copertura?
In caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo sotto elencati.
Danni ai beni - Incendio e relative condizioni particolari
Rischio assicurato | Franchigia e/o scoperto | Limite |
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione | Scoperto del 10% con il minimo di €250 | Per evento e per anno assicurativo €5.000 |
Demolire, sgomberare, trattare, tra- sportare alla più vicina discarica idonea | 10% dell’indennizzo | |
Onorari di competenza del perito, consulenti e professionisti | Rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 5.000 |
Condizioni particolari | Franchigia e/o scoperto | Limite |
Ricorso terzi | €50.000 per evento e per anno assicurati- vo, con il sottolimite di €10.000 per danni da interruzione di esercizio | |
Beni assicurati a condizioni speciali | €250 | €5.000 per evento e per anno assicurativo |
Eventi socio-politici Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici | Scoperto del 10% con un minimo di €1.000 e un massimo di €50.000 Scoperto del 20% con un minimo di €500 | 70% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo Per evento e per anno assicurativo €4.000 |
Terrorismo Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici | Scoperto del 10% con un minimo di €1.000 e un massimo di €50.000 Scoperto del 20% con un minimo di €500 | 70% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo col massimo di €500.000 Per evento e per anno assicurativo €4.000 |
Eventi atmosferici Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici | Scoperto del 10% con un minimo di €1.000 e un massimo di €50.000 Scoperto del 20% con un minimo di €500 | 70% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo Per evento e per anno assicurativo €4.000 |
Sovraccarico neve Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici | Scoperto del 10% con un minimo di €1.000 e un massimo di €50.000 Scoperto del 20% con un minimo di €500 | 50% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo Per evento e per anno assicurativo €4.000 |
Spargimenti d’acqua | €350 | Per evento e per anno assicurativo €15.000 |
Ricerca del guasto | €350 | Per evento e per anno assicurativo €3.000 |
Gelo | €350 | Per evento e per anno assicurativo €10.000 |
Fenomeno elettrico | € 350 | Per evento e per anno assicurativo €5.000 |
Merci in refrigerazione | Scoperto del 10% con un minimo di €250 | Somma assicurata indicata sul modulo di polizza |
Furto
Rischio assicurato | Franchigia e/o scoperto | Limite |
Furto/Rapina ed estorsione dei valori | Scoperto del 15% | 10% della somma assicurata minimo €1.000 - massimo €5.000 |
Furto attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto descritto in polizza | Scoperto del 20% | |
Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi e infissi, atti vandalici | 10% della somma assicurata - minimo €1.000 | |
Perdita di valori durante il trasporto | Scoperto del 15% | 10% della somma assicurata - massimo € 5.000 |
Spese sanitarie conseguenti ad infor- tunio | Massimo € 1.500 | |
Furti commesso con veicoli ricoverati nei locali dell’azienda | Scoperto del 15% |
Condizioni particolari | Franchigia e/o scoperto | Limite |
Furto e rapina dei beni presso terzi | 20% della somma assicurata | |
Furto e rapina dei beni presso espo- sizioni, fiere e mostre | Scoperto del 20% con un minimo di €500 | 25% della somma assicurata |
La garanzia Cristalli è sottoposta ad una franchigia di €100, con limite di indennizzo per singola lastra di €1.000.
Danni a terzi
Rischio assicurato | Franchigia e/o scoperto | Limite/Xxxxxxxxx |
Danni verificatisi in Paesi extraeuropei | Scoperto del 10% con un minimo di €5.000 e un massimo di €50.000 | Massimale di Polizza |
Proprietà del Fabbricato | €500 | Massimale di Polizza |
Spargimenti di acqua | €250 | €300.000 per sinistro |
Danni da inquinamento accidentale | Scoperto del 10% con un minimo di €2.000 | €25.000 per sinistro |
Danni cagionati a cose da incendio | €500 | €300.000 per sinistro |
Danni cagionati a veicoli ed a cose trovantesi sugli stessi | €250 | €25.000 per sinistro |
Condizioni particolari | Franchigia e/o scoperto | Limite |
Garanzia postuma | Scoperto del 10% con un minimo di €250 | €50.000 per sinistro/anno per danni a cose |
Lavori e/o attività svolti al di fuori dell’ambito dell’azienda | Scoperto del 15% con un minimo di €250 | 10% massimale per danni diversi da In- cendio - €300.000 per danni di incendio |
Xxxxx a cose in consegna e custodia | Scoperto del 10% con un minimo di €250 | €10.000 per sinistro/anno per danni a cose |
Cose di proprietà dei prestatori di lavoro | €250 | €10.000 per sinistro |
Sospensione o interruzione di attività | Scoperto del 10% con un minimo di €250 | €50.000 per sinistro/anno |
Assistenza
limite di 200€ per evento, per invio di idraulico, elettricista, fabbro e falegname; limite di 300€ per evento, per invio vetraio e trasporto in ambulanza.
Dove vale la copertura? L’assicurazione vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Le garanzie Xxxxx ai terzi valgono per i danni che si verificano nel mondo intero. |
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio, compensivo di imposte, annuale e pagabile in un’unica soluzione per ciascuno periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all’addebito diretto sul tuo c/c bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. |
Come posso disdire la polizza? Al fine di interrompere il tacito rinnovo della polizza, hai la facoltà di esercitare la disdetta, da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, mediante l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) |
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Protezione Artigiano |
Data di realizzazione: 01/01/2019 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. |
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 27 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 12,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx%X0%X0-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx L’indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 259,58% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 17,54 milioni), e pari al 609,11% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 7,47 milioni). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Per quanto riguarda la garanzia Incendio e relative condizioni particolari, Credemassicurazioni rimborsa le spese ragionevolmente sostenute e documentate, nei limiti delle somme assicurate: per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea, purché ubicata nell’ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro; per riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché tali danni siano stati arrecati per ordine dell’Autorità, dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole; in eccedenza alle somme assicurate: per gli onorari di competenza del perito, consulenti e professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. Per quanto riguarda la garanzia Furto, Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese ragionevolmente sostenute e documentate relative a: spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito di furto o rapina avvenuti al di fuori dell’azienda; |
spese ed onorari di competenza del perito, consulenti e professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La sezione Danni a Terzi contiene le segunti condizioni particolari: garanzia postuma con la quale l’assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere; l’assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell’ambito dell’azienda, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi; l’assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico. La sezione Assistenza contiene: le garanzie per le emergenze che possono interessare l’azienda oggetto dell’assicuazione o che possono compromettere lo svolgimento dell’attività assicurata. Al verificarsi di una di tali situazioni la Centrale Operativa, a seconda dei casi offre: invio di tecnici specializzati (idraulici, elettricisti, xxxxxx, falegnami), nonché rientro anticipato del’Assicurato e trasporto in autoambulanza. L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato ove ha sede l’azienda da assicurare sia costruito in cemento armato o laterizi nelle strutture portanti verticali e solai, in materiale incombustibile nelle strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura. È’ tollerata la presenza di materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del tetto e nei solai, purchè relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell’area coperta; materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici; coibentazioni e soffittature in materiali combustibili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato le suddette caratteristiche devono riferirsi sia alla porzione sia all’intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l’impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Sezione Danni ai Beni Le garanzie Incendio e le relative condizioni particolari non sono operanti in caso di danni: causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti; di scoppio e implosione alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; ai beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia. La condizione particolare Ricorso terzi non è operante per i danni: ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo. La condizione particolare Eventi socio-politici non è operante per i danni conseguenti o comunque riconducibili a: inondazione o frana; rapina, estorsione, furto, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; |
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; scritte o imbrattamento. La condizione particolare Terrorismo non è operante per i danni di contaminazione da: sostanze chimiche e biologiche; virus informatici di qualsiasi tipo. La condizione particolare Eventi atmosferici non è operante per i danni conseguenti o comunque riconducibili a: intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo; cedimento o franamento del terreno; subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne; enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tenso- strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine. La condizione particolare Sovraccarico neve non è operante per i danni conseguenti o comunque riconducibili a: da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; ai fabbricati non conformi alle norme, vigenti all’atto del perfezionamento di detta polizza, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. La condizione particolare Spargimenti di acqua non è operante per i danni: dovuti a umidità e stillicidio. La condizione particolare Gelo non è operante per i danni: da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; da stillicidio e umidità; subiti dagli enti all’aperto. La condizione particolare Fenomeno elettrico non è operante per i danni: a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati; conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; |
dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati. La garanzia Furto non è operante per i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con quelle indicate al punto precedente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto in caso di furto commesso da persone dipendenti; da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti; indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; ai beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia. La garanzia Cristalli non è operante in caso di rotture: causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; causate o agevolate con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti. Sezione Danni a Terzi La garanzia Responsabilità civile verso terzi non comprende i danni: da vibrazioni; da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo; da detenzione e/o impiego di esplosivi; a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno. Le garanzie di Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non comprendono in ogni caso i danni: verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF); di carattere punitivo (limitatamente ai sinistri verificatisi in Usa, Canada e Messico). La condizione particolare garanzia postuma non comprende i danni: agli impianti e/o apparecchiature e/o cose installate, riparate nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione delle stesse; ai veicoli oggetto di interventi, a cose installate, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circolazione stradale o di navigazione. La condizione particolare danni a cose in consegna e custodioa non comprende i danni: |
a oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere; alle cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali; ad immobili ed a cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria. Sezione Assistenza Le garanzie della sezione Assistenza non comprendono i sinistri che siano conseguenza diretta di: guerre, insurrezioni, occupazioni militari; eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato. |
Ci sono limiti di copertura? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Nei locali e nell’area in uso all’Assicurato non è ammessa la presenza di esplodenti. È ammessa la presenza di infiammabili (come, ad esempio, gas combustibili e sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano) e merci speciali (come, ad esempio, la celluloide e la schiuma di lattice) nei limiti e alle condizioni che seguono: - sino a 100 kg di infiammabili e sino a 200 kg di merci speciali; - gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all’esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore; - le merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all’esterno del fabbricato. Sezione Danni ai Beni Per la condizione particolare Ricorso terzi sono presenti i seguenti limiti: - non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente; quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime. Per la condizione particolare Merci in refrigerazione sono presenti i seguenti limiti: - la garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Sezione Xxxxx a Xxxxx Xxx le garanzia Responsabilità civile verso terzi non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a; - i prestatori di lavoro e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività descritta nel modulo di polizza; - gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti. Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali, al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori che non siano legali rappresentanti; ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino a operazioni di carico e scarico; ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d’opera dei quali l’Assicurato si avvale. Ai lavoratori autonomi, agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai loro prestatori di lavoro viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro compreso nella sezione Danni ai Beni, l’Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - dare avviso Credemassicurazione entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; - fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge; - conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine della perizia; |
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati; - denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. In caso di sinistro compreso nella sezione Danni a Terzi, il Contraente deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. In caso di sinistro compreso nella sezione Assistenza, contattare la centrale operativa al numero verde 800.896991 (dall’estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l’indirizzo di chiamata. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Area Clienti”). | |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: i servizi e le prestazioni della sezione Assistenza sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa componente dela struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Credemassicurazioni, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno da parte dell’Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l’Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto è destinato ai titolati di azienda artigiana con meno di 5 addetti ed è rivolto a tutelare la propria attività da eventuali rischi connessi all’immobile e/o al suo contenuto. Il prodotto prevede la possibilità di assicurare i danni provocati da incendio e altri danni naturali (al fabbricato e al contenuto), con possibilità di coprire le merci in refrigerazione, da furto (al contenuto), dalla rottura di cristalli, a terzi in relazione alla conduzione dell’immobile o verso i prestatori di lavoro. |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 30% |
Altri costi | 20% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA. |
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
PROTEZIONE ARTIGIANO
Contratto di assicurazione multirischi
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 3558T0119
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Condizioni di Assicurazione
1.1 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Credemassicurazioni ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’art.1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata della polizza è stabilita in un anno, con tacito rinnovo, pertanto salvo diversa indicazione riportata sul modulo di polizza, in mancanza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria, e così di seguito.
La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
- nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 30 giorni prima della scadenza;
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza.
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60º giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Credemassicurazioni può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
Il Contraente/Assicurato ai fini dell’operatività dell’assicurazione dichiara che l’attività esercitata nell’azienda corrisponde a quella prevista dal codice attivitàe tipologia riportate nell’elenco in calce alle Condizioni di assicurazione (Allegato 1) e indicati nel modulo di polizza.
1.10 CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ
L’assicurazione opera per l’eventuale ciclo di lavorazione comprese le attività preliminari, complementari ed accessorie.
I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare o che l’Assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare.
Sono compresi l’eventuale vendita ed il deposito purché accessori all’attività.
Sono assicurabili esclusivamente attività con non più di cinque addetti, compreso il titolare dell’azienda.
1.11 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati a Credemassicurazioni.
Il premio è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo.
L’importo corrispondente al premio da pagare all’atto della stipula del contratto è riportato nel modulo di polizza alla voce “premio annuo totale”. Il pagamento del premio avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancarioin forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dal Contraente a Credemassicurazioni .
Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se il Contraente non paga il premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Credemassicurazioni al pagamento dei premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del c.c.
1.12 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI
A L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito in cemento armato o laterizi nelle strutture portanti verticali e solai, in materiali incombustibili nelle strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura;
B E’ tollerata la presenza di:
- materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del tetto e nei solai, purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell’area coperta;
- materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- coibentazioni e soffittature in materiali combustibili.
In caso di assicurazione di porzione del fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all’intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.
Non hanno influenza nella valutazione del rischio:
Infiammabili
Nei locali e nell’area in uso al Contraente/Assicurato:
- sino a 100 kg di infiammabili;
- gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all’esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
Merci speciali
Nei locali e nell’area in uso al Contraente/Assicurato:
- sino a 200 kg di merci speciali;
- le merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all’esterno del fabbricato.
Nei locali e nell’area in uso al Contraente/Assicurato non è ammessa la presenza di esplodenti.
1.14 OPERATIVITA’ TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, fatto salvo il caso in cui il Contraente o l’Assicurato rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.
Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “Portabilità”) ovvero di rinegoziazione del Contratto di finanziamento, l’Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.
SEZIONE DANNI AI BENI
Credemassicurazioni presta le garanzie sotto riportate sui beni, se assicurati, solo se espressamente richiamate nel modulo di polizza.
2.1. VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata in base:
- per il fabbricato al valore a nuovo;
- per il contenuto al valore a nuovo, con l’avvertenza che per:
1 per le merci: al valore commerciale;
2 per le merci vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese. La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d’ordine inviato dal committente in data antecedente il sinistro;
3 per i valori: al valore nominale;
4 per i preziosi: al valore commerciale;
5 per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico o affettivo: al valore commerciale;
- per le lastre: al valore a nuovo.
2.2. UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI
Il contenuto ed i beni assicurati a condizioni speciali si intendono garantiti:
- ovunque nell’ambito dell’azienda, sia sottotetto che all’aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell’azienda in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni
assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.
GARANZIA INCENDIO
COSA ASSICURIAMO
3.1 RISCHIO ASSICURATO
A Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato, nella forma a valore intero (ove non sia diversamente disposto), dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
1 incendio;
2 fulmine;
3 esplosione e scoppio anche esterni, purché non causati da ordigni esplosivi;
4 implosione;
5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate nonché meteoriti o corpi celesti;
6 onda sonica determinata da aeromobili;
7 urto di veicoli in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al Contraente o all’Assicurato né in suo uso o servizio;
8 caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
9 fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
10 fumi, gas e vapori; Credemassicurazioni non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti.
11 fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250; il limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo è pari a € 5.000.
B Gli eventi previsti alla lettera A sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
C Credemassicurazioni rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute e documentate, nei limiti delle somme assicurate:
1 per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea, purché ubicata nell’ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini della presente Sezione;
2 per riparare i danni arrecati ai beni assicurati:
- per ordine delle Autorità;
- dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
in eccedenza alle somme assicurate:
3 per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Credemassicurazioni indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
Il rimborso sarà pari ad un importo massimo del 5% dell’indennizzo, con il limite di € 5.000;
4 per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 5.1.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Le condizioni particolari sotto elencate sono sempre operanti, fatto salvo quanto previsto per la condizione particolare F “MERCI IN REFRIGERAZIONE”, valida solo se valorizzata la relativa somma assicurata sul modulo di polizza, e ferma l'efficacia del punto 4.1 “Delimitazioni”. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 5.1.
A RICORSO TERZI
Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale di euro 10.000.
Ai fini del presente punto il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell’Assicurato.
Credemassicurazioni non risarcisce i danni:
1) ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica;
c) le società che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Credemassicurazioni.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
B BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI
Credemassicurazioni indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:
1) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici,
2) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;
escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.
La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2) che precedono sia per i rischi previsti ai punti 3.1 “Rischio assicurato” sia per le Condizioni Particolari.
L’indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Credemassicurazioni soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, sino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di euro 250,00.
C EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO, EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE
1 Eventi Socio-politici
Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato:
a) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
b) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.
Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, qualora fosse operante la specifica Sezione Furto e/o la Garanzia “Cristalli”, la presente Garanzia Particolare sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione e/o Garanzia.
Credemassicurazioni non risponde dei danni conseguenti o comunque riconducibili a:
c) inondazione o frana;
d) rapina, estorsione, furto, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
g) scritte o imbrattamento;
h) terrorismo.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l’avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Credemassicurazioni indennizza i soli danni da incendio, esplosione, scoppio, implosione anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2 Terrorismo
Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi
politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-politici.
Credemassicurazioni indennizza:
a) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione,scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;
b) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.
Credemassicurazioni non risponde dei danni di contaminazione da:
c) sostanze chimiche e biologiche;
d) virus informatici di qualsiasi tipo.
Ai fini delle garanzie “Terrorismo” ed “Eventi Socio-politici” non sono comunque considerati terzi:
il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica.
3 Eventi Atmosferici
Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:
a) da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
b) da bagnamento verificatosi all’interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Credemassicurazioni non indennizza i danni conseguenti o comunque riconducibili a:
a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo, sovraccarico di neve;
f) cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra subiti da:
g) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
h) recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
i) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
j) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tenso- strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
k) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
l) manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.
4 Sovraccarico neve
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve.
Per crollo si intende:
• il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura;
• una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.
Credemassicurazioni non indennizza i danni conseguenti o comunque riconducibili a :
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
c) ai fabbricati non conformi alle norme, vigenti all’atto del perfezionamento di detta polizza, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
e) ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;
f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
La garanzia opera sui beni, fabbricato, contenuto e beni assicurati a condizioni speciali.
D SPARGIMENTI D’ACQUA – RICERCA DEL GUASTO - GELO
1 Spargimenti d’acqua
Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati.
Credemassicurazioni non indennizza i danni dovuti a umidità, stillicidio e gelo.
2 Ricerca del guasto
Credemassicurazioni indennizza, in caso di danno da spargimenti di acqua indennizzabile in base alla presente Garanzia Particolare le spese sostenute per:
a) riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
b) demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
c) sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.
3 Gelo
Fermo quanto disposto per la garanzia “spargimenti di acqua” e ad integrazione/deroga della stessa, Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel fabbricato stesso, causati da gelo.
Credemassicurazioni non risponde dei danni:
a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato;
b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
c) da stillicidio e umidità;
d) subiti dagli enti all’aperto.
La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, contenuto e beni assicurati a condizioni speciali.
E FENOMENO ELETTRICO
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ai seguenti beni assicurati:
1) agli impianti al servizio del fabbricato, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all’esterno dello stesso;
2) agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nell’azienda e in uso all’Assicurato.
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
a) a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
b) conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei
beni assicurati;
d) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati.
F MERCI IN REFRIGERAZIONE
(VALIDA SOLO SE VALORIZZATA LA RELATIVA SOMMA ASSICURATA SUL MODULO DI POLIZZA)
Credemassicurazioni risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione fino alla concorrenza del
massimale convenuto, a causa di:
1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
A parziale deroga della condizione particolare C 1 “Eventi Socio-politici” e 2 “Terrorismo”, la garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b) il pagamento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto indicato al punto 5.1 “Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo”.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto. COSA NON ASSICURIAMO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
4) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
5) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
6) di scoppio e implosione alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
7) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati salvo quanto già previsto dal punto 3.1 “Rischio assicurato”;
8) subiti dalle merci in refrigerazione, salvo se acquistata la garanzia di cui alla lettera F “Merci in refrigerazione”, delle Condizioni Particolari;
A parziale deroga del punto 3.1 “Rischio assicurato” Credemassicurazioni non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.
Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO OPERANTI PER LA GARANZIA INCENDIO
5.1. FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo sotto elencati
RISCHIO ASSICURATO punto 3.1 | SCOPERTO % FRANCHIGIA € | LIMITE INDENNIZZO € |
A 11) Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione | 10% minimo € 250 | Per evento e per anno assicurativo € 5.000 |
C 1) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea | 10% dell’indennizzo | |
C 3) Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti | Rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 5.000 |
CONDIZIONI PARTICOLARI | SCOPERTO % FRANCHIGIA € | LIMITE INDENNIZZO € |
A Ricorso Terzi | - | 50.000 per evento e per anno assicurativo, con il sottolimite di euro 10.000 per danni da interruzione di esercizio. |
B Beni assicurati a condizioni speciali | 250 euro | 5.000 euro per evento e per anno assicurativo. |
C Eventi socio-politici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve | |||||
• Eventi socio-politici | 10% minimo € 1.000 massimo € 50.000 | Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite fabbricato, contenuto. | |||
Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici | 20% minimo € 500 | Per evento e per anno assicurativo € 4.000. | |||
• Terrorismo | 10% minimo € 1.000 massimo € 50.000 | Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite Fabbricato e Contenuto col massimo di € 500.000 | |||
Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici | 20% minimo € 500 | Per evento e per anno assicurativo € 4.000. | |||
• Eventi atmosferici | 10% minimo € 1.000 massimo € 50.000 | Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite fabbricato econtenuto. | |||
Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici | 20% minimo € 500 | Per evento e per anno assicurativo € 4.000. | |||
• Sovraccarico neve | 10% minimo € 1.000 massimo € 50.000 | Per evento e per anno assicurativo del 50% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite fabbricato e contenuto. | |||
Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici | 20% minimo € 500 | Per evento e per anno assicurativo € 4.000. | |||
D Spargimenti d’acqua – Ricerca del guasto – Gelo | |||||
Spargimenti d’acqua | € 350 | Per evento e per anno assicurativo € 15.000 | |||
Ricerca del guasto | € 350 | Per evento e per anno assicurativo € 3.000 | |||
Gelo | € 350 | Per evento e per anno assicurativo € 10.000 | |||
E | Fenomeno elettrico | € 350 | Per evento e per anno assicurativo € 5.000 | ||
F | Merci in refrigerazione | 10% minimo€ 250 | Somma Assicurata Modulo di polizza | indicata | sul |
GARANZIA FURTO
COSA ASSICURIAMO
A Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - con il limite per i valori del 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 5.000 - anche se di proprietà di terzi, da:
1 furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni ed i valori:
• violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
• per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;
2 rapina ed estorsione;
3 guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi (compreso il furto dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati, con il massimo indennizzo del 10% della somma assicurata. In caso di somma assicurata inferiore a
€ 20.000, il massimo indennizzo sarà pari a € 2.000. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica garanzia, la presente opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla stessa;
4 atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, con il massimo indennizzo del 10% della somma assicurata. In caso di somma assicurata inferiore a
€ 20.000, il massimo indennizzo sarà pari a € 2.000;
5 perdita di valori durante il trasporto con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000.
La garanzia opera per:
• il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del portavalori;
• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i
valori;
• il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
• la rapina;
avvenuti al di fuori dell’azienda.
B Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese ragionevolmente sostenute e documentate relative a:
1 spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito degli eventi previsti alla lettera A 5;
2 spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il sinistro interessi più sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Credemassicurazioni indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
Per le suindicate garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
esposti al punto 8.1.
6.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA
Credemassicurazioni assicura i danni di furto a condizione che i beni assicurati siano riposti all’interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
a) pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
b) tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
c) tutte le aperture verso l’esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso all’interno dei fabbricati.
Credemassicurazioni non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c.
Credemassicurazioni indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.
6.3. BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI
Credemassicurazioni rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:
1) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
2) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;
escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.
La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2), per i rischi previsti al punto 6.1 A) “Rischio assicurato” e per le Condizioni Particolari.
L’indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Credemassicurazioni soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.
CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
Le condizioni particolari sotto elencate sono sempre operanti ferma l'efficacia del punto 8.1 “Esclusioni”. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 8.1
A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI
Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina del contenuto e beni assicurati a condizioni speciali, anche presso un’ubicazione diversa da quella indicata nel modulo di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché custoditi all’interno di fabbricati, fermo il disposto di cui punto 6.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”.
B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE
Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina del contenuto e beni assicurati a condizioni speciali, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
COSA NON ASSICURIAMO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
4. commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con quelle indicate al punto 3 o occupano i locali contenenti i beni
assicurati o locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto al punto 7.2 “Furto commesso da persone dipendenti”;
• da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
• da persone legate a quelle indicate al punto 3 da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
5. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
6. causati ai beni riposti all’aperto;
7. indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
7.2. FURTO COMMESSO DA PERSONE DIPENDENTI
Fermo quanto disposto ai punti 6.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” e 7.1 “Esclusioni”, Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti dal punto 6.1 A “Rischio assicurato”, anche se l’autore del furto è un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
• l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei mezzi di custodia
nonché dei sistemi di prevenzione;
• che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.
7.3. VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL’AZIENDA
Fermo quanto disposto ai punti 6.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” e 7.1 “Esclusioni”,qualora il furto sia commesso utilizzando, per l’asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali dell’azienda assicurata, Credemassicurazioni indennizza il danno sotto deduzione di uno scoperto del 15%. Se detto scoperto opera in concomitanza con altri scoperti previsti nella polizza, lo stesso verrà aggiunto a questi ultimi; se opera in concomitanza con una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo assoluto.
A parziale deroga del punto 6.1 A “Rischio assicurato” Credemassicurazioni non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.
Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO OPERANTI PER LA GARANZIA FURTO
8.1. FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo sotto elencati.
RISCHIO ASSICURATO punto 6.1 | SCOPERTO % | LIMITE INDENNIZZO € | |
A valori | Furto/Rapina ed estorsione dei | 15% | 10% della somma assicurata minimo € 1.000 massimo € 5.000 |
A 1) Furto attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 6.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” | 20% | ||
A 3) | Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi e infissi | 10% della somma assicurata minimo di € 1.000 | |
A 4) | Atti vandalici | 10% della somma assicurata minimo di € 1.000 | |
A 5) | Perdita di valori durante il trasporto | 15% | 10% della somma assicurata massimo € 5.000 |
B 1) | Spese sanitarie conseguenti ad infortunio | Xxxxxxx € 1.500 | |
B 2) | Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti | 5% dell’indennizzo massimo € 2.500 | |
7.3 | Furti commesso con veicoli ricoverati nei locali dell’azienda | • 15%; se concomitante con franchigia quest’ultima diventa minimo assoluto |
CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI) | SCOPERTO % FRANCHIGIA € | LIMITE INDENNIZZO € |
A Furto e rapina dei beni presso terzi | 20% della somma assicurata | |
B Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre | 20% Minimo € 500 | 25% della somma assicurata |
GARANZIA CRISTALLI
COSA ASSICURIAMO
Credemassicurazioni rimborsa all’Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 9.2 “Esclusioni”, delle lastre assicurate, con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.
Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
In nessun caso Credemassicurazioni indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a euro 1.000. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di euro 100.
COSA NON ASSICURIAMO
Credemassicurazioni non indennizza le rotture:
a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
c) causate o agevolate con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
f) di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
g) sono escluse le lastre oggetto di commercializzazione e/o riparazione
h) di lastre aventi valore artistico.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LA SEZIONE DANNI AI BENI
10.1. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Credemassicurazioni. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
10.2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2) darne avviso a Credemassicurazioni , utilizzando preferibilmente il modulo di denuncia di sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
3) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Credemassicurazioni, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Credemassicurazioni;
4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia ( vale a dire quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Credemassicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.
In caso di danno alle merci deve altresì mettere a disposizione di Credemassicurazioni la documentazione contabile di magazzino e, l’eventuale documentazione analitica del costo relativo delle merci, sia finite sia in corso di lavorazione, sia danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
10.3. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
1) direttamente da Credemassicurazioni, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
2) fra due Periti nominati uno da Credemassicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Le parti sin d’ora concordano di non promuovere alcun processo di mediazione come disciplinato dalla vigente normativa se prima non si sarà data piena applicazione alla disciplina contenuta in detto articolo.
10.5. MANDATO DEI PERITI I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 “Obblighi in caso di sinistro”;
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati – di cui all’ubicazione del rischio indicata nel modulo di polizza - determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni al punto 2.1 “Valore dei beni assicurati”;
5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 10.4 2) “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
10.6. DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.1 “Valore dei beni assicurati”, la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:
GARANZIA INCENDIO
1) Per il fabbricato, dalla spesa necessaria, al momento del sinistro, per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui;
2) Per il Contenuto:
a. In generale: dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei residui;
b. Nello specifico, per le merci: deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi, il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Relativamente ai beni di cui ai punti 1) e 2) in nessun caso Credemassicurazioni, fermo quanto previsto al punto 10.14 “Limite d’indennizzo” è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d’uso.
Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato allo stato d’uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.
La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.
GARANZIA CRISTALLI
Per le lastre l’ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.
GARANZIA FURTO
1) Per il contenuto l’ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
2) Per le merci l’ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro.
3) Per i beni danneggiati l’ammontare del danno è dato dal costo di riparazione con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.
4) Per i valori: il valore nominale.
5) Per i preziosi: il valore commerciale.
Credemassicurazioni indennizza il valore a nuovo dei sopraindicati beni alle seguenti condizioni:
in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo stato d’uso;
il supplemento di indennità relativo al valore a nuovo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.
10.7. RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE (operante per la Garanzia Furto)
Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.
L’ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di assicurazione, la somma assicurata.
(operante per le Garanzie Incendio e Furto)
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
Credemassicurazioni, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
l’Assicurato deve restituire a Credemassicurazioni l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
il loro valore é dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
10.9. ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE (operante per la Garanzia Incendio)
• Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro del 10% le somme rispettivamente assicurate, l’Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%.
Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d’anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
10.10. COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Garanzie, una sola franchigia nella misura corrispondente all’importo più elevato fermo restando l’applicazione degli eventuali scoperti previsti.
10.11. ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
€ 50.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00.
La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.13 “Indennizzo separato”.
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto 10.15 “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 10.15 “Pagamento dell’indennizzo”, per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Credemassicurazioni a titolo di indennità per il sinistro e sempreché non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 10.1 “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.11 “Anticipo sugli indennizzi”.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile e quanto previsto dalle singole Sezioni ai punti 3.1 C 3) e 4) e 6.1 B) 1) e 2), per nessun titolo Credemassicurazioni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
10.15. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione Credemassicurazioni provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 4.1 3), 7.1 3) e 9.2 c).
10.16. RECUPERO DEI BENI RUBATI
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, Credemassicurazioni indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.
Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
le società controllanti, controllate e collegate;
i clienti e i fornitori,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
SEZIONE DANNI A TERZI
Credemassicurazioni presta le garanzie sotto riportate sui beni, se assicurati, solo se espressamente richiamate nel modulo di polizza.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato e i suoi prestatori di lavoro, nello svolgimento delle attività dichiarate nel modulo di polizza di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere, esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
a ) L’assicurazione, oltreché per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori, alla normale conduzione dell’azienda ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:
1) proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni pubblicitari, ovunque installati, nel rispetto della normativa vigente;
2) organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l’allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stands;
3) proprietà e/o conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l’esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.
L’assicurazione comprende inoltre:
a i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerate terzi;
b i danni derivanti da spargimento di acqua.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
4) i danni provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell’esercizio dell’attività descritta in polizza, purché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti
durante il periodo di validità dell’assicurazione. Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di risarcimento per anno assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali.
5) servizio di pulizia dell’azienda;
6) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle apparecchiature elettroniche e dell’arredamento dell’azienda;
7) organizzazione, nell’azienda, visite guidate, di corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e attività similari;
8) gestione di negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell’ambito dell’azienda;
9) gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi, bevande e simili, di mense
aziendali e bar, compresi i danni provocati dalla somministrazione;
10) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell’azienda;
11) servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell’area dell’azienda;
12) proprietà, uso e circolazione anche all’esterno dell’azienda di biciclette e veicoli elettrici. Si conferma l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l’obbligo di assicurazione ai sensi di legge.
13) operazioni di prelievo e/o consegna di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
14) proprietà di macchinario, arredamento, attrezzatura inerenti l’attività dichiarata nel modulo di polizza ubicati presso terzi;
15) esistenza, nell’ambito dell’azienda, di officine meccaniche, falegnameria, laboratori chimici e di qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell’attività principale;
16) uso di tutte le macchine e macchinari in genere e/o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci (come muletti, carrelli e/o simili), in dotazione all’Assicurato, anche se non di proprietà. L’uso dei muletti, carrelli e/o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adiacenti l’azienda anche se non recintati e/o delimitati e anche qualora predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone. Si conferma l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge.
17) i danni cagionati a terzi per lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
b) L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Credemassicurazioni nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell’Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.
c) L’assicurazione comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni:
1) da incendio, esplosione, implosione e scoppio, eventualmente in aumento al massimale previsto dalla Condizione Particolare A “Ricorso terzi” della Garanzia Incendio, se acquistata;
2) a veicoli in sosta o in circolazione nell’ambito dell’azienda o di esecuzione dei lavori o in consegna o custodia all’Assicurato, fermo quanto previsto al punto 11.3 “Delimitazioni”;
3) a veicoli sotto carico e scarico;
4) a cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.
La garanzia di cui ai predetti punti 2), 3) e 4) vale anche se i veicoli sono di proprietà dei prestatori di lavoro dell’Assicurato o di appaltatori o di subappaltatori delle attività o lavori indicati alla precedente lettera a).
d) L’assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato ed ai suoi prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (Decreto Legislativo 9 aprile 2008,. n 81) e successive eventuali modifiche e integrazioni.
B Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000
n. 38, per gli infortuni sofferti da:
a) prestatori di lavoro assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx., addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) a), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall’INAIL, non inferiore al 6%.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
L’assicurazione R.C.T. e l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
esposti al punto 11.14.
GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Le condizioni particolari sotto elencate sono sempre operanti ferma l'efficacia del punto 11.3 “Delimitazioni”. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 11.14.
A GARANZIA POSTUMA
A parziale deroga del punto 11.3 “Delimitazioni”, l’assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere. Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre due anni dal compimento dei lavori.
Restano esclusi dall’assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o cose installate, riparate nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione delle stesse.
Per le attività di riparazione e/o manutenzione di veicoli e natanti, la garanzia è operante a condizione che il danno derivante dalle predette attività avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre 12 mesi dal compimento dei lavori.
Restano esclusi dall’assicurazione i danni ai veicoli oggetto di interventi, i danni a cose installate, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circolazione stradale o di navigazione.
B LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL’AMBITO DELL’AZIENDA
A parziale deroga del punto 11.3 “Delimitazioni” l’assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell’ambito dell’azienda, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi.
C DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
A parziale deroga del punto 11.3 “Delimitazioni” l’assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico. Sono esclusi i danni: ad oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere; alle cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali; ad immobili ed a cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.
La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:
1) da furto;
2) derivanti a infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
3) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall’impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dal punto 11.1 A b) “Rischio assicurato”;
4) ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall’Assicurato; ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori;
5) a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
6) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dal punto 11.1 A a) 4) “Rischio assicurato”;
7) da vibrazioni;
8) da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, salvo quanto indicato al punto 11.1 A a) 17
9) da detenzione e/o impiego di esplosivi;
10) a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno.
11) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al punto 11.1 A c) 2), 3) e 4) “Rischio assicurato” ed alla Condizione Particolare C “Xxxxx a cose in consegna e custodia”;
12) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
13) cagionati da appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi del cui fatto l’Assicurato debba rispondere;
14) cagionati da merci o prodotti in genere dopo la consegna a terzi.
Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
b) derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
c) derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
d) derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
e) di carattere punitivo ( limitatamente ai sinistri verificatisi in Usa, Canada e Messico).
11.4. SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;
c) i prestatori di lavoro e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività descritta nel modulo di polizza;
d) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c).
Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:
e) al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori che non siano legali rappresentanti;
f) ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino a operazioni di carico e scarico;
g) ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d’opera dei quali l’Assicurato si avvale.
Ai lavoratori autonomi, agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai loro prestatori di lavoro viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del codice penale.
11.5. COSE DI PROPRIETA’ DEI PRESTATORI DI LAVORO
L’assicurazione comprende i danni a cose dei prestatori di lavoro dell’Assicurato. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere.
11.6. SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.
11.7. RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE
Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali indicati sul modulo di polizza, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso). L’assicurazione R.C.O. (punto 11.1 B “Rischio assicurato”) conserva la propria validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sul modulo di polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.
11.10. BENI IN COMODATO O LOCAZIONE
L’assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall’utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.
Premesso che i prestatori di lavoro dell’Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l’Assicurato può avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende, il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività, resta convenuto quanto segue:
1) la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell’Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche terze;
2) i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l’Assicurato si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del codice penale.
Resta ferma la condizione che, sia che si verifichino i casi 1) e 2) succitati, il numero massimo di addetti assicurati rimane stabilito in massimo tre unità.
11.12. RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, Credemassicurazioni risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
11.13. DETERMINAZIONE DEL PREMIO E TOLLERANZA SUL NUMERO DI ADDETTI
Il premio della presente sezione è determinato in base al numero di addetti dell’Azienda al momento della stipula, del contratto, come dichiarato dal Contraente ed indicato nel modulo di polizza.
Il premio rimane immutato e le garanzie attivate nella presente sezione mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di addetti dell’Azienda aumenta, nell’annualità in corso, di una unità (2 se il numero di addetti dichiarato dal Contraente ed indicato in polizza è superiore a 3).
Ad ogni scadenza anniversaria della polizza il Contraente deve comunicare qualsiasi variazione a Credemassicurazioni che provvederà a rideterminare il premio per l’annualità seguente, a condizione che il numero complessivo degli addetti non superi le cinque unità.
Xxxxx restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente il numero di addetti dichiarato risultasse minore dell’effettivo, i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati con l’applicazione di quanto indicato al punto 12.4 “Regola proporzionale”.
11.14. FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di risarcimento sotto elencati.
RISCHIO ASSICURATO punto 11.1 | SCOPERTO % FRANCHIGIA € | LIMITI DI RISARCIMENTO € MASSIMALE € | |
Danni verificatisi in Paesi extraeuropei | 10% minimo € 5.000 massimo € 50.000 | Massimale di Polizza | |
A a) 3) | Proprietà del Fabbricato | € 500 | Massimale di Polizza |
A a)3) b) | Spargimenti di acqua | € 250 | € 300.000 per sinistro |
A a) 17) | Danni da inquinamento accidentale | 10% minimo € 2.000 | € 25.000 per sinistro |
A c) 1) | Danni cagionati a cose da incendio | € 500 | € 300.000 per sinistro |
A c) 2), 3),4) | Danni cagionati a veicoli ed a cose trovantesi sugli stessi | € 250 | € 25.000 per sinistro |
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI | SCOPERTO % FRANCHIGIA € | LIMITI DI RISARCIMENTO € MASSIMALE € |
A Garanzia postuma | 10% Minimo € 250 | € 50.000 per sinistro/anno per danni a cose |
B Lavori e/o attività svolti al di fuori dell’ambito dell’azienda | 15% Minimo € 250 | • 10% massimale per danni diversi da Incendio • € 300.000 per danni di incendio |
C Danni a cose in consegna e custodia | 10% Minimo € 250 | € 10.000 per sinistro/anno per danni a cose |
Altre garanzie assicurate | SCOPERTO % FRANCHIGIA € | LIMITI DI RISARCIMENTO € MASSIMALE € | |
Art. 11.5 | Cose di proprietà dei prestatori di lavoro | € 250 | € 10.000 per sinistro |
11.6 | Sospensione o interruzione di attività | 10% minimo € 250 | € 50.000 per sinistro/anno |
LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
12.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Credemassicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento
(art. 1915 Codice Civile).
12.2. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Credemassicurazioni assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico di Credemassicurazioni entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel modulo di
polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Credemassicurazioni ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Credemassicurazioni non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
12.3. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
Il Contraente è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 12.1 “Obblighi in caso di sinistro”.
Ove risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
Fermo restando quanto previsto al punto 11.13 “Determinazione del premio e tolleranza sul numero di addetti”, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente il numero di addetti dichiarato risultasse minore dell’effettivo, i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in egual misura.
SEZIONE ASSISTENZA
Le garanzie sotto indicate sono sempre operanti e richiamate nel modulo di polizza.
Credemassicurazioni eroga la prestazione di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito indicati.
Per poterne usufruire l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo telefono:
DALL’ITALIA NUMERO VERDE 800 896 991
DALL’ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA
+ 011 742 55 66
COMUNICANDO:
• le proprie generalità;
• il numero di polizza;
• il tipo di assistenza richiesta;
• il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo, anche temporaneo.
COSA ASSICURIAMO
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un idraulico presso l’azienda per allagamento, mancanza totale d’acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti fisse dell’impianto idraulico o termico, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 200 per sinistro.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d’emergenza.
L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell’Assicurato gli interventi dovuti a:
• interruzioni della fornitura dipendenti dall’ente erogatore;
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell’impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;
• rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
• infiltrazioni derivanti da guasto di xxxxxxxxx o di sanitari.
13.2. INVIO DI UN ELETTRICISTA
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un elettricista presso l’Azienda per mancanza di corrente dovuta a guasto d’interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 200 per sinistro.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d’emergenza.
L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell’Assicurato gli interventi dovuti a:
• interruzioni della fornitura dovute all’ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dell’Azienda.
13.3. INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un fabbro o di un falegname presso l’Azienda perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:
• furto, consumato o tentato;
• smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
• guasto o scasso di serrature o serrande,
la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l’efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 200 per sinistro.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d’emergenza.
L’intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall’esterno dell’Azienda. Sono a carico dell’Assicurato gli interventi:
su porte e cancelli che non sono di pertinenza dell’azienda e di proprietà o possesso del titolare dell’Azienda;
su impianti di sicurezza e allarme.
L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Qualora l’Assicurato, a seguito di evento dannoso indennizzabile ai sensi della Garanzia “Cristalli” della Sezione Danni ai Beni – se operante -, necessiti dell’intervento d’emergenza di un vetraio presso l’Azienda per la rottura di vetri esterni, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.
L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
La prestazione è operante qualora la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita. Sono esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza; il cui indennizzo sarà effettuato ai termini della Garanzia “Cristalli” se operante.
13.5. RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
Qualora il titolare dell’Azienda , nel corso di un viaggio a oltre 50 Km dal comune ove ha sede l’Azienda, debba rientrare essendo stata colpita l’Azienda stessa da un evento di tale gravità che, a giudizio dell’Autorità o del tecnico intervenuto, rende necessaria la sua presenza, la Centrale Operativa mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico di Credemassicurazioni:
• un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
• un’autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l’orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio, dalla stessa stabilite.
• Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.
La Centrale Operativa ha facoltà di contattare l’Autorità o il tecnico intervenuto.
13.6. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
Qualora, a seguito di infortunio o di malore che colpisca, un addetto o un terzo presso l’Azienda, sia richiesto il trasporto in autoambulanza, la Centrale Operativa provvede all’invio, in accordo con i propri medici, fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.
La garanzia opera laddove non si rende necessario l’intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche; successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall’evento.
La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l’intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.
COSA NON ASSICURIAMO
Credemassicurazioni non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:
A guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
B eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
C trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
D atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
XXXXXXXX XXX XXXXXXXX
00.0. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L ’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.
Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.
15.2. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi.
Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
Allegato 1 – Aziende Assicurabili
codice e tipologia attività
Codice attività | Settore merceologico | Tipologia |
001 | ALIMENTARI | Acque gassose e minerali, bibite analcoliche, Birra, Succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi. |
014 | ALIMENTARI | Caffè e surrogati del caffè |
002 | ALIMENTARI | Distilleria per produzione spiriti esclusi alcoli di sintesi |
011 | ALIMENTARI | Formaggi, burro naturale, latticini, latterie sociali e centrali del latte - latte condensato, evaporato o in polvere |
004 | ALIMENTARI | Fornaio, Panificio |
013 | ALIMENTARI | Frantoi, Olio di oliva |
018 | ALIMENTARI | Gastronomia, preparazione di cibi |
005 | ALIMENTARI | Gelati, Caramelle, Cioccolato nocciolati, Cacao, Torrone |
017 | ALIMENTARI | Macelli, Macellai con Xxxxxxx, Mattatoi |
010 | ALIMENTARI | Mangimi per animali |
008 | ALIMENTARI | Marmellate - confetture – mostarde - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli – miele - Prodotti Liofilizzati e vegetali disidratati |
012 | ALIMENTARI | Oli e grassi alimentari di origine animale o vegetale |
006 | ALIMENTARI | Pasticcerie, Biscotti, Panettoni, Pane, Grissini, Paste dolci, Amido, Fecola, Glucosio. |
007 | ALIMENTARI | Patatine fritte, Snacks, cereali soffiati e prodotti similari. |
016 | ALIMENTARI | Pesca con eventuale preparazione, conservazione e inscatolamento del pescato |
009 | ALIMENTARI | Prodotti alimentari surgelati, precotti e confezionati, carni in scatola, pesci in scatola (senza pesca), Estratti di Carne, Insaccati, Prosciutti, Salumi. (Escluso produzione liofilizzati) |
015 | ALIMENTARI | The, Camomilla e altre erbe aromatiche, Liquirizia |
003 | ALIMENTARI | Vini e Spumanti, Cantine Sociali ed enopoli, Bibite alcoliche e Liquori (Escluso Distillerie di Spiriti e alcoli di sintesi). |
069 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Astucci, Xxxxxxx, Tubetti e Contenitori di cartone o di cartoncino |
074 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Bottoni |
070 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Buste, sacchi, xxxxxxxxx, etichette di carta e di cellofane |
079 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Calzature con parti in gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto |
080 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Calzature di cuoio o pelle naturale |
068 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Carta in fogli, blocchi, oggetti e formati di Carta - Cartoni ondulati e globulari (senza cartiera) - Cartotecnica compresa stampa e plasticatura. |
072 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Carte da parati (senza posa in opera) |
075 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Dischi, films, nastri e simili per macchine scriventi, elaboratori, registratori, videoregistratori e simili - materiali fotosensibili |
077 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine - fotografico |
082 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Legatoria |
071 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Litografia, Tipografia e laboratori di matrici tipografiche, Serigrafia |
076 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Occhiali |
073 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca, esclusa produzione di pneumatici, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica |
078 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Ombrelli |
081 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Rilegatore |
083 | CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA | Tappezziere con posa in opera |
Codice attività | Settore merceologico | Tipologia |
114 | CHIMICA | Adesivi e mastici senza impiego di infiammabili |
109 | CHIMICA | Colori e inchiostri senza impiego di infiammabili |
110 | CHIMICA | Cosmetici - profumi, essenze (escluso sintetiche) senza impiego di infiammabili |
112 | CHIMICA | Elettrochimica |
113 | CHIMICA | Gelatine, colle a base di gelatina e simili |
111 | CHIMICA | Prodotti antibiotici e biologici - preparati farmaceutici senza impiego di infiammabili |
092 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Ceramista (senza posa in opera) |
086 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Laterizi – refrattari |
095 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Lavorazione di pietre e marmi (senza estrazione) con posa in opera |
091 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Lavorazione di pietre e marmi (senza estrazione) senza posa in opera |
088 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso senza impiego di materiali combustibili o materie plastiche |
087 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con altri materiali escluso materie plastiche espanse o alveolari |
089 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Oggetti di vetro o cristallo, soffiatori, modellatori, tagliatori e levigatori, vetrerie, specchi |
094 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Piastrellista, Posatore di rivestimenti senza opere di muratura |
084 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Smalti silicei e vetrosi - fusione di silicati |
085 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Terrecotte – grès - ceramiche – porcellane, idrotermosanitari (senza rimozione, posa e manutenzione presso terzi), Calci aeree, gesso, cementi e calci idrauliche |
093 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Vetraio (installazione e taglio del vetro) |
090 | EDILIZIA, VETRO, CERAMICA | Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia, Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abradenti |
056 | LEGNO | Carpenterie di legno esclusa installazione |
060 | LEGNO | Carpenterie di legno, compresa installazione |
058 | LEGNO | Cofani funerari |
062 | LEGNO | Corniciai in genere |
063 | LEGNO | Falegname, Ebanista |
064 | LEGNO | Intagliatori, intarsiatori, incisori |
065 | LEGNO | Laccatore |
054 | LEGNO | Mobili di legno, laminati plastici, solo Assemblaggio, compresa posa mobili |
055 | LEGNO | Mobili di legno, laminati plastici, Solo Assemblaggio, esclusa posa mobili |
052 | LEGNO | Nobilitazione e laminazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari, impiallacciature |
053 | LEGNO | Palchetti per pavimento produzione senza posa |
066 | LEGNO | Palchettista, Posa in opera palchetti esclusi lavori edili |
067 | LEGNO | Restauratore, Restauro mobili |
050 | LEGNO | Segherie di tronchi, pallets, lavorazione tronchi e squadratura sul posto |
061 | LEGNO | Serramenti con rimozione e posa |
057 | LEGNO | Serramenti in legno senza rimozione posa |
049 | LEGNO | Strumenti musicali |
059 | LEGNO | Tappezzieri per mobili, di divani e poltrone |
051 | LEGNO | Travi lamellari, paniforti, pannelli truciolari |
026 | METALLO | Accumulatori elettrici, pile elettriche |
030 | METALLO | Allestimento di qualsiasi tipo di scafo prevalentemente in metallo |
031 | METALLO | Apparecchi domestici a gas o elettrici esclusi audiovisivi – bruciatori |
028 | METALLO | Apparecchi e strumenti elettronici – apparecchi per radio e telecomunicazioni – radar – audiovisivi |
021 | METALLO | Apparecchi idraulici esclusa la posa opera, Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio |
Codice attività | Settore merceologico | Tipologia |
044 | METALLO | Arrotino |
037 | METALLO | Carpenteria metallica, compresa installazione |
019 | METALLO | Carpenteria metallica, esclusa installazione |
040 | METALLO | Carrozzerie per qualsiasi tipo di veicolo |
023 | METALLO | Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo, stagnole, tubi saldati senza operazioni di laminazione, trafilatura e estrusione - scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta |
035 | METALLO | Estintori ed impianti antincendio compresa manutenzione, ricarica e posa in opera |
036 | METALLO | Estintori ed impianti antincendio esclusa manutenzione, ricarica e posa in opera |
047 | METALLO | Fabbro (senza lavori di carpenteria) |
034 | METALLO | Gioielli - bigiotteria - pietre preziose anche artificiali esclusa produzione di pietre preziose artificiali - avorio - corallo - corno - madreperla – osso - tartaruga (sempre esclusi metalli preziosi) |
024 | METALLO | Lampade a incandescenza – tubi luminescenti - semiconduttori - termistori - transistori - valvole termoioniche - tubi elettronici - circuiti integrati e microcircuiti - schede elettroniche, cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche |
045 | METALLO | Lattoniere (senza lavori di carpenteria) |
025 | METALLO | Macchine e apparecchiature elettriche metalliche - apparecchi elettrici metallici per illuminazione e segnalazione escluse lampade ad incandescenza e tubi luminescenti |
020 | METALLO | Macchine operatrici, macchine utensili, apparecchi idraulici compresa la posa in opera |
027 | METALLO | Macchine per ufficio escluso macchine elettroniche – strumentazione scientifica non elettronica compresa fabbricazione di lenti – meccanica di precisione e micromeccanica |
022 | METALLO | Minuterie metalliche – rubinetterie - stoviglie e articoli casalinghi di metallo (esclusi elettrodomestici - attrezzi ed utensili metallici esclusi dispositivi elettrici - armi bianche e da fuoco) |
032 | METALLO | Mobili metallici e casseforti |
029 | METALLO | Motoveicoli – biciclette |
041 | METALLO | Officine meccaniche – Autofficine, Elettrauto, escluse stazioni di servizio |
033 | METALLO | Oggetti di metallo in genere, posate, stoviglie, utensileria |
043 | METALLO | Orafo |
039 | METALLO | Orologiaio |
046 | METALLO | Saldatore |
048 | METALLO | Serramenti in metallo con rimozione e posa |
038 | METALLO | Serramenti in metallo senza rimozione posa |
042 | METALLO | Zincatura - brunitura – bronzatura - Galvanostegia - Trattamento termico dei metalli - Smaltatura |
116 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Allestimento veicoli speciali (Ambulanze, Camion-frigo, Uffici Mobili) |
120 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Antennista, Elettricista, installazione di impianti televisivi, satellitari, radiofonici |
121 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Caldaista, Idraulico, installazione di impianti di riscaldamento, termici, di refrigerazione e condizionamento di ambienti, installazione pompe, turbine, compressori |
122 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Calzolaio |
124 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Catering e rinfreschi compresa la preparazione dei cibi |
123 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Fotografo, Servizi fotografici |
125 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Giardiniere con abbattimento di piante ad alto fusto |
126 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Giardiniere, senza abbattimento di piante ad alto fusto |
127 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Imbianchini, decoratori, stuccatori, pulitori di facciate. |
119 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Imprese di pulizia |
128 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Imprese edili, opere murarie, installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione |
129 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, e scale mobili |
131 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Montaggio e smontaggio di impianti industriali |
Codice attività | Settore merceologico | Tipologia |
118 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Odontotecnici (escluso metalli preziosi) |
115 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Pontatori e Ponteggiatori, montaggio strutture tubolari. A struttura metallica o autosollevante |
130 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Riparatore di elettrodomestici |
132 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Sale di registrazione, incisione e doppiaggio escluse riprese esterne |
133 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Servizi nei cimiteri, pompe funebri e trasporti funebri |
134 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Spargimento di sostanze chimiche e fertilizzanti od antiparassitarie con impiego di mezzi terrestri o natanti, trattamenti chimici per disinfestazione dei prodotti del suolo, merci e materie varie senza impiego di gas o di sostanze tossiche ed infiammabili |
117 | SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE | Spurgo fognature e xxxxx xxxx |
102 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce) senza impiego di tessuti gommati o cerati |
103 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Calze escluse quelle elastiche |
104 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Cappelli, borse in tessuto |
099 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Lavatoi, lavanderie di fibre e tessuti vari senza impiego di infiammabili |
107 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Nastri - passamanerie - merletti - trine – ricami |
096 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Preparazione filati e fiocco |
100 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Reti |
108 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Sarto/a |
105 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Stamperia ( di tessuti ) |
101 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Tappeti e stuoie esclusi quelli di xxxxxx e di gomma |
106 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Tendaggi ( compresa la posa in opera ) cordaggi, cordaio |
097 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Tessitura |
098 | TESSILI E ABBIGLIAMENTO | Tessuti in spugna |
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Glossario
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza.
ADDETTI
Il titolare dell’azienda, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro presti la sua opera a qualsiasi titolo nell’azienda stessa, purché in regola con gli obblighi di legge.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi. APPALTATORE/SUBAPPALTATORE E LAVORATORE AUTONOMO
La persona o l’impresa a cui l’Assicurato cede direttamente l’esecuzione di una parte delle attività dichiarate
nel modulo di polizza o ne autorizza l’esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d’allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori. Sono comunque esclusi telefoni cellulari, palmari e tablet.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
AZIENDA
L’insieme dei beni assicurati di pertinenza dell’azienda individuata nel modulo di polizza (compresi eventuali depositi, dipendenze o uffici) che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione del rischio indicata nel modulo di polizza . Non è compresa l’eventuale abitazione civile del Contraente/Assicurato.
BENI
Fabbricato e contenuto.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
CONDUTTORI ESTERNI
Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
CONTENUTO
L’insieme delle cose inerenti all’attività e situate nell’ambito dell’ubicazione indicata nel modulo di polizza, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti, quali:
• macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di fabbricato - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni -.
Sono compresi:
• effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda, fino ad un massimo di € 2.500 per singolo evento;
• quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo, fino ad un massimo di € 1.000 per singolo oggetto;
• solo per la Garanzia Incendio: valori con il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di € 2.500; fermo restando il limite di massimo indennizzo rappresentato dalla somma assicurata per il contenuto.
Sono altresì comprese le migliorie apportate dall’Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura.
È incluso altresì quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche, di merci e di merci speciali.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
DATI E RELATIVI SUPPORTI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.
DEPOSITO ACCESSORIO
Locale unico, destinato in modo esclusivo a deposito accessorio dell’azienda ma ubicato presso un indirizzo diverso purché nel medesimo comune dell’azienda.
Il deposito accessorio è garantito qualora sia:
• in possesso degli stessi requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del fabbricato o i mezzi di chiusura dei locali) previsti al punto 1.12 “Caratteristiche costruttive dei fabbricati” delle Condizioni di Assicurazione;
• indicato nel modulo di polizza. ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
• a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi familiari e dipendenti, sia verso altre persone, per costringere l’Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna dei beni e valori assicurati, devono essere posti in atto all’interno dei locali descritti nel modulo di polizza.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l’azienda, comprese eventuali dipendenze e depositi, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell’area di sua pertinenza.
È esclusa l’area e quanto compreso nella definizione di contenuto.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FRANCHIGIA
La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
L’impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di valori con speciale abilità personale in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su valori che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l’attenzione e la vigilanza dell’interessato.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.
INCENDIO
Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCIDENTE
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno (Decreto del Ministero dell’Interno del 26.6.1984).
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.
E’ tollerata la presenza di infiammabili sino ad un massimo di 100 Kg. INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche), purché nell’area dell’azienda.
Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che Credemassicurazioni si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia.
MERCI
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, infiammabili e merci speciali nei quantitativi tollerati. Si considerano merci anche i veicoli iscritti al
P.R.A. ricoverati presso l’azienda per lavori di riparazione e/o trasformazione, nonché le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.
MERCI SPECIALI
• Celluloide (grezza ed oggetti di);
• espansite di sughero;
• schiuma di lattice,
• gomma spugna e microporosa;
• materie plastiche espanse o alveolari;
• imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle
merci) e scarti di imballaggi combustibili.
Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito.
E’ tollerata la presenza di merci speciali sino ad un massimo di 200 Kg. MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.
MERCI DANNEGGIATE
Merci non utilizzabili e/o inservibili per l’uso preposto.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. CRS 3558).
OPERAZIONE DI CARICO
Il sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo designato, per deporle sullo stesso.
OPERAZIONE DI SCARICO
Inversa all’operazione di carico.
PARTI
Il Contraente e Credemassicurazioni.
PORTAVALORI
Persona incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti).
PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato/Contraente si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta nel modulo di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale Credemassicurazioni, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie:
• Garanzia Incendio: Ricorso terzi (Garanzia Particolare A), Beni assicurati a condizioni speciali (Garanzia Particolare B), Fenomeno elettrico (Garanzia Particolare E), Merci in refrigerazione (Garanzia Particolare F);
• Garanzia Cristalli;
• Garanzia Furto.
RAPINA
Sottrazione di beni e valori mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapina è equiparato lo scippo.
REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISARCIMENTO/INDENNIZZO
La somma dovuta da Credemassicurazioni in caso di sinistro.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOLAI
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
SOMMA ASSICURATA
Valore indicato nel modulo di polizza, in base al quale è stipulata l’assicurazione.
TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
VALORE ALLO STATO D’USO
• Per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
• Per il contenuto e le apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
VALORE A NUOVO
• Per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
• Per il contenuto, le apparecchiature elettroniche e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. L’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, macchinario, arredamento, attrezzatura, apparecchiature elettroniche e lastre di reparti in stato di attività.
VALORE COMMERCIALE
• Per le merci: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali/artigianali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali in
quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.1 “Valore dei beni assicurati”; tale forma è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
VALORE NOMINALE
L’importo indicato sui valori.
VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali del portavalori.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxx Xxxx 0
00000 Xxxxxx Xxxxxx XX
Polizza Protezione Artigiano: denunciamo un sinistro!
• Numero di polizza
• Filiale
• Nome del tuo gestore
Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via _n
Comune Cap Provincia
Telefono/Fax
Denuncia
Data di accadimento / / e breve descrizione della modalità:
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):
Incendio
Indicare probabile casistica di polizza:
o Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
o Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
o Onda sonica determinata da aeromobili
o Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio
o Fumi, gas e vapori
o Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
o Xxxxxxxxxxx accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni
Danni (Ricorso) a terzi da incendio
o Xxxxx materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute
…segue
Eventi socio-politici e Terrorismo
Indicare probabile casistica di polizza:
o Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio
o Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio
o Xxxxx conseguenti ad atti di terrorismo
Eventi Atmosferici e Sovraccarico neve
Indicare probabile casistica di polizza:
o Grandine, vento e quanto da esso trasportato
o Danni da acqua verificatisi all’interno del fabbricato purché conseguenti e avvenuti contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente
o Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve
Spargimenti d’acqua e Ricerca del guasto - Gelo
Indicare probabile casistica di polizza:
o Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati
o Danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel fabbricato stesso, causati da gelo
Fenomeno elettrico
Merci in refrigerazione
Indicare probabile casistica di polizza:
o Danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
o Xxxxx subiti dalle merci in refrigerazione a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno
o Danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei
o Danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno
o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso
Garanzia Furto
Indicare probabile casistica di polizza:
o Furto a condizione che l’autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi
o Rapina o Estorsione
o Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati
o Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina
…segue
Garanzia Cristalli
o Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
Indicare probabile casistica di polizza:
o Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione
o Responsabilità per infortuni sofferti da prestatori di lavoro
Data / /
Firma (leggibile)
Per la Sezione Assistenza
L’ Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo telefono:
DALL’ ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991
DALL’ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566
COMUNICANDO:
- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta
Se preferisci, puoi consegnare tutta la documentazione all’intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura. Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 000.00.00.00