CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DEI RISCHI INFORTUNI, MALATTIE ED ASSISTENZA PER L’INDIVIDUO E PER LA FAMIGLIA
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
• Modulo di proposta (fac-simile)
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
INDICE
NOTA INFORMATIVA
A. Informazioni relative all’Impresa | pag. | 3 di 24 |
B. Informazioni sul Contratto | pag. | 4 di 24 |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. | 13 di 24 |
Glossario | pag. | 17 di 24 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - NORME COMUNI | pag. | 2 di 65 |
LIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE | pag. | 6 di 65 |
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI | pag. | 8 di 65 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI | pag. | 10 di 65 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA | pag. | 16 di 65 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO – RIMBORSO SPESE MEDICHE | pag. | 18 di 65 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE | ||
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO – RIMBORSO SPESE PRE E POST RICOVERO | pag. | 21 di 65 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA | pag. | 25 di 65 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PACKAGE BAMBINI | pag. | 33 di 65 |
ALLEGATI | pag. | 37 di 65 |
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/06/2015.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Rego- lamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa ripor- ta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della copertura, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumo- no lo stesso significato anche a valere sulle Condizioni di assicurazione come indicati nella Sezione Glossario.
Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordina- mento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata au- torizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità dispo- nibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di Recesso comunicato da una delle Parti, e ferma restando la cessazione dell’Assicurazione nel caso di interruzione del rapporto di conto corrente del Contraente con la Banca del Gruppo UBI, il Contratto di assi- curazione è prorogato per una durata pari ad un anno o al diverso periodo originariamente assicurato e così successivamente.
Avvertenza:
Le Parti possono recedere dal Contratto di assicurazione mediante comuni- cazione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviare almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. In tal caso l’Assicurazione cessa in corrispon- denza della scadenza cui si riferisce il Recesso.
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il Contratto di Assicurazione riservato ai Contraenti che siano intestatari di un conto corrente acceso presso una filiale della Banca del Gruppo UBI, prevede la possibilità di prestare a favore dell’Assicurato/i (singolo individuo, più indi- vidui o Nucleo familiare) una copertura modulare e personalizzabile per far fronte ai rischi derivanti da morte e Invalidità permanente da Infortunio non- ché una copertura per il riconoscimento di una Indennità giornaliera in caso di Ricovero a seguito di Infortunio o Malattia, il rimborso delle spese mediche e, infine, nel caso di Grande intervento chirurgico – il Rimborso delle spese pre e post Ricovero.
Ulteriore copertura offerta ed operante in caso di Malattia è la copertura In- validità permanente.
Alle coperture sopra indicate viene sempre abbinata una copertura Assistenza. L’offerta assicurativa si completa con la copertura Package Bambini, la cui sottoscrizione è facoltativa.
Il Contraente può optare tra quattro diverse linee, all’interno delle quali le coperture assicurative così si combinano:
Linea Essential: include la copertura Infortunio (morte e Invalidità permanen- te da Infortunio), Indennità giornaliera da Ricovero ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia con relativo rimborso spese mediche, cui opzionalmente è possibile aggiungere la copertura c.d. Package Bambini;
Linea Silver: include la copertura Infortunio (morte e Invalidità permanente da Infortunio), la copertura Invalidità permanente da Malattia - da selezionare solo se acquistata la copertura Infortunio (morte e Invalidità permanente da Infortunio) - la copertura Indennità Giornaliera a seguito di Ricovero ospeda- liero. Tali coperture sono offerte con massimali/somme assicurate più elevate rispetto alla linea Essential e comprendono il rimborso delle spese mediche in caso di Grande intervento chirurgico e, su richiesta del Contraente, la coper- tura del c.d. Package Bambini;
Linea Gold: prevede la medesima combinazione di coperture della linea Silver ma con massimali/somme assicurate più elevate rispetto a quest’ultima;
Linea Platinum: prevede la medesima combinazione di coperture delle linee Silver e Gold ma con massimali/somme assicurate più elevate rispetto alle linee Silver e Gold.
Tutte le coperture assicurative descritte comprendono necessariamente la co- pertura Assistenza.
Per maggiori dettagli in merito alle coperture offerte dal Contratto di assicura- zione, operanti unicamente in relazione a quanto indicato in Polizza, si rinvia alla lettura del Glossario nonché delle singole sezioni in cui si articolano le “Condizioni di Assicurazione”.
In particolare, si rimanda alla lettura dei seguenti articoli:
Norme che Regolano l’Assicurazione Infortuni Art. 33 - Copertura 1 – Morte da Infortunio;
Art. 34 - Copertura 2 – Invalidità permanente da Infortunio;
Norme che regolano l’Assicurazione Invalidità permanente da Malattia Art. 39 - Copertura 3 – Invalidità permanente da Malattia;
Norme che regolano l’Assicurazione Indennità giornaliera da Ricovero – Rimborso spese mediche
Art. 44 - Copertura 4- Indennità giornaliera da Ricovero, Convalescenza, gessatura – Rimborso spese mediche;
Norme che regolano l’Assicurazione Grande intervento chirurgico - Rimborso spese pre e post Ricovero
Art. 46 - Copertura 5 – Grande intervento chirurgico – Rimborso Spese pre e post Ricovero;
Norme che regolano l’Assicurazione Assistenza Art. 51 - Copertura 6 – Assistenza;
Norme che regolano l’Assicurazione Package Bambini Art. 64 - Copertura 7 – Package Bambini.
Avvertenza:
Ciascuna delle coperture assicurative offerte è soggetta a condizioni, li- mitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell’Indennizzo.
Quanto alle limitazioni, si richiama in particolare l’attenzione sugli articoli 20 - Persone non assicurabili e 21 Periodi di Carenza.
Quanto alle esclusioni, in relazione a ciascuna delle diverse coperture of- ferte ed agli eventi previsti, il Contratto di assicurazione prevede specifi- che esclusioni (Artt. 29, 43, 45, 47, 61).
Avvertenza:
Il Contratto di assicurazione prevede l’applicazione di Franchigie, Scoperti e massimali.
Si rinvia, relativamente alla disciplina di somme assicurate e massimali ad una attenta lettura dell’Art. 22 - Modalità di combinazioni delle coperture, nonché alla disciplina specificamente prevista per ciascuna delle copertu- re offerte (Artt. 35, 41, 46).
Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento, si illustrano, di seguito, alcune esemplificazioni numeriche in merito all’applica- zione delle Franchigie e degli Scoperti previsti dalla Polizza e/o alla determi- nazione degli importi dovuti in relazione alle diverse coperture assicurative.
Copertura 2) Invalidità permanente da Infortunio
Le Condizioni di Assicurazione, prevedono una Franchigia del 5% fino al 25% di Invalidità permanente e nessuna Franchigia dal 26% al 65% di Invalidità permanente. Si prevede inoltre che, per Invalidità permanente pari o superiori al 66% l’Impresa liquiderà il 150% della somma assicurata/Massimale.
Si assuma la sottoscrizione, da parte del Contraente, della Linea Silver (somma assicurata/Massimale e 100.000,00).
Esempio 1
In caso di Infortunio che comporti un’Invalidità permanente accertata del 15%, l’Indennizzo sarà così determinato:
• dall’Invalidità permanente accertata, pari al 15%, verrà dedotta la Fran- chigia del 5% (15 – 5 = 10). L’Invalidità permanente da indennizzare sarà quindi pari al 10% e, calcolata sulla somma assicurata di e 100.000,00 darà luogo al seguente indennizzo: e 100.000,00 x 10% = e 10.000,00
Esempio 2
In caso di Infortunio che comporti un’Invalidità permanente accertata del 30%, l’Indennizzo verrà così determinato:
• dall’Invalidità permanente accertata, pari al 30%, non verrà dedotta alcu- na Franchigia; l’invalidità permanente da liquidare, calcolata sulla somma assicurata, sarà così determinata: e 100.000,00 x 30% = e 30.000,00. L’in- dennizzo da corrispondere sarà, quindi, pari a e 30.000,00.
Esempio 3
In caso di Infortunio che comporti un’Invalidità permanente accertata del 75%, l’Indennizzo verrà così determinato:
• poiché per Invalidità permanenti accertate pari o superiori al 66% viene liquidato il 150% della somma assicurata, l’Invalidità permanente da liqui- dare, calcolata sulla somma assicurata, sarà così determinata: e 100.000,00 x 150% = e 150.000,00. L’Indennizzo da corrispondere sarà, quindi, pari a e 150.000,00.
Copertura 3) Invalidità permanente da Malattia
Le Condizioni di Assicurazione prevedono per questa copertura una Franchigia iniziale del 24%, poi variabile come indicato nello schema di cui all’Art. 41 delle Condizioni di Assicurazione.
Si assuma la sottoscrizione, da parte del Contraente, della Linea Silver (somma assicurata/Massimale e 50.000,00).
Esempio 1
In caso di Malattia che comporti un’Invalidità permanente accertata del 20%, non si darà luogo ad alcun Indennizzo, in quanto la percentuale di Invalidi- tà permanente accertata rientra nella Franchigia contrattualmente prevista (Franchigia iniziale del 24%).
Esempio 2
In caso di Malattia che comporti un’Invalidità permanente accertata del 60%, l’Indennizzo verrà così determinato:
• all’Invalidità permanente accertata del 60% corrisponde nello schema una Invalidità permanente da liquidare pari al 75% che, calcolata sulla som- ma assicurata di e 50.000,00 darà luogo ad un Indennizzo di e 37.500,00 (50.000,00 x 75%).
Copertura 4) Indennità giornaliera da Ricovero – Rimborso spese mediche
Avvertenza:
L’Impresa in casi di Ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura corrispon- de per ciascun giorno di degenza l’Indennità giornaliera assicurata per la durata massima di 100 (cento) giorni e di ulteriori 30 (trenta) giorni per l’Indennità giornaliera da gessatura.
Esempio 1
Indennità giornaliera assicurata per la linea Silver: e 50,00.
A seguito di Infortunio o Malattia l’Assicurato viene ricoverato per 5 giorni. L’indennizzo sarà così determinato: e 50,00 al giorno x 5 giorni = Indennizzo pari a e 250,00.
Esempio 2
Indennità giornaliera assicurata per la linea Silver: e 50,00 Ricovero in Day hospital pari a 3 giorni consecutivi.
L’indennizzo sarà così determinato: e 50,00 al giorno x 3 giorni = Indennizzo pari a e 150,00.
L’Assicurato, inoltre, per entrambi gli esempi, ha diritto al rimborso delle spe- se mediche sostenute nei 90 (novanta) giorni sia precedenti che successivi al Ricovero, fino a e 500,00 per Anno assicurativo e per singolo Assicurato.
Copertura 5) Grande intervento chirurgico – Rimborso spese pre e post Ricovero
Avvertenza:
L’Assicurato, nel caso in cui abbia sottoscritto la copertura Grande inter- vento chirurgico – Rimborso Spese pre e post Ricovero, può avvalersi del sistema di pagamento diretto (ossia usufruire in caso di Ricovero delle pre- stazioni sanitarie previste dalla copertura senza dover provvedere ad anti- cipi o pagamenti, che verranno effettuati direttamente da Europ Assistan- ce alle Strutture Sanitarie Convenzionate), rivolgendosi ad una Struttura Sanitaria Convenzionata, previa comunicazione alla Struttura Organizza- tiva di Europ Assistance, che fornisce il servizio per conto di CARGEAS Assicurazioni.
Qualora l’Assicurato non intenda rivolgersi a una Struttura Convenzionata, troverà applicazione uno Scoperto del 25% con un minimo di e 1.000,00 ed un massimo di e 10.000,00.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’art. 48 delle Condizioni di Assicu- razione.
Avvertenza:
Relativamente al Rimborso spese mediche pre e post Ricovero di cui all’ar- ticolo 46, il Rimborso è effettuato con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di e 50,00 per evento.
Esempio 1
Intervento chirurgico in una Struttura Sanitaria Convenzionata: Massimale assicurato Linea Silver: e 50.000,00
Spese sostenute dall’Assicurato: e 15.000,00
L’Impresa pagherà interamente e direttamente alla Struttura Sanitaria Con- venzionata quanto dovuto dall’Assicurato.
Esempio 2
Intervento chirurgico in una Struttura Sanitaria Non Convenzionata: Massimale assicurato Linea Silver: e 50.000,00
Spese sostenute dall’Assicurato: e 15.000,00
Importo rimborsato: e 15.000,00 dedotto Scoperto del 25% pari a e 3.750,00
= Rimborso e 11.250,00.
Copertura 6) Assistenza
Per quanto attiene alla copertura Assistenza, il Contratto di assicurazione pre- vede, in caso di Infortunio o Malattia, la possibilità di ricevere una serie di pre- stazioni facendone richiesta telefonica alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.
Copertura 7) Package Bambini
La copertura Package Bambini, valida esclusivamente per persone di età com- presa tra 1 (uno) e 18 (diciotto) anni non compiuti al momento della stipula del presente Contratto di assicurazione, offre una serie di coperture assicurative che, per semplicità, vengono illustrate come segue.
Esempio 1
Il Contraente/Assicurato con Linea Silver opta per sé per le seguenti coperture cui corrispondono somme assicurate/massimali sotto indicati:
• Morte da Infortunio: e 100.000,00;
• Invalidità permanente da Infortunio: e 100.000,00;
• Invalidità permanente da Malattia: e 50.000,00;
• Indennità giornaliera da Ricovero e 50,00 – Rimborso spese mediche: e
500,00;
• Grande intervento chirurgico – Rimborso spese pre e post Ricovero: e
50.000,00;
• Assistenza;
in base alle Condizioni di Assicurazione, aderendo al Package Bambini, garan- tisce per questo/i ultimo/i le seguenti coperture:
• una Invalidità permanente da Infortunio o Malattia esclusivamente di gra- do pari o superiore al 66%;
• le somme assicurate e i massimali (ad eccezione di quelli previsti per le pre- stazioni di Assistenza – copertura 6 che rimangono identici a quelli previsti per l’Assicurato maggiorenne) sono, per ciascun bambino, di importo pari al 50% di quanto garantito per l’Assicurato maggiorenne.
N.B. non assicura il minore per morte da Infortunio.
Esempio 2
In caso di Infortunio o Malattia che comporti per l’Assicurato un’Invalidità per- manente accertata del 20%, non si darà luogo ad alcun Indennizzo, in quanto la percentuale di Invalidità permanente accertata è inferiore al 66%.
Esempio 3
In caso di Malattia che comporti per l’Assicurato un’Invalidità permanente accertata del 70%, l’Assicurato avrà diritto ad un Indennizzo pari al 100% della somma assicurata, equivalente a e 25.000,00 (ciò in quanto, per il mi- nore, le somme assicurate e i Massimali sono pari al 50% di quelli previsti per l’Assicurato maggiorenne). In caso di Infortunio la somma indennizzata è pari a e 75.000,00 (150% della somma assicurata).
In aggiunta a quanto sopra, ciascun Assicurato, in caso di Infortunio, ha di- ritto al rimborso delle spese sostenute per cure odontoiatriche, acquisto ap- parecchi acustici, lezioni private di recupero scuola, annullamento attività ricreative. Ciascuna di queste coperture è prestata fino alla concorrenza di e 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, previa detrazione di una Fran- chigia assoluta di e 50,00 per ciascun Sinistro.
Esempio
Spesa complessiva per lezioni private: e 300,00.
Alla spesa sostenuta va dedotta la Franchigia di e 50,00 (e 300,00 - e 50,00) per ottenere l’importo liquidato, pari a e 250,00.
Avvertenza:
L’Assicurazione vale per le persone di età compresa 1 (uno) e 70 (settanta) anni.
L’Assicurazione cessa alla scadenza annuale del Premio successiva al compimento del settantesimo anno di età dell’Assicurato.
L’eventuale incasso dei Premi, scaduti successivamente, da parte dell’Im- presa, dà diritto all’Assicurato di richiederne la restituzione, con la mag- giorazione degli interessi legali.
4. Periodi di Carenza contrattuale
Avvertenza:
La copertura assicurativa prevede Periodi di Carenza. Si rinvia all’Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio – Questionario sanitario - Nullità
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato sul fatto che, in relazio- ne ai rischi da trasferirsi con la presente copertura assicurativa, eventuali sue dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, relative alle informa- zioni fondamentali per la determinazione dell’Impresa a contrarre o meno, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa contemplata nel Contratto di assicurazione stesso (Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Si veda in proposito l’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Le risposte fornite in sede di compilazione del Questionario sanitario, che costituisce parte integrante della Polizza, sottoposto al Contraente e/o all’Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, devono essere precise e veritiere.
Prima della sottoscrizione del Questionario sanitario il Contraente e/o l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni ivi riportate.
Avvertenza:
Il Contratto di assicurazione non prevede specifici casi e/o cause di nullità.
6. Aggravamento, diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valuta- zione del Rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono es- ser comunicate tempestivamente dal Contraente e/o Assicurato all’Impresa a mezzo di lettera raccomandata R/R.
Per maggiori dettagli in merito alle conseguenze derivanti dal mancato adem- pimento dell’obbligo di comunicare tali variazioni si rinvia all’Art. 1 - Dichia- razioni relative alle circostanze del Rischio e forma delle comunicazioni, Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione, Art. 8 - Aggravamento del Rischio, Art. 9
- Diminuzione del Rischio, Art. 30 - Cambiamento dell’attività professionale dichiarata.
Di seguito, è indicata a titolo esemplificativo una circostanza che costituisce una fattispecie di aggravamento del Rischio.
Variazione dell’attività professionale dichiarata:
• l’Assicurato dichiara al momento della stipulazione del Contratto di assicu- razione di svolgere la funzione di impiegato comunale mentre, in corso di rapporto assicurativo, a seguito di concorso, assume l’incarico di agente di Polizia Municipale addetto al servizio pattugliamento; l’omissione di tale informazione determina l’applicazione dell’art. 1898 del Cod. Civ. (Aggra- vamento del rischio / Recesso dell’Impresa).
Di seguito, è indicata a titolo esemplificativo una circostanza che costituisce una fattispecie di diminuzione del Rischio.
Variazione dell’attività professionale dichiarata:
• l’Assicurato dichiara al momento della stipulazione del Contratto di assicu- razione di svolgere la funzione di boscaiolo; nel corso del rapporto assicu- rativo assume la funzione di impiegato. In tal caso, l’Impresa, come previ- sto all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive.
Avvertenza:
Si rimanda ad una attenta lettura dell’Art. 31 delle Condizioni di Assicu- razione “Attività diversa dall’attività professionale dichiarata in Polizza: Sinistro” per l’elencazione delle attività professionali escluse dalla coper- tura assicurativa.
7. Premio
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il pagamento del Premio può essere rateizzato ed effettuato ogni mese, con frazionamento mensile, oppure pagato in un’unica soluzione una volta l’anno. In caso di frazionamento del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi.
Modalità di pagamento: il Premio è corrisposto dal Contraente all’Impresa me- diante addebito sul Conto Corrente intestato al Contraente e acceso presso la filiale della Banca del Gruppo UBI indicata nel Modulo di polizza.
8. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate/massimali.
Per la copertura Invalidità permanente da Malattia e la copertura Grande intervento chirurgico – Rimborso spese pre e post Ricovero, il Premio è de- terminato in base all’appartenenza di ciascun Assicurato ad una fascia di età corrispondente all’effettiva età dello stesso.
Alla scadenza di ogni rata annuale, il Premio, le somme assicurate, i Mas- simali, le Indennità, i limiti di Indennizzo non espressi in percentuale sono adeguati/rivalutati in base alle variazioni percentuali “dell’Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)” (indice costo della vita).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 4 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Diritto di Recesso
Avvertenza:
Fatto salvo quanto previsto all’Art. 1898 Cod. Civ., le Parti possono re- cedere dal Contratto di assicurazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviare almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. In tal caso l’Assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce il Recesso.
In mancanza di Recesso comunicato da una delle Parti, il Contratto di assi- curazione è prorogato per una durata pari ad un anno o al diverso periodo originariamente assicurato e così successivamente.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Il Contratto di assicurazione non prevede la facoltà di Recesso in caso di Sinistro.
10.Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione, ad eccezione del diritto al pagamento del Premio che si prescrive nel termine di 12 (dodici) mesi dalla relativa scadenza, si prescrivono in 24 (ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Cod. Civ. L’Assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite raccomandata A/R; l’interruzione della prescrizione può anche avvenire attraverso il ricono- scimento del diritto dell’Assicurato da parte dell’Impresa.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della denuncia di Sinistro è causa di decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione.
11.Legge applicabile al Contratto
Il Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
12.Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Imposta sui premi
I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla perso- na sono soggetti a imposta nella misura del 2,50%.
I premi pagati relativi alla copertura Assistenza sono soggetti a imposta nella misura del 10%.
Detraibilità fiscale dei premi
Sui premi pagati per le coperture aventi ad oggetto i rischi di danni alla per- sona, intendendosi per tali le coperture aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte e di Invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), è ricono- sciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF sui premi stessi nei limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l’onere economico del pagamento del Premio; la detrazione spetta sempreché l’Assicurato – se persona diversa dal Contraente – sia fiscalmente a carico del Contraente stesso.
Tassazione delle prestazioni
Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13.Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza:
il Sinistro deve essere denunciato dal Contraente e/o Assicurato o dai suoi aventi diritto all’Impresa entro 10 (dieci) giorni dall’accadimento, ovvero dal giorno in cui sia stato obiettivamente in grado di farlo, pena la deca- denza dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi e i motivi delle prestazioni prescritte.
L’Assicurato deve sottoporsi, a spese dell’Impresa, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa.
Si rinvia agli artt. 23 e segg. delle Condizioni di Assicurazione – Denuncia del Sinistro – Obblighi dell’Assicurato - per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Avvertenza:
Relativamente alla Copertura 5 – Grande intervento chirurgico – Rimbor- so Spese pre e post Ricovero nonché alla - Copertura 6 – Assistenza, la denuncia deve esser effettuata presso la Struttura Organizzativa di Europ Assistance secondo le modalità e nei termini di cui agli Artt. 48 e 56, cui si rinvia per informazioni di maggior dettaglio.
14.Assistenza Diretta
La copertura Grande intervento chirurgico – Rimborso Spese pre e post ri- covero viene prestata nella forma dell’Assistenza Diretta; in questo caso si provvede al pagamento diretto della Struttura Sanitaria Convenzionata.
In caso di Ricovero presso una Struttura Sanitaria NON Convenzionata, il rimborso verrà effettuato all’Assicurato applicando uno Scoperto del 25% con un minimo di e 1.000,00 ed un massimo di e 10.000,00 secondo quanto meglio specificato all’Art. 48 delle Condizioni di Assicurazione.
Si rammenta che sul sito internet dell’Impresa è presente un link di collega- mento al sito internet di Europ Assistance (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) per la consultazione dei centri e dei medici convenzionati.
Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 46 e segg. delle Condizioni di assicu- razione.
15.Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, an- che utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massi- mo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato,
ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il recla- mante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicu- razioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;
dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica- re al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui ogget- to sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente individuabile acceden- do al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
16.Arbitrato/Autorità Giudiziaria
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla indennizzabilità e/o alla quantificazione del Sinistro, sul rimborso delle spese mediche, nonché
sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assi- curazione, le decisioni sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medi- ci, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispen- sa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o viola- zione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Avvertenza:
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Contraente, di rivol- gersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’obbligatoria proce- dura di Mediazione secondo quanto disciplinato dall’Art. 16 delle Condi- zioni di Assicurazione.
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Ambulatorio struttura o centro medico attrezzato, regolar- mente autorizzato in base alla normativa vigen- te ad erogare prestazioni medico chirurgiche in regime di degenza diurna, nonché lo studio pro- fessionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
Anno assicurativo periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni in caso di anno bisestile, corrispondente alla durata an- nuale del Contratto di assicurazione.
Assicurato il/i soggetto/i il cui interesse è protetto dall’Assi- curazione.
Assicurazione la copertura offerta con il Contratto di assicurazione.
Assistenza diretta il pagamento che l’Impresa, in nome e per conto dell’Assicurato effettua nei limiti di quanto do- vuto a termini di Polizza, a favore delle Strutture Sanitarie Convenzionate per le prestazioni pre- viste in Polizza.
Banca del Gruppo UBI la Banca, appartenente al Gruppo UBI Banca,
presso la quale il Contraente ha in essere un contratto di conto corrente e che agisce come Intermediario sulla Polizza.
Beneficiario il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve liqui- dare l’Indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
Carenza periodo di tempo che intercorre fra la data di efficacia della Polizza e l’inizio della garanzia assicurativa, durante il quale la copertura per la prestazione indicata si intende inoperante.
Cartella clinica documento ufficiale redatto durante il Ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le ge- neralità per esteso del paziente, diagnosi, anam- nesi patologica prossima e remota, terapie effet- tuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Centrale di telemedicina la struttura di Service, costituita da medici ed
operatori ed in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i gior- ni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all’erogazione del secondo parere medico.
Centro medico di riferimento le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti
parte del network di Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, ospedali e medici speciali- sti, convenzionati con Service che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.
Contraente soggetto che stipula il Contratto di assicurazio- ne con l’Impresa e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare.
Contratto di assicurazione accordo con il quale l’Impresa verso il pagamen-
to di un Premio si impegna a tenere indenne l’As- sicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza.
Convalescenza il periodo stabilito e prescritto dal medico ospe- daliero all’atto della dimissione oppure dal me- dico di base nei giorni successivi alla dimissione stessa per consentire il ritorno dell’Assicurato al suo stato di salute abituale.
Day-Hospital degenza diurna in un Istituto di cura che non comporta un pernottamento, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata, documentata da rilascio di Cartella clinica dalla quale risultino anche i giorni di effettiva perma- nenza dell’Assicurato nell’Istituto.
Day-Surgery intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura in regime di degenza diurna che non com- porta pernottamento, documentato da Cartella clinica.
Documentazione sanitaria si compone della Cartella clinica e della docu-
mentazione medica e di fatture, notule e ricevu- te in originale.
Europ Assistance Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0
- 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all’eserci- zio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Xxxxxxxxxxx X.00000 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassi- curazione al N. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Evento/Sinistro verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata l’Assicurazione.
Franchigia somma predeterminata che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro; percentuale/ punti di Invalidità permanente per la quale non viene corrisposto alcun Indennizzo.
Grande intervento chirurgico l’intervento chirurgico previsto nell’Allegato 2
Elenco Grandi Interventi Chirurgici alla Polizza.
Gessatura l’apparecchiatura per l’immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedi- ci immobilizzanti quali bendaggio elastico ade- sivo (Tensoplast), tutori immobilizzanti inamovi- bili, stabilizzazioni temporanee (fissatori esterni, fili di sintesi), applicabili e rimovibili unicamente da personale medico o paramedico.
Non sono comunque considerati mezzi di im- mobilizzazione validi ai fini dell’efficacia della garanzia assicurativa:
a) le fasce elastiche in genere;
b) i bendaggi alla colla di zinco o c.d. “molli”;
c) i busti ortopedici elastici (Camp 35, MZ e simili);
d) i collari Schanz, Colombari o Philadelphia;
e) altri mezzi di semplice sostegno, conteni- mento o di immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c), d).
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Indennità/Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Indennità giornaliera somma corrisposta dall’Impresa per ogni giorno
di Ricovero in Istituto di cura.
Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettiva- mente constatabili, le quali abbiano per con- seguenza diretta ed esclusiva - entro due anni dall’evento - la morte, un’Invalidità permanente, una inabilità temporanea o altro evento coperto dalla Polizza.
Intermediario la Banca del Gruppo UBI Banca, che colloca la Polizza presso i propri clienti sottoscrittori in un contratto di un conto corrente.
Intervento chirurgico atto medico avente una diretta finalità tera-
peutica o diagnostica, realizzato tramite cruen- tazione dei tessuti mediante l’uso di strumenti chirurgici, ovvero attraverso l’utilizzo di sor- genti di energia meccanica, termica o luminosa (laser).
Intervento chirurgico
ambulatoriale intervento di chirurgia effettuato senza Rico- vero, anche comportante suture, diatermocoa- gulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia.
Invalidità permanente la perdita o diminuzione definitiva ed irrimedia-
bile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendente- mente dalla specifica professione svolta dall’As- sicurato.
Istituto di cura l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di Ricovero, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Na- zionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli sta- bilimenti termali, le case convalescenza o sog- giorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
ISVAP o IVASS indica l’organo preposto alla vigilanza sulle assi- curazioni private, come eventualmente sostitui- to in virtù di modifiche normative o regolamen- tari tempo per tempo sopravvenute.
Lettera di impegno documento sottoscritto dall’Assicurato con il
quale, in occasione di un Ricovero, lo stesso si impegna a pagare alla struttura convenzionata tutte le prestazioni mediche non contempla- te nella Polizza nonché gli importi eccedenti le somme assicurate/massimali e gli importi relati- vi a franchigie e/o scoperti.
Malattia ogni alterazione anatomo patologica evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato
non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente Malattia che sia l’espressione o la conseguenza
diretta di situazioni patologiche croniche preesi- stenti se note e/o diagnosticate alla data di sot- toscrizione della Polizza.
Malattia pregressa condizione clinica che è l’espressione o la con-
seguenza di situazioni patologiche insorte an- teriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all’Assicurato in quanto manifestatasi clini- camente o giàì diagnosticata alla data di sotto- scrizione della Polizza stessa e/o giàì evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie. Pertanto in caso di Ma- lattia Pregressa , non opera nessuna delle Coper- ture Assicurative sottoscritte dall’Assicurato.
Malformazione, difetto fisico menomazione clinicamente statica e stabilizza-
ta, sia di tipo acquisito sia per esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia deri- vante da anomalia congenita.
Massimale somma massima liquidabile dall’Impresa a titolo di Indennizzo.
Mediazione ai sensi di quanto disposta dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo impar- ziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la com- posizione di una controversia, sia nella formulazio- ne di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo di polizza documento contrattuale che unitamente a Fa- scicolo Informativo ed al Questionario sanitario costituisce il Contratto di assicurazione.
Modulo di proposta documento pre-contrattuale che, unitamente
alla Nota Informativa e alle Condizioni di assicu- razione, compone il Fascicolo Informativo.
Nucleo familiare tutti i componenti risultanti dallo stato di fa- miglia dell’Assicurato, senza una necessaria re- lazione di parentela con l’Assicurato stesso. Si intendono assicurati nel Nucleo familiare, anche il convivente more uxorio, ed i figli fiscalmente a carico.
Parti il Contraente e CARGEAS Assicurazioni.
Polizza documento che prova l’esistenza del Contratto di assicurazione.
Premio somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Prescrizione estinzione del diritto per mancato esercizio del- lo stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Questionario sanitario documento che l’Assicurato deve compilare
prima della stipulazione del Contratto di assi- curazione. Contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute dell’Assicurato e forma parte integrante del Contratto di assi- curazione.
Recesso scioglimento del vincolo contrattuale.
Ricovero degenza in Istituto di cura, comportante almeno un pernottamento, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche, documentata da Cartella clini- ca completa di scheda di dimissione ospedaliera.
Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto la percentuale di Indennizzo che l’Assicurato tie- ne a suo carico per ciascun Sinistro.
Service società del gruppo Europ Assistance che si occupa dell’attività di organizzazione , coor- dinamento e fornitura di operazioni di aiuto e assistenza a persone o enti, in funzione delle loro necessità, in seguito a specifiche richieste di intervento, utilizzando mezzi propri o altrui. Europ Assistance Service S.p.A con sede in Mi- lano, piazza Trento 8.
Sinistro/Evento verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata l’Assicurazione.
Somma annua assicurata massimo esborso dell’Impresa per ogni Anno as-
sicurativo, qualunque sia il numero degli inter- venti chirurgici subiti da ciascun Assicurato.
Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. -
Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da re- sponsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in fun- zione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provve- de al contatto telefonico con l’Assicurato, all’or- ganizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Strutture Sanitarie Convenzionate le strutture sanitarie (ospedali, istituti universi-
tari, case di cura) e le equipe mediche conven- zionate con Europ Assistance alle quali l’Assi- curato potrà rivolgersi, su indicazione e previa autorizzazione della stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in Polizza.
In caso di Ricovero tali prestazioni sono fornite senza che l’Assicurato debba provvedere ad an- ticipi o pagamenti che verranno effettuati diret- tamente da Europ Assistance ai centri conven- zionati con le modalità previste in Polizza.
Strutture Sanitarie Non
Convenzionate le strutture sanitarie e/o equipe mediche diverse da quelle indicate da Europ Assistance, in pos- sesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore, alle quali l’Assicurato potrà co- munque rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in Polizza, senza ottenere il servizio di pagamento diretto delle prestazioni da parte di Europ Assistance.
Trattamenti fisioterapici
e rieducativi prestazioni di medicina riabilitativa, eseguite da personale in possesso di specifica abilitazione, tese a rendere possibile il recupero delle funzio- ni negli individui colpiti da traumi, lesioni inva- lidanti, malattie infiammatorie o degenerazioni articolari.
Ubriachezza condizione conseguente all’assunzione di alco- ol, nella quale il livello di alcolemia risulta esse- re pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.
Visita specialistica visita effettuata da medico in possesso di spe-
cializzazione per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono escluse le visite specialistiche effettuate da medici non praticanti la medicina ufficiale (D.M. del 08/11/91 pubblicato sulla G.U. n. 262).
***
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e forma delle comunicazioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato re- lative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valuta- zione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ..
Tutte le comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato nel corso del Con- tratto di assicurazione devono esser trasmesse a mezzo lettera raccomanda- ta A/R, ove non diversamente disciplinato dal Contratto di assicurazione o dalle norme applicabili.
Art. 2 – Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Restano, in ogni caso, fermi i periodi di Carenza indicati all’Art. 21.
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’As- sicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ..
I Premi devono essere pagati all’Impresa anche per il tramite dell’Inter- mediario.
Art. 3 – Modalità di pagamento del Premio
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il pagamento del Premio può essere rateizzato ed effettuato ogni mese, con frazionamento mensile, oppure pagato in un’unica soluzione una volta l’an- no. Il pagamento del Premio avviene tramite addebito sul conto corrente del Contraente presso la filiale della Banca del Gruppo UBI indicata nel Modulo di polizza; a tal fine, l’autorizzazione di addebito sottoscritta dal Contraente consente all’Impresa che vengano effettuati esclusivamente 3 (tre) tentativi di prelievo e cioè:
a) al giorno di scadenza;
b) il 15° giorno successivo la scadenza;
c) il 29° giorno successivo la scadenza.
Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti dell’Impresa, che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra in-
dicate, il pagamento del Premio o della rata di Premio non potrà andare a buon fine.
Qualora la Polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il fraziona- mento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’inte- ro anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del Contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio stesso.
In ciascuno dei casi sopra indicati, le coperture assicurative oggetto del presente Contratto di assicurazione verranno sospese dalle ore 24 del 30 (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Cod. Civ.
In caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio nei termini sopra indicati, il Contratto di assicurazione si risolve di diritto se l’Impresa non agisce per la riscossione nel termine di 6 (sei) mesi, fermo il diritto al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Art. 4 - Proroga, Recesso, risoluzione e Periodo di Assicurazione
Per i casi nei quali la legge o il Contratto di assicurazione si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno. Fatto salvo quanto previsto all’Art. 1898 Cod. Civ., le Parti possono recede- re dal Contratto di assicurazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviare almeno 60 (sessanta) giorni prima della sca- denza. In tal caso l’Assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce il Recesso.
In mancanza di Recesso comunicato da una delle Parti, il Contratto di assi- curazione è prorogato per una durata pari ad un anno o al diverso periodo originariamente assicurato e così successivamente, salvo intervenuta riso- luzione di diritto del Contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ. prima di tale scadenza, la Polizza si intende automaticamente risol- ta alla prima scadenza annuale successiva all’interruzione del rapporto di conto corrente intestato al Contraente con la Banca del Gruppo UBI. L’Assicurazione vale per le persone di età compresa 1 (uno) e 70 (settanta) anni; in ogni caso, l’Assicurazione cessa alla scadenza annuale del Premio successiva al compimento del settantesimo anno di età dell’Assicurato.
L’eventuale incasso dei Premi, scaduti successivamente, da parte dell’Im- presa, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggio- razione degli interessi legali.
Essendo la copertura Invalidità permanente da Malattia e la copertura Grande intervento chirurgico – Rimborso spese pre e post Ricovero basata sull’appartenenza di ciascun Assicurato ad una fascia di età corrispondente all’effettiva età dello stesso, in occasione della scadenza contrattuale della Polizza corrispondente al passaggio dell’Assicurato da una fascia all’altra, l’Impresa comunicherà al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza il nuovo Premio proposto per il rinnovo.
Le fasce sono così prestabilite:
• fino a 30 anni;
• da 31 a 40 anni;
• da 41 a 50 anni;
• da 51 a 60 anni;
• da 61 a 65 anni;
• oltre 65 anni.
Il Contraente, nel caso in cui non accetti tale adeguamento potrà recedere dal Contratto di assicurazione dandone comunicazione all’Impresa nei modi di cui all’art. 1, comma 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e forma delle comunicazioni. La copertura assicurativa è in ogni caso garan- tita fino alla scadenza annuale del periodo assicurativo in corso.
Il pagamento, da parte del Contraente, del Premio nella nuova misura co- municata dall’Impresa ai sensi del presente articolo determina acquiescen- za alla variazione dell’importo del Premio da parte del Contraente.
Art. 5 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche all’Assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 6 – Assicurazione per conto altrui
Poiché l’Assicurazione di cui al presente Contratto di assicurazione può es- ser stipulata anche per conto altrui, in tale caso gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come dispo- sto dall’art. 1891 Cod. Civ..
Art. 7 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dal dichiarare all’Impresa l’e- ventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per la co- pertura del medesimo Rischio, fermo restando l’obbligo del Contraente o dell’Assicurato di darne avviso in caso di Sinistro.
L’omessa comunicazione di tale informazione in caso di Sinistro determina decadenza dal diritto all’Indennizzo.
Art. 8 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ..
Art. 9 – Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicu- rato ai sensi dell’art. 1897 Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
Art. 10 – Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia, a favore del Contraente e/o dell’Assicurato e dei rispet- tivi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili di even- tuali sinistri, previsto dall’art. 1916 Cod. Civ..
Art 11 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazio- ne sono a carico del Contraente.
Art. 12 – Indicizzazione – Adeguamento automatico dei Massimali, delle somme assicurate, delle Indennità, dei limiti di Indennizzo e del Premio
I Massimali, le somme assicurate, le Indennità, i limiti di Indennizzo non espressi in percentuale e il Premio sono soggetti ad adeguamento in pro- porzione alle variazioni percentuali dell’“Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” (FOI) “indice costo della vita”.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indi- ce del mese di Settembre dell’anno precedente di quello di stipulazione del Contratto di assicurazione con quello del mese di Settembre successivo.
Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di Premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento, che avverrà ad opera della Banca del Gruppo UBI presso la quale è in essere il rapporto di conto corrente con il Contraente. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.
In caso di ritardata o intervenuta interruzione nella pubblicazione dell’in- dice, verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
Qualora l’ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indi- ce, l’adeguamento verrà calcolato in base alla variazione percentuale relati- va al nuovo indice così risultante.
Non sono soggette ad indicizzazione le coperture e i Premi per la garanzia Assistenza.
Art 13 – Revisione del Premio
Limitatamente alla copertura Indennità giornaliera da Ricovero – Rimbor- so spese mediche e alla copertura Grande intervento chirurgico – Rimborso spese pre e post Ricovero, qualora si verificassero significative ed obiettive variazioni nelle norme che disciplinano la prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa si riserva la facoltà di variare il Premio applicato, comu- nicando al Contraente il nuovo Premio annuo con preavviso di 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza annuale successiva al tempo in cui le variazioni sono intervenute.
Il Contraente che non accetti il nuovo Premio proposto, può recedere dal Contratto di assicurazione a partire dalla scadenza di rinnovo.
Il pagamento, da parte del Contraente, del Premio nella nuova misura co- municata dall’Impresa ai sensi del presente articolo determina acquiescen- za alla variazione dell’importo del Premio da parte del Contraente.
Art. 14 – Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione, ad eccezione del diritto al pagamento del Premio che si prescrive nel termine di 12 (dodici) mesi dalla relativa scadenza, si prescrivono in 24 (ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto sui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Cod. Civ.
Art. 15 – Cessione della Polizza
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione.
Art. 16 – Mediazione
In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione al Contratto di Assicurazione, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 mar- zo 2010 e successive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di con- ciliazione rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel me- desimo luogo ove il giudice territorialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia.
In tal caso, la parte che propone la mediazione deve trasmettere all’altra parte la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, qua- le condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Art. 17 – Foro competente
Fermo quanto previsto all’art. 16 – Mediazione, per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della Polizza, il foro compe- tente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005.
In tale ultimo caso sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
LIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 19 – Validità territoriale
L’Assicurazione vale in tutto il mondo, fatto salvo, per l’Assicurazione Infor- tuni, quanto indicato all’Art. 28, comma 1 e, per l’Assicurazione Assistenza, quanto indicato agli artt. 53, 54 e 55.
Art. 20 – Persone non assicurabili
Premesso che l’Impresa non avrebbe acconsentito a prestare la copertura assicurativa qualora al momento della stipulazione del Contratto di assi- curazione fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da dipen- denza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci non ad uso terapeutico) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) resta inteso che, al manifestarsi di uno o più episodi di almeno una tra tali condi- zioni nel corso del Contratto di assicurazione, l’Assicurazione cessa conte- stualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma dell’art. 1898 Cod. Civ.
Limitatamente alle Coperture Assicurative Morte da Infortunio o Invalidità Permanente da Infortunio non sono altresì assicurabili i soggetti portatori di handicap mentali o affetti da disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG e la Copertura prestata cessa in caso sopravvenienza di tali patologie.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a par- ziale deroga dell’art. 1898 Cod. Civ. – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, relativa al periodo successivo alla comu- nicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
Art. 21 – Periodi di Carenza
La copertura decorre:
1. per gli Infortuni: dal momento in cui, ai sensi dell’art. 2, comma 1 - Pagamen- to del Premio e decorrenza dell’Assicurazione ha effetto l’Assicurazione;
2. per le Malattie: dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicu- razione ai sensi del precedente Art. 2, comma 1;
3. per le conseguenze di Malattie preesistenti alla stipulazione della Poliz- za ma non manifestate e non note in quel momento all’Assicurato per le quali non sono stati praticati accertamenti o terapie ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della polizza: dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione ai sensi del prece- dente Art. 2, comma 1;
4. per il parto: dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicura- zione ai sensi del precedente Art. 2, comma 1.
Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di conti- nuità, di altra Polizza, per lo stesso Rischio e a favore dello stesso Assicurato e per la prestazione di identiche coperture (anche se stipulata da altra Impre- sa assicuratrice) e ferma la condizione che siano stati esauriti interamente i termini di Carenza previsti dal Contratto di assicurazione precedente, i ter- mini di aspettativa di cui sopra:
• limitatamente ai punti 2, 3 e 4 sono abrogati nella presente Polizza per le prestazioni e le somme previste dalla Polizza sostituita;
• sono invariati per il punto 2 e operano con il massimo di 90 (novanta) giorni limitatamente ai punti 3 e 4, per le maggiori somme e le diverse coperture da essa prevista rispetto a quella sostituita.
Art. 22 – Modalità di combinazioni delle coperture
Il Contraente, all’atto della stipulazione della presente Polizza, può scegliere una delle linee sotto indicate, che si differenziano per coperture prestate e somme assicurate.
Nr. | Copertura | Somme assicurate/Massimali | |||
Essential | Silver | Gold | Platinum | ||
1 | Morte da Infortunio | e 50.000 | e 100.000 | e 200.000 | e 400.000 |
2 | Invalidità permanente da Infortunio | e 50.000 | e 100.000 | e 200.000 | e 400.000 |
3 | Invalidità permanente da Malattia | = = = | e 50.000 | e 100.000 | e 200.000 |
4 | Indennità giornaliera da Ricovero (a), Rimborso spese mediche (b) | e 25 (a) e 250 (b) | e 50 (a) e 500 (b) | e 75 (a) e 750 (b) | e 100 (a) e 1.000 (b) |
5 | Grande intervento chirurgico (a) Rimborso spese pre e post Ricovero (b) | = = = | e 50.000 (a) e 3.000 (b) | e 75.000 (a) e 0.000 (x) | x 000.000 (x) x 0.000 (x) |
6 | Assistenza | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
7 | Package Bambini | A richiesta | A richiesta | A richiesta | A richiesta |
Premesso che la copertura nr. 6 – Assistenza è obbligatoriamente inclusa, le combinazione delle altre coperture all’interno delle linee di prodotto risulta es- sere la seguente:
a) le coperture nr. 1 – Morte da Infortunio e nr. 2 – Invalidità permanente da Infortunio sono prestate congiuntamente;
b) la copertura nr. 3 – Invalidità permanente da Malattia può essere prestata solo in abbinamento alle garanzie nr. 1 e nr. 2 ed esclusivamente nelle linee Silver, Gold e Platinum;
c) la copertura nr. 7 Package Bambini non può essere acquistata singolarmente;
d) la linea Essential non può essere modificata (salvo per la garanzia nr. 7 Packa- ge Bambini, attivabile solo se richiesta);
e) nelle linee Silver, Gold e Platinum le coperture possono essere attivabili libe- ramente, purché venga rispettato quanto indicato alle lettere a), b) e c).
Le somme assicurate/massimali, non sono modificabili.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 23 - Denuncia del Sinistro - Obblighi dell’Assicurato
Ove non diversamente disciplinato dal Contratto di assicurazione, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono, pena decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione denunciare l’Infortunio, la Malattia, il Ricovero o quant’altro oggetto della presente Assicurazione entro 10 (dieci) giorni dall’accadimento ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo, diretta- mente alla filiale della Banca del Gruppo UBI presso cui è stato sottoscritto il Contratto di assicurazione o alla direzione dell’Impresa. La denuncia deve essere corredata da certificato medico, eventuale copia conforme all’originale della Cartella Clinica (che verrà trattenuta dell’Impresa) e deve contenere, a seconda
dei casi, l’indicazione del luogo e dell’ora dell’evento, una circostanziata de- scrizione dei fatti, la presentazione in originale delle relative notule, fatture, di- stinte e ricevute debitamente quietanzate (che saranno restituite a semplice ri- chiesta) nonché ogni ulteriore documentazione medica comprovante il decorso delle lesioni. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa (anche tramite gli aventi diritto) ogni informazione e produrre copia di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
Per tutte le coperture assicurative estese al Nucleo familiare, l’Assicurato dovrà altresì produrre documentazione attestante lo Stato di Famiglia.
Per la copertura 5 – Grande intervento chirurgico resta valido quanto indicato nella relativa sezione.
Per la copertura 6 – Assistenza resta valido quanto indicato nella relativa sezione.
Art. 24 - Anticipo Indennizzo
Relativamente alla copertura per Invalidità permanente da Infortunio (Art.
34) e Invalidità permanente da Malattia (Art. 39), l’Assicurato può richiede- re, non prima di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della denun- cia, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile Indennizzo a condizione che:
- non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità;
- la presunta percentuale di invalidità stimata dall’Impresa in base alla documentazione acquisita sia superiore al 30%.
La corresponsione dell’anticipo avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimen- to dell’intera documentazione e compiuti i necessari accertamenti del caso.
Art. 25 - Valutazione del danno, arbitrato
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabili- tà del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinuncia- no fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 26 - Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa liquida le Indennità che risultino dovute, ne dà comunicazio- ne agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i 30 (trenta) giorni successivi al pagamento, al netto degli eventuali anticipi di cui all’Art. 24.
Art. 27 - Valuta di pagamento
Le Indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenen- ti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 28 – Oggetto dell’Assicurazione
La presente Assicurazione è prestata per gli Infortuni che l’Assicurato subi- sce nello svolgimento:
• dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di polizza;
• di ogni altra normale attività svolta senza carattere di professionalità, compreso il servizio di volontariato svolto nell’ambito dell’attività di as- sociazione di volontariato riconosciuta dalla vigente legge limitatamente all’attività svolta sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
Sono altresì compresi gli Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza.
Sono considerati Infortuni e compresi nell’Assicurazione anche:
a) l’asfissia purchè non dipendente da Malattia;
b) l’annegamento;
c) l’assideramento e il congelamento;
d) le conseguenze di colpi di sole o calore, di freddo e le folgorazioni;
e) gli avvelenamenti, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere;
f) le infezioni causate da morsi di animali o punture d’insetti (con esclu- sione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conse- guenze delle punture di zecca);
g) le lesioni determinate da sforzi;
h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici e cure mediche resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza.
L’Assicurazione vale anche per gli Infortuni:
1) derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione
per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx;
2) derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni ed atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sin- dacale a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria;
3) subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, sempre- ché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore salvo quanto previsto all’Art. 29 lettera e;
4) subiti come conducente di qualsiasi altro mezzo se compatibile con l’at- tività professionale descritta in Polizza ed in quanto in possesso dei re- quisiti di legge;
5) subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici, di trasferi- mento e di trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri salvo quanto previsto all’Art. 29 lettera g; sono compresi gli Infortuni subiti in conseguenza di forzato dirottamento del velivolo o di atti di pirateria aerea;
6) derivanti da stato di ubriachezza sempreché l’Infortunio non si verifichi durante la guida di veicoli a motore;
7) derivanti dalla pratica di qualsiasi sport ad eccezione di:
• arti marziali in genere, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jum- ping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, hockey, lotta nel- le sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, football ame- ricano, salto dal trampolino con gli sci o idrosci, kite-surf, snow-kite, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci o snow-board estremi, skeleton, speleologia, paracadutismo;
• immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell’istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della parteci- pazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua);
• quelli esercitati professionalmente o che comunque comportino re- munerazione sia diretta che indiretta;
• uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti abilitati agli sport motoristici;
• partecipazioni a corse o gare e relative prove od allenamenti, se com- portanti l’uso di veicoli o natanti a motore.
Sono comprese nell’Assicurazione le ernie addominali traumatiche, con l’intesa che:
a. qualora l’ernia risulti operabile non verrà corrisposto alcun indennizzo;
b. qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo pare- re medico, verrà corrisposto solamente un Indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente totale;
c. qualora insorga contestazione circa la natura o I’operabilità dell’ernia la decisione è rimessa al collegio medico di cui all’Art. 25.
Art. 29 – Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per gli Infortuni causati da:
a. delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
b. suicidio e tentato suicidio;
c. infarti da qualunque causa determinati;
d. ernie, salvo quanto previsto dall’Art. 28 ultimo capoverso;
e. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abili- tato a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Tuttavia, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’assicura- zione conserva la sua efficacia a condizione che la validità della patente stessa venga confermata successivamente alla data del sinistro;
x. xxxxx di velivoli ed elicotteri, nonché dal loro uso in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
g. uso, anche come passeggero di
• velivoli ed elicotteri di società/aziende di lavoro aereo per voli diver- si dal trasporto pubblico passeggeri;
• aeroclubs;
• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali alianti, ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili;
h. guerra, insurrezione popolare, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall’Art. 28 punti 1 e 2;
i. uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
j. uso, anche come passeggero, di veicoli o di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
k. terremoti, inondazioni, maremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
l. trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizio- ne a radiazioni ionizzanti, raggi X, salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi della presente Polizza;
m. conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortuni;
n. terrorismo nucleare, biologico, chimico.
Art. 30 – Cambiamento dell’attività professionale dichiarata
Qualora nel corso del Contratto di assicurazione, si verifichi un cambiamen- to dell’attività professionale dichiarata ed indicata nel Modulo di polizza, si applica quanto previsto dagli Artt. 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione e pertanto l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione all’Impresa.
Se il cambiamento implica aggravamento di Rischio, le Parti hanno facoltà di recedere dal Contratto di assicurazione, salvo accordo per la prosecuzione dello stesso a diverse condizioni.
Se invece il cambiamento implica diminuzione di Rischio, l’Impresa prov- vederà a ridurre proporzionalmente il Premio, rinunciando ad avvalersi del diritto di Recesso riconosciutole ai sensi dell’Art. 1897 Cod. Civ..
In entrambi i casi le nuove condizioni di Premio decorreranno dall’annualità assicurativa successiva alla comunicazione.
Art. 31 – Attività diversa dall’attività professionale dichiarata in Polizza: Sinistro Se l’Infortunio si verifica nel corso di un’attività professionale diversa da quella dichiarata sul Modulo di polizza, ovvero nello svolgimento di una di- versa attività che presenti caratteri di professionalità, l’Indennizzo è dovuto:
- in misura integrale se all’attività in questione corrisponde un Rischio non maggiore rispetto a quello dell’attività professionale indicata sul Modulo di polizza;
- in misura non integrale, ossia ridotto del 40% se all’attività in questione corrisponde un Rischio maggiore.
A tal fine, per determinare il livello di Rischio dell’attività professionale di- chiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del Sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali ri- portate nell’allegato 3 “Elenco professioni” alla Polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno utilizzati cri- xxxx di equivalenza e/o analogia a un’attività elencata.
Non sarà corrisposto alcun Indennizzo qualora l’attività professionale svol- ta al momento dell’Infortunio sia annoverabile fra le seguenti:
- attività a contatto con esplosivi, sostanze radioattive e materiale pirotecnico;
- attività circense;
- attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili;
- attività subacquee;
- collaudatore auto/motoveicoli;
- corpi armati dello Stato (Militari o di Polizia);
- fantino/driver;
- guardia del corpo;
- guardia/agente di pubblica sicurezza, doganale, portuale, di finanza e stradale;
- maestro, istruttore o allenatore sportivo di alpinismo/bob/deltaplano/guida sportiva/idrospeed/paracadutismo/parapendio/rafting/roccia/salto dal tram- polino/sci acrobatico/sci alpinismo/slittino/sopravvivenza/volo;
- speleologia;
- sportivi professionisti.
Art. 32 – Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comun- que verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
COPERTURE OFFERTE
Art. 33 – Copertura 1 – Morte da Infortunio
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l’Impresa ef-
fettua il pagamento della somma assicurata ai Beneficiari designati e indi- cati nel Modulo di polizza o in assenza agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali.
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicura- to morisse entro 1 (un) anno dalla data del Sinistro, l’Impresa corrisponderà ai Beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore.
Art. 33.1 – Morte presunta
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell’Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte.
La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 59 e 60 del Cod. Civ.
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 33.2 – Commorienza
Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino figli minori ovvero maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso dell’Assicurato e del co- niuge con lo stesso convivente o del convivente more uxorio.
Resta inteso che l’importo del maggior Indennizzo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà mai superare la somma complessiva di e 400.000,00. In caso di commorienza in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, vale quanto indicato all’Art. 33.
Art. 34 – Copertura 2 – Invalidità permanente da Infortunio
Qualora un Infortunio abbia come conseguenza una Invalidità permanente, l’Impresa liquiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicate nella Tabella allegata (T.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”), una Indennità calcolata in proporzione al grado di invalidità accertato sulla somma assicurata per Invalidità permanente totale indicata nel Modulo di polizza.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo con- to del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità previste per I’arto superio- re destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano
sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella del T.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, la valutazione dell’Invali- dità permanente è effettuata, tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, dalla complessiva diminuzione della capacità generica la- vorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell’even- tuale applicazione di presidi correttivi.
Art. 35 – Invalidità permanente da Infortunio: determinazione dell’Inden- nizzo, Franchigia e supervalutazione
L’Indennizzo spettante per Invalidità permanente avviene con le seguenti modalità:
a. nessun Indennizzo verrà riconosciuto qualora l’Invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell’invalidità totale.
Qualora l’Invalidità permanente risulti di grado:
b. superiore al 5% ma inferiore al 26% dell’invalidità totale, l’Indennizzo verrà liquidato previa deduzione di una Franchigia di 5 punti percentuali;
c. pari o superiore al 26% ma inferiore al 66% dell’invalidità totale, l’In- dennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna Franchigia;
d. pari o superiore al 66%, l’Impresa liquiderà un Indennizzo pari al 150% della somma assicurata per Invalidità permanente.
Art. 36 – Morte dell’Assicurato successivamente alla determinazione dell’Indennizzo
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Assicurato medesimo ha trasmesso all’Impresa l’esito degli accerta- menti e delle visite mediche effettuate, l’Impresa paga ai Beneficiari l’impor- to concordato ovvero, in assenza di accordo, l’importo offerto.
Art. 37 – Non cumulabilità con la garanzia Invalidità permanente da Malattia L’Assicurazione di Invalidità permanente da Infortunio non potrà in alcun caso cumularsi con la copertura di Invalidità permanente da Malattia.
Art. 38 – Danni estetici
In caso di Infortunio, rientrante nelle coperture prestate a termini di Poliz- za, con conseguenze di carattere estetico, l’Impresa rimborserà fino ad un massimo di e 3.000,00 le spese sanitarie documentate, sostenute dall’Assi- curato, per interventi di chirurgia estetica - ricostruttiva.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Art. 39 – Copertura 3 – Invalidità permanente da Malattia
L’Assicurazione vale per le Invalidità permanenti conseguenti a Malattie manife- statesi successivamente alla data di effetto dell’Assicurazione, fermi i periodi di Carenza previsti all’art. 21 punti 2, 3 e 4, e non oltre la data della sua cessazione. Rientrano nella copertura offerta, sempre fermi i periodi di Carenza previsti all’Art. 21 punti 2, 3 e 4, anche le Malattie insorte precedentemente alla data di effetto dell’Assicurazione, purchè non conosciute, a tale data, dall’Assicurato o dal Contraente e che abbiano dato origine, per la prima volta, a cure, esami, diagnosi successivamente alla data di effetto dell’Assicurazione.
Art. 40 – Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennizzo a guarigione avvenuta per le sole conse- guenze dirette causate dalla Malattia denunciata.
Se la Malattia colpisce una persona già affetta da altre patologie non è inden- nizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesi- stenti.
Le Invalidità permanenti per Malattia già accertate durante la validità del Con- tratto di assicurazione non saranno ulteriormente valutate sia in caso di aggra- vamento che in caso di coesistenza con nuove invalidità per malattie insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo.
Se a giudizio del medico dell’Assicurato e del consulente medico dell’Impresa un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi del- la Malattia e l’Assicurato non vuole sottoporsi , la valutazione dell’invalidità per- manente viene calcolata come se l’Assicurato si fosse sottoposto al trattamento.
Art 41 – Liquidazione delle Indennità
La percentuale di Invalidità viene accertata in un periodo compreso tra i 9 (nove) e i 18 (diciotto) mesi dalla data della denuncia della Malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124.
Previa richiesta dell’Assicurato, l’accertamento della percentuale di Invalidità permanente, potrà avvenire trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla denuncia a con- dizione che:
• venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
• la menomazione conseguente alla Malattia risulti del tutto stabilizzata. Nel solo caso di malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettua- ta al 9 (nono) mese dalla denuncia indipendentemente dalla guarigione clinica. Nei casi di Invalidità permanente non previsti dal suddetto T.U. la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Nessuna Indennità spetta quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale.
Quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale, l’Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma as- sicurata /massimali prescelti ai sensi dell’Art. 22 ed indicati nel Modulo di polizza secondo il seguente schema:
Percentuale di Invalidità permanente
Accertata | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | dal 35 al 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | oltre 65 |
Liquidata | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | uguale all’accertata | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 |
Se l’Assicurato muore per causa indipendente dalla Malattia dopo che l’Assi- curato medesimo ha trasmesso all’Impresa l’esito degli accertamenti e delle visite mediche effettuate, l’Impresa paga ai Beneficiari l’importo concordato ovvero, in assenza di accordo, l’importo offerto.
Art. 42 - Non cumulabilità con la copertura Invalidità permanente da Infortunio Le prestazioni della copertura Invalidità permanente da Malattia non po- tranno in alcun caso cumularsi con le prestazioni della copertura di Invalidi- tà permanente da Infortunio.
Art. 43 - Esclusioni
L’Assicurazione di cui alla presente sezione, non opera per le Invalidità per- manenti derivanti direttamente o indirettamente da:
a) conseguenze di Malattia pregressa ovvero stati patologici;
b) disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM- IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimen- tare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli im- pulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
c) forme di etilismo acuto o cronico o dall’uso non terapeutico, di psicofar- maci o stupefacenti;
d) malattie contratte professionalmente così come definite dal D. Lgs. Nr. 38 del 2000 e successive modifiche e integrazioni;
e) trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche;
f) guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcani- che;
g) contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico;
h) trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure le radiazioni provoca- te dall’accelerazione artificiale da particelle atomiche, salvo che siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche necessarie per la cura dell’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO - RIMBORSO SPESE MEDICHE
Art. 44 – Copertura 4 – Indennità giornaliera da Ricovero, Convalescenza, Gessatura – Rimborso spese mediche
Art. 44.1) Indennità giornaliera da Ricovero in Istituto di cura
A) Ricovero
L’Impresa, in caso di Ricovero dell’Assicurato con o senza Intervento chi- rurgico, reso necessario da:
- Infortunio,
- Malattia,
corrisponderà l’Indennità giornaliera indicata nel Modulo di polizza per ciascun giorno di Ricovero in Istituto di cura, escluso quello di dimissioni, e per la durata massima di 100 (cento) giorni per anno assicurativo.
In caso di parto naturale x xxxxxxx, l’Indennità giornaliera viene corri- sposta per un massimo di 7 (sette) giorni.
B) Day Hospital
La copertura viene estesa in caso di degenza dell’Assicurato in regime di Day Hospital, resa necessaria da Infortunio o Malattia, per una Indennità giornaliera identica a quella assicurata per il caso di Ricovero.
L’Indennità giornaliera è dovuta esclusivamente per durata uguale o su- periore a 3 (tre) giorni consecutivi, salvo le festività.
Qualora l’Assicurato, nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, effettui almeno 5 (cinque) giorni di Day Hospital - anche non consecutivi - relativi alla medesima patologia, l’Impresa corrisponderà l’Indennità giornaliera assi- curata per ciascun giorno di degenza diurna.
La copertura non opera per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali, eseguiti ai soli fini diagnostici.
C) Day-Surgery
La copertura è altresì estesa in caso di Intervento chirurgico ambulatoria- le dell’Assicurato in regime di Day-Surgery, reso necessario da Infortunio o Malattia, per una Indennità giornaliera identica a quella assicurata per il caso di Ricovero.
Art. 44.2) Indennità giornaliera per Convalescenza
L’Impresa, in caso di Convalescenza, successiva ad un Ricovero conseguente a Infortunio o Malattia e per parto cesareo in un Istituto di cura o Intervento chirurgico in Day-Surgery, certificata dai medici ospedalieri o dal proprio medico di base che hanno in cura l’Assicurato, assicura la corresponsione dell’Indennità giornaliera indicata nel Modulo di polizza, per un periodo fino a 2 volte la durata del Ricovero o del Day Surgery e per un massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo.
L’Indennità giornaliera per Convalescenza non si cumula con quella da Ges- satura di cui all’art. 44.3
La garanzia non opera in caso di parto naturale.
Art. 44.3) Indennità giornaliera da Gessatura
In caso di Infortunio che renda necessaria una Gessatura, verrà corrisposta l’In- dennità giornaliera indicata nel Modulo di polizza per tutto il periodo durante il quale si è resa necessaria la Gessatura sino alla rimozione della stessa e comun- que per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo.
L’Assicurazione si intende estesa, anche ai casi di immobilità fisica compor- tante la totale incapacità ad attendere alle proprie occupazioni professionali dichiarate, quando, in uno dei seguenti casi, non sia comunque clinicamente possibile applicare l’ingessatura o il tutore immobilizzante esterno equivalente:
• frattura del bacino o dell’anca;
• frattura cranica;
• frattura di almeno 2 costole;
• frattura della colonna vertebrale.
L’Indennità giornaliera da Gessatura e da Ricovero non si cumulano, in nessun caso, durante il periodo dell’eventuale degenza in Istituto di cura.
L’Indennità giornaliera da Gessatura non si cumula neppure con quella da Con- valescenza di cui all’Art. 44.2.
Art. 44.4) Rimborso spese mediche
In caso di Ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura ovvero di Intervento chi- rurgico, reso necessario da Infortunio, Malattia, l’Impresa indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel Modulo di polizza per anno assicurativo e per persona assicurata le spese sostenute per:
1. esami, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, effettuate nei 90 (no- vanta) giorni precedenti il Ricovero o l’intervento;
2. esami, visite specialistiche, prestazioni mediche ed infermieristiche, tratta- menti fisioterapici o rieducativi, acquisto e noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse carrozzelle ortopediche) cure termali, effettuati nei 90 (no- vanta) giorni successivi alla data dell’intervento o alle dimissioni dal Ricovero.
Le spese di cui sopra devono essere direttamente inerenti all’Infortunio o alla Malattia che hanno determinato il ricorso alle prestazioni.
Art. 44.5) Prestazioni per il neonato
La copertura è estesa, fino al compimento del primo anno di età del neonato Assicurato e comunque non oltre la prima scadenza annua di Premio, a condi- zione che, al momento del Ricovero o dell’Intervento chirurgico ambulatoriale, l’Assicurazione per la madre sia in vigore ininterrottamente da 365 (trecento- sessantacinque) giorni prima della nascita del neonato.
Le spese mediche sono riconosciute così come specificato all’Art. 44.4) della presente sezione.
Al termine della copertura gratuita, sarà facoltà del Contraente estendere al figlio le condizioni/esclusioni previste nel Package Bambini.
Art. 45 – Esclusioni
L’Assicurazione di cui alla presente sezione, non opera per:
1. le conseguenze dirette di Infortuni, nonché per le Malattie che abbiano dato origine a ricoveri effettuati successivamente alla scadenza o anticipata ces-
sazione per qualsiasi motivo della Polizza anche se la Malattia si è manifesta- ta, o l’Infortunio è avvenuto durante la validità della garanzia. Fanno eccezio- ne i Ricoveri iniziati durante il periodo di validità della copertura e protratti successivamente alla data di scadenza della Polizza per i quali l’Impresa cor- risponderà la sola Indennità giornaliera per Ricovero (Art. 44.1) per tutta la durata del Ricovero con esclusione Art 44.2) dell’Indennità giornaliera per Convalescenza;
2. gli Infortuni che l’Assicurato può subire durante l’uso, anche come passegge- ro, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali alianti, ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili;
3. gli Infortuni derivanti dalla partecipazione pratica di qualsiasi sport eserci- tato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
4. gli Infortuni derivanti dall’uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti abilitati agli sport motoristici;
5. gli Infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare e relative prove od allenamenti, se comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore;
6. gli Infortuni conseguenti a terremoti, inondazioni, maremoti, alluvioni ed eru- zioni vulcaniche;
7. gli Infortuni sofferti sotto l’influenza di allucinogeni, di stupefacenti e di psi- cofarmaci, salvo per quelli avvenuti a seguito di uso terapeutico nonché in conseguenza di proprie azioni delittuose;
8. gli Infortuni conseguenti a forme di etilismo acuto o cronico;
9. l’eliminazione o la correzione di difetti fisici e malformazioni;
10.disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi ma- niacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vo- cali, disturbi o disfunzioni di personalità);
11. le prestazioni effettuate a seguito di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
12.l’aborto volontario non terapeutico, nonché le cure, gli accertamenti diagnostici e gli Interventi chirurgici per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza; 13.le prestazioni aventi finalità estetiche nonché per quelle dietologiche e fitote-
rapiche, le paradontopatie, le cure e le protesi dentarie;
14.le conseguenze dirette della trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale da particelle atomiche, salvo che siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche necessa- rie per la cura dell’Assicurato;
15.le cure per accertamenti diagnostici e gli interventi chirurgici determinati da HIV e da AIDS;
16.le conseguenze di malattie Malattia pregressa ovvero stati patologici che abbia- no dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla stipulazione della Polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO – RIMBORSO SPESE PRE E POST RICOVERO
Art. 46 – Copertura 5 – Grande intervento chirurgico - Rimborso spese pre e post Ricovero
L’Impresa, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance per l’erogazione delle prestazioni e la gestione dei sinistri, in caso di Malattia o Infortunio e fino alla concorrenza del Massimale prescelto ai sensi dell’Art. 22 ed indicato nel Modulo di polizza indennizza e/o rimborsa all’Assicurato, per evento e per Anno assicurativo, le spese sostenute durante il Ricovero in Istituto di cura a seguito di un Intervento chirurgico rientrante nell’Elenco Grandi Interventi Chirurgici - Allegato 2 alla presente Polizza -, per:
a) Spese di Intervento Chirurgico:
onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista, diritti di sala operatoria e materiale di intervento comprese le endoprotesi applicate du- rante l’intervento.
b) Spese sanitarie:
retta di degenza, retta per l’accompagnatore, prestazioni mediche ed infer- mieristiche, consulenze medico – specialistiche, medicinali, esami ed accer- tamenti diagnostici, durante il ricovero.
c) Spese pre e post Ricovero,
fino al limite indicato nel modulo di polizza, per persona assicurata e per anno assicurativo, le spese sostenute nei 90 (novanta) giorni prima e nei 90 (novanta) giorni successivi al ricovero purché relative agli eventi indenniz- zabili ai termini di Polizza, per:
- accertamenti diagnostici;
- visite specialistiche;
- spese riabilitative;
- tutori e/o protesi;
- spese per terapie oncologiche qualora all’Assicurato in corso di contrat- to venga diagnosticata ed accertata per la prima volta nella sua vita una Malattia oncologica.
Fermo quanto previsto all’Art. 48 per i casi in cui l’Assicurato si avvalga di una Struttura non convenzionata la garanzia Spese pre e post Ricovero è operante con l’applicazione di uno Scoperto del 10% e con il minimo di e 50,00 per evento.
Art. 47 – Esclusioni
Sono esclusi i rimborsi, gli Indennizzi e le prestazioni conseguenti a:
1) Infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagno- sticati anteriormente alla stipulazione del Contratto di assicurazione sottaciuti all’Impresa ed ad Europ Assistance con dolo o colpa grave;
2) stati patologici correlati alla infezione da HIV e da AIDS;
3) disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV- TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati,
disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi ma- niacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
4) Infortuni e Malattie conseguenti all’abuso di alcolici, all’uso di allucinogeni e all’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
5) aborto volontario non terapeutico;
6) Infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall’Assicurato; sono in- vece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza an- che gravi dell’Assicurato stesso;
7) Infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
8) cure dentarie, protesi dentarie e le parodontiopatie non conseguenti ad infor- tunio;
9) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia);
10)guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; 11)trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e
da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
12)acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; 13)soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie
nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cura). Sono inoltre esclusi i ricoveri du- rante i quali vengono compiuti solamente accertamenti che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati in ambulatorio;
14)infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l’utilizzo di armi da fuoco;
15)partecipazioni dell’Assicurato a delitti dolosi;
16)partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare.
Art. 48 - Denuncia del Sinistro – Modalità di pagamento – Obblighi dell’Assicurato Le spese coperte dalla Polizza vengono rimborsate, nel limite dei massimali annui per persona Assicurata, prescelti ai sensi dell’Art. 22 ed indicati nel Mo- dulo di polizza con le modalità, i limiti ed i criteri qui di seguito elencati per ogni Sinistro.
- Pagamento Diretto per prestazioni mediche effettuate presso Strutture Sanitarie Convenzionate con Europ Assistance.
Qualora l’Assicurato si avvalga di una Struttura Sanitaria Convenzionata con Europ Assistance, il Massimale per Anno assicurativo sarà quello pre- scelto ai sensi dell’Art. 22 ed indicati nel Modulo di polizza senza applica- zione di alcuno Scoperto.
Per usufruire delle prestazioni mediche di una Struttura Sanitaria Conven- zionata, l’Assicurato deve:
* Contattare preventivamente la Struttura Organizzativa tramite il seguente numero telefonico:
02. 58 24 56 13
comunicando con estrema precisione:
- nome e cognome dell’Assicurato che necessita di Ricovero o Intervento chirurgico;
- indirizzo del luogo in cui trova e recapito telefonico;
- numero di Polizza preceduto dal codice identificativo UBGI.
Unitamente ai sopraccitati dati è indispensabile che l’Assicurato invii alla Struttura Organizzativa (a mezzo telefax al N. 02. 58 38 45 78), la prescrizione medica attestante la necessità del Ricovero o dell’Intervento chirurgico.
La preventiva attivazione della Struttura Organizzativa, l’invio della prescri- zione medica e la successiva conferma dell’avvenuta prenotazione presso le Strutture Sanitarie convenzionate, sono condizioni essenziali per l’operatività del pagamento diretto.
All’atto del Ricovero presso la Struttura Sanitaria Convenzionata l’Assicurato dovrà sottoscrivere la “Lettera di impegno” trasmessa da Europ Assistance all’Ente Convenzionato.
A Ricovero concluso, la Struttura Sanitaria Convenzionata trasmetterà diret- tamente ad Europ Assistance gli originali delle fatture intestate all’Assicurato e la documentazione clinica.
Europ Assistance pagherà direttamente, senza applicazione di alcuno Scoper- to, le spese sostenute per le prestazioni mediche ricevute che sono coperte a termine di Polizza. L’Assicurato dovrà provvedere direttamente al pagamento delle spese o delle eccedenze di spese sostenute per le prestazioni ricevute, che non sono coperte a termini di Polizza.
L’Assicurato si impegna a restituire ad Europ Assistance gli importi dalla stessa liquidati per prestazioni che, dall’esame della Cartella clinica o da altra docu- mentazione medica, risultino non indennizzabili.
- Pagamento indiretto per prestazioni mediche effettuate presso Strutture Sanitarie non Convenzionate con Europ Assistance.
Qualora l’Assicurato si avvalga di una Struttura Sanitaria non Convenzio- nata con Europ Assistance, il Massimale per Anno assicurativo sarà quello indicato sul Modulo di polizza mentre ciascun sinistro sarà indennizzato con applicazione di uno Scoperto del 25%, con un minimo di e 1.000,00 ed un massimo di e 10.000,00.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato deve:
* denunciare il Sinistro alla Struttura Organizzativa xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’avvenuto ricovero rientrante nella copertura prevista all’Art. 46, con certificato medico da cui risulti la diagnosi circostanziata;
* provvedere ad inviare ad Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 XXXXXX – Ufficio Liquidazione Sinistri Grandi Interventi - la copia del Modulo di polizza e la copia autentica e completa della Cartella clinica;
* consegnare ad Europ Assistance gli originali di parcelle, notule, distinte, ricevute e fatture, sulle quali siano indicati nome, cognome e domicilio dell’Assicurato che si è sottoposto alle cure e che risultino pagate e quie- tanzate;
* acconsentire ad eventuali controlli medici disposti da Europ Assistance e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativa alla patologia de- nunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l’han- no visitato e curato. Al ricevimento di tutta la documentazione di cui sopra, Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante, secondo i massimali prescelti ai sensi dell’art. 22 ed indicati nel Modulo di polizza e i limiti riportati all’Art. 47.
Per la garanzia Rimborso Spese di cura a seguito di Grande Intervento Chi- rurgico: qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, Europ Assistance effettua il pa- gamento di quanto dovuto a termini del presente Contratto di assicurazione dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA
Art. 49 - Ricerca e prenotazione centri ospedalieri per Grande Intervento Chirurgico
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia e/o Infortunio, debba sottoporsi ad un Grande Intervento chirurgico potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito even- tualmente il medico curante, provvederà ad individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti - un Centro Ospedaliero attrezzato per l’In- tervento in Italia o all’estero.
Art. 50 - Ricerca e prenotazione visite specialistiche, accertamenti diagno- stici ed analisi ematochimiche in Italia riferibili ad un Grande Intervento Chi- rurgico
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia e/o Infortunio, debba sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematochimiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esi- stenti, la visita specialistica e/o l’accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche, in accordo con l’Assicurato.
COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
IMPORTANTE:
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
dall’Italia 800.046.475
dall’Italia o dall’estero: 02. 58 24 56 13
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
➢ tipo di intervento richiesto;
➢ nome e cognome;
➢ numero di Polizza preceduto dal codice identificativo dell’Impresa: UBGI
➢ recapito telefonico. Fax 02. 00 00 00 00
Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Le garanzie di Assistenza previste in Polizza sono prestate dalla Struttura Or- ganizzativa di Europ Assistance S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – chia- mando dall’Italia il numero 800.046.475 o dall’Italia e dall’estero il numero 02. 58 24 56 13 attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, sono assicurate le prestazioni di seguito riportate.
Art. 51 - Copertura 6 – Assistenza
E’ Assicurato:
➢ per la versione singolo Assicurato, la persona fisica il cui interesse è protet- to dall’Assicurazione
ovvero
➢ per la versione 2 o più assicurati l’intero Nucleo familiare.
Art. 52 – Oggetto delle prestazioni ed operatività
Le prestazioni di assistenza, elencate all’Art. 54, sono fornite fino a 3 (tre) volte per ciascun tipo durante ciascun Anno assicurativo.
Art. 53 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale in tutto il mondo fatta eccezione di quanto specificato all’interno di ogni singola Prestazione.
ASSISTENZA SANITARIA
Art. 54 – Prestazioni
A) Consulenza medica
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia e/o Infortunio necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzati- va e chiedere un consulto telefonico.
B) Consulenza cardiologica
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia e/o Infortunio necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettua- re in suo favore, potrà contattare direttamente o attraverso il proprio medico curante i medici cardiologi della Struttura Organizzativa.
L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.
C) Consulenza ortopedica
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia e/o Infortunio necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettua- re in suo favore, potrà contattare direttamente o attraverso il proprio medico curante i medici ortopedici della Struttura Organizzativa. L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.
D) Consulenza neurologica
Qualora l’Assicurato, in caso di Malattia e/o Infortunio necessitasse di un col- legamento telefonico urgente e non riuscisse a reperire il proprio neurologo, verrà fornita consulenza neurologica tramite un collegamento telefonico di- retto effettuato dal medico neurologo della Struttura Organizzativa con l’As- sicurato.
E) Consulenza pediatrica
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia e/o Infortunio del proprio bambino non riesca a reperire il proprio pediatra e necessiti di un collegamento telefonico urgente, potrà contattare direttamente i medici della Struttura Organizzativa. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito tele- fonico.
F) Invio di un medico a domicilio in Italia
Qualora, successivamente ad una consulenza medica, emergesse la necessità che l’Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organiz- zativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad interve- nire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La Prestazione è fornita dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
G) Invio di una autoambulanza in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia e/o Infortunio e successivamente ad una consulenza medica, necessitasse di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell’Assi- curato al centro medico più vicino.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di e 500,00 per Anno assicurativo con il limite di e 250,00 per Sinistro.
H) Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia e/o Infortunio, risulti affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive viene ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospeda- liera della regione di residenza dell’Assicurato per l’improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell’Assicurato in un centro ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà:
- ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclu- sa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici del- la Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.
La Prestazione viene fornita, giusta certificazione del Direttore Sanitario del- la struttura interessata:
- dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della garanzia per trasferimenti resi necessari da Infortunio.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizza- tiva, possono essere curate nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato;
- le infermità o le lesioni che non sono curabili nell’ambito dell’organizza- zione ospedaliera della Regione di residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell’Organizzazione Ospedaliera;
- tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.
I) Rientro dal centro ospedaliero in Italia
Qualora l’Assicurato, successivamente alla Prestazione “Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia”, venisse dimesso dopo la degenza e necessitas- se di rientrare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad
organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa, d’intesa con i medici curanti, riterranno più idoneo alle condi- zioni dell’Assicurato:
Tale mezzo potrà essere:
– il treno in prima classe e occorrendo il vagone letto;
– l’autoambulanza, (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto verrà organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, in- clusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
L) Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di un traspor- to in autoambulanza, successivamente al Ricovero di primo soccorso, la Strut- tura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo Europ Assistance a proprio carico, i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 100 (cento) km di percorso complessivo (andata/ritorno).
M) Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di essere tra- sportato dall’Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato al proprio do- micilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente un’au- toambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di rientrare al proprio domicilio.
Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di
e 50,00 per Sinistro.
N) Consegna esiti a domicilio
La Prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia improvvisa e/o Infortunio certifica- to dal proprio medico curante, si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all’Assicurato o al medico da lui indicato.
L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il re- capito telefonico.
Il costo degli accertamenti è a carico dell’Assicurato.
O) Consegna medicinali urgenti a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di me- dicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, provvede alla conse- gna di quanto prescritto dal medico curante.
Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell’Assicurato. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
P) Consegna spesa a domicilio
Qualora l’Assicurato, in seguito a Ricovero in Istituto di cura superiore a 5 gior- ni per Malattia/Infortunio, sia impossibilitato ad acquistare generi alimentari di prima necessità, la Struttura Organizzativa, nei primi 15 giorni di Convale- scenza post-Ricovero, provvederà all’invio di un proprio incaricato, compa- tibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il compenso di 2 (due) ore ad intervento e per un massimo di 3 (tre) invii per ogni periodo post-Ricovero.
I costi dei beni acquistati dovranno essere anticipati all’incaricato e resteran- no a carico dell’Assicurato.
Q) Prelievo sangue a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio e/o Malattia improvvisa, neces- sitasse di effettuare un prelievo di sangue, la Struttura Organizzativa invierà al domicilio dell’Assicurato un medico per effettuare il prelievo, tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della non deteriorabilità del sangue prelevato.
Restano a carico dell’Assicurato i costi degli esami. Obbligo specifico dell’Assicurato
L’Assicurato deve comunicare il nome del suo medico curante e il suo reca- pito telefonico.
R) Invio di un baby-sitter in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito d’Infortunio o Malattia improvvisa, ricoverato o dimesso non sia in grado di occuparsi dei propri figli minori di età inferiore ai 15 (quindici) anni, la Struttura Organizzativa invierà un baby-sitter presso il domicilio dell’Assicurato in Italia tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un ammontare massimo di e 250,00 per Sinistro e per Anno assicurativo.
MEDICAL ADVICE PROGRAM
La Prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Art. 55 - MAP - Medical Advice Program
Il Medical Advice Program è la prestazione che consente di usufruire di con- sulenze generiche e specialistiche, nonché di ottenere una valutazione clini- co-diagnostica, in un ampio spettro di patologie, su casi che comportano un dubbio diagnostico e/o terapeutico.
La Prestazione viene erogata utilizzando una rete di Medici Specialisti e Centri Clinici di primaria importanza internazionale.
La Prestazione presuppone una prima impostazione clinica fatta dal medico curante e la necessità di ottenere un parere da parte di specialisti italiani ed internazionali della materia.
La Prestazione è erogata da Service tramite la Centrale di Telemedicina, utilizzan- do un sistema telematico di comunicazione dei dati clinico-diagnostici, preventi- vamente inviati dall’Assicurato, che si collega con il Centro Medico di Riferimento. Per i casi clinici più complessi il servizio può contare sull’impiego di un sistema di videoconferenza, operativo solo in Italia, che consente il consulto, in tempo reale, tra gli specialisti italiani ed internazionali e, con l’eventuale ausilio dell’equipe me- dica della Centrale di Telemedicina, i medici curanti dell’Assicurato.
In alcuni casi, su richiesta specifica dei Centri Medici di Riferimento, è prevista una visita specialistica presso i Centri stessi ed il pagamento delle spese di trasferimen- to e alloggio del paziente.
Art. 56 - Erogazione della prestazione
Qualora l’Assicurato abbia un’alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, verrà, at- traverso gli operatori della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l’As- sicurato, gli offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l’erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell’esperienza di Centro Medico di riferimento.
Art. 57 - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che lo metterà in contatto con la Centrale di Telemedicina, cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centro Medico di Riferimento.
Art. 58 - Consulenza Medica di Secondo Livello
I medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell’Assicurato, effet- tuano con questo l’inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita dove richiesta una consulenza di orientamento per accertamenti specifici (Check- up).
Art. 59 - Attivazione della rete Nazionale di “Centri di eccellenza”
A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Struttura Organizzativa si procederà alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all’elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti dei “Centri di eccellenza”. Tutti i dati clinici, saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri Medici di riferimento. Il Centro Medico di riferimento eseguite le opportune valutazioni cliniche e dia- gnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei medici specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso.
I costi della visita specialistica saranno a carico di Europ Assistance così come le spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un massimo di e 300,00.
I medici specialisti dei “Centri di eccellenza” formuleranno rapidamente la pro- pria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all’Assicurato, aiutandolo ove occorra, ad interpretarla.
Europ Assistance terrà a proprio carico tutti i costi
Art. 60 - Attivazione del secondo parere Internazionale
Qualora su indicazione dei medici della Struttura Organizzativa o di quelli dei “Centri di eccellenza” nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali di comprovato livello, queste verranno contattate dai medici di Europ Assistance al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale. Tale servizio prevederà la raccolta della documentazione dell’Assicurato, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro Internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte di tale struttura.
Art. 61 - Esclusioni
Sono esclusi i rimborsi, gli Indennizzi e le prestazioni conseguenti a:
- Infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosti- cati anteriormente alla stipulazione del Contratto di assicurazione sottaciu- ti all’Impresa ed ad Europ Assistance con dolo o colpa grave;
- partecipazioni dell’Assicurato a delitti dolosi;
- stati patologici correlati alla infezione da HIV e da AIDS ;
- disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustifica- ti, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni pa- tologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
- Infortuni e malattie conseguenti all’abuso di alcolici, all’uso di allucinogeni e all’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- aborto volontario non terapeutico;
- Infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall’Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
- Infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- cure dentarie, protesi dentarie e le parodontiopatie non conseguenti ad in- fortunio;
- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio o Malattia);
- conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcani- che e inondazioni;
- guerre internazionali o civili e insurrezioni se occorsi oltre il periodo massi- mo di 14 giorni dall’inizio di tali eventi qualora l’Assicurato ne risulti sorpre- so mentre si trova all’estero o in un paese sino ad allora in pace;
- conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, natu- rali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per Malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure);
- negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione non è erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di velivoli od elicotteri non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la perdita di autosufficienza causata da incidente di volo se l’Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l’utilizzo di armi da fuoco;
- partecipazioni dell’Assicurato a delitti dolosi;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Art. 62 – Obblighi specifici dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione Assistenza, l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L’inadem- pimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza, valendo quale omissione dolosa.
Art. 63 – Segreto Professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro stesso.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzio- ne 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno chiamando
Dall’Italia 800.046.475
Dall’Italia e dall’estero 02. 58 24 56 13
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- numero di Polizza preceduto dal codice identificativo dell’Impresa: UBAS
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02. 00 00 00 00 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste nella Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati per- sonali comuni e sensibili.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PACKAGE BAMBINI
Art. 64 - Copertura 7 – Package Bambini Art. 64.1) Soggetti assicurati.
L’Assicurazione viene prestata a favore di persone di età compresa tra 1 (uno)
e 18 (diciotto) anni non compiuti, purché nominativamente indicati nel Mo- dulo di polizza.
Art. 64.2) - Rischi assicurati.
L’Assicurazione di cui alla presente sezione vale:
1. relativamente alle coperture Invalidità permanente da Infortunio e Inva- lidità permanente da Malattia, solo per gli Infortuni occorsi o le Malattie manifestatesi che determinino il riconoscimento di una Invalidità perma- nente pari o superiore al 66%;
2. per le coperture Invalidità permanente da Infortunio (copertura 2), Invali- dità permanente da Malattia (copertura 3), – Indennità giornaliera per ri- covero, convalescenza, gessatura – Rimborso spese mediche (garanzia 4), Grande intervento chirurgico Rimborso spese pre e post ricovero - (coper- tura 5), le somme assicurate o i massimali presenti nelle singole garanzie, verranno erogati, per la singola persona, fino ad un importo pari al 50% di quanto garantito per l’Assicurato maggiorenne;
3. la copertura Assistenza viene prestata secondo modalità e condizioni pre- viste nella specifica copertura Assistenza sezione - 6.
Fatta eccezione per le prestazioni di cui alla copertura Assistenza sezione -6, tutto quanto sopra indicato è prestato per le stesse coperture assicurative del presente Contratto di assicurazione scelte dall’Assicurato maggiorenne nominativamente indicato nel Modulo di polizza.
In ogni caso, la copertura morte da Infortunio, non viene mai prestata.
Art. 64.3) – Estensioni di garanzia
L’assicurazione, a prescindere dal grado di IP da Infortunio accertato, copre anche le seguenti spese:
a) Spese e cure odontoiatriche a seguito di Infortunio
L’Impresa provvederà ad indennizzare le cure odontoiatriche e ortodonti- che, le protesi dentarie conseguenti ad Infortunio documentato da certifi- cato medico o dentistico, fino alla concorrenza di e 500,00 per Sinistro e Anno assicurativo con Franchigia assoluta di e 50,00 per ciascun Sinistro, per singolo Assicurato.
Nel caso in cui, su espresso parere medico, per l’età giovanile dell’Assicu- rato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi nei primi 3 (tre) anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicurato potrà richiedere che vengano rimborsate le spese riconosciute necessarie.
La presente copertura vale anche per il rimborso delle spese sostenute per la riparazione e/o sostituzione di apparecchi e/o protesi ortodontiche in uso all’Assicurato al momento dell’Infortunio, rotti e/o danneggiati.
Oltre a quanto già indicato all’art. 29 Esclusioni - sono escluse dalla copertura:
a) tutte le prestazioni ed i trattamenti iniziati o resisi necessari prima della stipula della presente Polizza;
b) lesioni dentarie da Infortunio subito durante la pratica di sport per i qua- li è previsto l’utilizzo del paradenti;
c) prestazioni eseguite esclusivamente a scopo estetico;
d) interventi su denti da latte.
b) Spese per acquisto apparecchi acustici a seguito di Infortunio
L’Impresa provvederà ad indennizzare le cure all’apparato uditivo, inclu- se quelle per la rottura di apparecchi acustici in uso all’Assicurato purchè conseguenti ad infortunio documentato da certificato medico, fino alla concorrenza di e 500,00 per Sinistro e anno assicurativo con Franchigia assoluta di e 50,00 per ciascun Sinistro, per singolo Assicurato.
Si precisa che le spese per la protesi sono rimborsabili purché essa sia appli- cata entro tre anni dal giorno dell’Infortunio.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certi- ficati medici comprovanti la menomazione acustica subita dall’Assicurato.
c) Spese per lezioni scolastiche private a seguito di Infortunio
L’impresa provvederà a rimborsare, previa presentazione di adeguata do- cumentazione medica e scolastica, le spese sostenute per lezioni scolasti- che private fino alla concorrenza di e 500,00 per Sinistro e anno assicu- rativo con Franchigia assoluta di e 50,00 per ciascun Sinistro, per singolo bambino assicurato, sempreché l’Infortunio abbia comportato un periodo di assenza pari o superiore a 10 (dieci) giorni scolastici consecutivi decor- renti dalla data del Sinistro.
La copertura è prestata a favore di Assicurati nella loro qualità di “Studenti
/ Alunni”, vale a dire soggetti iscritti negli appositi registri scolastici di:
• scuole statali, provinciali, comunali e comunque pubbliche in genere;
• istituti scolastici privati, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti in conformità con la normativa scolastica emanata dal Ministero dell’Istruzio- ne, dell’Università e della Ricerca.
La copertura si estende altresì per la frequentazione a:
• Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica, Istituti Musica- li Pareggiati, Accademia Nazionale di Danza.
d) Annullamento attività ricreative a seguito di Infortunio
L’Impresa provvederà a rimborsare, previa presentazione di adeguata do- cumentazione attestante ricevute di pagamento debitamente quietanzate dalla struttura organizzativa e/o erogatrice, i costi relativi al periodo corri- spondente alla mancata frequentazione di corsi e/o attività sportive (a ti- tolo puramente esemplificativo ma non esaustivo corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche, di sport non esclusi dalle Condizioni di Assicurazione) fino alla concorrenza di e 500,00 per Sini- stro e anno assicurativo con Franchigia assoluta di e 50,00 per ciascun Sinistro, per singolo Assicurato, sempreché l’Infortunio abbia comportato un periodo di assenza pari o superiore a 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti dalla data del Sinistro.
Sempre nei limiti di cui sopra, la copertura si estende altresì nel caso in cui
l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di partire per viaggi e/o scambi cultu- rali in Italia o all’estero organizzati dalla struttura organizzativa.
In ogni caso, il rimborso sarà erogato solo a condizione che non sia possi- bile recuperare, parzialmente o totalmente, la somma versata dall’Assicu- rato.
Art. 64.4) - Cessazione della garanzia Package bambini
Quando l’Assicurato compie 18 (diciotto) anni e, più precisamente, in occa- sione della prima scadenza annua successiva a tale evento, la presente se- zione assicurativa, perde di validità, con conseguente esclusione del soggetto dagli Assicurati e automatica e relativa riduzione del Premio di Polizza.
Al verificarsi di quanto sopra, il Contraente può richiederne nuovamente l’in- clusione, con sostituzione del presente Contratto di assicurazione ovvero op- tare per un nuovo Contratto di assicurazione offerto dall’Impresa.
Art. 64.5) - Estensione Package bambini
All’interno del presente Package, limitatamente alle sole garanzie Invalidità permanente da Infortunio che determini il riconoscimento di una Invalidi- tà Permanente pari o superiore al 66% e delle coperture previste dall’art. 64.3, la garanzia viene estesa al/ai bambino/i - non facenti parte il nucleo familiare - di età compresa tra 1 e 17 anni compiuti, al verificarsi di un Infor- tunio occorso all’interno dei locali adibiti a dimora abituale dell’Assicurato o nelle pertinenze del fabbricato costituente l’abitazione principale del Nu- cleo familiare, mentre interagisce con il bambino Assicurato con il presente package.
Nel caso di Infortunio nel quale rimangano infortunate più persone, il massi- mo esborso a carico dell’Impresa non potrà superare la somma complessiva di e 500.000,00, essendo inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione, fermo sempre l’esborso massi- mo suindicato.
Art. 64.6) - Clausola di secondo rischio per la Garanzia Rimborso spese Qualora, per le coperture previste al precedente Art. 64.3 lettere a), b), c) e d), l’Assicurato beneficiasse di altre coperture assicurative, anche tramite asso- ciazioni o enti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, società sportive, scuole, agenzie di viaggi, tour operator ecc, si conviene che le suddette pre- stazioni opereranno “a secondo rischio”, vale a dire dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle altre polizze rispetto alla presente.
ALLEGATI
ALLEGATO 1.
TABELLA DI DETERMINAZIONE
Tabella di legge per i casi di Invalidità Permanente
(allegato 1 al DPR 30/06/1965 nr. 1124 in vigore al 31/12/1999)
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
ALLEGATO 2.
SI CONSIDERANO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI I SEGUENTI INTERVENTI:
ANALGESIA
Blocco dell’ipofisi
CHIRURGIA GENERALE
Collo
Trattamento ferite profonde del collo
Asportazione delle ghiandole salivari, per neoplasie Linfectomia cervicale bilaterale
Linfectomia cervicale mono laterale Interventi sulla tiroide:
a. tiroidectomie parziali per neoplasia maligna
b. tiroidectomia totale per neoplasia maligna
c. tiroidectomia allargata per neoplasia maligna Gozzo retrosternale
Gozzo retrosternale con mediastinotomia Interventi sulle paratiroidi
Faringotomia ed esofagotomia Interventi per diverticolo dell’esofago Resezione dell’esofago cervicale
Addome (parete addominale)
Laparatomia per drenaggio di peritoniti
Intervento per ernia inguinale o crurale complicata o recidiva Ernia ombelicale o epigastrica complicata o recidiva Intervento per ernie diaframmatiche
Intervento iatale con fundoplicatio
Peritoneo
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
Esofago
Interventi sull’esofago
Resezioni parziali o totali sull’esofago
Stomaco, duodeno Gastrostomia Gastro enterostomia Resezione gastrica
Gastroectomia totale
Resezione gastro – duodenale per ulcera peptica post-opertoria Intervento per fistola gastro-digiunocolica
Sutura di perforazioni gastriche e intestinali
Intestino
Emicolectomia
Enterostomia, ano artificiale e chiusura Enteroanastomosi
Resezione del tenue Resezione ileo-cecale Colectomia totale Colectomie parziali
Appendicectomia con peritonite diffusa
Retto - Ano
Interventi per ascesso del cavo ischio-rettale Interventi per neoplasie per retto - ano Operazione per megacolon Proctocolectomia totale
Fegato
Drenaggio di ascesso epatico Interventi per echinococcosi Resezioni epatiche Derivazioni biliodigestive
Interventi sulla papilla di Water Reinterventi sulle vie biliari
Incannulazione dell’arteria epatica per perfusione antiblastica Interventi chirurgici per ipertensione portale
Epatotomia Coledocotomia
Papillotomia per via transduodenale per neoplasie Deconnessione azigos-portale per via addominale
Pancreas - Milza
Interventi per pancreatite acuta
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche Interventi per pancreatite cronica
Interventi per neoplasie pancreatiche Splenectomia
Torace - parete toracica
Interventi per tumori maligni della mammella Toracotomia esplorativa
Resezione costali
Correzioni di malformazioni parietali
Interventi sul mediastino Interventi per ascessi Interventi per tumori
Interventi su polmone - bronchi - trachea
Interventi per ferite del polmone
Interventi per ascessi Interventi per fistole bronchiali Interventi per echinococco
Resezioni segmentarie e lobectomia Pneumectomia Pleuropneumectomia
Tumori della trachea
Resezione bronchiale con reimpianto Timectomia
CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA
Tutti gli interventi :
a. a cuore chiuso, (con l’esclusione delle coronarografie e delle angioplasti- che, se non associate a posizionamento di stent o altri dispositivi endova- scolari)
b. a cuore aperto
Tutti gli interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio
Impianto pace-maker endocavitario ed eventuale riposizionamento Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso Fistole arterovenose polmonari
Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale Trapianto cardiaco
Impianti di by-pass aorto-coronarico
NEUROCHIRURGIA
Trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare Registrazone della pressione intracranica
Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche Intervento per encefalomeningocele
Intervento per craniostenosi Asportazione tumori ossei cranici Interventi per traumi cranio cerebrali
Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre) Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Trapanazione per evacuazione di ematoma epidurale e sub-durale Rizotomia chirurgica e micro decompressione endocranica dei nervi cranici Anastomosi endocranica dei nervi cranici
Trattamento percutaneo della nevralgia del trigemino e di altri nervi cranici Intervento sulla ipofisi
Asportazione tumori dell’orbita
Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassi- tarie, etc.)
Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose)
Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari in- tracraniche
Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica Intervento per epilessia focale e callosotomia Emisferectomia
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore Neurotomia retrogasseriana-sezione intracranica di altri nervi
Talamotomia-pallidotomia ed altri interventi similari
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto Anastomosi dei vasi extra-intracranici
Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo Endoarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario
Laminectomia decompressiva
Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.) Interventi per traumi vertebro-midollari, con lesione dei corpi vertebrali e/o delle strutture midollari
Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica
Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore Somatotomia vertebrale
Interventi per ernia del disco dorsale, dovute ad infortunio Asportazione di ernia del disco lombare, dovute ad infortunio
Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningomidollari (mielocele, mielomeningocele, etc.)
Cordotomia e mielotomia percutanea
Applicazione di elettrodi o cateteri endorachidei per trattamento del dolore o altro
Stabilizzazione elettrodi o cateteri endorachidei e applicazione stimolatori o re- servoir a permanenza
Nervi periferici
Asportazione tumori dei nervi periferici Anastomosi extracranica di nervi cranici
Interventi sui nervi periferici per neurorrafie, neurotomie, nevrectomie, de- compressive
Interventi sul plesso brachiale
Interventi sul sistema nervoso simpatico
Simpaticectomia cervico-toracica e lombare
CHIRURGIA VASCOLARE
Sutura arterie periferiche
Interventi per aneurismi arteriosi, omerale, poplitea, femorale Interventi per aneurismi arterovenosi
Legatura arterie Sutura dei grossi vasi
Embolectomia e trombectomia arteriosa Interventi per stenosi ed ostruzione arteriose Disostruzione e by-pass arterioso periferiche Trombectomia venosa periferica
a. iliaca
b. cava
Legatura vena cava inferiore Resezione arteriosa con plastica vasale Interventi per innesti di vasi
Operazioni sull’aorta toracica e sulla aorta addominale Anastomosi mesenterica-cava
Anastomosi porta-cava e splenorenale Trattamento chirurgico della elefantiasi degli arti
CHIRURGIA PLASTICA (RICOSTRUTTIVA)
Generalità
Trasferimento di lembo libero microvascolare
Cranio-faccia e collo
Gravi e vaste mutilazioni del viso Riduzione fattura orbitaria Cranioplastica
Colobome
Rare deformità cranio facciali Labioschisi bilaterale Labioalveoloschisi bilaterale Palatoschisi totale
Interventi di push-bach e faringoplastica Riduzione frattura mandibolare con osteosintesi Intervento per anchilosi temporo mandibolare Ricostruzione della emimandibola
Progenismo, laterognazia, progmatismo (per ogni tempo operatorio)
Plastica per paralisi del nervo facciale: (per ogni tempo operatorio) Statica - dinamica
Torace ed addome
Ricostruzione mammaria post-mastectomia radicale (protesi escluse) Plastica per ipospadia ed epispodia
Plastica ricostruttiva per estrofia vescicale (per tempo operatorio) Ricostruzione vaginale
Chirurgia degli stati intersessuali (per tempo operatorio)
Arti
Malformazioni complesse delle mani (per tempo operatorio) Trattamento mano reumatoide (protesi escluse)
Ricostruzione del pollice Reimpianto microchirurgico del dito Neuroraffia
CHIRURGIA PEDIATRICA
Operazioni pediatriche tipiche
Cranio bifido con meningocele
Cranio bifido con meningoencefalocele Craniostenosi
Idrocefalo ipersecretivo Fistola auris congenita Linfangioma cistico del collo
Neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica Osteotomia derotativa per parilisi ostetrica
Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma)
Atresia dell’esofago
Fistola congenita dell’esofago Torace ad imbuto e torace carenato
Ipertensione portale nel bambino (applicazione di sonda) Trattamento chirurgico Stenosi congenita del piloro
Occlusione intestinale del neonato:
a. malrotazione bande congenite, volvolo
b. atresie necessità di anastomosi
c. ileo meconiale: ileostomia semplice
resezione secondo Xxxxxxxxx resezione con anastomosi primitiva
Atresia dell’ano semplice:
a. abbassamento addomino perineale
b. operazione perineale
Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino perineale
Prolasso del retto:
a. cerchiaggio anale
b. operazione addominale Stenosi congenita dell’ano:
a. plastica dell’ano Teratoma sacrococcigeo Megauretere:
a. resezione con reimpianto
b. resezione con sostituzione di ansa intestinale Nefrectomia per tumore di Willms
Spina bifida:
a. meningocele
b. mielomeningocele
Megacolon:
a. colostomia
b. resezione anteriore
c. operazione addomino perineale di Buhamel x Xxxxxxx Esonfalo
Fistole e cisti dell’ombelico:
a. dell’uraco
b. del canale onfalomesenterico con resezione intestinale
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Riduzione cruenta di fratture-lussazioni della colonna vertebrale Resezioni ossee
Amputazioni:
a. medi segmenti
b. grandi segmenti Pseudoartrosi:
a. grandi segmenti
Trattamento delle pseudoartrosi con la tecnica della compressione-distrazione Costruzione di monconi cinematici
Interventi per costola cervicale Scapulopessi
Asportazione di tumori ossei Trapianti ossei o protesi diafisarie Pseudoartrosi di tibia
Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali
Resezioni articolari
Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) Resezioni del sacro
Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari Laminectomia decompressiva (senza sintesi) Disarticolazioni: media - grande
Disarticolazione interscapolo toracica
Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec; Tikhor-Xxxxxxx con salvataggio dell’arto
Resezioni artrodiafisarie dell’omero prossimale e sostituzione con protesi mo- dulari
“custommade”
Resezioni del radio distale:
a. artrodesizzanti
b. con trapianto articolare perone-pro-radio Emipelvectomia
Emipelvectomie “interne” sec. Xxxxxxxx con salvataggio dell’arto
Resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi spe- ciali (cementate o no, modulari o no)
Resezioni artrodiafisarie del ginocchio:
a. artrodesizzanti (trapianto o cemento + infibulo femore-tibiale)
b. sostituzioni con protesi modulari o “custom-made”
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento Sinovialectomie articolari: medie articolazioni - grandi articolazioni Artroplastiche con materiale biologico:
a. piccole
b. medie
c. grandi
Plastica per lussazioni recidivanti (ginocchio) Ricostruzione dei legamenti articolati Applicazione dei compressori
Artrodesi:
a. medie (piedi, polso, gomito)
b. grandi (spalla, anca, ginocchio) Artrolisi: ginocchio - piede
Riduzione cruenta lussazione congenita anca Osteotomia di bacino (Xxxxxx, Chiari, triplice osteotomia) Intervento di coxolisi
Protesi totale di spalla
Artroprotesi di anca, dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – articolari
Protesi totale di displasia d’anca Intervento di rimozione di protesi d’anca
Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d’anca , dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – articolari Artroprotesi di ginocchio dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussa- zione delle strutture osteo – articolari
Artroprotesi di gomito dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazio- ne delle strutture osteo – articolari
Endoprotesi di Xxxxxxxx dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussa- zione delle strutture osteo – articolari
Protesi cefalica di spalla dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussa- zione delle strutture osteo – articolari
Protesi di polso dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – articolari
Emiartroplastica Vertebrotomia
Intervento di ernia disco intervertebrale, dovuta ad infortunio Biopsia vertebrale a cielo aperto
Discectomia per via anteriore per ernia cervicale, dovuta ad infortunio Uncoforaminotomia
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mi- clopatia cervicale
Osteosintesi vertebrale Pulizia focolai osteitici Artrodesi per via anteriore Interventi per via posteriore:
a. senza impianti
b. con impianti
Interventi per via anteriore:
a. senza impianti
b. con impianti
Tendini - Muscoli - Aponevrosi
Trapianti tendinei e muscolari
Tenotomia bipolare per torcicollo miogeno congenito Deformità delle mani e dei piedi (sindattilia, polidattilia e simili) Impianti flessibili (es. Xxxxxxx-Mabauer polso e mano) Sindesmotomia
Plastiche riparatrici ricostruttive degli arti per lesioni alle superfici flessorie e estensorie
(retrazione cicatriziale. Dupuytren, esiti di flogosi, traumi, etc.) per tempo ope- ratorio
Pollicizzazione del 2° o altro dito (per tempo operativo)
UROLOGIA
Rene Decapsulazione Nefropessi Lombotomia
Lombotomia per biopsia chirurgica Lombotomia per ascessi pararenali Nefrectomia semplice
Nefrectomia parziale, per neoplasia maligna Nefrectomia allargata per tumore
Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia Resezione renale con clampaggio vascolare Nefrotomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova) Nefroureterectomia totale
Nefrostomia o pielostomia Pielotomia
Pieloureteroplastica (tecniche nuove) Trapianto renale
Surrene
Surrenalectomia
Uretere Ureteroplastica Ureterolisi
Ureterocistoneostomia monolaterale Ureterocistoneostomia con plastica di riduzione dell’uretere Ureterocistoneostomia con psoizzazione vescicale Sostituzione dell’uretere con ansa intestinale Ureterosimoidostomia uni- o bilaterale
Vescica
Resezioni vescicali a pastiglia con reimpianto ureterale Emitrigonectomia
Ileo bladder
Cistoprostatovescicolectomia con ureterosingmoidostomia Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali Riparazione di fistola vescico intestinale Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi Diverticolectomia con U.C.N.
Riparazione fistole vescico vaginali Cervicocistopessi o colposospensione Ileo e\o coloncistoplastiche
Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
Prostata
Linfadenectomia locoregionale di staging per ca. prostatico
Prostatectomia radicale extraponeurotica nerve sparring, per neoplasia maligna
Uretra
Plastiche di ricostruzione per ipospadia Uretrectomia
Apparato genitale maschile Amputazione totale del pene Orchidopessi bilaterale Orchifuniculectomia per via inguinale
Anastomosi epididimo deferenziale o ricanalizzazione del deferente (con tecn. microchirurgica)
Riparazione fistole scrotali o inguinali
Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolari Orchiectomia allargata per tumore
OSTETRICIA
Trasfusioni intrauterine Rivolgimento ed estrazione podalica
Laparotomia per gravidanza extrauterina
GINECOLOGIA
Interventi sull’ovaio e salpingi, per neoplasia maligna: (annessiectomia, aspor- tazione di sactosalpinge, tumori solidi, resezione ovarica)
Colpoisterectomia, con o senza annessiectomia, per neoplasia maligna Isterectomia totale per via laparotomica (con o senza annessiectomia), per neoplasia maligna
Metroplastica per via laparotomica
Salpingoplastica Vulvectomia radicale
Laparatomia per controllo evoluzione ca. ovaio (2° look)
Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi o con rivestimento epidermico
Riparazione chirurgica di fistola:
a. ureterale
b. vescico-vaginale
c. retto-vaginale
Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addo- minale
Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale Vulvectomia allargata con linfoadenectomia
Intervento radicale per carcinoma ovarico
Creazione operatoria di vagina artificiale (con utilizzazione del sigma)
OCULISTICA
Trapianto corneale a tutto spessore Odontocheratoprotesi
Orbita:
Operazione di Xxxxxxxxx od orbitotomia Operazioni per Glaucoma:
Trabeculectomia Idrocicloretrazione Retina:
Intervento di distacco
Fotocoagulazione laser (panretinica) nella retinopatia anche se in più sedute Resezione sclerale
Cerchiaggio o piombaggio Bulbo oculare:
Enucleazione, exenteratio
Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile
Varie
Vitrectomia Epischeratoplastica
Trattamento laser per neoformazione iridea
OTORINOLARINGOIATRIA
Orecchio esterno:
Atresia auris congenita: ricostruzione
Exeresi di neoplasia del padiglione, con svuotamento linfoghiandolare
Orecchio medio ed interno:
Svuotamento petromastoideo, con innesto dermoepidermico Trattamento delle petrositi suppurate
Legatura della vena giugulare previa mastoidotomia Apertura di ascesso cerebrale
Ricostruzione della catena ossiculare Distruzione del labirinto
Chirurgia della Sindrome di Mènière Chirurgia del sacco endolinfatico
Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale Anastomosi e trapianti nervosi
Sezione del nervo cocleare Sezione del nervo vestibolare Neurinoma dell’VIII paio
Asportazione di tumori dell’orecchio medio Asportazione di tumori del temporale
Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa
Naso e seni paranasali
Operazione radicale per sinusite mascellare Svuotamento etmoide per via transmascellare Operazione radicale per sinusite frontale Trattamento chirurgico di mucocele frontoetmoidale Asportazione di tumori maligni del naso e dei seni Apertura del seno sfenoidale
Intervento per fibroma duro rinofaringeo Chirurgia della fossa pterigomascellare
Cavo orale e faringe:
Tumori parafaringei
Tumori maligni di altre sedi (tonsille, etc) Idem, con svuotamento latero-cervicale
Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale, con svuotamento delle logge sottomascellari.
Ghiandole salivari:
Asportazione ghiandola salivare sottomascellare per via endorale, per neo- plasie
Asportazione della parotide, per neoplasie
Parotidectomia totale con preparazione del facciale, per neoplasie
LARINGE - TRACHEA - BRONCHI - ESOFAGO
Laringe:
Cordectomia per via tirotomica Laringectomia parziale Laringectomia sopraglottica Laringectomia totale Laringectomia ricostruttiva Laringofaringectomia
Interventi per paralisi degli abduttori
Collo (vedere anche: Chirurgia generale):
Sutura di ferite profonde con interessamento del tubo laringotracheale o dell’esofago cervicale
Intervento per laringocele Asportazione di diverticolo esofageo Esofagotomia cervicale
Tiroidectomia parziale solo per patologia tumorale maligna Tiroidectomia totale per patologia tumurale maligna Svuotamento sottomandibolare unilaterale
Svuotamento sottomandibolare bilaterale Svuotamento laterocervicale unilateriale Svuotamento laterocervicale bilaterale Chiusura di faringostoma
Chiusura di fistola esofagea Plastiche laringotracheali Legatura di grossi vasi
Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
STOMATOLOGIA
(a scopo ricostruttivo, solo a seguito di infortunio purché l’infortunio sia cer- tificato da pronto soccorso o analoga struttura ospedaliera cui si sia fatto im- mediato ricorso)
Innesto autogeno (sito multiplo incluso lembo di accesso) Innesto di materiale biocompatibile (sito singolo)
Innesto di materiale biocompatibile (sito multiplo)
PROTESI
(a scopo ricostruttivo, solo a seguito di infortunio purché l’infortunio sia cer- tificato da pronto soccorso o analoga struttura ospedaliera cui si sia fatto im- mediato ricorso)
Protesi fissa
Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina Corona oro-ceramica fresata
Protesi mobile
Protesi mobile totale per arcata con denti in resina Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana Protesi scheletrata in lega preziosa
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Incremento della cresta alveolare mediante materiali alloplastici (per arcata) Osteoartrotomia (anchilosi ATM)
Frattura del condilo e del coronoide (trattamento chirurgico-ortopedico) Frattura dei mascellari (esclusa apparecchiatura): terapia chirurgica Frattura del III superiore della faccia (NEF): con scalpo
Operazione demolitrice del massiccio facciale con svuotamento orbitale Osteosintesi
Terapia chirurgica post-traumatica delle malformazioni maxillo-facciali (pro- genismo, prognatismo, laterodeviazione mandibolare, morsus apertus, micro- gnazie, retrusioni inferiori e superiori).
Mentoplastica di avanzamento, di arretramento, di abbassamento, ecc. Plastiche per paralisi facciali:
a. statica
b. dinamica
c. per tempo operatorio Push-bach e faringoplastica
ELENCO PROFESSIONI | |
ALLEGATO 3. | |
DESCRIZIONE ATTIVITA’ | Codice Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx | 0 |
Accalappiacani | 2 |
Accordatore | 1 |
Addestratore di cani | 2 |
Addetto alla potatura | 2 |
Addobbatore con uso di impalcature | 2 |
Addobbatore senza uso di impalcature | 2 |
Agente di assicurazioni | 1 |
Agente di borsa/cambio | 1 |
Agente di custodia | 2 |
Agente di informazione | 1 |
Agente immobiliare | 1 |
Agente marittimo | 1 |
Agente pubblicitario | 1 |
Agente settore commercio | 1 |
Agente settore credito | 1 |
Agente settore industria e servizi vari | 1 |
Agente teatrale | 1 |
Agricoltore con uso di macchine | 2 |
Agricoltore senza uso di macchine | 2 |
Agromono - agrimensore | 1 |
Albergatore che svolge tutte le attivita’ inerenti | 2 |
Albergatore (escluse attivita’ di cucina e facchinaggio) | 2 |
Allevatore di bovini | 2 |
Allevatore di equini | 2 |
Allevatore di suini | 2 |
Allevatore in genere | 2 |
Allibratore | 1 |
Ambasciatore | 1 |
Amministratore di beni | 1 |
Amministratore di beni altrui | 1 |
Amministratore di beni propri | 1 |
Analista di laboratorio | 1 |
Anestesista | 1 |
Annunciatore, presentatore | 1 |
Antennista | 2 |
Antiquario | 1 |
Apicultore | 2 |
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Argentatore | 2 |
Argentiere | 2 |
Armaiolo | 2 |
Armatore | 2 |
Arredatore senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Arrotino | 2 |
Artigiano che non svolge lavori manuali | 1 |
Artigiano che svolge lavori manuali | 2 |
Ascensori - addetto all’installazione, manutenzione, riparazione | 2 |
Ascensori (albergo - addetti agli) | 2 |
Assistente sociale | 1 |
Attacchino | 2 |
Attivita’ attinente all’agricoltore, sivilcoltura, | 2 |
Attore | 1 |
Audioprotesista | 1 |
Autista di autobus | 2 |
Autista di autocarri | 2 |
Autista di autotreni | 2 |
Autista di autovetture | 2 |
Autista di motocarri | 2 |
Autista di taxi | 2 |
Autista di trattori | 2 |
Autorimessa - gestore di (senza riparazioni) | 2 |
Autoriparatore | 2 |
Avvocato | 1 |
Baby sitter | 1 |
Bagnino | 2 |
Bambinaia | 1 |
Barbiere | 1 |
Barcaiolo | 2 |
Barista | 1 |
Becchino, necroforo | 2 |
Benestante senza particolari occupazioni | 1 |
Benzinaio | 2 |
Bibliotecario | 1 |
Bidello | 1 |
Bigliettaio | 1 |
Biologo | 1 |
Boscaiolo | 2 |
Botanico | 1 |
Bottaio | 2 |
Brunitore | 2 |
Bustaio | 1 |
Calcografo | 2 |
Caldaie (addetto alla manutenzione, accensione delle caldaie) | 2 |
Callista | 1 |
Calzolaio | 2 |
Cameriere | 2 |
Camiciaio | 1 |
Cantante | 1 |
Cantiniere | 1 |
Cantoniere | 2 |
Capomastro | 2 |
Capostazione | 1 |
Capotreno | 2 |
Cardatore | 2 |
Carpentiere | 2 |
Carrozziere - autoriparatore | 2 |
Casalinga | 1 |
Casaro | 2 |
Cassiere | 1 |
Cavaiolo senza uso di mine | 2 |
Cementista | 2 |
Ceramista | 2 |
Cesellatore | 2 |
Cestaio | 2 |
Chimico in laboratorio di analisi mediche | 1 |
Chirurgo | 1 |
Clero (appartente al) | 1 |
Cocchiere | 2 |
Collaboratrice familiare | 1 |
Commercialista | 1 |
Commerciante accessori per veicoli | 1 |
Commerciante ambulante di generi vari | 2 |
Commerciante apparecchi ottici- fotografici - musi | 1 |
Commerciante articoli di precisione | 1 |
Commerciante articoli sportivi | 1 |
Commerciante che non svolge lavori manuali | 1 |
Commerciante che svolge lavori manuali | 2 |
Commerciante di carburante e gas liquidi (distributore) | 2 |
Commerciante di carni senza macellazione | 2 |
Commerciante eletrodomestici con installazione | 2 |
Commerciante eletrodomestici senza installazione | 1 |
Commerciante fiori-piante | 1 |
Commerciante generi abbigliamento - calzature | 1 |
Commerciante generi alimentari (escluso macellazione/salumiere) | 1 |
Commerciante generi bar-tabacchi | 1 |
Commerciante generi cartoleria-giocattoli-giornali-libri | 1 |
Commerciante generi casalinghi-colori-ferramenta-vernici | 1 |
Commerciante generi merceria-pelletteria | 1 |
Commerciante generi oreficeria-orologeria-gioielleria | 1 |
Commerciante generi profumeria-bigiotteria | 1 |
Commerciante generi salumeria-gastronomia | 2 |
Commerciante materiali da costruzione-sanitari e simili | 2 |
Commerciante mobili-arredamenti con installazione | 2 |
Commerciante mobili-arredamenti senza installazione | 1 |
Commesso in negozio | 1 |
Commesso viaggiatore | 2 |
Conducente di autolettiga | 2 |
Conducente di motoscafo per trasporto persone/cose | 2 |
Console | 1 |
Consulente amministrativo | 1 |
Consulente del lavoro | 1 |
Corniciaio | 2 |
Cravattaio | 1 |
Cromatore | 2 |
Cuoco | 2 |
Custode di fabbricati, stabilimenti, magazzini | 2 |
Decoratore | 2 |
Dentista | 1 |
Dipendente (esclusi militari e forza armata) con lavoro manuale o con macchine | 2 |
Dipendente (esclusi militari e forza armata) senza lavoro manuale o con macchine | 1 |
Dipendente (esclusi militari e forza armata) con accesso a cantieri e uso di macchine | 2 |
Dipendente (esclusi militari e forza armata) senza accesso a cantieri e uso di macchine | 1 |
Direttore didattico | 1 |
Direttore d’orchestra | 1 |
Dirigente con accesso a cantieri, officine, ponteggi | 2 |
Dirigente senza accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Disegnatore | 1 |
Disinfestatore | 2 |
Distillatore di alcoolici | 2 |
Docente | 1 |
Domestico | 1 |
Doratore | 2 |
Ebanista | 2 |
Ecclesiastico | 1 |
Edile | 2 |
Elettrauto - autoriparatore | 2 |
Elettricista | 2 |
Enologo | 1 |
Enotecnico | 1 |
Ergoterapista | 2 |
Esattore | 1 |
Estetista | 1 |
Fabbro | 2 |
Facchino | 2 |
Falegname | 2 |
Farmacista | 1 |
Fattorino | 1 |
Ferroviere (personale tecnico viaggiante) | 2 |
Filatore | 2 |
Fiorista (vendita) | 1 |
Fisico | 1 |
Fisioterapista | 2 |
Floricoltore | 2 |
Fonditore | 2 |
Fornaio | 2 |
Fotoceramista | 2 |
Fotografo anche all’esterno | 2 |
Fotografo in studio | 1 |
Fotoincisore | 2 |
Fotoreporter (esclusa partecipazione diretta a corrispondenza di guerra) | 2 |
Fumista | 2 |
Fuochista | 2 |
Galleria d’arte - esercente | 1 |
Garage - gestore di (senza riparazione) | 2 |
Gelataio | 2 |
Geologo | 2 |
Geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 2 |
Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Gessaio | 2 |
Gestore di albergo (titolare-direttore) | 1 |
Gestore di ristorante (titolare-direttore) | 1 |
Giardiniere con potatura o abbattimento di piante ad alto fusto | 2 |
Giardiniere senza potatura o abbattimento di piante ad alto fusto | 2 |
Ginecologo | 1 |
Giocattoli (fabbricante) | 2 |
Gioielliere | 1 |
Giornalaio | 1 |
Giornalista (esclusa partecipazione diretta a corrispondenza di guerra) | 1 |
Giudice | 1 |
Gommista -autoriparatore | 2 |
Gruista | 2 |
Guantaio | 1 |
Guardarobiere | 1 |
Guardia campestre | 2 |
Guardia forestale | 2 |
Guardia giurata | 2 |
Guardia municipale | 2 |
Guardia notturna | 2 |
Guardiacaccia | 2 |
Guardiapesca | 2 |
Guida alpina | 2 |
Guida turistica | 1 |
Hostess di terra | 1 |
Idraulico | 2 |
Imballatore | 2 |
Imbalsamatore di animali | 2 |
Imbianchino | 2 |
Impagliatore | 2 |
Impiegato con accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Impiegato senza accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Imprenditore edile con partecipazione manuale | 2 |
Imprenditore edile senza partecipazione manuale | 1 |
Imprenditore industriale con partecipazione manuale | 2 |
Imprenditore industriale senza partecipazione manuale | 1 |
Imprenditore, titolare di impresa che non svolge lavori manuali | 1 |
Imprenditore, titolare di impresa che svolge lavori manuali | 2 |
Impresa di pulizia - addetto con uso di scale aeree | 2 |
Impresa di pulizia - addetto senza uso di scale aeree | 2 |
Incisore | 2 |
Indossatore | 1 |
Infante | 1 |
Infermiere | 1 |
Ingegnere con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Insaccatore di carni | 2 |
Insegnante di equitazione | 2 |
Insegnante di ginnastica | 2 |
Insegnante di sport in genere esclusa equitazione | 2 |
Insegnante scolastico | 1 |
Installatore, conduttore di impianti | 2 |
Intagliatore di legno | 2 |
Intagliatore di pietra | 2 |
Intarsiatore | 2 |
Interprete | 1 |
Intonacatore | 2 |
Investigatore | 2 |
Ispettore di mercati, navale, in porto, di assicurazioni | 1 |
Ispettore ferroviario | 1 |
Ispettore scolastico | 1 |
Istruttore di scuola guida | 2 |
Laboratorista/analista | 1 |
Lamieraio | 2 |
Laminatore di materie plastiche | 2 |
Laminatore di metalli | 2 |
Lapidario | 2 |
Lattoniere | 2 |
Lavanderia - stireria - tintoria (addetto) | 2 |
Lavoratore autonomo che svolge lavori manuali | 2 |
Legatore di libri | 2 |
Levatrice | 1 |
Levigatore di pavimenti | 2 |
Libero professionista (senza lavoro manuale) | 1 |
Litografo | 2 |
Liutaio | 2 |
Lotto, ricevitore | 1 |
Lucidatore (di materiale vario) | 2 |
Macellaio con abbattimento del bestiame | 2 |
Macellaio senza abbattimento del bestiame | 2 |
Maestra d’asilo | 1 |
Magazziniere con uso di macchinario sollevatore | 2 |
Magazziniere senza uso di macchinario sollevatore | 2 |
Magistrato | 1 |
Magliaia | 1 |
Maiolica/porcellana (fabbricante oggetti di ) | 2 |
Maneggio (addetto a ) | 2 |
Manicure | 1 |
Maniscalco | 2 |
Marketing (esperto e consulente di ) | 1 |
Marmista | 2 |
Massaggiatore | 2 |
Materassaio | 2 |
Meccanico - autoriparatore | 2 |
Meccanico - montatore di macchine in genere | 2 |
Meccanico - riparatore di macchine in genere | 2 |
Meccanico dentista | 2 |
Mediatore di bestiame | 2 |
Medico | 1 |
Medico analista | 1 |
Medico chirurgo | 1 |
Medico condotto | 1 |
Medico dentista | 1 |
Medico di base | 1 |
Medico radiologo (escluse le affezzioni radioattive) | 1 |
Medico specialista | 1 |
Medico veterinario | 2 |
Messo comunale | 1 |
Miniaturista/cesellatore | 2 |
Modellista in carta / cartone | 1 |
Modellista in legno / ferro | 2 |
Modello | 1 |
Modista | 1 |
Molatore di vetro | 2 |
Molitore | 2 |
Moquette (posatore di) | 2 |
Mosaicista | 2 |
Mugnaio | 2 |
Muratore | 2 |
Musicista | 1 |
Necroforo | 2 |
Nichelatore | 2 |
Notaio | 1 |
Oculista | 1 |
Odontotecnico | 2 |
Ombrellaio | 2 |
Operaio con accesso a cantieri e uso di macchine | 2 |
Operaio con accesso a cantieri senza uso di macchine | 2 |
Operatore ecologico (addetto alla nettezza urbana) | 2 |
Orafo | 1 |
Orchestrale | 1 |
Orologiaio | 1 |
Orticoltore | 2 |
Ortodontista | 1 |
Ortopedico | 2 |
Ortottico | 1 |
Ostetrico | 2 |
Otorinolaringoiatra | 1 |
Ottico | 1 |
Panettiere | 2 |
Parafulmini - installatore o fabbricante | 2 |
Paramedico | 1 |
Parquettista | 2 |
Parroco | 1 |
Parrucchiere da donna | 1 |
Parrucchiere da uomo | 1 |
Pastaio | 2 |
Pasticciere | 2 |
Pastore (addetto al gregge) | 2 |
Pavimentatore di strade | 2 |
Pedicure | 1 |
Pellettiere | 2 |
Pellicciaio | 2 |
Pensionato | 1 |
Perito | 1 |
Perito agrario | 1 |
Perito chimico | 1 |
Perito danni assicurazioni | 1 |
Perito edile con accesso a cantieri | 1 |
Perito edile senza accesso a cantieri | 1 |
Perito elettromeccanico | 1 |
Perito elettronico | 1 |
Perito elettrotecnico | 1 |
Perito industriale | 1 |
Perito tessile | 1 |
Pesa pubblica (addetto alla) | 1 |
Pescatore non oceanico | 2 |
Pescatore su laghi e fiumi | 2 |
Pescivendolo | 2 |
Piastrellista | 2 |
Piazzista | 1 |
Piscicultore | 2 |
Pittore/artista | 1 |
Pizzaiolo/rosticciere | 2 |
Pompe funebri (addetto a ) | 2 |
Pompiere | 2 |
Portalettere | 1 |
Portavalore | 2 |
Portiere - custode | 2 |
Portinaio | 2 |
Postino | 1 |
Xxxxx xxxx (addetto allo spurgo) | 2 |
Presentatore, annunciatore | 1 |
Pretore | 1 |
Procuratore legale | 1 |
Provveditore agli studi | 1 |
Psicologo | 1 |
Pubblicista | 1 |
Puericultore | 1 |
Pulitore di pavimenti, vetri | 2 |
Quadro con accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Quadro senza accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Radiotecnico | 2 |
Ragionierie libero professionista | 1 |
Rappresentante | 1 |
Regista | 1 |
Restauratore | 2 |
Reti - fabbrica di | 2 |
Ricamatrice | 1 |
Rilegatore di libri | 2 |
Riparatore di autoveicolo | 2 |
Riparatore di cicli | 2 |
Riparatore di elettrodomestici | 2 |
Riparatore di macchine per scrivere e simili | 2 |
Riparatore di radio-tv, esclusa installazione d’antenne | 2 |
Riparatore di strumenti e apparecchi medicali | 2 |
Riparatore di strumenti musicali | 2 |
Riparatore di strumenti scientifici /ottici /di precisione | 2 |
Sacerdote | 1 |
Sagrestano / campanaro | 1 |
Saldatore autogeno | 2 |
Salumierie | 2 |
Sarto | 1 |
Scalpellino | 2 |
Scaricatore in porti e scali ferroviari | 2 |
Scenografo | 2 |
Scuderia (addetto alla) | 2 |
Scultore/artista | 2 |
Segantino | 2 |
Segretario comunale | 1 |
Sindacalista | 1 |
Smaltatore | 2 |
Sociologo | 1 |
Spazzacamino | 2 |
Spazzino | 2 |
Spedizioniere | 2 |
Spedizioniere occupato solo in ufficio | 1 |
Stagnino | 2 |
Stilista di moda | 1 |
Stiratrice | 1 |
Stradino | 2 |
Stuccatore | 2 |
Studente | 1 |
Suora | 1 |
Tabaccaio | 1 |
Taglia legna | 2 |
Tappezziere | 2 |
Tecnico anestesista | 1 |
Tecnico del suono - spettacolo | 2 |
Tecnico delle luci - spettacolo | 2 |
Tessitore | 2 |
Tintore - lavasecco | 2 |
Tipografo | 2 |
Tornitore | 2 |
Trafilatore di materie plastiche | 2 |
Trafilatore di metalli | 2 |
Ufficiale giudiziario | 1 |
Verniciatore | 2 |
Veterinario | 2 |
Vetraio | 2 |
Vetrinista | 1 |
Vigile del fuoco | 2 |
Vigile urbano | 2 |
Vivaista | 2 |
Zincografo | 2 |
FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale e 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00064
- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx.
Mod. 1463 ed. 15/06/2015 - 15.000