ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 72 del 01/03/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di Memorandum of Understanding (MOU) tra questo Istituto e l`Associazione Posidonia - Centro Studi Squali.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di Memorandum of Understanding (MOU) tra questo Istituto e l`Associazione Posidonia - Centro Studi Squali.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare e, in particolare, tra le altre, di accertamento dello stato sanitario degli animali, di salubrità dei prodotti di origine animale e di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, sviluppando forme di collaborazione tecnico-scientifica con altri enti ed istituti di ricerca;
- tra i compiti dell’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’Istituto, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, rientrano, tra gli altri, alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e di enti pubblici e privati”;
- presso l’IZSVe è attivo il “CSI – Centro Specialistico Ittico” che coordina l’attività dei laboratori dell’Istituto che si occupano di ittiopatologia e di igiene e controllo dei prodotti ittici, sviluppando anche le funzioni di Centro di referenza nazionale per la malattie dei
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pesci, molluschi e crostacei, riconosciuto inoltre nel 1999, Laboratorio di referenza WOAH per encefaloretinopatia virale dei pesci marini;
- l’Associazione Posidonia - Centro Studi Squali, istituto scientifico ai sensi dell’art. 27 del DPR 09.06.1976, n. 1057 riconosciuto con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che annovera tra le proprie finalità lo studio e la conservazione degli esasmobranchi, svolge attività di ricerca e di formazione universitari in tale ambito;
- con nota dell’8.02.2023, acquisita al ns. prot. n. 1285 di pari data, l’Associazione Posidonia - Centro Studi Squali ha richiesto all’IZSVe di stipulare un protocollo di intesa per la ricerca, volto a favorire lo sviluppo delle conoscenze in materia di patologia e conservazione degli elasmobranchi;
- le Parti intendono, quindi, avviare una collaborazione con l’obiettivo di scambiare dati e informazioni che possano migliorare le reciproche conoscenze nell’ambito della fisiologia e della patologia degli esasmobranchi.
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse e regolamentare la reciproca collaborazione, è stato concordato tra le Parti, per le vie brevi, lo schema di “ Memorandum of Understanding (MOU)”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet, la “SCS5 – Ricerca e Innovazione” ha richiesto alla scrivente Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla stipula dell’Accordo in parola.
Con la sottoscrizione del suddetto “Memorandum of Understanding” – efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di cinque anni ed eventualmente prorogabile, previo accordo scritto tra le Parti, per un periodo di pari durata – l’IZSVe e l’Associazione Posidonia - Centro Studi Squali si impegnano alla condivisione di conoscenze e competenze nelle aree di reciproco interesse, indicate all’art. 2 dell’Accordo.
Ai sensi dell’art. 3, il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Memorandum of Understanding (MOU)” da sottoscrivere tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Associazione Posidonia - Centro Studi Squali, istituto scientifico ai sensi dell’art. 27 del DPR 09.06.1976, n. 1057 riconosciuto con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
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3. di prendere atto che l’Accordo in parola, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di cinque anni, potrà essere prorogato, previo accordo scritto tra le Parti;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle Parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Memorandum of Understanding (MOU)” da sottoscrivere tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Associazione Posidonia - Centro Studi Squali, istituto scientifico ai sensi dell’art. 27 del DPR 09.06.1976, n. 1057 riconosciuto con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
3. di prendere atto che l’Accordo in parola, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di cinque anni, potrà essere prorogato, previo accordo scritto tra le Parti;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle Parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 72 del 01/03/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di Memorandum of Understanding (MOU) tra questo Istituto e l`Associazione Posidonia - Centro Studi Squali.
Pubblicata dal 02/03/2023 al 17/03/2023 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
Memorandum of Understanding Protocollo d’Intesa per la Ricerca
Il presente Memorandum of Understanding (di seguito “Protocollo d’Intesa”) contiene tutti i termini dell’intesa
TRA
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università 10, 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxx, codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
(qui di seguito denominato brevemente “Istituto” o “IZSVe”) E
Posidonia ETS, Centro Studi Squali – Istituto scientifico con sede legale e amministrativa Xxxxx Xxxxxxxxx,
Xxx.Xxxxxxxx 00000 (GR) rappresentato dalla Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
(qui di seguito denominato brevemente “CSS”) (se insieme qui di seguito denominate brevemente “le Parti”)
PREMESSO CHE:
− IZSVe è un ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria;
− IZSVe cura l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché la cooperazione tecnico- scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri;
− il CSS è un istituto scientifico privato riconosciuto con Decreto ministeriale n.17647/2018 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha come finalità lo studio e la conservazione degli elasmobranchi e svolge attività di ricerca e di formazione universitaria in tale ambito. A tale scopo ha attive diverse spedizioni scientifiche internazionali, realizzate grazie alle collaborazioni con università italiane e a contributi di volontari, che permettono la raccolta di dati necessari allo svolgimento delle attività di ricerca e alla produzione di tesi magistrali e specialistiche, oltre a svolgere attività di ricerca scientifica presso il Laboratorio del CSS.
− entrambe le Parti desiderano stabilire un’intesa che abbia come obiettivo lo scambio di dati e di informazioni che possano migliorare le reciproche conoscenze nell’ambito della fisiologia e della patologia degli elasmobranchi.
− entrambe le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione tramite l’utilizzo delle proprie risorse intellettuali e tecnico-strumentali al fine di costruire un proficuo piano di confronto per individuare sinergie operative e di ricerca che possano garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse.
TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Scopo
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo d’intesa.
Le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e la promozione di altre proposte di interesse comune.
Il presente protocollo di intesa favorirà lo sviluppo degli ambiti di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:
- gestione in ambiente controllato di diverse specie di elasmobranchi di interesse;
- conoscenze in merito alla patologia degli elasmobranchi con particolare riferimento a quelle di interesse nazionale ed acquariologico;
- gestione appropriata degli eventi di spiaggiamento;
- conservazione delle specie mediterranee di elasmobranchi.
Articolo 2 – Aree di collaborazione
In conformità alle leggi vigenti, entrambe le Parti si impegneranno a incoraggiare e rafforzare la collaborazione con i seguenti obiettivi:
• promuovere le attività di ricerca e di training per facilitare lo scambio di conoscenze tra le Parti costituenti il presente accordo di intesa);
• sviluppo di progetti di ricerca che coinvolgano entrambe le Parti;
• condivisione di conoscenze e competenze;
• organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop, anche con la partecipazione congiunta di Terze parti consensualmente selezionate;
• qualsiasi altro ambito di collaborazione concordato tra le Parti.
Articolo 3 – Oneri e disciplina dei rapporti tra le parti
Il presente protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle Parti.
I costi impliciti alle attività previste dal presente accordo verranno sostenuti da ciascuna delle Parti in relazione alle spese di propria competenza. Tali spese possono derivare dallo scambio di studenti e ricercatori, dalle attività di formazione, dall’utilizzo delle attrezzature e dall’utilizzo di risorse umane.
I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute:
- nel presente accordo d’intesa;
- nelle eventuali convenzioni attuative di cui al successivo art. 4;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.
In particolare, al fine di attuare al meglio le attività presentate nel presente accordo di intesa, entrambe le Parti si impegnano a definire e rispettare le clausole specifiche che tutelino la “riservatezza”, la “proprietà intellettuale” dei dati generati e le “controversie legali” che possono derivare dalla violazione delle clausole che regolano il presente accordo.
Ciascuna parte si impegna, altresì,
- a svolgere le attività di propria competenza con la massima diligenza e cura;
- a tenere informata l’altra parte sulle attività effettuate.
Articolo 4 – Convenzioni attuative
In attuazione del presente accordo d’intesa le parti potranno stipulare successive convenzioni attuative per la formalizzazione della reciproca collaborazione ai fini della realizzazione delle singole iniziative che verranno programmate di comune intesa.
Le convenzioni attuative dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da svolgere;
- i termini anche economici assunti da ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata;
- il personale, i locali e le attrezzature coinvolte;
- gli eventuali contributi finanziari utilizzati qualora provenienti da soggetti terzi;
- i rispettivi responsabili scientifici.
Articolo 5– Vincoli e responsabilità
Il presente protocollo d’intesa non è in alcun modo legalmente vincolante. Esso riporta semplicemente le “intenzioni” delle Parti a perseguire un obiettivo comune, e non determina alcun obbligo, sia esso esplicito o implicito, a stipulare accordi legalmente vincolanti. Esso esprime piuttosto che un vincolo contrattuale una convergenza di interessi fra le parti, indicando una comune linea d’azione prestabilita. E’ cioè un accordo di carattere generale di programmi di attività, dove la realizzazione delle attività è rimandata alla stipula di apposite convenzioni. Non ha in alcun modo il potere e gli effetti del contratto.
Tuttavia, qualora il presente protocollo d’intesa dovesse portare a dei risultati che le Parti considerino meritevoli di ulteriori approfondimenti o che possano portare alla definizione di futuri progetti di ricerca o di attività di altra natura (i.e. sviluppo/vendita di un prodotto generato dalle attività di questa intesa), le Parti possono decidere di sviluppare accordi di natura diversa, legalmente vincolanti e da sottoscrivere al di fuori dal presente accordo di collaborazione.
Articolo 6 – Durata
Il presente Protocollo ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, a scadenza, per ulteriori periodi da definire, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa.
Articolo 7 – Modifiche e comunicazioni
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo scritto tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate a mezzo PEC ai recapiti sotto indicati.
Articolo 8 - Coordinamento e monitoraggio
Al fine di coordinare e monitorare le attività concordate, ciascuna delle Parti designerà un proprio responsabile. Per IZSVe è designato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Laboratorio di Ittiovirologia – SCS6, mentre per il CSS è designato il Dott. Xxxxx Xxxxxxxxx, Direttore del CSS. Le Parti individueranno di volta in volta i rispettivi referenti responsabili per ogni specifico progetto di interesse comune.
Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale
Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo. I dati relativi alle attività svolte sono di proprietà comune. Le Parti riconoscono l’uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente. Le Parti potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della collaborazione.
Nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle legge sulla proprietà industriale/intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico finanziaria. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo.
Articolo 10 - Utilizzo logo
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni attività, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
Articolo 11 - Riservatezza
Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità dello stesso. Le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione del presente Protocollo d’Intesa saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
I risultati della ricerca o degli studi svoti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa, avranno anch’essi carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, anche mediante pubblicazioni o presentazioni secondo i termini e le modalità concordate tra le Parti e, comunque, citando l’intesa nell’ambito della quale il lavoro è stato svolto. Ciascuna parte può, invece, utilizzare liberamente per uso interno quanto scaturisca dall’attività oggetto del presente accordo.
Articolo 12 - Risoluzione delle controversie
Il presente accordo è stato redatto secondo la legge italiana e deve essere interpretato secondo la legge stessa. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, in ogni modo forniti o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi, in ossequio alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, eventualmente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Articolo 14 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 15 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici. Le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Art. 16 - Oneri per la stipula e registrazione
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma qualificata.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente
Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR n. 642/1972, che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17/01/2013.
Il CSS si impegna a corrispondere al IZSVe - entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo d’intesa è stato oggetto di condivisione interamente ed in ogni sua parte.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Posidonia ETS – Centro Studi Squali Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Per qualsiasi comunicazione riguardante il suddetto protocollo d’intesa,
Referente per IZSVe
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
SCS6 – Laboratorio di ittiovirologia xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
x00 0000000000
Referente per CSS
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxx Centro Studi Squali xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
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