Interventi per la formazione continua in servizio del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione
Prot. n. 0114477 del 18/09/2020 - - UOR: Ufficio offerta formativa e diritto allo studio - Classif. VI/2
ALLEGATO A)
Interventi per la formazione continua in servizio del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni
(art. 4, co. 1, lett. f),D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65)
Schema di Convenzione
tra
Regione Puglia, rappresentata da domiciliato ai fini del presente intervento presso l’Assessorato all’Istruzione con sede in Bari Corso Sonnino, n. 177 – VI p.;
E
l’Università , rappresentata da domiciliato ai fini dell’intervento in presso ;
E
PREMESSO che
- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Regioni ed enti locali;
- è interesse delle Parti firmatarie della presente Convenzione potenziare, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione nelle tematiche di comune interesse e promuovere la formazione nell’ambito del sistema universitario pugliese del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituito con il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 approvato in attuazione della delega conferita con Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Regione Puglia, con D.G.R. 15 novembre 2018, n. 2034, ha approvato un apposito criterio di riparto, a livello regionale, del Fondo per l’avvio e l’attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione a beneficio dei Comuni, in qualità di Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, destinando, in via sperimentale, in linea con l’obiettivo strategico previsto dall’art. 4, co. 1, lett.e), D.Lgs. n. 65/2017, € 1.297.000,00 per l’erogazione di borse di studio, prioritariamente rivolte alla qualificazione universitaria del personale educativo in servizio presso asili nido a titolarità pubblica, di importo compreso tra i 200,00 e gli 800,00 euro, in base ai criteri di cui agli appositi bandi che verranno approvati dai Comuni beneficiari con riguardo al personale operante nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale sociale;
- Regione Puglia e Università , in data / /2019 hanno sottoscritto, secondo lo schema approvato con DGR 540 del 19/03/2019, apposita convenzione finalizzata a promuovere la formazione universitaria del personale educativo in servizio, agevolare l’attuazione della spesa da parte dei Comuni beneficiari del riparto regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni e al contempo fissare un costo “in convenzione”, uguale su tutto il territorio regionale, per l’accesso al corso di formazione di cui all’art. 1, co. 597 della L. n. 205/2017.
- successivamente alla stipula della suddetta convenzione è emerso che il profilo di educatore/educatrice dei servizi educativi per l'infanzia per il quale è necessario avere conseguito la laurea L19 c.d. a indirizzo specifico ai sensi del D.lgs 65/2017 è distinto dal profilo di educatore socio-pedagogico operante in vari
ambiti (“… educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale; limitatamente agli aspetti socio- educativi, della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale. …) ai sensi dell’art. 1commi 594-601 della L. 205/2017.
- secondo l’interpretazione del combinato disposto di tutte le fonti che nell'arco degli ultimi anni hanno regolamentato l'accesso alla professione di educatore/educatrice dei servizi educativi per l’infanzia (Legge 107/2015, D. Lg.s 65/2017, Legge 205/2017, D.M. 378/2018, Legge 145/2018), nonchè in virtù delle note interpretative del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 03/07/2018 e del Ministero dell’Istruzione (MIUR) dell’08/08/2018 e delle modifiche di recente intervenute (7 maggio 2019) all'art. 46 del Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i., a decorrere dall’a.a. 2019/2020, i titoli di accesso al profilo professionale di educatore nei servizi infanzia sono:
• Laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia, in alternativa
• Laurea quinquennale a ciclo unico nella classe LM 85 bis integrata da un xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 00 xxx ();
• I titoli conseguiti entro il 31/05/2017, vale a dire la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo
n. 65/2017, compresi i titoli previsti dai Regolamenti regionali;
• Le lauree delle classi L19 e LM85 (senza indirizzo specifico), anche solo con iscrizione entro l’attivazione degli indirizzi specifici.
- l’Università sottoscrittrice della presente Convenzione ha previsto nella propria offerta formativa il Corso di Qualifica di educatore socio-pedagogico di 60 crediti formativi universitari che prevedono un costo a carico degli interessati;
- tale corso costituisce un’occasione di riqualificazione del personale che svolge funzioni educative senza titolo all’interno del sistema di offerta di servizi alle persone e rappresenta altresì una modalità di avvicinare a un percorso di qualificazione universitaria personale in condizione di fragilità nel mercato del lavoro, anche nell’ottica di migliorarne l’occupabilità;
- è interesse delle parti sottoscrittrici della presente Convenzione fissare un costo complessivo “in convenzione” per la frequenza dei predetti corsi presso le università pugliesi, con riserva nei confronti dei/delle richiedenti le apposite borse di studio finanziate dai Comuni pugliesi destinatari delle risorse del Criterio f) della DGR n. 2034/2018 inerente i criteri di riparto del Fondo per l’avvio e l’attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni;
- che con la Deliberazione n. 1957 del 04/11/2019, la Giunta regionale pugliese ha approvato lo schema della presente Convezione,
- che con proprio atto n. del , l’Università sottoscrittrice ha approvato lo schema della presente Convenzione delegando alla firma ;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 Finalità
1. Regione Puglia, attraverso la stipula della presente Convenzione, intende incentivare e rafforzare la qualificazione del personale educativo e docente in servizio nel Sistema integrato di educazione e di istruzione regionale, con priorità per gli addetti negli asili nido a titolarità pubblica in servizio senza il titolo di laurea specifico;
2. Le Università pugliesi intendono rafforzare il proprio ruolo di centri di elaborazione e diffusione di conoscenze scientifiche sul territorio, ampliando l’accesso alle opportunità offerte dal proprio sistema formativo.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
1. La presente Convenzione ha come oggetto quanto segue:
1.1 garantire, a coloro che conseguono la Qualifica di educatore/educatrice socio-pedagogico/a che i 60 cfu conseguiti siano riconosciuti come crediti formativi universitari ai fini dell’iscrizione al Corso di laurea triennale classe L 19 per educatori dei servizi educativi per l’infanzia ai sensi della lettera e) art. 1 del D.lgs 65/2017.
1.2 fissare un costo “in convenzione” di € 1.300,00 onnicomprensivo per l’accesso al suddetto corso di specializzazione da parte delle richiedenti e dei richiedenti le borse di studio di cui agli avvisi approvati dai Comuni in attuazione del criterio f) della D.G.R. n. 2034 del 15.11.2018, utilmente posti nelle graduatorie approvate
2. Per ciascun iscritto/a al corso, che abbia avuto accesso alla borsa di studio de qua,l’Università applicherà il costo fissato con la presente Convenzione a seguito della verifica dell’effettiva assegnazione della suddetta borsa di studio. Gli eventuali ulteriori costi diretti e indiretti per l’accesso al corso di specializzazione sono a carico del/della frequentante il medesimo corso.
Art. 3 –Obblighi delle Parti: Università
1. L’Università si impegna a:
- attivare tutte le procedure di comunicazione circa le opportunità offerte dalla presente Convenzione con la massima tempestività, anche promuovendo l’intervento tramite il portale web istituzionale;
- effettuare il trattamento dei dati personali ai sensi di legge ai fini dell’espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione a norma del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Reg. (UE)/679/2016 (c.d. GDPR);
- riconoscere a coloro che frequentano il corso di Qualifica di educatore socio-pedagogico l’acquisizione di 60 cfu per il conseguimento della laurea triennale classe L 19 per educatori dei servizi educativi per l’infanzia ai sensi della lettera e) art. 1 del D.lgs 65/2017.
2. L’Università dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all’intervento di cui alla presente Convenzione. Qualora il corso di qualificazione di cui in premessa non sia per qualunque ragione attivato entro dodici mesi dalla stipula della presente Convenzione, le previsioni ivi contenute, alla data del predetto termine, si intendono decadute.
Art. 4 Obblighi delle Parti:Regione Puglia
1. Regione Puglia si impegna a:
- attivare tutte le procedure di comunicazione circa le opportunità offerte dalla presente Convenzione, con la massima tempestività, sia nei confronti del personale educativo e docente in servizio potenzialmente interessato sia nei confronti dei Comuni pugliesi, promuovendo l’intervento tramite il portale web istituzionale e fornendo ai Comuni beneficiari assistenza tecnica e amministrativa utile all’espletamento della procedura per l’erogazione delle borse di studio;
- mettere a disposizione dei Comuni beneficiari di cui alla D.G.R. n. 2034/2018 una bozza di Avviso per l’erogazione delle borse di studio in rilievo che evidenzi gli obiettivi e il percorso di riqualificazione degli addetti intrapreso in accordo con le Università pugliesi.
Art. 5 – Adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento
1. In relazione all’oggetto della presente Convenzione, l’Università sottoscrittrice fornisce ai Comuni beneficiari del riparto di cui alla lett. f) dei criteri approvati con la D.G.R. n. 2034/2018, su richiesta, la certificazione inerente l’effettiva iscrizione e frequenza ai corsi da parte degli aventi diritto che usufruiscono delle borse di studio di cui in premessa, nell’ottica di collaborare, nei limiti delle proprie prerogative e competenze, alla corretta rendicontazione della spesa da parte dei Comuni beneficiari.
Art. 6 - Controlli e verifiche
1. Regione Puglia, nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti stabiliscono, si riserva la facoltà di richiedere agli organi amministrativi coinvolti nell’attuazione del complessivo intervento di cui alla presente Convenzione ogni informazione in merito all'andamento delle iscrizioni al corso di qualificazione di cui in premessa con la specifica finalità di monitorare l’azione.
Art. 7 - Durata
1. La presente Convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla stipula, e verrà prorogata tacitamente di un ulteriore anno nell’ipotesi di mancato completamento dell’intervento di erogazione delle borse di studio alla predetta scadenza. Allo spirare del detto biennio, la Convenzione si intende conclusa e le Parti si riconvocheranno per la valutazione congiunta circa gli esiti dell’intervento e per l’eventuale ulteriore programmazione delle attività formative pertinenti l’oggetto del presente accordo.
Art. 8 – Foro competente
1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti sottoscrittrici. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.
Art. 9 - Privacy
1 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.
2 Le Parti sottoscrittrici dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati nei termini di legge può comportare l’impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.
3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Art. 10 – Norme finali
1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2 La presente Convenzione rettifica e sostituisce la precedente sottoscritta in data / /2019.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bari,
per Regione Puglia Per l’Università