Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza
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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO 8 NATURA DEL CONTRATTO 8 Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI 8 Art. 2 AMMONTARE COMPLESSIVO ED ARTICOLAZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO 9 Art. 3 NATURA DEL CONTRATTO E RELATIVA MODALITÀ DI STIPULAZIONE 9 Art. 4 CATEGORIE DI LAVORI: CATEGORIA GENERALE ED OPERE SCORPORABILI 10 Art. 5 INDICAZIONE DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE 10 CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI 10 Art. 6 – DOCUMENTI CONTRATTUALI (ALLEGATI E RICHIAMATI) 10 Art. 7 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE, DEL CONTRATTO D’APPALTO E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 11 Art. 8 – ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L’IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI – RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE 11 Art. 9 – RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE E SUO DOMICILIO – PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE 12 Art. 10 – DIRETTORE DEL CANTIERE – REQUISITI E COMPETENZE 13 Art. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 13 Art. 12 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA IMPIEGATA 14 UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI 17 Art. 13 – DIRETTORE DEI LAVORI 17 Art. 14 – GIORNALE DEI LAVORI 17 Art. 15 – ISPEZIONI 17 TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE 18 Art. 16 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 18 Art. 17 – CONSEGNE PARTICOLARI: SOTTO RISERVE DI LEGGE, FRAZIONATE O PARZIALI 18 Art. 18 – TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 19 Art. 19 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, TIPOLOGIE, EFFETTI E MODALITÀ 19 Art. 20 - PROROGHE DEI TERMINI CONTRATTUALI 20 Art. 21 - CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO E PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’APPALTATORE 20 Art. 22 - INDEROGABILITÀ DEL TERMINE DI ESECUZIONE FINALE 22 Art. 23 - PENALI IN CASO DI RITARDO SUL TERMINE FINALE 22 Art. 24 - ALTRE PENALI PER RITARDO 23 Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PARZIALI O DEL TERMINE FINALE 23 Art. 26 - PREMIO DI ACCELERAZIONE 24 CAUZIONI E GARANZIE 24 Art. 27 - CAUZIONE PROVVISORIA 24 Art. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA – IMPORTO ORDINARIO E RIDOTTO 24 Art. 29 - RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLE GARANZIE 25 Art. 30 - GARANZIA SUL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 25 Art. 31 - COPERTURE ASSICURATIVE DI LEGGE A CARICO DELL’ESECUTORE E RELATIVE MODALITÀ DI SVINCOLO 25 Art. 32 - COPERTURE ASSICURATIVE SPECIALI 26 DISCIPLINA ECONOMICA 26 Art. 33 - ANTICIPAZIONE 26 Art. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO DEI SAL (CRITERI GENERALI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ). 27 Art. 35 - ULTIMO STATO D’AVANZAMENTO, CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO 29 Art. 36 - RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E A SALDO 29 Art. 37 - PREZZI A CORPO 30 Art.38 - REVISIONE DEI PREZZI 30 Art. 39 – PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 30 Art. 40 - COMPENSAZIONE DEI PREZZI PER INCREMENTO DEI COSTI DELLE MATERIE DA COSTRUZIONE 30 Art. 41 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 30 VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE 31 Art.42 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI PROGETTUALI 31 Art. 43 - DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI 33 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 33 Art. 44 - LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO 33 Art. 45 - LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 34 Art. 46 - LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN PARTE A CORPO ED IN PARTE A MISURA 34 Art. 47 - LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 34
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Art. 48 - CRITERI GENERALI PER LA CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI 34 Art. 49 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 35 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 35 Art. 50 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA – CONTROLLI SULL’IMPRESA AVVALENTE E SULL’IMPRESA AUSILIARIA 35 Art. 51 - SUBAPPALTO E COTTIMO 35 Art. 52 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E DEL COTTIMO 36 Art. 53 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE NEL SUBAPPALTO 36 Art. 54 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 37 Art. 55 - SUB-FORNITURE E RELATIVE COMUNICAZIONI 37 Art. 56 - SICUREZZA NEI CANTIERI DEI SUB-APPALTATORI E SUB-FORNITORI (RINVIO) 38 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 38 ART. 57 - RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE 38 Art. 00 - XXXXX XX XXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXX (XXX) 39 Art. 00 - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX (XXX) 39 Art. 60 - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS) 40 Art. 61 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 40 DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE 41 Art. 62 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E D.U.R.C. CONGRUITÀ - CONTROLLI E SANZIONI CORRELATE 41 Art. 63 - SEDE CONTRIBUTIVA 41 OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE 42 Art. 64 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 42 Art. 65 - MATERIALI DI RISULTA O DI SCAVO – RITROVAMENTI 49 Art. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 50 DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO 50 Art. 67 - SORPRESA GEOLOGICA E RINVENIMENTI IMPREVISTI 50 Art. 68 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI 50 Art. 69 - EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE 51 Art. 70 - FALLIMENTO DELL’ESECUTORE 51 Art. 71 - CESSIONI D’AZIENDA, TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE – ULTERIORI MODIFICAZIONI DEL CONTRAENTE AMMISSIBILI. 51 Art. 72 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – OBBLIGO DI RIPIEGAMENTO 52 Art. 73 - RAPPORTI ECONOMICI NEL CASO DI ESECUZIONE D’UFFICIO 53 Art. 74 - RECESSO 54 DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA 54 Art. 75 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 54 Art. 76 - TERMINI PER IL COLLAUDO (O PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) 55 Art. 77 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI IN PENDENZA DEL COLLAUDO 55 Art. 78 - OPERAZIONI DI COLLAUDO 56 Art. 79 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI 56 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 57 Art. 80 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CORRELATE AD ASPETTI TECNICI O A FATTI 57 Art. 81 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (FACOLTATIVO) 57 Art. 82 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI NATURA ECONOMICA 57 RIFERIMENTI NORMATIVI , REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI 58 Art. 83 - RICHIAMI NORMATIVI E REGOLAMENTARI APPLICABILI AL CONTRATTO 58
CAPITOLO II - PARTE TECNICA 59 Art.84 CORRISPONDENZA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE ALLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 59 Art.85 FORNITURA DEI MATERIALI 59 Art.86 PROVE SUI MATERIALI 59 Art.87 OPERE MURARIE 59 Art.88 IMPIANTI IDROTERMOSANITARI 60 Art.89 IMPIANTI ELETTRICI 60 Art.90 ASSISTENZA, CAUTELE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE 60 Art.91 COLLOCAMENTO IN OPERA 60
ALLEGATO 1 SPECIFICHE TECNICHE OPERE EDILI 61
OPERE EDILI - Art.1 OPERE PROVVISIONALI, MACCHINARI, MEZZI D’OPERA 61
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OPERE EDILI - Art.2 DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – DISFACIMENTI - TRACCE 61 OPERE EDILI – ART 3 SCAVI – MOVIMENTI TERRE 62 OPERE EDILI - Art.3.1 SCAVO GENERALE 63 OPERE EDILI - Art.3.2 SCAVI A SEZIONE 64 OPERE EDILI - Art.3.3 SCAVI A MANO 65 OPERE EDILI - Art.3.4 ARMATURA PARETI SCAVI – PALANCOLE 65 OPERE EDILI - Art.3.5 RINTERRI 65 OPERE EDILI – ART 4 PALIFICAZIONI 66 OPERE EDILI – ART 5 OPERE IN C.A. 66 OPERE EDILI - Art.5.1 GETTO DI MAGRONE FONDAZIONI 71 OPERE EDILI - Art.5.2 GETTO DI FONDAZIONI ARMATE 71 OPERE EDILI - Art.5.3 GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A. 71 OPERE EDILI - Art.5.4 STRUTTURE ARMATE IN C.A. 72 OPERE EDILI - Art.5.5 CASSEFORME PER CEMENTO ARMATO 72 OPERE EDILI - Art.5.6 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 72 OPERE EDILI - Art.6 GIUNTI SISMICI STRUTTURALI 72 OPERE EDILI - Art.7 SOLAI – PARTIZIONI ORIZZONTALI 72 OPERE EDILI - Art.7.1 SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA 73 OPERE EDILI - Art.7.2 SOLAI IN PANNELLI ALVEOLARI 73 OPERE EDILI - Art.7.3 VESPAI AREATI 73 OPERE EDILI - Art.8 STRUTTURE IN LEGNO 73 OPERE EDILI - Art.8.1 LEGNO MASSICCIO 73 OPERE EDILI - Art.8.2 LEGNO LAMELLARE 76 OPERE EDILI - Art.8.3 DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE. 76 OPERE EDILI - Art.8.4 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO MECCANICI 78 OPERE EDILI - Art.9 MURATURE – XXXXXXXX – ANCORAGGI – PARTIZIONI VERTICALI 78 OPERE EDILI - Art.9.1 MURATURE IN LATERIZIO 79 OPERE EDILI - Art.9.2 TAVOLATI IN LATERIZIO 80 OPERE EDILI - Art.9.3 DIVISORI IN CARTONGESSO 80 OPERE EDILI - Art.9.5 DIVISORI IN CARTONGESSO ACUSTICI 81 OPERE EDILI - Art.9.5 DIVISORI REI CON LASTRE IN SILICATO DI CALCIO 81 OPERE EDILI - Art.10 INTONACI 81 OPERE EDILI - Art.10.1 INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI 82 OPERE EDILI - Art.10.2 INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI 82 OPERE EDILI - Art.11 SOTTOFONDI 83 OPERE EDILI - Art.11.1 SOTTOFONDI IN GHIAIA 83 OPERE EDILI - Art.11.2 SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI 83 OPERE EDILI - Art.11.3 SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI 84 OPERE EDILI - Art.12 PROTEZIONE ANTINCENDIO 84 OPERE EDILI - Art.12.1 CHIUSURA REI VARCHI 84 OPERE EDILI - Art.12.5 MANIGLIONI ANTIPANICO ED ACCESSORI 84 OPERE EDILI - Art.13 ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI 85 OPERE EDILI - Art.13.1 ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE IN XXXX XX XXXXXX 00 OPERE EDILI - Art.13.2 ISOLAMENTO TERMICO SOLAI IN POLISTIRENE EPS 85 OPERE EDILI - Art.13.3 ISOLAMENTO TERMICO SOLAI IN POLISTIRENE XPS 85 OPERE EDILI - Art.13.4 RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO 85 OPERE EDILI - Art.13.5 ISOLAMENTO TERMICO SPICCATO MURATIRE IN VETRO CELLULARE 86 OPERE EDILI - Art.14 SISTEMI COPERTURA 86 OPERE EDILI - Art.14.1 MANTO COPERTURA IN LAMIERA GRAFFATA 86 OPERE EDILI - Art.14.2 SISTEMI ANTICADUTA FISSI 87 OPERE EDILI - Art.14.3 COMIGNOLI 87 OPERE EDILI - Art.15 TUBAZIONI – CANALIZZAZIONI – POZZETTI 87 OPERE EDILI - Art.15.1 TUBI IN PVC 88 OPERE EDILI - Art.15.2 TUBI IN POLIETILENE (PEAD - PEHD) 88 OPERE EDILI - Art.15.3 PREFABBRICATI VARI 89 OPERE EDILI - Art.15.4 POZZETTI - CHIUSINI 89 OPERE EDILI - Art.16 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE 89 OPERE EDILI - Art.16.1 BARRIERA AL VAPORE 89 OPERE EDILI - Art.16.2 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE 89 OPERE EDILI - Art.17 OPERE DA LATTONIERE 90
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OPERE EDILI - Art.17.1 XXXXXX, PLUVIALI, XXXXXXXXXX 90 OPERE EDILI - Art.17.2 SOGLIE, SCOSSALINE, RIVESTIMENTI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 90 OPERE EDILI - Art.18 PAVIMENTAZIONI PER ESTERNO 90 OPERE EDILI - Art.19 OPERE IN PIETRA DA TAGLIO 91 OPERE EDILI - Art.19.2 PARAMENTO IN PIETRA FACCIA VISTA 92 OPERE EDILI - Art.19.2 FORNITURA E POSA SOGLIE 92 OPERE EDILI - Art.20 PAVIMENTI INTERNI 92 OPERE EDILI - Art.20.1 PAVIMENTI IN XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX 00 OPERE EDILI - Art.20.2 PAVIMENTI IN LEGNO 93 OPERE EDILI - Art.20.3 ZERBINO IN FIBRA DI COCCO 93 OPERE EDILI - Art.21 RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 93 OPERE EDILI - Art.21.1 RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES 94 OPERE EDILI - Art.22 CONTROSOFFITTI 94 OPERE EDILI - Art.22.1 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 94 OPERE EDILI - Art.22.2 CONTROSOFFITTI TIPO KNAUF CLEANEO FF 94 OPERE EDILI - Art.22.3 CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI GESSO RIVESTITO TIPO KNAUF CORRIDOR 95 OPERE EDILI - Art.22.4 CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI ALLUMINIO 95 OPERE EDILI - Art.22.5 CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI ALLUMINIO 95 OPERE EDILI - Art.23 OPERE DA FALEGNAME 95 OPERE EDILI - Art.23.1 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO 96 OPERE EDILI - Art.23.2 PORTE TAMBURATE 96 OPERE EDILI - Art.23.3 PORTE MASSICCE 96 OPERE EDILI - Art.24 OPERE DA FABBRO 97 OPERE EDILI - Art.24.1 CARPENTERIA METALLICA 98 OPERE EDILI - Art.24.3 PARAPETTI –INFERRIATE – CANCELLI 98 OPERE EDILI - Art.24.4FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO 98 OPERE EDILI - Art.25 OPERE DA VETRAIO 99 OPERE EDILI - Art.25.1 VETRATE ISOLANTI 100 OPERE EDILI - Art.25.2 CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI 100 OPERE EDILI - Art.26 OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE 100 OPERE EDILI - Art.26.1 PITTURAZIONI MURALI INTERNE 102 OPERE EDILI - Art.26.2 CICLI DI VERNICIATURA 102
ALLEGATO 2 SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI 103
SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI MECCANICI 103 IMPIANTI MECCANICI - Art.1 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 103 IMPIANTI MECCANICI - Art.1.1 RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVI 103 IMPIANTI MECCANICI - Art.1.2 DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI ARIA 104 IMPIANTI MECCANICI - Art.1.3 PRESCRIZIONI DI PARAMETRI GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO INVERNALE 104 IMPIANTI MECCANICI - Art.1.4 PRESCRIZIONE DI PARAMETRI GENERALI PER GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA ESTIVO 104 IMPIANTI MECCANICI - Art.2 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 105 IMPIANTI MECCANICI - Art.2.1 TUBAZIONI IN MULTISTRATO 105 IMPIANTI MECCANICI - Art.2.2 TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GAS 105 IMPIANTI MECCANICI - Art.2.3 TUBAZIONI IN PEAD PER METANO 105 IMPIANTI MECCANICI - Art.2.4 VALVOLAME E ACCESSORI 105 IMPIANTI MECCANICI - Art.2.5 ELETTROPOMPE 111 IMPIANTI MECCANICI - Art.2.7 INVERTER PER ELETTROPOMPE 114 IMPIANTI MECCANICI - Art.2.8 TARGHETTE IDENTIFICATIVE 114 IMPIANTI MECCANICI - Art.2.9 ISOLAMENTI 115 IMPIANTI MECCANICI - Art.3 CENTRALE TECNOLOGICA 115 IMPIANTI MECCANICI - Art.3.1 POMPA DI CALORE 115 IMPIANTI MECCANICI- Art.4 PRESCRIZIONI ESECUTIVE CIRCUITI 117 IMPIANTI MECCANICI - Art.4.1 CIRCUITI IMPIANTO TERMICO 117 IMPIANTI MECCANICI - Art.4.2 COLLETTORI DISTRIBUZIONE GAS METANO FUORI TERRA 121 IMPIANTI MECCANICI - Art.4.3 COLLETTORI DISTRIBUZIONE GAS METANO INTERRATE 122
IMPIANTI MECCANICI - Art.5 VENTILCONVETTORI 122 IMPIANTI MECCANICI - Art.5.1 VENTILCONVETTORI A PAVIMENTO 122 IMPIANTI MECCANICI - Art.5.2 VENTILCONVETTORI DA INCASSO A PARETE 123 IMPIANTI MECCANICI - Art.5.3 VASI DI ESPANSIONE 124 IMPIANTI MECCANICI - Art.6 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 125 IMPIANTI MECCANICI - Art.6.1 RECUPERATORE DI CALORE 125 IMPIANTI MECCANICI - Art.6.2 CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA 125 IMPIANTI MECCANICI - Art.6.3 TERMINALI DI DISTRIBUZIONE ARIA 128 IMPIANTI MECCANICI - Art.6.4 GRIGLIE 129 IMPIANTI MECCANICI - Art.6.5 SERRANDE 129 IMPIANTI MECCANICI - Art.7 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 130 IMPIANTI MECCANICI - Art.8 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO 130
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SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI IDRICO-SANITARI 131 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.1 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 131 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.2 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 132 IMPIANTI IDRICO-SANITARI- Art.2.1 TUBAZIONI IN MULTISTRATO 132 IMPIANTI IDRICO-SANITARI- Art.2.2 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE 132 IMPIANTI IDRICO-SANITARI- Art.2.3 TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUA 132 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.3 ALIMENTAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 133 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.3.1 ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA 133 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.3.2 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA 134 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.4 PRESCRIZIONI ESECUTIVE 135 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.4.1 CIRCUITI ACQUA POTABLE AD USO SANITARIO E ANTINCENDIO 135 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.4.2 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA 140 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.5 RETI DI SCARICO ACQUE USATE E METEORICHE 142 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.5.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER TUBAZIONI DI SCARICO 143 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.5.2 TUBAZIONI DI SCARICO IN PEAD o PVC 144 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.6 PANNELLI SOLARI TERMICI 145 IMPIANTI IDRICO-SANITARI - Art.7 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 147 IMPIANTI IDRICO SANITARI - Art.8 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO 147
ALLEGATO 3 SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI 148 IMPIANTI ELETTRICI - Art.1 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 148 IMPIANTI ELETTRICI - Art.1.1 APPARECCHIATURE 148 IMPIANTI ELETTRICI - Art.1.2 RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVI 148 IMPIANTI ELETTRICI - Art.1.3 SICUREZZA 148 IMPIANTI ELETTRICI - Art.1.4 FATTORE DI POTENZA 149 IMPIANTI ELETTRICI - Art.1.5 EQUILIBRATURA DEI CARICHI 149 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 149 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.1 TUBAZIONI 150 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.2 CASSETTE E MORSETTI 150 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.3 APPARECCHI ILLUMINANTI 150 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.4 COMANDI (INTERRUTTORI, DEVIATORI, PULSANTI E SIMILI) E PRESE A SPINA 151 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.5 APPARECCHIATURE MODULARI CON MODULO NORMALIZZATO 152 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.6 INTERRUTTORI SCATOLATI 152 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.7 INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CON ALTO POTERE DI INTERRUZIONE 152 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.8 QUADRI DI COMANDO IN LAMIERA 153 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.9 PROVE DEI MATERIALI 153 IMPIANTI ELETTRICI - Art.2.10 ACCETTAZIONE 153 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3 CIRCUITI ELETTRICI 153 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.1 CAVI E CONDUTTORI 154 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.2 TUBI PROTETTIVI - PERCORSO TUBAZIONI - CASSETTE DI DERIVAZIONE 155 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.3 POSA DI CAVI ELETTRICI ISOLATI, SOTTO GUAINA, INTERRATI 156 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.4 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 157 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.5 COORDINAMENTO DELL'IMPIANTO DI TERRA CON DISPOSITIVI DI INTERRUZIONE 159 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.6 PROTEZIONE MEDIANTE DOPPIO ISOLAMENTO 160 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.7 PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 160 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.8 COORDINAMENTO CON LE OPERE DI SPECIALIZZAZIONE EDILE E DELLE ALTRE NON FACENTI
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PARTE DEL RAMO D'ARTE DELLA DITTA APPALTATRICE 161 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.9 MATERIALI DI RISPETTO 161 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.10 PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI PER FULMINAZIONE INDIRETTA E DI MANOVRA 161 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.11 MAGGIORAZIONI DIMENSIONALI RISPETTO AI VALORI MINORI CONSENTITI 161 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.12PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER DERIVAZIONI D'IMPIANTO 161 IMPIANTI ELETTRICI - Art.3.13 PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER IMPIANTI LPS 164 IMPIANTI ELETTRICI - Art.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 166 IMPIANTI ELETTRICI - Art.4.1 APPARECCHIATURA ILLUMINANTE 166 IMPIANTI ELETTRICI - Art.4.2 ASSEGNAZIONE DEI VALORI DI ILLUMINAZIONE 167 IMPIANTI ELETTRICI – Art.4.3 APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. 167 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5 QUADRI ELETTRICI. 168 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.1 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO ED ALIMENTAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI. 168 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.2 CARATTERISTICHE GENERALI. 168 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.3 CARATTERISTICHE ELETTRICHE PRINCIPALI 169 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.4 CARATTERISTICHE MECCANICHE PRINCIPALI. 170 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.4.1 CARPENTERIA METALLICA. 170 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.4.2 VERNICIATURA 170 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5 CRITERI DI REALIZZAZIONE. 170 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5.1 CABLAGGIO ELETTRICO 170 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5.2 MESSA A TERRA. 171 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5.3 CIRCUITI AUSILIARI. 171 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5.4 STRUMENTI DI MISURA. 172 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5.5 TARGHE E CARTELLI MONITORI. 172 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5.6 XXXXXX E DISEGNI COSTRUTTIVI. 172 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5.7 MODALITÀ DI COLLAUDO. 172 IMPIANTI ELETTRICI – Art.5.5.8 INTERCONNESSIONI TRA SISTEMI ELETTRICI. 173 IMPIANTI ELETTRICI – Art.6 INTERRUTTORI AUTOMATICI DI BASSA TENSIONE. 173 IMPIANTI ELETTRICI – Art.6.1 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI. 174 IMPIANTI ELETTRICI – Art.6.2 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI. 175 IMPIANTI ELETTRICI – Art.7 TUBAZIONI E CANALI PORTACAVI. 176 IMPIANTI ELETTRICI – Art.7.1 CANALE PORTACAVI. 176 IMPIANTI ELETTRICI – Art.7.1.1 CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO. 177 IMPIANTI ELETTRICI – Art.7.2 TUBAZIONI INTERRATE 177 IMPIANTI ELETTRICI – Art.7.2.1 SPECIFICHE TECNICHE. 177 IMPIANTI ELETTRICI – Art.7.3 TUBAZIONI INCASSATE. 177 IMPIANTI ELETTRICI – Art.7.4 TUBAZIONI IN VISTA. 178 IMPIANTI ELETTRICI – Art.7.5 CASSETTE DI DERIVAZIONE. 178 IMPIANTI ELETTRICI – Art.8 CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA. 178 IMPIANTI ELETTRICI – Art.8.1 CAVI E CONDUTTORI DI BASSA TENSIONE 179 IMPIANTI ELETTRICI – Art.8.2 MODALITÀ D’INSTALLAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE. 180 IMPIANTI ELETTRICI – Art.8.3 MORSETTI DI CONNESSIONE. 180 IMPIANTI ELETTRICI – Art.9 APPARECCHI DI COMANDO E PRESE ELETTRICHE. 180 IMPIANTI ELETTRICI – Art.9.1 APPARECCHI DI COMANDO. 181 IMPIANTI ELETTRICI – Art.9.2 PRESE DI CORRENTE. 181 IMPIANTI ELETTRICI – Art.9.3 PRESE DI CORRENTE PER USO INDUSTRIALE. 181 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10 IMPIANTI SPECIALI ED A BASSISSIMA TENSIONE. 182 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.1 PIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO. 182 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.2 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI. 182 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.2.1 CENTRALE DI ALLARME 183 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.2.2 RIVELATORE AUTOMATICO 184 IMPIANTI ELETTRICI – Art.15.2.3 PULSANTI MANUALI DI ALLARME 184 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.2.4 TARGA OTTICO-ACUSTICA 184 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.2.5 SIRENA AUTOALIMENTATA 185 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.2.6 ELETTROMAGNETE 185 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.2.7 ALIMENTATORE 24 VDC 185 IMPIANTI ELETTRICI – Art.10.3 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA. 185 IMPIANTI ELETTRICI - Art.11 IMPIANTI DI SEGNALAZIONE COMUNI PER USI CIVILI ALL'INTERNO DEI FABBRICATI 186 IMPIANTI ELETTRICI - Art.11.1 ALIMENTAZIONE 186 IMPIANTI ELETTRICI - Art.11.2 TRASFORMATORI E LORO PROTEZIONI 186 IMPIANTI ELETTRICI – Art.11.3 CIRCUITI 187
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IMPIANTI ELETTRICI - Art.11.4 MATERIALE VARIO DI INSTALLAZIONE 187 IMPIANTI ELETTRICI - Art.12 IMPIANTO TELEFONICO/DATI 187 IMPIANTI ELETTRICI - Art.13 IMPIANTI GENERALI DI DIFFUSIONE SONORA 188 IMPIANTI ELETTRICI - Art.13.1 INDICAZIONI RIGUARDANTI GLI APPARECCHI 189 IMPIANTI ELETTRICI - Art.13.2 INDICAZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI 190 IMPIANTI ELETTRICI - Art.13.3 INDICAZIONI RIGUARDANTI LE RETI DI COLLEGAMENTO 192 IMPIANTI ELETTRICI – Art.14 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 192 IMPIANTI ELETTRICI – Art.15 BARRIERE TAGLIAFIAMMA. 194 IMPIANTI ELETTRICI – Art.15.1 DIAFRAMMA RESISTENTE AL FUOCO IN SACCHETTI. 194 IMPIANTI ELETTRICI – Art.15.2 DIAFRAMMA RESISTENTE AL FUOCO IN MATERIALE INTUMESCENTE. 194 IMPIANTI ELETTRICI - Art.16 ESECUZIONE DEI LAVORI 194 IMPIANTI ELETTRICI - Art.17 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI 195
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei Lavori di “RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “XXXXXXXX XXXXX XXXXX” SITA A MONTEGALLO IN FRAZIONE BALZO”.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.
3. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
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4. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
4 bis Gli operatori economici che intendono eseguire a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, devono essere iscritti all’albo speciale Anagrafe Antimafia degli Esecutori, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del DL 189/2016.
5. Le opere e provviste comprese nell’appalto sono le seguenti:
a) allestimento del cantiere, comprensivo di recinzione, accessi, baraccamenti etc.;
b) esecuzione delle opere di demolizione e di scavo necessarie per dare pronto il piano di spiccato delle fondazioni;
c) opere strutturali:
i. esecuzione delle strutture di fondazione e sottofondazione, pali, cordoli, solaio alveolare, comprese le predisposizioni dei fori per l’areazione del cavedio a terra e per il passaggio dei collettori degli scarichi dei wc etc., fino alla formazione del piano di calpestio;
ii. struttura in elevazione e solai di copertura in cemento armato;
d) completamento della chiusura esterna dell’involucro, comprensiva della sistemazione della copertura (impermeabilizzazione, isolamento, lattoneria varia, linea vita e relativi ancoraggi) e delle pareti di tamponamento, il tutto completo e comprensivo di rifiniture varie come da disegni di progetto;
e) complesso di tutte le finiture interne, barriera vapore e coibentazione del calpestio piano rialzato, divisori normali e tagliafuoco, intonaci, massetti e sottofondi in genere, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, soglie, tinteggiature, infissi normali e tagliafuoco secondo distinta, parapetti, corrimani, finiture varie e quant’altro come da progetto;
f) impianto idricosanitario, idrico antincendio e di scarico, comprensivo di linee di distribuzione, collettori, apparecchi sanitari, rubinetteria, accessori, il tutto anche per disabili, ove previsto secondo disegni;
g) impianto termico, nonché impianto aeraulico e relative canalizzazioni come indicato nei grafici di progetto compresa realizzazione di centrale di produzione, il tutto dato completo e funzionante compresi eventuali adempimenti di legge con istruzione delle relative pratiche e pagamento degli oneri fino ad ottenere il benestare alla installazione;
h) impianti elettrici e speciali, comprensivi di quadri, linee di distribuzione, punti di utilizzazione e comando, impianto di illuminazione comprensivo di corpi illuminanti, impianto di terra ed equipotenziale, trasmissione dati, impianto rilevazione incendi, evacuazione sonora, ecc, compreso e compensato ogni onere per dare gli impianti finiti e funzionanti secondo progetto;
i) opere minori di finitura e completamento necessarie per la perfetta funzionalità della nuova struttura anche non espressamente richiamate nel precedente elenco.
Art. 2 AMMONTARE COMPLESSIVO ED ARTICOLAZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo dell’appalto ascende a €. 415.000,00 di cui oneri in materia di sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 15.000,00.
Tale importo dei lavori è articolato come segue:
Tabella 1
Lavori a base d’asta (da assoggettare a ribasso) | € 400.000,00 |
Oneri sicurezza speciali (non ribassabili) | € 15.000,00 |
Totale lavori e oneri sicurezza | € 415.000,00 |
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2. L’importo dei lavori di cui al precedente comma 1 è comprensivo anche del costo della sicurezza aziendale (o interna o specifico) nonché del costo della manodopera, quantificato in euro 135.480,41 (assoggettabile a ribasso), che l’aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., l’aggiudicatario il ribasso da applicare è stato determinato tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
4. L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza comprendono i costi, stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non è assogettabile a ribasso d’asta.
5. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l’esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.
Art. 3 NATURA DEL CONTRATTO E RELATIVA MODALITÀ DI STIPULAZIONE
1. Il contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
3. Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato figurativamente attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, ancorchè rettificata o integrata dal concorrente. Questo poichè, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detrazioni in corso d’opera), qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5. In definitiva si ribadisce che l’appalto a corpo comprende tutte le opere comunque necessarie per dare perfettamente finiti e funzionanti i volumi oggetto di nuova edificazione, includendo quindi anche quegli oneri e/o lavorazioni che non risultassero esplicitamente evidenziati nell’art.1 ma che si rendessero comunque necessari
Art. 4 CATEGORIE DI LAVORI: CATEGORIA GENERALE ED OPERE SCORPORABILI
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell’articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all’allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguanti classi e categorie (principale e scorporabili):
Tabella 2
Lavorazione | Categoria | Classifica | Importo (€) | Incidenza (%) |
Edifici civili e industriali | OG1 | II | € 329.915,87 | 79,50% |
Impianti tecnologici | OG11 | I | € 85.084,13 | 20,50% |
Totale | € 415.000,00 |
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Art. 5 INDICAZIONE DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE
1. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’art. 43, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono indicate nella seguente tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto.):
Tabella 3
Lavorazione | Importo lavori [€] | di cui Importo Manodopera [€] | % Incidenza manodopera | |
1) | Opere edili | 208.951,60 | 73.133,06 | 35 |
2) | Opere strutturali | 93.737,27 | 37.494,91 | 40 |
3) | Impianti meccanici | 58.245,17 | 16.308,65 | 28 |
4) | Impianti elettrici | 23.434,81 | 5.858,70 | 25 |
5) | Impianti elettrici speciali | 3.404,15 | 851,04 | 25 |
6) | Trasporti elevatori | 12.227,00 | 1834,05 | 15 |
Sommano lavori soggetti a ribasso | 400.000,00 | 135.480,41 | 33,87 | |
Oneri della sicurezza non ribassabili | 15.000,00 | |||
Totale generale | 415.000,00 |
2. A norma dell’art. 43, comma 8, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la identificazione delle categorie ritenute omogenee dei lavori di cui alla soprariportata tabella rileva anche ai fini della verifica dell’ammissibilità delle varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all’art. 42.2, comma 3, del presente CSA.
3. Le cifre dei precedenti prospetti hanno valore puramente indicativo in quanto, trattandosi di appalto a corpo, ciò che fa testo è solo il prezzo complessivo (risultante da quello posto a base di gara decurtato del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria) in cambio del quale l’Amministrazione intende avere perfettamente finite le opere da eseguire come già descritto all’articolo precedente.; di conseguenza nessun compenso particolare sarà riconosciuto all’Impresa, aldilà della corresponsione del prezzo a corpo, per gli oneri vari sopra descritti e per quelli ad essi assimilabili.
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Art. 6 – DOCUMENTI CONTRATTUALI (ALLEGATI E RICHIAMATI)
1. L’appaltatore è obbligato nell’esecuzione del contratto d’appalto ad apportare tutte le soluzioni migliorative
offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.
2. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai
seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:
a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) piani di sicurezza previsti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
f) Il cronoprogramma;
g) le relazioni predisposte dall’appaltatore in sede di offerta, contenenti gli aspetti migliorativi rispetto al progetto
posto a base di gara;
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h) le polizze assicurative;
i) il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure che non transitano per il tramite di INVITALIA.
3. Per le prestazioni a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).
4. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale e l’Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
5. Formano parte integrante del contratto il presente capitolato, nonché il computo metrico estimativo, ex art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti.
Art. 7 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE, DEL CONTRATTO D’APPALTO E DEGLI ELABORATI
PROGETTUALI
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all’interesse della Stazione Appaltante
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 8 – ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L’IMMEDIATA ESECUZIONE
DEI LAVORI – RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE
1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L’esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori.
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4. L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L’esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Art. 9 – RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE E SUO DOMICILIO – PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE
1. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000,
n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.
2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 64.1.
4. Detto rappresentante dovrà essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Procedimento, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante.
5. L’esecutore elegge ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso l’indirizzo indicato nel contratto d’appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.
6. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL.
7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:
a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
c) Le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
8. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)
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Art. 10 – DIRETTORE DEL CANTIERE – REQUISITI E COMPETENZE
1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall’impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).
4. Il Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di doppia turnazione per l’intera durata dell’orario lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constaterà l’assenza, anche temporanea, troverà applicazione una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno.
Art. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).
3. L’esecutore, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
Art. 12 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA IMPIEGATA
12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi
1. L’esecutore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo.
In particolare ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
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2. Il suddetto obbligo vincola l’esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
3. Se l’esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.
4. L’esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se l’esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’esecutore.
7. L’esecutore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilità solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e c) del comma 13 dello stesso articolo.
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.
9. Non si farà luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima l’esecutore non presenterà all’ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicurata mediante un DURC positivo..
10.Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria (non italiana) con personale in “distacco transnazionale” troverà applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE e dalla relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di garantire standard di tutela “uguali o analoghi” sull’intero territorio nazionale, si richiama l’art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 72/2000 che sancisce, nei confronti dei lavoratori “inviati” in Italia da una azienda situata in un diverso Stato membro, che trovino applicazione, durante il periodo del distacco, “le medesime condizioni di lavoro” previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per i lavoratori italiani che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe.
12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi
11.L’esecutore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Xxxxx Xxxxx di provenienza sono iscritti;
g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al
personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
12.3 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno
12.L’orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.
13.Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Xxx esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
14.All’infuori dell’orario normale – come pure nei giorni festivi – l’esecutore non potrà a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione Lavori autorizzerà il prolungamento dell’orario, l‘esecutore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori.
15.Xxxxxx compenso infine sarà dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l’opportunità della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.
12.4 Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni.
16.Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l’accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.
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17.Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi - a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;
b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;
c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali. 18.Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento
contrattuale.
12.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del
sub-appaltatore
00.Xx sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del medesimo X.Xxx. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 soprarichiamato.
12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del
sub-appaltatore
00.Xx sensi dell’articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
21.Nel solo caso in cui l’entità economica dell’adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla sospensione dei pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sarà garantita dalla cauzione definitiva), se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’impresa appaltatrice
non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.
22.Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un DURC negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all’importo delle opere oggetto di subappalto nell’ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.
23.Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) troverà applicazione quanto previsto dall’art. 62 del presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti l’inadempimento contributivo.
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Art. 13 – DIRETTORE DEI LAVORI
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1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l’osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori con i compiti indicati dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
2. Nel caso è stato costituito un Ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, l’esecutore ha la facoltà di richiedere formalmente al Direttore Lavori l’elencazione (anche scritta) dei compiti assegnati, a norma dell’art. 101, comm4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.
3. L’esecutore può e deve rifiutare di eseguire attività o assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore Xxxxxx. Del fatto dovrà esserne data comunicazione al Direttore Lavori.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’esecutore.
5. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovrà essere tenuto al corrente l’esecutore.
Art. 14 – GIORNALE DEI LAVORI
1. La tenuta del giornale dei lavori è rimessa alla discrezionalità del Direttore dei lavori in rapporto all’entità e complessità dell’appalto.
2. Il giornale dei lavori, se adottato, è tenuto a cura del Direttore Xxxxxx, o da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, così come previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a) del DM MIT 7 marzo 2018 , n. 49 a titolo “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”.
3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.
Art. 15 – ISPEZIONI
1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, esercitano la
funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
2. L’esecutore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli
anche senza preavviso e l’esecutore ha l’obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Xxxxxx, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
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TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Art. 16 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.
2. La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori verrà comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Xxxxxx, previa
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
Art. 17 – CONSEGNE PARTICOLARI: SOTTO RISERVE DI LEGGE, FRAZIONATE O PARZIALI
1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrà procedere all’esecuzione d’urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali l’esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Xxxxxx, in questo
caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.
2. Non sono previste consegne frazionate.
3. Si esclude l’eventualità di procedere a consegne parziali.
Art. 18 – TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 (diconsi duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2.
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2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.
3. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori.
5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
6. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.
7. L'ultimazione dei lavori dev'essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore dei lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.
8. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, ai sensi dell'art.12, co. 1, del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, alla data di scadenza del contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento delle lavorazioni di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.
Art. 19 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, TIPOLOGIE, EFFETTI E MODALITÀ
1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), b) c) d) ed e), e comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l’ha determinata. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Xxxxxx dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’esecutore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui all’art. 34.
Art. 20 - PROROGHE DEI TERMINI CONTRATTUALI
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1. L’esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, el D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 18.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale,
salvo che l’ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.
3. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 21 - CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO E PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’APPALTATORE
21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori
1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve
considerarsi vincolante per l’esecutore (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).
2. Tuttavia l’esecutore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per l’ultimazione dei lavori, come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante stessa.
3. In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’impresa dovrà garantire lavorazioni in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche festivi.
4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovrà provvedere a garantirne lo svolgimento dandone l’apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.
5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per l’emissione di appositi ordini di servizio da parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per l’applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell’importo contrattuale fatto salvo l’eventuale ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante. Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facoltà della Stazione Appaltante compresa la possibilità di attivare il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.
21.2 Programma di Esecuzione dell’esecutore
1. L’esecutore è tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, ma comunque prima dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovrà essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’art. 43, comma 10, del
d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potrà comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dell’importo contrattuale.
2. Al programma esecutivo dovrà essere allegato un grafico che metta in evidenza l’inizio, l’avanzamento mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualità, quantità dei materiali e tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro necessario al compimento dell’opera, che in ogni caso l’esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sarà rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalità di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilità del prodotto fornito.
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3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterrà opportuno senza che ciò comporti, da parte dell’esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che potrà ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), è impegnativo per l’esecutore che ha l’obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalità prescritta.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. L’esecutore è obbligato ad aprire e mantenere anche più cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di lavoro, ciò come suo normale onere, onde terminare l’opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.
7. La Direzione Lavori procederà a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non venisse rispettato anche in minima parte l’esecutore è tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l’effettivo andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.
8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’esecutore qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente articolo.
9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione e all’approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dell’impresa, sarà cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.
Art. 22 - INDEROGABILITÀ DEL TERMINE DI ESECUZIONE FINALE
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (o in sua assenza o mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto d’appalto.
2. Ai fini della inderogabilità dei termini contrattuali, si precisa, a mero titolo esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 23 - PENALI IN CASO DI RITARDO SUL TERMINE FINALE
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell’art. 113/bis comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una penale pecuniaria giornaliera pari a 1‰ ( diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale.
2. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale come stabilito dall’art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.
7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.
9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.
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Art. 24 - ALTRE PENALI PER RITARDO
1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre
7 giorni:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati.
2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’esecutore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21.
3. La penale di cui al comma 1, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 1, lettera c) è applicata all’importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello
Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 72 del presente capitolato. Tale procedimento potrà comunque essere attivato in tutte le ipotesi
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PARZIALI O DEL TERMINE FINALE
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.
2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72.
3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione,
all’interesse della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.
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7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 23.
8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla
risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, salvo altri.
Art. 26 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
1. In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. E’ dovuta una “garanzia provvisoria” , ex art. 93 del Codice dei Contratti, nella misura del 2% del prezzo base
indicato nel bando di gara
Art. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA – IMPORTO ORDINARIO E RIDOTTO
2. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fidejussoria, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali.
4. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.
6. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in
parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
7. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione
Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire
un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
Art. 29 - RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLE GARANZIE
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28 è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, è svincolato con l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
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Art. 30 - GARANZIA SUL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.
2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere di entità pari all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).
Art. 31 - COPERTURE ASSICURATIVE DI LEGGE A CARICO DELL’ESECUTORE E RELATIVE MODALITÀ DI SVINCOLO
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’Appaltatore è obbligato, a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000 (diconsi cinquecentomila); tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.
4. Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
5. Ai fini di cui ai commi precedenti l’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, la polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell’art. 103 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:
a. Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore d’appalto e con validità dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.
b. Responsabilità civile verso terzi
Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000 euro).
Tale polizza d’assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.
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N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
6. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l’impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non
addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l’intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
8. Le assicurazioni prestate, qualora l’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 32 - COPERTURE ASSICURATIVE SPECIALI
1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie.
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 33 - ANTICIPAZIONE
1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 297 del DL 34/2020, erogherà all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione del 30% sul valore del contratto (inclusi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso). L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.
Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del Codice Civile.
Art. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO DEI SAL (CRITERI GENERALI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ).
1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 150.000,00 (diconsi Euro centocinquantamila/00).
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2. I lavori a corpo saranno annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, verrà registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale di appalto, che è stata eseguita.
3. In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di
lavorazione che è stata eseguita verrà riportata distintamente nel registro di contabilità.
4. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite verranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
5. L’ammontare delle lavorazioni da iscrivere in contabilità risulterà in definitiva dal prodotto delle succitate percentuali di avanzamento delle singole categorie di lavoro per i relativi importi lordi quali si desumono dalla tabella riepilogativa delle categorie omogenee riportate nel precedente art.5.
6. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione.
7. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo di posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018.
8. Qualora l’esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
9. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.
10.Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.
11.A norma dell’art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m.i. il termine per l'emissione, da parte del RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i sette giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
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12.I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.6 comma 21 del presente capitolato).
00.Xx sensi dell’art. 3 Ordinanza Commissariale n. 78 del 23 maggio 2019 l’appaltatore deve essere in possesso anche del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere eseguite.
00.Xx Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
15.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’esecutore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
16.L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
00.Xx particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
18. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all’investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.
00.Xx Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
00.Xx sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.
21.Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l’ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nell’ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti
interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.
00.Xx sensi dell’ art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quest’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).
Art. 35 - ULTIMO STATO D’AVANZAMENTO, CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO
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1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, dovrà essere emesso l’ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.
2. Il Direttore Xxxxxx, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. all’art. 14 comma 5 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo. L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (all’art. 14 comma 1 lett. c) del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018).
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Xxxxxxxx o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.
5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilità” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per l’ultimo stato d’avanzamento e per il Conto Finale, quanto previsto nel precedente art. 34.
6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell’ultimo Stato d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al pagamento in acconto degli stati di avanzamento.
Art. 36 - RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E A SALDO
1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n. 231/2002 come rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell’interpretazione di cui alla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:
- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certificato di pagamento: entro 30 giorni a decorrere dalla maturazione del SAL;
- Pagamento del SAL : entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP;
- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni dalla data di emissione del Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare esecuzione.
2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è prevista la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.
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3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla BeE.
Art. 37 - PREZZI A CORPO
1. trova applicazione quanto prescritto dall’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. in merito alla natura a corpo dei contratti di appalto.
2. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. In particolare l’esecutore non avrà alcun titolo a richiedere maggiori compensi per la necessità di integrare quantità o entità delle lavorazioni al fine di realizzare l’opera, purchè tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui è diretta l’opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).
Art.38 - REVISIONE DEI PREZZI
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Art. 39 – PREZZIARIO DI RIFERIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal presente CSA e dalla normativa di riferimento, che il prezziario di riferimento è il PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL 189/2016.
Art. 40 - COMPENSAZIONE DEI PREZZI PER INCREMENTO DEI COSTI DELLE MATERIE DA COSTRUZIONE
1. Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all’incremento dei costi delle materie da costruzione trova
applicazione quanto previsto al precedente articolo 38.
Art. 41 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.
7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
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al contratto d’appalto, con questo stipulato.
VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
Art.42 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI PROGETTUALI
42.1 Variazioni al progetto appaltato
1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx.
6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
42.2 Modifiche contrattuali ammissibili:
1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), b), c) d),
ed e), nonchè dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto di appalto potrà comunque essere modificato senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie (comunitarie) fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
3. La modifica non può alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in
parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma.
4. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:
a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti);
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b) sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (c.d. varianti migliorative).
42.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale
1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori
pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.
2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.
3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
42.4 Valutazione economica delle varianti
1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 43.
2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvederà a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si farà riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B) del presente capitolato.
42.5 Quinto d’obbligo
1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43).
2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei
lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.
42.6 Diminuzione dei lavori
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1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’a esecutore a titolo di indennizzo.
2. L’intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all’esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo PEC o a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità.
3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’esecutore è riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva.
42.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore
1. L’impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Art. 43 - DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell’elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 44 - LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO
1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo è effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalità di determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità dei lavori previsti nel progetto.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all’art. 5. [Nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate all’atto dell’aggiudicazione sulla base
dei prezzi offerti dall’offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di ogni lavorazione o gruppo di
lavorazione omogenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale.
3. Ai fini contabili, in particolare, si procederà ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del DM del MIT n. 49 del 7
marzo 2018.
4. Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure), dovrà stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinerà la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”.
5. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
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Art. 45 - LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale così come eventualmente specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i più specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.
2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso opposto l’esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.
Art. 46 - LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN PARTE A CORPO ED IN PARTE A MISURA
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a misura.
Art. 47 - LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall’esecutore stesso.
Art. 48 - CRITERI GENERALI PER LA CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
1. La tenuta dei libretti di misura è affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilità deve essere comunicato per iscritto all’esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalità di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34.
2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso dal
rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore.
3. L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per l’appalto, devono avvenire contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.
4. Il Direttore Xxxxxx non potrà mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a eseguite regola d’arte.
5. Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformità esecutive poste in essere dall’esecutore.
Art. 49 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
1. I materiali ed i manufatti utilizzati e da inserire in contabilità rimangono tuttavia a rischio e pericolo
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dell’esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore Xxxxxx.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Art. 50 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA – CONTROLLI SULL’IMPRESA AVVALENTE E SULL’IMPRESA
AUSILIARIA
1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’impresa ausiliaria. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
2. In particolare l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art. 18.
3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
4. Non è ammesso l’avvalimento per la cat. OG 11 in quanto rientrante nell’elenco di cui al DM 10-11-2016, N. 248.
Art. 51 - SUBAPPALTO E COTTIMO
1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto
che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
2. L’appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro i limiti di legge, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto non può superare i limiti di legge dell'importo complessivo del contratto originario.
5. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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6. E’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.
7. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 49 del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021.
Art. 52 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E DEL COTTIMO
1. Qualora l’esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
2. La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l’autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 ).
4. Al fine di permettere un’adeguata vigilanza delle procedure connesse alla riparazione/ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nonché di consentire la verifica, in via preventiva, della legittimità dei relativi atti afferenti all’affidamento e all’esecuzione dei contratti, la stazione Appaltante provvede a trasmettere all’Anac la comunicazione dei nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori con esclusivo riferimento agli appalti di lavori ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
Art. 53 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE NEL SUBAPPALTO
1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
4. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
5. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell’Appaltatore e Subappaltatore.
Art. 54 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
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1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.
2. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potrà mai essere superiore alle somme autorizzate in subappalto ai sensi dell’art. 105, comma. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e si dovrà seguire una delle seguenti modalità:
A) L’appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se medesmo e quanto ai subappaltatori, tale richiesta, sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei subappaltatori, costituirà esplicita autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento dei subappaltatori.
B) Il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL oggetto di liquidazione. In questo caso il pagamento sarà subordinato a tre condizioni sospensive:
- che i lavori eseguiti dal subappaltatore, di cui si chiede il pagamento, ineriscano lo stato di Avanzamento oggetto di contabilità e liquidazione.
- che le somme richieste, sommate a quanto richiesto autonomamente dall’appaltatore, siano esattamente coincidenti con l’importo del SAL;
- che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell’appaltatore (a dimostrazione che non
sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).
C) Come il caso A) senza autorizzazione e/o liberatoria dell’appaltatore. In questo caso sarà cura della Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all’appaltatore. In caso di ritardo o di mancato conseguimento del nulla osta eventuali interessi moratori per il tardivo pagamento al subappaltatore saranno posti in capo alla responsabilità esclusiva dell’appaltatore.
3. L’Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 55 - SUB-FORNITURE E RELATIVE COMUNICAZIONI
1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 51 comma 4 (e dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad “informazione”.
2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.
Art. 56 - SICUREZZA NEI CANTIERI DEI SUB-APPALTATORI E SUB-FORNITORI (RINVIO)
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1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 57 - RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE
1. L’esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
– Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
– D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
– Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“;
– Le disposizioni e i protocolli vigenti in merito all’Emergenza Covid-19 negli ambienti di Lavoro.
4. L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
7. L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
Art. 00 - XXXXX XX XXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXX (XXX)
1. L’esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).
2. L’esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.
5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.
Art. 00 - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX (XXX)
1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 60 - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)
1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l’esecutore è tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all’allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".
Art. 61 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
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1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008).
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo.
4. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. L’esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei
lavori:
– il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
– il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
– ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l’impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
7. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.
DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Art. 62 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E D.U.R.C. CONGRUITÀ - CONTROLLI E SANZIONI CORRELATE
1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80, comma 4, lettera ì)
D.Lgs. n. 50/2016;
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b) per l’aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento dei SAL
e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale
IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l’ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.
2. L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento dell’affidamento e
prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
c) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;
d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
4. Ai sensi dell’art. 3 Ordinanza Commissariale n. 78 del 23 maggio 2019 l’appaltatore deve essere in possesso anche del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire od eseguite.
Art. 63 - SEDE CONTRIBUTIVA
1. L’esecutore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
2. Per l’iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE
Art. 64 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza
1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati) e nell’offerta tecnica, sono a carico dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.
2. L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall’esecutore in sede di gara. Non spetterà quindi alcun compenso all’esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l’importo di appalto subisse variazioni (sia pure nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).
64.1 Obblighi generali dell’appaltatore
3. L'esecutore è tenuto:
a) ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio così come
indicato all’art. 9 del presente capitolato. Ciò per l’intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.
b) a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l’orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovrà essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
c) ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;
d) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
e) a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.
f) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsare incremente del 10%.
64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
4. La ditta appaltatrice dovrà:
a) eseguire l’appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
c) curare il coordinamento tra le diverse necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
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d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici;
e) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pubblica, ecc.…..) nei termini più dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all’individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;
f) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature, ecc….. che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l’assistenza necessaria;
g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalità di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;
h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;
i) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l’ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l’accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;
j) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;
k) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
l) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
m) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), l’esecutore è tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
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n) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori l’esecutore dovrà effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato; relativamente agli oneri connessi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche troverà applicazione quanto prescritto dall’art. 111, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
o) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora l’esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
p) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
q) mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
r) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;
s) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli già presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;
t) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.……) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
u) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;
v) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in prossimità dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovrà essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di inadempienza;
w) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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x) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne l’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;
y) garantire l’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l’illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;
z) procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e materiale di cancelleria;
aa) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
bb) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
cc) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà della Stazione Appaltante che saranno consegnate all’esecutore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, l’esecutore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verrà sanzionata con una penale di € 300 per ogni giorno;
dd) garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
ee) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
ff) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovrà essere integrata con riprese filmate;
gg) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondità, ecc.. (Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo troverà applicazione una penale giornaliera di 300 €) con particolare riferimento a:
i. opere in c.a.p. (quali solai e simili);
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ii. sistemi di fissaggio ai solai delle linee vita UNI EN 795, classe C) e degli ancoraggi (UNI EN 795, classe A1) previsti per la protezione delle cadute.
iii. ancoraggi antisismici di elementi non strutturali quali controsoffitti, apparati e attrezzature impiantistiche, canalizzazioni, tubazioni, ecc.;
hh) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’esecutore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;
ii) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che l’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.
5. Si specifica che, anche laddove ciò non si evinca esplicitamente dai singoli disciplinari delle varie sezioni muraria e impiantistiche o dagli altri elaborati progettuali in genere, si intendono comunque compresi e compensati nel prezzo a corpo i seguenti oneri:
a) allestimento del cantiere completo di servizi igienici, locali riposo/refettorio e locali spogliatoio a disposizione delle maestranze ecc., il tutto debitamente perimetrato a norma di legge;
b) l’occupazione di suolo pubblico;
c) mezzi d’opera in genere, puntellamenti, sbadacchiature e simili, da allestire a norma di legge secondo necessità;
d) manovalanza, manodopera specializzata e assistenza tecnica, nonché tutte le opere murarie di qualsiasi genere connesse con l’esecuzione degli impianti (apertura e chiusura tracce, sfondi anche su c.a., forature e altre predisposizioni su controsoffitti, basamenti, ecc.);
e) sostegni e staffaggi di qualsiasi genere, compresi queli antisismici, per il fissaggio a soffitto o a muro di canali, tubazioni, cavi, apparecchiature, corpi illuminanti e quant’altro;
f) coordinamento dell’esecuzione degli impianti con quella delle opere murarie e delle distinte sezioni impiantistiche tra di loro, essendo da escludere qualsiasi compenso aggiuntivo per gli oneri derivanti dalla necessità di alternare la progressione delle varie categorie di lavoro, di eseguire reciproche predisposizioni e simili, essendo in particolare da escludere ogni cointeressamento della S.A. nella ridistribuzione degli oneri generali tra le varie sezioni muraria e impiantistiche;
g) apposizione di idonei prodotti certificati in corrispondenza degli attraversamenti di pareti tagliafuoco con gli impianti in modo da ripristinare la separazione prevista.
6. Sono inoltre a carico dell'Impresa gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati in uno col prezzo comprensivo a corpo, o perché se ne è tenuto debito conto nella formazione dei prezzi unitari (oneri inclusi),
o perché si tratta di vere e proprie lavorazioni compensate a parte (oneri esclusi) come da conteggio analitico allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento):
h) le spese per mantenere il transito e la sicurezza lungo le strade interessate dai lavori e per la costruzione, il mantenimento e la segnalazione di passerelle, sia carrabili che pedonali, attraverso cavi aperti con tutte le protezioni prescritte dall'Ispettorato del Lavoro e dall'ex ENPI;
i) allestimento di idoneo locale ufficio ad esclusivo uso della Direzione Lavori, debitamente attrezzato con luce, prese elettriche, riscaldamento, elementi di arredo (tavoli, sedie, scaffalature ecc.), dimensioni minime 9 mq.;
j) la comunicazione alla Direzione dei Lavori di tutte le notizie relative alla mano d'opera impiegata e la comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro, entro i limiti fissati dallo stesso, di tutte le notizie concernenti la mano d'opera;
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k) l'installazione a cura e spese dell'Impresa di una tabella indicativa dei lavori, delle caratteristiche e dimensioni conformi ai tipi adottati dal Ministero dei LL.PP., nella sede dei lavori, laddove verrà ordinato dal Direttore dei Lavori;
l) la piena attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori di che trattasi delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro;
m) Osservare quanto specificamente previsto nell’allegato 1 al presente Capitolato Speciale d’Appalto fornendo tutta la documentazione richiesta e compilando gli eventuali modelli al fine di consentire la verifica del rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi)
n) la consegna alla D.L., a fine lavori, della documentazione relativa a tutti gli elementi posti in opera che abbiano significato agli effetti della prevenzione incendi (ovvero di prestabilite caratteristiche di resistenza e/o reazione al fuoco), per i quali dovranno essere consegnate le certificazioni valide ai sensi di legge (in particolare per le opere finite, ad es. pareti o solai tagliafuoco, comprensivi di porte, serrande, manicotti ecc., l’Impresa dovrà produrre la certificazione attestante la resistenza al fuoco complessiva redatta da un tecnico abilitato iscritto negli appositi albi ministeriali di cui alla L. 818/84 e provvedimenti successivi);
o) la produzione delle certificazioni e marcatura CE di tutti i materiali impiegati;
p) la consegna alla D.L., a fine lavori, della documentazione relativa agli impianti “come costruiti”, costituita da n. 2 copie complete e un riproducibile del progetto aggiornato con le eventuali modifiche apportate in sede di esecuzione, comprensivo di tutte le piante, schemi idraulici ed elettrici, particolari e depliant illustrativi dei materiali e delle apparecchiature poste in opera, in modo da poter in ogni tempo ricostruire e verificare l’intera opera, nonché il rilascio della documentazione di conformità ex-L. n. 46/90 e s.m.i;
q) la consegna a fine lavori i documenti necessari all’aggiornamento ed integrazione del manuale d‘uso e del piano
di manutenzione delle strutture;
r) la consegna a fine lavori i documenti necessari all’aggiornamento ed integrazione del piano di manutenzione, quali manuali d’uso e di manutenzione di tutte le apparecchiature, infissi e altri materiali di finitura effettivamente installati;
s) l’ottenere, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, da parte
degli Enti preposti relativamente alla centrale termica, ecc.
t) il consentire l’uso anticipato di quelle opere che venissero richieste dalla Stazione Appaltante lavori, senza che l’appaltatore abbia perciò a prendere speciali compensi (l’appaltatore potrà però richiedere che sia contestato lo stato delle opere per essere garantito da possibili danni che potessero derivarne);
u) le prove di laboratorio sui prelievi di calcestruzzo e d’acciaio impiegati nella costruzione dell’opera (i prelievi saranno comunque effettuati dal personale dell’Ufficio Direzione Lavori, al quale l’Impresa è tenuta a fornire tutta la necessaria collaborazione ed assistenza);
v) le prove di carico sui solai richieste dal Direttore dei lavori e/o dal Collaudatore in base alle vigenti Xxxxx Xxxxxxxx sulle Costruzioni;
w) le prove di carico sui pali di fondazione richieste dal Direttore dei lavori e/o dal Collaudatore in base alle vigenti Xxxxx Xxxxxxxx sulle Costruzioni.
x) lo sgombero entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, e conseguente ripristino, delle aree e dei locali comunque occupati;
64.3 Obblighi specifici sulle maestranze
7. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’esecutore è tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante:
a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio;
b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L’impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.
8. Inoltre l’esecutore dovrà attenersi alle seguenti misure:
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a) esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutore, contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
b) obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata - conservando l’originale presso la sede aziendale - qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo:
c) obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati gli
operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.
d) obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
e) tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall’impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome;
- fotografia;
- impresa di appartenenza;
- numero di matricola.
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l’esecutore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.
f) con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l’esecutore dovrà trasmettere alla
Direzione Lavori o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata
dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.
g) con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL, l’esecutore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti, dovrà garantire le attestazioni positive di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.), l’attestazione positiva del DURC di congruità in merito alla manodopera impiegata rilasciata dalla CASSA EDILE competente per il territorio, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.
h) affinchè l’INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare
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n. 27 del 30 gennaio 1992, l’appaltatore dovrà trasmettere all’INPS medesima le dichiarazioni riguardanti l’effettuazione delle operazioni contributive.
64.4 Altri Obblighi
9. L’esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per l’esecuzione dei lavori.
10.È fatto divieto di installare pubblicità sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di esclusiva competenza della stazione appaltante.
11.L'impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle L. 31/5/1965 n. 575, 26/7/1975 n. 354, 13/9/1982 n. 646, 19/3/1990 n. 55 e successivi aggiornamenti e modificazioni, nonché al protocollo quadro di legalità tra STRUTTURA DI MISSIONE e COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO e INVITALIA sottoscritto in data 26/07/2017.
Art. 65 - MATERIALI DI RISULTA O DI SCAVO – RITROVAMENTI
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento:
a) Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
b) L’esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese dell’esecutore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.
c) Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione
dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’art.
62.2 lett. u).
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal
successivo art. 68.
Art. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti
per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
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2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell’esecutore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Art. 67 - SORPRESA GEOLOGICA E RINVENIMENTI IMPREVISTI
1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficoltà esecutive che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (così come specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile), l’esecutore deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori.
2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge anche
ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. a) del Codice.
4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici troverà applicazione l’articolo seguente.
Art. 68 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, l’appaltatore è tenuto a denunciare al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell’oggetto o dell’area alle competenti autorità (Soprintendenza).
2. Sotto il profilo contrattuale troverà applicazione l’art. 65, comma 2.
3. Qualora l’opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilità (dovuta alle prescrizioni ed ai divieti della competente soprintendenza) si procederà a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.
Art. 69 - EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE
1. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.
3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore l’esecutore ne deve fare denuncia al Direttore Xxxxxx nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Xxxxxx procederà alla redazione di specifico processo verbale di accertamento.
5. L’esecutore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno
e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.
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6. L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.
7. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la
colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.
8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno,
l’interramento delle cunette e l’allagamento degli scavi di fondazione.
Art. 70 - FALLIMENTO DELL’ESECUTORE
1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.
2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall’art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50.
3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di
una impresa mandante trova applicazione l’art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 71 - CESSIONI D’AZIENDA, TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE –
ULTERIORI MODIFICAZIONI DEL CONTRAENTE AMMISSIBILI.
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 qualora un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
a) una clausola di revisione inequivocabile che, tuttavia, non è prevista nel presente appalto;
b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
c) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
Art. 72 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – OBBLIGO DI RIPIEGAMENTO
72.1 Cause e procedimento di risoluzione
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1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:
a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e
consecutivi;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23 del presente Capitolato;
e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l’irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;
i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;
m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;
n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.
2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l’inadempimento, l’irregolarità o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.
5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell’organo di collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente eseguite.
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6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore Lavori e l’esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell’incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all’interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell’esecutore.
72.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione
8. Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, del Codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 73 - RAPPORTI ECONOMICI NEL CASO DI ESECUZIONE D’UFFICIO
1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l’esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’esecutore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
i. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’esecutore inadempiente;
ii. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
iii. l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 74 - RECESSO
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1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.
3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Art. 75 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., o PEC, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo PEC, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo PEC), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.
4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 76.
Art. 76 - TERMINI PER IL COLLAUDO (O PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)
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1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Xxxxxxxx deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termini.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Xxxxxxxx sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause, l’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l’esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82.
Art. 77 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI IN PENDENZA DEL COLLAUDO
1. Ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare in tutto od in parte l’opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera dovrà darne comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L’esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:
a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovrà essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in contraddittorio dall’esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:
a) la verifica circa l’esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
b) la certificazione circa il fatto che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
c) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell’immobile oggetto di
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anticipata consegna;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell’esecutore.
Art. 78 - OPERAZIONI DI COLLAUDO
1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.
2. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) nella fase esecutiva o in fase di collaudo finale.
3. Si precisa che, a norma dell’art. 111, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1 del medesimo art. 111, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo.
4. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile l’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 227 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Il Certificato di Xxxxxxxx, in forza dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo dal 180° giorno successivo all’ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.
7. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 79 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI
1. Dopo l’avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Xxxxxxxx, la Stazione Appaltante prende quanto prima in consegna l’opera liberando l’impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilità civile verso terzi.
2. La presa in consegna dell’immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato di Xxxxxxxx previa comunicazione formale all’esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e l’esecutore (o loro rappresentanti).
3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo dell’immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno l’effetto surrogatorio della presa in consegna dell’immobile se contraddistinti da una comunicazione dell’impresa (o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.
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4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ritardare motivatamente la presa in consegna dell’immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio. In questo caso all’esecutore è riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell’importo di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE1
Art. 80 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CORRELATE AD ASPETTI TECNICI O A FATTI
1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l’esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l’esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 81 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (FACOLTATIVO)
1. Non sono previsti Xxxxxxx consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi
all’esecuzione dell’appalto.
Art. 82 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI NATURA ECONOMICA
82.1 Procedimento per il tentativo di accordo xxxxxxx
1 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 6 della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 valide fino al 31 dicembre 2021 relativamente ai lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.
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4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo xxxxxxx
si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016
82.2 Controversie
6. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute all’autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.
7. Responsabilità per lite temeraria – Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.
8. Trattandosi di Intervento di Ricostruzione Pubblica Post-Sisma, l’insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente al presente contratto e le azioni di tutela si intendono adottare saranno tempestivamente comunicati all’ANAC, anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del d.lgs. 50/2016.
RIFERIMENTI NORMATIVI , REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI
Art. 83 - RICHIAMI NORMATIVI E REGOLAMENTARI APPLICABILI AL CONTRATTO
1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:
x. Xxxxxx dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);
c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la parte non abrogata;
d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
e. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677;
f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
j. Leggi, Ordinanze e le circolari vigenti in materia di Ricostruzione Pubblica Post-Sisma 2016;
k. Il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonchè di quelli previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montegallo approvato con atto G.C. n. 5 del 31.01.2014.
l. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose.
m. l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di Garanzia della Correttezza e della Trasparenza delle Procedure Connesse alla Ricostruzione Pubblica Post-Sisma del 02/02/2021;
n. il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure che non transitano per il tramite di INVITALIA.
CAPITOLO II - PARTE TECNICA
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Art.84 CORRISPONDENZA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE ALLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
1. I materiali e le forniture in genere dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolato e degli atti contrattuali, dovranno essere delle migliori qualità, e nella rispettiva loro specie, dovranno risultare di perfetta lavorazione. Potranno essere ammessi materiali speciali o non previsti, solo dopo esame e parere favorevole della D.L..
2. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti richiesti, che abbiano subito deperimenti dopo l’introduzione nel cantiere e che per qualsiasi natura non risultassero conformi alle prescrizioni contrattuali.
3. L’appaltatore dovrà provvedere all’allontanamento dal cantiere dei materiali rifiutati a sue spese e sostituirli con altri idonei.
4. Nel caso che l’Appaltatore non provvedesse a detto allontanamento, vi provvederà direttamente l’appaltante accollando all’appaltatore tutte le spese incontrate nella esecuzione di detta operazione oltre a qualsiasi danno dovesse verificarsi.
Art.85 FORNITURA DEI MATERIALI
1. Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totali cura e spese dell'Impresa e a tempo debito, in modo da assicurare la ultimazione dei lavori nel termine assegnato. Detti materiali saranno delle migliori qualità rivedibili in commercio, scevri da ogni difetto e lavorati secondo le migliori regole dell'arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti all'esame e all'approvazione del Direttore dei Lavori, il quale ha la facoltà di rifiutarli se non idonei o sottoporli alle prove presso un Laboratorio Ufficiali. I materiali rifiutati dovranno essere subito asportati dai cantieri e sostituiti con altri idonei.
Art.86 PROVE SUI MATERIALI
1. L’Impresa ha l’obbligo di prestarsi in ogni tempo e a sue totali spese alle esperienze, saggi e prove sui materiali da costruzione impiegati o da impiegarsi, e di provvedere, sempre a proprie spese, al prelevamento e all’invio dei campioni agli Istituti ufficiali di prova. Di detti campioni potrà essere ordinata la conservazione negli uffici dell’Amministrazione, munendoli di suggelli e firme della Direzione Lavori e dell’Impresa nei modi adatti a garantirne l’autenticità.
2. L’Impresa ha inoltre l’obbligo di pagare quanto compete ai precitati Istituti per le prove eseguite e per il rilascio dei relativi certificati. Tali spese rientrano negli oneri generali a carico dell’Impresa, di cui si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi unitari di E.P.
Art.87 OPERE MURARIE
1. Si rimanda ai seguenti allegati:
• Allegato 2 al presente capitolato speciale d’appalto (specifiche tecniche opere murarie);
• Elaborato E1: elenco prezzi.
Art.88 IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
1. Si rimanda ai seguenti allegati:
• Allegato 3 al presente capitolato speciale d’appalto (specifiche tecniche impianti idrotermosanitari);
• Elaborato E1: elenco prezzi.
Art.89 IMPIANTI ELETTRICI
1. Si rimanda ai seguenti allegati:
• Allegato 4 al presente capitolato speciale d’appalto (specifiche tecniche impianti elettrici);
• Elaborato E1: elenco prezzi.
Art.90 ASSISTENZA, CAUTELE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
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1. Ai sensi dell’Art.4 del CGA D.Min.LL.PP. n. 145/2000 l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’amministrazione committente, che provvederà a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.
3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
5. Ai sensi dell’Art.6 del precitato CGA l’appaltatore è inoltre responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
6. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.
7. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’articolo 4 del CGA.
8. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
9. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
10. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Art.91 COLLOCAMENTO IN OPERA
1. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.) nonché collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.
3. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino alla loro ultimazione, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
ALLEGATI
All. 1: specifiche tecniche opere edili
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All. 2: specifiche tecniche impianti idrotermosanitari All. 3: specifiche tecniche impianti elettrici
ALLEGATO 1 SPECIFICHE TECNICHE OPERE EDILI
OPERE EDILI - Art.1 OPERE PROVVISIONALI, MACCHINARI, MEZZI D’OPERA
Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le opere provvisionali di qualunque genere metalliche o in legno, comunque occorrenti per l’esecuzione di ognigenere di lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere che debbono sostenere; l’esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio dovranno essere effettuati a cura e spese dell’Appaltatore.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore in ogni caso rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietàpubbliche e private ed ai lavori per la mancanza ed insufficienza delle opere provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie.
Si precisa anche che quei materiali che non potessero essere tolti dall’opera senza menomare la buona riuscita dei lavori e che andassero comunque perduti, dovranno essere abbandonati senza che per questo spetti all’Appaltatore alcun compenso.
MACCHINARI E MEZZI D’OPERA
Le stesse norme e responsabilità di cui al precedente capoverso valgono per i macchinari, mezzi d’opera, attrezzature simili, impiegate dall’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori o comunque esistenti in cantiere.
OPERE EDILI - Art.2 DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – DISFACIMENTI - TRACCE
I prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni, protezioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispettodi tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente l'edificio, il carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (compresi eventuali oneri di smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere". Comunque tutto quanto occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo l'onere del ponteggio esterno di facciata, quando risultasse necessario per lasola esecuzione delle demolizioni. Nelle successive voci di listino le predette operazioni di rimozione,cernita, abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella dicitura "carico e trasporto", che deve intendersi quindi comprensiva e compensativa di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica.
Le demolizioni di muratura, parziali o complete, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature e prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro. Sia le murature in genere che i materiali di risulta devono essere raccolti e depositati al suolo senza sollevare polvere e quindi opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e/o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare in loco e adottare gli opportuni accorgimenti per non deteriorare i materiali di risulta che potranno essere ancora utilizzati, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni inoltre devono limitarsi esclusivamente alle parti e alle dimensioni prescritte; qualora per mancanza di opere provvisionali o di altre precauzioni venissero demolite anche parti di opere non previste, quest’ultime devono essere ripristinate a cura e spese dell'Appaltatore. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietà della Stazione Appaltante ed i prezzi compensano la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi della Stazione Appaltante, ovvero il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. I prezzi per le demolizioni in genere si applicano al volume effettivo delle strutture da demolire.
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Tali prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri precisati a carico dell'Appaltatore. Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti la demolizione di strutture, di qualsiasi genere ed entità, devono intendersi a totale carico dell'Appaltatore.
Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per brevità la dicitura è abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Stazione Appaltante, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non può mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
L’onere di smaltimento in discarica regolarmente autorizzato è compensato nei prezzi.
OPERE EDILI – ART 3 SCAVI – MOVIMENTI TERRE
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici devono essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che sono date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore si deve procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, è inoltre obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate e deve provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robustearmature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, e impedire ogni slittamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature, pertanto l'Appaltatore è responsabile di eventuali danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private, provvedendo di propria iniziativa alla protezione dell’area oggetto di lavori, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare ad altre prescrizioni che alriguardo gli fossero impartite dalla Direzione lavori.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, devono essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l’Impresa deve provvedere a sua cura e spese.
L'Appaltatore deve inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie delterreno siano derivate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Il prezzo dello scavo è da intendersi comprensivo di: trasporto dei materiali provenienti dagli scavi.
Per il trasporto si terrà conto del volume effettivo dello scavo senza alcuna maggiorazione per l’aumento di volume della terra.
PUNTELLATURE E SBADACCHIATURE DEGLI SCAVI
Qualora per la incoerenza delle materie, oppure debbano essere effettuati al di sotto dell’acqua sorgiva o in qualunque modo siano soggetti a riempirsi di acqua, ed ogni qualvolta occorra, gli scavi sia di sbancamento che di fondazione dovranno essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo le persone e le cose, ed impedire smottamenti di materie durante l’esecuzione degli scavi o successivamente. Le pareti armate dovranno altresì essere assicurate con tiranti saldamente fissati a traversoni disposti sopra la bocca dei cavi.
Le armature che a giudizio della D.L. non potessero essere tolte durante il procedere dei lavori per il recupero di esse, dovranno essere abbandonate restando stabilito che nessun compenso spetterà all’appaltatore per le armature dovute abbandonare. L’appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza od insufficienza delle armature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa adottando anche tutte le precauzioni necessarie ed opportune.
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ONERI DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri ed obblighi prescritti negli articoli 4 e 5 del presente capitolato e quelli relativi alle opere provvisionali, il prezzo di appalto comprende e compensa anche quelli che seguono:
a) il taglio di piante ed alberi, l’estirpazione di ceppaie e radici, lo scoticamento, il dissodamento e la regolarizzazione del suolo, l’allontanamento delle materie di risulta;
b) il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo, qualunque sia la profondità e l’altezza, la larghezza, la forma e la superficie, delle materie di ogni consistenza, asciutte bagnate, anche in presenza di notevole quantità di acqua da aggottarsi se necessario con mezzi meccanici idonei e personale necessario per il funzionamento continuo nelle 24 ore onde mantenere attivo il prosciugamento per tutto il tempo necessario al completamento del lavoro; la spaccatura di massi, di falde rocciose, di strutture murarie di qualsiasi genere e specie o di altro materiale che si trovasse in qualunque misura negli scavi;
c) regolarizzazione, profilatura ed accigliatura degli scavi, lo spianamento del fondo, ecc.;
d) i movimenti orizzontali e verticali se l’appaltatore riterrà di sua convenienza, il deposito delle materie
scavate e trasporto su automezzi ai pubblici scarichi qualora non siano utilizzabili per rinterri, ecc.;
e) ogni indennità di passaggio, di deposito temporaneo e permanente;
f) rampe di accesso e di uscita per automezzi, puntellature e sbadacchiature delle pareti, gli impianti meccanici di escavazione, i provvedimenti per impedire e prevenire scoscendimenti ecc..
OPERE EDILI - Art.3.1 SCAVO GENERALE
Per scavi generali s’intendono tutti quelli occorrenti per la sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere la costruzione, per tagli di terrapieni, per la formazione di scantinati e piani d’appoggio di platee generali di fondazioni, vespai, rampe incassate, ecc.; in generale qualsiasi scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie. Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
Devono essere pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno 60 cm e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere, fermo restando il rispetto delle norme vigenti sulle terre e rocce da scavo.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o alconsolidamento del
terreno.
Il volume degli scavi di sbancamento è da computarsi col metodo delle sezioni ragguagliate rilevate, all’atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con l’Impresa.
OPERE EDILI - Art.3.2 SCAVI A SEZIONE
Per scavi parziali e di fondazione s'intendono tutti quelli incassati e a sezione ristretta necessari per far luogo alle fondazioni di muri e pilastri per l'esecuzione di canalizzazioni di fognature per la fossa di condutture di qualsiasi genere, cordonature, fossi e cunette.
Il volume degli scavi a sezione obbligata deve essere determinato geometricamente in base alle dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto.
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Sono invece da considerarsi scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti verticalmente o con inclinazione non superiore a 60° rispetto alla verticale, con un’altezza, misurata dal piano di campagna o dal piano dello scavo generale, superiore a 5,00 m e con un’area della sezionecorrente inferiore a 80,00 mq.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso sono considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione devono essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono quindi di semplice avviso e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.
I piani di fondazione devono essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man manoche procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
L’Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartitedalla Direzione dei Lavori.
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, deve essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Col procedere delle murature l’Impresa deve poter recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi.
Gli scavi di fondazione sono da computarsi per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
OPERE EDILI - Art.3.3 SCAVI A MANO
Sono scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza quelli eseguiti con una profondità minima di 0,80 m con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre o con carico e trasportoad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
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Nel caso di scavo per sottomurazioni sono inclusi anche gli eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 mc. Sono comprese le opere provvisionali di segnalazione, la protezione ed ilsostegno del cavo e della muratura. Il carico ed il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio. Esclusi invece gli oneri di smaltimento.
OPERE EDILI - Art.3.4 ARMATURA PARETI SCAVI – PALANCOLE
Nell’armatura di pareti di scavi è compreso il nolo, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
Nell’impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo sono invece compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e l'utilizzo della palancola.
OPERE EDILI - Art.3.5 RINTERRI
Per i rinterri deve essere riutilizzato, compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti sulle terre e rocce da scavo, materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.
Nel caso vengano a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si deve provvedere alle materie occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Dovrà sempre essere tenuta separata ed utilizzata solo per la sistemazione finale di opere a verse laquota di terreno (ricco di humus) asportato superficialmente fino ad una profondità di 60 cm in precedenti scavi di sbancamento.
Nell'esecuzione dei suddetti rinterri, deve essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolarità e precauzione. Le materie trasportate in rinterro non devono essere scaricate direttamente contro le murature, ma devono essere depositate in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con xxxxxxxx, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie deve sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, devono essere a completo carico dell’Impresa.
Se i rinterri sono da computarsi separatamente dagli scavi, il conteggio deve esser eseguito sulla base del volume del vano interrato senza tener conto del maggior quantitativo di materiali reso necessariodal costipamento.
Nella formazione dei rinterri è compreso l’onere per la stesa a strati delle materie negli spessori prescritti e nel
computo non dovrà tenersi conto del maggior volume dei materiali che l’Impresa dovesse impiegare per garantire
i naturali assestamenti.
Il volume dei rinterri e dei rilevati deve essere misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
OPERE EDILI – ART 4 PALIFICAZIONI
(Omissis)
OPERE EDILI – ART 5 OPERE IN C.A.
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Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in cemento armato, devono essere a resistenza caratteristica garantita (non è ammesso il dosaggio) e devono rispondere i alle più recenti disposizioni legislative. Devono essere confezionati con un numero adeguato di pezzature di inerti, per avere una granulometrie adatta alle necessità dell'opera e gettati con o senza l'impiego di casseri di qualsiasi tipo, ed è sempre compresa nei prezzi una adeguata truccatura o vibratura dei getti. Sonocompresi tutti gli oneri necessari per dare il calcestruzzo gettato in opera, con la sola esclusione dell'impiego della pompa quando sia in aggiunta all'uso della gru o di altro mezzo di sollevamento o trasporto; in questa ipotesi è stato previsto un costo del pompaggio che tiene conto della integrazione del lavoro. Quando il getto viene eseguito esclusivamente e direttamente con la pompa, è stato previsto un prezzo adeguato, che deve essere aggiunto al puro costo di produzione o fornitura dei conglomerati e compensa la mano d'opera e la vibratura. I casseri e le armature in ferro devono essere contabilizzate a parte. Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di tutti i materiali necessari per la realizzazione (legname vario, chiodi, filo di ferro ecc.) ed il relativo montaggio; sono inoltre compresi il disarmo e lo smontaggio, gli sfridi, le eventuali perdite di materiale, la fornitura e applicazione di idonei disarmanti, l'utilizzo di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da realizzare. Nei prezzi degli acciai di armatura, sono compresi, oltre alla fornitura del materiale, la lavorazione e posa di barre di qualsiasi diametro e lunghezza, il filo di ferro per le legature, i distanziatori, eventuali saldature di giunzioni, la lavorazione a disegno con gli sfridi conseguenti, l'impiego ove necessario di ponteggi e relativo disarmo, l'assistenza, il trasporto e lo scarico, la movimentazione in cantiere, il sollevamento alle quote di utilizzo e l'avvicinamento al luogo di montaggio, e quant'altro necessario.
TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE PORTANTI
L’appaltatore ha l’obbligo del tracciare, a sua cura e spese, per ogni piano, segnando con precisione tutte le aperture, sfondi, gole e passaggi di tubazioni in genere.
L’appaltatore resta il solo responsabile di ogni errore, per cui sarà tenuto alla demolizione e ricostruzione delle opere costruite in difformità del giusto tracciamento, nonché alla ricostruzione di quanto connesso con le predette opere dovute demolire.
COMPOSIZIONE DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Inerti – Le caratteristiche e la granulometria degli inerti debbono essere preventivamente studiate.
Gli inerti debbono essere privi di sostanze dannose ai fini della presa e dell’indurimento, ad essere conformi alle norme tecniche allegate alle leggi e decreti vigenti.
Le miscele degli inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, devono dar luogo a una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza, omogeneità, pompabilità, aria inglobata, ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico ritiro, fluage, ecc.).
Gli inerti debbono essere suddivisi in più classi, di cui la classe più fine non dovrà contenere più del5% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadra da 4,76 mm. Di luce.
Le singole classi non dovranno contenere sottoclassi (frazioni granulometriche che dovrebbero appartenere alle classi inferiori), in misura superiore al 15% e sopraclassi (frazioni granulometriche che dovrebbero appartenere alle classi superiori), in misura superiore al 10% della classe stessa.
La dimensione massima dei grani dell’inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa raggiungere ogni parte del manufatto, tenendo conto dell’armatura metallica e delle caratteristiche geometriche della carpenteria.
Leganti – Debbono impiegarsi esclusivamente legnati idraulici definiti come cementi, rispondenti ai requisiti di accettazione delle disposizioni vigenti in materia.
Il dosaggio, la classe e il tipo del cemento, debbono essere idonei a soddisfare le esigenze tecniche dell’opera. Additivi – Gli additivi per migliorare le caratteristiche del calcestruzzo debbono essere integrati secondo le prescrizioni del produttore.
Il produttore deve esibire i risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose
dell’additivo da usarsi.
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Il produttore di additivi dovrà inoltre esibire prove di laboratorio ufficiali che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti; deve essere inoltre garantita la qualità e la costanza di caratteristiche del prodotto stesso.
Il produttore di additivi dovrà mettere a disposizione su richiesta propri tecnici qualificati, specializzati nell’impiego
degli additivi, per la risoluzione dei problemi tecnici connessi con l’esecuzione dell’opera.
Acqua – L’acqua deve essere aggiunta nella quantità compatibile con la consistenza voluta e la resistenza prescritta del conglomerato.
Deve essere esente da sostanze che danneggiano la reazione chimica del cemento.
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE
L’impasto del conglomerato deve essere fatto con mezzi meccanici idonei. Si preferisce l’impiego di impianti di betonaggio che abbiano in dotazione dispositivi di dosaggio o contatori tali da garantire un accurato controllo della quantità dei componenti.
I componenti dell’impasto (cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso. E’ ammessa anche la misurazione a volume dell’acqua e degli additivi.
I dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli additivi, debbono essere di tipo individuale; le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con successione addizionale).
I dispositivi di misura debbono essere collaudati periodicamente.
I silos del cemento debbono essere progettati in modo da impedire il contatto tra il cemento insilato e l’umidità
atmosferica.
CONFEZIONE DEGLI IMPASTI
Gli impasti debbono essere confezionati in betoniere aventi capacità tali da contenere tutti gli aggregati della pesata senza debordare.
Il tempo di mescolamento deve essere tale da produrre un conglomerato omogeneo, rispondente ai requisiti della prova di uniformità di cui al successivo paragrafo 9.3.
TRASPORTO E POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI
Il trasporto del conglomerato cementizio dell’impianto di betonaggio al luogo di impiego, deve essere effettuato con mezzi atti a non alterare le caratteristiche dell’impasto e impedire la segregazione dei componenti.
Il tempo intercorso tra l’inizio delle operazioni di impasto ed il termine della posa in opera, non deve essere tale da causare una diminuzione di consistenza superiore di cm. 5 alla prova del cono, di cui al punto 9.2.
E’ assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera.
Prima della posa in opera si dovrà controllare la consistenza dell’impasto. Se questa eccederà i limiti previamente concordati, per ciascun getto (prova del cono), l’impasto sarà scartato (o se possibile corretto). Qualora il trasporto del conglomerato avvenga con autobetoniere, sarà opportuno all’atto dello scarico, controllare l’omogeneità dell’impasto con la prova dell’uniformità (paragr. 9.3).
Se all’atto dello scarico dell’autobetoniera si dovesse constatare una consistenza sensibilmente inferiore a quella richiesta, si potrà aggiungere, a giudizio della D.L., la quantità di acqua necessaria purchési provveda – a velocità
normale – ad un ulteriore mescolamento corrispondente ad almeno 30 giri della betoniera. Tale aggiunta non potrà comunque essere fatta se la perdita di consistenza dell’impasto al luogo dello scarico, supererà i 5 cm. alla prova del cono.
POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto deve avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. E’ importante a questo scopo che il conglomerato cada verticalmente al centro dellacassaforma e venga steso in strati orizzontali dello spessore da 20 a 50 cm. a seconda delle dimensionidella struttura, prima della successiva vibrazione.
La vibrazione deve avvenire immergendo il vibratore verticalmente in punti distanti tra loro da 40 a 80 cm., ritirandolo lentamente a vibrazione ultimata in modo da lasciare fori o impronte nel conglomerato.
E’ vietato scaricare il conglomerato in unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibratore.
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Se si constatasse che la vibrazione produce separazioni nel conglomerato, lo slump dello stessodovrà essere convenientemente ridotto.
Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo trascorso fra la posa in opera di uno strato orizzontale e il ricoprimento con lo strato successivo non deve superare le tre ore virtuali (vedi punto 5.8) a meno che non sia stato aggiunto all’impasto un idoneo additivo ritardante.
Nel caso in cui l’interruzione superi le tre ore virtuali (vedi punto 5.8) e non sia stato impiegato un additivo ritardante, si deve stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta (sabbia più cemento), dello spessore di cm. 1-2, con un dosaggio di cemento di almeno Kg. 600 per metro cubo.
Nel caso l’interruzione superi le otto ore virtuali (punto 5.8) si deve lavare la superficie di ripresa con acqua e sabbia in pressione in modo di metterne a nudo lo scheletro inerte a procedere come al punto 5.6. Se il conglomerato deve avere caratteristiche di impermeabilità sulla superficie deve essere steso prima del getto di apporto, uno strato di malta speciale per riprese di getti secondo istruzioni della D.L..
Lo stesso trattamento è prescritto se la ripresa dei getti avverrà dopo qualche giorno e non sia più possibile un perfetto ravvivamento della superficie di ripresa.
Si intende per “tempo virtuale”, il tempo riferito alla temperatura media ambientale di 20° c, calcolato amezzo della seguente formula:
30
tv = te ,ove:
Ta + 10
tv = tempo virtuale in ore; te = tempo effettivo in ore; Ta = temperatura media ambientale in °C.
STAGIONATURA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Prima del disarmo delle casseforme, tutte le superfici non protette del conglomerato debbono essere mantenute umide con continua bagnatura o con altri idonei accorgimenti, per almeno sette giorni.
Il disarmo delle casseforme delle superfici laterali dei getti deve avvenire quando il conglomerato abbia raggiunto una resistenza di almeno 40 Kg./cmq..
Il disarmo delle strutture di sostegno dei getti potrà essere effettuato quando si siano sicuramente raggiunte le resistenze prescritte dal progettista o D.L.. In assenza di specifici accertamenti, attenersi a quanto stabilito dalle norme tecniche allegate al decreto legge n. 1086.
Subito dopo il disarmo si dovrà provvedere alla bagnatura delle superfici, in modo da impedire l’evaporazione dell’acqua contenute nel conglomerato, fino al almeno sette giorni dal getto.
PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI GETTI DURANTE LA STAGIONE FREDDA
Nei periodi invernali si deve particolarmente curare che non si formino blocchi di materiale agglomerato con ghiaccio negli inerti e particolarmente nella sabbia. A tale scopo si dovranno predisporre opportune protezioni,
che potranno comprendere il riscaldamento degli inerti stessi con mezzi idonei.
La temperatura dell’impasto, all’atto della posa in opera non deve in nessun caso essere inferiore ai 13° C per il getto di sezioni strutturali di spessore minimo di 20 cm. e 10° C negli altri casi. Per ottenere tali temperature, occorrerà, se necessario, provvedere al riscaldamento degli inerti e dell’acqua di impasto. Si dovrà però evitare che l’acqua venga a contatto diretto con il cemento, se essa avrà una temperatura superiore ai 40° C.
Quando la temperatura dell’acqua superi i 40° C si adotterà la precauzione di immettere nellabetoniera dapprima la sola acqua con gli inerti e di aggiungere poi il cemento quando la temperatura della miscela acqua + inerti sarà scesa al di sotto di 40° C.
Nei periodi freddi è consigliabile l’aggiunta di acceleranti invernali (impropriamente chiamati antigelo) ed eventualmente di un additivo aderente, in modo da ottenere un inglobamento di aria del 3 – 5%.
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Durante la stazione fredda, il tempo per lo scasseramento delle strutture deve essere protratto, per tener conto del maggiore periodo occorrente al raggiungimento delle resistenze necessarie (almeno 40 Kg./cmq.). Fino al momento del disarmo, si deve controllare, per mezzo di termometri introdotti in fori opportunamente predisposti nelle strutture, che la temperatura del conglomerato non scenda al di sotto dei +5° C.
PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI GETTI DURANTE LA STAGIONE CALDA
Durante la stagione calda bisognerà particolarmente curare che la temperatura dell’impasto nonvenga a superare i 30° C. Bisognerà a questo scopo impedire l’eccessivo riscaldamento degli aggregati, sia proteggendo opportunamente i depositi dia mantenendo continuamente umidi gli inerti (in modo che l’evaporazione continua dell’acqua alla superficie degli stessi ne impedisca il surriscaldamento).
Qualora la temperatura dell’impasto non possa venire mantenuta al di sotto di 30° C i getti debbono essere sospesi, a meno che non venga aggiunto agli impasti un opportuno ed efficace additivo plastificante- ritardante, atto ad eliminare gli inconvenienti dell’elevata temperatura (perdita di consistenza e quindi maggior bisogno di acqua di impasto: acceleramento della presa).
Quando la temperatura ambiente risulterà elevata, particolare cura deve essere posta nell’accelerareil tempo intercorrente fra la confezione e la posa in opera dell’impasto. Qualora si usino pompe per il trasporto del conglomerato, tutte le relative tubazioni debbono essere protette dal sovrariscaldamento.
Durante la stagione calda deve essere eseguito un controllo più frequente della consistenza. Con temperatura
ambiente particolarmente elevata la direzione lavori potrà vietare l’aggiunta d’acqua prevista al punto 4.6.
La stagionatura dei conglomerati deve essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido e protetto dal sovrariscaldamento. In luogo delle bagnature, le superficie dei getti possono essere trattate con speciali vernici antievaporanti, tenuto conto di quanto disposto al punto 6.5.
QUALITA’ DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO FRESCO
Il conglomerato cementizio fresco deve essere frequentemente controllato come consistenza, omogeneità, resa volumetrica, contenuto di aria e, quando prescritto, come rapporto acqua – cemento.
La prova di consistenza consisterà normalmente nella misura dell’abbassamento al cono di Xxxxxx, eseguita secondo le norme vigenti. Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi tra i2 e i 18 cm.. Per abbassamenti inferiori ai 2 cm., si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo ilmetodo DIN 1048, o con l’apparecchio VEBE.
La prova di omogeneità è prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene mediante autobetoniera. Essa verrà eseguita vagliando due campioni di conglomerato presi a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm.. La percentuale in peso di materialegrosso nei due campioni, non dovrà differire più di 3 cm..
La prova di resa volumetrica dell’impasto, verrà eseguita attraverso la misura del peso di volume del conglomerato, eseguita con il metodo UNI 6394-68 e il controllo del peso totale dell’impasto.
La prova del contenuto d’aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo areante. Essa deve essere eseguita con il metodo UNI 6395 – 72.
Il rapporto acqua-cemento dovrà essere ovviamente computato sommando, all’acqua aggiunta all’impasto, l’umidità superficiale degli inerti.
QUALITA’ DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO INDURITO
La classe di conglomerato viene definita come “resistenza caratteristica” ad una stagionatura specificata. La resistenza caratteristica deve essere calcolata con il metodo indicato nelle norme tecniche di cui all’Art.21 del D.L. Legge n. 1086 del 05/07/1971. Trattandosi di un metodo di calcolo statistico, la resistenza caratteristica dovrà essere determinata con un numero di prelievi ciascuno di quattro provini, non inferiore a 30. Solo in casi particolari potrà essere consentita una stima con meno di 30 prelievi, fino a un minimo di 10 prelievi.
Per il prelevamento dei campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini e le prove, si debbono eseguire le norme UNI n. 6126-67; 6126-67; 6130-67; 6132-67.
Per il controllo della qualità del conglomerato preconfezionato, il conglomerato deve essere prelevato all’atto
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dello scarico della betoniera.
La qualità del conglomerato potrà essere richiesta oltre che come resistenza caratteristica, anche come permeabilità massima, ritiro massimo, fluage massimo, modulo elastico, resistenza ai cicli di gelo e disgelo, resistenza ad agenti aggressivi, basso sviluppo di calore, resistenza all’abrasione, ecc.. Per particolari strutture si potrà inoltre prescrivere il valore massimo ammissibile per lo scarto quadratico medio delle resistenze.
La resistenza caratteristica richiesta non deve essere ottenuta con dosaggi di cemento troppo elevati, che potrebbero dar luogo a valori di ritiro inaccettabili. Inoltre lo scarto quadratico medio delle resistenzedeve essere il più basso possibile.
I cementi di maggior resistenza (tipo 425 e 525), debbono essere impiegati quando non sia possibile raggiungere la resistenza prescritta con un cemento 325 o quando le esigenze di lavoro richiedono la riduzione dei tempi di disarmo. I cementi di tipo speciale (ad esempio ferrici o ferrici-pozzolanici), debbono essere impiegati quando siano richieste resistenze ad agenti aggressivi oppure valori di ritiro particolarmentebassi, sviluppo di calore non superiore ad un certo limite, ecc..
Non è permesso mescolare fra loro cementi di diverso tipo e provenienza; per ciascuna struttura si deve impiegare un unico tipo di cemento.
Per migliorare la qualità del conglomerato, potranno essere usati particolari additivi di provata efficacia e rispondenti alle norme UNI-CEMENTO o di altre organizzazioni di vasta rinomanza (ASTM, DIN, ecc.).
Il controllo di qualità del conglomerato indurito potrà essere eseguito a fini orientativi anche direttamente sulle strutture, con lo sclerometro, gli ultrasuoni o il prelievo di carote da sottoporre alle prove volute. In particolare i dati sclerometrici saranno ritenuti sufficienti per stabilire i tempi di scasseratura e di disarmo.
Non vengono qui date particolari prescrizioni per il controllo dei materiali impiegati nella confezione del conglomerato. L’appaltatore deve provvedere a detti controlli nelle forme prescritte dalle vigenti leggi o regolamenti anche perché possono venire accertate le relative responsabilità.
RISPONDENZA DELLE STRUTTURE AI PROGETTI
Prima dell’inizio dei getti, la D.L. deve verificare che il dimensionamento dei casseri, la posizione dei ferri di armatura, la posizione dei giunti, ecc. corrispondano alle caratteristiche indicate nel progetto.
La D.L. deve verificare inoltre lo stato della superficie delle casseforme che debbono comunque presentare superfici regolari e senza incrostazioni. Le varie parti della casseratura debbono essere a perfetto contatto per impedire la fuoriuscita di boiacca durante la vibrazione del conglomerato.
La D.L. deve controllare che il disarmante impiegato non sia tale da macchiare o danneggiare le superfici del conglomerato.
Nel caso di getti contro terreni, rocce, ecc. si deve verificare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante, ecc., siano eseguiti in conformità alle disposizioni del progetto e del capitolato.
Ultimata l’ispezione, la D.L. rilascerà al cantiere l’autorizzazione scritta per l’inizio della operazioni di
getto.
OPERE EDILI - Art.5.1 GETTO DI MAGRONE FONDAZIONI
Le sottofondazioni in conglomerato cementizio vengono realizzate mediante getto, con l'ausilio di gruo qualsiasi altro mezzo di movimentazione con resistenza Rck = 15N/mm2 o Rck = 20 N/mm2.
OPERE EDILI - Art.5.2 GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza
Le fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), vengono realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro. Si prescrive l'impiego di calcestruzzo conforme alla UNI 9858/UNI EN 206- 1 o alle prescrizioni delle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avente le seguenti caratteristiche:
- Classe di esposizione: XC2 superfici in cls a contatto con acqua per lungo tempo
- Dimensione massima nominale aggregato: 40 mm, valutata in relazione ai valori di copriferro, interferro e dimensioni minime del getto.
- Classe di contenuto in cloruri: Cl 0,20
- Classe di consistenza: S4
- Il rapporto acqua/cemento massimo richiesto è pari a 0,60 e la resistenza caratteristica Rck pari a 30 N/mm2 (C25/30, ex Rck30N/mm2). La quantità totale di acqua da aggiungere all'impasto deve essere calcolata tenendo in considerazione l'umidità degli aggregati e l'assorbimento degli stessi.
- Le miscele di calcestruzzo non devono avere un contenuto di cemento minore di 280 kg/m3.
OPERE EDILI - Art.5.3 GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
Realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato allaparticolare destinazione del getto. E’ compresa la vibratura.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato l'Appaltatore deve attenersi strettamente a tutte le prescrizioni contenute nel DM2008 e relativa circolare 2 febbraio 2009 n617.
Restano quindi ferme anche per queste opere, come per ogni altra, le disposizioni del Capitolato Generale.
Si prescrive l'impiego di calcestruzzo conforme alla UNI 9858/UNI EN 206-1 o alle prescrizioni delle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avente le seguenti caratteristiche:
- Classe di esposizione: XC3 calcestruzzi per interni con umidità relativa moderata o alta e calcestruzzo protetto dalla pioggia
- Dimensione massima nominale aggregato: 25 mm, valutata in relazione ai valori di copriferro, interferro e dimensioni minime del getto.
- Classe di contenuto in cloruri: Cl 0,20
- Classe di consistenza: S4
- Il rapporto acqua/cemento massimo richiesto è pari a 0,55 e la resistenza caratteristica Rck pari a 35 N/mm2 (C28/35, ex Rck35N/mm2). La quantità totale di acqua da aggiungere all'impasto deve essere calcolata tenendo in considerazione l'umidità degli aggregati e l'assorbimento degli stessi.
- Le miscele di calcestruzzo non devono avere un contenuto di cemento minore di 280 kg/m3.
Avvenuto il disarmo la superficie delle opere deve essere regolarizzata con malta cementizia.L'applicazione viene fatta previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta deve essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
Il conglomerato per le opere in c.a. di qualsiasi natura e spessore è valutato per il suo volume effettivo senza
detrazione del volume del ferro, che deve essere pagato a parte.
Nei prezzi dei conglomerati armati sono compresi e compensati gli oneri e obblighi previsti all'Art.4.11.E18 e tutte quelle opere provvisionali di servizio, noleggi di macchinari e mano d'opera necessari per la lavorazione, innalzamento, trasporto e costipamento del conglomerato.
Nei prezzi delle casseforme per il contenimento del conglomerato, sono compresi e compensati gli oneri per la loro formazione, posa in opera, rimozione a opera ultimata, sfrido, nonché l'onere di tutte quelle opere provvisionali indispensabili per la loro installazione e rimozione.
OPERE EDILI - Art.5.4 STRUTTURE ARMATE IN C.A.
Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza
Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato allaparticolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3.
OPERE EDILI - Art.5.5 CASSEFORME PER CEMENTO ARMATO
Nelle casseforme per getti in calcestruzzo con impiego di pannelli in qualsiasi tipo, sono comprese learmature di sostegno, il disarmante, la manutenzione ed il disarmo Nell’utilizzo di casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera il costo è già compreso nel prezzo dei solai gettati in opera.
Nel banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati il costo è già compreso nel prezzo dei solaiprefabbricati.
OPERE EDILI - Art.5.6 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
Nella fornitura e posa di acciaio tondo in barre per cemento armato, in opera è compresa la lavorazione, la posa, lo sfrido, le legature, mentre sono compresi tagli, sfridi, legature nella posa in opera della rete di acciaio elettrosaldata. Sono altresì compresi i controlli di accettazione previsti dal DM2008 §11.3.2.10.4 come indicato nelle tavole di carpenteria.
Si prescrive l’impiego di acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata B450C (ex FeB44K) avente resistenza caratteristica di snervamento minima di 450 N/mm2 e resistenza caratteristica di rottura minima di 540 N/mm2. È consentito l’utilizzo di acciai B450A con diametro delle barre compreso tra 5 e 10 mm per reti, tralicci e staffe.
OPERE EDILI - Art.6 GIUNTI SISMICI STRUTTURALI
(Omissis)
OPERE EDILI - Art.7 SOLAI – PARTIZIONI ORIZZONTALI
Nei prezzi dei solai sono già compresi i costi delle casserature per i solai misti da gettare in opera, e dei banchinaggi per i solai prefabbricati. Non sono compresi i costi delle armature aggiuntive e di distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata, molto variabili in funzione di spessore, luce e caricoutile, che devono quindi essere contabilizzati in base ai calcoli dei cementi armati. Sono comprese le armature in acciaio normale e di precompressione inserite nei travetti prefabbricati, nei casi nei qualivengono utilizzati. Durante lo svolgimento di lavori la Direzione lavori ha la facoltà di prescrivere particolari sistemi e tipi di solaio; per ogni tipo stabilirà anche il sovraccarico da considerare e l'Appaltatore dovrà, senza eccezioni, eseguire le prescrizioni della Direzione lavori al riguardo.
Tutti i tipi di solai devono essere misurati al netto fra le pareti in rustico dei locali che coprono, non tenendo conto delle parti rientranti nei muri.
Per i solai in cemento armato a travetti incrociate, coprenti locali a pianta rettangolare, si deve assumere come luce del locale netto la media delle luci libere del locale. Verranno dedotti i vani superiori a un metro quadrato.
Nel prezzo dei solai misti in cemento armato o cemento armato precompresso e laterizi o altro materiale di alleggerimento sono comprese le casseforme, le impalcature di sostegno di qualsiasi entità con tutti gli oneri specificati per le casseforme delle opere in c.a., il conglomerato, i laterizi e il ferro.
I solai in c.a. senza laterizi, quando non sono previsti nell'elenco prezzi, sono da valutarsi come ogni altra opera in cemento armato. Dal volume geometrico dei calcestruzzi si deducono le cubature di eventuali strutture incorporate, salvo il ferro di armatura.
La parte del solaio in c.a. rientrante nei muri perimetrali deve essere computata al prezzo della muratura, mentre le travi, gli architravi e le piattabande che servono invece a sostegno dei solai in c.a. devono essere misurati a parte nella loro effettiva cubatura.
OPERE EDILI - Art.7.1 SOLAI MISTI GETTATI IN OPERA
Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza
Nelle opere di getto dei solai sono compresi i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza Rck 25 N/mm² gettato in opera e vibrato per nervature, i travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 4 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo.
Escluso il ferro tondo di armatura. Nel caso di solaio in cemento armato a nervature incrociate sono compresi i rompitratta.
OPERE EDILI - Art.7.2 SOLAI IN PANNELLI ALVEOLARI
Nei solai composti da pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione aventi una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico sono compresi: la fornitura dei pannelli prefabbricati autoportanti realizzati con calcestruzzo con Rck=55 Mpa e acciaio armonico di precompressione delle dimensioni e quantità previste nei calcoli statici; getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di testata, con calcestruzzo di classe Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato; la rasatura all'intradosso; le armature integrative superiori in acciaio lento resistenti ai momenti negativi e gli spezzoni inferiori taglio-resistenti; l'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. Sono esclusi: il getto dell'eventuale soletta superiore in calcestruzzo strutturalmente collaborante con i pannelli qualora necessaria per aumentare la rigidezza e la ripartizione nel caso di forti carichi concentrati o per esigenze sismiche e l'eventuale rete elettrosaldata da inserire nel getto della soletta,che saranno contabilizzati con prezzi a parte.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
OPERE EDILI - Art.7.3 VESPAI AREATI
Il vespaio è formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo Rck = 15 N/mm³, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo Rck 25 N/mm², fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. È esclusa e pagata a parte l’eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari mentre sono comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.
OPERE EDILI - Art.8 STRUTTURE IN LEGNO
OPERE EDILI - Art.8.1 LEGNO MASSICCIO
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenze essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale sia circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze xxxxxxxxx e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto dellato della sezione trasversale.
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I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno nè smussi di sorta.
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D. M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti.
Dovranno quindi essere di buona qualità; la quantità di alburno deve essere correlata alle esigenzedi durabilità e di sollecitazione agli agenti esterni che l’utilizzo richiede; non deve presentare fessure, spaccature incompatibili con l’uso previsto; deve essere esente da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti, presentare colore e venatura uniforme.
I legnami di qualsiasi essenza, devono provenire da segherie che rispettino le modalità di taglio corrette nel periodo
ottimale. Il taglio deve essere fatto in inverno, quando sono rallentate le attività di vita della pianta, la porosità del legno è ridotta e i tronchi sono poveri di linfa. I legni tagliati in inverno devono essere stagionati naturalmente senza forzature fino al raggiungimento del 12% di umidità. La stagionatura deve avvenire all’aperto evitando coperture non traspiranti le quali non consentirebbero un’asciugatura uniforme; deve coprire in arco di tempo di almeno sei mesi ed in tal modo garantire al legno una migliore stabilità e la possibilità di assestarsi nel tempo.
Qualora il taglio non avvenga in inverno, è consigliabile rimuovere subito la corteccia onde evitare l’annidamento
di insetti e tarli.
La stagionatura artificiale (temperatura max 60°) va utilizzata solo per pezzi piccoli e in situazioni particolari e deve comunque prevedere lo stazionamento in locali a temperatura intermedia (14-15%) dove il legno ha tempo di stabilizzarsi per 2-4 settimane.
Le essenze scelte devono appartenere a specie nazionali non in via di estinzione, non devono comunque provenire da foreste primarie e i singoli elementi devono presentare difetti compatibili con l’uso cui sono destinati.
Il legname per il rivestimento esterno in doghe sarà in larice non trattato o in cedro del Canada.
Nel caso i legni siano di provenienza non nota e non se ne conoscano le condizioni di taglio e di essiccazione, è consigliabile verificarne il livello di radioattività e l’eventuale presenza di sostanze indesiderate (anticrittogamici, fungicidi, ignifughi di sintesi chimica).
I legnami che vengono tagliati ed essiccati secondo le regole sopra elencate sono di norma in grado di resistere da soli agli attacchi dei parassiti.
I trattamenti antiparassitari preventivi di tipo chimico possono essere sostituiti con bagni ai sali di boro, oppure con un passaggio in autoclave a 60° che denaturando la lignina la rende inappetibile ai parassiti.
Eventuali protezioni estetiche possono essere ottenute utilizzando cere con ossidi naturali oppure vernici prive di derivati del petrolio.
La scelta dell’essenza deve essere fatta in base all’utilizzo che se ne deve fare:
- Abete, castagno, cipresso, faggio, larice, pino larice, pino marittimo, xxxx xxxxxxxxx sono essenze consigliate per usi strutturali.
- Abete (bianco e rosso), castagno, faggio, tutti i tipi di rovere (quercia), larice, noce, xxxx xxxxxxxxx, pino cembro, pioppo, robinia sono essenze consigliate per pavimentazioni, infissi e arredamenti Possono essere individuate 4 categorie di legname:
Caratteristiche | 1a categoria | 2a categoria | 3a categoria |
Tipo di legname | Assolutamente sano | Sano | Sano |
Alterazioni cromatiche | Immune | Lievi | Tollerate |
Perforazioni provocate da insetti o unghi | Immune | Immune | Immune |
Tasche di resina | Escluse | Max spessore mm 3 | |
Canastro | Escluso | Escluso | |
Cipollature | Escluse | Escluse | Escluse |
Lesioni | Escluse | Escluse | Escluse |
Fibratura | Regolare | Regolare | Regolare |
Deviazione massima delle fibre rispetto all’asse longitudinale del pezzo | 1/15 (pari al 6,7%) | 1/8 (pari al 12,5%) | 1/5 (pari al 20%) |
Nodi | Aderenti | Aderenti | Aderenti per almeno 2/3 |
Diametro | Max 1/5 della dimensione minima di sezione e in ogni casomax cm 5 | Max 1/3 della dimensione minima di sezione e in ogni casomax cm 7 | Max 1/2 della dimensione minima di sezione |
Frequenza dei nodi in cm 15 di lunghezza dellazona più nodosa | La somma dei diametridei vari nodi non deve oltrepassare i 2/5 della larghezza di sezione | La somma dei diametridei vari nodi non deve oltrepassare i 2/3 della larghezza di sezione | La somma dei diametridei vari nodi non deve oltrepassare i ¾ della larghezza di sezione |
Fessurazioni alle estremità | Assenti | Lievi | Tollerate |
Smussi nel caso di segati a spigolo vivo | Assenti | Max 1/20 della dimensione che ne è affetta | Max 1/10 della dimensione che ne è affetta |
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4a categoria (da non potersi ammettere per costruzioni permanenti): tolleranza di guasti, difetti, alterazioni e smussi superanti i limiti della 3a categoria.
I legnami si misurano per cubatura effettiva; per le antenne tonde si assume il diametro o la sezione a metà altezza; per le sottomisure coniche si assume la larghezza della tavola nel suo punto di mezzo.
Il legname, a seconda della prescrizione, può essere nuovo o di recupero, nelle dimensioni richiesteo prescritte. Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno massicciosia al legno lamellare, trattati e non, articolata in:
- determinazione della velocità di penetrazione della carbonizzazione;
- determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente calcolata tenendo conto della riduzione dovuta alla carbonizzazione del legno);
- verifica della capacità portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace ridotta più
sollecitata secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite.
OPERE EDILI - Art.8.2 LEGNO LAMELLARE
Il legno lamellare incollato deve essere ottenuto utilizzando lamelle di legno, di dimensioni ridotte rispetto a quelle dell’elemento finito, parallele all’asse prevalente e unite tramite un collegamento meccanico (incollaggio) il più possibile simile a quello esistente in natura tra le fibre del materiale originario.
Per la realizzazione dei manufatti in legno lamellare incollato vengono normalmente utilizzate tavole di legno di conifera, in particolare abete rosso, abete bianco e xxxx xxxxxxxxx.
Le tavole devono essere accuratamente selezionate in relazione alla presenza dei difetti caratteristicidel legno, in modo tale da garantire la qualità del prodotto finale riducendo il margine di imprevedibilità del comportamento tipica di un materiale organico.
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Le tavole devono essere successivamente essiccate fino ad un tasso di umidità relativa compresotra il 7 e il 15%, questo in relazione alle condizioni di esercizio previste per il manufatto finito. In particolare, per i manufatti esposti alle intemperie, devono essere adottati valori di umidità relativa più alti, mentre valori più bassi sono più adatti ai manufatti destinati ad ambienti chiusi e riscaldati.
Le tavole, controllate singolarmente, vanno poi rifinite alle estremità e fresate per realizzare i giunti a pettine secondo precise normative. L’incollaggio in corrispondenza dei giunti determina la formazione delle lamelle che vengono successivamente rettificate e piallate per uniformarne lo spessore, quindi lasciate maturare per permettere l’indurimento dei giunti.
Le singole lamelle cosparse di colla devono essere sovrapposte di coltello fino ad ottenere le dimensioni richieste, e serrate con opportuna pressione fra di loro. Il tempo di indurimento (dalle 16 alle 30 ore) è in funzione del tipo di colla, della temperatura dell’ambiente e dell’umidità del legno. I pacchetti di lamelle vanno tagliati dell’altezza e della forma voluta dal progetto secondo le normative vigenti.
Le colle usate devono presentare una buona resistenza meccanica e stabilità all’invecchiamento, nonché una buona resistenza agli acidi, alcali deboli, solventi, umidità, microrganismi, intemperie, acqua bollente e calore.
Successivamente si procede alla piallatura delle quattro facce, al taglio a misura, alla sagomatura e foratura per le connessioni metalliche, all’impregnatura con prodotti bioecocompatibili per la difesa dagli agenti patogeni ed atmosferici. Non è ammesso l’impregnatura con vernici o impregnanti di derivazione petrolchimica.
OPERE EDILI - Art.8.3 DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE.
Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione.
I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionali.
La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle prescrizioni del progetto e dal presente capitolato.
Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo scostamento iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio.
Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far attenzione particolare alla loro rettilineità.
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.
Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita.
Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibilea quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano importanti
gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità.
Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che l'affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati.
La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate. Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura.
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Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo.
Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.
Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi fessure, nodi (ed altri difetti inmodo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti.
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessoredi almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.
Xxxxxxx e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di xxxxxxxxxx.Xx diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettoridovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali presse ocon speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni.
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:
• il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del gambo non filettato;
• il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50 % del diametro del gambo;le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.
L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti.
Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'operafinita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione
orizzontale a quella verticale.
OPERE EDILI - Art.8.4 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO MECCANICI
Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2).
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Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati impiegati siano stati provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.
Protezione anticorrosione minima per le pareti in acciaio, descritta secondo le norme ISO 2081. | |
Classe di umidità | Trattamento |
1 | nessuno 1) |
2 | Fe/Zn 12c |
3 | Fe/Zn 25c 2) |
1) minimo per le graffe | |
2) in condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo |
Classe di umidità 1: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell'aria circostante che supera il65 % soltanto per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 12 %. Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ±2°C e ad una umidità relativa dell'aria circostante che supera1'80% soltanto per alcune settimane all'anno.
Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 18 %.
OPERE EDILI - Art.9 MURATURE – XXXXXXXX – ANCORAGGI – PARTIZIONI VERTICALI
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere devono essere delle migliori fornaci di pasta fine,compatta, omogenea, privi di noduli e di calcinelli e devono risultare sonori alla percussione, non contorti, né vetrificati, né screpolati.
Sono prese in considerazione anche le murature impiegate per le compartimentazioni REI, in quantousualmente impiegate anche come normali partizioni, indipendentemente dalla specifica caratteristica antifuoco. Anche quando per ragioni di brevità non è estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tuttele forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte, con malte con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. Sono inoltre comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre specializzate. I ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi, quindi se il ponteggio esterno non è già esistente per l'esecuzione dell'assieme delle opere, dovrà essere computato in aggiunta.
Nella costruzione delle murature in genere si deve porre la massima cura per la perfetta esecuzione degli spigoli, delle piattabande, archi, voltini, ecc.
Nelle murature sono lasciate tutte le canne occorrenti debitamente intonacate, nella quantità, località, dimensioni e forme che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo si devono essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di gelo nei
quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria devono eseguirsi nelle ore meno fredde del giorno purché, vengano adottati i necessari provvedimenti per difendere le murature dal gelo.
Le facce delle murature di malta devono essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione o anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sui muri deve essere distesouno strato isolante composto o di asfalto o di malta di cemento opportunamente miscelato con idrofugo dello spessore non inferiore a cm. 2. La muratura sopra di esso deve essere ripresa solo dopo il consolidamento dello strato impermeabile.
Per assicurare un perfetto collegamento e la maggior rigidità alla costruzione sulle murature di ogni piano devono eseguirsi cordoli di conglomerato cementizio opportunamente dimensionati ed armati con tondini di ferro.
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I prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per l’esecuzione in curva. Sono altresì compresi i ponti interni di servizio, i tra battelli, qualunque sia l’altezza delle murature da eseguire.
Le murature in genere sono da misurarsi geometricamente, in base al loro volume o alla loro specifica superficie, secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci. Sono detratti i vuoti delle aperture e di tutte le parti eseguite con materiali diversi con superficie superiore a 0,50 m².
I tavolati ed i divisori in genere, eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, si misurano a vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di superficie superiore a 1,00 m².
OPERE EDILI - Art.9.1 MURATURE IN LATERIZIO
Sono conteggiate nell'effettivo loro spessore, che deve essere quello segnato nei progetti o nelle istruzioni fornite dalla Direzione lavori, tenendo presente che per le murature di mattoni gli spessori da prescriversi dovranno essere in relazione alle dimensioni dei mattoni in uso sulla piazza.
Se le murature risultano di minor spessore del prescritto e venissero tollerate, la misura deve essere fatta tenendo conto dell'effettivo minor spessore.
Si indica, per norma, che con mattoni delle dimensioni di cm. 23 x 11 x 6 gli spessori prescritti dei muri sono i seguenti: muro di due teste m. 0,24; di tre teste m. 0,36; di quattro teste m. 0,48; di cinque teste m. 0,60, ecc.
Dal volume dei muri si deducono tutti i vani, gli sfondati e le aperture di luce netta superiore a mezzometro quadrato senza tener conto degli squarci, ossia facendo deduzione del solo volume che si ottiene moltiplicando la luce netta dell'apertura per lo spessore del muro e dello sfondato (profondità di esso) ritenendosi che il volume degli squarci vada a compenso della maggior lavorazione occorrente. Le strombature alle finestre di cantina sono dedotte dal volume della muratura di fondazione e valutate geometricamente.
La misurazione viene fatta in ogni caso, sul rustico e cioè prima dell’applicazione di intonachi e rivestimenti, decorazioni in pietra, ecc.
Per le aperture di finestre, anche di sotterraneo, la deduzione viene fatta tenendo conto dell'apertura come spingentesi fino al piano di pavimento e computando a parte il tavolato o il muro di parapetto o controterra.
Le deduzioni per le aperture con superiore arco si devono conteggiare come aventi altezze uguali all'imposta dell'arco più i due terzi della freccia dell'arco stesso.
Quando venisse ordinato di lasciare vani interni o intermedi ad archi, piattabande, volte, ecc.(sordine), questi devono essere dedotti nel loro effettivo volume, salvo conteggiare a parte le chiusure con tavolato o altro dei vani stessi, come sarà prescritto di fare.
Si devono dedurre dalla muratura tutte quelle parti che nella stessa fossero occupate da pietre naturali o artificiali, cementi armati o altri materiali che fossero conteggiati e compensati a parte.
Non si farà però deduzione per i vari dei condotti, delle canne per camini, immondezzai, stufe, caloriferi, acque, ecc. né per griglie scorrevoli, avvolgibili e simili, ritenendosi che tali mancate deduzioni vadano a compenso degli
intonachi dei vani e delle chiusure con tavolato, da eseguirsi secondo le prescrizioni della Direzione lavori, anche quando gli intonachi dovessero essere in cemento lisciato e con angoli arrotondati e le chiusure con tavolati di una testa.
Sono da considerarsi di sotterraneo le murature fino al livello del pavimento del piano terreno, anchese questo sia rialzato sopra il piano di spiccato.
OPERE EDILI - Art.9.2 TAVOLATI IN LATERIZIO
I tavolati in foglio sono misurati nell'effettiva loro superficie finita al rustico e si devono detrarre tutti i vani superiori a un metro quadrato.
I muricci per le chiusure o riduzioni dei vani, ivi compresi anche quelli per i rulli delle avvolgibili, perparapetti, ecc., devono essere conteggiati come sopra nell'effettiva misura, non finiti al civile.
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Per la chiusura delle aperture arcuate si deve tenere, come altezza, quella effettuata nella deduzionedella muratura.
I voltini occorrenti per la riduzione delle aperture sono compensati come tavolati di pari spessore.
I tavolati di quarto e le murature di una testa devono essere eseguiti con mattoni scelti, esclusi i rottami e i laterizi incompleti e quelli mancanti di spigolo. Devono essere eseguiti con le migliori regole d'arte,a corsi orizzontali e a due fili per evitare il forte impiego di malta per l'intonaco delle due facce.
I mattoni, prima del loro impiego, devono essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi devono mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; devono essere posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
Nella costruzione dei muri si deve avere la massima cura di non rompere i mattoni, escludendosi l'impiego di scaglie per il riempimento dei vani e tollerandosi solo l'uso dei quarti di mattone, quando siano indispensabili per ragioni costruttive.
Il letto di malta di ciascun corso deve avere lo spessore non maggiore di un centimetro, mentre i giunti verticali non devono essere maggiori di due centimetri. I giunti non vengono rabboccati durante la costruzione per dare maggior presa all'intonaco.
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura devono essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Nel caso in cui la muratura debba eseguirsi a parametro visto, si deve avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di parametro le connessure di faccia vista non devono avere grossezza maggioredi 5 millimetri e, previa loro raschiatura e pulitura, devono essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sondine, gli archi, le piattabande e le volte devono essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso tracciata sopra la cen-tinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm. 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso.
La chiusura dell'ultimo corso sotto il soffitto deve essere ben serrata da eseguirsi anche, se occorra, in un secondo tempo.
OPERE EDILI - Art.9.3 DIVISORI IN CARTONGESSO
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinatio sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati diprofilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Sono previste due tipologie di pareti:
- con doppia lastra per lato;
- con singola lastra per lato.
Verranno impiegate lastre idrorepellenti nei locali umidi e lastre resistenti al fuoco nel 50% delle pareti lungo le vie di fuga.
OPERE EDILI - Art.9.5 DIVISORI IN CARTONGESSO ACUSTICI
Ove previsto in progetto le intercapedibni delle pareti leggere in cartongesso saranno riempite con pannelli in lana di vetro dello spessore di 40 cm e densità densità di 11,5 kg/m³..
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OPERE EDILI - Art.9.5 DIVISORI REI CON LASTRE IN SILICATO DI CALCIO
Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelliprefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in Euroclasse A1, E.I. 120 min., con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1.200 x 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e soffitto ad U fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a C posti ad interasse 600 mm, la formazione di eventuali vani porta o finestra con i contorni dotati di profilatimetallici per il fissaggio dei serramenti.
OPERE EDILI - Art.10 INTONACI
Gli intonaci siano interni che esterni non dovranno essere eseguiti prima che le malte allettanti le murature su cui andranno applicati non abbiano fatto conveniente presa. Gli intonaci non dovranno essere fatti nei periodi di temperatura troppo rigida od elevata.
Lo spessore totale dell’intonaco dovrà risultare non inferiore a cm. 1. Negli intonaci su pareti interne dovranno essere eseguiti canaletti di distacco tra le pareti e i soffitti, applicazioni di paraspigoli in metallo levigatura delle pareti eseguita in modo tale da consentire l’applicazione di tinte lavabili; in questo caso sull’intonaco grezzo dovranno essere applicati strati di polvere di marmo, e calce spenta.
Gli intonaci di qualunque specie non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, nei piani, nei piombi, distacchi delle murature ecc.. Gli intonaci che presentassero comunque difetti compresi gli schioppettii, sfioriture o screpolature dovranno essere demoliti erifatti a spese dell’appaltatore, restando a suo carico i necessari ripristini, nonché il risarcimento di eventuali danni. Nell’esecuzione degli intonaci dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: si dovranno predisporre opportune fasce poste alla distanza di ml. 1 in modo da ottenere un intonaco ben piano e verticale, verrà applicato quindi alla muratura un primo strato di malta, gettato con forza in modo da penetrare in tutti gli interstizi e li riempia, si provvederà poi alla regolarizzazione con il regolo. Quando il rinzaffo avrà ottenuto una leggera presa si applicherà su di esso un leggero strato di malta fina che si conguaglia con cazzuola e fratazzino stuccando ogni fessura e togliendo ogni asperità affinché le paretisiano regolari. Appena l’intonaco grezzo di cui al paragrafo precedente avrà preso consistenza, dovrà essere disteso si di esso uno strato formato con la corrispondente colla di malta fina che verrà conguagliata in modo tale che l’intera superficie risulti perfettamente uniforme e piana. L’intonaco grezzo dovrà essere abbondantemente bagnato per l’applicazione dello strato di colla qualora risulti già essiccato.
Nei prezzi di tutti gli intonaci si intende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.
Sono altresì comprese tutte le attività necessarie per la esecuzione a regola d'arte, quali la disposizione di guide, la esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di paraspigoli in
lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti, ecc. su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione, e per qualsiasi spessore. Le finiture dei vari tipi di intonaco dovranno essere eseguite con idonee attrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a spatola, sotto staggia, ecc.) in modo da evitare rugosità e gobbe. La tolleranza ammessa per la complanarità e l'appiombo è di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.
Per gli intonaci esterni è compreso l'uso dei ponteggi di facciata, se esistenti; se non sono esistenti devono essere computati a parte; è sempre compreso l'uso dei piani di lavoro interni, per operare fino ad una altezza dal piano di 4,00 m.
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Nei prezzi dei vari tipi di intonaci sono sempre comprese tutte le operazioni precedenti tecnicamente necessarie per la regolare esecuzione: l'intonaco rustico è costituito da rinzaffo e rustico, l'intonaco civile è costituito da rinzaffo, rustico ed arricciatura; computando la finitura finale, sono compresi tutti gli interventi intermedi necessari, ed in condizioni normali non è corretto computare l'intonaco completo come sommatoriadi varie fasi di lavoro. Pertanto il rinzaffo (definito anche strollatura o sbruffatura) può essere computato a parte solo se eseguito come intervento a se stante, espressamente richiesto per particolari necessità, e non seguito da altri intonaci; l'arricciatura (definita anche rasatura o lisciatura nei premiscelati) può essere computata a parte solo se eseguita a completamento di intonaci rustici preesistenti.
Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a qualunque altezza sono da valutarsi in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:
• per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si devono dedurre i vuoti superiori ad 1.00 m²;
• per gli intonaci e rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si devono dedurre i vuoti superiori a 4,00 m² ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle, voltini.
OPERE EDILI - Art.10.1 INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI
• Rinzaffo su superfici esterne, verticali ed orizzontali, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresa spazzolatura e lavaggio, compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni.
• Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni
• Arricciatura per esterni su superfici orizzontali e verticali, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico, con stabilitura a base di leganti aerei o idraulici, esclusi i ponteggi esterni.
• Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni
• Intonaco lisciato alla cazzuola con malta di cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, additivato con idrofugo, spessore minimo cm. 2, compreso il rinzaffo ove opportuno, compresi i piani di lavoro interni, esclusi i ponteggi esterni.
OPERE EDILI - Art.10.2 INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI
L’intonaco completo impiegato per interni può essere ad esecuzione manuale o meccanica:
• con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i pianidi lavoro,
• con finitura liscia, adatto per l'incollaggio di rivestimenti, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite, tirato a staggia e finito con lisciatura a frattazzo con cura dei piani e delle
squadre, compresi i piani di lavoro.
OPERE EDILI - Art.11 SOTTOFONDI
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Si definisce sottofondo l'assieme degli strati a supporto del pavimento, e lo strato eventuale sottostante di riempimento; si definisce massetto lo strato (unico o finale) sul quale viene posato il pavimento. Nella definizione delle voci relative alla formazione di sottofondi x xxxxxxxx per pavimenti, si fa riferimento ai sistemi attualmente più utilizzati. Per spessori limitati, fino a 8 cm, si sono previsti massetti monostrato con spessori variabili normalmente da un minimo di 5 cm ad un massimo di 8 cm, che possono essere realizzati sia con materiali tradizionali sia con materiali speciali, purché di adeguata resistenza, e con finitura fine, specialmente per i pavimenti vinilici e similari. Per spessori dai 9 cm in poi, si dovrebbe prevede la realizzazione di sottofondi a due (o più) strati. I sottofondi inferiori di riempimento vengono generalmente realizzati con impasti alleggeriti e con minori caratteristiche di resistenza, con spessori da un minimo di 4 cm a valori anche considerevoli ove necessario, finiti superficialmente in modo grossolano. Il massetto superioredi finitura, generalmente dello spessore minimo di circa 5 cm, viene realizzato con materiali di adeguata resistenza e con finitura fine, in particolar modo per i materiali di tipo vinilico e similari. Per i massetti sui quali devono essere incollati pavimenti vinilici, linoleum, gomma, moquette ecc. devono essere impiegati impasti in grado di garantire una resistenza finale non inferiore a 130 kg/cm². Se non è specificato l'uso solo per interni, i massetti possono essere utilizzati anche all'esterno.
Il sottofondo può essere costituito, secondo il progetto o le disposizioni della Direzione lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio, da un gretonato, da pomice o prodotti simili quando si vogliaottenere un sottofondo leggero o isolante, di spessore non minore di cm. 3 in via normale, che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per la stagionatura. Prima della posa in opera del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo devono essere riempite e stuccate con boiacca di cemento.
OPERE EDILI - Art.11.1 SOTTOFONDI IN GHIAIA
Con la semplice denominazione "ghiaia", s'intende il materiale estratto da fiume o da cava all'asciutto, per il pronto impiego nella confezione del calcestruzzo. La ghiaia normalmente si vende allo stato naturale (ghiaia mista). Distinte, secondo la provenienza, in:
a) ghiaia di fiume;
b) ghiaia di cava.
Sono vendute a metro cubo. Si ammette il calo del 10% per tutti i mezzi di trasporto.
Il sottofondo deve essere realizzato mediante l’impiego di ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, con pietrisco e ghiaietto ed è compresa la sistemazione e la costipazione del materiale.
OPERE EDILI - Art.11.2 SOTTOFONDI E XXXXXXXX CON MALTE TRADIZIONALI
Si impiegano le malte tradizionali nelle opere di:
• Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm):
• Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
• Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm5
• Massetto per pavimento in parquet a listoni inchiodati su magatelli, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo fino, compresa la fornitura e posa dei magatelli, spessore cm 5:
• Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6.
Aggiunta di prezzo per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sui prezzi delle singole voci precedenti.
OPERE EDILI - Art.11.3 SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI
I sottofondi possono essere costituiti, secondo il progetto o le disposizioni della Direzione Lavori da:
• Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 8-12 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessorecm 5.
• Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 8-12 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessorecm 5:
• Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 3-8 mm, tirato in perfetto piano, spessore cm 5
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• Massetto per pavimento in parquet a listoni inchiodati su magatelli, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo fino, compresa la fornitura e posa dei magatelli, spessore cm 5
• Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6, compresa la formazione della guscia.
Aggiunta di prezzo per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quandonecessari) sulle voci precedenti
OPERE EDILI - Art.12 PROTEZIONE ANTINCENDIO
Oltre alle murature previste nei precedenti articoli in blocchi di calcestruzzo cellulare sono inoltre ovviamente REI le murature in mattoni pieni ed in conglomerato cementizio, negli spessori previsti dalle normative nelle varie condizioni di impiego.
OPERE EDILI - Art.12.1 CHIUSURA REI XXXXXX
Si possono impiegare, secondo le previsioni di progetto:
Diaframma tagliafuoco REI 180 a parete o a soffitto realizzato con malta premiscelata antincendio a chiusura di passaggi di cavi elettrici e di tubi metallici, spessore minimo 15 cm. Compresa la malta applicata manualmente o con pompa a bassa pressione, le casserature, i piani di lavoro. Misurazione: vuoto per pieno
Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di tubi e cavi.
OPERE EDILI - Art.12.5 MANIGLIONI ANTIPANICO ED ACCESSORI
Nei tipi:
• Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori peril perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro
• Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro
• Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di
azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro
Accessori:
• Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenzamuraria
• Elettromagneti per comandi chiusura automatica/manuale delle porte tagliafuoco compreso ogni accessorio; in opera, escluso impianto e centrale di rilevazione incendi
OPERE EDILI - Art.13 ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
Le descrizioni degli isolanti tengono conto per quanto ora possibile delle normative di recente adozione ( UNI EN da 13162 a 13172) che stanno entrando nella pratica applicazione, delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.
Per i coefficienti di conduttività termica ci si è riferiti alla UNI 10351.
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Per un rapido reperimento delle opere compiute, i prezzi sono suddivisi in base all'elemento costruttivo da isolare; per ogni categoria si sono individuati i materiali di ogni tipo che meglio rispondono allo specifico impiego, in base alle indicazioni delle schede tecniche, alle norme ed alla pratica di cantiere. Naturalmente non si sono potuti né individuare né elencare tutti i materiali presenti sul mercato, quindi le soluzioni proposte sono solo esemplificative e tese a semplificare le scelte in fase di stima, senza escludere in alcun modo la possibilità di diverse soluzioni progettuali del tutto valide.
I prezzi sono computati generalmente per gli spessori minimi disponibili sul mercato (che sono assai variabili), e con un valore da aggiungere per ogni 10 (o 20) mm di spessore in più.
I prezzi degli isolanti che fanno parte di pacchetti di impermeabilizzazione, comprendono solo tutte leoperazioni di fornitura e posa dell'isolante, altri elementi richiesti per la formazione della impermeabilizzazione (barriere al vapore, strati di scorrimento ecc.) devono essere computati a parte a seconda delle necessità.
OPERE EDILI - Art.13.1 ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE IN LANA DI ROCCIA
Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW – EN 13162], pannelli semirigidi, aventi le seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3] = 60-70 Conduttività [W/(m*K)] = 0.045 Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 1 Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030 Reazione al fuoco, euro classe: A1 – A1FL.
OPERE EDILI - Art.13.2 ISOLAMENTO TERMICO SOLAI IN POLISTIRENE EPS
Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato, [EPS – EN 13163], pannelli, aventi le seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: 15-20 Conduttività [W/(m*K)]: 0.040 Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 20-130 Calore specifico [J/(kg*K)]: c
= 1450 Reazione al fuoco, euro classe: E Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: = 100.
OPERE EDILI - Art.13.3 ISOLAMENTO TERMICO SOLAI IN POLISTIRENE XPS
Isolanti termici, per solaio a terra, realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene espanso estruso, [XPS – EN 13164], pannelli, aventi le seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: 25-30 Conduttività [W/(m*K)]:
0.038 Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 50-200 Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450 Reazione alfuoco, euro classe: E Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: = 250.
OPERE EDILI - Art.13.4 RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO
Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con finitura a frattazzo o staggiata, realizzato nel seguente modo: - collante o malte premiscelate adesive di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie da
trattare, per uno spessore di circa 4 mm ed un consumo di ca. 3.5 kg/mq; - applicazionedei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati a parte); - tasselli (se necessari): i tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto. Caratteristiche dei tasselli idonei per sistemi a cappotto: - Rigidità del piattello ³ 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN – Coefficiente di conducibilità termica puntuale =
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0.002 W/K. In generale si devono applicare 6 tasselli per mq; diametro minimo del piattello: 60 mm per EPS, 90 mm per MW con fibre orizzontali, 140 mm per MW con fibre verticali; - armatura realizzata con rete in tessuto di fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) applicata con 10 cm di sovrapposizione, 15 cm in corrispondenza degli spigoli; - intonaco di fondo e rasatura, applicata con metodo “fresco su fresco” per ricoprire l’armatura in fibra di vetro, con spessore nominale compreso tra 3 e 5 mm ed un consumo non inferiore a ca. 4.5 kg/mq; - finitura con strato di rivestimento in pasta a base di silicati di potassio, oppure silossanico, oppure acrilico, oppure acrilsilossanico con spessore non inferiore ad 1.5 mm con struttura piena e 2 mm con struttura rigata, antialga ed antimuffa ed un consumo di circa 2,5 kg/mq. Se necessario applicato su un sottofondo (primer-fissativo) per migliorare le condizioni di adesione e compatibilità dello strato di finitura con lo strato rasante già realizzato; - tinteggio a rullo con pittura a solvente (se necessario), spessore minimo di ca. 0.5 mm e consumo non inferiore a 0.5 Kg/mq; - accessori, quali paraspigoli, reti angolari, profili per raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili per zoccolature); - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire su superfici perfettamente asciutte, con temperature dell’aria e delle superfici compresa tra +5°C e +30°C, con umidità relativa inferiore all’80%; - garanzia con polizza di assicurazione; - relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede di collaudo.
Pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato [EPS – EN 13163], avente le seguenti caratteristiche: Conduttività [W/(m*K)]: 0.040 Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 20-130 Requisiti secondo UNI EN 13499:2005 Assorbimento d’acqua per immersione parziale = 0.5 kg/mq Resistenza a trazione perpendicolare alle facce = 100 kPa Stabilità dimensionale +/- 0.2% - Squadratura +/- 2 mm/m - Planarità +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm Spessore cm 3.
OPERE EDILI - Art.13.5 ISOLAMENTO TERMICO SPICCATO MURATIRE IN VETRO CELLULARE
Isolanti termici, per spiccato murature, realizzati mediante pannelli isolanti in vetro cellulare, [CG – EN 13167], aventi le seguenti caratteristiche: Densità [kg/m3]: 130-150 Conduttività [W/(m*K)]: 0.055 Resistenza alla diffusione del vapore: µ = infinita Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1000 Reazione al fuoco,euro classe: A1 – A1FL Resistenza a compressione al 10% di deformazione [kPa]: 400-1600.
OPERE EDILI - Art.14 SISTEMI COPERTURA
Nei prezzi indicati si considera che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterni devono essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi.
In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di copertura, anche se non e compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad integrazione della posa ed assistenza specialistica.
OPERE EDILI - Art.14.1 MANTO COPERTURA IN LAMIERA GRAFFATA
Copertura ventilata, pendenza minima 2%, da realizzarsi su terrazze o solai inclinati, con o senza parapetto, composto da arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; lastre metalliche autoportanti, con giunti a labirinto simmetrico, con doppia sezione drenante minimo 800 mm², di lunghezza su misura, anche
profilate in cantiere ancorate senza perforazioni inferiormente su staffe in poliammide e fibre di vetro fissate alla struttura sottostante e superiormente con sistema ad incastro con aggraffatura preformata; l'insieme permette lo scorrimento longitudinale derivato dalle dilatazioni termiche; il tutto in opera comprese svrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi i canali di gronda.
OPERE EDILI - Art.14.2 SISTEMI ANTICADUTA FISSI
I dispositivi che consentano di eseguire, nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza dovranno essere, ove possibile per i dispositivi di classe C (UNI EN 795:2002), in ACCIAIO INOX.
Ad integrazione e/o complemento delle linee in classe C dovranno essere posti in opera punti di ancoraggio in
classe A1 e A2 che consentano la limitazione dell’effetto pendolo e l’accesso in sicurezza alla fune in classe C.
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La linea, realizzata con una fune inox AISI 316, dovrà essere completa di tutti gli accessori quali morsetti e redance per la chiusura del cavo, tenditore inox per il tensionamento del cavo, ammortizzatore/dissipatore di energia e i supporti dovranno essere installati in modo tale da impedire infiltrazioni nella copertura. Tali dispositivi saranno realizzati con materiali di tipo inossidabile (acciaio INOX) che garantiscano l’efficienza nel tempo. A complemento dell’opera sarà fornito un manuale d’uso e manutenzione nonché la certificazione UNI EN 795:2002 e MARCATURA CE del SISTEMA installato.
OPERE EDILI - Art.14.3 COMIGNOLI
Comignoli ‘prefabbricati in conglomerato cementizio alleggerito delle dimensioni indicative nette interne di 40x50 cm.
OPERE EDILI - Art.15 TUBAZIONI – CANALIZZAZIONI – POZZETTI
La posa può essere effettuata da operai impiantisti o da personale edile: in ogni caso sono comprese tutte le assistenze murarie necessarie, anche per l'attraversamento delle strutture orizzontali o verticali, compresa la esecuzione o predisposizione dei fori, i piani di lavoro interni, la movimentazione di tuttii materiali ecc. E' escluso e da valutare in aggiunta l'onere di ponteggi esterni che risultassero necessari, e non esistenti anche per altri impieghi. Per le canalizzazioni interrate sono da computare a parte lo scavo, la formazione della livelletta di posa, la esecuzione del rinfianco ed il rinterro, trattandosi di interventi molto variabili da caso a caso; opere tutte che devono essere eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti, per i vari tipi di tubazioni, di terreno e delle condizioni di carico previste, con riferimento alle EN 1610 ed alle raccomandazioni dell'IIP. Nel computo dei costi delle tubazioni in opera si sono considerati - oltre a tutti gli oneri di posa, anche gli sfridi, ma non l'incidenza - assai variabile - dei pezzi speciali (curve, braghe, sifoni, riduzioni, ecc.). Per i diametri inferiori a 80 mm, ogni pezzo speciale può essere valutato pari ad un ml di tubazione. Per i diametri superiori a 80 mm e di uso più frequente si sono considerati i principali tipi di pezzi speciali; per quelli non elencati si può procedere per similitudine con quelli previsti. Nei diametri maggiori i costi dei pezzi speciali possono assumere valori molto elevati, da definire in caso di necessita. Nella posa in opera delle tubazioni in genere si devono evitare, per quanto possibile, gomiti, cercando di seguire il minimo percorso. Le tubazioni di scarico devono permettere il rapido e completo smaltimento delle materie senza dar luogo a ostruzioni o formazioni di depositi. Le tubazioni non interrate devono essere convenientemente fissate con staffe, mensole, braccialetti e simili in numero tale da garantire il perfetto ancoraggio alle strutturedi sostegno. Tutti i sostegni devono permettere la rapida rimozione dei tubi in caso di sostituzione. Inoltre i sostegni dei tubi dovranno permettere il normale scorrimento per dilatazione. Tutte le tubazioni devono essere provate prima della loro messa in funzione a cura dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per le riparazioni di perdite o altri difetti che si verificassero anche dopo l'entrata in funzione delle tubazioni e ciò fino al collaudo.
Le tubazioni di qualsiasi natura devono valutate in base al loro sviluppo con misurazione sull’asse edi prezzi di
listino comprendono e compensano tutti i pezzi speciali necessari per raccordi, giunzioni, braghe, elementi di fissaggio a soffitto o pareti e simili.
OPERE EDILI - Art.15.1 TUBI IN PVC
Le norme relative alle tubazioni nei vari materiali plastici sono in continua evoluzione; quelle indicate nel testo possono quindi non essere aggiornate al momento della consultazione. E' quindi da intendersi che tutte le tubazioni devono rispettare tutte le norme vigenti al momento dell'effettivo utilizzo. Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, il marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e datadi produzione. Le misure che identificano le tubazioni, a seconda del materiale, sono: DN = diametro nominale interno; Di = diametro interno; De = diametro esterno; s = spessore; tutte le misure sono espresse in millimetri.
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Si possono cosi classificare:
• tubi in PVC, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017);
• tubi in PVC con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329, Applicazione B-BD: serie 302 (UNI 7443 + F.A. 178). Colore arancio (Ral 2008)
• tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o sub-orizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m2;
• tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o sub-orizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m2;
• tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o sub-orizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m2;
• curve aperte e chiuse per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329
• braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329;
• braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329;
• sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329;
• curve aperte e chiuse per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico;
• braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico;
• braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico.
• sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC (rif. 1C.12.110.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico.
OPERE EDILI - Art.15.2 TUBI IN POLIETILENE (PEAD - PEHD)
Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazionedella società
produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza,il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione. I tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) malleabilizzato verranno utilizzati per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate. Di colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
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Per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate possono essere impiegati tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici, curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; posa in verticale o sub-orizzontale non interrata, o tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 3,2 colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici, Braghe semplici a 45° e 88,5°, o braghe doppiea 45° e a Y a 60°,
OPERE EDILI - Art.15.3 PREFABBRICATI VARI
Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, e compresa la fondazioneed il rinfianco in calcestruzzo, mentre è escluso lo scavo.
OPERE EDILI - Art.15.4 POZZETTI - CHIUSINI
Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, scavo e rinterro;
anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, scavo e rinterro;
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, scavo e rinterro;
OPERE EDILI - Art.16 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi canne, ecc.; le eventuali perdite che si dovessero manifestare in esse, anche a distanza, di tempo e sino al collaudo, devono essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino. Si precisa che il periodo di garanzia e di dieci anni per tutte le impermeabilizzazioni di nuova fattura.
Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati devono essere valutate in base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m2 restando, in tal modo, compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, devono essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino all’altezza di 4,00 m.
OPERE EDILI - Art.16.1 BARRIERA AL VAPORE
Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonticon nastro biadesivo.
OPERE EDILI - Art.16.2 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE
Per la copertura verrà realizzato un manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa elastomerica (BPE), con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo
di fibra di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, applicata a fiamma suidoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
Per il solaio a terra verrà realizzato un manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana bituminosa plastomerica (BPP), applicato a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale
o inclinato, compresa formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie:
OPERE EDILI - Art.17 OPERE DA XXXXXXXXXX
Nell'esecuzione delle opere da lattoniere, zincatore ed affini con metalli diversi e relativi accessori, per finimento di tetti, di grondaie, di coperture diverse, scarichi, condotti con canali e tubi, cappe per fornelli con relativi condotti da fumo, ecc., deve essere posta la massima cura nella lavorazione specialmente per quanto riguarda le saldature, aggraffature, chiodature e giunti in genere che dovranno pertanto garantire la perfetta tenuta.
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I giunti dei canali devono essere chiodati con chiodi di rame e saldati a stagno, e la connessura dei tubi dovrà essere aggraffata e saldata a stagno; gli sporti devono essere a collo d'oca, escludendosi senz'altro i gomiti a spigolo vivo.
I canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline, i pluviali devono essere valutati in base agli sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, devono essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino all’altezza di 4,00 m.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Per tutte le somministrazioni valutate a peso, deve essere redatto apposito verbale di pesatura autenticato dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori.
Dal peso dei canali, tubi, doccioni ecc. e escluso quello dei tiranti, cicogne, regge di ferro, braccialetti, ornati e simili, da valutarsi a parte.
Nei prezzi delle somministrazioni di canali, scossaline e accessori in lamiera sono compresi: il trasporto al cantiere, le prestazioni da lattoniere per la posa in opera e la verniciatura con una mano antiruggine da applicarsi prima della posa. Di tutte le opere ordinate, l'Appaltatore deve preventivamente presentare un campione non verniciato. A tale campione, ancorché corrisponda all'ordinazione e ai disegni, l'Appaltatore deve apportare quelle modifiche che la Direzione lavori crederà di introdurvi senza che perciò possa eccepire sui prezzi e condizioni del contratto, che rimangono inalterati. Tutta la somministrazionedeve uniformarsi esattamente al campione approvato, il quale rimarrà depositato presso la Direzione lavori.
OPERE EDILI - Art.17.1 XXXXXX, PLUVIALI, LATTONERIE
I canali di gronda devono essere completi di cicogne o tiranti; pluviali, e compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Devono essere tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Sono invece esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali e nei seguenti materiali:
in lastra di acciaio zincato preverniciato.
OPERE EDILI - Art.17.2 SOGLIE, SCOSSALINE, RIVESTIMENTI IN LAMIERA DI ALLUMINIO
I pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve,saltafascia e a quelli per camini, mansarde, abbaini e simili da pagare a peso e nei seguenti materiali:
in lastra di alluminio 6/10 preverniciato.
OPERE EDILI - Art.18 PAVIMENTAZIONI PER ESTERNO
(Omissis)
OPERE EDILI - Art.19 OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
I manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie vengono misurati in base al minimo rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi. Quelli da valutarsi a volume vengono misurati in base al minimo parallelepipedo retto circoscritto, ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi. I manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare vengono misurati secondo il lato di maggiore lunghezza. Le lavorazioni particolari sono valutate e compensate a parte secondo le previsioni del Listino prezzi. Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per le lastre, la levigatura mediae le coste fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura.
Per i pavimenti interni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in operao da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre fornite con superficie grezza di sega si applicano i prezzi base.
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Per i pavimenti esterni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in opera o da finire con qualsiasi atra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega compreso lo smussino fino ad 1 cm di larghezza, si applicano i prezzi base. La posa in opera delle lastre e masselli edegli elementi rettilinei viene misurata per la superficie, il volume o lo sviluppo effettivo ed i prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a pie d’opera; le malte, gli adesivi, le stuccature.
In linea generale le pietre e i marmi da impiegarsi nelle costruzioni devono essere omogenee, a grana compatta, con esclusioni di parti tratte dal cappellaccio, esenti da screpolature, peli, venature, inclusioni di sostanze estranee, nodi, scaglie o tasselli, spaccature, cavità, ecc.
Sono escluse senz'altro da qualsiasi impiego le pietre marnose, gessose o solubili, gelive e non aventi le caratteristiche di resistenza statica richiesta.
REQUISITI DELLE PIETRE NATURALI –
Le pietre e i marmi dovranno avere le seguenti caratteristiche del carico unitario di rottura per cm2:
• Porfidi kg. 1.800/2.500
• Sieniti kg. 1.400/1.800
• Graniti kg. 900/1.400
• Serizzi kg. 900/1.200
• Marmi kg. 000/ 000
• Travertini kg. 350/ 550
• Ceppi kg. 350/ 400 Peso per m3:
• Porfidi ql. 24/27
• Sieniti ql. 27/30
• Graniti ql. 25/28
• Serizzi ql. 23/26
• Marmi ql. 27/28
• Travertini ql. 22/25
• Ceppi ql. 22/23
Le opere in pietra naturale devono corrispondere perfettamente ai disegni forniti dalla Direzione lavori, ed essere lavorate in conformità alle prescrizioni delle presenti specifiche tecniche nonché a quelle che saranno impartite dalla Direzione lavori, all'atto dell'esecuzione.
L'Appaltatore, prima di iniziare la fornitura deve presentare a sua cura e spesa i campioni dei vari tipidi marmi o pietre e delle loro lavorazioni per la necessaria approvazione da parte della Direzione lavori.
I campioni verranno conservati negli Uffici della Direzione, fino al collaudo dei lavori, per i relativi confronti e riferimenti, ad opera ultimata o a fornitura eseguita. Per le opere di maggior o speciale importanza, la Direzione lavori può ordinare, senza compenso alcuno, la costruzione di modelli in gesso al vero, completati con degli
elementi che vi si collegano. Tali modelli vengono sottoposti all'esame della Direzione lavori per le eventuali correzioni e modificazioni e per la definitiva approvazione.
Nella lavorazione dei pezzi devono essere rispettate rigorosamente le dimensioni e le indicazioni segnate nei disegni e nei casellari, riportandole chiaramente su ciascun pezzo. Tutti i pezzi devono essere muniti delle occorrenti incassature per l'assicurazione delle chiavelle e simili, provvedendosi pure, all'atto della posa in opera, agli eventuali adattamenti che si rendessero necessari per la connessione dei pezzi, allesuccessive suggellature dei giunti, ritocchi, stuccature e riparazioni da eseguirsi a perfetta regola d'arte.
Per tutte le opere e fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione lavori con le strutture rustiche esistenti, segnalando tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso ha pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione lavori.
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L'Appaltatore e obbligato a provvedere a sue cure e spese alla sostituzione dei pezzi che risultassero difettosi (smussature, cavità nelle facce, masticature, tassellature, ecc.) anche se i difetti si verificassero dopo la posa e sino al collaudo.
Per i pavimenti in pietra naturale si prescrive che gli stessi devono essere posti in opera con il piano greggio o lavorato a sega e, successivamente, levigati e lucidati in opera.
OPERE EDILI - Art.19.2 PARAMENTO IN PIETRA FACCIA VISTA
Consiste in uno strato di elementi lapidei naturali di 15-20 cm di spessore, con un rivestimento di malta di cemento sulla faccia interna.
Il paramento verrà ancorato con zanche in acciao alle solette di piano.
OPERE EDILI - Art.19.2 FORNITURA E POSA SOGLIE
Nella posa in opera di contorni di finestre, spalle e cappelli, davanzali di finestre, soglie di porte finestre, e compresa la fornitura di gocciolatoio e listelli in pvc a formazione di vaschetta, la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. I davanzali di finestra e soglie di porta finestra sono da considerarsi con larghezza fino a 26 cm con spessori da un minimo di 3 ad un massimo di 5 cm, mentre per quanto riguarda i contorni di finestre, spalle e cappelli si considererà una larghezza fino a 18 cm. con uno spessore di 3 cm.
OPERE EDILI - Art.20 PAVIMENTI INTERNI
I pavimenti, di qualunque genere, sono valutati per la loro superficie in vista, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non devono essere detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m2.
I prezzi di Xxxxxxx comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenzedell’imprenditore edile
per scarico, custodia, carico e sollevamento a pie d’opera di tutti i materiali, la pulizia finale con segatura.
Per i pavimenti in marmette e marmettoni sono compresi nel prezzo il letto di malta cementizia grassa, l’arrotatura
e la levigatura, la stuccatura dei giunti
Per i pavimenti in piastrelle di ceramica e compreso nel prezzo il letto di malta cementizia, lospolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.
La graniglia, per pavimenti, di marmo o di altre pietre idonee deve corrispondere, per tipo e grana, ai campioni prescelti e risultare perfettamente scevra da impurità.
Le voci sono da intendersi comprensive di assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura deigiunti, pulizia finale.
Nell'esecuzione dei pavimenti si deve curare la disposizione a perfetto piano, completamente liscio eregolare, con
giunti bene chiusi e suggellati; ultimata la posa, i pavimenti devono essere puliti in modo che non resti la minima traccia di sbavature, macchie ed altro.
L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese alla difesa di tutti i pavimenti, come d'uso, mediante strato di pula di riso o segatura, piani di tavole od altre protezioni.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un congruo periodo dopo l'ultimazione di ciascunpavimento, l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte.
Qualora i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. La Direzione lavori ha piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di effettuare la scelta definitiva rispetto alla campionatura visionata e l'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in operaal prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.
OPERE EDILI - Art.20.1 PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato superficie liscia non levigata.
E’ previsto un sovrapprezzo per fornitura di piastrelle levigate per interni, detto sovrapprezzo comprende anche il maggior onere per la posa a scacchi, riquadri o a zone, secondo le indicazioni della DL, per valorizzare con giochi di luce la pavimentazione lungo i corridoi e i disimpegni del piano primo.
E’ previsto inoltre un sovrapprezzo per posa a 45° del pavimento, sempre su indicazione della D.L. Per la posa si rimanda al paragrafo relativo ai pavimenti in ceramica.
Sulle scale verranno montati pezzi speciali per gradini (grado e sottogrado) sempre in gresporcellanato con rigatura antiscivolo a norma legge abbattimento barriere architettoniche.
OPERE EDILI - Art.20.2 PAVIMENTI IN LEGNO
Pavimento in listoncini di legno (parquet). Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) di spessore di circa mm. 10, larghezza compresa tra i cm. 6 e i cm. 8 elunghezza circa cm. 30. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Xxxxxxx su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive.
OPERE EDILI - Art.20.3 ZERBINO IN FIBRA DI COCCO
Zerbino in fibra di cocco, dimensioni come dai disegni, spessore cm. 2,5, compreso ogni onere per il collocamento all'interno dell'incasso a pavimento già predisposto. Colore Cacao
OPERE EDILI - Art.21 RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
I rivestimenti di qualsiasi genere (piastrelle o tesserine di grès porcellanato, vetroso, maiolicato, ecc.)devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte tenendo presente le seguenti prescrizioni e norme:
• il materiale da impiegarsi deve risultare uguale a quello dei campioni che di volta in volta verranno eseguiti a cura e spese dell'appaltatore su richiesta della Direzione lavori;
• la posa in opera deve essere eseguita in modo che a lavoro ultimato il rivestimento risulti perfettamente aderente al sottostante intonaco di sottofondo;
• prima della posa il materiale deve essere immerso nell'acqua fino a saturazione;
• prima di procedere all'applicazione del rivestimento, l'intonaco di sottofondo deve essere abbondantemente bagnato;
• le piastrelle o tesserine devono risultare perfettamente combacianti fra loro e coi giunti perfettamenteallineati;
• i rivestimenti devono essere stuccati con cemento bianco e/o colorato se richiesto, convenientemente lavati e puliti con l'impiego in dose prestabilita anche di acido;
• salvo prescrizioni contrarie della Direzione lavori, tutti i rivestimenti si intendono dati completi di guscie di raccordo ai pavimenti e agli spigoli.
Per i rivestimenti di linoleum, gomma e prodotti similari, si devono osservare le norme stabilite per i pavimenti avendo cura di assicurarsi che le superfici da rivestire siano ben asciutte.
I rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalità di posa. Nella misurazione si detrarranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m²
Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza
I prezzi di Xxxxxxx comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali, le assistenze dell’imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a piè d’opera di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi.
OPERE EDILI - Art.21.1 RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES
I prodotti ceramici più comunemente impiegati per rivestimenti di pareti debbono presentare strutturaomogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti. Le piastrelle dei rivestimenti murali a tinta unita o pennellato, devono essere fabbricate con smalti non trasparenti e devono essere garantite contro il cavillo.
I rivestimenti in genere saranno posati con colla su idoneo intonaco e saranno comprensivi di stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, di pezzi speciali (jolly, pie d'oca, guscie ecc.), di zoccoli,compresa la pulitura e le assistenze murarie.
Eventuale applicazione di sovrapprezzo per posa a 45°.
OPERE EDILI - Art.22 CONTROSOFFITTI
I controsoffitti di qualsiasi tipo devono essere misurati in base alla loro superficie effettiva senza deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di ventilazione e simili.
I prezzi di Listino comprendono e compensano l’impiego di trabattelli, la fornitura e posa deglielementi, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, l’orditura di sostegno, la posa secondo le indicazioni di progetto.
OPERE EDILI - Art.22.1 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
Controsoffitto realizzato con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce spessore 12,5 mm, poste in opera con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica doppia sovrapposta in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm a C posti ad interasse di 50 cm.
Compresa la realizzazione di coronamento perimetrale rettilineo o curvo per superamento dislivelli di quota.
Compreso profilo perimetrale ad U, pendinature con cordino in acciaio inox, sigillatura dei giunti, garzatura, tagli e sfridi, formazione di fori, rasatura e stuccatura, l'impiego di trabattelli e tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
OPERE EDILI - Art.22.2 CONTROSOFFITTI TIPO KNAUF CLEANEO FF
Controsoffitto in lastre di cartongesso forate TIPO KNAUF CLEANEO FF, foratura quadrata, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti.
OPERE EDILI - Art.22.3 CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI GESSO RIVESTITO TIPO KNAUF CORRIDOR
Controsoffitti in pannelli di gesso rivestito rimovibile TIPO KNAUF CORRIDOR QUADRIL Q1, con forature quadrate, verniciato bianco, accoppiato a un feltro fonoassorbente sul retro dal colore grigio chiaro.
Posto in opera su profilati di acciaio zincati (inclusi nel prezzo) fissati direttamente a parete o a soffitto di altezza idonea. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Reazione al fuoco: classe X0-x0, x0
Resistenza umidità relativa dell’aria: 70% a 25 °C
% Foratura: 13%
Riflessione luminosa: 75,1%
OPERE EDILI - Art.22.4 CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI ALLUMINIO
Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza
Le doghe per la formazione di controsoffitti e rivestimenti sono ottenute dalla profilatura di nastri preverniciati, dovranno essere resistenti al fuoco ed individuati nella classe 0. Possono essere fornite in diversi spessori, larghezze e sezioni con vasta scelta di colori. Tutte le doghe devono essere installate suuna orditura a scatto tale da rendere r il controsoffitto smontabile in ogni singola doga. Le doghe possono essere di alluminio oppure nervate in alluminio a bordi arrotondati spessore 5/10 mm, con dimensioni di 85 x 15 mm, o con bordi squadrati e dimensioni 90 x 20 preverniciate colore bianco, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da traversini sagomati in acciaio zincato con adeguata pendinaturacon cordino in acciaio inox.
- con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con bordi squadrati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili perimetrali: acciaio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm:
- con profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: a L
OPERE EDILI - Art.22.5 CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI ALLUMINIO
Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, reazione al fuoco classe 0,REI 180, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio.
OPERE EDILI - Art.23 OPERE DA FALEGNAME
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente non deteriorata, perfettamente sana, diritta e priva di spaccature sia in senso radiale sia circolare.
Essi devono essere perfettamente stagionati, anche artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi o altri difetti.
Nell'esecuzione delle opere in legno (serramenti, rivestimenti, gronde decorative e simili) si devono osservare oltre all'assoluta precisione per quanto concerne la forme e le dimensioni la massima cura nella lavorazione, dovendo ogni pezzo essere regolarmente e uniformemente piallato su tutte le facce, sia piane sia curve, le quali ultime dovranno essere bene arrotondate e con curvatura uniforme. Le sagome devono corrispondere esattamente alle sezioni prescritte ed essere profilate perfettamente. Tutte le parti in vista, tanto lisce quanto sagomate, devono essere prive di ondulazioni, lacerazioni, ammaccature. I giunti ingenere e risvolti di sagoma dovranno essere eseguiti con la massima precisione, evitando le tassellature, filettature, stuccature per ottenere la connessione dei pezzi: questi saranno collegati mediante robusti cantonali da applicarsi in spessore, in modo che le connessure non possano mai aprirsi. Le specchiature (fodrine) devono essere indipendenti dalle guide in modo da poter scorrere entro le corrispondenti incassature, senza spaccarsi in seguito all'assestamento del legname; se di dimensioni superiori al normale dovranno essere eseguite in due o più pezzi incollati a
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compensazione per evitare i torcimenti. Le dimensionie gli spessori indicati nei disegni e nell'elenco prezzi si intendono per legname lavorato, per cui non saranno tollerate eccezioni a tale riguardo dovendo l'Appaltatore provvedere legname di spessore superiore a quello richiesto per il lavoro finito. Tutte le opere in legno, prima della loro posa in opera e dopo l'avvenuto esame eaccettazione provvisoria da parte della Direzione lavori, dovranno essere verniciate con una mano di olio di xxxx xxxxx, accuratamente applicata in modo da impregnare totalmente il legname. L'accettazione delle opere in legno diventa definitiva solo al collaudo, per cui l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese alla riparazione o sostituzione di qualsiasi genere, per l'impiego di materiali scadenti e difettosi per non regolare esecuzione. Per ogni partita della appaltata fornitura dovrà essere eseguito, senza compenso, un campione da sottoporsi all'esame della Direzione lavori per le eventuali correzioni e modifiche e per la definitiva approvazione. Le guarnizioni, le ferramenta di chiusura ed i finimenti in metallo, dovranno essere del tipo prescelto, ben lavorati, conformi ai campioni approvati dalla Direzione lavori e saldamente infissi e assicurati alle parti in legno. A posa ultimata si dovrà provvedere alla revisione e alle piccole riparazioni che potessero rendersi necessarie, nonché alla registrazione dei serramenti e dei singoli organi di manovra e di chiusura al fine di garantire il perfetto funzionamento.
La rimozione dei serramenti in genere verrà valutata sulla loro luce ed il prezzo comprende e compensa lo strumento dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico ed il trasportonell’ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Tutti gli altri manufatti in legno verranno computati in base alle loro effettive dimensioni.
Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo deve essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi.
OPERE EDILI - Art.23.1 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO
Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad antaribalta, predisposti per vetro camera, forniti e posti in opera. Sono compresi: la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura RAL o trasparente al naturale, a due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Nelle seguenti tipologie:
- infisso in legno massello di pino di Svezia, verniciatura trasparemnte al naturale, con telaio sezione assimilabile a mm 58x71 e ante di sezione assimilabile a mm 68x81.
OPERE EDILI - Art.23.2 PORTE TAMBURATE
Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, con laminato su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e contromostre da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere Anuba in acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore bronzo; la serratura. È inoltre compreso quanto altro occorre per darel'opera finita. È esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
OPERE EDILI - Art.23.3 PORTE MASSICCE
Infisso di porta o finestra interna ad uno o due battenti ciechi o a vetri, apribile o fissa, realizzata con telaio in alluminio anodizzato colore naturale a imbotte per murature con spessore fino a 16 cm, compresa fornitura e posa falsotelaio in legno abete, maniglie in alluminio tipo pesante, tre cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm., serratura di sicurezza con tre chiavi.
Il pannello dell’anta potrà essere, a seconda di quanto previsto in distinta infissi:
• cieco, in legno abete massiccio, rivestito sulle due facce in laminato plastico, colore a scelta della D.L.;
• come il precedente, ma munito di vetratura con cristallo di sicurezza stratificato 6/7 mm con PVB da 0,38 mm (vedasi in proposito più avanti il paragrafo ”opere da vetraio”)
OPERE EDILI - Art.24 OPERE DA FABBRO
I prezzi di Xxxxxxx delle opere compiute comprendono e compensano tutti gli oneri di carattere generale quali lo scarico, l’accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a piè d’opera deimanufatti; le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro. Sono esclusi gli oneri di carattere edile connessi ai lavori preparatori e susseguenti al montaggio dei manufatti metallici quali demolizioni, basamenti, formazione di alloggiamenti, ancoraggi, ripristini e simili.
I prezzi dei manufatti in ferro comprendono, altresì, la verniciatura con una mano di antiruggine.
La carpenteria metallica viene valutata in base alla massa dei manufatti computando le travature etutte le parti accessorie.
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I serramenti in ferro sono valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e compensano tutti gli accessori
d’uso con esclusione dei soli vetri.
Le serrande di sicurezza sono valutate in base alla superficie tenendo conto delle misure effettivedegli elementi. Le porte basculanti sono valutate in base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso.
I serramenti in lega leggera di alluminio vengono misurati al filo esterno dei telai, salvo specifiche superfici minime previste nei singoli articoli del Listino prezzi.
Tutti i lavori in metallo sono in generale valutati a peso e i relativi prezzi vengono applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio e a spese dell'Appaltatore.
I serramenti da rimuovere in metallo, di qualunque natura e dimensione, verranno valutati in luce netta ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento, i tagli, la cernita dei componenti, il carico ed il trasporto nell’ambito del cantiere dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica di quelli inutilizzabili.
Tutti gli altri manufatti verranno valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.
In genere i materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi devono essere conformi alle norme UNI per l'accettazione dei materiali ferrosi:
FERRO COMUNE: Il ferro comune deve essere di prima qualità di natura fibrosa a grana fine omogenea, senza slegamenti, sfogliature, peli, ruggine, di vena diritta e continua, di colore bianco azzurrognolo e dovrà resistere senza rompersi ad una trazione di 40 kg./mm² di sezione. Deve essere malleabile tanto a freddo che a caldo, senza pagliette, sfaldature o altri difetti anche non visibili, dovrà saldarsi bene, non fendersi o spezzarsi sotto la percossa del martello, non sfaldarsi attorcigliandolo, non guastarsi agli orli perforandolo.
ACCIAI DA COSTRUZIONE: Sono gli acciai per cemento armato normale e precompresso, gli acciailaminati, per getti, per strutture saldate: devono rispondere ai requisiti previsti dalla legge 5.11.1971 n. 1086 e relativo regolamento.
GHISA: La ghisa deve essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Deve inoltre essere perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. ACCIAIO INOSSIDABILE: Sulla superficie non devono essere visibili difetti di origine meccanica od inclusioni, queste ultime dannose perché funzionano da innesco per la corrosione, le superfici devono essere lisce, lucidate a specchio.
METALLI NON FERROSI
STAGNO: Lo stagno deve essere puro, malleabile, flessibile, del colore e della lucentezza dell'argento, piegandolo, accostato all'orecchio, deve dare quel caratteristico crepitio la cui intensità deve essere in proporzione diretta alla
sua purezza
RAME: il rame deve essere sonoro, duttile, malleabile; nella fattura deve risultare granulare, scintillante e compatto, del colore tendente al giallo rossastro. Il rame dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
rame crudo: in barre, lastre (puro); carico di rottura a trazione: 35/45 kg./mm² ; allungamento 2-5%;rame semicrudo: in fili; carico di rottura a trazione: 29/34 kg./mm² ; allungamento: 1-3%;
rame ricotto: in barre, in lastre (puro); carico di rottura a trazione: 21/24 kg./mm² ; allungamento: 35%; carico di rottura a compressione: 150 kg./mm²
PIOMBO: il piombo deve essere duttile, di colore grigio, tagliato di recente deve presentare una superficie brillante; percuotendolo non deve dare alcun suono.
BRONZO: il bronzo deve rispondere ai seguenti requisiti:
bronzo crudo: barre, nastri, fili; lega ottenuta per fusione dei componenti Cu 94/90 e Sn 6/10;bronzo ricotto: nastri, latte, fili: lega come sopra;
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bronzo di fusione: per rubinetteria costituito da: Cu 88,12 + Sn 11,67 + Pb 0,11 + Zn 0,10;
bronzo di fusione per serramenti, maniglie ecc., costituito da: Cu 83,86 + Sn 15,32 + Pb 0,43 + Zn 0,28.
ZINCO: Lo zinco deve essere duttile, di colore bianco azzurrognolo; al fuoco, reso rosso, deve bruciare nell'aria dando dei fiocchi leggeri di ossido di zinco.
XXXXXX: L'ottone è una lega di rame e zinco delle proporzioni del 30% di zinco e 70% di rame con tolleranze non superiori del 2%. Molto duttile, è più duro del rame; normalmente è di colore giallo, tendente al rosso quando la percentuale dello zinco è minore del 30% e al giallo chiaro quando la percentuale dello zinco è superiore al 30%. L'ottone dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:
ottone di fusione composto da Cu 67 + Xx 00 + Xx 0; carico di rottura a trazione 18-30 kg./mm² ; ottone laminato in lastre, composto da Cu 60 + Xx 00; carico di rottura a trazione 48-58 kg./mm² ;ottone laminato in lastre, composto da Cu 70 + Xx 00; carico di rottura a trazione 42-52 kg./mm² ALLUMINIO: Ne è prescritto l'impiego, in particolare per le coperture, col titolo del 99,5%.
OPERE EDILI - Art.24.1 CARPENTERIA METALLICA
Nell’impiego di carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo Fe 360 sono compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; i trasporti ed i sollevamenti; le opere di sostegno e protezione, mentre sono esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie.
OPERE EDILI - Art.24.3 PARAPETTI –INFERRIATE – CANCELLI
Nell’impiego di opere in ferro tra cui inferriate, cancellate fisse, cancelli in ferro, (peso medioindicativo 30 kg/m²), parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili (peso medio indicativo 25 kg/m²) , grigliati a pavimento, (peso medio indicativo 50 kg/m²) è sempre compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gliaccessori d'uso.
OPERE EDILI - Art.24.4FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO
VETRATE REALIZZATE CON PROFILO IN ALLUMINIO PER FACCIATA CONTINUA DEL TIPO TRADIZIONALE
Fornitura e posa in opera di facciata continua realizzata con profilati estrusi in lega di alluminio EN- AW 6060 T5 con struttura a reticolo di montanti e traversi; larghezza frontale del reticolo 50 mm, profondità costruttiva in relazione ai valori statici ai quali la struttura deve rispondere.
Profilati termicamente isolati rispetto al pressore fermavetro posto all'esterno mediante l'interposizione, senza soluzione di continuità, di listelli in ABS che s'innestano, avvolgendola, ad un'appositasede esistente sui profilati