Disdetta del contratto di concessione e di post- vendita
Disdetta del contratto di concessione e di post- vendita
Il servizio legale dell’UPSA deve periodicamente confrontarsi con questioni relative alla di- sdetta dei contratti sottoscritti dalle concessionarie di marca. Con il presente promemoria l’UPSA intende fornire alle concessionarie interessate uno strumento orientativo e una prima risposta alle domande più frequenti.
I. Posso oppormi alla disdetta in quanto tale?
⮚ Principio:
Se rispetta il termine di disdetta ordinario, l’importatore ha il diritto di disdire i con- tratti di concessione e/o di post-vendita senza per questo dover addurre motivi particolari. Se però il rapporto contrattuale viene disdetto per motivi straordinari, deve sussistere uno dei motivi di disdetta straordinaria specificati nel contratto di concessione o di post-vendita.
⮚ Disdetta ordinaria:
In caso di disdetta ordinaria, consultate le regole di disdetta specifiche della marca contenute nel vostro contratto di concessione o di post-vendita:
- Sono stati rispettati i requisiti formali relativi alla disdetta eventualmente stabiliti nel contratto di concessione o di post-vendita (ad es. forma scritta, raccoman- data)?
- La clausola contrattuale relativa alla disdetta ordinaria considera i termini di disdetta di cui all’art. 19 della Comunicazione sul commercio di autoveicoli?
- La disdetta riguarda solo il contratto di concessione o anche il contratto di post- vendita?
- La disdetta riguarda solo il contratto di concessione o anche il contratto di post- vendita?
Se intende disdire sia il contratto di concessione che il contratto di post-vendita, l’importatore è tenuto a disdirli entrambi. Nel caso venisse disdetto solo il contratto di concessione, il contratto di post-vendita mantiene inalterata la sua validità.
In presenza di una disdetta che non rispetti i requisiti formali o che non avvenga nei termini prestabiliti, l’UPSA consiglia di rivolgersi al servizio legale dell’UPSA o direttamente a un avvocato subito dopo il ricevimento della disdetta.
⮚ Disdetta straordinaria:
Nel caso di una disdetta straordinaria (cioè senza che venga rispettato il termine di disdetta ordinaria), occorre chiarire quanto segue:
- Sono stati rispettati i requisiti formali relativi alla disdetta eventualmente stabiliti nel contratto di concessione o di post-vendita(ad es. forma scritta, raccoman- data)?
- La disdetta si basa su un motivo di disdetta straordinaria stabilito nel contratto?
- Prima della disdetta straordinaria è stata rispettata la procedura di escalation eventualmente prevista dal contratto di concessione o di manutenzione?
Una disdetta straordinaria può in particolare essere impugnata quando non sussi- steva o non è stato soddisfatto nessun motivo di disdetta straordinaria previsto dal contratto o quando la procedura di escalation garantita dal contratto (ad es. in caso di violazione degli standard) non è stata rispettata e/o revocata formalmente. In presenza di una disdetta straordinaria, l’UPSA consiglia di rivolgersi subito al ser- vizio legale dell’UPSA o direttamente a un avvocato specializzato.
II. Come devo reagire a una disdetta?
Quando si riceve una disdetta, è opportuno (anche in considerazione di un nuovo con- tratto di post-vendita), rivolgersi tempestivamente a mezzo raccomandata all’importatore specificando quanto segue:
- Pretendete una dettagliata motivazione scritta della disdetta ordinaria o straor- dinaria (considerando una disdetta ordinaria con termine di disdetta ridotto al- meno a un anno, secondo la Comunicazione sul commercio di autoveicoli una simile motivazione è anche obbligatoria).
- Sottolineate chiaramente l’invalidità della disdetta, se questa non risponde ai requisiti formali o non è avvenuta entro i termini prestabiliti, se non sussiste nessun motivo di disdetta straordinaria o se la procedura di escalation stabilita dal contratto non è stata rispettata.
- Manifestate già l’interesse per un nuovo contratto di post-vendita con de- correnza dalla fine dell’attuale contratto di post-vendita disdetto.
- Con riferimento al nuovo contratto di post-vendita, manifestate la disponibilità a investire nell’adempimento di eventuali standard nuovi o in sospeso.
- Con riferimento al nuovo contratto di post-vendita, manifestate la disponibilità di occuparvi della pianificazione della successione, se quest’ultima era uno dei motivi della disdetta.
III. Ho diritto a un nuovo contratto di manutenzione?
Per quanto riguarda il diritto a un nuovo contratto (non alla proroga del vecchio con- tratto di post-vendita disdetto), dai commenti relativi alla Comunicazione sul commercio di autoveicoli si rileva quanto segue:
La questione sul diritto a un contratto di post-vendita o sulla possibilità di pretenderne uno se vengono soddisfatti gli standard previsti continua a essere oggetto di numerosi procedimenti giudiziari pendenti in Svizzera e sino ad oggi non è ancora stata chiarita dal massimo organo giudiziario del paese.
Nel caso in cui una concessionaria decida, ugualmente per vie legali, di pretendere un nuovo contratto di post-vendita o di richiedere una proroga preventiva dello stato di con- cessionaria di marca, l’UPSA consiglia di rivolgersi a un avvocato specializzato.
IV. Come devo procedere in riferimento a un nuovo contratto di ma- nutenzione?
Se mirate a un nuovo contratto di post-vendita e siete in grado di soddisfare gli standard d’officina stabiliti dall’importatore, l’UPSA consiglia di seguire la seguente procedura:
- Al massimo entro circa tre mesi prima della scadenza del contratto di post- vendita disdetto, comunicate per iscritto (tramite lettera raccomandata) all’im- portatore che richiedete un nuovo contratto di post-vendita della marca con decorrenza a partire dalla fine del contratto disdetto.
- Pretendete dall’importatore l’invio degli standard attuali previsti per il nuovo contratto di post-vendita.
- Manifestate nuovamente la disponibilità a soddisfare tutti gli standard del nuovo contratto di post-vendita, documentando questa disponibilità eventual- mente anche con i risultati degli audit degli anni precedenti.
- Fissate un termine opportuno entro il quale l’importatore dovrà rispondere alla vostra richiesta.
Se l’importatore non dovesse reagire entro il termine fissato o in modo negativo, ribadite per iscritto (tramite lettera raccomandata) quanto segue:
- Pretendete dall’importatore una dettagliata motivazione scritta sul rifiuto del nuovo contratto di post-vendita.
- Pretendete dall’importatore che quest’ultimo – in riferimento al punto 26 dell’Opuscolo esplicativo della Commissione della concorrenza relativo alla Comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli – documenti con relative cifre una presunta insopportabilità econo- mica in riferimento a un contratto d’officina supplementare.
Nel caso l’importatore continui a non reagire alla richiesta o a rifiutarla con una motiva- zione insoddisfacente, l’UPSA consiglia di rivolgersi subito a un avvocato specializzato.
X. Xxxx succede con i dati dei clienti dopo la disdetta?
Innanzitutto, occorre rilevare che voi avete il diritto di mantenere ed elaborare i dati del vostro portafoglio clienti anche dopo la fine del contratto.
I contratti di concessione e di manutenzione prevedono regolarmente che la concessio- naria sia tenuta a trasmettere all’importatore i dati dei clienti e dei veicoli. Il cliente con- cede alla concessionaria questo diritto nel contratto di compravendita o di officina. L’im- portatore è inoltre autorizzato a utilizzare questi dati per scopi di marketing, assicura- zione della qualità ecc. Tra le prassi consolidate rientra anche quella dell’importatore di comunicare ai clienti di una concessionaria disdettata il nominativo di un’altra / una nuova concessionaria alla quale potranno rivolgersi in futuro per ricorrere ai servizi in garanzia o gratuiti.
VI. Quando e come l’importatore è autorizzato a contattare i miei clienti e comunicare loro il nominativo di un’altra / una nuova concessionaria di marca o a trasmettere i dati dei clienti a un’al- tra concessionaria di marca?
Innanzitutto, occorre rilevare che voi avete sempre il diritto di informare per vostro conto (una sola volta o periodicamente) i vostri clienti in merito alla disdetta e alla continua- zione dell’attività aziendale, anche al termine del contratto.
In base ai principi sanciti dalla legge sulla protezione dei dati, se i dati vengono trasmessi dall’importatore a una nuova concessionaria di marca, è necessario – secondo una presa di posizione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) – il consenso del cliente. Secondo l’IFPDT, in questo caso non è necessario un consenso esplicito del cliente. Il consenso può anche essere tacito quando l’importatore informa per iscritto il cliente che i suoi dati verranno trasmessi a un’altra concessionaria di marca se egli non si oppone a questa trasmissione entro il termine prestabilito.
Inoltre si pone la questione di quando l’importatore sia autorizzato a informare i clienti in merito all’imminente uscita della concessionaria di marca disdettata dalla rete di conces- sionarie/officine. Diversi contratti prevedono che ciò non possa avvenire prima di sei mesi dalla fine del contratto, perché altrimenti l’importatore renderebbe eccessivamente complicato alla concessionaria di marca disdettata l’adempimento del contratto per il re- stante periodo di validità. Questo principio può sicuramente essere applicato a tutte le marche.
Quando l’importatore trasmette i dati dei clienti a un’altra concessionaria di marca senza richiedere prima il consenso dei clienti o se informa i clienti oltre sei mesi prima in merito all’uscita della concessionaria di marca disdettata dalla rete di concessionarie/officine, l’UPSA consiglia di rivolgersi a un avvocato.
VII. Posso continuare a utilizzare il marchio anche dopo la fine del contratto di concessione e di post-vendita?
Potete continuare a usare il nome della marca in forma neutra, ma non il logo.
Dal momento che i marchi automobilistici sono protetti dal diritto sui marchi commerciali, dopo la fine del rapporto contrattuale all’autofficina è proibito continuare a utilizzarli e quindi dare l’impressione di continuare a essere una concessionaria di marca autoriz- zata. Esistono comunque possibilità di continuare a contattare i clienti della marca (ad es. in qualità di specialista della marca ecc.). Nel caso doveste prendere in considera- zione la possibilità di continuare a contattare i vecchi clienti richiamandovi alla vostra esperienza con la marca, l’UPSA consiglia di consultare prima un avvocato specializ- zato. Assolutamente proibito è l’utilizzo dei vecchi timbri della marca.
VIII. Dopo la fine del contratto di post-vendita posso ancora fornire servizi in garanzia e gratuiti relativi alla marca disdettata?
Anche se l’autofficina uscita dalla rete di concessionarie di marca può continuare a for- nire servizi in garanzia e gratuiti senza che questo abbia effetti negativi sulla garanzia esistente, l’importatore non è obbligato ad assumersi i relativi costi. Questi ultimi do- vranno essere sostenuti dal cliente, se l’importatore non ha prima comunicato esplicita- mente all’autofficina la disponibilità ad assumersi tali costi.
IX. Dopo la fine del contratto di post-vendita posso ancora vendere auto nuove della marca disdettata?
Sì, lo potete fare e l’importatore non può impedire la compravendita dei prodotti originali da lui distribuiti sul mercato.
Tuttavia, i contratti di concessione di quasi tutte le marche proibiscono alle concessio- naria di marca affiliate di vendere auto nuove a rivenditori non autorizzati. Alle conces- sionarie di marca è quindi vietato vendere un’auto nuova a un’autofficina che non di- spone più di un contratto di concessione della marcia interessata e che intende riven- derla a un cliente finale. Se la concessionaria di marca viola questa clausola contrattuale, rischia una disdetta straordinaria. L’autofficina che è uscita dalla rete di concessionarie è comunque sempre autorizzata a mediare nella vendita di auto nuove a clienti finali e quindi a continuare in questo modo l’attività con i clienti finali interessati alla marca. Le concessionarie di marca possono tuttavia consegnare queste auto nuove solo se il me- diatore è in grado di presentare una relativa procura sottoscritta dal cliente finale. Di norma le concessionarie di marca collaborano intensamente con i mediatori e offrono loro una percentuale per l’attività di mediazione.