PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED OGNI ALTRO TRATTAMENTO O PUNIZIONE CRUDELI INUMANI E DEGRADANTI
PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED OGNI ALTRO TRATTAMENTO O PUNIZIONE CRUDELI INUMANI E DEGRADANTI
Adottato il 18 dicembre 2002
Preambolo,
Gli Stati Parte del presente Protocollo,
riaffermando che la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudeli inumane o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti umani,
convinti della necessità di adottare nuove misure per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (d'ora in avanti definita la Convenzione) e di rafforzare la tutela delle persone private della libertà contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,
ricordando che gli articoli 2 e 16 della Convenzione obbligano ciascun Stato Parte ad adottare misure efficaci per prevenire gli atti di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti in tutto il territorio posto sotto la sua giurisdizione,
riconoscendo che spetta agli Stati la responsabilità primaria di applicare questi articoli, che il rafforzamento della tutela delle persone private della libertà e il pieno rispetto dei loro diritti umani è una responsabilità comune condivisa da tutti, e che i meccanismi internazionali di applicazione completano e potenziano le misure nazionali,
ricordando che la prevenzione effettiva della tortura e degli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti richiede una formazione e una combinazione di diverse misure legislative, amministrative e giudiziarie di altra natura,
ricordando altresì che la Conferenza Mondiale sui Diritti Xxxxx ha dichiarato fermamente che gli sforzi finalizzati a sradicare la tortura devono concentrarsi anzitutto sulla prevenzione e ha chiesto che venisse adottato un Protocollo opzionale alla Convenzione destinato a stabilire un sistema preventivo di visite periodiche ai luoghi di detenzione,
convinti del fatto che la tutela contro la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante delle persone private della libertà può essere rafforzata attraverso mezzi non giudiziari di carattere preventivo basati su visite periodiche ai luoghi di detenzione,
hanno concordato quanto segue:
PARTE I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
L'obiettivo del presente Protocollo è stabilire un sistema di visite periodiche da parte di organismi internazionali e nazionali indipendenti ai luoghi in cui si trovino persone private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.
Articolo 2
1. Viene istituito un Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di ogni altro trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti del Comitato contro la tortura (d'ora in poi denominato nel testo Sottocomitato per la prevenzione), che svolge le funzioni previste dal presente Protocollo.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione realizza il suo lavoro nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite e si ispira ai propositi e ai principi enunciati in essa, nonché alle norme delle Nazioni Unite relative al trattamento delle persone private della loro libertà.
3. Parimenti, il Sottocomitato per la prevenzione è retto dai principi di riservatezza, imparzialità, non selettività, universalità e obiettività.
4. Il Sottocomitato per la prevenzione e gli Stati Parte cooperano nell'applicazione del presente Protocollo.
Articolo 3
Ogni Stato Parte stabilisce, designa o mantiene, a livello nazionale, uno o vari organismi che realizzano visite per la prevenzione della tortura e di ogni altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti (d'ora in poi denominato meccanismo nazionale per la prevenzione).
Articolo 4
1. Ciascuno Stato Parte consente le visite, conformemente al presente Protocollo, dei meccanismi menzionati agli articoli 2 e 3 a qualsiasi luogo posto sotto la sua giurisdizione e il suo controllo (d'ora in avanti denominato luogo di detenzione) dove si trovino, o potrebbero trovarsi, persone private della loro libertà, sia per ordine, o dietro richiesta, di una autorità pubblica, sia con il consenso tacito o espresso della stessa. Tali visite vengono svolte al fine di rafforzare, se del caso, la tutela di queste persone dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
2. Ai fini del presente Protocollo, con l'espressione privazione della libertà si intende qualsiasi forma di detenzione, carcerazione, o custodia di una persona all'interno di un'istituzione, pubblica o privata, dalla quale detta persona non possa uscire liberamente, per ordine di un'autorità giudiziaria o amministrativa, o di un'altra autorità pubblica.
PARTE II - IL SOTTOCOMITATO PER LA PREVENZIONE
Articolo 5
1. Il Sottocomitato per la prevenzione è composto da 10 membri. Successivamente alla registrazione della cinquantesima ratifica del presente Protocollo, il numero dei membri del Sottocomitato salirà a venticinque.
2. I membri del Sottocomitato per la prevenzione vengono scelti tra persone di elevata integrità morale e riconosciuta competenza nell'amministrazione della giustizia, in particolar modo nei settori del diritto penale, della amministrazione penitenziaria o di polizia, o nei diversi campi di interesse per quel che attiene al trattamento di persone private della loro libertà.
3. Nella composizione del Sottocomitato si tiene debitamente conto di una distribuzione geografica equa dei membri e della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parte.
4. Nella composizione del Sottocomitato si tiene anche conto della necessità di una equilibrata rappresentanza di genere basata sui principi di uguaglianza e di non discriminazione.
5. All'interno del Sottocomitato non possono essere presenti membri della stessa nazionalità.
Articolo 6
1. Ogni Stato Parte può designare, conformemente al paragrafo 2, fino a due candidati che siano in possesso delle qualifiche e che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 e, nel farlo, presenta informazioni dettagliate sulle qualifiche dei candidati.
2.
a) I candidati debbono essere cittadini di uno degli Stati Parte del presente Protocollo.
b) Xxxxxx uno dei candidati deve essere cittadino dello Stato Parte che lo propone.
c) Non è possibile proporre la candidatura di più di due cittadini di uno stesso Stato Parte.
d) Per avanzare la candidatura di un cittadino di un altro Stato Parte, lo Stato Parte deve richiedere e ottenere il consenso dello Stato Parte in questione.
3. Almeno cinque mesi prima della data prevista per la riunione degli Stati Parte in cui si procede all'elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte, invitandoli a presentare le loro candidature nel termine di tre mesi. Il Segretario generale presenta una lista redatta in ordine alfabetico di tutti i candidati designati secondo tale procedura, nella quale sono indicati gli Stati Parte che li hanno designati.
Articolo 7
1. L'elezione dei membri del Sottocomitato per la prevenzione si effettua secondo le modalità indicate di seguito:
a) La considerazione primaria deve essere rivolta alla soddisfazione da parte dei candidati dei requisiti e dei criteri riportati nell'articolo 5 del presente Protocollo.
b) L'elezione iniziale deve tenersi entro,e non oltre,i sei mesi trascorsi dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo.
c) Gli Stati Parte eleggono i membri del Sottocomitato mediante voto segreto.
d) Le elezioni dei membri del Sottocomitato si svolgono nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte indette dal Segretario generale dell'Organizzazione della Nazioni Unite. Durante tali riunioni, per le quali il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, si considerano eletti come membri del Sottocomitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
2. Se nel corso delle procedure di selezione si verifica che due cittadini di uno Stato Parte siano in possesso dei requisiti stabiliti per essere membri del Sottocomitato per la prevenzione, il candidato che ottiene il maggior numero di voti viene eletto membro del
Sottocomitato. Qualora entrambi i candidati ottengano lo stesso numero di voti si applica il procedimento seguente:
a) se solo uno dei candidati è stato proposto dallo Stato Parte di cui è cittadino, questi diviene membro del Sottocomitato per la prevenzione;
b) se entrambi i candidati sono stati proposti dallo Stato Parte di cui sono cittadini, si procede a una votazione separata, mediante voto segreto, al fine di determinare quale diverrà membro del Sottocomitato;
c) se nessuno dei candidati è stato proposto dallo Stato Parte del quale è cittadino, si procede a voto segreto e separato per determinare quale di essi diverrà membro.
Articolo 8
Se si verifica la morte o la rinuncia di un membro del Sottocomitato, o qualora un membro, per qualsiasi altro motivo, non possa svolgere le funzioni assegnategli all'interno del Sottocomitato, lo Stato Parte che ne abbia proposto la candidatura può proporre un'altra persona in possesso delle qualifiche, e che soddisfi i requisiti, indicati dall'articolo 5, tenendo presente la necessità di mantenere un equilibrio adeguato tra le diverse sfere di competenza, affinché svolga il suo incarico fino alla successiva riunione degli Stati Parte, sempre dopo aver ottenuto l'approvazione della maggioranza degli stessi. Tale approvazione si considera concessa a meno che almeno la metà degli Stati Parte non risponda negativamente nel termine di sei settimane contate a partire dal momento in cui il Segretario generale dell'Organizzazione della Nazioni Unite abbia comunicato loro la candidatura proposta.
Articolo 9
I membri del Sottocomitato per la prevenzione sono eletti per un mandato di quattro anni. Se la loro candidatura viene presentata di nuovo, possono essere rieletti per un ulteriore mandato. Il mandato della metà dei membri eletti nel corso della prima elezione scade dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, colui che ha svolto la funzione di Presidente nel corso della riunione cui si fa menzione alla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 7 designa, mediante sorteggio, i nomi di tali membri.
Articolo 10
1. Il Sottocomitato per la prevenzione elegge il proprio Ufficio di Presidenza per un mandato di due anni. I membri dell'Ufficio di Presidenza possono essere rieletti.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione stabilisce il proprio regolamento, che dispone, tra l'altro, quanto segue:
a) La metà più uno dei membri costituisce quorum;
b) Le decisioni del Sottocomitato per la prevenzione vengono prese a maggioranza assoluta dei voti;
c) Le riunioni del Sottocomitato per la prevenzione si tengono a porte chiuse.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione della Nazioni Unite convoca la riunione iniziale del Sottocomitato per la prevenzione. Successivamente, il Sottocomitato si riunisce nelle occasioni stabilite dal suo regolamento.
Le sessioni del Sottocomitato per la prevenzione e del Comitato contro la tortura sono tenute simultaneamente ameno una volta all'anno.
PARTE III - MANDATO DEL SOTTOCOMITATO PER LA PREVENZIONE
Articolo 11
Il mandato del Sottocomitato per la prevenzione prevede:
a) la visita dei luoghi menzionati nell'articolo 4 e l'invio di raccomandazioni agli Stati Parte relativamente alla tutela delle persone private della loro libertà nei confronti della tortura o di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti;
b) per quel che attiene ai meccanismi di prevenzione:
i. fornire consulenza e prestare aiuto agli Stati Parte, qualora necessario, nella creazione dei loro meccanismi;
ii. mantenere un contatto diretto e, se del caso, riservato, con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e assistenza tecnica finalizzate a potenziarne le capacità;
iii. consigliare e assistere i meccanismi nazionali di prevenzione nella valutazione delle esigenze e delle misure destinate a rafforzare la tutela dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti per le persone private delle loro libertà;
iv. rivolgere osservazioni e raccomandazioni agli Stati Parte finalizzate a potenziare le capacità e il mandato dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
c) cooperare per la prevenzione della tortura in generale, con gli organi e con i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite nonché con istituzioni o organizzazioni internazionali, regionali e nazionali il cui obiettivo sia potenziare la protezione delle persone dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 12
Affinché il Sottocomitato per la prevenzione possa svolgere il suo mandato così come stabilito dall'articolo 11, gli Stati Parte si impegnano a:
a) ricevere il Sottocomitato per la prevenzione nel loro territorio e consentirgli l'accesso a tutti i luoghi di detenzione definiti dall'articolo 4 del presente Protocollo;
b) Fornire tutte le informazioni rilevanti richieste dal Sottocomitato per la prevenzione al fine di valutare le esigenze e le misure che devono essere adottate al fine di rafforzare la tutela delle persone private della loro libertà dalla tortura e da altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
c) incoraggiare e facilitare i contatti tra il Sottocomitato per la prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;
d) esaminare le raccomandazioni del Sottocomitato per la prevenzione e avviare un dialogo con il Sottocomitato sulle possibili misure di applicazione.
Articolo 13
1. Il Sottocomitato per la prevenzione stabilisce, inizialmente mediante sorteggio, un programma di visite periodiche agli Stati Parte al fine di poter svolgere il suo mandato conformemente all'articolo 11.
2. Dopo le opportune consultazioni, il Sottocomitato per la prevenzione notifica il suo programma agli Stati Parte affinché questi possano adottare quanto prima le disposizioni pratiche necessarie allo svolgimento delle visite.
3. Le visite devono essere realizzate da almeno due membri del Sottocomitato per la prevenzione. Questi membri possono essere accompagnati, se del caso, da esperti di comprovata esperienza e con note conoscenze professionali nelle materie che sono oggetto del presente Protocollo, selezionati partendo da un elenco di esperti preparato sulla base di proposte avanzate dagli Stati Parte, dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e dal Centro delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine Internazionale. Per la preparazione di questo elenco, gli Stati Parte interessati propongono un massimo di cinque esperti nazionali. Lo Stato Parte interessato può opporsi all'inserimento di un determinato esperto nel gruppo che realizza la visita e, successivamente a tale opposizione, il Sottocomitato per la prevenzione propone il nome di un altro esperto.
Articolo 14
1. Al fine di consentire al Sottocomitato per la prevenzione di svolgere il suo mandato, gli Stati Parte del presente protocollo si impegnano a concedergli:
a) l'accesso, senza limitazioni, a qualsiasi informazione circa il numero delle persone private della loro libertà presenti nei luoghi di detenzione secondo la definizione dell'articolo 4, nonché sul numero dei luoghi di detenzione e sulla loro ubicazione;
b) l'accesso senza restrizioni a tutte le informazioni relative al trattamento di queste persone e alle condizioni della loro detenzione:
c) ai sensi del disposto del paragrafo 2, l'accesso senza limitazioni a tutti i luoghi di detenzione e alle relative strutture;
d) la possibilità di incontrare le persone private della loro libertà, in assenza di testimoni, direttamente o, se necessario, tramite l'assistenza di un interprete, così come di riunirsi con qualsiasi altra persona che il Sottocomitato ritiene possa fornire informazioni rilevanti:
e) la libertà di selezionare i luoghi che intende visitare e le persone che desidera incontrare.
2. Possono essere sollevate obiezioni ad una visita a un determinato luogo di detenzione solo per motivi urgenti e impellenti di difesa nazionale, pubblica sicurezza, a causa di catastrofi naturali o disordini gravi verificatisi nel luogo che il Sottocomitato intende visitare e che impediscano in via temporanea lo svolgimento della visita. Il sussistere di uno stato di emergenza dichiarato non può essere addotto dallo Stato Parte per opposi ad una visita.
Articolo 15
Nessuna autorità o funzionario può ordinare, applicare, consentire o tollerare alcuna sanzione contro qualsiasi persona o organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato per la prevenzione, o ai suoi delegati, qualsiasi informazione, vera o falsa, e nessuna di queste persone, o organizzazioni, può subire danni di qualsiasi tipo per tale motivo.
Articolo 16
1. Il Sottocomitato per la prevenzione comunica in via riservata le sue raccomandazioni e osservazioni allo Stato Parte e, se del caso, al meccanismo nazionale per la prevenzione.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione pubblica il suo rapporto, unitamente alle eventuali osservazioni dello Stato Parte interessato, sempreché lo Stato Parte gli chieda di farlo. Se lo Stato Parte rende pubblica una parte del rapporto, il Sottocomitato per la prevenzione può pubblicarlo, nella sua interezza, o in parte. Tuttavia, non possono essere pubblicati dati personali senza il consenso espresso della persona interessata.
3. Il Sottocomitato per la prevenzione presenta un rapporto pubblico annuale sulle sue attività al Comitato contro la Tortura.
4. Se lo Stato Parte si rifiuta di collaborare con il Sottocomitato per la prevenzione ai sensi degli articoli 12 e 14, o di adottare misure volte a migliorare la situazione conformemente alle raccomandazioni del Sottocomitato, il Comitato contro la Tortura può, dietro richiesta del Sottocomitato per la prevenzione, decidere, a maggioranza dei suoi membri, dopo che lo Stato Parte abbia avuto la possibilità di rendere note le sue opinioni, di rilasciare una dichiarazione pubblica sulla questione, o di pubblicare il rapporto del Sottocomitato.
PARTE IV - MECCANISMI DI PREVENZIONE NAZIONALI
Articolo 17
Ogni Stato Parte mantiene, designa o crea, entro e non oltre un anno a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, o dalla sua ratifica o adesione, uno o vari meccanismi nazionali indipendenti per la prevenzione della tortura a livello nazionale. I meccanismi stabiliti da enti decentrati possono essere designati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai sensi del presente Protocollo se conformi alle sue disposizioni.
Articolo 18
1. Gli Stati Parte garantiscono l'indipendenza dei meccanismi nazionali di prevenzione nello svolgimento delle loro funzioni, nonché l'indipendenza del personale degli stessi.
2. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie affinché gli esperti del meccanismo nazionale abbiano le capacità e le conoscenze professionali richieste. Si tiene altresì conto dell'equilibrio di genere e dell'adeguata rappresentanza dei diversi gruppi etnici e delle minoranze presenti nel paese.
3. Gli Stati Parte si impegnano a fornire le risorse necessarie al funzionamento dei meccanismi nazionali di prevenzione.
4. Nello stabilire i meccanismi nazionali di prevenzione gli Stati Parte tengono debitamente conto dei Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Articolo 19
Ai meccanismi nazionali di prevenzione vengono garantiti come minimo i seguenti poteri:
a) la facoltà di esaminare periodicamente il trattamento delle persone private della loro libertà presenti nei luoghi di detenzione, secondo la definizione fornita dall'articolo 4, al fine di potenziare, se del caso, la loro tutela dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
b) indirizzare raccomandazioni alle autorità competenti con l'obiettivo di migliorare il trattamento e le condizioni delle persone private della loro libertà e di prevenire la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, prendendo in considerazione le norme pertinenti delle Nazioni Unite;
c) avanzare proposte e osservazioni circa la legislazione esistente o i disegni di legge in materia.
Articolo 20
Al fine di consentire ai meccanismi nazionali di prevenzione di svolgere il loro mandato, gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano a concedere loro:
a) l'accesso a tutte le informazioni relative al numero di persone private della loro libertà presenti nei luoghi di detenzione, secondo la definizione fornita dall'articolo 4, nonché al numero dei luoghi di detenzione e alla loro ubicazione;
b) l'accesso a tutte le informazioni relative al trattamento di queste persone e alle condizioni della loro detenzione;
c) l'accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative strutture e servizi;
d) la possibilità di incontrare le persone private della loro libertà, in assenza di testimoni, direttamente, o, se necessario, tramite l'assistenza di un interprete, così come qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale di prevenzione ritenga in grado di fornire informazioni rilevanti;
e) la libertà di selezionare i luoghi che intendono visitare e le persone che desiderano incontrare;
f) il diritto di mantenere contatti con il Sottocomitato per la prevenzione, di iargli informazioni e di organizzare riunioni con esso.
Articolo 21
1. Nessuna autorità, o funzionario, può ordinare, applicare, consentire o tollerare alcuna sanzione contro alcuna persona o organizzazione per il fatto di aver comunicato al meccanismo nazionale per la prevenzione qualsiasi tipo di informazione, vera o falsa, e nessuna di queste persone o organizzazioni deve subire danni di nessun genere per questo motivo.
2. Le informazioni riservate raccolte attraverso il meccanismo nazionale di prevenzione sono di carattere confidenziale. Non possono essere pubblicati dati personali senza il consenso espresso della persona interessata.
Articolo 22
Le autorità competenti dello Stato Parte interessato esaminano le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la prevenzione e avviano un dialogo con detto meccanismo circa le possibili misure di applicazione.
Articolo 23
Gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali dei meccanismi nazionali di prevenzione.
PARTE V - DICHIARAZIONE
Articolo 24
1. Una volta ratificato il presente Protocollo, gli Stati Parte possono fare una dichiarazione per rinviare l'applicazione dei loro obblighi stabiliti ai sensi della parte III o della parte IV del Protocollo.
2. Tale rinvio è valido per un periodo massimo di tre anni. Dopo aver sentito le motivazioni dello Stato Parte ed essersi consultato con il Sottocomitato per la prevenzione, il Comitato contro la tortura può prorogare tale periodo per ulteriori due anni.
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 25
1. Le spese che il Sottocomitato per la prevenzione deve sostenere per l'applicazione del presente Protocollo sono a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fornisce il personale e i servizi necessari allo svolgimento efficace delle funzioni del Sottocomitato ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 26
1. Viene istituito un Fondo speciale in conformità con le procedure previste dall'Assemblea Generale, amministrato ai sensi del Regolamento e delle procedure finanziarie vigenti presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con il fine di contribuire a finanziare l'applicazione delle raccomandazioni del Sottocomitato per la prevenzione a uno Stato Parte successivamente ad una visita, nonché i programmi di formazione dei meccanismi nazionali di prevenzione.
2. Questo Fondo Speciale può essere finanziato tramite contributi volontari dei governi, delle organizzazioni intergovernative e non governative e di altri enti pubblici o privati.
PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione.
2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di tutti gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione o abbiano aderito ad essa. Gli strumenti per la ratifica vengono depositati nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo resta aperto all'accesso da parte di tutti gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione o abbiano aderito ad essa.
4. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione nella mani del Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo, o abbiano aderito ad esso, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 28
1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno contato a partire dalla data in cui sia stato depositato il ventesimo strumento di ratifica e adesione nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo, o aderisca ad esso successivamente al deposito del ventesimo strumento di ratifica, o di adesione, nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno contato a partire dalla data in cui detto Stato abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 29
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a tutte le parti che compongono gli Stati federali, senza limitazioni né eccezioni.
Articolo 30
Non viene ammessa nessuna riserva al presente Protocollo.
Articolo 31
Le disposizioni del presente Protocollo non intaccano gli obblighi che gli Stati Parte potrebbero aver contratto ai sensi di un accordo regionale che istituisca sistemi di visite ai luoghi di detenzione. Il Sottocomitato per la prevenzione e gli organismi istituiti conformemente a detti accordi regionali vengono incoraggiati a consultarsi e a cooperare tra loro al fine di evitare duplicazioni e di promuovere gli obiettivi stabiliti dal presente Protocollo.
Articolo 32
Le disposizioni del presente Protocollo non riguardano gli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977, né la possibilità aperta a qualsiasi altro Stato Parte di autorizzare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a visitare i luoghi di detenzione in situazioni non coperte dal diritto internazionale umanitario.
Articolo 33
1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta rivolta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il
quale ne dà immediata informazione agli altri Stati Parte del presente Protocollo e della Convenzione. La denuncia ha effetto dopo un anno dalla data in cui è stata ricevuta la notifica da parte del Segretario generale.
2. Questa denuncia non solleva lo Stato Parte dagli obblighi impostigli dal presente Protocollo rispetto a qualsiasi azione o situazione verificatasi prima della data in cui abbiano prodotto il loro effetto la denuncia o le misure decise dal Sottocomitato per la prevenzione, o le eventuali misure che il Sottocomitato possa decidere di adottare in relazione allo Stato parte in questione. Tale denuncia non comporta neppure la sospensione di qualsiasi questione il Sottocomitato per la prevenzione abbia iniziato ad esaminare prima della data in cui la denuncia comincia a produrre i suoi effetti.
3. A partire dalla data in cui la denuncia dello Stato Parte diventa effettiva, il Sottocomitato per la prevenzione non inizia ad esaminare nessuna nuova questione relativa a tale Stato.
Articolo 34
1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può proporre emendamenti e depositarli nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica gli emendamenti proposti agli Stati Parte del presente Protocollo, chiedendo loro di notificargli se desiderano che si convochi una conferenza degli Stati Parte finalizzata ad esaminare le proposte e a sottoporle a votazione. Se nel termine di quattro mesi, contati a partire dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si dichiara a favore, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti alla conferenza, e votanti, viene sottoposta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati Parte per il suo accoglimento.
2. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore una volta accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
3. Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, divengono obbligatori per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e dagli emendamenti accolti in precedenza.
Articolo 35
Ai membri del Sottocomitato per la prevenzione e dei meccanismi nazionali di prevenzione vengono conferite le prerogative e le immunità necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni. Ai membri del Sottocomitato per la prevenzione vengono conferite le prerogative e le immunità specificate nella sezione 22 della Convenzione sulle Prerogative e Immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, ai sensi del disposto della sezione 23 di tale Convenzione.
Articolo 36
Nel corso di una visita ad uno Stato Parte, e ferme restando le disposizioni e gli obiettivi del presente Protocollo e delle prerogative e immunità di cui essi possono godere, i membri del Sottocomitato per la prevenzione devono:
a) osservare le leggi e i regolamenti dello Stato oggetto della visita; e
b) astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con la natura imparziale e internazionale delle loro funzioni.
Articolo 37
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, spagnolo, francese, inglese e russo sono parimenti autentici, viene depositato nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette copie autentiche conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati.