PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI, DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI, DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1 – Oggetto del servizio
1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento per l’ambito territoriale indicato nel bando di
gara, del servizio di recupero,
custodia e acquisto dei veicoli, oggetto
dei provvedimenti di
sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214bis del D.Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992. Le attività elencate dovranno essere realizzate secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e nello schema di contratto.
Art. 2 – Attività di recupero dei veicoli e redazione dell’inventario
1. Dietro espressa richiesta da parte dell’Organo Accertatore, il custode-acquirente dovrà
provvedere al recupero dei veicoli da custodire nei casi in cui il proprietario o il soggetto obbligato alla custodia si rifiuti di trasferire il veicolo in luogo non soggetto al pubblico passaggio ovvero nei
casi in cui pur avendo i soggetti menzionati provveduto alla custodia, sia provvedimento di confisca.
divenuto definitivo il
2. Per l’adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il custode-acquirente deve garantire:
a) la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
b) l’intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo
tecnicamente idoneo al Accertatore;
recupero, entro 30 minuti primi dalla
richiesta dell’Organo
c) la presenza sul veicolo da utilizzare per il recupero di un soggetto appositamente delegato
ed in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di sequestrato/fermato, secondo le norme vigenti;
custodia del veicolo
d) qualora il veicolo sequestrato/fermato possa essere messo in condizioni di sicurezza per la circolazione (fuori dalla carreggiata), in alternativa a quanto richiesto al punto b), entro gli stessi tempi, l’intervento sul luogo in cui il veicolo si trova di un soggetto in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia, fino al momento dell’intervento del veicolo tecnicamente idoneo al recupero presso il deposito del custode-acquirente competente;
e) il trasporto del veicolo nel luogo stabilito per la custodia con immediatezza e comunque entro le 24 ore dall’affidamento. Qualora il soggetto che recupera il veicolo o che ne assume la custodia temporanea ai sensi della lettera d), non sia lo stesso soggetto che
assumerà la custodia definitiva presso il deposito autorizzato, è previsto l’obbligo, per
quest’ultimo, di recarsi, entro le 24 ore successive al recupero, presso l’Organo Accertatore procedente per effettuare l’aggiornamento della documentazione riguardante la custodia, ovvero, previa comunicazione telefonica all’organo procedente, presso l’ufficio di polizia più vicino al luogo di custodia per redigere un nuovo verbale di affidamento del quale deve essere inviata copia all’Organo Accertatore entro 3 giorni.
3. Per la realizzazione del servizio di recupero il custode-acquirente dovrà avvalersi di personale specializzato e di mezzi idonei al recupero aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall’appendice IV art. 12 al Titolo I del D.P.R. 495/92. Al custode-acquirente sarà consentito di avvalersi per l’attività di recupero dei veicoli di altri soggetti, qualora abbia preventivamente indicato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto per questa tipologia di attività, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
4. Ai fini dello svolgimento dell’attività di recupero di cui alle precedenti lettere c) e d), il custode- acquirente dovrà validamente accreditare presso le Stazioni appaltanti il personale che lo stesso intenderà utilizzare per le predette attività. A tal fine, già in sede di stipulazione del contratto, il custode-acquirente fornirà un primo elenco del personale che utilizzerà per le attività previste dal presente capitolato.
5. Per ogni veicolo preso in custodia il custode-acquirente dovrà compilare un’apposita scheda descrittiva dello stato del veicolo, secondo il modello allegato al presente Capitolato e provvedere a trasmetterla telematicamente, entro le successive 48 ore, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed all’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Sicilia – Servizi Territoriali Catania.
6. Le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà, durante l’esecuzione del contratto, di ispezionare, in qualsiasi momento, i luoghi adibiti a depositerie gestiti dal custode-acquirente per l’espletamento delle attività di cui al presente capitolato.
7. Nei casi in cui tra le schede predisposte ed inviate dal custode-acquirente alle Stazioni appaltanti e il verbale redatto dall’Organo Accertatore vi sia palese incongruenza in ordine ai dati ed alla descrizione dello stato di fatto del veicolo le stesse potranno avviare una procedura di
verifica. Qualora dall’esito della
predetta verifica dovesse emergere che
il custode-acquirente
abbia volontariamente riportato nelle schede notizie non rispondenti al vero, le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 3 – Attività di custodia dei veicoli
1. Successivamente al recupero dei veicoli il custode-acquirente dovrà provvedere alla custodia degli stessi nella/e depositerie indicate in sede di offerta tecnica. Queste ultime dovranno essere ubicate nell’ambito territoriale per cui si concorre.
2. Le depositerie debbono rispondere ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara (capacità tecnica).
3. Annualmente il custode-acquirente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività.
4. Il servizio di recupero e di custodia dei veicoli deve essere assicurato senza soluzione di
continuità per tutta la durata del contratto.
5. Nei casi in cui il custode-acquirente non sia nelle condizioni di assumere la custodia dei veicoli per esaurimento dei posti disponibili, dovrà darne comunicazione alle Stazioni appaltanti, entro le successive 24 ore, mediante invio di una nota che contenga le seguenti indicazioni:
• data e ora della richiesta da parte dell’Organo Accertatore;
• motivi dell’impossibilità della presa in custodia del veicolo.
6. Nei casi in cui si verifichi la condizione di cui al precedente comma, il custode-acquirente potrà avvalersi dei depositi di altri soggetti qualora abbia preventivamente indicato in sede di gara di
volersi avvalere del subappalto per questa tipologia di attività, ai modalità e condizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
sensi e secondo le
7. In via del tutto eccezionale, il custode acquirente, laddove non possa utilizzare, a causa
dell’esaurimento dei posti disponibili, le proprie depositerie ovvero quelle a disposizione degli
eventuali subappaltatori del servizio, potrà avvalersi, al fine di assicurare la continuità del servizio,
delle depositerie rientranti nell’elenco prefettizio adottato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 571/82
secondo il criterio della maggiore vicinanza rispetto al luogo dell’accertamento e garantendo, comunque, una rotazione tra le depositerie che risultano ubicate nello stesso comune. In questi casi il custode-acquirente dovrà provvedere non appena possibile alla custodia definitiva del veicolo presso la propria depositeria, secondo la procedura di cui al precedente art. 2, lett. e), in
quanto applicabile, dandone comunicazione all’Organo Accertatore procedente per
l’aggiornamento della documentazione riguardante la custodia.
8. La nota dovrà essere inviata tramite e-mail alla casella di posta elettronica delle stazioni appaltanti concordata.
9. L’affidamento in custodia del veicolo ad una delle depositerie inserite nell’elenco prefettizio di cui
all’art. 8 del D.P.R. 571/1982 deve essere comunicato dal custode acquirente alle Stazioni
Appaltanti. Successivamente, il custode acquirente dovrà altresì comunicare il numero di giorni in cui il veicolo è stato custodito presso la depositeria di cui al citato art. 8 ed il corrispettivo versato alla stessa per tale attività. Il custode-acquirente non potrà applicare per le citate prestazioni un ribasso superiore al venti per cento dei prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. Ai rapporti tra custode acquirente e depositeria autorizzata ex art. 8 D.P.R. 571/1982 si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Le stazioni appaltanti sono esenti da responsabilità circa la custodia delle merci trasportate non oggetto di sequestro.
Art. 4 – Tariffe previste per il recupero e la custodia dei veicoli
1. Le tariffe previste per il recupero e custodia dei veicoli sono le seguenti:
TABELLA A
Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate: orario diurno 06.00 – 22.00; orario notturno
22.00 – 06.00; festivo 00.01 – 24.00. Diritto di chiamata € 11,61 diurno; € 15,08 notturno o festivo.
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 17,40 diurno; € 22,62 notturno o
festivo. indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) € 2,50 diurno; € 3,25 notturno o festivo.
Tariffa massima giornaliera per la custodia € 3,00.
TABELLA B
Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate: orario diurno 06.00 – 22.00; orario notturno 22.00 – 06.00 e festivo 00.01 – 24.00. Diritto di chiamata € 14,50 diurno; € 18,85 notturno o festivo. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 29,00 diurno;
€ 37,70 notturno e festivo. Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) € 2,90 diurno; € 3,77 notturno e festivo.
Tariffa massima giornaliera per la custodia € 5,00.
2. Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da prelevare/trasportare.
3. Ai fini dell’applicazione delle tariffe di recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto.
4. Per il recupero dei ciclomotori e dei motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate, mentre per la loro custodia le medesime sono ridotte al 50 per cento.
5. Le tariffe di custodia sono ridotte di due terzi a partire dal sessantesimo giorno di custodia. In
ogni caso il custode-acquirente
ha l’obbligo di comunicare alle Stazioni
appaltanti l’eventuale
superamento del cinquantesimo giorno di giacenza dei veicoli custoditi.
6. Le tariffe previste per il recupero dei veicoli (diritto di chiamata, operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo, indennità chilometrica) non sono soggette a ribasso.
6. bis. Al trasgressore che ritira il veicolo presso le depositerie vengono applicate le medesime tariffe riconosciute alle Stazioni appaltanti o eventualmente inferiori. Del ritiro del veicolo dovrà essere data immediata notizia alle Stazioni appaltanti.
Art. 5 – Alienazione dei veicoli
1. Il custode-acquirente ha l’obbligo di acquistare, anche ai soli fini della rottamazione, i veicoli sottoposti:
• a sequestro amministrativo, nelle ipotesi di cui al comma 2-quater dell’art. 213 del D.Lgs n. 285/92;
• a fermo amministrativo, al termine della procedura prevista dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 ovvero quella prevista all’art. 214, comma 1, del D.Lgs n. 285/92;
• a confisca.
2. Le operazioni di acquisto dei veicoli da parte dei custodi-acquirenti sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.
3. L’alienazione dei veicoli al custode-acquirente si perfeziona secondo le seguenti modalità:
• nei casi di sequestro con la comunicazione della dichiarazione di cessione da parte del Prefetto;
• nei casi di fermo con
la comunicazione del provvedimento
dal quale risulta la
determinazione all’alienazione da parte del Prefetto o dell’Agenzia del Demanio;
• nei casi di confisca, con la comunicazione del provvedimento determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del Demanio.
4. Dal perfezionarsi dell’alienazione, nessun onere e spesa di custodia a
dal quale risulta la
carico delle Stazioni
appaltanti saranno dovuti al custode-acquirente; quest’ultimo, invece, sarà tenuto al pagamento del prezzo del veicolo alienato determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 6.
5. Nel caso in cui il veicolo venga alienato - ai sensi dell’art. 213, comma 2-quater – dal Prefetto al custode-acquirente, quest’ultimo dovrà corrispondere il prezzo del veicolo a lui alienato entro 90 giorni dalla dichiarazione del Prefetto mediante versamento su un autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato.
6. Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente dalla Direzione Regionale
dell’Agenzia del Demanio, quest’ultimo dovrà corrispondere all’Erario, mediante versamento sul capitolo che sarà indicato in sede di stipulazione del contratto, il prezzo del veicolo a lui alienato entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di alienazione.
7. Dell’avvenuto pagamento il custode-acquirente dovrà darne pronta comunicazione alle Stazioni appaltanti.
8. Il pagamento del prezzo da parte del custode-acquirente sarà subordinato alla effettiva disponibilità del veicolo.
9. In entrambe le ipotesi sopra descritte, la comunicazione del prezzo di vendita al custode-
acquirente avverrà con le modalità descritte ai successivi punti 6.5 e 6.6).
Art. 6 – Valutazione per l’alienazione dei veicoli
1. Il prezzo di alienazione dei veicoli da demolire è stabilito in base alla quotazione del rottame di ferri vecchi leggeri elaborata dalla Camera di Commercio locale o, in mancanza, dalla Camera di Commercio di Milano tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nell’elenco di seguito riportato.
2. I veicoli da demolire sono divisi nelle seguenti categorie:
A. veicoli completi, immatricolati da almeno sette anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6.4);
B. veicoli privi di parti rilevanti o strutturalmente modificati;
C. veicoli gravemente incidentati;
D. veicoli bruciati;
E. veicoli a due o tre ruote con cilindrata inferiore a cc.125, immatricolati da almeno cinque anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6.4);
F. roulottes ed altri veicoli non riciclabili. E’ da intendersi “non riciclabile” qualsiasi veicolo
costituito principalmente da materiale plastico o non ferroso ed, in ogni caso, sprovvisto di propulsore.
3. Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:
• Kg. 700 per i veicoli completi;
• Kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
• Kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
• Kg. 50 per i veicoli bruciati;
• Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati;
• Kg. 50 per i veicoli non riciclabili.
4. Il prezzo di alienazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma
precedente, è calcolato sulla
base delle quotazioni EUROTAX (tariffa
azzurra - veicoli da
acquistare). Da tale valore sarà detratto l’ammontare della percentuale di sconto che il custode- acquirente avrà offerto. Nel caso in cui non sia possibile ricorrere a tale quotazione, si procederà ad una valutazione del veicolo con le modalità previste nel contratto.
5. Il Prefetto competente comunicherà, contestualmente alla dichiarazione di alienazione, il prezzo di vendita del veicolo.
6. Analogamente l’Agenzia del Demanio provvederà, contestualmente alla determinazione
all’alienazione, a comunicare al custode-acquirente il prezzo di vendita del veicolo.
7. L’Agenzia del Demanio comunicherà in via telematica la determinazione all’alienazione al custode-acquirente entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di confisca da parte del Prefetto ovvero della dichiarazione di alienabilità del veicolo abbandonato dopo il fermo, da
parte dell’Organo Accertatore. custodia al custode-acquirente.
Per tale periodo nulla sarà dovuto a titolo
di oneri e spese di
Art. 7– Obblighi nei confronti dei dipendenti
1. Il custode-acquirente s’impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il custode-acquirente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente
Capitolato e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il custode-acquirente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato.
3. Il custode-acquirente si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Il custode-acquirente si impegna a trasmettere alle Stazioni appaltanti, a richiesta delle stesse:
• copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
• copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.
5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione/recesso del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 8 – Struttura operativa dell’affidatario
1. Al custode-acquirente sarà consentito, successivamente alla stipula del contratto, di potenziare la propria struttura operativa con nuove aree di deposito di cui abbia la disponibilità purché rispondenti ai requisiti prescritti dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal contratto. L’utilizzo di aree di deposito diverse da quelle indicate in sede di gara è comunque subordinato all’assenso delle Stazioni appaltanti, che verrà rilasciato previa presentazione, da parte del
custode-acquirente, di documentazione idonea ad attestare la conformità richiesti ed il titolo in base al quale il custode-acquirente dispone della stessa.
dell’area ai requisiti
2. Non sarà possibile integrare o sostituire con nuovi soggetti gli affidatari del servizio rispetto a quello o a quelli definiti in sede di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 commi 9, 18 e 19, nonché dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 9 – Penali
1. Le Stazioni appaltanti potranno disporre, in ogni momento, verifiche adempimento delle prestazioni richieste.
2. Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di previste nel presente capitolato. Tali condizioni possono riferirsi:
a) al mancato svolgimento delle attività;
b) al ritardo nella loro esecuzione;
c) al mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto;
d) al ritardo o al mancato versamento delle somme dovute.
e controlli sull’esatto
erogazione dei servizi
3. Per mancato svolgimento delle attività o ritardo nella loro esecuzione si intendono quelli non giustificati o non sanati da sospensioni o proroghe accordate dalle Stazioni appaltanti ed esclusivamente imputabili al prestatore del servizio o da questi provocate.
4. Per mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto si fa riferimento sia a quelli espressamente indicati come requisiti nel presente capitolato, sia quelli oggetto di determinazione contrattuale.
5. Per le ipotesi sopra descritte alle lettere a) e c), le penali saranno applicate, previa
contestazione in forma scritta determinarsi in relazione alla
dell’addebito da parte delle Stazioni Appaltanti, in misura da gravità dell’inadempimento. L’importo della penale non potrà
comunque essere superiore al 10% del corrispettivo dovuto al Custode Acquirente per l’attività non svolta o in relazione alla quale non sono stati raggiunti gli obiettivi di livello di servizio offerto.
6. In ipotesi di ritardo nell’esecuzione del servizio (lett. b), al custode acquirente sarà applicata una penale nella misura massima del 5% dell’importo dovuto per l’attività eseguita in ritardo. In ipotesi di mancato versamento delle somme dovute (lett. d), le penali saranno applicate in misura pari al
5% del valore del veicolo per
ogni mese di ritardo fino ad un massimo
di due mesi. Il ritardo
superiore a due mesi costituisce inadempimento contrattuale che comporta l’escussione dell’importo dovuto dalla cauzione versata, previa comunicazione al custode-acquirente.
7. Il custode-acquirente sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo
contrattuale, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti.
8. La rifusione delle spese sostenute dalle Stazioni appaltanti per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali del custode-acquirente, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione ovvero ci si rivarrà sulla cauzione.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Le Stazioni appaltanti potranno inoltre risolvere il contratto per una risolutive espresse:
delle seguenti cause
a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1;
b) venir meno dei requisiti prescritti per l’affidamento e l’esecuzione del servizio;
c) mancato rispetto degli adempimenti annuali di cui al precedente art. 3;
d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
e) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
f) cessione a terzi del contratto;
g) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia del Demanio.
3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando le Stazioni appaltanti comunichino per iscritto con raccomandata A/R al custode-acquirente di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’appaltatore il prezzo contrattuale delle prestazioni
effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui all’articolo precedente.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/10, il custode-acquirente si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa il cui numero sarà
comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad
eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. Il custode-acquirente si impegna a comunicare alle Stazioni appaltanti, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. II custode-acquirente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx.
4. Il custode-acquirente si impegna a dare immediata comunicazione alle Stazioni appaltanti, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Il custode-acquirente si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alle Stazioni appaltanti, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/10.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ipotesi di risoluzione
7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Art. 12 – Disposizioni antimafia
1. L’affidamento del servizio è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del custode-acquirente, nonché nei confronti dei singoli soggetti accreditati presso le Stazioni appaltanti, come previsto all’art. 2 del presente capitolato, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la
incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, quali misure di
prevenzione o divieti,
sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.
2. Il custode-acquirente comunicherà alle Stazioni appaltanti:
• l’eventuale istruzione di procedimenti, successivi alla stipula del contratto, o l’eventuale
emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi dello stesso e del personale accreditato;
• ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.
3. Il contratto sarà risolto di diritto, fatta salva la facoltà delle Stazioni appaltanti procedenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna, ai sensi della legislazione antimafia, nei confronti del custode-acquirente.
Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti.
1. È fatto assoluto divieto al custode-acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione, da parte del custode acquirente, dei crediti derivanti dal contratto può avvenire nelle forme e nei limiti di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 14 – Spese contrattuali ed oneri diversi
1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula del contratto, come pure ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso.
Art. 15 – Vincoli
1. Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l’aggiudicatario sin dal
momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano le Stazioni stipula del contratto.
Art. 16 – Responsabilità
appaltanti solo con la
1. Qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che comunque derivassero
dall’esecuzione del contratto, si intenderà a carico del custode acquirente, che si impegna a mantenere le Stazioni appaltanti indenni da ogni responsabilità.
Art. 17 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto specificamente dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato tecnico, dallo schema di contratto si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.
Allegato A
SCHEDA DESCRITTIVA
Si riportano gli elementi della scheda tecnico-descrittiva che comprovano l'effettivo stato d'uso del veicolo al momento della consegna/presa in custodia:
• targa;
• tipo veicolo;
• data entrata deposito;
• motivo del deposito;
• numero verbale;
• carrozzeria anteriore;
• carrozzeria posteriore;
• carrozzeria superiore;
• carrozzeria laterale destra;
• carrozzeria laterale sinistra;
• motore;
• pneumatici;
• ruota di scorta;
• faro anteriore destro;
• faro anteriore sinistro;
• faro posteriore destro;
• faro posteriore sinistro;
• batteria;
• selleria;
• libretto di circolazione;
• n. 5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.