Accordo di collaborazione tra
Digitally signed by
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX C: IT
Accordo di collaborazione tra
la Facoltà di giurisprudenza di Sapienza Università di Roma con sede in Roma, P.le Xxxx Xxxx 5, 00162, C.F. 80209930587, nella persona del Preside, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per gli effetti della presente convenzione, presso la sede della Sapienza Università di Roma (in prosieguo denominata “Facoltà”)
e
Il Consiglio Nazionale dei Giovani, con sede legale in Roma, Via Novara 41, 00198, Codice Fiscale n. 96418280580 in persona del legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito
Premesse:
a) La Facoltà, nell’ambito dei compiti di coordinamento delle attività di ricerca e di terza missione svolte dai Dipartimenti (art. 12 co. 1 Statuto), ha interesse a collaborare ad attività di ricerca, formazione ed orientamento in ambiti di conoscenza utili alla promozione del benessere sociale
b) Il Consiglio Nazionale dei Giovani, istituito con la legge n. 145/2018, è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx).
Articolo 1 Oggetto
1.1. La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti delle seguenti attività di interesse comune:
1.1.1. collaborare per la creazione di un network di Centri di Ricerca dedicato ai temi delle politiche giovanili che riunisca docenti, ricercatori e professionisti che intendano, con il loro supporto specialistico e la loro collaborazione, migliorare le condizioni di vita dei giovani in Italia attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e proposte di legge.
1.1.2. collaborare, nei diversi ambiti di competenza, alla realizzazione di iniziative che abbiano il fine di porre al centro l'iniziativa sociale, il valore dei
giovani, l’integrazione delle nuove generazioni nel mondo istituzionale e sociale, attraverso la progettazione e realizzazione di corsi di formazione, la progettazione e realizzazione di forme di comunicazione sociale e di sensibilizzazione (convegni, seminari, incontri divulgativi), l’analisi, il monitoraggio e la valutazione delle attuali politiche pubbliche giovanili, la redazione di proposte normative.
1.2. Nell’ambito definito al precedente § 1.1
1.2.1. La Facoltà si impegna a partecipare alle attività di formazione, all’organizzazione di Convegni e seminari, a ricerche sulle materie rientranti in quelle di interesse del Dipartimento e volte allo studio delle problematiche riguardanti l’universo giovanile italiano
1.2.2. Il Consiglio Nazionale Giovani si impegna ad ospitare all’interno delle proprie stutture, sulla base di appositi accordi, studenti e tirocinanti, per lo svolgimento di stage o attività di clinica legale, per ricerche finalizzate alla redazione di tesi di laurea, nonché studiosi e ricercatori del Dipartimento
Articolo 2
- Referente -
2.1. Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l’ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.
2.2. Il Referente della Facoltà è il Preside Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, e-mail presidenza.Xxxxx @xxxxxxx0.xx
2.3. Il Referente del Consiglio Nazionale Giovani è la Presidente Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx
Articolo 3
- Monitoraggio e rinnovo -
3.1. Al fine di relazionare sullo stato dell’avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente articolo 1, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.
3.2. Il Referente di ciascuna Parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell’opportunità del rinnovo della convenzione.
Articolo 4
- Durata e recesso -
4.1. La presente Convenzione ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni previo accordo scritto tra le Parti.
4.2. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o con PEC.
Articolo 5
- Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature -
5.1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell’altra Parte. L’autorizzazione all’accesso non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo.
5.2. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. L’utilizzo degli spazi della Xxxxxxxx xxxx disciplinato dal “Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza” emanato con D.R. 3284/2017. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
5.3. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e
salute. Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Articolo 6
- Utilizzo dei segni distintivi delle Parti -
6.1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione e del materiale stampa e divulgativo che verrà prodotto. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università, né della Consiglio Nazionale Giovani per fini commerciali, e/o pubblicitari. L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
Articolo 7
- Riservatezza –
7.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
7.2. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
-non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
7.3. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta
previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.
7.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.
7.5. Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all’adempimento da parte dell’Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.
Articolo 8
- Proprietà Intellettuale e pubblicazioni -
8.1. I diritti patrimoniali sulle pubblicazioni, le invenzioni, i data base e ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente.
Articolo 9
- Trattamento dei dati –
9.1. 1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.
Articolo 10
- Comunicazioni -
10.1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
- se alla Facoltà: Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma, P.le A. Moro 5, 00186, Roma
- se al Consiglio Nazionale Giovani: Consiglio Nazionale Giovani, Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, Avv. Xxxxx Xxxxx, Iorio@consiglionazionale- xxxxxxx.xx
o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
Articolo 11
- Controversie -
11.1 . Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
11.2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 12
- Disposizioni finali -
12.1 La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
12.2 Il presente accordo, redatto in modalità digitale è soggetto a registrazione ai sensi dell’Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Per il presente accordo, redatto in modalità digitale, è esente da spese di bollo aisensi dell’art. 82 comma 5 d.lgs 117/2007.
Letto e stipulato in Roma, li 28/12/2020.
Per il Consiglio Nazionale dei Giovani
La Presidente
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Per la Facoltà di Giurisprudenza Il Preside
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx