ai sensi c. 2 art. 45 del D.I. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche” Approvato e adottato con delibera n. 12 del Consiglio di istituto del 28/09/2022
Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione dell’istituzione scolastica
ai sensi c. 2 art. 45 del D.I. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche” Approvato e adottato con delibera n. 12 del Consiglio di istituto del 28/09/2022
Premessa
L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997
n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni".
Inoltre, il D.I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, sancisce:
• art. 45 c. 2 “Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.”
Art. 1 - Definizione
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all’istituto beni o servizi in cambio di pubblicità.
L’Istituto Comprensivo Zannotti- Fraccacreta intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato e dell’offerta formativa e di incentivare e promuovere una sempre maggiore innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione dei progetti approvati nel POF e le azioni volte allo sviluppo dell’innovazione.
Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo.
Art. 2 Soggetti Sponsor
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
• qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese, le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi, imprenditoriali;
• associazioni senza fine di lucro.
Art. 3 Oggetto
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
• attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
• interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);
• interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
• iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
• iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc);
• ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
Art. 4 Modalità di Sponsorizzazione
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
• contributi economici da versare direttamente all’istituto, che può essere richiesto ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico;
• cessione gratuita di beni e/o servizi; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L’ Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
• compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall’Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall’istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.
Art. 5 Obblighi a carico dell’Istituzione scolastica
L’Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
• riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
• pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell’atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
• posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
• distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.
Art. 6 Finalità e Individuazione Sponsor
I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell’Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.
Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:
1. Beni voluttuari in genere.
2. Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.
3. Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei Paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).
4. L’Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
✓ ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
✓ ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
✓ la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
✓ propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
✓ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
✓ materiale pornografico o a sfondo sessuale;
✓ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
L’individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
o Recependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati.
o Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un’attività didattica.
o Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.
Il Consiglio d’istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto.
Art. 7 Vincoli di Sponsorizzazione
Il Consiglio d'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che l’Istituto, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.
In particolare, non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
✓ possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
✓ messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative; pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, etc;
✓ messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
✓ qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Art. 8 Scelta dello Sponsor
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
• recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
• pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
• gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.
Art. 9 Stipula e Risoluzione del contratto
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
• il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
• le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
• la durata del contratto di sponsorizzazione;
• il corrispettivo per la sponsorizzazione;
• le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
L’Istituto si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.
E’ prevista la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.
E’ inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell’Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazione o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.
I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione - salvo diverse intese fra le parti - attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicato sulla ricevuta stessa. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
Art. 10 Monitoraggio
Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 11 Gestione Operativa
La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d’istituto.
Art. 12 Responsabilità
Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l’Istituto Comprensivo Zannotti-Fraccacreta”, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
Art. 13 Sponsorizzazione e Privacy
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.
Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo Zannotti-Fraccacreta di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
Art. 14 Trattamento dei Dati Personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30.06.2003,
n. 196 e successive modificazioni. Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.
Art. 15 Norme di Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.
Art. 16 Entrata in Vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto mediante l’affissione all’Albo e pubblicazione sul sito istituzionale.
Il Dirigente scolastico Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXX
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate