OGGETTO: Accordo 18 marzo 2010 per il rinnovo del CCNL 4 luglio 2008 - Circolare illustrativa
PROT.ARS.10020208 .PV.rc Milano, 20 maggio 2010 Alla Direzione
delle Aziende associate
OGGETTO: Accordo 18 marzo 2010 per il rinnovo del CCNL 4 luglio 2008 - Circolare illustrativa
Premesse
Il 18 marzo 2010 è stata sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 4 luglio 2008 per gli addetti all’industria della Gomma, dei Cavi elettrici ed affini e della Trasformazione delle materie plastiche.
In seguito a una divergenza interpretativa sul tema della definizione dei calendari annui di lavoro (materia non discussa nel corso della trattativa) la Federazione Gomma Plastica il 15 aprile 2010 aveva comunicato la sospensione dell’applicazione delle nuove norme contrattuali e la corresponsione con riserva del minimo e dell’una tantum previsti per il mese di aprile.
Il 18 maggio 2010 è stata sottoscritta con le Filctem, Femca e Uilcem una Dichiarazione che sana la divergenza interpretativa.
Con tale documento le parti hanno sancito che:
a) la definizione dei calendari di lavoro, insieme a tutte le altre disposizioni sull’orario, è materia compiutamente regolamentate dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) le nuove norme sul riproporzionamento dei ROL previste dall’intesa del 18 marzo 2010 non innovano le disposizioni contrattuali nazionali relative agli orari di lavoro.
Di conseguenza, tenuto anche conto che nel frattempo le organizzazioni sindacali avevano reso nota l’approvazione dell’Ipotesi di accordo da parte delle assemblee dei lavoratori, nella stessa data la Federazione Gomma Plastica ha confermato la applicabilità delle nuove norme contrattuali.
Dal corrente mese di maggio si dovrà pertanto confermare l’applicazione delle nuove misure dei minimi contrattuali già erogate con riserva nel mese di aprile insieme all’importo forfetario (una tantum).
Inoltre, sempre a partire dal corrente mese di maggio, si dovrà iniziare ad applicare il complesso delle disposizioni di carattere normativo e normativo / economico pattuite il 18 marzo 2010, secondo le decorrenze stabilite nel testo contrattuale e comunque con le eventuali precisazioni di seguito indicate.
Titolo I – Informazioni
Gli impegni assunti riguardano essenzialmente le parti nazionali stipulanti il CCNL.
Per quanto di interesse delle imprese, segnaliamo la nuova lettera D del Titolo I dedicata alla Responsabilità sociale. Essa riafferma l'impegno delle parti nazionali a monitorare e valorizzare le buone prassi in tema di responsabilità sociale, con l’aggiunta di alcuni esempi di norme o azioni che possono costituire buone prassi di responsabilità sociale.
Titolo III – Previdenza complementare
E’ previsto l’aumento dall’1,06 all’1,26% del contributo al Fondogommaplastica sia a carico dell’azienda che del lavoratore iscritto, con decorrenza dal 1 aprile 2011.
Titolo IV – Assistenza sanitaria integrativa
Gli impegni assunti nell’arco triennale di vigenza del contratto riguardano le parti nazionali, chiamate a individuare le modalità di una “forma” di assistenza sanitaria integrativa rispondente alle caratteristiche individuate: volontarietà di adesione da parte dei lavoratori, contribuzione definita, caratteristiche idonee ai fini dei benefici fiscali, pariteticità di contribuzione con un contributo prestabilito in 8 euro mensili a carico sia dell’azienda che del lavoratore aderente.
L’unico aspetto che coinvolgerà le aziende nell’arco di vigenza del contratto è un contributo paritetico pari a 4 euro per il solo mese di dicembre 2012 che dovrà essere versato alla “forma” assistenziale per i soli lavoratori che si iscriveranno ad essa.
Saranno fatte salve tutte le iniziative aziendali esistenti in materia di assistenza sanitaria integrativa; le imprese in cui operino tali iniziative saranno escluse dal versamento del contributo, salvo che non decidano di aderire alla forma integrativa nazionale.
Titolo V – Appalti
E’ stato inserito un comma 6 che ribadisce l’obbligo – già previsto dal Testo Unico sulla sicurezza – di fornire al proprio RLSSA informazioni sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento nelle situazioni in cui la legge ne prevede la redazione, e la possibilità di accordi tra imprese committenti e appaltatrici per una migliore formazione degli RLS delle imprese appaltatrici.
Art. 2 – Apprendistato – Nuovo trattamento di malattia
In premessa va ricordato che gli apprendisti risultano ora assicurati all’INPS per la tutela economica dei periodi di malattia, alla stregua degli operai, e che l’Istituto richiede che l’eventuale trattamento previsto dal CCNL sia espressamente definito “integrativo” dell’indennità di malattia dell’INPS.
Nel nuovo contratto è stato appunto chiarito che il trattamento a carico dell’azienda è da intendersi integrativo dell’indennità INPS e, contemporaneamente, sono state adeguate al 75% le misure dell’integrazione limitatamente ai primi 2 o 3 mesi di malattia.
Art. 2 – Nuova lettera C – Contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato
La disciplina ora reintrodotta nel nostro CCNL attua specifici rimandi alla contrattazione collettiva nazionale previsti dai decreti legislativi 368/2001 e 276/2003.
Gli aspetti più rilevanti sono i seguenti:
COMMA 3 – DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DI 44 MESI
La norma sulla durata massima è applicabile esclusivamente nel caso in cui lo stesso lavoratore con la stessa azienda e per le stesse mansioni, abbia avuto sia contratti di lavoro a tempo determinato che contratti di somministrazione a tempo determinato.
Non riguarda quindi i lavoratori assunti solo con contratto a termine, oppure che abbiano prestato l’attività solo con contratto di somministrazione.
Nel computo dei 44 mesi vanno conteggiati tutti i periodi di lavoro intercorsi, escludendo i periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Le eventuali frazioni di mese si sommano, considerando che 30 giorni complessivi equivalgono a un mese.
Disciplina transitoria (Norma Transitoria I)
Per agevolare l’iniziale applicazione della norma è stata prevista una disciplina transitoria che ricalca esattamente quanto stabilito dalla legge n. 247/2007 ai fini del limite di 36 mesi applicabile alla successione di contratti a tempo determinato.
Di conseguenza si ritiene opportuno adottare gli stessi criteri interpretativi enunciati a quei fini dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 13/2008 e dalla Confindustria. Pertanto:
- i contratti (a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato) stipulati prima del 18 marzo 2010 e ancora in corso a tale data proseguono fino alla scadenza stabilita, anche se tale prosecuzione determinasse il superamento dei 44 mesi;
- i periodi di lavoro già effettuati prima del 18 marzo 2010 si computano, insieme ai periodi eventualmente svolti dopo il 18 marzo 2010, solo dopo che siano decorsi 15 mesi dal 18 marzo 2010, cioè solo dopo il 17 giugno 2011.
Si possono quindi verificare due ipotesi:
a) Prima ipotesi: lavoratore che il 18 marzo 2010 non ha più in corso rapporti lavorativi a termine o di somministrazione a termine (ma li ha avuti in precedenza). Un nuovo contratto da stipularsi dopo il 18 marzo 2010 è possibile. L’attività svolta durante il periodo transitorio di 15 mesi, pur rientrando nel computo dei 44 mesi e pur potendo comportare il superamento di tale limite, potrà continuare fino al 17 giugno 2011 senza che ciò dia luogo a eventuali conseguenze sul piano della conversione a tempo indeterminato. In altri termini, i contratti stipulati dopo il 18 marzo 2010 rimangono non interessati dall’effetto di trasformazione a tempo indeterminato qualora cessino entro il 17 giugno 2011.
b) Seconda ipotesi: lavoratore che il 18 marzo 2010 aveva in corso un contratto a termine (dopo aver già intrattenuto un contratto di somministrazione, o viceversa). Tale rapporto, come già detto, prosegue fino alla scadenza, senza conseguenze legate all’eventuale superamento dei 44 mesi.
o Una proroga del contratto in essere il 18 marzo 2010 è possibile. Qualora la durata della proroga superi il 17 giugno 2011, il superamento dei 44 mesi comporterà le conseguenze stabilite dal CCNL. Se invece il rapporto prorogato cessa prima del 17 giugno 2011 non si verificano le conseguenze di cui sopra.
o Un nuovo contratto, una volta scaduto il rapporto in essere il 18 marzo 2010, è da ritenersi possibile solo qualora non si superi il limite di 44 mesi, che in questo caso è immediatamente operante. Tale previsione viene suggerita a titolo prudenziale. Per eventuali valutazioni più approfondite invitiamo le aziende interessate a rivolgersi all’Area Relazioni sindacali della Federazione Gomma Plastica.
Comma 4 – Limite percentuale (25% medio annuo)
La nuova norma contrattuale prevede un limite quantitativo complessivo per i contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, pari al 25% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Poiché la percentuale deve essere verificata in media annua, occorre calcolare il rapporto nei singoli mesi da gennaio a dicembre di ciascun anno, dividendo per 12 la sommatoria.
Va sottolineato che la percentuale del 25% è riferita al personale dell’intera azienda nel suo complesso, e non alle singole unità produttive / stabilimenti.
Ai fini del 25% non si considerano i contratti a tempo determinato instaurati per le motivazioni escluse dalla legge (decreto legislativo n. 368/2001, art. 10 comma 7), e cioè:
- le ragioni di carattere sostitutivo;
- le ragioni legate alla stagionalità previste dalle norme di legge;
- i contratti instaurati con lavoratori di età superiore ai 55 anni.
Si ritengono esclusi dal 25% anche i contratti di somministrazione a tempo determinato instaurati per le stesse motivazioni, visto il rimando all’art 10 del decreto 368/2001 operato dall’art. 20 comma 4 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché il conforme parere del Ministero del Lavoro espresso nella circolare n. 7/2005.
Per la determinazione del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre di ciascun anno cui rapportare il numero di contratti a termine e di somministrazione, valgono le norme generali; pertanto – ad esempio – i lavoratori part-time si conteggiano in relazione all’orario.
Criteri applicativi (Norma Transitoria II)
La norma sulla percentuale non è retroattiva, pertanto non si prendono in considerazione i mesi precedenti aprile 2010.
La verifica del rispetto della percentuale del 25% verrà effettuata mensilmente a partire da aprile 2010, rapportando il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza il 31 dicembre 2009.
Solo nel caso in cui a fine marzo 2011 il rapporto – calcolato come media annua del periodo aprile 2010 / marzo 2011 - risultasse superiore al 25% le aziende non potranno temporaneamente stipulare nuovi contratti sino a che la successiva verifica mensile (effettuata nel periodo mobile dei 12 mesi precedenti tale ulteriore calcolo) non abbia fatto riscontrare un valore percentuale non superiore a 25. Ad esempio: a marzo 2011 si riscontra una percentuale in media annua del 27%; a fine aprile 2011 si ripetono i conteggi sul periodo mobile maggio 2010 / aprile 2011 tenendo conto degli eventuali contratti giunti a scadenza nel frattempo.
Fatto salvo il periodo transitorio di cui sopra, dal 2011 il periodo di 12 mesi per il calcolo della percentuale media del 25% sarà quello fissato dalla regola generale. Pertanto sarà presa come riferimento l’occupazione a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 e saranno valutati i contratti instaurati a partire dal mese di gennaio 2011 e per tutti i mesi del 2011, con verifica della percentuale media a fine anno.
Comma 11 – Affiancamento nel contratto a tempo determinato per sostituzione
E’ stata convenuta la possibilità di prevedere un periodo di 2 mesi complessivi di affiancamento, collocabili in tutto o in parte sia all’inizio che alla fine del rapporto di lavoro a termine. La precedente normativa prevedeva il solo affiancamento all’inizio della sostituzione.
Comma 12 – Periodo di comporto per i contratti a tempo determinato
E’ stata determinata una specifica misura del periodo di comporto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, pari a un quarto della durata del contratto, con un massimo di 6 mesi.
Di seguito si riporta un esempio con arrotondamento del risultato in giorni:
contratto a termine di 5 mesi; comporto = 5/4 = 1,25 = 1 mese e 8 giorni di calendario (1 mese = 30,4 giorni; 30,4 x 25% = 7,6 giorni arrotondati a 8).
La nuova norma vale per tutte le malattie intervenute successivamente alla data di firma dell’ipotesi di accordo (18 marzo).
La nuova disposizione costituisce una “norma speciale”; in tema di malattia si continuano ad applicare le disposizioni generali del contratto. Fra esse anche la possibilità di raggiungere il periodo di comporto per sommatoria, sia ai fini del trattamento economico che ai fini della conservazione del posto.
Art. 9 – Permessi per riduzione di orario (ROL) – Nuovi criteri di maturazione Una nuova norma contrattuale – contenuta nel comma 4 – prevede che dal 1 aprile 2010 i permessi per riduzione di orario (di seguito abbreviati in ROL) vengano individualmente ridotti (“riproporzionati”) in misura direttamente proporzionale alle assenze dal lavoro.
E’ opportuno ricordare che già il precedente contratto individuava alcuni periodi come non- utili alla maturazione dei ROL: le assenze non retribuite, le sospensioni in CIG, le frazioni di anno non lavorate a causa di assunzione o cessazione del rapporto lavorativo. Ora tale principio viene esteso in via generale a tutte le assenze, salvo eccezioni specificamente indicate.
Alcuni motivi di assenza fanno eccezione e non comportano il riproporzionamento: infortuni sul lavoro (non quelli in itinere), malattie di durata continuativa almeno pari a 150 giorni che abbiano comportato il ricovero ospedaliero, permessi per RSU, RLSSA, cariche sindacali (direttivi), nonché assemblee durante l’orario di lavoro.
L’applicazione del nuovo meccanismo avverrà con le seguenti modalità di calcolo, che ci risultano informalmente condivise anche dalle organizzazioni sindacali:
1. Per ciascuno dei monte-ore di ROL previsto dal CCNL (52, 64, 80, 88, 100, 116) si determina un “coefficiente di proporzione” rispetto alle ore lavorabili annue (2.076, pari a 173 ore mensili x 12), secondo la tabella riprodotta in allegato;
2. il numero di ore o delle frazioni di ore che – causa assenza – dovranno essere detratte dal monte ore contrattuale, sarà dato dalla moltiplicazione delle ore di assenza per i relativi coefficienti, adottando pertanto un criterio di diretta proporzionalità.
Esempio 1:
lavoratore giornaliero. Monte contrattuale annuo di ROL pari a 52 ore. Assenza di 3 giorni, pari a 24 ore.
24 ore X 0,0250 = 0,6 ore = 36 minuti = quantità di ROL che non matura e va detratta da 52 ore.
Esempio 2:
lavoratore su 21 turni settimanali. Monte contrattuale annuo di ROL pari a 116 ore. Assenza di 3 giorni, pari a 24 ore.
24 ore X 0,0559 = 1,34 ore = 1 ora e 20 minuti = quantità di ROL che non matura e va detratta da 116 ore
In sede di stesura del testo a stampa del CCNL si provvederà ad aggiornare tutte le clausole che fino al 18 marzo 2010 hanno previsto la maturazione dei ROL in determinati casi di assenza dal lavoro.
Ulteriori precisazioni per l’applicazione della nuova norma nelle attività lavorative che prevedono un calendario annuo di lavoro
Con il Chiarimento a verbale II le parti stipulanti ricordano che per le turnazioni elencate nella Tabella dell’art. 8, comma 3, si continua a fare riferimento agli orari contrattuali collettivi fissati in giornate lavorative annue dalla Tabella stessa.
Tali orari continuano ad essere calcolati e riportati in contratto al netto dell’intero monte ore ROL.
Pertanto la diminuzione del numero di ROL derivante dalle eventuali assenze personali, avrà effetto al livello del singolo lavoratore e non determinerà un cambiamento dell’orario contrattuale collettivo.
Si riporta un esempio che chiarisce le modalità di individuazione delle giornate lavorative ai fini del riproporzionamento dei ROL in un caso di lavoro a ciclo continuo:
- turnazione 3 – 2 – 3
- certificato di malattia di 6 giorni (dal giorno 1 al giorno 6)
giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Previsione turni | L | L | L | R | R | L |
malattia | m | m | m | m | m | m |
Ai fini del riproporzionamento dei ROL saranno considerati esclusivamente i giorni di previsto Lavoro (L) contenuti nel ciclo di turnazione coperto dal certificato medico. Nel caso specifico verranno dunque considerati 4 giorni di assenza da conteggiare ai fini del riproporzionamento dei ROL.
Per i giorni 4 e 5 di previsto Riposo (R) non si effettua alcun riproporzionamento.
Una clausola contrattuale prevede che le aziende interessate a tali turnazioni illustrino alla RSU le modalità applicative del nuovo meccanismo.
Art. 10 – Lavoro a tempo parziale
A titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2012 è stato previsto che le aziende valutino positivamente – in funzione della fungibilità del lavoratore richiedente – la richiesta di trasformazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a part – time entro una percentuale del 3% del personale occupato nella singola unità produttiva (non nell’intera azienda).
Al fine di evitare una eccessiva concentrazione di richieste in singoli reparti / uffici, è stato inoltre previsto che la percentuale si calcoli con riferimento a ciascuna “area funzionale” di cui all’art. 4 del CCNL (amministrazione, commerciale / logistica, manutenzione, personale / organizzazione / EDP, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari).
Il risultato del calcolo della percentuale dovrà essere arrotondato all’unità superiore, per frazioni superiori a 0,5. Di conseguenza il risultato “1” si realizza in presenza di almeno 17 lavoratori nell’area funzionale considerata. Al di sotto di tale numero non scatta la previsione contrattuale di “valutazione positiva” delle domande.
I contratti part – time in essere al momento dell’entrata in vigore del CCNL sono computati nella percentuale in questione a condizione che siano il risultato di una trasformazione da tempo pieno a part – time; rimangono pertanto esclusi i contratti instaurati fin dall’inizio a tempo parziale.
Ai fini dell’individuazione della base di computo della percentuale si applicano i criteri generali (ad esempio, i contratti a termine si computano qualora superiori ai 9 mesi, sono esclusi gli apprendisti e i contratti di inserimento e non si considerano i lavoratori in somministrazione).
La verifica delle condizioni per la trasformazione del rapporto andranno fatte di volta in volta al momento della richiesta del lavoratore.
Art. 12 – Maggiorazioni “in cifra fissa” per turno notturno
E’ stato convenuto l’accorpamento delle maggiorazioni in cifra fissa già previste dai commi 5 e 11 dell’art. 12 del CCNL. La decorrenza della nuova maggiorazione è dal mese di maggio 2010 (in seguito alla sospensione delle nuove norme contrattuali comunicata per il mese di aprile 2010).
La nuova maggiorazione in cifra fissa così determinata segue le regole di corresponsione già in uso per la maggiorazione di cui al comma 11. Pertanto verrà erogata solo in caso di effettiva prestazione dell’intero turno notturno.
Le aziende dovranno porre attenzione al fatto che la nuova maggiorazione accorpata non è soggetta alle regole dell’art. 14 e pertanto non ha riflessi su festività, tredicesima, ferie, trattamento di malattia e infortunio, riposi aggiuntivi, trattamento di fine rapporto. Gli effetti indiretti e differiti della precedente maggiorazione del comma 5 sono stati valorizzati dalle parti stipulanti e risultano ora compresi nell’importo della nuova maggiorazione accorpata.
Va infine ricordato che ai fini del calcolo della “maggiorazione media” da applicare sulla retribuzione indiretta e differita (art. 14), la previgente maggiorazione in cifra di cui al 5° comma erogata fino al mese di aprile 2010, continuerà ad essere presa in considerazione fino al termine dei 12 mesi. Per esempio, nel calcolo della tredicesima mensilità a dicembre 2010, la media delle maggiorazioni di cui al comma 5° sarà pari alla somma di quanto corrisposto a tale titolo nei 4 mesi da gennaio ad aprile 2010, diviso 12.
Importo forfetario (Una Tantum)
Per comodità di consultazione riportiamo quanto già pubblicato nella nostra comunicazione del 16 aprile 2010 a proposito della corresponsione dell’importo forfetario di 100 euro lordi a copertura del periodo da gennaio a marzo 2010.
Ai lavoratori che risultino in forza alla data del 1 aprile 2010 dovrà essere corrisposto, unitamente alla retribuzione relativa allo stesso mese di aprile, un importo forfetario del valore di 100,00 euro lordi, unico per tutti i livelli contrattuali, a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e l’entrata in vigore del nuovo (dal 1 gennaio al 31 marzo 2010).
L’importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori con contratti part – time.
L’importo forfetario è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati nel citato periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2010, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Secondo la consolidata prassi interpretativa, l’importo forfetario matura anche se nel periodo gennaio / marzo si siano registrate assenze con diritto alla retribuzione, come ad esempio: malattia (entro i limiti del comporto), infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio.
Non matura, invece, nei periodi coperti da cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Qualora l’intervento della CIG / CIGS riguardi solo una parte del mese, il rateo di “una tantum” matura se la parte lavorata risulti superiore ai 15 giorni.
L’importo forfetario non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali, nonché del trattamento di fine rapporto.”
Art. 25 – Contrattazione di secondo livello – Clausola di non sovrapponibilità Recependo le nuove previsioni dell’accordo interconfederale 15 aprile 2009 sulle relazioni industriali, la durata dei contratti di secondo livello (aziendali) è stata ridotta da 4 a 3 anni.
L’azienda che abbia ricevuto richiesta di rinnovo dell’accordo dovrà dare riscontro alle organizzazioni sindacali entro i 20 giorni successivi al ricevimento.
Risultano invece invariate le altre norme relative alla natura, alle condizioni e alle modalità dei premi di risultato.
Le parti nazionali provvederanno ad elaborare “Linee guida” per facilitare l’applicazione della contrattazione economica di secondo livello.
In applicazione della facoltà prevista dall’accordo interconfederale 15 aprile 2009 sulle relazioni industriali, le parti nazionali hanno convenuto una “clausola di non sovrapponibilità” che prevede che nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi la scadenza del CCNL non si possa svolgere la contrattazione di secondo livello.
Come norma collaterale, è stato previsto che gli accordi aziendali che giungano a scadenza in tale periodo (dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010) avranno efficacia per ulteriori 12 mesi, durante i quali il premio per obiettivi continuerà ad essere regolamentato dalle norme aziendali previgenti e quindi maturerà o meno in relazione al conseguimento dei parametri previsti.
Art. 35 – Permessi ed altre facilitazioni – Permessi per legge 104/1992
La nuova normativa regolamenta le modalità di comunicazione all’azienda dei permessi spettanti ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 (handicap grave) sia per le necessità proprie del lavoratore handicappato sia per l’assistenza a familiari.
Il lavoratore titolare di tali permessi deve presentare per iscritto un programma trimestrale con l’indicazione dei giorni di fruizione dei permessi.
Nel caso in cui risultasse necessario modificare tale programma, il lavoratore ne darà notizia al proprio datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 3 giorni lavorativi.
Qualora lo spostamento del permesso sia dovuto a cause che non consentano il rispetto del termine di preavviso, il lavoratore è tenuto a comprovare il carattere di indifferibilità e urgenza di tali cause.
In proposito si sottolinea come si possano eccezionalmente verificare dei casi a fronte dei quali non sia possibile produrre al datore di lavoro una documentazione o certificazione scritta redatta da terzi, idonea a comprovare i motivi dello spostamento. In tali limitati casi i motivi potranno essere giustificati con altri mezzi.
Art. 51 – Assenze e, di conseguenza, Art. 40 – Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
E’ stata convenuta la nuova regola secondo la quale il lavoratore che debba assentarsi dal lavoro ha l’obbligo di comunicare l’assenza prima dell’inizio del normale orario lavorativo, salvo casi di impedimento comprovato.
Per l’efficacia di tale obbligo è necessario che l’azienda sia effettivamente in grado di ricevere le comunicazioni da parte del lavoratore. Pertanto ai lavoratori dovranno essere fornite adeguate istruzioni circa i numeri di telefono o le persone da contattare per la comunicazione.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Direttore Generale
Non sono state innovate le modalità e le tempistiche di inoltro dei certificati medici al datore di lavoro.
Cordiali saluti.
All.1
Art. 9 CCNL - Metodo per il riproporzionamento delle riduzioni di orario (ROL)
Calcolo coefficiente | ||||
Divisore | ||||
ore annue | orario art. | coefficiente | ||
19 x 12 | ||||
mesi | ||||
ROL lavoratori non | ||||
addetti a turni o | ||||
addetti a turni | 52 : | 2076 | = | 0,0250 |
diversi da quelli | ||||
sottoindicati | ||||
ROL lavoratori che | ||||
svolgono la loro | ||||
attività su 16 o 15 | 64 : | 2076 | = | 0,0308 |
turni settimanali di | ||||
8 ore giornaliere | ||||
ROL lavoratori che | ||||
svolgono la loro | ||||
attività su 17 turni | 80 : | 2076 | = | 0,0385 |
settimanali di 8 ore | ||||
giornaliere | ||||
ROL lavoratori che | ||||
svolgono la loro | ||||
attività su 2 turni | 88 : | 2076 | = | 0,0424 |
diurni per 7 giorni | ||||
la settimana | ||||
ROL lavoratori che | ||||
svolgono la loro | ||||
attività su 18 o più | 100 : | 2076 | = | 0,0482 |
turni settimanali di | ||||
8 ore giornaliere | ||||
ROL lavoratori che | ||||
svolgono la loro | ||||
attività su 21 turni | ||||
settimanali di 8 ore | 116 : | 2076 | = | 0,0559 |
giornaliere - cicli | ||||
continui |
Esempi di calcolo su 3 gg. di assenza (24 ore) | |||
ore assenza | coefficiente | Frazioni ora perse per 3 giorni d'assenza | pari a minuti |
24 x | 0,0250 | 0,60000 | 36,0000 |
24 x | 0,0308 | 0,73920 | 44,3520 |
24 x | 0,0385 | 0,92400 | 55,4400 |
24 x | 0,0424 | 1,01760 | 61,0560 |
24 x | 0,0482 | 1,15680 | 69,4080 |
24 x | 0,0559 | 1,34160 | 80,4960 |