PROPOSTA D’ASSICURAZIONE ART 500
PROPOSTA D’ASSICURAZIONE ART 500
Assicurazione arte per proprietà privata – Premio minimo CHF 500
Xxxxxxxx ritornarci questa proposta per posta o per fax.
AXA ART Assicurazioni SA Xxxxxxx xxxxxxx 0000
XX-0000 Xxxxxx
Indirizzo: Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Telefax: e-mail:
x00 00 000 00 00
1 GENERALITÀ
STIPULANTE
COGNOME, NOME
NAP/LUOGO
TELEFAX
VIA, NUMERO
TELEFONO
BROKER/ INTERMEDIARIO
DITTA
COGNOME, NOME
NAP/LUOGO
TELEFAX
VIA, NUMERO
TELEFONO
AV VISO
Il broker d’assicurazione sopramenzionato svolge le relazioni commerciali tra lo stipulante
e l’assicuratore, ed è pertanto autorizzato dalle parti a ricevere avvisi, dichiarazioni, espressioni di volontà e pagamenti. Queste comunicazioni sono ritenute giunte al destinatario,
non appena il broker ne è entrato in possesso. Egli è obbligato a informare immediatamente le rispettive parti.
STIPULANTE/ PROPONENTE
BROKER/ INTERMEDIARIO
LUOGO/DATA FIRMA PROPONENTE
LUOGO/DATA FIRMA INTERMEDIARIO
2 LUOGO DEL RISCHIO
AL LUOGO SEGUENTE SI TROVANO GLI OGGETTI DA ASSICURARE
LUOGO DEL
VIA, NUMERO NAP/LUOGO
RISCHIO SE
DIFFERENTE
IMPIANTO D’ALLARME
si no
collegato con centrale d’allarme
collegato con la polizia
COSTRUTTORE/TIPO
PER ALTRI LUOGHI D’ASSICURAZIONE (P. ES. APPARAMENTO DI VACANZA) SI PREGA DI COMPLETARE I PUNTI SEGUENTI. ALTRI LUOGHI DI RISCHIO
LUOGO DI
VIA, NUMERO NAP/LUOGO
RISCHIO (2)
IMPIANTO D’ALLARME
si no
collegato con centrale d’allarme
collegato con la polizia
COSTRUTTORE/TIPO
LUOGO DI
VIA, NUMERO NAP/LUOGO
RISCHIO (3)
IMPIANTO D’ALLARME
si no
collegato con centrale d’allarme
collegato con la polizia
COSTRUTTORE/TIPO
LUOGO DI
VIA, NUMERO NAP/LUOGO
RISCHIO (4)
IMPIANTO D’ALLARME
si no
collegato con centrale d’allarme
collegato con la polizia
COSTRUTTORE/TIPO
3 OGGETTI ASSICURATI
AVVISO
Possono essere assicurati oggetti aventi un valore artistico e/o di collezione. Sono espressamente esclusi dall’assicurazione in particolare i francobolli, le monete, i gioielli e i poster.
LO STIPULANTE PROPONE L’ASSICURAZIONE DEGLI OGETTI DA COLLEZIONE PER I SEGUENTI VALORI:
TOTALE VALORE DI TUTTI GLI OGGETTI
DANNI ANTERIORI
CHF
La somma massima d’assicurazione per Art 500 ammonta a CHF 400'000 (senza copertura preventiva).
DANNI AGLI OGETTI DA ASSICURARE NEI ULTIMI 5 ANNI, ANCHE SE NON ASSICURATI
4 CONTENUTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO D’ASSICURAZIONE
CGA Valgono le seguenti condizioni generali d’assicurazione Art 500 i.
RISCHI ASSICURATI
L’assicurazione interviene contro tutti i rischi, secondo le CGA Art 500 i. Per gli oggetti d’arte all’aperto, l’indennità per ogni sinistro assicurato è limitata a CHF 7'500.
COPERTURA PREVENTIVA
AXA ART copre un importo superiore fino al 25 % in più rispetto alla somma di assicurazione, fino a concorr enza massima di una somma si assicurazione complessiva di CHF 500'000 e nei limiti della presente copertura auto matica per i nuovi acquisti effettuati nel periodo di assicurazione in corso, a condizione che l’effettuazione degli stessi
possa essere dimostrata in modo incontrovertibile. La somma dei nuovi acquisti deve essere notificata da parte dello stipulante
dietro richiesta di AXA ART alla fine del periodo di assicurazione, entro il termine massimo di un mese.
LUOGHI DEL RISCHIO
Gli oggetti sono assicurati nei luoghi del rischio designati del proponente, fino alla somma d’assicurazione. I soggiorni temporanei fuori dai luoghi di rischio elencati nella polizza, nonché per i relativi trasporti sono assicurati per una somma d’assicurazione massima di CHF 250'000 della somma d’assicurazione, per ogni luogo del rischio e mezzo di trasporto.
VALORE D’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è conclusa al valore dichiarato. Questo corrisponde al valore indicato dallo stipulante. In caso di sinistro, l’avente diritto deve giustificare questo valore. Qualora si verifichi un rischio assicurato, la somma massima di indennizzo per ogni singolo oggetto è pari a CHF 100'000.
INDICIZZAZIONE All’inizio di ogni anno di assicurazione, la somma assicurata viene incrementata o ridotta in funzione della variazione percentuale registrata dall’Indice nazionale dei prezzi al consumo nell’anno civile precedente rispetto a quello successivo.
MODIFICHE DELLA POLIZZA
Durante l’anno assicurativo in corso sono documentati nella polizza, mediante un’aggiunta, la modifica di un luogo di rischio e il cambiamento stipulante.
FRANCHIGIA In caso di sinistro lo stipulante non assume nessuna franchigia.
PREMI Il premio ammonta al 2.50 ‰ della somma d’assicurazione, per un importo minimo di CHF 500, e l’aggiunta del 5 %
per la tassa federale di bollo. Per somme d’assicurazione superiori a CHF 400'000 il premio viene fissato individualmente tra l’assicuratore e lo stipulante.
OBBLIGHI DELLO STIPULANTE
Xxxxxxx le disposizioni concernenti l’obbligo di diligenza, secondo l’art. 4 delle CGA Art 500 i. Tutti gli oggetti trasportati devono essere idonei al trasporto e devono essere impacchettati secondo le esigenze del previsto trasporto. I trasporti devono essere eseguiti dallo stipulante stesso oppure da uno spedizioniere o da un trasportatore specializzato nel trasporto d’opere d’arte. I trasporti fatti eseguire non da imprese specializzate in trasporto d’opere d’arte, nonché quelli effettuati non da corrieri professionisti o effettuati della posta sono esclusi dall’assicurazione.
DURATA La copertura dell’assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo dal momento in cui la proposta arriva all’assicuratore. Per il periodo tra la data di ricezione della proposta da parte dell’assicuratore e l’inizio dell’assicurazione è accordata, gratuita, la copertura provvisoria. Il periodo d’assicurazione dura un anno. Il contratto si prolunga tacitamente per un ulteriore anno, se,
3 mesi prima della scadenza della durata del periodo d’assicurazione, non viene disdetto da una delle parti contraenti.
5 FIRMA
AVVISO
Con la sua firma sulla proposta, il proponente conferma di avere ricevuto le CGA Art 500 i e di averne preso atto, così come di aver ricevuto e preso atto dell’informazione dell’assicuratore circa la sua identità, del contenuto essenziale del contratto di assicurazione e dell’elaborazione dei dati personali comunicati. Inoltre, accetta l’elaborazione dei dati personali come descritti dal foglio d’informazione e dichiara d’aver fornito tutti i dati in modo veritiero.
STIPULANTE/
LUOGO/DATA FIRMA PROPONENTE
PROPONENTE
BROKER/
LUOGO/DATA FIRMA INTERMEDIARIO
INTERMEDIARIO
CONTENUTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORMAZIONE AI CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 3 LCA
1 OBBLIGO DI INFORMAZIONE
In conformità all’art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), prima della stipulazione
del contratto di assicurazione Art 500, l’assicuratore deve informare il contraente dell’assicurazione in maniera comprensibile sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione come pure sull’entità dell’assicuratore.
Potete rilevare queste informazioni da questo memorandum. Si tratta di una panoramica non esaustiva sui diritti e i doveri essenziali delle parti, come risultano dalla polizza, dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché dalla LCA. Questa informazione non sostituisce le condizioni della polizza, delle CGA e della LCA.
La proposta firmata dal proponente è valutata dall’assicuratore. Dopo l’avvenuta accettazione, l’assicuratore invia al contraente dell’assicurazione una polizza, che nel contenuto corrisponde alla proposta.
2 ASSICURATORE
L’assicuratore è la AXA ART Assicurazioni SA, una società anonima con sede a Zurigo ZH.
3 RISCHI ASSICURATI
Sono assicurati contro tutti i rischi (all risks, con poche eccezioni elencate), gli oggetti d’arte e da collezione
nei luoghi menzionati. Sono espressamente esclusi dall’assicurazione in particolare i francobolli, le monete, i gioielli e i poster.
La somma assicurata di questo contratto è indicata nella proposta/polizza. Trovate informazioni dettagliate nella proposta o nella polizza e nelle condizioni generali d’assicurazione.
Sono assicurati gli oggetti indicati nella proposta/polizza, ai luoghi di rischio menzionati e secondo le somme di assicurazione massime indicate. In conformità alla proposta/polizza, l’assicurazione vale per valori dichiarati.
Qualora si verifichi un rischio assicurato, la somma massima di indennizzo per ogni singolo oggetto è pari a CHF 100'000. La somma massima d’assicurazione è pari a CHF 400'000, senza la copertura preventiva.
4 ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE ASSICURATIVA L’assicurazione vale:
– contro tutti i rischi, eccetto le esclusioni indicate nelle CGA. In questo caso sono assicurati tutti i danni, ad eccezione dei rischi indicati nominalmente, indipendentemente dalla causa; oppure.
La protezione assicurativa esiste soprattutto contro i seguenti rischi:
– incendio
– furto con scasso
– vandalismo dopo uno scasso
– rapina
– acqua di condotta idrica
– tempesta e grandine
– smarrimento
– danneggiamento
Per principio non sono assicurati i danni causati da guerra ed energia nucleare. Altre esclusioni sono indicate nelle CGA.
5 AMMONTARE DEL PREMIO
I premi come pure la loro scadenza, sono indicati nella proposta e nella polizza.
Al premio si aggiunge l’imposta di bollo federale del 5 %. Se le disposizioni contrattuali cambiano, l’AXA ART può esigere l’adeguamento del contratto. In questo caso al contraente dell’assicurazione spetta un diritto di disdetta (CGA-PG 2009 i art. 26).
Il primo e/o unico premio va pagato immediatamente dopo la stipulazione del contratto, tuttavia non prima dell’inizio dell’assicurazione pattuito e riportato nel certificato di assicurazione. Nel caso di addebito diretto (LSV), verificate per tempo che il vostro conto sia coperto sufficientemente.
In caso di mancato pagamento del vostro primo e/o unico premio entro 30 giorni dal vostro obbligo di pagamento, sarete diffidati per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze della mora a vostre spese, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall’invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l’obbligo dell’assicuratore è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento completo dei premi e delle spese. Abbiamo il diritto di computare i premi scaduti con l’indennizzo.
6 ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE DELL’ASSICURAZIONE
Inoltre vanno osservati i seguenti obblighi di informazione, diligenza e comportamento:
– Obbligo di informazione: il contraente dell’assicurazione è obbligato a comunicare spontaneamente all’assicuratore tutte le circostanze che sono idonee a influenzare la valutazione del rischio, in particolare a comunicare in modo veritiero le informazioni nella proposta come nei questionari eventualmente allegati riguardo ai rischi da assicurare. Nel caso di successivi cambiamenti delle informazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, il contraente dell’assicurazione è tenuto a comunicarli immediatamente per iscritto all’assicuratore. Questo concerne in particolare gli aumenti dei rischi durante la durata del contratto.
– Obblighi di diligenza: il contraente dell’assicurazione è obbligato a trattare gli oggetti assicurati con ogni cura e a prendere le misure necessarie per proteggere gli oggetti assicurati dai rischi assicurati; in particolare la chiusura a chiave di tutte le aperture degli edifici durante le assenze, come pure l’utilizzo rispettivamente la messa in funzione di tutti i mezzi di protezione esistenti e pattuiti.
– Comportamento in caso di sinistro: il verificarsi dell’evento assicurato deve essere annunciato immediatamente all’assicuratore. In caso di furto, rapina o smarrimento, deve essere immediatamente informata la polizia e deve essere richiesta un’inchiesta ufficiale. In ogni caso devono essere adottate tutte le ragionevoli misure per ridurre il danno. Si devono salvaguardare i diritti di regresso nei confronti di terzi. Il contraente dell’assicur- azione è tenuto a partecipare alla determinazione dell’importo del danno e di dimostrarne il valore dichiarato.
7 DURATA DEL CONTRATTO
La copertura dell’assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo dal momento in cui la proposta arriva all’assicuratore. Per il periodo tra la data di ricezione della proposta da parte dell’assicuratore e l’inizio dell’assicur - azione è accordata, gratuita, la copertura provvisoria. Come di consueto, alla scadenza della durata il contatto
si rinnova tacitamente per un altro anno, a meno che una delle parti abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi tre mesi prima della scadenza della durata.
Per i trasporti l‘assicurazione inizia al momento in cui gli oggetti lasciano il luogo di deposito per il viaggio assicur - ato e dura fino all’arrivo al loro luogo di deposito definitivo (da chiodo a chiodo risp. da zoccolo a zoccolo).
8 TERMINE DEL CONTRATTO
Entrambe le parti possono disdire il contratto con comunicazione scritta al più tardi tre mesi prima della scadenza della durata contrattuale risp. dell’anno assicurativo. La disdetta è valida se pervenuta all’altra parte prima della scadenza del termine. Se il contratto non viene disdetto, allora si rinnova tacitamente per un ulteriore anno. I contratti limitati senza clausola di rinnovo, terminano il giorno stabilito nella proposta/polizza.
Per i trasporti l’assicurazione termina dopo il viaggio assicurato non appena gli oggetti hanno raggiunto il loro luogo di deposito definitivo (da chiodo a chiodo risp. da zoccolo a zoccolo).
Nel caso di aumento del rischio, l’assicuratore può disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione, osservando un termine di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente dell’assicurazione, se nel caso di un aumento del rischio, non viene raggiunto un accordo riguardo ll’aumento del premio.
Dopo ogni sinistro, per il quale l’assicuratore ha erogato una prestazione, il contraente dell’assicurazione
può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento che è venuto a conoscenza della liquidazione; l’assicuratore al più tardi al momento della liquidazione.
Tutte le disdette devono essere comunicate per iscritto mediante lettera raccomandata. Le disdette devono pervenire all’altra parte prima della scadenza del termine.
9 ELABORAZIONE DEI DATI
Durante l’avviamento del contratto e dell’esecuzione del contratto, l’AXA ART viene a conoscenza dei seguenti dati:
– dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, relazioni bancarie ecc.), memorizzati elettronicamente;
– dati della proposta (informazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande della proposta, rapporti di xxxxxx, informazioni dell’assicuratore precedente circa il decorso dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier della polizza;
– dati contrattuali (durata del contratto, rischi e prestazioni assicurati ecc.), memorizzati nei sistemi di gestione dei contratti come dossier in forma cartacea e banche dati del rischio in forma elettronica;
– dati dei pagamenti (data della ricezione dei premi, crediti da riscuotere, solleciti, crediti ecc.), memorizzati in banche dati dell’incasso;
– eventuali dati di sinistri (annunci di sinistri, rapporti di constatazione, giustificativi di fatture, ecc.), archiviati in dossier di sinistri sotto forma cartacea e memorizzati in sistemi di gestione dei sinistri elettronici.
Questi dati sono necessari per esaminare e valutare il rischio, amministrare il contratto, richiedere in
tempo i premi e in caso di prestazione per evadere correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno 10 anni dopo l’annullamento del contratto; i dati relativi ai sinistri, per almeno 10 anni dopo la liquidazione del sinistro.
Se necessario e a condizione del trattamento confidenziale, i dati sono inoltrati a terzi interessati, segnatamente
ad altre unità dell’AXA ART, ad altri assicuratori interessati, a creditori pignoratizi, ad autorità, ad avvocati e a periti
esterni. Un invio dei dati può avvenire allo scopo di scoprire o di impedire un abuso di assicurazione.
10 CONFERMA DA PARTE DEL PROPONENTE
Con la sua firma sulla proposta, il proponente conferma di avere ricevuto le CGA allegate e di averne preso
xxxx, così come di aver ricevuto e preso atto dell’informazione dell’assicuratore circa la sua identità, del contenuto essenziale del contratto di assicurazione e dell’elaborazione dei dati personali comunicati.