Condizioni Generali per la Fornitura di merci e servizi
Condizioni Generali per la Fornitura di merci e servizi
Generalità
Queste condizioni generali si applicano a tutti gli ordini e i contratti di acquisto di merci e servizi della ZORZINI S.P.A. di seguito chiamata ZORZINI.
Le presenti condizioni generali vengono inviate ai fornitori, sono da questi accettate, e rimangono valide fino a nuova comunicazione. Le stesse sono pubblicate sul sito della ZORZINI a disposizione dei fornitori; vengono richiamate e sono parte integrante di tutti gli ordini/contratti stipulati dalla ZORZINI. Altri termini o condizioni generali dei fornitori non espressamente accettate da parte di ZORZINI non entrano a fare parte del contratto e le presenti Condizioni Generali della ZORZINI S.P.A. prevalgono su ogni diversa previsione formulata dal fornitore
I. Dettagli del contratto sui diritti di riservatezza e di protezione
Qualsiasi bene o campione, qualsiasi documento (illustrazioni, disegni, schizzi) o informazione o dati anche sotto forma di documenti informatici e/o files di qualunque natura forniti da ZORZINI in fase di richiesta di offerta o contrattuale, oppure rilevata in fase di visita/sopralluogo presso la ZORZINI, quali informazioni tecniche e progettuali, scritte o verbali, sono di proprietà esclusiva della ZORZINI stessa, senza il cui espresso consenso formulato per iscritto non possono essere resi disponibili ad alcuna terza parte. Inoltre è tassativamente vietato al fornitore di avere contatti diretti con i clienti finali di ZORZINI salvo apposita autorizzazione scritta.
Il fornitore concorda con quanto sopra specificato, rendendosi, in caso contrario, responsabile dell’eventuale violazione dei diritti di riservatezza e di protezione, dovendo risarcire ZORZINI relativamente ad eventuali comprovate rivendicazioni. ZORZINI si riserva il diritto a pretendere la sospensione del contratto per la clausola risolutiva al cap. VIII, senza che da ciò possano derivare pretese di risarcimento da parte del fornitore.
II. Stipula e invio del contratto/ordine
Il contratto/ordine di acquisto si perfeziona con la firma dello stesso da parte dell’amministratore delegato della ZORZINI e l’invio in forma scritta al fornitore; esso rimarrà valido fino alla data stabilita, a meno di modifiche concordate tra le parti. Non saranno accettati taciti rinnovi se non diversamente concordati. Il fornitore si impegna alla verifica degli stessi e all’invio della relativa conferma d’ordine prima della consegna. Il codice articolo ZORZINI ed il riferimento dell’ordine stesso devono essere riportati sulla conferma d’ordine, sui DDT, sulle fatture o altra documentazione inerente. In caso di difformità o discordanze il fornitore deve informare l’ufficio acquisti della ZORZINI. Non ricevendo la conferma d’ordine entro 2 giorni lavorativi, il medesimo si intende tacitamente ed integralmente accettato.
III. Forniture e prezzi
1. FORNITURE:
1.1. Dovranno essere compresi nella fornitura di BENI, MATERIALI E SOSTANZE le schede tecniche delle merci, le schede di sicurezza (vedi successivo punto 3) e le dichiarazioni di garanzia o dichiarazioni di conformità del materiale. Per la fornitura di prodotti in lamiera si richiama la norma EN 10204 (European Standard) che identifica la tipologia e la composizione dei documenti di controllo. Più precisamente, la suddetta norma definisce i differenti tipi di documenti di controllo che devono essere forniti all’acquirente, conformemente a quanto convenuto all’ordinazione. I documenti più comuni si distinguono in:
- EN 10204 2.2 – ATTESTATO DI CONTROLLO
Documento in cui il produttore attesta che i prodotti forniti sono conformi a quanto concordato all’ordinazione ed in cui definisce i risultati di prova, sulla base di controlli non specifici.
- EN 10204 3.1 – CERTIFICATO DI COLLAUDO (CERTIFICATO DI COLATA)
Documento rilasciato sulla base di controlli e prove eseguiti in conformità con le prescrizioni tecniche dell’ordinazione e con i regolamenti ufficiali e le regole tecniche corrispondenti. Le prove devono essere effettuate almeno sull’unità di collaudo di cui la fornitura costituisce una parte.
Nel campo dell’inossidabile e per i laminati in particolare, l’unità di collaudo è definita non solo dalla colata ma dall’insieme colata più laminazione, quindi da quello che viene definito “ROTOLO MADRE”. A pari colata, infatti, due laminazioni anche immediatamente successive e sul medesimo laminatoio, possono dare origine a dati relativi alle caratteristiche meccaniche diversi, seppure contenuti nei limiti di norma.
- EN 10204 3.2 – VERBALE DI COLLAUDO
Quando il certificato di collaudo è convalidato, sulla base di specifici accordi, sia dal rappresentante autorizzato dal produttore che dal rappresentante autorizzato dall’acquirente.
1.2. Dovranno essere compresi nella fornitura di STRUMENTI, MACCHINE E IMPIANTI i manuali d’uso e manutenzione; l’installazione delle macchine fornite; specifici collaudi (e/o la documentazione di collaudo); dichiarazioni di conformità per gli impianti; certificati di taratura e manuali di taratura per la strumentazione; eventuali corsi d’addestramento necessari all’utilizzo della strumentazione/macchina. La garanzia ed una eventuale estensione della stessa dovranno essere specificate nell’offerta. Le strumentazioni/macchine dovranno riportare la marcatura CE e dovranno essere accompagnate dal certificato di marcatura CE.
Le confezioni dovranno essere opportunamente etichettate come da normativa vigente, manipolate e trasportate secondo quanto previsto dalle relative schede tecniche.
1.3. Dovranno essere compresi nelle forniture di “lavorazioni conto terzi” di PRODOTTI A DISEGNO i controlli qualità ed i collaudi per singoli lotti, per assicurare la conformità ai disegni trasmessi. Conseguentemente dovranno essere rispettivamente consegnate alla ZORZINI le schede tecniche e, se previsto contrattualmente, i Verbali o Rapporti di Collaudo relativi ai singoli lotti prodotti.
Il fornitore è responsabile di controllare corrispondenza della revisione indicata sui disegni in suo possesso rispetto a quanto riportato degli ordini di acquisto e di richiederne eventualmente l’aggiornamento. Qualora i prodotti non presentino i requisiti tecnici previsti dall’ultima revisione indicata sull’ordine, ZORZINI potrà richiedere l’immediata sostituzione degli stessi. I costi legati al reso o alla sostituzione ed alle relative spese di trasporto ed ogni altra ulteriore spesa che ne possa derivare, saranno sostenuti dal fornitore, salvo diverso esplicito accordo scritto. La ZORZINI si riserva inoltre la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite presso il fornitore per verificare il processo relativo alle lavorazioni specifiche dei prodotti commissionati ed il relativo controllo qualità.
2. PREZZI:
I prezzi saranno considerati comprensivi della consegna a destino, compreso il carico, l’imballo, l’assicurazione di trasporto e tutte le altre spese legate allo svolgimento della spedizione.
I prezzi saranno quelli concordati e stabiliti dall’ordine/contratto e rimarranno fissi e bloccati per il tempo definito e non potranno per nessun motivo essere rincarati dal fornitore (fermo restando il diritto di ZORZINI ad eventuali sconti pattuiti tra le parti o a seguito di penali). I prezzi s'intendono infatti accettati dal fornitore a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il fornitore non abbia tenuto presente, indipendentemente dal verificarsi di situazioni o condizioni imprevedibili che potrebbero incidere sui costi e legittimare la revisione dei prezzi. A tale proposito il fornitore accetta di assumersi interamente l’alea di una eventuale maggiore onerosità della sua prestazione, da qualsiasi causa anche straordinaria e imprevedibile essa possa dipendere, rendendosi così inapplicabile al presente ordine quanto disposto all'art. 1467 del Codice Civile.
Il fornitore non può altresì pretendere alcun ulteriore compenso per eventuali errori nell'interpretazione dei patti contrattuali, nella definizione dei prezzi e nell’esecuzione dei calcoli, nè per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.
3. MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE:
E’ bene ricordare che vige l’obbligo da parte dei produttori/fornitori di allegare gratuitamente le schede di sicurezza ai prodotti venduti, quando si immette sul mercato una sostanza pericolosa.
Le schede di sicurezza di materiali e sostanze pericolose dovranno riportare i 16 punti ed i nuovi pittogrammi conformi al Regolamento (CE) n.1272 del 16 dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele, denominato Regolamento (CLP).
La schede di sicurezza dei prodotti venduti può essere su supporto cartaceo o magnetico e deve essere redatta in lingua italiana.
La stessa deve essere fornita anteriormente o in occasione della prima fornitura del prodotto, ed ogniqualvolta se ne faccia richiesta.
La scheda deve inoltre riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento. L'aggiornamento deve essere fatto ogniqualvolta intervengono nuove e rilevanti informazioni che riguardano la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.
Si ricorda i fornitori che i materiali e i prodotti devono essere manipolati e trasportati secondo quanto previsto dalle schede di sicurezza e che le confezioni devono essere etichettate come dalla suddetta normativa vigente.
ZORZINI non accetterà prodotti/sostanze la cui data di scadenza sia inferiore a 1 anno.
Si rammenta anche il Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
IV. Scadenze di consegna; ritardi nelle consegne
I termini di consegna pattuiti (giorni di consegna stabiliti contrattualmente) dovranno essere rispettati dal fornitore e faranno riferimento alle date dei singoli ordini emessi dall’ufficio acquisti della ZORZINI, salvo sospensioni imposte o autorizzate da ZORZINI e salvo eventuali variazioni ai termini contrattuali concordati per iscritto tra le parti.
La ZORZINI si riserva la facoltà di concedere proroghe sui tempi di consegna.
Nel caso il cui il fornitore fosse in ritardo con le consegne, a meno di cause di forza maggiore sotto riportate, ZORZINI invierà un reclamo ed avrà il diritto:
- per ritardi superiori a 3 giorni di applicare la penale come da cap. VII;
- per ritardi superiori a 10 giorni di applicare la penale come da cap. VII;
- per ritardi superiori a 30 giorni, di applicare la penale come da cap.VII e di recedere dal contratto. ZORZINI ha diritto a pretendere la sospensione del contratto per la clausola risolutiva al cap. VIII, senza che da ciò possano derivare pretese di risarcimento da parte del fornitore.
Sono escluse consegne parziali a meno di specifici accordi con ZORZINI. E’ compito del Fornitore la compilazione e la consegna dei DDT.
Xxxxxxx o sospensioni per cause di forza maggiore
Sarà legittimo il ritardo o la sospensione della consegna in caso di forza maggiore.
Sono esplicitamente indicati come casi di forza maggiore le seguenti cause: scioperi generali, guerre, fenomeni incontrollabili, insurrezioni, disastri naturali o condizioni ambientali estremamente sfavorevoli per le consegne o per lo svolgimento dei servizi ed altre calamità naturali o altre circostanze impreviste al di fuori del controllo del fornitore o di ZORZINI.
Quindi per nessun altro motivo il fornitore potrà sospendere o rallentare di propria iniziativa le consegne o la prestazione dei servizi.
V. Reclami per forniture errate, difettose o incomplete
ZORZINI si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, prove di funzionamento e di controlli qualità sulle merci in accettazione e di inviare un reclamo per richiedere la sostituzione/ritiro della merce che non rispecchia i requisiti definiti nel contratto o che pregiudicano la buona funzionalità del prodotto. Tutte le spese saranno addebitate al fornitore. Prima dei suddetti controlli ZORZINI applica il diritto di “riserva in accettazione”. Si riserva inoltre la facoltà di accertare che qualsiasi servizio eseguito dal fornitore presso la ZORZINI avvenga nel rispetto delle prescrizioni tecniche contrattuali e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza.
Le forniture dovranno avvenire nel rispetto delle clausole contenute nel contratto di fornitura e nelle presenti condizioni generali.
Le merci da fornire dovranno essere in tutto rispondenti ai requisiti tecnici qualitativi e quantitativi contrattuali (o successivi requisiti concordati tra le parti), con l'avvertenza che, qualora il fornitore si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero verificate durante il controllo qualità di ZORZINI, quest’ultimo si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni intesi a salvaguardare i propri interessi, non ultimo quello di recedere dal contratto come da cap. VIII.
Tolleranza sulle quantità
Salvo diversi accordi contrattuali o diversa indicazione scritta da parte di ZORZINI, le quantità in eccedenza rispetto a quelle ordinate saranno TASSATIVAMENTE rese al fornitore in porto assegnato e verrà richiesta la relativa nota di accredito. I fornitori sono pertanto invitati a prendere accordi preventivi su eventuali condizioni di fornitura che prevedano acquisti di lotti minimi.
E’ ammessa una tolleranza (in meno) nei limiti stabiliti contrattualmente per ciascuna voce oggetto della fornitura.
Se alla data di scadenza il fornitore ha consegnato un quantitativo globale del materiale ordinato da ZORZINI inferiore a quanto ordinato, ZORZINI si riserva il diritto di facoltà di accettare il quantitativo mancante in una successiva consegna, che permetta al fornitore di saldare l’ordine con la tolleranza mancante, oppure di dichiarare la decadenza dell’ordine e di considerare il medesimo chiuso.
VI. Responsabilità per fornitura errata o difettosa; Garanzia
MERCI
Il fornitore è responsabile esclusivo della qualità dei prodotti e si assume la responsabilità per merci difettose. Qualora la merce non presenti i requisiti tecnici concordati contrattualmente o in caso di difetto della merce, ZORZINI potrà richiedere l’immediata sostituzione della stessa.
I costi legati al reso o alla sostituzione ed alle relative spese di trasporto ed ogni altra ulteriore spesa che ne possa derivare, saranno sostenuti dal fornitore, salvo diverso esplicito accordo scritto.
Le condizioni sopra descritte si applicheranno anche se, al posto delle merci che devono essere fornite per contratto, verranno fornite altre merci (fornitura non corretta).
STRUMENTI/MACCHINE/IMPIANTI (per nuove forniture e per contratti di manutenzione a lungo termine)
Durante il periodo di GARANZIA o di MANUTENZIONE CONTRATTUALE, il fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di strumenti/macchine/impianti forniti, in rapporto alle caratteristiche tecniche e di prestazione concordate contrattualmente, ad esclusione di difetti che risultino provocati da manipolazione impropria o operazioni scorrette di ZORZINI. Il fornitore si assume la responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di strumenti/macchine/impianti o sistemi realizzati sia dal fornitore, sia montati o collegati da ZORZINI con componenti del fornitore e secondo schemi o disegni suggeriti dal fornitore stesso.
In caso di difettoso funzionamento dei suddetti strumenti/macchine/impianti oppure di mancanze che mettano in pericolo la sicurezza operativa, ZORZINI potrà richiedere l’immediato intervento di ripristino della funzionalità/sicurezza al fornitore, senza alcun costo.
Qualora il fornitore non possa impegnarsi a rimediare in tempo debito (le tempistiche sono concordate contrattualmente), ZORZINI avrà la facoltà e la delega per riparare il difetto personalmente o per farlo riparare da terzi e sarà autorizzato a richiedere al fornitore la somma concordata per l’effettuazione della riparazione e per i costi sostenuti.
Inoltre, sempre in caso di mancato intervento immediato, qualora ZORZINI non possa intervenire personalmente o tramite terzi, potrà chiedere il risarcimento dei danni indiretti, dei mancati profitti o delle perdite di produzione.
Nel caso la riparazione effettuata dal fornitore risulti difettosa o carente, ZORZINI sarà autorizzato a chiedere una penale (come da cap. VIII, nella misura concordata contrattualmente) o, in caso di dolo o grave negligenza, a recedere dal contratto in oggetto (vedi cap. IX). In caso di problemi di funzionamento/sicurezza non risolvibili o che non assicurano le prestazioni richieste in sede contrattuale ed in caso di fornitura non conforme all’ordine, a sua scelta, ZORZINI potrà richiederne l’immediata sostituzione con altre oppure potrà decidere di recedere dal contratto e rendere gli strumenti/macchine/impianti forniti e verificati difettosi/non conformi. I costi legati al reso o alla sostituzione ed alle relative spese di trasporto ed ogni altra ulteriore spesa che ne possa derivare, saranno sostenuti dal fornitore. Tutti gli interventi eseguiti dai fornitori dovranno essere effettuati:
• da personale qualificato (inviando referenze/qualifiche/attestati del personale) che conosca i requisiti ed i componenti tecnici degli strumenti/macchine/impianti, nonché la risoluzione dei problemi di funzionamento/sicurezza. Inoltre tale personale deve conoscere i rischi connessi alle proprie mansioni e deve essere in possesso dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali e del tesserino di riconoscimento conformi alla normativa vigente;
• con apparecchiature essenziali che facilitano lo svolgimento degli interventi previsti; tali apparecchiature dovranno essere oggetto di manutenzione ordinaria e, se necessario, opportunamente tarate. ZORZINI si riserva la facoltà di richiedere evidenze documentali.
VII. Penalità per danni
Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, è tenuto al versamento di una penale per i casi di inadempimento delle sue obbligazioni ai patti ed ai seguenti obblighi contrattuali.
ZORZINI potrà rivendicare danni al fornitore ed applicare penalità per il risarcimento in caso di:
- per ritardi nelle consegne superiori a 3 giorni e fino a 9 giorni (vedi contratto e cap. IV): una somma pari al 5% del valore della fornitura;
- per ritardi nelle consegne superiori a 10 giorni e fino a 29 giorni (vedi contratto e cap. IV): una somma pari al 20% del valore della fornitura;
- per ritardi nelle consegne superiori a 30 giorni (vedi contratto e cap. IV): una somma pari al 100% del valore della fornitura;
- per riparazioni, montaggi, collaudi o qualsiasi altro intervento effettuato dal fornitore, che risulti difettoso o carente (vedi capp. V e VI); una somma pari al 50% del valore della fornitura
- caratteristiche tecniche e prestazioni mancanti rispetto a quelle contrattuali o mancanze che mettano in pericolo la sicurezza operativa: una somma pari al 150% del valore della fornitura
Ove non diversamente specificato, l’importo della penale sarà pari al prezzo della fornitura
VIII. Clausola e condizione risolutiva
Il contratto di fornitura potrà essere risolto di diritto, ex. art. 1456 del Codice Civile, qualora il fornitore:
- dimostri dolo, grave negligenza, irregolarità/inadempimento delle sue obbligazioni (rappresentanti legali, executive senior, agenti delegati);
- non osservi gli obblighi di riservatezza e di protezione previsti (vedi cap. I);
- ometta o ritardi la consegna dei prodotti/servizi con tempi e modi contrattualmente non accettabili (vedi cap. IV);
- consegni merce difettose o effettui interventi irregolari, inadempienti o non conformi ai requisiti contrattuali (vedi capp. V e VI);
- ceda totalmente o parzialmente il presente contratto o subappalti le prestazioni oggetto del presente contratto (vedi cap. X).
Il contratto s’intenderà risolto di diritto, ex. art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del fornitore, tramite comunicazione scritta da parte di ZORZINI mediante semplice lettera raccomandata o PEC da inviarsi al fornitore, comunicando di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. In tal caso il fornitore nulla potrà pretendere da ZORZINI a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le forniture e le attività svolte sino al momento del ricevimento della lettera raccomandata o PEC. ZORZINI si riserva altresì di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative in materia di normativa antimafia, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con il fornitore. A seguito di risoluzione di diritto del contratto, ex. art. 1456 del Codice Civile, ZORZINI avrà il diritto di proseguire in proprio o tramite altro fornitore le prestazioni oggetto del contratto. In questo caso le prestazioni verranno completate in danno del fornitore, addebitando a quest'ultimo tutti i maggiori costi e ZORZINI avrà facoltà di incamerare i corrispettivi dovuti al fornitore per prestazioni già eseguite, fino alla concorrenza dell'ammontare dei danni o dei maggiori oneri dipendenti dal comportamento del fornitore stesso.
IX. Luogo di consegna
1. Per la consegna di quanto contrattualmente definito ZORZINI elegge come proprio domicilio la sede specificata al cap. XX, ove si conviene che il fornitore dovrà far pervenire tutta la documentazione, di qualsiasi natura, inerente il contratto. ZORZINI si impegna a
comunicare le variazioni del domicilio sotto indicato.
X. Divieto di cessione dei lavori e del credito
Il fornitore non potrà cedere neppure in parte, né subappaltare a sua volta, le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo per le autorizzazioni concesse.
E' pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non sia stato autorizzato per iscritto da ZORZINI. L'accordo stipulato con inosservanza dei suesposti divieti, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto di ZORZINI al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal fornitore in violazione delle vigenti norme di legge, ivi compresa quella della Legge n. 55 del 19/03/1990 (Legge sulle normative antimafia).
XI. Pagamenti
Il pagamento degli importi fatturati sarà corrisposto come definito da ordine, salvo diverso accordo scritto tra le parti e sarà effettuato da ZORZINI a favore del fornitore ad avvenuta favorevole consegna (accettazione merce conforme ai requisiti contrattuali, intervento tecnico/collaudo positivi, conclusione del servizio) e non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.
I dati anagrafici del fornitore sono specificati nel contratto/ordine. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni della propria sede/domicilio indicati in contratto/ordine.
Gli importi netti pagati saranno quelli definiti contrattualmente e determinati in base alle reali prestazioni eseguite.
I pagamenti verranno effettuati comunque solo a seguito di presentazione di regolari fatture compilate secondo le norme vigenti in materia.
Ogni fattura in originale e dovrà essere intestata ed inviata a mezzo mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx oppure spedita alla sede sotto indicata:
ZORZINI S.P.A.
Via delle Industrie, 55 – Lauzacco 00000 Xxxxx di Udine – UDINE P.IVA e Codice Fiscale 00158020305
Sulla stessa dovrà essere indicato “il numero e la data dell’ordine in essere”.
In mancanza di tali dati e/o del rispetto di quanto specificato nelle presenti condizioni, il pagamento non potrà avere luogo nei termini previsti senza che ciò possa dare diritto al fornitore alla richiesta di interessi per avvenuti ritardi.
Le fatture in scadenza dovranno pervenire presso i nostri uffici entro il giorno 15 (quindici) del mese, in caso contrario il pagamento verrà prorogato di 30 (trenta) giorni.
XII. Ambienti di lavoro e Valutazione dei rischi (solo per lavori e servizi effettuati dal fornitore presso ZORZINI)
Con la stipula del contratto il fornitore assume piena ed intera responsabilità tecnica, organizzativa ed amministrativa afferente l’esecuzione del lavoro e da essa conseguente sia nei riguardi del committente che di terzi. Dichiara di aver preso conoscenza delle caratteristiche ambientali, delle possibilità logistiche e di accesso ai mezzi di trasporto e delle condizioni sanitarie e di sicurezza dei luoghi di competenza presso la ZORZINI.
Al fine di determinare le modalità di gestione dei rischi interferenti, che andranno inseriti nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 81/08, il fornitore deve comunicare a ZORZINI i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro correlati al lavoro da svolgere nonché delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Si specifica che il fornitore deve:
1. assumersi la responsabilità di organizzare i mezzi e il personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza dei lavori per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione delle attività e nell’esecuzione dei lavori, nel quale vengono indicati, in riferimento all’oggetto del contratto, le attrezzature, i mezzi d’opera i materiali e/o prodotti utilizzati; le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita Valutazione dei Rischi propri dell’attività oggetto del contratto; l’informazione e formazione, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell’attività oggetto del contratto, sintetizzando i contenuti del medesimo; l’adozione dei necessari dispositivi di protezione individuale, indicando tipologie e modalità d’uso degli stessi; la nomina del/i responsabile/i, ai fini della sicurezza, in relazione all’attività oggetto del contratto.
3. comunicare a ZORZINI il personale che effettuerà le attività oggetto del contratto, assicurando l’identificazione del medesimo personale con tesserino di riconoscimento riportante il nome il cognome e la ditta di appartenenza.
4. impegnarsi a concordare ed effettuare il sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento per la redazione del relativo Verbale DUVRI 2 (Documento unico di valutazione del rischio per l’eliminazione delle interferenze) come previsto dal D. Lgs. 30 aprile 2008
n. 81, art. 26 comma 3.
5. impegnarsi inoltre a fornire alla ZORZINI tutta la documentazione elencata nella procedura P17 (documento allegato al contratto) relativamente agli obblighi previsti dall’art. 26 del XX.xx 81/2008.
Il fornitore dichiara di aver ricevuto la procedura P17 “Capitolato per opere in appalto e accesso del personale esterno” e di aver visionato il DUVRI 1 “Descrizione attività produttiva e rischi specifici” della Zorzini Spa, di aver recepito i rischi in esso contenuti e di essere particolarmente edotto sulla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e sulle condizioni e lavorazioni effettuate all’interno dello stabilimento ZORZINI, impegnandosi ad adottare tutti i provvedimenti necessari a evitare possibili rischi, nessuno escluso, siano essi previsti dalle norme e/o registrati nelle valutazioni dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, siano essi emersi da sopralluoghi effettuati presso la ZORZINI o da informazioni e planimetrie ricevute dalla medesima.
Qualora nel corso dei lavori produca dei rifiuti, esso sarà considerato produttore degli stessi con gli oneri e gli obblighi conseguenti da tale definizione (asportazione e pulizia dei luoghi).
XIII. Oneri a carico di ZORZINI (solo per contratti relativi a lavori e servizi effettuati dal fornitore presso ZORZINI)
Sono a carico di ZORZINI solo ed esclusivamente i seguenti oneri e/o prestazioni:
- fornitura di energia elettrica 400/660 volts trifase;
- eventuali opere non quotate che il fornitore deve richiedere in fase di offerta, necessarie per ultimare i lavori a regola d’arte;
- eventuale manodopera generica per lavori che non possono essere eseguiti dal fornitore, per motivi di sicurezza o procedure interne; Ai sensi del disposto dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs 81/08 il fornitore deve determinare in via preliminare “costi relativi alla sicurezza del lavoro” per l’ordine in oggetto che saranno inseriti nell’ordine separatamente dagli altri costi (in quanto non soggetti a ribasso).
XIV. Oneri a carico del fornitore (per tutti i tipi di contratti)
Sono a carico del fornitore il trasporto, compreso il carico, l’imballo, l’assicurazione e tutte le altre spese legate alla consegna/fornitura, conformemente ai requisiti specificati nell’ordine/contratto.
Tutti i servizi relativamente a contratti di manutenzioni, collaudi, controlli, indagini, ecc devono essere effettuati in ottemperanza alle leggi in vigore ed alla normativa tecnica specifica del servizio richiesto. Deve essere rilasciato idoneo rapporto di intervento.
Il fornitore si impegna a tenere regolarmente i libri paga e matricola, ad applicare ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti in loco, a garantire le retribuzioni fissate in contratto, ad assolvere regolarmente a tutti gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici. Si impegna inoltre, ad attenersi a tutte le disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni e della igiene del lavoro. Il fornitore è consapevole della politica aziendale della ZORZINI volta alla massima vigilanza in tema di anticorruzione e si impegna ad adottare tutti gli strumenti volti a contrastare tale fenomeno.
XV. Oneri a carico del fornitore (solo per contratti relativi a lavori e servizi effettuati dal fornitore presso ZORZINI)
Nei prezzi concordati sono compresi e compensati tutti gli oneri generali e particolari per effettuare i servizi/lavori commissionati finiti a perfetta regola d'arte nel rispetto di quanto indicato contrattualmente.
Sono quindi a carico del fornitore, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti oneri e/o prestazioni:
- fornitura di tutta l’attrezzatura minuta specifica necessaria alle Vostre prestazioni;
- trasporti in genere e spedizioni (compreso il carico, l’imballo, l’assicurazione e tutte le altre spese legate alla spedizione);
- vitto e alloggio per il Vostro personale impiegato;
- impegno ad effettuare la pulizia e la raccolta degli imballi e dei residui di lavorazione;
- fornitura dei certificati sui materiali impiegati;
- polizza RCT/RCO per danni a persone e/o cose;
- impegno a provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, ecc… adempiendo a tutte le altre incombenze di legge e sindacali. A tale proposito il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori con particolare riferimento alle norme della Previdenza Sociale (invalidità, disoccupazione, infortuni e malattie, ecc), a quelle disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità, etc.. L’Impresa si obbliga, inoltre, di praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative o retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Resta convenuto che nell'arco di tempo interessante l'esecuzione del contratto, qualora il fornitore venisse denunciato dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.
- acquisto degli strumenti antinfortunistici, visite mediche di idoneità alla mansione, predisposizione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro che si dovessero rendere necessarie in relazione alla particolarità del lavoro e degli ambienti in cui sarà effettuato;
- impegno ad inviare le dichiarazioni, rilasciate dagli enti interessati, relative al periodo antecedente la stipula del presente accordo, attestanti la Vostra regolarità contribuiva;
- l’impegno a non costituire postazioni di lavoro o utilizzare materiali o prodotti che possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l’incolumità del personale della ZORZINI. Nell’uso di mezzi di lavoro (autocarri, gru, muletti, scavatrici o altri ad essi assimilabili), avuto il benestare scritto da parte della ZORZINI, disponga l’interdizione delle vie di percorrenza ai pedoni e utilizzi comunque le precauzioni necessarie ad evitare ogni possibile rischio per l’incolumità di pedoni;
- l’impegno a non utilizzare, per l’espletamento della attività oggetto del presente contratto, il personale ZORZINI, anche se in forma collaborativa , o volontaria, qualora non contrattualmente prevista, ne tantomeno gli utenti della stessa.
- l’impegno a non utilizzare in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti della ZORZINI. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti nello stabilimento ZORZINI.
XVI. Legge applicabile
I contratti di fornitura intervenuti tra le parti sono disciplinati dalla legge italiana.
Il fornitore dichiara di operare nel pieno rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); nonché di tutte le altre attuali leggi vigenti in materia.
In caso di inadempienza il contratto si intenderà immediatamente risolto.