ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E LLA D I R E T T R I C E G E N E R A L E
N. 78 del 01/03/2024
OGGETTO: Adesione alle proposte di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione del progetto di ricerca corrente strategica 2023`` tra l`IZSUM e l`IZSVe per la realizzazione delle attivita` di ricerca nell`ambito del progetto: IZS UM 01/23 RCS - ``Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l`export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free
M.e.a.t. (meet export agreement on trading)`` (CUP D63C23000900001) e di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della ricerca corrente anno 2023`` tra l`IZSUM e l`IZSVe per la realizzazione delle attivita` di ricerca nell`ambito del progetto: IZS UM 01/23 RC - ``Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura`` (CUP D43C23003560001).
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE
OGGETTO: Adesione alle proposte di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione del progetto di ricerca corrente strategica 2023`` tra l`IZSUM e l`IZSVe per la realizzazione delle attivita` di ricerca nell`ambito del progetto: IZS UM 01/23 RCS - ``Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l`export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free
M.e.a.t. (meet export agreement on trading)`` (CUP D63C23000900001) e di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della ricerca corrente anno 2023`` tra l`IZSUM e l`IZSVe per la realizzazione delle attivita` di ricerca nell`ambito del progetto: IZS UM 01/23 RC - ``Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura`` (CUP D43C23003560001).
Si sottopone alla Direttrice generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione e ricerca negli ambiti della salute animale e della sicurezza alimentare;
- l’art. 12 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che una quota pari all’1% del Fondo Sanitario Nazionale venga utilizzata per finanziare l’attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti e Centri di Ricerca, tra i quali rientrano anche gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, relativamente alle problematiche di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- distinti progetti di ricerca corrente – in base alle problematiche sanitarie emergenti nell’ambito del territorio di riferimento – vengono presentati annualmente da parte di ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in qualità di Unità Capofila, per l’approvazione da
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parte del Ministero della Salute, e possono prevedere la partecipazione di altri XX.XX.XX. in qualità di Unità Operative per le specifiche competenze possedute;
- tra i progetti di ricerca corrente strategica e ricerca corrente per l’anno 2023, approvati dal Ministero della Salute, rientrano quelli presentati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM), programmati per una durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, decorrenti dal 16.12.2023, rispettivamente denominati:
• IZS UM 01/23 RCS “Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l’export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free M.e.a.t. (meet export agreement on trading)” – CUP D63C23000900001;
• IZS UM 01/23 RC “Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura” – CUP D43C23003560001;
Ai citati progetti di ricerca partecipa anche l’IZSVe, collaborando all’effettuazione delle attività di ricerca in qualità di Unità Operativa, in particolare:
• al progetto IZS UM 01/23 RCS – CUP D63C23000900001, in qualità di Unità Operativa “3 IMS”, sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS8 - Valorizzazione delle produzioni alimentari”;
• al progetto IZS UM 01/23 RC – CUP D43C23003560001, in qualità di Unità Operativa
n. 4 (UO4), sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso il “Centro Specialistico Ittico”.
Con e-mail del 12.12.2023 e del 12.01.2024 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ha trasmesso gli schemi di Accordo di collaborazione per la realizzazione dei predetti Progetti di Ricerca Corrente Strategica e Ricerca Corrente.
Con nota prot. n. 1180 del 01.02.2024, acquisita al ns. prot. n. 906 del 02.02.2024, l’IZSUM ha trasmesso gli Accordi in parola, concordati per le vie brevi tra le Parti, sottoscritti dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, documenti che in copia si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (allegato n. 1 e allegato n. 2).
Con tickets intranet nn. 213766, 213767 del 02.02.2024 l’U.O. Ricerca e Cooperazione Internazionale ha richiesto a questa Struttura di procedere agli adempimenti necessari per la sottoscrizione dei suddetti accordi.
Per l'esecuzione delle attività di ricerca di competenza dell’IZSVe, in qualità di U.O. “3 IMS”, relative al progetto “IZS UM 01/23 RCS”, l’IZSUM corrisponderà all’IZSVe, la somma di € 71.500,00 (euro settantunomilacinquecento/00), fuori campo IVA ex art. 4 D.P.R. 633/72, secondo le modalità indicate all’art. 5 dell’accordo di collaborazione.
Per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’IZSVe, in qualità di “UO4”, nell’ambito del progetto “IZS UM 01/23 RC”, i cui costi sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVe stesso, l’IZSUM, in qualità di Istituto Capofila, non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nel Piano di spesa del relativo progetto.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone alla Direttrice generale quanto segue:
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1. di aderire alle proposte di “Accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione del progetto di ricerca corrente strategica 2023” e di “Accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione della ricerca corrente anno 2023” relative ai seguenti progetti, programmati per una durata di ventiquattro mesi e decorrenti dal 16.12.2023:
• IZS UM 01/23 RCS “Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l’export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free M.e.a.t. (meet export agreement on trading)” – CUP D63C23000900001;
• IZS UM 01/23 RC “Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura” – CUP D43C23003560001;
tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, rappresentato dal Direttore generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dalla Direttrice generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documenti che in copia si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (allegato n. 1 e allegato n. 2);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione degli accordi in parola, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della
L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di assegnare:
a) al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS8 - Valorizzazione delle produzioni alimentari”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’Istituto, in qualità di U.O. “3 IMS”, nell’ambito del progetto IZS UM 01/23 RCS “Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l’export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free M.e.a.t. (meet export agreement on trading)” – CUP D63C23000900001;
b) al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso il “Centro Specialistico Ittico”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’Istituto, in qualità di “UO4”, nell’ambito del progetto IZS UM 01/23 RC “Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura” – CUP D43C23003560001;
4. di prendere atto che per l'esecuzione delle attività di ricerca relative al progetto “IZS UM 01/23 RCS”, l’IZSUM corrisponderà all’IZSVe, in qualità di U.O. “3 IMS”, la somma di € 71.500,00 (euro settantunomilacinquecento/00), fuori campo IVA ex art. 4 D.P.R. 633/72, secondo le modalità indicate all’art. 5 del relativo accordo di collaborazione;
5. di rilevare l’importo di € 71.500,00 al sottoconto 61001019 “Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica;
6. di prendere atto, infine, che per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’IZSVe, in qualità di “UO4”, nell’ambito del progetto “IZS UM 01/23 RC”, i cui costi sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVe stesso, l’IZSUM, in qualità di Istituto Capofila, non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nel Piano di spesa del relativo progetto.
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LA DIRETTRICE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
PRESO ATTO che il Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali dell’Istituto, l’assenza di conflitto di interessi, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del suddetto Dirigente.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 141 del 19 aprile 2023 con la quale il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di aderire alle proposte di “Accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione del progetto di ricerca corrente strategica 2023” e di “Accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione della ricerca corrente anno 2023” relative ai seguenti progetti, programmati per una durata di ventiquattro mesi e decorrenti dal 16.12.2023:
• IZS UM 01/23 RCS “Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l’export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free M.e.a.t. (meet export agreement on trading)” – CUP D63C23000900001;
• IZS UM 01/23 RC “Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura” – CUP D43C23003560001;
tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, rappresentato dal Direttore generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dalla Direttrice generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documenti che in copia si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (allegato n. 1 e allegato n. 2);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione degli accordi in parola, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della
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L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di assegnare:
a) al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS8 - Valorizzazione delle produzioni alimentari”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’Istituto, in qualità di U.O. “3 IMS”, nell’ambito del progetto IZS UM 01/23 RCS “Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l’export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free M.e.a.t. (meet export agreement on trading)” – CUP D63C23000900001;
b) al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso il “Centro Specialistico Ittico”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’Istituto, in qualità di “UO4”, nell’ambito del progetto IZS UM 01/23 RC “Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura” – CUP D43C23003560001;
4. di prendere atto che per l'esecuzione delle attività di ricerca relative al progetto “IZS UM 01/23 RCS”, l’IZSUM corrisponderà all’IZSVe, in qualità di U.O. “3 IMS”, la somma di € 71.500,00 (euro settantunomilacinquecento/00), fuori campo IVA ex art. 4 D.P.R. 633/72, secondo le modalità indicate all’art. 5 del relativo accordo di collaborazione;
5. di rilevare l’importo di € 71.500,00 al sottoconto 61001019 “Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica;
6. di prendere atto, infine, che per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’IZSVe, in qualità di “UO4”, nell’ambito del progetto “IZS UM 01/23 RC”, i cui costi sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVe stesso, l’IZSUM, in qualità di Istituto Capofila, non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nel Piano di spesa del relativo progetto.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗷
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE N. 78 del 01/03/2024
OGGETTO: Adesione alle proposte di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione del progetto di ricerca corrente strategica 2023`` tra l`IZSUM e l`IZSVe per la realizzazione delle attivita` di ricerca nell`ambito del progetto: IZS UM 01/23 RCS - ``Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l`export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free M.e.a.t. (meet export agreement on trading)`` (CUP D63C23000900001) e di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della ricerca corrente anno 2023`` tra l`IZSUM e l`IZSVe per la realizzazione delle attivita` di ricerca nell`ambito del progetto: IZS UM 01/23 RC - ``Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura`` (CUP D43C23003560001).
Pubblicata dal 01/03/2024 al 16/03/2024 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Gestione Atti
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L’ESECUZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA CORRENTE STRATEGICA 2023
Per la realizzazione delle attività di ricerca nell’ambito del progetto:
“Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l’export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free M.e.a.t. (meet export agreement on trading)”
Numero identificativo del progetto: IZS UM 01/23 RCS
Codice CUP: D63C23000900001
tra
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, di seguito denominato “Istituto Capofila”, con sede legale in Perugia, in Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 1, CAP 06126, C.F. - Partita IVA 00150090546, in persona del Direttore Generale, xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx, in forza del D.P.G.R. Umbria n. 18 del 30.4.2021
e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede legale in Legnaro (PD) Viale dell’Università n. 10, CAP 35020 - Partita IVA 00206200289, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - di seguito denominato “Ente Partner”, rappresentato
legalmente ai fini del presente accordo dalla Direttrice Generale, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
nel seguito anche definite singolarmente “Parte” oppure congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
- il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota prot. 16086 del 27/11/2023 ha approvato il progetto di ricerca IZS UM 01/23 RCS;
- il progetto di ricerca è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa, tra
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gli altri, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che dichiara di ben conoscere i contenuti del progetto di ricerca stesso.
RILEVATO CHE
l’art. 12 bis – comma 6 – del D. Lgs. 502/1992 prevede che alle attività di ricerca corrente possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, altri enti di ricerca;
TUTTO QUANTO PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse che precedono ed il progetto di ricerca IZS UM 01/23 RCS, trasmesso tramite PEC del 29.11.2023 all’Ente Partner (prot. IZSVe n. 11708/2023), che sebbene qui non allegato si abbia tutto per interamente richiamato a formarne parte integrante e sostanziale, formano l’accordo.
Art. 2 - Oggetto
1. Nell’ambito del presente accordo di collaborazione scientifica, le parti si impegnano a collaborare per l’esecuzione del Progetto di Ricerca Corrente Strategica del Ministero della Salute avente ad oggetto “Peste Suina Africana e prodotti di salumeria italiani: valutazione della loro sicurezza per l’export ASFree M.e.a.t. - African Swine Fever free M.e.a.t. (meet export agreement on trading)” - Numero identificativo del progetto: IZS UM 01/23 RCS - Codice CUP: D63C23000900001
2. L’Ente Partner partecipa al progetto, di cui in premessa, con l’Unità Operativa indicata nello stesso, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile Scientifico del progetto.
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Art. 3 - Responsabili Scientifici
1. L’Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico del progetto il Dr.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.
2. L’Ente Partner designa quale Responsabile Scientifico della parte di ricerca ad essa affidata al Dr. Xxxxxx Xxxxxxx che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile scientifico di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di assicurare un'efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.
3. Il Responsabile Scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole Unità Operative.
4. L’Istituto Capofila si riserva il diritto di verificare, durante l’esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all’Ente Partner.
Art. 4 - Durata
1. Il presente accordo decorre dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale e resta in vigore per l’intera durata del progetto di ricerca.
2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi, a cura dell’Unità Operativa dell’Ente Partner, sono quelli previsti dal crono programma scientifico del progetto che ha una durata complessiva di 24 mesi decorrenti dal giorno di inizio delle attività fissate al 16 dicembre 2023.
3. Il Responsabile Scientifico del progetto, su propria motivata iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione delle attività di ricerca. La eventuale richiesta di proroga del progetto, debitamente motivata dal Responsabile
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Scientifico dell’Unità Operativa richiedente, non potrà superare il limite massimo del 50% rispetto alla durata complessiva del progetto e dovrà essere inviata dall’Istituto Capofila, all’ufficio competente del Ministero della Salute entro e non oltre i 30 giorni anteriori alla scadenza naturale del progetto, per la necessaria approvazione.
Art. 5 – Finanziamento (nel caso di altro IZS-U.O. IMS)
1. L’Istituto Capofila si impegna a corrispondere all’Ente Partner, quale corrispettivo per la collaborazione all'esecuzione della parte di ricerca commissionata, l’importo ammontante ad €. 71.500,00 (settantunomilacinquecento/00);
2. Il trasferimento della suddetta somma verrà disposto dall’Istituto Capofila all’Ente Partner solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero della Salute, secondo le quote parte percentuali che di volta in volta riceverà;
3. L’Ente Partner al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute all’Istituto
Capofila, inviando rendicontazione dei costi sostenuti.
Art. 6 - Relazioni Scientifiche
1. L’Unità Operativa dell’Ente Partner si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia entro 30 giorni dalla scadenza del 12° mese di ricerca e a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva entro 30 giorni successivi la scadenza del 24° mese di ricerca;
2. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l’Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione finale e per la rendicontazione economica entro 30 giorni antecedenti la nuova data di scadenza.
3.Tale documentazione dovrà dettagliare i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni e/o soggetti esaminati, i prodotti realizzati e i risultati complessivi
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ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca.
Art. 7 - Risoluzione dell’accordo
1. Nei casi documentati in cui l’Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza entro i termini previsti, ovvero in cui le indagini affidate all’Unità Operativa non soddisfino gli obiettivi previsti ed eventualmente specificati nei protocolli operativi di cui al precedente art. 2, o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto, per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l’Unità Operativa non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell’Istituto Capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell’Ente Partner inadempiente.
Art. 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l’Istituto ed il Ministero finanziatore, le relazioni ed i risultati, brevettabili o non, conseguiti nell’ambito del Progetto di ricerca, sono di proprietà dell’Istituto Capofila e dell’Ente Partner, in parti uguali.
2. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo, in conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
3. Nelle pubblicazioni, da subordinare, ove occorra, all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati brevettabili, è obbligatorio citare tutti i partecipanti alla ricerca e che i risultati siano conseguenti ad una ricerca finanziata dal Ministero della Salute.
Art. 9 - Salute e Sicurezza sul lavoro
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1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
Art. 10 - Assicurazione
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale che, in applicazione del presente accordo, verrà eventualmente chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività previste, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
2. Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso l’altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività di ricerca di cui al presente accordo è tenuto ad osservare altresì i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra Parte.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte consente
esplicitamente all’altra Parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
2. Ciascuna delle Parti consente espressamente all’altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione fosse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
3. Le Parti dichiarano di essere debitamente informate delle disposizioni del codice
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in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Ai sensi delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, ciascuna Parte avrà diritto di richiedere l’aggiornamento o la rettifica e, per motivi legittimi, la cancellazione dei dati oggetto di trattamento ai sensi del presente Accordo.
4. Ai sensi dell'art. 5 del GDPR UE 2016/679, le parti sono tenute a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati personali:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
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scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
5. La verifica e valutazione dell’eventuale contitolarità o responsabilità esterna del trattamento tra i partner, ai sensi degli art. 26 e 28 del GDPR in relazione ad uno o più trattamenti, verrà svolta dall’Istituto capofila che – in caso di esito positivo – provvederà a trasmettere al Data Protection Officer dell’Ente Partner (indirizzo mail xxx@xxxxxxxxxx.xx) apposito accordo per la definizione delle responsabilità delle parti in merito all'osservanza degli obblighi derivanti.
6. In base all’art.33 del Regolamento UE n. 2016/679 il Titolare del trattamento notifica all’autorità di controllo l’avvenuta violazione dei dati personale e il Responsabile del trattamento informa tempestivamente il titolare del trattamento in caso di data breach e si rende disponibile per l’espletamento delle eventuali successive attività legate alla notifica della violazione dei dati personali.
Art. 12 - Foro Competente
0.Xx presente accordo è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, non risolvibili in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amminsitrativo.
Art. 13 - Rinvio
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1.Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Art. 14 - Imposta di bollo ed Imposta di registro
1. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa - parte I - articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’Istituto Capofila, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.
L’Ente Partner si impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo – un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa - parte II - articolo 4. Le spese di copia, stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a carico della Parte richiedente.
Il presente accordo di collaborazione scientifica consta di nove (9) pagine, redatto in unico esemplare, viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della L. 241/1990 con le modalità della firma digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “Togo Rosati”
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
La Direttrice Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L’ESECUZIONE DELLA
RICERCA CORRENTE ANNO 2023
Per la realizzazione delle attività di ricerca nell’ambito del progetto:
“Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura”
Numero identificativo del progetto: IZS UM 01/23 RC - Codice CUP:
D43C23003560001
tra
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, di seguito denominato “Istituto Capofila”, con sede legale in Perugia, in Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 1, CAP 06126, C.F. - Partita IVA 00150090546, in persona del Direttore Generale, xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx, in forza del D.P.G.R. Umbria n. 18 del 30.4.2021
e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - CRN per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei - con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10, CAP 35020, Partita IVA 00206200289, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, di seguito denominato “Unità Operativa”, rappresentato legalmente ai fini del presente accordo dalla Direttrice Generale, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
nel seguito anche definite singolarmente “Parte” oppure congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
- il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota prot. 15895 del 22/11/2023 ha approvato il progetto di ricerca IZS UM 01/23 RC;
- il progetto di ricerca è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa, tra gli altri, l’IZS VE, che dichiara di ben conoscere i contenuti del progetto di ricerca
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stesso.
RILEVATO CHE
l’art. 12 bis – comma 6 – del D. Lgs. 502/1992 prevede che alle attività di ricerca corrente possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, altri enti di ricerca;
TUTTO QUANTO PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse che precedono ed il progetto di ricerca IZS UM 01/23 RC, che sebbene qui non allegato si abbia tutto per interamente richiamato a formarne parte integrante e sostanziale, formano l’accordo.
Art. 2 - Oggetto
1. Nell’ambito del presente accordo di collaborazione scientifica, le parti si impegnano a collaborare per l’esecuzione del Progetto di Ricerca Corrente del Ministero della Salute avente ad oggetto “Il ruolo della genetica per il controllo delle malattie in acquacoltura” Numero identificativo del progetto: IZS UM 01/23 RC - Codice CUP: D43C23003570001;
2. L’Ente Partner partecipa al progetto, di cui in premessa, con l’Unità Operativa indicata nello stesso, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile Scientifico del progetto.
Art. 3 - Responsabili Scientifici
1. L’Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico del progetto il Dr.
Xxxxxxx Xxxxxxxx che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal
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programma di ricerca.
2. L’Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico della parte di ricerca ad essa affidata il Dr. Xxxxxx Xxxxxxx che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile scientifico di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di assicurare un'efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.
3. Il Responsabile Scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole Unità Operative.
4. L’Istituto Capofila si riserva il diritto di verificare, durante l’esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all’Ente Partner.
Art. 4 - Durata
1. Il presente accordo decorre dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale e resta in vigore per l’intera durata del progetto di ricerca.
2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi, a cura dell’Unità Operativa dell’Ente Partner, sono quelli previsti dal crono programma scientifico del progetto che ha una durata complessiva di 24 mesi decorrenti dal giorno di inizio delle attività fissate al 16/12/2023.
3. Il Responsabile Scientifico del progetto, su propria motivata iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione delle attività di ricerca. La eventuale richiesta di proroga del progetto, debitamente motivata dal Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa richiedente, non potrà superare il limite massimo del 50% rispetto alla durata complessiva del progetto e dovrà essere inviata dall’Istituto Capofila, all’ufficio competente del Ministero della Salute entro e non oltre i 30 giorni
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anteriori alla scadenza naturale del progetto, per la necessaria approvazione.
Art. 5 – Finanziamento
1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l’esecuzione della parte di ricerca affidata all’Ente Partner i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’Ente Partner stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto.
2.L’Ente Partner al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute ed imputate al finanziamento ministeriale direttamente al Ministero, inviando apposita nota del prospetto riepilogativo dei costi sostenuti al Capofila.
Art. 6 - Relazioni Scientifiche
1. L’Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia entro la scadenza del 12° mese di ricerca e a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva entro la scadenza del 24° mese di ricerca.
2. Tale documentazione dovrà dettagliare i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni e/o soggetti esaminati, i prodotti realizzati e i risultati complessivi ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca.
3. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l’Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione finale entro 40 giorni antecedenti la nuova data di scadenza.
Art. 7 - Risoluzione dell’accordo
1. Nei casi documentati in cui l’Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza entro i termini previsti, ovvero in cui le indagini affidate all’Unità Operativa non soddisfino gli obiettivi previsti ed eventualmente specificati nei
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protocolli operativi di cui al precedente art. 2, o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto, per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l’Unità Operativa non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell’Istituto Capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell’Ente Partner inadempiente.
Art. 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l’Istituto ed il Ministero finanziatore, le relazioni ed i risultati, brevettabili o non, conseguiti nell’ambito del Progetto di ricerca, sono di proprietà dell’Istituto Capofila e dell’Ente Partner, in parti uguali.
2. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo, in conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
3. Nelle pubblicazioni, da subordinare, ove occorra, all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati brevettabili, è obbligatorio citare tutti i partecipanti alla ricerca e che i risultati siano conseguenti ad una ricerca finanziata dal Ministero della Salute.
Art. 9 - Salute e Sicurezza sul lavoro
1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività
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all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
Art. 10 - Assicurazione
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale che, in applicazione del presente accordo, verrà eventualmente chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività previste, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
2. Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso l’altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività di ricerca di cui al presente accordo è tenuto ad osservare altresì i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra Parte.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte consente
esplicitamente all’altra Parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
2. Ciascuna delle Parti consente espressamente all’altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione fosse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
3. Le Parti dichiarano di essere debitamente informate delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Ai sensi delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, ciascuna Parte avrà diritto di richiedere l’aggiornamento o la rettifica e, per motivi legittimi, la cancellazione dei dati oggetto di trattamento ai
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sensi del presente Accordo.
4. Ai sensi dell'art. 5 del GDPR UE 2016/679, le parti sono tenute a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati personali:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
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trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
5. la verifica e valutazione dell’eventuale contitolarità o responsabilità esterna del trattamento tra i partner, ai sensi degli art. 26 e 28 del GDPR in relazione ad uno o più trattamenti, verrà svolta dall’Istituto capofila che – in caso di esito positivo – provvederà a trasmettere al Data Protection Officer dell’Unità Operativa (indirizzo mail xxx@xxxxxxxxxx.xx) apposito accordo per la definizione delle responsabilità delle parti in merito all'osservanza degli obblighi derivanti.
6. In base all’art.33 del Regolamento UE n. 2016/679 il Titolare del trattamento notifica all’autorità di controllo l’avvenuta violazione dei dati personale e il Responsabile del trattamento informa tempestivamente il titolare del trattamento in caso di data breach e si rende disponibile per l’espletamento delle eventuali successive attività legate alla notifica della violazione dei dati personali.
Art. 12 - Foro Competente
1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, non risolvibili in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amminsitrativo.
Art. 13 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Art. 14 - Imposta di bollo ed Imposta di registro
1. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa - parte I - articolo 2. Il
pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’Istituto Capofila, ai sensi e
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secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
17 giugno 2014.
L’Unità operativa si impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di
90 giorni dalla data di validità del presente accordo – un importo pari alla metà
dell’imposta complessiva dovuta.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa - parte II - articolo 4. Le spese di copia, stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a carico della Parte richiedente.
Il presente accordo di collaborazione scientifica consta di nove (9) pagine, redatto in unico esemplare, viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della L. 241/1990 con le modalità della firma digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “Togo Rosati”
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
La Direttrice Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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