Schemi di contratto in favore degli artisti, autori di arti visive contemporanee Note introduttive a cura dell’avv. Carolina De Cecco
Schemi di contratto in favore degli artisti, autori di arti visive contemporanee
Note introduttive a cura dell’avv. Carolina De Cecco
Mettiamo a disposizione degli Artisti due schemi di contratto modulabili sulla base delle singole specifiche esigenze di negoziazione:
Schema di contratto di vendita di opera d’arte da parte dell’artista;
Schema di contratto di mandato per la esibizione e la vendita, con deposito di opere d’arte.
L’iniziativa è finalizzata a promuovere l’uso del contratto nel mercato italiano dell’arte, caratterizzato da una prassi altamente informale e basata sulla reciproca fiducia e la stretta di mano. La contrattazione scritta ha molti vantaggi. Innanzitutto permette di prevenire i conflitti e di evitare vertenze giudiziarie lunghe ed incerte; inoltre favorisce la trasparenza delle transazioni e rende le parti pienamente consapevoli dei loro diritti ed obblighi, responsabilizzandole sui rischi e sulla divisione dei costi e dei benefici.
Lo schema di contratto di vendita di opera d’arte da parte dell’artista tempera l’effetto naturale della compravendita, che è quello di sottrarre il bene dalla disponibilità del proprietario originario per farlo ricadere nella soggezione piena ed esclusiva dell’acquirente. Attraverso il contratto proposto si vuole assicurare che l’autore continui ad avere un potere di controllo, di intervento e di remunerazione sull’opera ceduta, anche in occasione di trasferimenti successivi della proprietà ed a tutela dei suoi diritti morali e patrimoniali d’autore. Il diritto del proprietario al pieno godimento dell’opera acquistata viene così ridimensionato, con la previsione di specifici obblighi volti a tutelare il riconoscimento della peculiarità del bene opera d’arte e del valore all’opera dell’ingegno dell’autore.
Lo schema di contratto di mandato per la esibizione e la vendita, con deposito di opere d’arte regola il rapporto giuridico tra l’artista e la galleria. Esso implica un rapporto di collaborazione non occasionale, che valorizza il ruolo professionale delle parti. In particolare, la galleria, valutate le potenzialità dell’artista, si assume un rischio imprenditoriale nell’investire delle risorse nelle migliori strategie di marketing e nella scelta accurata della clientela.
Entrambi gli schemi proposti promuovono il coinvolgimento dell’artista nella vita dell’opera ceduta, prendendo come riferimento uno studio condotto e sviluppato dalla prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con la collaborazione del gruppo di artisti denominato “Vladivostok”, che ha portato alla realizzazione di modelli di contratto per artisti [1]. Essi prevedono che all’autore possa essere garantito il comodato temporaneo dell’opera finalizzato all’esposizione in occasione di mostre pubbliche o private e il diritto di accesso all’opera per poter effettuare delle riproduzioni. Inoltre si prevede che l’autore debba essere consultato in caso di deterioramento o danneggiamento dell’opera e che il suo consenso sia necessario per esporre l’opera, così come per riprodurne e pubblicarne le immagini.
Per evitare che l’artista in caso di rivendita da parte dell’acquirente perda del tutto il controllo dell’opera si è scelto di inserire, come proposto dalla stessa prof.ssa Xxxxxx nel testo citato1, delle clausole produttive di obbligazioni di natura “reale” a carico dell’acquirente. Nel contratto di vendita, in caso di trasferimento a terzi della proprietà dell’opera, l’acquirente si impegna ad informarne subito l’artista, tramite avviso scritto, e a far accettare dal suo avente causa le clausole contenute nel contratto originario, relative alla disciplina del diritto d’autore ed alla tutela della paternità persistente dell’artista. Nel contratto di mandato, invece, la galleria si impegna a vendere le opere attenendosi allo “Schema di contratto di vendita dell’artista”, allegato alla scrittura privata, e a far pervenire all’autore una copia del contratto stesso.
Infine, il contratto proposto prevede la clausola di risoluzione delle controversie attraverso gli ADR (Alternative Dispute Resolution), ovvero attraverso istituti di composizione del conflitto alternativi al giudizio ordinario. Dal luglio 2017 è attiva in favore degli autori membri della FUIS una Convenzione con Arbitra Camera, presso la Camera di Commercio di Roma, che prevede il ricorso alla mediazione e, in caso di suo insuccesso, la devoluzione della controversia ad una procedura arbitrale semplificata.
I due schemi di contratto hanno una finalità esclusivamente informativa e non costituiscono consulenza giuridica sostitutiva del parere di un avvocato.
Riferimenti e approfondimenti:
I contratti degli Artisti, nuovi modelli di trattativa, di Xxxxxxxxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxxxx Editore.
Il Diritto di autore nella prassi contrattuale di Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Editore.
Formulario di tutti i contratti pubblici e privati di Xxxxxxx Xxxxxxxx, Edizioni FAG Milano.
La contrattualistica de “La maison des artistes” – Parigi.
La contrattualistica della “Fédération Nationale des Réseaux et des Associations des Artistes Plasticiens” (FRAAP).
La contrattualistica di “ArtQuest” (University of the Arts - Londra).
Schema di CONTRATTO DI MANDATO PER LA ESIBIZIONE E LA VENDITA, CON DEPOSITO DI OPERE D’ARTE |
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TRA |
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Nome: |
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Nato a: il: |
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Residente in: via: |
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Codice fiscale: |
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Partita iva: |
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di seguito definito “Artista”
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E |
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Denominazione della Galleria: |
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Sede in: via: |
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Iscritta al Registro imprese di: al numero: |
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Codice fiscale e partita iva: |
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Legale rappresentante munito dei necessari poteri: |
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Nato a: il: |
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Residente in: via: |
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di seguito definita “Galleria”
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Premesso che le parti di comune accordo concordano quanto segue:
la presente scrittura privata vale ad ogni effetto di legge per sé, per i propri eredi ed eventuali aventi causa;
l’Artista esercita l’attività di produzione di opere d’arte visive, e come tale è iscritto al Registro Professionale Europeo curato dalla FUIS;
la Galleria esercita, con qualificata e comprovata esperienza, l’attività di promozione, di esposizione e di vendita di opere d’arte, d’ora innanzi per brevità indicate come “opere”;
l’Artista intende vendere alcune delle sue opere, individuate nella scheda d’inventario (Allegato 1), a mezzo della Galleria e senza diritto di esclusiva;
la Galleria è interessata, e quindi si impegna, a promuovere, esporre e vendere, senza diritto di esclusiva, le opere dell’Artista, avendo quest’ultimo riconosciuto i locali della Galleria idonei all’esecuzione del presente contratto;
l’Artista dichiara di essere l’esclusivo titolare dei diritti d’autore sulle opere e che le stesse sono una sua esclusiva creazione;
l’Artista garantisce che le opere non sono assoggettate o gravate da diritti e/o vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi, che possano influenzare, in tutto o in parte, l’esecuzione del presente contratto;
le parti dichiarano di conoscere e di accettare le norme sul diritto d’autore a tutela delle opere dell’ingegno, ed in particolare le norme che riconoscono, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera, la permanenza dei diritti morali e di utilizzazione economica in capo all’autore, compreso il diritto di seguito, ovvero il diritto dell’autore a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera da parte dell’autore stesso, ai sensi degli artt. 144 e seguenti della Legge 633/1941.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, pertanto le parti si obbligano alla loro piena osservanza.
1. |
OGGETTO DEL CONTRATTO |
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1. L’Artista conferisce alla Galleria, che accetta, mandato non in esclusiva alla esibizione ed alla vendita delle proprie opere, secondo le condizioni di seguito stipulate. |
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2. Le opere oggetto del presente contratto sono individuate ed elencate nella scheda d’inventario (Allegato n.1). |
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3. L’elenco delle opere potrà essere aggiornato mediante accordo scritto risultante dalla scheda di inventario. |
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2. |
DURATA DEL CONTRATTO |
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1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data del______ e terminerà alla data del________; |
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2. il contratto si intenderà tacitamente prorogato per un periodo di ________, qualora nessuna delle parti comunichi la propria disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi con un preavviso di __ giorni dalla data di scadenza del presente contratto. |
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3. |
CONSEGNA DELLE OPERE |
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1. L’Artista si obbliga a consegnare alla Galleria le opere il giorno gg/mm/aaaa nel seguente luogo ________________________. |
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2. Le opere sono ricevute dalla Galleria nello stato materiale in cui si trovano al momento della consegna; pertanto, le parti si impegnano, ispezionata ciascuna opera, a firmare un verbale (Allegato n.2), corredato da descrizione e foto, da cui risulti lo stato materiale delle opere e le loro modalità di conservazione e di manutenzione. |
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3. La Galleria è depositaria delle opere consegnate, con conseguente obbligo di custodia di cui al seguente articolo 9. |
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4. |
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E DI COMUNICAZIONE |
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1. Durante il periodo di validità del contratto e per ciascun periodo di proroga, la Galleria si impegna a promuovere le opere attraverso l’organizzazione di n.__ esposizioni individuali, n.__ esposizioni collettive; n.__ partecipazioni a fiere d’arte; n.__ partecipazioni ad aste; altro______________. |
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2. La pubblicità e la comunicazione avverranno a cura e spese della Galleria mediante ___________ (ad esempio: brochure, cataloghi, mailing, riviste, locandine, spedizione postale di inviti, comunicati stampa, sito Internet, altro _________). |
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3. La Galleria consegnerà all’Artista a titolo gratuito il __% dei materiali pubblicitari e gli riserverà uno sconto del __% sull’acquisto di ulteriori copie. |
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4. L’Artista potrà acquistare i materiali pubblicitari inutilizzati al loro costo di produzione. |
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5. Ogni opera esposta o riprodotta dovrà essere accompagnata almeno dal nome dell’Artista, dall’anno di creazione e dal titolo. |
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6. Per i predetti scopi promozionali l’Artista fornirà alla Galleria una biografia aggiornata, un testo che descrive il proprio percorso artistico, dei file-immagine che riproducano le opere per la stampa, delle riproduzioni fotografiche numerate e corredate di descrizione, il tutto entro il giorno gg/mm/aaaa presso ___________. |
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7. La Galleria si impegna ad informare l’Artista dell’andamento delle attività di promozione e comunicazione con rapporti periodici a cadenza _______, contenenti la rassegna stampa relativa alle opere. |
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8. L’idoneità degli spazi espositivi diversi dalla Galleria, le modalità di presentazione e di allestimento delle esibizioni di cui al paragrafo 4.1, nonché i contenuti e la veste grafica delle iniziative di pubblicità e di comunicazione di cui al paragrafo 4.2. dovranno essere concordati o approvati preventivamente per iscritto dall’Artista. |
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5. |
PREZZO E MODALITA’ DI VENDITA DELLE OPERE |
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1. La Galleria si obbliga a vendere le opere al prezzo al dettaglio specificato sulla scheda di inventario; qualsiasi modifica al prezzo di vendita deve essere preventivamente concordata dalle parti. |
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2. Pertanto ogni eventuale sconto sul prezzo di vendita dovrà essere concordato per iscritto con l’Artista; in mancanza, lo sconto graverà esclusivamente sulla provvigione della Galleria di cui al seguente articolo 6. |
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3. La Galleria è autorizzata ad incassare il corrispettivo di vendita delle opere, che trasferirà all’Artista, al netto della provvigione, entro 60 giorni dal perfezionamento della vendita e secondo le seguenti modalità ____________, salvo eventuali diversi accordi. |
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4. In caso di vendita dilazionata o rateale, la Galleria è tenuta a prevedere il patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c.; pertanto, l’Artista resterà proprietario delle opere sino al pagamento integrale del loro prezzo di vendita. |
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5. La Galleria si impegna a vendere le opere attenendosi allo “Schema di contratto di vendita dell’Artista” allegato alla presente scrittura privata (Allegato n.3) e a fargli pervenire subito dopo la stipula una copia del contratto stesso. |
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6. La Galleria è tenuta a rilasciare all’Acquirente il certificato di autenticità dell’opera. |
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7. La Galleria è responsabile verso l’Artista dell’adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi acquirenti, garantendo quindi il buon esito economico delle vendite. |
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8. L’Artista si impegna a non vendere privatamente le opere a condizioni diverse e a prezzi inferiori a quelli praticati dalla Galleria. |
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9. Sono a cura e spese della Galleria il trasporto delle opere al luogo di consegna e la relativa assicurazione danni sul trasporto. |
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6. |
REMUNERAZIONE DELLA GALLERIA |
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1. In esecuzione del presente mandato è concordata in favore della Galleria una provvigione pari al 50% del prezzo di vendita delle opere. |
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2. La provvigione si calcola sul prezzo fatturato al cliente, dedotti i seguenti costi eventualmente sostenuti dall’Artista anche in esecuzione del presente contratto_____ (ad esempio: costo delle materie prime utilizzate per la realizzazione dell’opera, indicato nella scheda d’inventario; costi di manutenzione, restauro, trasporto e installazione dell’opera). |
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3. La Galleria ha il diritto di trattenere la provvigione dalle somme riscosse per conto dell’Artista come prezzo di vendita delle opere. |
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4. La provvigione non è dovuta per le vendite concluse direttamente dall’Artista, ma se queste ultime sono avvenute con l’intermediazione della Galleria, gli verrà riconosciuta una provvigione del 25%, dedotti i seguenti costi eventualmente sostenuti dall’Artista ____. |
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5. La Galleria non ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, ad eccezione di quelle preventivamente concordate ed autorizzate dall’Artista. |
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7. |
RICONSEGNA DELLE OPERE E DEI MATERIALI |
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1. La Galleria si impegna a riconsegnare all’Artista le opere invendute, la documentazione ricevuta dall’Artista e i materiali pubblicitari inutilizzati ed acquistati dall’Artista, entro 30 giorni dalla cessazione per qualsiasi causa del contratto, nel seguente luogo: _______. |
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2. Saranno a cura e spese della Galleria il trasporto delle opere e dei materiali fino al luogo concordato per la riconsegna, e l’assicurazione danni sul trasporto stesso. |
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3. Alla riconsegna, le parti si impegnano, ispezionata ciascuna opera, a firmare un verbale (Allegato n.4), da cui risulti lo stato materiale delle opere”. |
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8. |
DIRITTI D’AUTORE |
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1. Le parti convengono che l’Artista, con la presente scrittura privata, non trasferisce alcuno dei suoi diritti di utilizzazione economica dell’opera, che restano pertanto nella sua piena disponibilità, per tutti i paesi e per tutta la durata del diritto d'autore, salvo quanto di seguito pattuito. |
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2. Al fine di poter esercitare tali diritti, l’Artista dichiara di aver effettuato delle riproduzioni (video e fotografiche e digitali) delle opere prima della loro consegna. |
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3. In ogni caso le parti concordano il diritto dell’Artista di avere accesso alle opere per poterne effettuare eventuali ulteriori riproduzioni, da esercitare entro limiti ragionevoli e previo accordo sulle modalità da definire di volta in volta con la Galleria. |
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4. Fermo restando quanto sopra, l’Artista autorizza la Galleria a riprodurre, a pubblicare l’immagine delle opere e a comunicarle al pubblico nel rispetto di quanto pattuito all’articolo 4 e per la durata del presente contratto. |
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9. |
CONSERVAZIONE E ASSICURAZIONE DELLE OPERE |
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1. La Galleria dovrà attenersi alle istruzioni fornite dall’Artista per la conservazione delle opere ed in ogni caso si impegna a custodirle con la massima diligenza professionale, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare furti, incendio, perdite e danneggiamenti dovuti a persone, cose ed eventi umani e naturali. |
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2. La Galleria si obbliga a contrarre una polizza assicurativa sulle opere a copertura degli eventi indicati nel precedente paragrafo 9.1 e per un valore di Euro ______. |
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3. La Galleria è custode delle opere anche durante eventuali esibizioni o mostre effettuate al di fuori dei suoi locali e, pertanto, è obbligata a contrarre specifica ed ulteriore polizza assicurativa con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 9.1 e 9.2. |
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10. |
CONTROVERSIE |
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Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno preventivamente sottoposte al servizio di mediazione della camera arbitrale della Camera di Commercio di Roma, ARBITRA CAMERA, iscritta al n. 44 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia e, in caso di esito negativo dello stesso, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato Semplificato di ARBITRA CAMERA che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto. |
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11. |
DISPOSIZIONI FINALI |
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1. Al presente contratto si applica la normativa italiana. |
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2. Qualsiasi modifica al presente contratto o accordo ad esso aggiuntivo deve rivestire la forma scritta. |
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3. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni della Legge italiana sul diritto d’autore, al Codice civile e alle leggi speciali in materia di tutela delle opere d’arte. |
Il presente contratto è stipulato in due esemplari originali, uno per parte.
Letto, confermato e sottoscritto a ________________ il ____________________
L’ARTISTA LA GALLERIA
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Per espressa e specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. delle clausole 2.2 (Tacita proroga) 5.1 e 5.2 (Variazioni di prezzo) 5.4 (Patto di riserva della proprietà a garanzia del pagamento del prezzo) 5.5 (Obbligo di attenersi allo schema di contratto di vendita dell’Artista) 5.7 (Deroga alla responsabilità per le obbligazioni dei terzi) 5.8 (Patto di non concorrenza) 10. (Deroga al Foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto a ________________ il ____________________
L’ARTISTA LA GALLERIA
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Allegati:
Scheda d’inventario
Verbale di consegna
Schema di contratto di vendita dell’Artista
Verbale di riconsegna