REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
CAPO I
Dell’ accordo compromissorio
ART.1
ACCORDO COMPROMISSORIO
1. Il procedimento arbitrale disciplinato nel presente Regolamento si applica quando le parti hanno stipulato un accordo compromissorio ( clausola arbitrale o compromesso arbitrale ) che fa riferimento alla Camera di Commercio di Foggia o alla Camera Arbitrale di Foggia o al suo Regolamento.
2. Qualora le previsioni contenute nell’ accordo compromissorio contrastino con quelle di cui al presente Regolamento, la Camera Arbitrale potrà rifiutarsi di amministrare l’ arbitrato.
3. Nel caso in cui manchi l’ accordo compromissorio oppure esso non contenga anche uno solo dei riferimenti indicati al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale di Foggia può farne richiesta tramite la domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale in base all’ art. 6 del Regolamento. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, il Consiglio Direttivo delibera l’ improcedibilità dell’ arbitrato e la Segreteria Arbitrale ne dà comunicazione alla parte richiedente.
CAPO II
Disposizioni generali ART. 2
QUALIFICAZIONE DELL’ ARBITRATO
1. Nel caso in cui nell’ accordo compromissorio le parti non abbiano espressamente qualificato l’ arbitrato come “ irrituale “ esso si intende sempre “ rituale”.
ART. 3 NORME APPLICABILI
1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme del presente Regolamento. Per quanto non diversamente regolato si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, in quanto compatibili.
2. In caso di arbitrato irrituale, il Collegio Arbitrale o l’ Arbitro unico sono dispensati dall’ osservanza di formalità di procedura, fatta eccezione per quelle il cui mancato rispetto è sanzionato con l’ annullamento a norma dell’ art. 808 ter c.p.c. e decidono secondo le norme di diritto sostanziale, salvo che le parti abbiano espressamente richiesto una pronuncia secondo equità. Le norme di cui al presente Regolamento sono applicabili anche all’ arbitrato irrituale in quanto compatibili con la sua natura contrattuale.
ART. 4
COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA ARBITRALE
1. Se non diversamente disposto nel presente Regolamento, le comunicazioni devono essere trasmesse dalla Segreteria Arbitrale a mezzo posta elettronica certificata (PEC) nei confronti di tutti i destinatari dotati di domicilio digitale e, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei confronti dei destinatari sprovvisti di domicilio digitale o con indirizzo non valido.
ART. 5
TERMINI
1. I termini previsti dal presente Regolamento o fissati dal Consiglio Direttivo dalla Segreteria Arbitrale o dal Collegio Arbitrale o dall’ Arbitro Unico non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilità dal provvedimento che li fissa.
2. Il Direttivo Arbitrale, la Segreteria Arbitrale, il Collegio Arbitrale e l'Arbitro Unico possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Qualora il termine debba computarsi a ritroso e il dies ad quem coincida con un sabato o con un giorno festivo, la scadenza viene anticipata di diritto al primo giorno precedente non festivo.
CAPO III
Degli atti di parte
ART. 6
LA DOMANDA ARBITRALE
1. La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve depositare presso la Segreteria Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa o dal suo difensore, avente il seguente contenuto:
a) nome, cognome e residenza delle parti ed eventuale elezione di domicilio; in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, la denominazione o la ditta, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) indicazione dell’ atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato al comma 2 dell’ art.1 del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all’ arbitrato della Camera Arbitrale di Foggia;
c) la determinazione della cosa, oggetto della domanda, con l’ eventuale indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
d) l’ esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda;
e) l’ eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
f) la nomina dell’ arbitro, nel caso in cui l’ accordo compromissorio preveda la decisione da parte di un Collegio arbitrale;
g) il nome e il domicilio del proprio difensore, se nominato;
h) l’invito al convenuto a rispondere nel termine di venti giorni dalla ricezione della domanda, depositando nella Segreteria Arbitrale la risposta con l’ indicazione del proprio arbitro, nel caso in cui l’accordo compromissorio preveda la decisione da parte di un Collegio arbitrale; con l’avvertimento che in mancanza la nomina dell’arbitro avverrà da parte del Consiglio Arbitrale.
2. La domanda di arbitrato ed i documenti prodotti, inseriti in un fascicolo di parte, devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della Camera Arbitrale xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Il richiedente sprovvisto di casella di posta elettronica certificata (perché non obbligato alla tenuta di un domicilio digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale) può inviare la domanda con raccomandata A/R o tramite deposito cartaceo presso la sede legale dell’Ente in un numero di copie pari al numero degli arbitri, una copia per ciascuna parte convenuta ed una per la Segreteria, tutte in regola con l’imposta di bollo.
Nel caso di invio della domanda a mezzo pec per il pagamento del bollo virtuale la Segreteria emetterà un avviso pagoPA. Stessa modalità dovrà essere utilizzata per il pagamento dei diritti di registrazione e delle spese arbitrali indicati nella tariffa allegata.
3. La mancata produzione dell’atto indicato alla lettera b), l’inosservanza delle norme in materia di imposta di bollo o il rifiuto della controparte ad aderire all’ arbitrato nell’ ipotesi indicata al 3° comma dell’ art.1 del Regolamento rende improcedibile l’ arbitrato. La decisione è resa dal Consiglio Direttivo e viene comunicata alla parte attrice da parte della Segreteria.
4. Al momento del deposito della domanda e del fascicolo di parte, la Segreteria provvede alla formazione del fascicolo di ufficio, nel quale saranno poi inseriti il fascicolo del convenuto e i verbali delle adunanze, nonché tutta la documentazione prodotta in seguito.
5. Entro dieci giorni dal deposito della domanda, la Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato a mezzo pec o per plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
6. L’ attore può anche a sua scelta notificare la domanda di arbitrato direttamente al convenuto a mezzo ufficiale giudiziario; in tal caso deve depositare l’originale della domanda notificata, unitamente al fascicolo di parte, entro cinque giorni dalla notifica nella Segreteria Arbitrale. La Segreteria in questa ipotesi non deve provvedere alla comunicazione della domanda al convenuto.
7. Il deposito della domanda di arbitrato nella Segreteria Arbitrale o la notifica della domanda al convenuto tramite ufficiale giudiziario determina la pendenza della lite.
ART.7
LA MEMORIA DI RISPOSTA DEL CONVENUTO
1. Il convenuto, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, deve depositare presso la Segreteria Arbitrale la propria memoria di risposta sottoscritta dalla stessa parte o dal difensore, avente il seguente contenuto:
a) nome, cognome, indirizzo della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio; in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, la denominazione o la ditta, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) la difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale, con l’ indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
c) l’ eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare; d) la nomina dell’ arbitro, nel caso in cui l’ accordo compromissorio preveda la decisione da parte di un Collegio Arbitrale;
e) il nome e il domicilio del proprio difensore, se nominato.
2. La memoria di risposta del convenuto ed i documenti prodotti, inseriti in un fascicolo di parte, devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della Camera Arbitrale xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
3. Il richiedente sprovvisto di casella di posta elettronica certificata (perché non obbligato alla tenuta di un domicilio digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale) può inviare la memoria di risposta con raccomandata A/R o tramite deposito cartaceo presso la sede legale dell’Ente in un numero di copie pari al numero degli arbitri, una copia per ciascuna parte convenuta ed una per la Segreteria, tutte in regola con l’imposta di bollo.
4. Nel caso di invio della memoria a mezzo pec per il pagamento del bollo virtuale la Segreteria emetterà un avviso pagoPA. Stessa modalità dovrà essere utilizzata per il pagamento dei diritti di registrazione e delle spese arbitrali indicati nella tariffa allegata.
5. Entro dieci giorni dal deposito della memoria di risposta, la Segreteria provvede a trasmetterla alla controparte a mezzo pec o per plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
6. Il convenuto può anche a sua scelta notificare la memoria difensiva direttamente all’attore a mezzo ufficiale giudiziario; in tal caso deve depositare l’ originale della memoria difensiva, unitamente al fascicolo di parte, entro cinque giorni dalla notifica nella Segreteria Arbitrale. La Segreteria in questa ipotesi non deve provvedere alla comunicazione della memoria di risposta all’attore.
ART. 8
DEPOSITO CARTACEO ATTI E DOCUMENTI
1. Nel caso di deposito cartaceo, ove previsto dal Regolamento, le parti devono depositare presso la Segreteria Arbitrale una copia degli atti e dei documenti per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna controparte e tante copie quanti sono gli arbitri.
2. I documenti possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie all’originale, la parte interessata può farle autenticare dalla Segreteria esibendo gli originali.
3. La Segreteria può provvedere alla comunicazione di atti e documenti anche per mezzo di copie, che essa attesti conformi all’originale.
4. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.
ART. 9 CONNESSIONE DI CAUSE
1. Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie fra loro connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c., il Consiglio Direttivo, anteriormente alla udienza di costituzione dell’ organo arbitrale, può proporre alle parti la riunione dei procedimenti deferendo la decisione di tutte le cause connesse ad un unico organo arbitrale, nominato dal Consiglio Direttivo stesso.
CAPO IV DEGLI ARBITRI
ART.10 NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Le controversie promosse in base al presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari.
2. In mancanza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri la controversia è decisa da un arbitro unico nominato dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all’elenco degli arbitri predisposto dal Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui l’ accordo compromissorio preveda un Collegio senza indicare il numero dei componenti, il Collegio si intende composto da tre membri.
4. Qualora la convenzione arbitrale preveda un numero pari di componenti, il Collegio è composto da un numero dispari di arbitri superiore di una unità rispetto al numero indicato dalle parti.
5. Nel caso in cui la controversia contrapponga iscritti ad associazioni di categoria rappresentate nella
C.C.I.A.A. di Foggia a terzi e la nomina dell’Arbitro unico ovvero del Collegio Arbitrale o di un suo componente spetti, secondo il presente Regolamento, al Consiglio Direttivo, la nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Foggia che provvederà alla scelta tra gli iscritti all’elenco degli Arbitri di cui all’art. 9 dello Statuto della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Foggia.
6. Possono essere arbitri sia cittadini italiani sia stranieri; non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.
ART.11
ARBITRO UNICO
1. Nel caso in cui la decisione è affidata dalle parti ad un arbitro unico, questi, se non è altrimenti pattuito, è nominato dal Consiglio Direttivo entro 20 giorni dal deposito della memoria di risposta del convenuto. Qualora le parti abbiano previsto di designare di comune accordo l’ arbitro unico, tale designazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni dal deposito della memoria di risposta del convenuto. In mancanza di accordo fra le parti l’arbitro è nominato dal Consiglio Xxxxxxxxx stesso su istanza della parte diligente nei 10 giorni successivi alla richiesta.
ART.12 COLLEGIO ARBITRALE
1. Nel caso in cui le parti convengono che la decisione spetti ad un Collegio arbitrale, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, designa il proprio arbitro; se una parte non vi provvede, l’ arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’ altra parte, tra gli iscritti all’ elenco degli arbitri predisposto dal Consiglio Direttivo. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dal Consiglio Direttivo Arbitrale tra gli iscritti all’ elenco degli arbitri predisposto dal Consiglio Direttivo . Le parti possono tuttavia stabilire che il terzo arbitro sia designato di comune accordo da loro stesse o dai due arbitri già da loro designati. In tal caso se le parti o i due arbitri non vi provvedono entro il termine convenuto o in mancanza, stabilito dalla Camera Arbitrale, il terzo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo su istanza della parte diligente nei dieci giorni successivi alla richiesta tra gli iscritti all’ elenco degli arbitri predisposto dal Consiglio Direttivo
.
ART 13
ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI
1. Nell’ ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, fermo quanto disposto dall’ art. 816-quater c.p.c. , in assenza di previsioni specifiche nell’ accordo compromissorio circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, la controversia è decisa da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati tutti dal Consiglio Direttivo.
2. In presenza, invece, di previsioni specifiche, nella clausola arbitrale o di situazioni di fatto che portino ad un Collegio di più di tre arbitri, il Consiglio Direttivo provvede a tutte quelle nomine che permettono in ogni caso di pervenire ad un numero dispari di arbitri.
ART. 14
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEGLI ARBITRI
1. La Segreteria Arbitrale comunica alle parti la nomina dell’arbitro o degli arbitri effettuata dal Consiglio Direttivo arbitrale entro sette giorni lavorativi a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 15
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ DEGLI ARBITRI
1. Non possono essere nominati arbitri:
a) i membri del Consiglio Direttivo;
b) i membri della Giunta della Camera di Commercio;
c) i dipendenti assegnati alla Camera Arbitrale;
d) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), b), c).
ART. 16
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELL’ ARBITRO
1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L’ arbitro, contestualmente all’accettazione della nomina, deve rendere una dichiarazione d’indipendenza sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possono incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. La mancata presentazione della dichiarazione di indipendenza comporta la sostituzione dell’arbitro.
3. Nel corso del procedimento ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa incidere sulla sua imparzialità.
ART. 17 ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
1. Entro sette giorni lavorativi dal deposito dell’atto contenente la nomina dell’arbitro la Segreteria Arbitrale comunica all’arbitro, a mezzo posta elettronica certificata, il conferimento dell’incarico. Entro i quindici giorni successivi alla ricezione della comunicazione, l’arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la propria accettazione, unitamente alla dichiarazione di indipendenza.
2. La Segreteria Arbitrale comunica alle parti l’avvenuta accettazione della nomina.
3. Qualora l’arbitro nominato non accetti o non invii l’accettazione o la dichiarazione di indipendenza, la Segreteria dà comunicazione alla parte che lo ha nominato, che deve provvedere alla sua sostituzione nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione con atto depositato nella Segreteria Arbitrale, la quale deve informare la controparte dell’avvenuta sostituzione. Se la parte non procede alla sostituzione dell’ arbitro, provvede su istanza della controparte il Consiglio Direttivo.
4. Se l’arbitro nominato dal Consiglio Xxxxxxxxx non accetta o non invia l’accettazione o la dichiarazione di indipendenza la Segreteria informa il Consiglio Direttivo, che procede alla sostituzione. In questo caso la Segreteria dà comunicazione a tutte le parti dell’avvenuta sostituzione dell’arbitro a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel caso di destinatario sprovvisto di domicilio digitale.
ART. 18 RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Un arbitro può essere ricusato per i motivi indicati negli artt. 51 e 815 c.p.c. La parte può ricusare l’arbitro che ha nominato o che ha contribuito a nominare soltanto per motivi conosciuti dopo la nomina.
2. La ricusazione è proposta mediante ricorso depositato nella Segreteria Arbitrale entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Copia dell’istanza è comunicata, a cura della Segreteria Arbitrale, nei sette giorni lavorativi successivi all’arbitro ricusato ed alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nei cinque giorni successivi alla comunicazione.
4. Xxxx’istanza di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il Consiglio Direttivo della Camera di Commercio di Foggia, sentito l’arbitro ricusato, le parti e assunte, quando occorre sommarie informazioni.
5. La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il procedimento non venga sospeso e l'istanza di ricusazione sia accolta, l’attività compiuta dall’ arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.
ART. 19
SOSTITUZIONE E RINUNCIA DEGLI ARBITRI
1. L’arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi dandone comunicazione formale al Consiglio Direttivo .
2. L’arbitro è sostituito, oltre che nell’ ipotesi della mancata accettazione o della mancata presentazione della dichiarazione di indipendenza di cui all’art. 9 dello Statuto della Camera Arbitrale, nelle ipotesi di rinuncia, di accoglimento dell’istanza di ricusazione, di morte o di sopravvenuta incapacità.
3. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell’arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell’ espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo, effettua un primo richiamo per iscritto. Se l’arbitro continua a non adempiere puntualmente alla propria funzione il Consiglio Direttivo, dopo averlo sentito, provvede a rimuoverlo.
4. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Il Consiglio Direttivo determina il compenso spettante all’arbitro sostituito, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta.
5. In ogni ipotesi di sostituzione dell’arbitro prevista dal presente articolo spetta al nuovo arbitro unico o al nuovo Collegio arbitrale decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento.
CAPO V
DEL PROCEDIMENTO
ART. 20
SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’ arbitrato è fissata dalle parti nell’ accordo compromissorio. In mancanza , la sede dell’ arbitrato è fissata in Foggia presso la Camera Arbitrale.
2. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche dell’ arbitrato, può fissare, anteriormente all’udienza di costituzione dell’ organo arbitrale, una sede diversa.
3. Gli arbitri, inoltre, possono prevedere di svolgere in luogo diverso dalla sede udienze o singoli atti del procedimento.
ART. 21
COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. La Segreteria Arbitrale trasmette agli arbitri la domanda di arbitrato e la risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati, dopo che le parti hanno pagato i diritti di registrazione e il fondo iniziale di cui all’ art. 38 del presente Regolamento.
2. Gli arbitri si costituiscono in Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Il Consiglio Direttivo può prorogare tale termine solo per giustificati motivi.
3. La costituzione del Collegio risulta da verbale sottoscritto da tutti gli arbitri. Nel verbale di costituzione gli arbitri fissano le modalità ed i termini relativi allo svolgimento del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitro dopo la costituzione del Collegio arbitrale, la Segreteria Arbitrale trasmette al nuovo arbitro la domanda di arbitrato e la risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati e copia degli atti del procedimento. Nei trenta giorni successivi deve avvenire la costituzione del nuovo Collegio arbitrale.
ART. 22
ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia dell’accordo compromissorio ovvero per irregolarità nella formazione del Collegio Arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.
2. La parte deve eccepire, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce che la domanda dell’altra parte esorbita dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria. In mancanza non può per questo motivo impugnare di nullità il lodo.
ART.23
DIREZIONE DEL PROCEDIMENTO
1. Il collegio arbitrale esercita tutti i poteri diretti al più sollecito svolgimento del procedimento.
2. Il Collegio fissa le udienze e i termini entro i quali le parti devono compiere gli atti del procedimento. Se le udienze vengono fissate fuori udienza sono comunicate alle parti con congruo preavviso.
3. In qualsiasi momento del procedimento il collegio arbitrale può tentare di conciliare la controversia tra le parti.
4. Il Collegio verifica anche d’ufficio la regolarità della rappresentanza o assistenza delle parti e, quando occorre, le invita a regolarizzare o integrare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
ART. 24 UDIENZE
1. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri oppure attraverso i propri difensori. E’ consentito chiedere di partecipare alle udienze attraverso una piattaforma di videoconferenza online, concordando le modalità di attuazione con la Segreteria.
2. Se una parte non si presenta all'udienza, l’arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza stessa. In caso di irregolarità della convocazione, il Collegio provvede ad una nuova convocazione.
3. Il Collegio Arbitrale è tenuto a disporre il rinvio dell’udienza soltanto quando tutte le parti costituite ne fanno richiesta. Qualora una parti motivi e documenti la propria impossibilità a comparire, il collegio può rinviare l’udienza. In entrambi i casi, il termine per il deposito del lodo è sospeso dalla data del provvedimento di rinvio sino all’udienza successiva.
4. Di ogni udienza e di tutte le attività compiute viene redatto verbale che la Segreteria trasmette in copia alle parti. Il collegio può autorizzare la registrazione.
ART. 25
FORMA DEI PROVVEDIMENTI
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Collegio arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono decise a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze sono redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio arbitrale.
4. Le ordinanze del Collegio Arbitrale sono revocabili e modificabili.
ART. 26 QUESTIONI INCIDENTALI
1. Il Collegio arbitrale conosce, con efficacia limitata al giudizio arbitrale, tutte le questioni pregiudiziali sorte nel corso del procedimento, anche qualora esse non possano costituire oggetto di giudizio arbitrale, salvo che per legge debbano essere decise con efficacia di giudicato.
ART. 27 ISTRUZIONE DELLA CAUSA
1. Il Collegio Arbitrale può disporre l’interrogatorio non formale delle parti ai sensi dell’art. 117
c.p.c. in qualsiasi stato del procedimento.
2. Il Collegio arbitrale può altresì ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. Può ammettere di ufficio i mezzi di prova nei casi in cui il codice di procedura civile prevede analogo potere per il giudice ordinario.
3. Gli arbitri possono assumere direttamente presso di loro la testimonianza ovvero assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono
altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
4. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissati per l’audizione. L’assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l’impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l’arbitro lo consenta.
5. Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, qualora lo ritengano opportuno, possono richiedere al Presidente del tribunale della sede dell’arbitrato di ordinarne la comparizione dinanzi a loro. In tal caso, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell’ordinanza alla data fissata per l’assunzione della prova testimoniale.
6. In ogni caso il Collegio arbitrale deve assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
7. Il Collegio arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
ART. 28
LA CONSULENZA TECNICA
1. Il Collegio Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte.
2. Le parti possono nominare propri consulenti, i quali hanno diritto di assistere alle operazioni di consulenza tecnica.
3. Al consulente tecnico d’ ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nel presente regolamento riguardo all’ arbitro.
4. La Camera Arbitrale verifica che il consulente tecnico d’ ufficio, nella definizione dei suoi onorari, applichi le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale.
ART. 29 UDIENZA DI DISCUSSIONE
1. Il Collegio, quando ritiene la causa matura per la pronuncia del lodo ovvero lo richiedano tutte le parti costituite, dichiara la chiusura dell’istruzione e fissa l’udienza per la discussione orale.
2. Il Collegio Arbitrale, se lo ritiene opportuno o una delle parti lo richiede, fissa un termine per il deposito delle comparse conclusionali ed un altro termine per le memorie di replica, con scadenza anteriore all’ udienza fissata per la discussione orale.
ART.30 RINUNCIA AGLI ATTI
1. Le parti possono rinunciare agli atti del procedimento, dandone comunicazione alla Segreteria Arbitrale, prima della costituzione del Collegio Arbitrale, o al Collegio Arbitrale, se costituito. In quest’ ultimo caso la rinuncia agli atti esonera gli arbitri dall’ obbligo di pronunciare il lodo.
CAPO VI
Del lodo ART.31
TERMINE PER LA DECISIONE
1. Il lodo in formato digitale deve essere trasmesso dagli arbitri alla pec istituzionale dell’Ente xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx entro sette mesi dalla costituzione dell’organo arbitrale, risultante
dal verbale di costituzione di cui all’art. 21, 3° comma; viene successivamente acquisito al protocollo generale in modalità “riservata” e assegnato alla Segreteria Arbitrale.
2. La Segreteria Arbitrale, previa corresponsione integrale delle spese per i servizi arbitrali nonché dell’onorario e dei rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio, trasmette il lodo a ciascuna parte a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel caso di destinatario sprovvisto di domicilio digitale.
3. Il Consiglio Direttivo, fermo quanto disposto dagli artt. 816-sexies e 819-bis c.p.c., può decidere d’ufficio o su istanza della parte o dell’arbitro la sospensione del procedimento, in presenza di un grave e giustificato motivo.
4. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine per il deposito del lodo è prorogato di cinque mesi nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:
a) se debbano essere assunti mezzi di prova;
b) se sia disposta consulenza tecnica d’ufficio;
c) se sia stato pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se sia modificata la composizione del Collegio Arbitrale o sia stato sostituito l’Arbitro unico.
5. Le parti possono comunque, d’ accordo, consentire con atto scritto la proroga del termine, anche più volte.
ART. 32
NORME PER LA DELIBERAZIONE
1. Il Collegio Arbitrale pronuncia il lodo secondo diritto a meno che le parti non abbiano concordemente pattuito che gli arbitri decidano secondo equità.
2. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri e viene redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo o una parte di esso sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale anche in luogo diverso dalla sede dell’ arbitrato.
3. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale in tempi e luoghi diversi, anche all'estero. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo, giorno, mese e l'anno in cui è apposta.
4. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
5. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza dei componenti, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione di tutti e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.
ART.33 CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni che costituiscono il merito della controversia, anche qualora si tratti di arbitrato irrituale.
2. Il lodo deve contenere tutti i requisiti previsti nell’ art. 823 c.p.c. e deve riportare o richiamare le spese di procedimento indicate nell’ art. 36 del presente Regolamento e determinate dal Consiglio Direttivo della Camera.
3. Spetta agli arbitri indicare nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di procedimento e di quelle di difesa.
ART. 34
LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Collegio arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando decide solo una o alcune delle controversie cumulate, senza definire il procedimento.
2. Il Collegio può pronunciare lodo non definitivo quando decide una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, senza definire il procedimento.
3. Il Collegio arbitrale in caso di lodo parziale o non definitivo emana separata ordinanza con cui dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale ed il lodo non definitivo non contengono la decisione sulle spese del procedimento e di difesa.
ART. 35 CORREZIONE DEL LODO
1. Il lodo può essere corretto secondo quanto disposto dall’ art. 826 c.p.c.
2. L’ istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale che la trasmette agli stessi arbitri che hanno pronunciato il lodo.
3. Il Collegio Arbitrale, sentite le parti, provvede entro trenta giorni.
CAPO VII DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO
ART. 36
VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini della determinazione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti negli atti introduttivi, comprese le domande riconvenzionali, con le seguenti precisazioni:
a) se la parte formula domande in xxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx, xx considera, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale;
b) se la parte chiede l’ accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa di condanna o costitutiva, in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’ intero ammontare del credito oggetto di accertamento;
c) se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento;
d) se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Direttivo lo stabilisce con equo apprezzamento.
2. Il valore della controversia è determinato in via provvisoria dal Consiglio Direttivo prima della costituzione del Collegio Arbitrale.
ART. 37
SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo, prima del deposito del lodo, su richiesta del Collegio Arbitrale.
2. Il Provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Direttivo è quindi comunicato al Collegio Arbitrale, che lo menziona nel lodo.
3. La ripartizione dell’ onere delle spese tra le parti è comunque di competenza esclusiva del Collegio Arbitrale.
4. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Collegio Arbitrale, il Consiglio Direttivo provvede sia alla liquidazione delle spese del procedimento sia alla ripartizione delle stesse spese fra le parti.
5. Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a) spese per i servizi arbitrali (tabella “A”);
b) onorari degli arbitri (tabella “B”) e rimborsi spese degli arbitri;
c) onorari dei consulenti tecnici d’ ufficio e rimborsi spese dei consulenti tecnici d’ufficio.
6. Gli onorari del Collegio Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Collegio Arbitrale il Consiglio Direttivo tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari. In caso di Collegio il Consiglio Direttivo può stabilire onorari differenziati per i componenti del collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
ART. 38
FONDO INIZIALE A COPERTURA DELLE SPESE
1. Contestualmente al deposito della domanda di arbitrato e della comparsa di risposta le parti versano alla Segreteria Arbitrale i diritti di registrazione per i servizi camerali stabiliti nell’allegata tabella.
2. Dopo il deposito degli atti introduttivi, il Consiglio Direttivo, determinato il valore della controversia, quantifica un fondo iniziale a copertura delle spese di procedimento, fissando il termine per i relativi versamenti. La Segreteria Arbitrale provvede a richiedere alle parti, in eguale misura, il versamento del suddetto fondo.
3. Il Consiglio Direttivo può richiedere alle parti, in eguale misura, successive integrazioni del fondo iniziale, in relazione all’ attività svolta, fissando il termine per i versamenti. La Segreteria Arbitrale provvede a richiedere alle parti in eguale misura, il versamento delle suddette integrazioni.
4. La Segreteria Arbitrale, prima del deposito del lodo, richiede alle parti il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale delle spese, deliberata dal Consiglio Direttivo, tenendo presente la ripartizione delle spese tra le parti decisa dal Collegio Arbitrale, e fissa il termine per i versamenti.
ART. 39 MANCATO PAGAMENTO
1. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, la Segreteria Arbitrale, può richiederlo all’ altra parte e fissare un termine per il pagamento. In tal caso l’ importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria Arbitrale da notizia al Consiglio Direttivo, se il Collegio non è stato ancora costituito, o al Collegio Arbitrale, se già costituito. Nel primo caso il Consiglio Direttivo e nel secondo il Collegio Arbitrale possono sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dagli stessi organi, verificato l’ adempimento.
3. Nel caso in cui l’ inadempimento si protragga per almeno due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, l’organo che ha disposto la sospensione può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
CAPO VIII
Disposizioni finali
ART. 40 RESTITUZIONE DEGLI ATTI
1. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.
2. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d’ ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.
ART. 41
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
1. La Camera Arbitrale, gli arbitri e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all’ esito delle procedure arbitrali.
2. Le parti possono autorizzare espressamente per iscritto la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi.
ART. 42 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore per tutti i procedimenti instaurati dal 15 gennaio 2022.
TABELLA A
SPESE PER I SERVIZI ARBITRALI D IRITTI DI REGISTRAZIONE
€. 51,64
S PESE PER I SERVIZI ARBITRALI
Valore controversia | spese | |
Fino a €. 103.291,37 | €. 129,11 | |
Da €.103.291,37a € .258.228,44 | €. 206,58 | |
Oltre €. 258.228,44 | €. 516,45 |
Sono comprese nelle spese per i servizi della Camera Arbitrale le seguenti attività:
a. Gestione ed amministrazione dei procedimenti;
b. Ricevimento e trasmissione degli atti;
c. Controllo di regolarità formale degli atti;
d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
Sono escluse dalle spese per i servizi della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. Fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
b. Regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. Servizi di interpretariato;
e. Videoconferenza.
ONORARI DELL’ARBITRO
Fino a €. 25.822,84 | €. 260,80 |
da €. 25.822,84 a €. 51.645,68 €. 260,80 + 3% sull’eccedenza di €. 25.822,84 | €. 260,80 + 3% sull’eccedenza di €. 25.822,84 |
da €. 51.645,68 a €. 103.291,37 | €. 890,88 +2% sull’eccedenza di €. 51.645,68 |
da €. 103.291,37 a €. 258.228,44 | €. 1484,81 +1% sull’eccedenza di €. 103.291,37 |
Ammontare minimo degli onorari dell’arbitro Valore della lite Minimo
da €. 258.228,44 a €. 516.456,89 | €. 2375,69 +0,5% sull’eccedenza di €. 258.228,44 |
da €. 516.456,89 a €. 2.582.284,49 | €. 3266,58 + 0,4% sull’eccedenza di €. 516.456,89 |
da €. 2.582.284,49 a €. 5.164.568,99 | €. 5642,29+0,3% sull’eccedenza di €.2.582.284,49 |
Oltre €. 5.164.568,99 | €.7127,10 + 0,2% sull’eccedenza di €.5.164.568,99 |
Fino a €. 25.822,84 | €. 1187,84 |
da €. 25.822,84 a €. 51.645,68 €.1187,84 + 5% sull’eccedenza di €. 25.822,84 | €.1187,84 +5% sull’eccedenza di €. 25.822,84 |
da €. 51.645,68 a €. 103.291,37 | €.2375,69 +4% sull’eccedenza di €. 51.645,68 |
da €. 103.291,37 a €. 258.228,44 | €.4157,46 +3% sull’eccedenza di €. 103.291,37 |
da €. 258.228,44 a €. 516.456,89 | €. 7127,10 +2% sull’eccedenza di €. 258.228,44 |
da €. 516.456,89 a €. 2.582.284,49 | €. 12472,42 + 1% sull’eccedenza di €. 516.456,89 |
da €. 2.582.284,49 a €. 5.164.568,99 | €. 17817,75+0,5% sull’eccedenza di €.2.582.284,49 |
Oltre €. 5.164.568,99 | €.23757,01 + 0,4% sull’eccedenza di €.5.164.568,99 |
Ammontare massimo degli onorari dell’arbitro Valore della lite Massimo
I compensi suddetti, in caso di Collegio Arbitrale, spettano ad ognuno dei componenti del Collegio. Nel caso di conciliazione definita nella prima udienza gli onorari ed i compensi spettanti agli arbitri ed ai difensori sono ridotti alla metà; nel caso di conciliazione definita nelle udienze successive detti compensi ed onorari sono ridotti del 20%.
A ciascun arbitro, per ogni udienza di trattazione, spetta il diritto fisso di €. 25,82, qualunque sia il valore della causa.
All’arbitro che deve trasferirsi fuori dalla propria residenza, per incombenze comunque connesse al procedimento arbitrale, spetta il rimborso delle spese a piè di lista ed un’indennità che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, con un minimo di €. 77,47 per ogni giornata o frazione di giornata, qualunque sia il valore della causa.
MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE
XXXXXXXX PER ARBITRO UNICO
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un arbitro unico nominato in conformità al predetto Regolamento.
L’ arbitrato sarà rituale e l'Arbitro unico deciderà secondo diritto.
CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati , ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.
L’ arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un Collegio Arbitrale composto, indipendentemente dal numero delle parti, da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale.
L’ arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale.
L’ arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
COMPROMESSO ARBITRALE
I sottoscritti ............................................ e ................................................., premesso che tra loro è
insorta controversia avente ad oggetto
....................................................................................................................…… convengono che tale
controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un arbitro unico/ ad un Collegio composto da tre arbitri, nominato/i in conformità al predetto Regolamento.
L’arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRATO
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Xxxxx che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, sia se nominato dalla parte o dagli altri arbitri, sia se nominato alla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’arbitro nominato dalla parte non è vincolato alle indicazioni fornite dalla parte.
ART. 3 - IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. L’arbitro deve essere imparziale ed in una situazione di assoluta indipendenza. Al momento dell’accettazione l’arbitro deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve sempre assicurare che nel procedimento le parti partecipino su un piano di totale parità e vi sia un assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 5 - DELIBERAZIONE DEL LODO
L’arbitro deve assicurare un’effettiva partecipazione alla deliberazione del lodo, evitando qualunque atteggiamento ostruzionistico, salva la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza.
ART. 6 - SPESE
1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese, essendo questi determinati esclusivamente dalla Camera Arbitrale, secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
2. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura.
ART. 7 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche disporre la cancellazione dall’Elenco degli arbitri.