REGOLAMENTO
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI ADR MEDIARE
Organismo di Mediazione ex D. Lgs 28/2010 iscritto al n. 375 del Registro del Ministero della Giustizia
REGOLAMENTO
DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE: ADR XX.XXX.XX
Art. 1 - Oggetto e principi informatori.
Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità e nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si applica alle procedure di mediazione ai fini conciliativi, previste e disciplinate dal D. Lgs 28/2010 e regolamentante dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011. Disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo di Mediazione dell’Associazione Xx.Xxx.Xx. (Mediazione Dialogo Relazione) – di seguito ADR XX.XXX.XX - con sede legale a Torino, in xxx Xxxxxxxxx, 0 ed ulteriori sedi in diverse città italiane, meglio individuabili sul sito internet dell’associazione e del Ministero della Giustizia.
Il Regolamento disciplina il procedimento previsto per lo svolgimento dell’attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta, in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.
Il regolamento determina i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell’Organismo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa sopra citata; il rapporto giuridico con i mediatori; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall’organismo stesso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7
D.M. attuativo; ad esso è allegato il codice etico (allegato A), le tabelle delle indennità previste per il pagamento del servizio (allegato B) e la scheda di valutazione del servizio (allegato C), la dichiarazione di imparzialità dei mediatori (allegato D).
In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro, le parti che avranno in corso un procedimento di mediazione dovranno, nel termine di giorni 10 dalla comunicazione, di comune accordo proseguirlo presso altro organismo. In caso di mancato accordo il nuovo organismo sarà designato dal Presidente del Tribunale competente per l’omologa.
Tutte le comunicazione inerenti il procedimento, di regola vengono effettuate dalla segreteria dell’Organismo. E’ fatta sempre salva la possibilità per la parte che vi abbia interesse di farsi parte attiva per le comunicazioni.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite
dall’Organismo, con riferimento alle controversie previste dal D.Lgs 28/2010.
ADR M E D I A R E Organismo di Mediazione
dell’Associazione Xx.Xxx.Xx. – Mediazione, Dialogo, Relazione - xxx.xx-xxx-xx.xx iscritto al n. 375 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n° 180
Il servizio di mediazione viene prestato in favore di tutti coloro che intendano
fruire dell’attività che l’Organismo offre per assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta, nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione delle controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, e si pone come servizio alternativo alle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
Art. 3 - Il responsabile dell’Organismo
È responsabile dell’Organismo e ne ha la rappresentanza legale, il Presidente dell’associazione Xx.Xxx.Xx., - Mediazione Dialogo Relazione – con sede a Torino, via Guidobono, n. 1, il quale potrà essere coadiuvato nella gestione da altri associati, preventivamente individuati dall’assemblea. Ad ogni effetto di legge il responsabile elegge domicilio presso la sede dell’associazione in xxx Xxxxxxxxx, x. 0 Xxxxxx.
Il responsabile dell’Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall’art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art. 12 del D.M. attuativo. Cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell’art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. 180/2010.
Il responsabile dell’Organismo svolge le funzioni senza alcun vincolo di
subordinazione con l’Organismo.
Il responsabile dell’Organismo di mediazione è tenuto all’osservanza del codice etico approvato col presente regolamento e con tutti gli operatori dell’Organismo osserverà la riservatezza del procedimento.
Art. 4 - Il segretario e la segreteria
Il Segretario è responsabile nei confronti dell’Organismo della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Provvede altresì, all’aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del responsabile dell’Organismo.
Fatti salvi i compiti riservati al responsabile dell’Organismo, il Segretario provvede ad assistere il responsabile dell’Organismo nelle attività previste dall’art. 8 del D.Lgs. 28/2010; raccoglie le domande di mediazione, verifica la
disponibilità dell’altra parte a partecipare all’incontro di mediazione; esige le
indennità previste; comunica al responsabile, senza ritardo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione. Mantiene i rapporti con i terzi e con il Ministero per gli adempimenti di competenza dell’Organismo ed effettua le comunicazioni di legge.
Il Segretario è nominato dall’Assemblea dei soci e può essere coadiuvato da
altri soci preventivamente individuati con apposita delibera.
Il rapporto giuridico con il Segretario è regolato dalla normativa contrattuale sul lavoro privato, che determinerà anche la retribuzione dovuta.
In ogni caso il Segretario e gli addetti all’ufficio di segreteria ed all’Organismo in genere, svolgono la loro attività con riservatezza ed imparzialità. E’ fatto espresso divieto agli addetti all’Ufficio di prestare attività di consulenza giuridica o entrare nel merito della controversia.
La segreteria amministra il servizio di mediazione e cura l’espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento del procedimento. In particolare la Segreteria verifica:
a) la conformità della domanda ai requisiti previsti dal regolamento e dalla legge;
b) l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.
c) la cura, gestione e custodia dei fascicoli delle procedure attivate e tutti gli adempimenti amministrativi- contabili.
A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati, eventualmente anche con modalità elettroniche (scansione documentale) per almeno un triennio dalla data della loro conclusione e pertanto la segreteria provvede anche a tale incombenza.
Art. 5 - Il mediatore
Il mediatore è il professionista, abilitato ai sensi della normativa vigente, a svolgere il procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs 28/2010, ed esperto in tecniche di negoziazione e mediazione, in possesso di una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento biennale, acquisito presso un ente di formazione in base all’art 18 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011, che, nel biennio di aggiornamento, decorrente dalla sua iscrizione, abbia partecipato ad almeno 20 casi di mediazione in forma di tirocinio assistito. A tal fine l’Organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito previsto dall’art 4 co. 3 lettera b del DM 145/2011.
Il Mediatore presta l’attività in favore delle parti con imparzialità, neutralità, informalità e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e delle nome contenute nel presente regolamento.
ADR M E D I A R E Organismo di Mediazione
dell’Associazione Xx.Xxx.Xx. – Mediazione, Dialogo, Relazione - xxx.xx-xxx-xx.xx iscritto al n. 375 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n° 180
Il mediatore non decide la controversia, ma deve con le sue capacità e
competenze aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente regolamento può formulare una proposta a norma dell’art. 11 del D. Lgs 28/2010.
Elenco dei mediatori
L’Organismo istituisce un elenco dei mediatori, reso pubblico, riportato sul sito web dell’organismo, preventivamente comunicato al Ministero della Giustizia e composto da tre sezioni, al quale sono iscritti coloro che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere il servizio, nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento e della normativa di legge di riferimento.
Nella I sezione sono iscritti i mediatori con competenze di carattere generale e conoscenze tecniche – giuridiche ritenute idonee dal responsabile per lo svolgimento della funzione;
Nella II sezione sono iscritti i mediatori con competenze nelle materie internazionali e che abbiano certificate conoscenze linguistiche;
Nella III sezione sono iscritti i mediatori che abbiano competenze ed esperienze certificate in materia di consumo.
L’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento nel registro, dei mediatori è a cura del responsabile dell’Organismo il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.
All’atto dell’iscrizione il mediatore deve allegare alla domanda redatta su modello ministeriale, nonché dichiarare di aderire alla polizza eventualmente stipulata dall’Organismo. Il mediatore potrà anche dichiarare eventuali materie ove abbia specifica competenza e dovrà allegare un proprio curriculum, con autorizzazione alla pubblicazione anche sul web.
Designazione del mediatore
L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella lista secondo i seguenti criteri: competenza professionale desunta anche dal tipo di titolo di studio posseduto, capacità di negoziazione dimostrata in precedenti mediazioni svolte, professionalità documentata da attestazioni di terzi.
E’ fatta sempre salva la possibilità per le parti di comune indicazione del
mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo.
Il mediatore prima dell’accettazione dell’incarico di mediazione dovrà sottoscrivere la prescritta dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità, riservatezza rispetto all’intero procedimento, su apposito modulo ed ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Organismo ed alle parti qualsiasi interesse sopraggiunto o motivo precedentemente non noto che possa pregiudicare la sua imparzialità. Analoga dichiarazione deve sottoscrivere il mediatore-tirocinante (uditore) e le parti devono essere rese edotte della qualifica del presenziante al
procedimento. In ogni caso la gestione del procedimento di mediazione resta
esclusiva del mediatore e dell’eventuale co-mediatore.
Il mediatore dichiara di essere edotto che l’Organismo di Mediazione istituito da Xx.Xxx.Xx. si avvale, per la gestione di procedimenti superiori ad € 100.000,00, o per la gestione di procedimenti particolarmente complessi, o per procedimenti che vedano la partecipazione di più di due parti, di due mediatori che lavorano in tandem, senza che tale previsione possa comportare aumenti di costi per le parti.
In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore designato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, con altro della propria lista di pari esperienza.
A procedimento iniziato, per qualsiasi fatto sopravvenuto che possa limitare l’imparzialità o indipendenza, o che possa costituire motivo di impedimento, il mediatore potrà essere sostituito previa comunicazione della segreteria alla parti.
Pote ri del m edi ato r e . A ste ns ion e e ri cu sazi one .
Il mediatore ha l’obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità previsti dalla legge o indicati nel presente regolamento.
Le parti hanno facoltà fino al primo incontro di chiedere la sostituzione del mediatore. Successivamente, solo con idonea motivazione, possono chiedere la ricusazione.
Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. Potrà formulare una proposta solo al termine della fase facilitativa, nel caso in cui le parti non abbiano volontariamente trovato l’accordo. Dovrà necessariamente formulare una proposta, in ogni fase de procedimento, se tutte le parti coinvolte ne facciano congiunta richiesta.
Acce tt azi one de ll’ in cari co.
Al momento dell’accettazione dell’incarico e prima dell’inizio dell’incontro, il mediatore designato dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità, con il modello predisposto dal responsabile dell’Organismo e nel rispetto del codice etico.
Analoga dichiarazione deve sottoscrivere l’eventuale uditore – tirocinante che assiste al procedimento.
Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.
Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di
questa norma oltre a costituire illecito disciplinare potrà comportare azione di
responsabilità per danni.
Sono cause di incompatibilità con l’attività di mediatore per ogni singolo affare:
a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.
e) costituisce incompatibilità ogni altra causa prevista da regolamento o dal codice etico allegato anche con riferimento al codice etico europeo ed al codice deontologico che il mediatore sarà obbligato a rispettare per la sua eventuale iscrizione ad un albo o ordine professionale.
Al mediatori è fatto divieto di percepire direttamente compensi dalle parti, le quali hanno obblighi solo verso l’Organismo. Il mediatore è legato all’Organismo da un rapporto di collaborazione professionale regolamentato dall’art. 2230 c.c. e ss. E’ l’Organismo che compensa il mediatore.
Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell’Organismo accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.
Il responsabile dell’Organismo avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.
Il m edi ato r e au sil iar io e gl i a cc ord i d i c olla bor azi one .
In controversie complesse o che richiedono specifiche competenze tecniche, o che coinvolgano più parti, o per controversie il cui valore sia maggiore di € 100.000,00 il responsabile dell’Organismo nomina due o più mediatori, di cui uno sarà il mediatore titolare e l’altro/i mediatore/i ausiliario. Nell’ipotesi di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 28/2010, la stessa sarà, preferibilmente formulata dal mediatore che non avrà ricevuto dalla parti informazioni riservate, sulla scorta della sola documentazione in atti.
Art. 6- La sede del procedimento e le deroghe.
La sede del procedimento è stabilita dall’ Organismo, e può essere derogata solo con il consenso del responsabile dell’Organismo, delle parti e del mediatore. E’ possibile stabilire come sede del procedimento strutture di altri organismi di Mediazione, con cui Xx.Xxx.Xx. abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione.
Per le controversie attivate telematicamente e gestite attraverso il sito
dell’Organismo, la sede è da intendere sempre quella di Torino.
L’uso della forma telematica, gestito tramite il sito internet xxx.xx-xxx-xx.xx viene predisposto con le garanzie della vigente normativa sulla sicurezza della comunicazione e della riservatezza e nel rispetto della legge sul trattamento dei dati, secondo il disciplinare dell’allegata piattaforma telematica.
La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall’art. 16 del D.M. attuativo e neppure a riduzione delle spese di mediazione.
Di converso, la richiesta di utilizzare luoghi diversi dalle sedi dell’Associazione, che comportino costi aggiuntivi, (quali affitto locali, ecc.) prevede l’obbligo del pagamento delle relative spese a carico delle parti richiedenti, in aggiunta alle spese previste dalle allegate tabelle.
Art. 7 - Accesso alla mediazione.
1. La procedura di mediazione si attiva mediante deposito presso le segreterie dell’Organismo di una domanda di mediazione, su modello predisposto e reperibile in forma cartacea o scaricabile dal sito web. E’ fatta salva la possibilità di presentare domanda su carta libera, purché contenga gli elementi previsti dalla legge e richiamati nel format di domanda predisposto dall’organismo. Si precisa che la domanda deve contenere, in ogni caso, il nome dell’organismo, il nome ed i dati
identificativi delle parti, i loro recapiti e quelli dei rispettivi consulenti se
conosciuti, l’oggetto della lite, le ragioni della pretesa, il valore della controversia individuato secondo i criteri del codice civile. Per le controversie di valore indeterminato, indeterminabile, ovvero per le quali vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, fino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. Quando il valore risulta diverso all’esito della mediazione esperita, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
2. Le parti ai fini di garantire la migliore gestione del procedimento, dovranno fornire all’Organismo i dati identificativi dell’oggetto. A titolo esemplificativo, nelle controversie che coinvolgono o possono coinvolgere imprese assicuratrici: nominativo dell’impresa assicuratrice che ha trattato il sinistro, numero del sinistro, numero di polizza e per i sinistri coinvolgenti autoveicoli anche i numeri di targa. Le parti dovranno, altresì fornire informazioni riguardanti eventuali offerte ricevute ed eventuale nominativo di altre parti coinvolte.
3. La domanda di mediazione può essere spedita per posta, anticipata via e-mail o via fax. In tale caso farà fede per la ricezione da data di arrivo presso l’organismo. Si ricorda che ai sensi della legge, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione, documentata dal riscontro effettuato dall’Organismo che comunica la regolarità della domanda.
4. Alla domanda dovrà essere allegata ogni documentazione ritenuta utile.
5. All’atto del deposito della domanda l’addetto alla segreteria appone la data, la firma ed un numero di protocollo. Se il deposito della domanda avviene tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data di ricezione della medesima; se anticipata via fax o via mail, farà fede la data e l’orario di arrivo alla segreteria dell’Organismo.
6. Eventuali domande incomplete o prive del versamento per le spese di avvio saranno considerate sospese e decorsi inutilmente gg. 15 dalla richiesta di integrazione, saranno definitivamente archiviate.
7. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda.
8. La segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l’avvenuta ricezione, trasmette all’altra (altre) parte/i nel più breve tempo possibile, la domanda presentata (anche per sintesi), il nominativo del mediatore, la sede e la data del primo incontro. All’atto di deposito della domanda, la parte istante informa la Xxxxxxxxxx se ha trasmesso personalmente la domanda all’altra (altre) parte/i.
9. Nell’ipotesi che la domanda di mediazione debba essere inoltrata ad una
impresa di assicurazione, la comunicazione corredata dagli allegati, sarà trasmessa a cura dell’Organismo di Mediazione alla predetta impresa assicuratrice anche a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica, reso noto dall’ANIA, o comunicato preventivamente dalle compagnia di assicurazione; lo stesso sarà effettuato verso altre società o soggetti che abbiano preventivamente comunicato gli indirizzi email all’Organismo .
10. Se l’altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria e alla controparte, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.
11. Se, al contrario, l’altra parte comunica un rifiuto, o comunque non partecipa al procedimento, il mediatore designato dichiarerà chiuso il procedimento con un verbale di mancato accordo. Nei casi di cui al co. 1 dell’art 5 del D. Lgd 28/2010 il mediatore svolgerà l’incontro con la parte istante anche in caso di mancata adesione della parte chiamata in mediazione . In tale caso la segreteria dell’Organismo, all’esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione e del mancato accordo, formato dal mediatore, rilascerà all’istante atteso di conclusione del procedimento.
12. Nell’ipotesi che una delle parti decida di non comparire e di motivare la mancata partecipazione, il mediatore designato allegherà al verbale la nota eventualmente prodotta in merito al motivo della mancata partecipazione.
13. Le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Le indennità previste, come da tabella approvate ed allegate dovranno essere corrisposte nella misura del 100% dell’importo edittale previsto, prima del primo incontro. Le eventuali maggiorazioni dovute a norma del Regolamento, in conformità dell’art. 16 del D.M. 180/2010, come emendato dal D.M. 145/2011 dovranno essere versati subito dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione o accettazione della proposta ed, in ogni caso, al termine della procedura.
14. Nell’ipotesi di deposito di una domanda congiunta le indennità dovute
saranno ridotte del 10%
15. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti e per le parti chiamate in mediazione all’indirizzo comunicato dalla parte istante.
Art. 8 – Il consulente tecnico della mediazione
Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate direttamente dal mediatore titolare o tramite il mediatore ausiliario, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali che abbiano dato la loro disponibilità all’Organismo. Anche i consulenti tecnici devono firmare la dichiarazione di imparzialità.
Al fine di garantire alle parti la preventiva conoscenza della spesa ulteriore che tale nomina potrà comportare, si stabilisce che i consulenti nominati dovranno preventivamente sottoscrivere anche una dichiarazione, nella quale si obbligano a chiedere compensi per la loro attività, calcolati secondo tariffe professionali, in misura, comunque, non superiore alle indennità dovuta dalle parti per le spese di mediazione, fatto salvo ed in aggiunta, ovviamente, al rimborso delle spese vive documentate.
I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il saldo delle indennità a norma del presente regolamento. Potrà essere previsto e richiesto alle parti il pagamento di un acconto in misura non superiore al 50% del compenso massimo previsto.
Art. 9 - L’incontro di mediazione. Assistenza. Modalità e durata massima.
Le parti partecipano all’incontro personalmente. E’ tuttavia consentita, come eccezione, la partecipazione mediante un rappresentante munito dei necessari poteri. La partecipazione per il tramite di rappresentanti per i soggetti diversi dalla persone giuridiche è consentita solo per casi particolari.
Le parti possono farsi assistere da un avvocato o da un altro professionista di fiducia. L’Organismo invita le parti a farsi assistere da un legale per le questioni di valore superiore ad € 10.000,00 o comunque di particolare importanza.
In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo
anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro.
Le parti sono obbligate a corrispondere all’Organismo al momento della presentazione della domanda, o dell’accettazione a partecipare al procedimento le spese di avvio nella misura stabilita da presente regolamento.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella “B” allegata al presente regolamento, con le eventuali riduzioni previste, nei casi di mediazione obbligatoria.
Il mancato pagamento delle spese di mediazione, nei casi di mediazione facoltativa, comporta l’impossibilità di ottenere il rilascio di copia del verbale di
conciliazione. In ogni caso le parti sono responsabili, in solido tra loro, del
pagamento.
Il mediatore conduce personalmente l’incontro senza formalità di procedura, nel modo che ritiene più opportuno, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, a suo discrezionale giudizio. La durata di ogni incontro sarà stabilita dal mediatore. Alcune fasi della mediazione potranno essere svolte con modalità telefonica o in video conferenza.
Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, anche a breve intervallo di tempo. L’Organismo si impegna a definire il procedimento nel più breve tempo possibile. In ogni caso la durata massima del procedimento non potrà superare i quattro mesi, come previsto dalla legge. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
Il mediatore, in caso di mancato accordo, se ritiene di avere gli elementi utili, potrà formulare una proposta ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 28/2010.
Il mediatore, può fissare anche sessioni separate per l’audizione delle parti, senza l’assistenza dei legali, ove le parti stesse consentano. In ogni caso è fatta salva la possibilità del mediatore di sentire separatamente i legali delle parti.
Art. 10 - Esito dell’incontro. Proposta e verbale. Effetti.
1. Se la parte chiamata in mediazione non compare all’incontro, il mediatore darà atto nel verbale di tale mancata partecipazione e dell’eventuale motivazione pervenuta.
2. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale
al quale è allegato il testo dell’accordo amichevole.
3. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento.
4. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti ai sensi dell’art 11 del D. Lgs 28/2010 delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010 .
5. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni riservate acquisite nel corso del
procedimento e deve essere formulata sulla sola scorta degli atti forniti e resi
noti alle parti presenti al procedimento.
6. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
7. Nella mediazione telematica gli accordi devono essere sottoscritti dalle parti con firma digitale e devono essere inviati al mediatore a mezzo PEC, il quale sottoscrive il verbale certificando la provenienza delle sottoscrizioni. In caso di indisponibilità della firma digitale gli accordi vanno sottoscritti in videoconferenza. Le parti inviano successivamente al mediatore l’accordo firmato con autentificazione della firma davanti ad un pubblico ufficiale.
8. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
9. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
10. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l’indicazione della proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
11. Nei casi di cui all’art 5 co. 1 del Decreto Legislativo 28/2010 il mediatore svolge l’incontro con la sola parte istante anche in caso di assenza delle altre parti. La segreteria dell’Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e del mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11 co. 4 D.Lgs. 28/2010.
12. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, con i limiti di cui al presente regolamento.
Sche da di va lut azi o ne d el se rvi zio .
Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.
Copia della scheda, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile
dell’organismo, ed al Ministero della Giustizia, tramite fax o posta elettronica.
Art. 11- Riservatezza.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 12 - Inutilizzabilità e segreto professionale.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 13 – Responsabilità delle parti.
E’ di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di
mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con
particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le
parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la
mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura
Art. 14 - Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.
Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Art. 15 - Indennità spettante all’Organismo di mediazione.
Le indennità dovute dalle parti si dividono in spese di avvio del procedimento e spese di mediazione.
Nelle mediazioni obbligatorie sono quelle previste dal D.M. 180/2010 e successivamente modificate dal D.M. 145/2011 (tabella B e B2).
Per le mediazioni facoltative l’organismo ha adottato le tariffe previste dalla tabella redatta liberamente dall’Organismo sotto la lettera B1 allegata.
Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese generali di Segreteria dell’Organismo.
Le spese di mediazione comprendono:
a) i costi di amministrazione dell’Organismo compresi i compensi del responsabile dell’organismo di mediazione;
b) l'onorario del mediatore.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido dalle parti che hanno aderito al procedimento.
1. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, si considerano come un’unica parte.
2. Ogni importo non previsto nel D. M. 180/2010 e nel presente Regolamento come compreso nelle spese di mediazione è da ritenere aggiuntivo e resta espressamente a carico della/e parte/i.
Cons egu enz e i n cas o d i ri tar dat o o om e sso ve rsa men to del le
inde nni tà.
In caso di mancato versamento delle indennità di mediazione prima dell’inizio
del primo incontro, il procedimento potrà essere dichiarato sospeso.
Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.
Il mancato pagamento del saldo delle spese darà diritto all’Organismo di richiedere ingiunzione di pagamento in via solidale tra le parti che hanno partecipato alla procedura.
Crit eri pe r l a d et er mina zio ne de lle in d enni tà.
1) Le indennità dovute dalle parti, si dividono in spese di avvio del procedimento e spese di mediazione.
2) Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3) Le spese di mediazioni sono dovute dalle parti, secondo quanto previsto dalle allegate tabelle, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto
conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della
proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di
quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della
lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come
determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
L’Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, previa approvazione da parte del Ministero della Giustizia, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.
- In ogni caso, l’Organismo applicherà sempre le tariffe pubblicate con il D.M. 180/2010, come successivamente modificato per le controversie riguardanti le materie previste dall’art. 5 del D. Lgs 28/2010.
Art. 15 Trattamento dati personali
I dati personali acquisiti nel corso del procedimento saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati personali. E’ consentita la divulgazione di dati statistici da cui però non si possa risalire all’identità delle parti, salvo diversa loro volontà, o adempimenti di obblighi di legge.
Art. 16 Gestione telematica del procedimento
La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso le modalità telematiche descritte nell’allegato “Appendice – Piattaforma telematica”.
Art. 17 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento.
Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla
iscrizione dell’Organismo nell’apposito Registro Ministeriale.
Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati successivamente, ma le modifiche avranno effetti, dopo l’approvazione ministeriale, e solo per le procedure attivate successivamente alla pubblicazione del nuovo regolamento.
Il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l’incarico tenendo sempre presente i tre principi fondativi dell’indipendenza, dell’imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di:
Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.
Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire
una parte a discapito dell’altra.
Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto
interesse all’esito del procedimento di conciliazione.
Ciò premesso, nello specifico si rassegnano le seguenti norme di comportamento desunte dal Codice etico europeo.
Norm e d i c omp ort a ment o p er i m ed iat o ri
Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento:
1 Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.
2 Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date appropriate nelle quali la mediazione potrà aver luogo. Il mediatore deve essere convinto della propria preparazione e competenza a condurre la mediazione prima di accettare l’incarico e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza. Xxxx rifiutare l’incarico nel caso in cui non si senta adeguatamente preparato.
3 Pubblicità/promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, in modo professionale, veritiero e dignitoso.
4 Indipendenza e neutralità
Il mediatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare ad agire) prima di aver dichiarato qualsiasi circostanza che possa (o possa essere considerata tale da) intaccare la propria indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Il dovere di informazione costituisce una obbligazione che persiste per tutta la durata del procedimento.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in
relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della propria organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo a condizione che sia certo di essere in grado di condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al fine di garantire piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti.
- Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
5 Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.
6. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente prestato il proprio consenso riguardo ai termini ed alle condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. In caso di formulazione della proposta deve fare in modo che le parti abbiano ne abbiano compreso il significato.
L’accordo di mediazione deve, su richiesta delle parti, essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative, eventuali desideri espressi dalle parti e l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Le parti sono libere di concordare con il mediatore, con riferimento ad un insieme di regole o altrimenti, il modo in cui la mediazione dovrà essere
condotta.
Il mediatore può, se lo reputa opportuno, ascoltare le parti separatamente.
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.
Se opportuno, il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
– il mediatore valuti che la prosecuzione della mediazione difficilmente conduca ad una risoluzione della controversia e non ricorrono i presupposti per la formulazione di una proposta.
7. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare che un eventuale accordo sia raggiunto tra le parti sulla base di un consenso informato e che tutte le parti comprendano i termini dell’accordo. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Anche in caso di ritiro dalla mediazione al mediatore sarà data facoltà di formulare lo stesso una proposta.
Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
8. Onorari e spese del procedimento
Il mediatore deve sempre, ove non sia stato già previsto, fornire alle parti una completa informazione sulle modalità di pagamento delle indennità dovute all’organismo ed ai tecnici eventuali.
9 Riservatezza
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla o relative alla mediazione, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge. o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
ALLEGATO “B”
TABELLA DELLE INDENNITA’
SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER CIASCUNA PARTE : € 40,00
SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE :
L’importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella, può essere aumentato come da regolamento.
L’Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni saranno sempre nel rispetto della normativa di riferimento.
Per le materie previste dall’art 5 del D. Lgs 28/2010 si applicano le seguenti tariffe previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, a cui deve aggiungersi l’I.V.A., se dovuta e come per legge.
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) * |
Fino a € 1.000,00 | € 43,00 |
Da € 1.000,01 a € 5.000,00 | € 80,00 |
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 | € 160,00 |
Da € 10.000,01 a € 25.000,00 | € 240,00 |
Da € 25.000,01 a € 50.000,00 | € 400,00 |
Da € 50.000,01 a € 250.000,00 | € 660,00 |
Da € 250.000,01 a € 500.000,00 | € 1.000,00 |
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 | € 1.900,00 |
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 | € 2.600,00 |
Oltre € 5.000.000 | € 4.600,00 |
Tabella “B1”
Per le materie diverse da quelle previste dall’art 5 del D. Lgs 28/2010 si adottano le seguenti tariffe liberamente determinate
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000,00 | € 100,00 |
Da € 1.000,01 a € 5.000,00 | € 150,00 |
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 | € 250,00 |
Da € 10.000,01 a € 25.000,00 | € 360,00 |
Da € 25.000,01 a € 50.000,00 | € 600,00 |
Da € 50.000,01 a € 250.000,00 | € 1.200,00 |
Da € 250.000,01 a € 500.000,00 | € 2.500,00 |
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 | € 3.500,00 |
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 | € 6.000,00 |
Oltre € 5.000.000 | € 10.000,00 |
Le spese di mediazione, come sopra indicate, sono escluse da IVA e comprendono i costi di gestione del procedimento e gli onorari dei mediatori. Sono escluse le spese per eventuali consulenze tecniche, spese di traduzione ed eventuali spese vive per incontri fuori sede o sopralluoghi ed ogni altra spesa non ricompresa nelle voci “spese di mediazione”.
ALLEGATO “B3”
TABELLA DELLE INDENNITA’ DOVUTE
IN CASO DI ASSENZA DELLE CONTROPARTI SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER CIASCUNA PARTE : € 40,00
SPESE DI MEDIAZIONE
Per le materie previste dall’art 5 del D. Lgs 28/2010 si applicano le seguenti tariffe previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, a cui deve aggiungersi l’I.V.A., se dovuta e come per legge
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) * |
Fino a € 1.000,00 | € 40,00 |
Da € 1.000,01 a € 5.000,00 | € 50,00 |
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 | € 50,00 |
Da € 10.000,01 a € 25.000,00 | € 50,00 |
Da € 25.000,01 a € 50.000,00 | € 50,00 |
Da € 50.000,01 a € 250.000,00 | € 50,00 |
Da € 250.000,01 a € 500.000,00 | € 50,00 |
Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 | € 50,00 |
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 | € 50,00 |
Oltre € 5.000.000 | € 50,00 |
Allegato “C”:
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
Questo questionario, previsto dall’art 7 co. 5 del D.M. 180/2010, ci aiuterà a migliorare
il nostro servizio. I dati inseriti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla Privacy.
Generalità della parte che compila il questionario:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Come e perché si è ricorsi alla procedura di mediazione:
く Per clausola inserita in un contratto
く Perché la legge l’ha previsto come obbligatoriaく Su invito del Giudice
く Su suggerimento di un consulente (legale, perito, tecnico, ecc.)
く A seguito del deposito della domanda di mediazione effettuata da un’altra parte
く Altro (specificare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Per esprimere il voto utilizzare la seguente scala di valutazione. 1= valore minimo; 5= valore massimo
1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi
a disposizione durante l’incontro di mediazione: 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
b) Assistenza della segreteria e completezza delle
informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
c) Xxxxxxxxx e comprensione della modulistica
e del regolamento dell’Organismo 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
d) Gestione dei tempi 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di
mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,
costi e rischi del ricorso al tribunale ?: 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione
del conflitto e della procedura: 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per
la composizione della lite: 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
c) Chiarezza espositiva del mediatore 1ゴ - 2ゴ - 3ゴ - 4ゴ - 5ゴ
E’ a conoscenza della possibilità di esperire la mediazione tramite il servizio on
line?
SI ホ NO ホ
Come è venuto a conoscenza del servizio di mediazione svolto da questo organismo di mediazione?
く Da amici o conoscenti che avevano già provato il servizioく Da internet
く Da una pubblicità
く Da un consulente o da una associazione di consumatori
く Altro (specificare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consiglierebbe il servizio di questo organismo ad un suo amico, familiare o conoscente?
SI ホ NO ホ
4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
Data _ _ _ _ _ _ _ Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Il presente modulo viene trasmesso a mezzo
Allegato “D”
DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA’
Il sottoscritto Dr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cod. fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e residente a _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ civ- n. _ _ _ _
Tel/Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e-mail _ _ _ _ _ _ _
mediatore professionista dell’Organismo di Mediazione dell’associazione Xx.Xxx.Xx.
nominato nel procedimento di mediazione iscritto in data _ _ _ _ _ _ _ _ _al n. _ _ _ _ _
promosso da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nei confronti di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nel confermare l’accettazione della nomina ricevuta,
DICHIARA
- che non sussistono cause di incompatibilità all’accettazione dell’incarico ed allo svolgimento dell’attività di mediazione, ovvero che non sussistono rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con nessuna delle parti.
- ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 14 del D. Lgs. 28/2010 e del Regolamento dell’Organismo che nello svolgimento dell’incarico rispetterà ed applicherà le norme di comportamento previste D. Lgs 28/2010 dal Regolamento di procedura dell’Organismo e dal Codice Etico allegato al predetto regolamento, nonché dal Codice deontologico della propria professione che è obbligato ad osservare e rispettare e che richiama espressamente.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 14 del D. Lgs 28/2010 il sottoscritto mediatore
DICHIARA
che svolgerà la funzione di mediatore con imparzialità ed indipendenza, improntando il proprio comportamento ed operato a probità e correttezza e si impegna a vigilare affinché tutto il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
Ricorda che per legge non potrà assumere e non assumerà funzione di avvocato, arbitro o giudicante nell’eventuale successivo giudizio che dovesse instaurarsi nell’ipotesi che il procedimento di mediazione non si concluda con una conciliazione.
Si impegna a formulare una proposta di mediazione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 28/2010 solo in presenza di elementi utili atti a suffragarla, nei casi previsti dal regolamento dell’organismo solo dopo aver espletato inutilmente la funzione facilitativa.
Si rilascia in originale alla segreteria dell’Organismo ed in copia a ciascuna delle parti che dovrà assistere nel procedimento di mediazione in sede di primo incontro.
Torino, oggi, _ _ _ _ _ _ _ _ _
In fede
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _