CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE TRA
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE TRA
Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, con sede in Seravezza, Via Xxxxxxx Xxxxx, 11, C.F./P.IVA 94001820466, in persona del Direttore, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Seravezza (LU), , il 08/10/1957, ivi domiciliato per la carica;
E
Equitalia Centro S.p.A. con sede legale in Firenze, Viale Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
16 - iscritta al Registro delle imprese di Roma al numero C.F. e P.I. 03078981200, rappresentata da Xxxxx Xxxxx, nato a Montemurlo,(PO), il 16/11/1963, in qualità di Direttore Regionale, ivi domiciliato per la carica; congiuntamente, denominate anche le “Parti”
premesso che
A) secondo quanto previsto dall’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, così come modificato dall’art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, Equitalia S.p.A. svolge l’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo, ai sensi del DPR 602/1973, anche avvalendosi delle società partecipate, già concessionarie del servizio nazionale di riscossione, ovvero attraverso quelle costituite dalla cessione dei rami d’azienda delle Banche già concessionarie del servizio nazionale di riscossione;
B) al fine di garantire la massima efficienza del servizio e la riduzione dei relativi costi per il sistema, Equitalia S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi, con effetto dal 1 luglio 2013, titolare di una privativa legale per la formazione con mezzi informatici dei documenti,
elenchi e ruoli per la riscossione coattiva e/o per l’attività di riscossione volontaria, di competenza degli Agenti della riscossione, ai sensi del D.P.R. 44/1988, ha sviluppato alcuni servizi informatici per la riscossione;
C) è stato stipulato tra gli Agenti della Riscossione ed Equitalia S.p.A., per effetto della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi S.p.A. dal 1° luglio 2013, un contratto che disciplina i rapporti relativi ai detti servizi che gli Agenti stessi mettono a disposizione degli Enti creditori, anche al fine di agevolare e rendere più efficienti ed efficaci le operazioni legate alla formazione degli elenchi, ruoli e documenti con mezzi informatici, preordinati alla riscossione coattiva e/o all’ attività di riscossione volontaria;
D) attesa la completa gratuità di detti servizi, tutti strumentali alla formazione degli elenchi dei documenti e dei ruoli per la riscossione, gli stessi possono essere acquisiti dagli Enti creditori senza l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
E) l’Ente ha ritenuto necessario usufruire dei servizi on line indicati nel prosieguo e meglio specificati nell’allegato tecnico;
tutto ciò premesso, ritenuto, rilevato e considerato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Definizioni
Ai sensi e per gli effetti del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
Accordo indica il presente accordo, completo dell’Allegato;
Agente indica la società “Agente della Riscossione” parte del presente accordo; Allegato indica l’allegato all’Accordo, di cui costituisce parte integrante, ove sono descritti i servizi e le specifiche modalità di attivazione o di richiesta di erogazione a favore degli Enti creditori, nonché le procedure di uso, da integrarsi secondo le modalità di cui al presente Accordo;
Amministratore degli accessi: il soggetto responsabile incaricato dall’Ente per la gestione dell’accreditamento e la disabilitazione dei dipendenti allo specifico servizio;
Attivazione indica l’attività necessaria per rendere disponibile all’Ente creditore il servizio in modalità web;
Ente indica l’Ente creditore, titolare delle entrate tributarie e patrimoniali oggetto di
riscossione a mezzo ruolo;
Erogazione indica l’attività necessaria per rendere disponibile all’Ente creditore il servizio in modalità web;
Gruppo indica il Gruppo Equitalia;
Informazione indica le informazioni, le notizie, nonché i documenti, di qualunque natura, su qualunque supporto riportati o registrati (anche in formato elettronico o digitale), attinenti al Accordo o all'attività, all'organizzazione e ai clienti di una Parte; Parte indica sia l’Agente che l’Ente;
Servizio indica ciascuno dei servizi descritti nell'Allegato;
Società indica Equitalia SpA;
Standard indica le caratteristiche e le modalità di erogazione, di attivazione di uso specifico di ciascun servizio, nonché i servizi connessi e le modalità di assistenza così come descritti nell’Allegato;
Articolo 2 - Oggetto dell’Accordo e modalità d'esecuzione
2.1. Il presente Accordo disciplina i presupposti, le condizioni e le modalità d’accesso dell’Ente ai servizi informatici strumentali alla riscossione coattiva a mezzo ruolo e/o all’attività di riscossione volontaria, di cui all’Allegato, messi a disposizione gratuitamente dall’Agente competente per territorio.
2.2. Le parti potranno concordemente integrare o variare la tipologia dei servizi, modificando o integrando l’Allegato. A tal fine, le parti, a firma dei soggetti competenti ad impegnarne la volontà, secondo i rispettivi ordinamenti, procederanno ad uno scambio di lettere, da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r, con allegati gli Standard dei relativi servizi da eventualmente integrare, con le quali si confermeranno la volontà di integrare l’Allegato, nel rispetto di quanti previsto e stabilito dal presente Accordo, ovvero di emendarlo eliminando uno dei servizi già previsti nel detto Allegato e le relative date di attivazione o disattivazione.
2.3. Ai fini di un corretto utilizzo del servizio, è garantita all’Ente tutta la necessaria documentazione (manuali d’uso) che potrà essere consultabile on line dai soggetti accreditati .
2.4. Nei modi ed alle condizioni stabilite dallo Standard, in relazione a ciascun servizio, le parti possono concordare l’attivazione di ulteriori supporti di formazione e assistenza.
Articolo 3 - Obblighi dell’Agente
3.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, l’Agente si impegna, a rendere disponibili gratuitamente a favore dell’Ente gli specifici Servizi di cui all’Allegato, secondo le modalità e gli standard ivi previsti ed alle condizioni di cui al presente Accordo.
3.2. Per le ulteriori attività di cui al precedente art. 2.4.,eventualmente, verranno applicate tariffe concordate, di volta in volta, tra le parti in relazione allo specifico servizio richiesto.
Articolo 4 - Obblighi dell’Ente
4.1. L’Ente, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna:
a) ad utilizzare il servizio esclusivamente per le finalità proprie;
b) ad astenersi da ogni uso improprio e da modalità operative diverse da quelle consigliate nell’Allegato;
c) ad astenersi dall’utilizzo dei dati eventualmente conosciuti con l’uso dei detti servizi, per finalità diverse da quelle istituzionali, osservando e mettendo in pratica tutte le disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
d) a non cedere, anche a titolo gratuito a terzi, l’uso dei servizi, ovvero consentirne l’uso ad Uffici diversi da quelli segnalati, senza ottenere, in questa ultima ipotesi la preventiva autorizzazione in forma scritta da parte della società;
e) a non consentire l’uso dei detti servizi a soggetti diversi da quelli accreditati secondo le modalità di cui al successivo art.5;
f) a non intervenire, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione sul servizio modificandolo, ovvero abusandone in violazione della vigente disciplina in materia di protezione della proprietà intellettuale.
Art. 4.2. L’Ente si obbliga, fin da ora, ad accettare senza riserva alcuna tutte le eventuali nuove versioni dei servizi di cui all’Allegato che dovessero essere elaborate e rilasciate dalla società, ovvero, ad accettare senza riserva alcuna l’eventuale sospensione dell’erogazione di uno dei servizi di cui all’Allegato, secondo le modalità e nei tempi previsti nel nuovo standard.
Articolo 5 - Procedura di accreditamento
5.1. Per utilizzare i servizi di cui all’Allegato, i dipendenti dell’Ente dovranno accreditarsi sul sito della società, ovvero sugli altri siti indicati dall’Allegato in relazione allo specifico servizio, secondo le istruzioni ed alle condizioni indicate sul medesimo sito.
5.2. Entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo, l’Ente riceverà presso l’indirizzo e-mail dell’Amministratore degli accessi di cui al successivo art. 15 il Codice cliente Web necessario per procedere con la registrazione degli utenti secondo le modalità previste dall’Allegato. A ciascun dipendente verrà attribuita una username (codice utente) ed una password personale ed incedibile.
5.3. L’Ente, tramite l’Amministratore degli accessi di cui al successivo art. 15, dovrà tempestivamente dare comunicazione alla società di tutte le variazioni riguardanti i soggetti accreditati 5.4. Secondo quanto previsto dal precedente art. 4.2., a seguito della modifica degli standard per lo specifico servizio che preveda una nuova forma di accreditamento, la società, tramite l’Agente comunica all’Ente la nuova modalità di gestione degli accessi.
Articolo 6 – Corrispettivo.
6.1 Per i servizi di cui al presente Accordo, l’Ente non sarà tenuto a corrispondere alcun compenso all’Agente o alla società, salvo quanto espressamente previsto dall’Allegato per eventuali ulteriori attività di formazione e assistenza.
Articolo 7 - Responsabilità
7.1 È esclusa la responsabilità dell’Agente e della società per gli eventuali disservizi che derivassero da: sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento del servizio telefonico (rete LAN/WAN, internet), postale o di erogazione dell'energia elettrica; scioperi, anche del personale dell’Agente o della società, nonché di quello distaccato presso di essa, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; altre cause imputabili a terzi, con i quali non esista un rapporto contrattuale diretto; in genere impedimenti o ostacoli che non possano essere superati con la diligenza richiesta dal tipo di prestazione.
7.2 E’ esclusa la responsabilità dell’Agente o della società per gli eventuali disservizi che derivassero dall’uso improprio o illegittimo dei servizi ovvero, comunque, da un uso difforme a quanto previsto dagli standard e dalle pattuizioni di cui al presente Accordo.
7.3 La società, salvo il disposto dell'art. 1227 cod. civ., non sarà chiamata a rispondere per gli eventuali danni, diretti o indiretti, che l’Ente dovesse subire a causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento degli obblighi posti a suo carico, qualora tali eventi siano conseguenza del mancato adempimento, in tutto o in parte dei suoi obblighi.
Articolo 8 - Risoluzione
8.1 In caso di inadempimento agli obblighi stabiliti a carico dell’Ente, l’Agente, ovvero la società che eroga il Servizio potranno, a loro insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione di diritto nei modi e secondo i termini di cui al successivo comma 8.2 del presente Accordo ovvero dello specifico servizio.
8.2 Ove l’Agente, ovvero la società che eroga il servizio intenda procedere alla risoluzione del presente Accordo ovvero del singolo servizio invia all’Ente, a mezzo di lettera raccomandata A.R., una nota di contestazione con la quale si contesta l’inadempimento che da origine alla risoluzione, si rappresenta la conseguente volontà di risolvere l’Accordo ovvero il servizio, si quantificano le richieste per gli eventuali risarcimenti dei danni eventualmente cagionati e si concede un termine
non inferiore a tre giorni lavorativi, dal ricevimento della nota di contestazione, per eventuali deduzioni.
8.3. Trascorso il predetto termine di tre giorni senza che l’Ente abbia trasmesso le deduzioni, ovvero, si ritenga di non accoglierle, l’Agente o la società, comunica la risoluzione dell’Accordo o del Servizio, dandone idonea motivazione
8.4 In caso di procedura per la risoluzione del Servizio da parte della società tutte le comunicazioni inviate all’Ente devono essere inviate contestualmente all’Agente e viceversa che può intervenire nel procedimento con gli stessi diritti. In caso di procedura per la risoluzione del Servizio da parte dell’Agente tutte le comunicazioni inviate all’Ente devono essere inviate contestualmente alla società che può intervenire nel procedimento con gli stessi diritti. I termini, previsti, si computano a favore di entrambi.
Articolo 9 – Recesso
9.1 Gli Enti e le Parti hanno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente Accordo e dal Servizio in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, e con efficacia entro il detto termine da comunicarsi all’altra Parte con lettera raccomandata A.R..
9.2 Dalla data di efficacia del recesso, il Servizio cesserà.
9.3 In caso di recesso, le parti reciprocamente dichiarano che le stesse non avranno diritto ad alcuna altra o diversa prestazione a qualunque titolo o per qualunque ragione, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ulteriore, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, salvo l’eventuale risarcimento danni derivante da inadempimenti contrattuali.
Articolo 10 - Proprietà dei prodotti e della documentazione
10.1 Le parti consensualmente riconoscono accettano e si impegnano affinché i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla società e/o dall’Agente e/o dai loro dipendenti e collaboratori ai fini della elaborazione ed implementazione dei servizi di cui all’Allegato rimangono nella
esclusiva proprietà e disponibilità a qualunque titolo e per qualunque ragione della società e/o dell’Agente che potranno quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale.
10.2. L’Ente ha diritto a sfruttare in maniera permanente ed illimitata per finalità proprie istituzionali tutte le informazioni che gli deriveranno dall’uso dei servizi anche ove il Servizio dovesse essere risolto o rescisso.
Articolo 11 - Brevetti industriali e diritti d’autore
11.1 L’Agente garantisce, assumendone ogni responsabilità che, sulla base delle pattuizioni stipulate con la società, la stessa ha assunto ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui garantendo che qualora venga promossa nei confronti dell’Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, l’Ente è tenuto ad informare prontamente la società delle suddette iniziative giudiziarie.
11.2 Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Ente, quest’ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo.
Articolo 12 - Trattamento di dati personali
12.1. Le parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
12.2. Sarà consentito l'accesso ai dati esclusivamente ai soggetti incaricati di svolgere attività che richiedono la conoscenza degli stessi.
12.3. L’autorizzazione da parte dell’Ente ai propri dipendenti ad accreditarsi per l’uso del servizio, comunicata al dipendente stesso in forma scritta, costituisce, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 196/2003, atto di nomina degli incaricati del trattamento
dei dati personali contenuti nelle banche dati per l’attività indicata nell’oggetto. A tal fine, allo stesso dipendente dovrà essere comunicato che nello svolgimento delle proprie funzioni di incaricato del trattamento dei dati personali questi dovrà:
- procedere al trattamento dei dati personali in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività che gli sono affidate;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle misure minime previste dagli articoli 34 e 35 di tale Decreto;
- realizzare tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare che persone diverse dagli incaricati del trattamento possano venire a conoscenza dei dati trattati;
- informare prontamente l’Agente di tutte le questioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 196/2003 (ad es. richieste del garante, esito delle ispezioni di Autorità competente, ecc.) anche ai fini di eventuali ulteriori istruzioni rese necessarie dai particolari casi sopravvenuti.
12.4. Con l’attivazione del servizio, l’Ente assume la titolarità dei dati elaborati e riportati dal servizio, a condizione che riguardino soggetti per i quali sussista la competenza dell’Ente medesimo.
Articolo 13 - Riservatezza
13.1 Le Parti, preso atto che l'esecuzione del Accordo richiede che le medesime si scambino Informazioni, si impegnano:
a) a mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi rappresentanti, cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del Accordo;
b) ad informare i rappresentanti della natura riservata delle Informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato;
c) ciascuna Parte s'impegna, ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ., a fare in modo che i propri rappresentanti rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
d) a non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione del Accordo.
13.2 Resta inteso che le Informazioni possono essere comunicate:
a) alle Autorità, xxx comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
b) a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto della Parte cui le Informazioni si riferiscono.
13.3. L'obbligo di riservatezza non opera sulle Informazioni che siano già di pubblico dominio, ovvero siano o diventino disponibili al pubblico per fatto non imputabile, direttamente o indirettamente, all'altra Parte.
Articolo 14 - Cessione dell’ Accordo
14.1 L’Accordo, così come i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo, non possono essere ceduti, o comunque trasferiti, in tutto o in parte, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
14.2 La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui la cessione o il trasferimento siano effettuati a favore di altre società del Gruppo.
Articolo 15 – Amministratore degli accessi e responsabile dell’esecuzione del contratto dell’Ente e dell’Agente e comunicazioni
15.1 Tutte le comunicazioni relative al Accordo, salvo che sia diversamente previsto devono avvenire tramite e verso mail ed essere indirizzate:
• quanto all’Ente, all’Amministratore degli accessi, che esercita tutte le competenze espressamente affidategli dal presente Accordo, nonché le altre funzioni di responsabile per l’esecuzione dell’Accordo Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx all’indirizzo email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
• quanto all’Agente al Responsabile dell’esecuzione dell’Accordo, Sig. Xxxxxx Xxxxx, U.O.Servizi di Supporto,all’indirizzo email xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
15.2. Ogni comunicazione effettuata a soggetto diverso si ha come non avvenuta.
Articolo 16 - Durata e rinnovo e integrazione dell’Accordo
16.1 Le parti stabiliscono che il presente Accordo decorre dalla data di stipula fino al 31/12/2017 e può essere rinnovato in forma scritta tra le parti.
Articolo 17 - Foro competente
17.1 In merito a qualsiasi controversia fra le Parti relativa o comunque connessa all’Accordo, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, è competente il Tribunale di Firenze.
Articolo 18 - Spese
18.1 Le spese e gli oneri fiscali inerenti all‘Accordo sono a carico di entrambe le Parti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
Annotazione
La presente convenzione si intende rinnovata per anni 3 (tre) anche per tutti gli enti a cui il Consorzio 1 Toscana Nord è subentrato consentendo quindi la prosecuzione di visibilità/operatività ai servizi presenti sul portale web – Area Riservata - con le credenziali attualmente in uso ai soggetti abilitati su tali enti all’inizio citati.
………., li ………..
Equitalia Centro S.p.A. Ente Parco Reg. Alpi Apuane
Dichiariamo di aver soffermato la nostra particolare attenzione sulle seguenti clausole, che approviamo specificamente ad ogni effetto di legge:
Art. 3 Obblighi dell’Agente;
Art. 5 Procedura di accreditamento; Art. 7 Responsabilità;
Art. 8 Risoluzione;
Art. 9 Recesso;
Art. 10 Proprietà dei prodotti e della documentazione; Art. 11 Brevetti industriali e diritti d’autore;
Art. 12 Trattamento di dati personali; Art. 14 Cessione dell’Accordo.
Equitalia Centro S.p.A. Ente Parco Reg. Alpi Apuane