AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 438 del 4-4-2018
O G G E T T O
Contratto di vendita prestazioni di analisi cromosomica tra l'Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria XXXXX di Firenze. Rinnovo per l’anno 2018.
Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 502
Il Direttore f.f. della “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce quanto segue:
“Con lettera prot. n. 8415 del 18 dicembre 2017, agli atti, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx di Firenze ha chiesto al Direttore Generale di questa Azienda X.X.XX. la disponibilità a rinnovare anche per l’anno 2018 il contratto di vendita prestazioni di analisi cromosomica dei medicinali per terapie avanzate allestiti presso la Cell Factory del Meyer scaduto il 31/12/2017.
Sulla richiesta di collaborazione sono intervenuti i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale e del Direttore Medico f.f. della Funzione Ospedaliera di Vicenza.
Si rappresenta che l’attività in argomento viene garantita dal Laboratorio di Genetica dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale di questa Azienda durante l’orario di servizio contrattualmente dovuto.
Si precisa poi che l’art. 3 co. 1 del Dlgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. prevede la possibilità di intrattenere appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della/e prestazione/i resa/e al fine di assicurare i livelli essenziali assistenziali.
In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo del contratto in argomento tra l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx di Firenze, per il periodo decorrente dal 01/01/2018 al 31/12/2018, così come precisato nel contratto e nel protocollo operativo allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali”.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo del contratto e relativo protocollo operativo, con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx di Firenze per eseguire prestazioni di analisi cromosomica dei medicinali per terapie avanzate allestiti presso la “Cell Factory” del Meyer, per il periodo decorrente dal 01.01.2018 al 31.12.2018, alle condizioni precisate nel contratto e nel protocollo operativo allegati alla presente deliberazione, quali sue parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che tale attività viene garantita dal Laboratorio di Genetica dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale di questa Azienda durante l’orario di servizio contrattualmente dovuto e che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 04/04/2018 alle ore 15:15
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 5-4-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 5-4-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
CONTRATTO VENDITA PRESTAZIONI
DI ANALISI CROMOSOMICA DEI MEDICINALI T.C.A. TRA
l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, di seguito denominata anche “X.X.XX.”, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D),
E
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, di seguito denominata anche “Meyer”, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 – codice fiscale e partita IVA 02175680483, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, (nato a Montevarchi (AR) il 26/09/1965 Cod. Fisc. ZNB LRT 65P26 F656Y),
PREMESSO CHE
- il Meyer ha manifestato con specifica richiesta all’X.X.XX. la volontà di rinnovare il contratto, scaduto il 31/12/2017, per l’esecuzione dell’analisi cromosomica dei medicinali per terapie avanzate allestiti presso la Cell Factory del Meyer;
- l’art. 3 co. 1 del Dlgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. prevede la possibilità di intrattenere appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della/e prestazione/i resa/e al fine di assicurare i livelli essenziali assistenziali;
- l’attività viene garantita dal personale del Laboratorio di Genetica dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’X.X.XX. in orario di Servizio (contrattualmente dovuto).
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto
L’X.X.XX., avvalendosi del proprio personale sanitario in orario di servizio, garantisce al Meyer prestazioni per l’esecuzione dell’analisi cromosomica dei medicinali per terapie avanzate allestiti presso la Cell Factory del Meyer;
La previsione annua del numero degli esami è di circa n. 30.
Articolo 2 - Modalità di esecuzione
Per l’organizzazione del servizio comprensivo di:
- prenotazioni e invio campioni a carico del Meyer previo accordo telefonico con l’U.O.S. Laboratorio di Genetica dell’X.X.XX.;
- trasporti dei campioni a carico del Meyer, con consegna, direttamente presso il Laboratorio al seguente indirizzo: U.O.S. Laboratorio di Genetica – A. X.X.XX. 8, Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 00/00, Xxxxxxx, entro le ore 15 del giorno stesso e non oltre le ore 10 del mattino (successivo al giorno del prelievo, qualora si tratti di campione fresco).
Per ogni ulteriori dettaglio sull’esecuzione delle prestazioni si rinvia all’allegato
protocollo operativo quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
I referti saranno inviati via posta elettronica certificata, la dichiarazione dei reagenti via posta.
Articolo 3 – Aspetti economici
Per le attività di cui al presente contratto il Meyer si impegna a corrispondere all’X.X.XX. la seguente tariffa:
⮚ cariotipo sangue midollare e/o cellule stromali mesenchimali € 300,00.
Articolo 4 – Fatturazione
Le prestazioni, richieste dal Meyer, sulla scorta di analitiche rendicontazioni, fornite dal Responsabile U.O.S. Laboratorio di Genetica saranno fatturate dall’X.X.XX. xx Xxxxx con cadenza trimestrale.
Qualora, in casi eccezionali, per la definizione dell’esame sia necessaria l’applicazione di ulteriori tecniche di analisi, il Laboratorio di Genetica concorda con il sanitario referente del Meyer l’esecuzione supplementare di altre metodiche al costo previsto dal tariffario L.E.A. della Regione Veneto.
Articolo 5 – Modalità di pagamento
Il Meyer provvederà all’immediata approvazione e liquidazione della fattura in favore dell’X.X.XX..
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alle prestazioni di analisi cromosomica è il Meyer.
Il Meyer nomina l’X.X.XX. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali del Meyer e nel rispetto della precitata normativa in materia.
L’X.X.XX., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel
continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, il Meyer, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 7 - Responsabilità
Il Meyer, titolare dell’erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati dai propri medici specialisti.
L’X.X.XX. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra il Meyer ed i pazienti, fatte salve le ipotesi di responsabilità giuridica dell’X.X.XX. nella fase analitica e post analitica degli esami di genetica medica di cui al precedente art. 1 eseguiti in virtù del presente contratto (vedasi protocollo operativo allegato al presente contratto).
Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell’art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra
U.L.S.S. ed il Meyer in relazione alle obbligazioni verso terzi.
Articolo 8 - Durata, facoltà di recesso e risoluzione
Il presente contratto ha validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e potrà essere
rinnovato in seguito ad accordi fra le Parti qualora risulti compatibile con l’organizzazione dell’X.X.XX..
Resta inteso che per l’attività effettuata nelle more della stipula del contratto si applicano le medesime condizioni stabilite nel presente accordo.
Articolo 9 – Inadempienze e risoluzione del contratto
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.
La violazione a carico delle “Parti” e per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’X.X.XX. a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.
Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente contratto non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che l’X.X.XX. sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.
Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da
ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.
Articolo 10 - Foro competente
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Articolo 11 – Registrazione ed imposta di bollo
Il presente contratto:
- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Xxxxx, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Articolo 12 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali
in materia.
Letto, confermato e sottoscritto. Lì
per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx IL DIRETTORE GENERALE
per l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’art. 7 “Responsabilità”.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Lì ,
per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx IL DIRETTORE GENERALE
per l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Quality Agreement | Codice | |
Cell Factory Meyer | QA/POS/002 rev.1 All. 6 |
Quality Agreement
N.6, Rev. 0, data
Azienda committente (1):
Cell Factory Meyer (CFM)
Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx (AOUM)
Azienda fornitrice (2):
U.O.S Laboratorio di Genetica (GEN) Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”
OGGETTO DI FORNITURA/SERVIZIO
Esecuzione di esami di laboratorio in vitro volti a valutare la qualità e la sicurezza dei medicinali per terapia avanzata prodotti dalla CFM.
Il Committente: Cognome e Nome Firma
Il Fornitore: Cognome e Nome Firma
Quality Agreement | Codice | |
Cell Factory Meyer | QA/POS/002 rev.1 All. 6 |
PREMESSA
In data la X.X.XX. n. 8 “Berica” e l’AOUM hanno stipulato il contratto per l’esecuzione e la valutazione di analisi finalizzate alle determinazioni di controlli qualitativi in prodotti di terapia cellulare;
Visti:
- Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human Use (2003/94/EC) e relativi allegati
- European Pharmacopoeia
- Regolamento (CE) N. 1394/2007
- International System for Human Cytogenetic Nomenclature (2016). Recommendations of the International Standing Committee on Human Cytogenomic Nomenclature Including New Sequence- Based Cytogenomic Nomenclature developed in collaboration with the Human Genome Variation Society (HGVS) Sequence Variant Description Working Group.
1. U.O.S. LABORATORIO DI GENETICA – X.X.XX. n. 8 “BERICA” (GEN)
L’Unità Operativa Semplice Laboratorio di Genetica svolge la sua attività nell’ambito della diagnostica della patologia congenita pre e postnatale e della patologia acquisita nei disordini oncoematologici; il Laboratorio esegue inoltre indagini per accertamento biologico di paternità.
L’attività diagnostica del centro è recensita da Orphanet, la rete europea per le malattie rare.
Tutti i test di laboratorio (analisi di citogenetica convenzionale, di citogenetica molecolare e di biologia molecolare) vengono eseguiti in accordo con le linee guida della Società Italiana di Genetica Umana e con i protocolli internazionali.
La U.O.S Laboratorio di Genetica verifica la qualità del risultato delle proprie analisi partecipando ai controlli di qualità esterni (VEQ) nazionali, promossi dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS), e a quelli internazionali, rispettivamente Cytogenetics European Qality Assesment (CEQA) e European Molecular Genetics Quality Network (EMQN).
A partire dal 2012 il centro ha perseguito l’obiettivo di migliorare efficienza ed efficacia della propria attività, sviluppando il sistema di gestione orientato alla Qualità in accordo con il modello ISO 9001:2008 (certificato n.IT249788) e secondo i parametri “Qualità in medicina di Laboratorio:2013” (certificato n.IT249795) e in accordo con il Disciplinare della Società Italiana di Genetica Umana per i quali ha ottenuto le rispettive certificazioni nel 2013 (certificato di accreditamento n. 021, data inizio validità 27/02/2013, data di revisione 15/09/2016, scadenza 26/02/2019).
Quality Agreement | Codice | |
Cell Factory Meyer | QA/POS/002 rev.1 All. 6 |
Gli operatori della UOS Laboratorio di Genetica partecipano ai gruppi di lavoro della Società Italiana di Genetica Umana nei settori di Citogenetica e Citogenomica, Genetica Clinica, e Sanità; inoltre sono inseriti nel gruppo di lavoro Labnet FC.
1.1. ATTIVITÀ
L’attività di diagnostica genetica è rivolta a:
• Unità Operative della nostra Azienda Ospedaliera
• Unità Operative delle altre U.L.SSSS. della Provincia di Vicenza nell’ambito di progetto provinciale “Progetto per l’attività di genetica dell’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” a valenza provinciale” (DGR
n. 2342 del 16 dicembre 2013)
• Unità Operative di altre Aziende Ospedaliere convenzionate della Regione Veneto
• Utenti esterni
1.2. CATALOGO DELLE PRESTAZIONI
• Cariotipo costitutivo
• Analisi FISH e M-FISH in epoca postnatale
• Analisi array-CGH in epoca postnatale (cariotipo molecolare)
• Cariotipo da sangue midollare
• Analisi FISH e M-FISH in patologia acquisita
• Analisi array-CGH in patologia acquisita
• Analisi MLPA in patologia acquisita
• Cariotipo fetale da villi coriali
• Cariotipo fetale da liquido amniotico
• Analisi array-CGH target in epoca prenatale (cariotipo fetale molecolare)
• Analisi array-CGH genomico in epoca prenatale (cariotipo fetale molecolare)
• Analisi FISH e M-FISH in epoca prenatale
• Analisi QF-PCR
• Screening di aneuploidie cromosomiche in materiale abortivo mediante MLPA
• Screening per portatore sano di fibrosi cistica
• Ricerca microdelezioni cromosoma Y mediante PCR e MLPA
• Analisi della regione 5’UTR del gene FMR1 mediante PCR (Sindrome X-fragile, FXTAS, FXPOI)
• Test di metilazione mediante MLPA in s. Prader–Willi / x. Xxxxxxxx e x. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx /
s. Silver–Xxxxxxx
• Analisi MLPA per ricerca di delezioni nel gene SHOX
• Emocromatosi ereditaria
• Accertamento biologico di paternità
Quality Agreement | Codice | |
Cell Factory Meyer | QA/POS/002 rev.1 All. 6 |
1.3. VOLUME ATTIVITÀ ANNO 2015
Settore | Tipologia esami | N° CASI |
CITOGENETICA POSTNATALE | cariotipo s.periferico | 838 |
CITOGENETICA ONCOEMATOLOGICA | cariotipo s.midollare | 345 |
CITOGENETICA PRENATALE | cariotipo villi coriali | 688 |
cariotipo liquido amniotico | 466 | |
cariotipo materiale abortivo | 75 | |
CITOGENETICA MOLECOLARE | FISH e M-FISH | 1.276 |
array-CGH | 661 | |
GENETICA MOLECOLARE | XXXX | 000 |
MLPA | 390 | |
QF-PCR e MCC | 283 | |
Altri esami (molecolare) | 148 | |
TOTALE | 5.987 |
Premesso che la presente collaborazione è pertinente alla sola esecuzione di esami di laboratorio e test preclinici volti a valutare la qualità e la sicurezza dei medicinali per terapia avanzata prodotti dalla CFM.
Si concordano le seguenti modalità di erogazione del servizio:
2. FASE PREANALITICA
2.1. RICHIESTA TEST
La CFM comunica mediante mail almeno una settimana prima, la data di invio dei campioni. GEN è tenuta a confermare la data proposta.
I campioni verranno inviati mediante corriere utilizzando contenitori qualificati dalla CFM. GEN riceve i prelievi relativi al presente QA entro le ore 15.00 dal lunedì al venerdì.
2.2. ALLESTIMENTO CAMPIONE
GEN fornisce al personale sanitario incaricato della CFM la modulistica indicante per ogni tipologia di test genetico le modalità operative da seguire (tipo e quantità di materiale biologico necessario, la tipologia di provette/contenitori con medium di trasporto da utilizzare, etichettatura identificativa, modalità di conservazione e trasporto etc).
Gli operatori del Laboratorio Controllo qualità della CFM esegue il prelievo e, quando previsto, procede all’allestimento dei campioni, conserva e invia i campioni in base alle istruzioni fornite.
Quality Agreement | Codice | |
Cell Factory Meyer | QA/POS/002 rev.1 All. 6 |
2.3. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il personale di GEN invia moduli di accompagnamento del campione, in formato elettronico, all’indirizzo mail da concordare, i quali saranno gestiti dagli operatori del Laboratorio di controllo qualità della CFM. Tali moduli saranno allegati al campione, dopo essere stati compilati interamente e firmati. La tracciabilità del campione, compresa la sua conformità alle specifiche CFM, dovrà essere ulteriormente gestita tramite la documentazione GMP. Per gli operatori della GEN comporterà la compilazione, al momento della ricezione, di un modulo del sistema qualità CFM. L’identificativo del campione ed il progressivo CQ dovrà essere riportato nel certificato che poi verrà generato da parte della GEN.
2.4. TRASPORTO DEI CAMPIONI
I trasporti sono a carico della CFM; modalità di tali trasporti (giorni, fasce orarie, percorsi etc) sono concordate con GEN. Le responsabilità del trasporto sono in toto a carico della CFM. La GEN definirà le corrette modalità di trasporto (conservazione durante il trasporto) per consentirne la convalida.
2.5. ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI
Il personale di GEN accetta il campione dopo avere verificato:
− condizioni di integrità e di conservazione del campione
− informazioni indicate sull’etichetta identificativa del campione
− corretta compilazione del modulo di accompagnamento
In caso di riscontro di anomalie il campione viene accettato con riserva e il personale di GEN segnala tempestivamente al responsabile dell’invio l’anomalia evidenziata
3. FASE ANALITICA
Il personale di GEN esegue le analisi richieste (analisi del cariotipo, ISCN 2016), seguendo i rispettivi processi analitici. Il metodo analitico della GEN per l’esecuzione del test dovrà essere consegnato, in copia conforme, alla CFM per l’approvazione e l’archiviazione interna. Ogni modifica o revisione al metodo analitico dovrà essere comunicata al Controllo Qualità CFM. L’operatore di GEN riempirà il Modulo dati grezzi in cui saranno riportati i tutti i dettagli del processo analitico.
Qualora, in casi particolari, per la definizione del risultato sia necessaria l’applicazione di ulteriori tecniche di analisi, GEN concorda con il responsabile del Laboratorio Controllo qualità l’esecuzione supplementare di altre metodiche che vengono espressamente autorizzate.
Quality Agreement | Codice | |
Cell Factory Meyer | QA/POS/002 rev.1 All. 6 |
4. FASE POSTANALITICA
4.1. CERTIFICATO ANALITICO
I certificati analitici firmati degli esami saranno inviati via posta elettronica certificata, la dichiarazione dei reagenti via posta.
Ciascuna delle parti è responsabile della distribuzione reciproca di tutta la documentazione citata nel presente contratto e relative revisioni e di eventuali documenti pertinenti che potranno essere introdotti dopo la stipula del contratto. I metodi utilizzati per le prove richieste ed i relativi report di validazione saranno inviati da GEN in “copia controllata”: cioè garantendo l’invio ad ogni loro revisione, in accordo con le modalità operative previste dalle rispettive procedure di gestione della documentazione.
La registrazione e l’archiviazione dei dati pertinenti le attività dovrà essere conservata presso le rispettive strutture secondo le modalità previste dai SGQ.
4.2. REFERTAZIONE ANALISI URGENTI
I casi urgenti prevedono conclusione, salvo necessità di ripetizione, secondo la tempistica concordata con la CFM.
4.3. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI/CONSEGNA DEI CERTIFICATI ANALITICI
Le comunicazioni in merito ad anomalie rilevate o ad approfondimenti necessari vengono gestite telefonicamente con la Persona Qualifica della CFM.
4.4. CONSERVAZIONE/ELIMINAZIONE DEI CAMPIONI
Dopo l’esecuzione dell’esame i campioni biologici (sospensione cellulare/DNA) vengono conservati presso il laboratorio per il periodo di tempo strettamente necessario all’eventuale verifica dei risultati.
4.5. CONSERVAZIONE DEI DATI CLINICI E DI LABORATORIO
La scheda di lavoro relativa alle procedure di analisi e copia del certificato analitico sono conservati in faldoni dedicati, per 10 anni. Tutti i locali adibiti sono rispondenti alle vigenti norme in materia di archiviazione dati sensibili.
Tutti i dati informatici relativi alle procedure di analisi e refertazione dall’inizio dell’attività sono conservati illimitatamente presso il Servizio Informatico Aziendale.
Quality Agreement | Codice | |
Cell Factory Meyer | QA/POS/002 rev.1 All. 6 |
5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ - AUDIT
Le non conformità nelle quali è ipotizzabile una responsabilità delle parti contraenti e soprattutto un possibile impatto sul dato analitico, devono essere notificate reciprocamente secondo quanto previsto dai rispettivi Sistemi di Gestione della Qualità, o comunque dalle procedure interne e gestite con un adeguato trattamento e con efficaci azioni. Nell’ambito del processo di valutazione dei fornitori richiesto dalle GMP, la CFM potrà inviare questionari specifici e pianificare, in modo condiviso con GEN, audit in sede.
6. DOCUMENTI CITATI
- Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human Use (2003/94/EC) e relativi allegati
- European Pharmacopoeia
- Regolamento (CE) N. 1394/2007
- International System for Human Cytogenetic Nomenclature (2016). Recommendations of the International Standing Committee on Human Cytogenomic Nomenclature Including New Sequence- Based Cytogenomic Nomenclature developed in collaboration with the Human Genome Variation Society (HGVS) Sequence Variant Description Working Group
letto e approvato:
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Persona Qualificata CFM Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale
AUOM AZIENDA X.X.XX. n. 8 “Berica”
Firma Firma
Firenze,