CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Allegato A) al Disciplinare di gara
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SUL SUOLO DEGLI OSPEDALI DI PIETRA LIGURE, ALBENGA E SAVONA
INDICE
Articolo 1 Oggetto del Capitolato
Articolo 2 Durata del contratto e importo previsto Articolo 3 Svolgimento attività
Articolo 4 Disposizioni Aziendali in relazione alla gestione del servizio Articolo 5 Modalità di determinazione dell’offerta
Articolo 6 Orario, Tariffe e modalità di pagamento della sosta Articolo 7 Vigilanza e Controlli sul Servizio
Articolo 8 Adempimenti su norme di settore Articolo 9 Privacy
Articolo 10 Sanzioni per inadempimenti e penali Articolo 11 Periodo di prova
Articolo 12 Responsabilità e polizza assicurativa
Articolo 13 Garanzia definitiva, tasse, imposte, spese e documenti Articolo 14 Criteri di aggiudicazione del servizio
Articolo 15 Offerte anomale
Articolo 16 Obblighi a carico dell’Azienda Articolo 17 Oneri a carico del concessionario Articolo 18 Responsabilità del concessionario
Articolo 19 Personale – Tutela sanitaria e previdenziale Articolo 20 Canone
Articolo 21 Recapito
Articolo 22 Contratto
Articolo 22 BIS Modificazioni contrattuali
Articolo 23 Risoluzione del contratto, recesso del contratto Articolo 24 Cessione dell’appalto e subappalto
Articolo 25 Controversie
Articolo 26 Pubblicità
Articolo 27 Obblighi di riservatezza Articolo 28 Norme di rinvio
ALLEGATI
Allegato A1) Planimetria Aree di sosta Ospedale X. Xxxxxx di Pietra Ligure
Allegato A2) Planimetria Aree di sosta Ospedale Santa Xxxxx di Misericordia di Albenga Allegato A3) Planimetria Aree di sosta Ospedale San Paolo di Savona
Allegato A4) Apparecchiature/sistemi in dotazione Allegato A5) Tariffe e categorie
Articolo 1 Oggetto del Capitolato
Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento sul suolo dei Presidi Ospedalieri San Paolo di Savona, Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Xxxxx di Misericordia di Albenga, secondo quanto meglio descritto nelle allegate planimetrie (rispettivamente Allegati A1, A2 e A3).
La gestione del servizio dovrà comprendere il mantenimento e la corretta funzionalità del sistema di gestione delle aree di sosta e dei relativi pagamenti nonché la gestione operativa di sistemi a barriera comprensivi, di cassa automatica per il pagamento (in numero minino di cinque attualmente presenti), compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; nonché, qualora necessario, l’adeguamento del sistema di video sorveglianza esistente (in grado di rilevare anomalie alla viabilità interna con controllo remoto).
Al concessionario sarà riconosciuto il diritto di riscuotere le tariffe previste in cambio di un corrispettivo da versare alla stazione appaltante offerto in sede di gara. Il numero dei parcheggi attualmente è pari a circa 1.638 posti auto complessivi (come da planimetrie allegate al presente capitolato (Allegati A1, A2 e A3) e così suddivisi:
- Pietra Ligure 780;
- Albenga 390;
- Savona 468.
Il numero degli stalli suddetto potrà essere ridotto in misura massima del 5%, in via temporanea e/o definitiva, per esigenze dell’Azienda, senza che il concessionario abbia nulla a vantare.
Inoltre verranno affidati al concessionario tutti gli impianti in oggi esistenti, dettagliatamente precisati nell’Allegato A4, che risultano di proprietà dell’Azienda, con l’obbligo di gestirli e mantenerli in efficienza garantendone il corretto funzionamento.
Articolo 2
Durata del contratto e importo previsto
La durata dell’affidamento è di sei anni, decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
Si precisa che, per il solo ospedale di Savona, la decorrenza dell’affidamento non potrà essere anteriore al 01.08.2017.
La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni, previa accettazione, da parte della impresa/società assegnataria, del mantenimento delle stesse condizioni economiche e contrattuali, se convenienti, in funzione dell’andamento del mercato o dietro un miglioramento delle stesse, in quanto previsto in sede di bando, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui, al termine del contratto, l’Azienda non abbia completato la procedura di gara per un nuovo affidamento del servizio, l’Impresa è tenuta a continuare lo stesso alle medesime condizioni previste nel contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario ad ultimare tale procedura, sino ad un massimo di 12 mesi.
L’importo previsto per l’affidamento della concessione risulta essere di € 262.295,08 IVA esclusa pari ad € 320.000,00 IVA inclusa annui, per un totale complessivo nel sessennio di € 1.573.770,48 IVA esclusa pari ad € 1.920.000,00 IVA inclusa.
Il valore complessivo, tenuto conto dell’eventuale rinnovo di tre anni, risulta ammontare a
€ 2.360.655,72 IVA esclusa pari a € 2.880.000,00 IVA inclusa.
Articolo 3 Svolgimento attività
Il concessionario dovrà assicurare all’Azienda un servizio rivolto all’utenza, alla miglior fruibilità e accessibilità delle aree di parcheggio, garantendo, in particolare, per ogni area ospedaliera, il transito (accesso e l’uscita) dei mezzi in emergenza.
Gli impianti esistenti dovranno essere sostituiti in modo da garantire il corretto funzionamento del servizio in modo costante, efficace ed efficiente per tutta la durata del servizio.
Dovrà essere garantito il numero minimo di casse automatiche attualmente presenti nelle aree ospedaliere interessate dalla presente concessione, minimo cinque di cui:
- Pietra Ligure 2;
- Albenga 1;
- Savona 2.
Tutti i dati, le informazioni e le possibilità di interazione con il parcheggio dovranno essere gestibili attraverso una o più unità remote (PC).
La monitorizzazione degli accessi dovrà essere gestita da apposito software.
Tutto il sistema e la componentistica utilizzata dovrà garantire la possibilità di interfacciarsi tra i tre ospedali oggetto del presente capitolato (es. lettura Badge, scambio dati software ecc.).
La manutenzione delle apparecchiature sarà interamente a carico del concessionario.
I punti di alimentazione per le apparecchiature installate saranno a carico dell’Azienda; gli impianti e i relativi collegamenti delle apparecchiature, nonché le gestioni e manutenzione delle stesse, saranno a carico del concessionario.
Il sistema di videosorveglianza esistente dovrà essere mantenuto nella configurazione attuale, per numero di telecamere, garantendo uno standard di prodotto, almeno, pari a quello degli impianti dell’Azienda.
Il concessionario avrà in disponibilità i locali per il controllo e la gestione del sistema che sono ubicati negli Info Point di Savona, Pietra Ligure e Albenga.
Il concessionario dovrà indicare i nominativi delle persone addette al servizio che dovrà essere garantito 24 h su 24 h. Il personale dovrà essere presente nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 22.00, , con un numero di unità minimo garantito pari a:
− n. 2 Pietra Ligure;
− n. 1 Albenga;
− n. 1 Savona;
mentre, per il restante orario, la gestione potrà essere effettuata anche da remoto. Deve essere garantita la gestione e la funzionalità degli impianti 24 h/24 h.
Il personale dell’Azienda non dovrà essere coinvolto in nessuna attività del concessionario.
Articolo 4
Disposizioni Aziendali in relazione alla gestione del servizio
Nell’espletare il servizio di gestione e vigilanza dei parcheggi dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dall’Azienda contenute nel presente capitolato nonché ogni altra disposizione che verrà comunicata dall’Azienda in forma scritta durante il periodo di vigenza del contratto.
L’eventuale modifica o il rilascio di ulteriori disposizioni in tema di conduzione dei parcheggi entreranno in vigore dal momento in cui saranno comunicate dalla stazione appaltante.
L’Azienda avrà comunque facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio, in occasione di pubbliche manifestazioni, necessità (pulizie, potature e servizi in genere, ecc…) o eccezionali ricorrenze, previo avviso di almeno 48 ore.
Inoltre, le aree di parcheggio potranno essere utilizzate liberamente dai veicoli delle forze dell’ordine, dagli automezzi di soccorso e da quelli delle Aziende dello Stato, purché per ragioni di servizio, in qualsiasi ora della giornata, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
Dovranno, altresì, essere garantiti, a titolo gratuito e secondo le procedure che saranno concordate con l’Azienda, ingresso e sosta di alcune categorie di utenti quali meglio precisati nell’allegato A5.
Articolo 5
Modalità di determinazione dell’offerta
L’offerta economica dovrà tener conto dell’importo previsto a base d’asta pari ad € 262.295,08 annui + IVA 22%. Sul suddetto ammontare i concorrenti dovranno formulare la propria offerta migliorativa tramite l’indicazione di una percentuale al rialzo.
Le offerte economiche che risulteranno inferiori alla base d’asta non verranno prese in considerazione.
Il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello della maggiore percentuale in aumento rispetto alla base d’asta.
Articolo 6
Orario, Tariffe e modalità di pagamento della sosta
La sosta a pagamento negli appositi stalli contrassegnati avrà luogo tutti i giorni nell’arco delle 24 ore.
L’utente dovrà comunque poter procedere al pagamento della sosta con semplicità e l’impianto dovrà consentire la visualizzazione della tariffa applicata.
Le ricevute - ticket validato - dovranno riportare il tempo e l’importo della sosta.
All’atto del prelievo dell’auto, l’utente dovrà recarsi alla cassa automatica del parcheggio, dove, introducendo il biglietto, potrà visualizzare l’importo dovuto e potrà provvedere al pagamento.
Dovranno essere previste tutte le modalità ritenute più opportune per poter assistere l’utente in difficoltà all’ingresso ed all’uscita dal parcheggio, mediante citofono o altro mezzo di comunicazione con l’utenza, garantendone la funzionalità 24 h/24 h.
L’accesso ai dipendenti dell’intera Azienda dovrà avvenire per mezzo del Badge personale opportunamente abilitato tramite procedura che consenta l’accesso alle aree di parcheggio con un sistema simile al “telepass” o “viacard” al fine di evitare assembramenti all’ingresso del nosocomio in concomitanza degli orari di maggior accesso da parte dei dipendenti.
Il Badge per l’accesso al parcheggio, potrà essere abilitato solo su richiesta specifica da parte di ogni singolo dipendente. L’Azienda provvederà a fornire specifico elenco del personale dipendente avente diritto.
Il badge verrà consegnato, a tutti i dipendenti che ne faranno richiesta, attraverso il versamento a titolo cauzionale di € 5,00, che dovranno essere restituiti alla riconsegna della tessera. In caso di eventuali duplicati, l’ulteriore deposito cauzionale sarà pari a € 2,00, previa disabilitazione del badge smarrito.
Le tariffe e le categorie da applicarsi all’interno delle aree ospedaliere sono riportate nell’Allegato A5 e il concessionario prende atto, senza riserva alcuna, delle categorie e delle tariffe in esso riportate.
Il concessionario ha il compito di vigilare sulla corretta fruizione delle tariffe da parte degli utenti.
Inoltre dovranno essere correttamente valutate con l’azienda le aree da adibire per il carico e/o scarico temporaneo di merci o masserizie che dovranno essere fornite a titolo gratuito.
Il concessionario potrà prevedere, in accordo con l’Azienda, ed in linea con le tariffe praticate, anche ulteriori forme di abbonamento oltre quelle indicate nell’Allegato A5.
Articolo 7
Vigilanza e Controlli sul Servizio
L’Azienda si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno, i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo di proprio personale.
Carenze e/o negligenze degli addetti del concessionario, nell’espletamento del servizio, saranno verbalizzate e contestate a mezzo lettera o altri strumenti validi per le pubbliche amministrazioni, entro tre giorni al concessionario, che dovrà provvedere immediatamente a ripristinare la regolarità del servizio ed a comunicare le eventuali giustificazioni.
Il presentarsi delle situazioni segnalate potrà comportare l’applicazione di sanzioni così come previsto all’art. 10.
Nel caso di infrazioni dalle quali derivi intralcio, pericolo e/o occupazione di spazi riservati, limitatamente alle aree in gestione, il concessionario ha l’obbligo di provvedere all’eliminazione dell’anomalia, secondo le modalità che saranno successivamente stabilite ed indicate dall’Azienda.
Articolo 8 Adempimenti su norme di settore
Nella gestione del servizio di videosorveglianza il concessionario, già in sede di offerta, dovrà dichiarare l’impegno a gestire il sistema di video sorveglianza in conformità a quanto segue:
1. è tenuta a richiedere autorizzazione preventiva all’Azienda, il cui assenso resta condizionato alla conformità di quanto proposto alla normativa prevista in materia dalle linee guida dettate sulla videosorveglianza dall’Autorità Garante per la protezione del trattamento dati l’8 aprile 2010. [doc web n 1712680];
2. sarà designata per iscritto responsabile esterno del trattamento dati tenuta, in tale veste, a rispettare le specifiche istruzioni conferite e ad adottare ogni precauzione volta alla tutela della privacy dei
pazienti, evitando, tra l’altro, che il sistema si trasformi in strumento di controllo sull’operato dei propri dipendenti e/o di quelli dell’Azienda;
3. fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, la conformità richiesta dovrà permanere dall’attivazione del servizio, per l’intera durata dello stesso;
4. ogni violazione normativa/regolamentare comporta grave inadempimento contrattuale da cui deriva la risoluzione di cui al successivo art. 23.
Articolo 9 Privacy
In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Azienda Sanitaria Locale 2 Savonese, in qualità di Titolare del trattamento dati , gestisce i dati personali e sensibili, comunicati dai partecipanti alla presente gara, per le finalità per cui sono stati conferiti e per quelle inerenti/ derivanti dai rapporti ad essa strettamente connessi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli contrattuali e di esecuzione del servizio). Tali dati, trattati da operatori autorizzati, in modalità analogica e digitale, sono conservati a cura della S. C. Economato e Logistica per il tempo previsto dalla legge ,e soggetti a comunicazione e diffusione secondo norma.
All’interessato compete l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 196/03, nei confronti dell’azienda e, per essa, del Responsabile del relativo trattamento dati (Direttore della S. C. Economato e Logistica) raggiungibile al seguente recapito: xxxxxxxxx@xxx.xxx0.xxxxxxx.xx.
Articolo 10
Sanzioni per inadempimenti e penali
Il concessionario può essere soggetto all’applicazione di penali, secondo le prescrizioni indicate nel Disciplinare di gara o nel presente capitolato ed in particolare quando non ottemperi agli obblighi previsti dall’offerta avanzata e dal contratto.
L’importo massimo della penale da applicare non potrà superare la percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 23 relativo alla risoluzione del contratto e, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora l’Azienda accertasse disservizi ed in caso di reiterazione degli stessi, contestati in forma scritta, applicherà una penale dandone comunicazione al concessionario.
In caso di accertato inadempimento, di ritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo insoddisfacente o di carenze organizzative ed operative che causino un grave disservizio, l’Azienda potrà applicare una penale da € 250,00 al 5% del valore del canone annuo in relazione all’infrazione contestata anche senza svolgimento di contraddittorio qualora l’inadempimento sia chiaro ed evidente o ricorrano casi di recidiva.
In caso d’inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi sul deposito cauzionale, fatto salvo l’eventuale maggior danno e/o la risoluzione del contratto.
Salvo il caso di risoluzione del contratto, il concessionario ha l’obbligo di ripristinare il deposito cauzionale così decurtato.
In caso di fallimento del concessionario, il contratto s’intenderà senz’altro risolto fin dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’Azienda verso la massa fallimentare, anche per i danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulla garanzia definitiva.
Le penali applicabili sono relative anche ai seguenti casi:
• ritardi nel rispetto di disposizioni scritte, concordate e/o impartite dal Direttore Esecuzione del Contratto o altro Responsabile incaricato dall’Azienda, a partire dal secondo giorno successivo al termine stabilito;
• funzionamento non corretto del servizio per cause imputabili al concessionario, quali mancata o insufficiente manutenzione degli impianti/apparecchiature, imperizia, negligenza, ritardi, interruzione non autorizzata del servizio;
• mancato ed immotivato rispetto delle attività di sorveglianza, conduzione e manutenzione.
Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento.
È facoltà del Direttore Esecuzione del Contratto o altro Responsabile incaricato dall’Azienda, non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici.
Laddove, a seguito d’ispezione da parte di organi di vigilanza esterni, fossero irrogate sanzioni al concessionario per inadempienze di qualsiasi genere, sarà dall’Azienda, comunque, applicata una penale per il danno all’immagine subito commisurata alla gravità dell’inadempienza.
Per eventuali inadempienze contrattuali da parte del concessionario, che non comportino per la loro gravità la risoluzione del contratto, si applicheranno le penali di seguito analiticamente indicate:
Motivazione inadempimento | Importi Penali | ||
I segnalazione | II segnalazione | III segnalazione | |
Mancato funzionamento sistemi di accesso mezzi di emergenza | no | € 1.000,00 | € 3.000,00 |
Mancato funzionamento sbarre di accesso/uscita | no | € 1.000,00 | € 3.000,00 |
Mancato funzionamento tessere di accesso/uscita | no | € 1.000,00 | € 3.000,00 |
Ingiustificata sospensione o abbandono del servizio | no | € 1.000,00 | € 3.000,00 |
Mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste di entrata ed uscita | no | € 500,00 | € 1.000,00 |
Mancata reperibilità del referente responsabile o suo sostituto per un periodo superiore a 15 minuti | no | € 250,00 | € 500,00 |
Mancata attivazione delle misure atte a garantire il rispetto degli stalli riservati a disabili, donatori ecc. | no | € 250,00 | € 500,00 |
Inosservanza della presenza giornaliera e contemporanea del numero di personale richiesto | no | € 1.000,00 | € 3.000,00 |
Mancato versamento del canone dovuto entro i termini previsti | 5% del valore del canone annuo | ||
Mancata collaborazione nella fase di subentro di nuovo gestore al temine della concessione | 5% del valore del canone annuo | ||
Mancata consegna, al termine della concessione, delle apparecchiature in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti | 5% del valore del canone annuo | ||
Per le segnalazioni di inadempimento successive alla terza, verrà applicata la penale massima di € 5.000,00. |
Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate al concessionario dal Direttore Esecuzione del Contratto o altro Responsabile incaricato dall’Azienda, in forma scritta tramite PEC.
Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario dovrà far pervenire all’Azienda scritti difensivi atti a dimostrare l’insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.
In assenza di criteri difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, il Direttore Esecuzione del Contratto o altro Responsabile incaricato dall’Azienda applicherà la penale prevista dal presente articolo, indicando un termine di 30 giorni per il pagamento della stessa. Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato al concessionario tramite PEC.
Scaduto il termine senza che il concessionario abbia proceduto al pagamento, l’Azienda escuterà quota parte della cauzione definitiva.
Art. 11 Periodo di prova
Per i primi sei mesi il servizio si intenderà affidato a titolo di prova, al fine di consentire all’Azienda le valutazioni del caso; durante il periodo di prova l’Azienda avrà la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dal contratto dandone motivata comunicazione scritta; in tale eventualità all’aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo degli incassi già incamerati, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso. Mentre il canone da corrispondere all’Azienda sarà proporzionato al periodo di effettuazione del servizio.
Art. 12 Responsabilità e polizza assicurativa
L’impresa/società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della stessa aggiudicataria quanto dell’Azienda, oppure di terzi, in conseguenza e per effetto dell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato e delle aree assegnate.
L’aggiudicataria, prima dell’avvio del servizio, deve stipulare polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio dell’Azienda per l’intero periodo del contratto a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al servizio oggetto del presente capitolato. Detta polizza, sulla quale l’Azienda esprimerà il suo gradimento preventivo, dovrà tenere indenne l’Azienda stessa ed il suo personale per i danni che l’aggiudicataria dovesse arrecare. Il massimale della polizza assicurativa, ammontante ad Euro 5.000.000,00 si intende per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 12 mesi successivi alla cessazione del servizio e deve garantire l’Azienda anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di non osservanza da parte della aggiudicataria di norme o leggi. Qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative indicate nel presente articolo, il contratto di affidamento si intenderà risolto di diritto con conseguente escussione del deposito, a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’Azienda a semplice richiesta.
Fermo restando gli obblighi derivanti all’Azienda dall’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l’Azienda stessa dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni costo, risarcimento o responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il concessionario nell’esecuzione del contratto.
Inoltre l’Azienda non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che il concessionario dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in particolare, in conseguenza di furti o danneggiamenti.
Art. 13
Garanzia definitiva, tasse, imposte, spese e documenti
L’impresa/società aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016 (Garanzie definitive).
La garanzia dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’Azienda. L’ammontare della cauzione sarà calcolata sull’importo presunto annuo del servizio da svolgere. Essa sarà posta a tutela di ogni e qualsivoglia inadempimento contrattuale, ivi compreso l’incasso delle penali eventualmente imposte dall’Azienda secondo quanto previsto nel presente capitolato e scaturenti da specifici inadempimenti del concessionario, nonché a tutela degli inadempimenti retributivi e contributivi dello stesso.
L’importo della cauzione è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
Il concessionario sarà, altresì, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante l’esecuzione del servizio e terrà perciò indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa.
Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell’Azienda.
La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e comunque non prima della consegna della garanzia definitiva. La mancata costituzione della cauzione definitiva fa venire meno l’aggiudicazione definitiva e comporta la decadenza dall’aggiudicazione stessa e l’escussione della cauzione provvisoria quale importo forfettario del danno causato all’Azienda.
Nell'attesa della garanzia definitiva, l'Azienda potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali del concessionario, anche sull’eventuale garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Saranno a carico del concessionario tutte le spese relative alla stesura del contratto (quali indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: redazione, bollo, registrazione, copie occorrenti al concessionario) nonché tutte le imposte e tasse gravanti sul contratto e sugli eventuali atti successivi e inerenti il contratto stesso.
Il concessionario dovrà presentare tutti i documenti che saranno precisati nella lettera d’aggiudicazione.
Articolo 14
Criteri di aggiudicazione del servizio
La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà in favore del partecipante che avrà presentato l’offerta economica contenente la maggiore percentuale in aumento del canone stabilito a base d’asta, di € 262.295,08 IVA esclusa pari ad € 320.000,00 IVA compresa annui
Qualora più concorrenti abbiano presentato uguale offerta economica, nella seduta pubblica di apertura offerte, sarà richiesto, per una sola volta, ai Legali Rappresentanti delle società o loro delegati muniti di delega scritta, di formulare un’offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà, ad effettuare un sorteggio, tra i concorrenti per determinare il concessionario.
Art. 15 Offerte anomale
Qualora un’offerta appaia anomala, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere all’offerente le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 c.1 del D. Lgs. 50/2016. La richiesta di spiegazioni verrà formulata per iscritto e prevedrà un termine non inferiore a 15 giorni per presentare, nella stessa forma, le spiegazioni richieste.
Per gli eventuali adempimenti successivi si rimanda a quanto previsto nello stesso articolo 97.
Articolo 16
Obblighi a carico dell’Azienda
L’Azienda concede, a favore del concessionario, l’utilizzo delle superfici, su tutte le aree oggetto dell’appalto, dal momento della consegna con apposito verbale.
Articolo 17
Oneri a carico del concessionario
Formano oggetto del Servizio e pertanto saranno a carico al concessionario:
⮚ Lo spostamento della cassa automatica sita presso il Padiglione Elio dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure nella nuova posizione indicata dall’Azienda;
⮚ Le eventuali spese per l’installazione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei sistemi tecnologici installati, nonché la fornitura della documentazione comprovante l’installazione a regola d’arte degli impianti di proprietà dell’impresa/società stessa;
⮚ L’eventuale installazione di telecamere che garantiscano uno standard di prodotto, almeno, pari a quello degli impianti dell’Azienda;
⮚ Garantire l’intervento di tecnici specializzati sugli impianti a barriera, casse e sui sistemi di video sorveglianza per assicurare la continuità operativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro un tempo massimo di 1 ora;
⮚ Tutti gli obblighi normativi in merito a permessi, autorizzazioni ed ogni altro onere derivante dalla conduzione e gestione del servizi, in particolare nei confronti delle pubbliche amministrazioni per licenze, permessi ed autorizzazioni ad ogni titolo necessari per la regolarità del servizio stesso;
⮚ Tutti gli impianti diverranno, de jure, di proprietà dell’Azienda alla fine della durata della concessione;
⮚ L’allestimento, in ogni parte, delle piste di accesso/uscita che dovranno essere mantenute sempre in perfetta efficienza ed a norma con il codice della strada per tutta la durata del contratto;
⮚ A solo titolo informativo il concessionario dovrà fornire semestralmente, in formato elettronico excell o access, i dati, per ciascuna ora e per ciascuna giornata, relativi alla occupazione degli spazi nel parcheggio, nonché i dati relativi agli incassi.
Articolo 18 Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile verso l’Azienda per quanto riguarda il buon andamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.
A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, il concessionario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa.
Il concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell’Azienda dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto e si obbliga a tenerlo indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente Capitolato.
L’Azienda non assume responsabilità conseguenti ai rapporti il concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere.
Articolo 19
Personale – Tutela sanitaria e previdenziale
Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l’esecuzione del servizio e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Inoltre, è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che le disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.
Gli incaricati dovranno essere:
• dotati di divisa e contrassegno di riconoscimento forniti dall’impresa/società aggiudicataria;
• istruiti al fine di svolgere completamente e professionalmente la propria mansione ;
• in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta, in conformità al disposto della Legge n. 81/2008 e s.m.i.
In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti di utenti e pazienti. Qualora per giustificati motivi l’Azienda ritenesse necessario sostituire il personale addetto al servizio ed alla vigilanza delle aree a parcheggio regolamentate, il concessionario dovrà provvedere in merito entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
L’Azienda, si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.
Il concessionario consegna al Azienda, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che impiega (inclusi gli eventuali sostituti), con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento nei livelli del C.C.N.L. del settore e di eventuali tipologie dei soggetti svantaggiati.
E’ fatto comunque obbligo al concessionario di trasmettere entro trenta giorni dall’assunzione del personale tutta la documentazione afferente la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti.
L’Azienda si riserva il diritto di chiedere, nel corso della concessione, la certificazione e/o documentazione comprovante il rispetto di tali obblighi.
Ogni qualsivoglia onere relativo al personale è esclusivamente a carico del concessionario che ne deve pertanto tenere conto nella determinazione dell’offerta.
Il concessionario dovrà garantire il livello di stabilità occupazionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 20 Canone
Quale corrispettivo, il concessionario deve corrispondere il canone annuale pattuito in sede di aggiudicazione frazionato in quatto tranche da versare, a cadenza trimestrale anticipata, entro il 5° giorno del primo mese del trimestre di riferimento, previa fatturazione da parte dell’Azienda.
Il canone, a decorrere dal secondo anno e così per i successivi, potrà essere aggiornato annualmente, sulla base di quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx 50/2016.
Articolo 21 Recapito
Il concessionario dovrà disporre, nell’ambito territoriale di questa Azienda, di un recapito, anche telefonico, al quale l’Azienda ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi, tutti i giorni, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Nella restante fascia oraria dovrà comunque essere garantita una reperibilità, anche telefonica, per casi di reale urgenza.
L’impresa/società aggiudicataria dovrà indicare nome, qualifica e recapito del proprio Rappresentante responsabile che avrà mansioni di interfaccia con l’Azienda. Inoltre dovrà essere indicato in sede di offerta l’indirizzo di posta certificata (PEC) a cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione in merito al servizio.
Art. 22 Contratto
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, ovvero entro altro termine espressamente concordato con il concessionario.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e la sua registrazione sarà a cura di questa Azienda.
Qualora non si verifichi la sottoscrizione del contratto entro i termini suddetti, per inadempienze del concessionario, l’Azienda si riserva di applicare delle penali o di revocare l’aggiudicazione.
La firma del contratto costituisce vincolo per l’avvio del contratto.
Art. 22 BIS
Modificazioni contrattuali
L’Azienda si riserva la facoltà, qualora si renda necessario, di procedere a una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, di quanto affidato in sede di gara sino alla concorrenza di 1/5 dell’importo del contratto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione a quanto sopra si ritiene opportuno evidenziare le quote di ogni singolo ospedale, in relazione alla base d’asta calcolata, come segue:
• Ospedale di Pietra Ligure € 195.934,43 IVA esclusa;
• Ospedale di Albenga € 25.442,62 IVA esclusa;
• Ospedale di Savona € 40.918,03 IVA esclusa. Totale base d’asta € 262.295,08 IVA esclusa
La percentuale unica di offerta proposta sulla base d’asta varrà quale incremento dei valori sopra esposti per i singoli siti.
Art. 23
Risoluzione del contratto, recesso del contratto
Nel corso dell’esecuzione del contratto, qualora l’Azienda rilevi violazioni degli obblighi contrattuali, provvederà a contestare all’aggiudicataria gli addebiti rilevati e contestualmente fisserà un congruo termine entro cui la medesima dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
L’Azienda, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento dell’appaltatore, avrà, comunque, facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:
1. Applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
2. Sospensione totale o parziale, anche temporanea del parcheggio, senza giustificato motivo;
3. Violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle previste dal presente appalto, salvo eventi espressamente autorizzati dall’Azienda;
4. Violazione nel curare la manutenzione ordinaria o straordinaria del parcheggio;
5. Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal contratto;
6. Abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, il Servizio stesso;
7. Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale sia civile;
8. Per qualsivoglia altro motivo, anche non citato nei precedenti punti, purché ravvisabile nel Codice Civile;
9. Qualora il versamento della quota dovuta si protragga 10 giorni oltre i termini previsti e nel caso di tre successivi tardivi pagamenti, il rapporto del contratto di servizio si riterrà automaticamente risolto, sulla base della certificazione del Direttore dalla Struttura Bilancio e Contabilità dell’Azienda;
10. Sopravvenuto stato fallimentare della aggiudicataria o altra procedura di controllo relativa alla medesima;
11. Grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell’Azienda;
12. Impossibilità, per qualsiasi motivo, a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
13. Cessione del contratto o affidamento in subappalto non autorizzato;
14. Inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
15. Violazione e/o il mancato adeguamento a norme cogenti, ivi incluse quelle di settore (videosorveglianza – privacy etc. ) che esponga anche potenzialmente l’Azienda, in qualità di obbligato in solido, a sanzioni e/ o a ristoro del danno;
16. Violazione degli obblighi previsti da successivo art. 27;
17. Mancato rispetto del “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati in data 8 aprile 2010 [doc web n 1712680].
18. Mancata ricostituzione della cauzione definitiva nel termine assegnato dall’Azienda nel caso la stessa sia stata escussa, in tutto o in parte;
19. Ogni altra condotta che comporti un inadempimento.
In caso di risoluzione, l'Azienda affiderà ad altra Ditta il servizio, utilizzando, se possibile ai sensi delle disposizioni legislative, la graduatoria della presente gara con la quale è stato aggiudicato il corrente appalto. Potrà essere escussa la garanzia prestata a fronte del danno subito, ovvero a fronte del potenziale danno, alla fine del periodo contrattuale addebitando alla Ditta inadempiente l’eventuale maggior costo sostenuto rispetto all’ammontare della cauzione.
In caso di impresa individuale, ove nel corso del contratto intervenga la morte del titolare del concessionario, l’Azienda avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.
Qualora l'Azienda intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cure e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall’Azienda per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale. In caso di scioglimento o di liquidazione del concessionario, ovvero di cambiamento di ragione sociale, cessione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda, trasformazione, fusione o scissione della società, l'Azienda applicherà le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (art. 106 “modifica di contratti durante il periodo di efficacia”) e,
ove possibile ed ammesso dalle disposizioni vigenti, l’Azienda potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale impresa/società subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda sulla base dei documenti che il concessionario sarà tenuto a fornire a propria cura e spese.
In caso di fallimento del concessionario, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulla garanzia definitiva e sui beni di proprietà.
L’Azienda avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore, con raccomandata A.R./P.E.C., almeno 30 giorni prima, in conseguenza d’eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto Aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura. In tale evenienza il fornitore, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, potrà richiedere una revisione del canone che dovrà essere concordata con l’Azienda, non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate e degli impianti installati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 24
Cessione dell’appalto e subappalto
Il concessionario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione totale o parziale del contratto s’intenderà come nulla e di nessun effetto nel medesimo con diritto alla rifusione d’ogni eventuale danno. L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e la possibilità per l'Azienda di risolvere il contratto .
La parte di servizio subappaltabile per anno non potrà superare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016, il 30% dell’importo complessivo del servizio annuo. Non saranno considerati nel subappalto gli acquisti e le forniture di attrezzature e apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio.
Art. 25 Controversie
Nel caso in cui il concessionario manchi all’adempimento di uno solo degli obblighi imposti dal contratto, è facoltà dell’Azienda di ritenere anticipatamente risolto di diritto il medesimo, senza che il fornitore possa vantare il beneficio del termine di cui all’art. 1454 del codice civile, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata dal concessionario. L’Azienda ha la facoltà di esercitare tale diritto, solo dopo aver inoltrato contestazione scritta al concessionario, e, lo stesso, non abbia provveduto a sanare le irregolarità contestate nei termini prescritti.
Il concessionario non può sospendere il proprio servizio per effetto di contestazioni sorte tra le parti.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sia nella fase che va dall’indizione all’aggiudicazione definitiva, sia successivamente, è territorialmente competente il Tribunale di Savona.
Articolo 26 Pubblicità
Il concessionario del servizio dovrà farsi carico di pubblicizzare mediante depliant, contenente anche l’ubicazione dei reparti e dei servizi ospedalieri, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato, con le relative tariffe ed orari e le modalità di fruizione del servizio.
Articolo 27 Obblighi di riservatezza
Per il periodo contrattualmente previsto ed per il successivo biennio, l’impresa garantisce la segretezza riguardo ad informazioni / dati di cui i propri operatori / consulenti / subappaltatori siano comunque venuti a conoscenza durante ed in ragione del servizio.
L’inosservanza di tale vincolo, così come l’utilizzo di dati/ informazioni per scopi difformi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio, comporta inadempimento grave e conseguente risoluzione del contratto. L’azienda è manlevata relativamente ai danni inerenti o derivanti da tale violazione
Articolo 28 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente Capitolato o del Disciplinare di gara, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici” ove applicabile, nelle parti tuttora in vigore, nonché le specifiche norme di settore vigenti in materia di privacy e di video-sorveglianza.