ALLEGATO A
ALLEGATO A
Criteri e modalità per l’accreditamento e la stipulazione di accordi contrattuali per il servizio di assistenza e consulenza psicologica, ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016
A) PASSAGGI PROCEDURALI PER LA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI:
I passaggi procedurali necessari per addivenire alla stipulazione di accordi contrattuali tra i soggetti accreditati ai sensi della legge provinciale n. 5 del 2016 e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono i seguenti:
1) Definizione dei contenuti del presente Allegato, anche mediante scambi informativi tra i componenti della Commissione di valutazione di cui all’articolo 4 della legge provinciale n. 5 del 2016.
2) Pre – adozione in Giunta provinciale dei contenuti del provvedimento che approva il presente Allegato.
3) Parere da parte della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale.
4) Adozione definitiva del provvedimento da parte della Giunta provinciale.
5) Approvazione dei requisiti di accreditamento e della modulistica per la presentazione delle domande.
6) Finestra temporale per la presentazione delle domande di accreditamento istituzionale.
7) Presentazione delle domande al Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento.
8) Istruttoria delle domande.
9) Rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della Provincia.
10) Trasmissione all’Azienda dell’elenco dei soggetti accreditati.
11) Selezione, all’interno dei soggetti accreditati, dei soggetti con cui stipulare accordi contrattuali.
12) Stipulazione degli accordi contrattuali, comprensivi anche dei relativi budget.
In merito ai passaggi procedurali da 5 a 8 sopra evidenziati, concernenti le modalità e i termini di presentazione delle domande di accreditamento istituzionale, la documentazione da presentare, l’istruttoria delle domande e l’accreditamento, si precisa ulteriormente quanto segue:
• le domande di accreditamento potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo B;
• le domande potranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento del dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali, di cui al punto 3 della presente deliberazione, con cui sarà approvata la relativa modulistica, e dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx se i richiedenti sono obbligati ad utilizzare la posta elettronica certificata; anche mediante casella di posta elettronica non certificata se i richiedenti non ne fossero obbligati;
• le domande dovranno essere redatte nel rispetto della modulistica e della documentazione previste dal provvedimento del dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali di cui al punto 3 della presente deliberazione;
• le domande pervenute saranno istruite dalla struttura competente (Dipartimento salute e politiche sociali) nel rispetto dei vincoli programmatori e dei criteri previsti dal paragrafo C) del presente Allegato;
• la Provincia provvederà all’effettuazione dei necessari controlli dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e, a tal fine, utilizzerà la Commissione tecnica provinciale per l’accreditamento prevista dall’articolo 17 del DPGP 30/48 del 2000, secondo le modalità operative disposte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1711 del 6 ottobre 2015 e n. 1848 del 5 ottobre 2018;
• gli esiti del sopralluogo saranno riportati in un verbale di verifica;
• nel caso in cui, nel corso del sopralluogo, fosse rilevata la mancata conformità ai requisiti richiesti, che impedisca il rilascio dell’accreditamento istituzionale, la Provincia notificherà al richiedente il verbale di verifica, contenente: gli esiti del sopralluogo, le prescrizioni indicate dai valutatori in corrispondenza ai requisiti non soddisfatti, e la tempistica per la risoluzione delle non conformità riscontrate;
• nel caso di mancato adeguamento entro i tempi stabiliti, la nota di trasmissione del verbale equivarrà a preavviso di rigetto della domanda di accreditamento istituzionale. In tale caso, la Provincia adotterà un provvedimento negativo;
• se invece il sopralluogo avesse esito positivo, o nel caso siano stati rilevati, in corrispondenza di alcuni requisiti, solo alcuni elementi di miglioramento, sotto forma di prescrizioni, che tuttavia non inficiano un giudizio complessivamente positivo sul rilascio dell’accreditamento al richiedente, con o senza prescrizioni, l’accreditamento verrà formalmente notificato al richiedente e trasmesso per conoscenza all’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
• in prima applicazione della legge provinciale n. 5 del 2016, la Provincia rilascerà un accreditamento istituzionale provvisorio;
• il procedimento si concluderà con l’accreditamento con o senza prescrizioni (o il diniego dell’accreditamento) entro il termine massimo di 150 giorni, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda.
Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni in materia di accreditamento istituzionale di cui all’articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.
B) REQUISITI AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE:
L’articolo 1 comma 1 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 disciplina “il servizio di assistenza e consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare e di gruppo, nonché gli interventi di sostegno destinati in modo coordinato e integrato alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita attraverso attività di supporto qualificato, diagnosi, cura e riabilitazione, mirati al trattamento di sintomatologie specifiche afferenti alle capacità cognitive, affettive e relazionali dell’individuo, alla prevenzione del disagio emotivo e alla promozione del benessere psico-fisico della persona”.
A tal fine, “la Provincia valorizza i profili di integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il coordinamento tra la medicina di base e le strutture sanitarie di supporto psicologico pubbliche e private operanti sul territorio”.
Xx xxxxxx X.X. 0/0000 prevede all’art. 3, come innovato nel dicembre 2017 dalla legge provinciale n. 17 del 2017, che le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica siano erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti sul territorio provinciale:
a) strutture sanitarie pubbliche, territoriali e ospedaliere;
b) realtà del privato sociale, aggregazioni professionali formalmente costituite e studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.
Per esercitare l’attività di consulenza e assistenza psicologica in studi mono professionali oppure in studi associati, NON è necessaria una specifica autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria/sociosanitaria.
Ciò è stato disposto a livello nazionale dal comma 2 dell’articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992 D.lgs. 502/1992 art.8, comma 2 “L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le
strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.” e puntualizzato a livello provinciale dall’articolo 6 del D.P.G.P 30-48/2000 (regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento), secondo cui le disposizioni in materia di autorizzazione sanitaria “non si applicano agli studi professionali intesi come sedi presso le quali il professionista svolge abitualmente la propria attività di natura prevalentemente professionale e della quale il professionista stesso o i professionisti associati risultano individualmente responsabili”. Tuttavia, “gli esercenti le professioni sanitarie, anche se non soggetti ad autorizzazione, hanno comunque l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio al comune sul cui territorio il medesimo è aperto, autocertificando il proprio titolo di studio”.
Tuttavia, per quanto riguarda le strutture accreditate, si ricorda quanto disposto dal citato D.P.G.P. n. 30-48/2000 all’art. 11 comma 5, e cioè che “le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, nonché i soggetti esercenti una professione sanitaria, che intendono essere ammessi ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario provinciale, debbono essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 (n.d.r. autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria/socio-sanitaria) e del provvedimento di accreditamento rilasciato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento”.
Pertanto, nel caso di una struttura accreditata che eroghi attività di consulenza e assistenza psicologica, è necessario che la medesima possieda sia alcuni requisiti minimi autorizzativi generali e specifici, di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo, sia i requisiti ulteriori di qualità inerenti in particolare la specificità delle prestazioni erogate, l’organizzazione interna e l’impostazione di un sistema di gestione della qualità.
Di seguito vengono elencati i principali requisiti, che verranno definitivamente integrati e redatti sotto forma di lista di controllo con successivo provvedimento della Giunta provinciale.
B1) REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE:
1.1. Rientrare in una delle seguenti fattispecie soggettive:
• Studi associati di psicologia e psicoterapia:
intendendo come tali quelli formati a seguito di stipulazione di contratto associativo e all’interno dei quali vi sia almeno uno psicologo legittimato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Per ciascuno degli psicologi indicati nella domanda dovranno essere forniti, oltre al nominativo: la residenza; il codice fiscale; la data di iscrizione all’ordine degli psicologi; il numero di anni di esercizio effettivo della professione dopo l’iscrizione all’ordine; un curriculum vitae sintetico, contenente le principali informazioni su: esperienze professionali (generali e specifiche negli ambiti di intervento individuati nel successivo paragrafo D), formazione, metodologie di lavoro e rapporti di collaborazione rilevanti ai fini della valutazione della qualità professionale.
Per gli psicologi psicoterapeuti dovrà essere indicata anche la data di conseguimento dell’abilitazione al titolo di psicoterapeuta ed il numero di anni e mesi di esercizio effettivo dell’attività psicoterapeutica.
• Aggregazioni professionali formalmente costituite:
intendendo come tali:
• una APS (Associazione di promozione sociale) iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 35 e 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, e fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 101 del decreto medesimo (“3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.”). Per le APS aventi sede legale in Provincia di Trento, l’iscrizione necessaria è quella al registro provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1612 del 21 settembre 2015.
L’APS dovrà avere come soci almeno due psicologi iscritti all’ordine, di cui almeno uno legittimato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
• Oppure una STP (società tra professionisti) o altra tipologia di società tra professionisti, che abbia come soci almeno due psicologi iscritti all’ordine, di cui almeno uno legittimato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
Sia per le APS che per le STP, per ciascuno degli psicologi associati dovranno essere forniti, oltre al nominativo: la residenza; il codice fiscale; la data di iscrizione all’ordine degli psicologi; il numero di anni di esercizio effettivo della professione dopo l’iscrizione all’ordine; un curriculum vitae sintetico, contenente le principali informazioni su: esperienze professionali (generali e specifiche negli ambiti di intervento individuati nel successivo paragrafo D), formazione, metodologie di lavoro e rapporti di collaborazione rilevanti ai fini della valutazione della qualità professionale.
Per gli psicologi psicoterapeuti dovrà essere indicata anche la data di conseguimento dell’abilitazione al titolo di psicoterapeuta ed il numero di anni e mesi di esercizio effettivo dell’attività psicoterapeutica.
• Realtà del privato sociale:
intendendo come tali uno degli enti elencati all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd “Codice del Terzo Settore”).
L’ente dovrà essere iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 35 del Codice del Terzo settore, e fermo restando quando previsto dal comma 3 dell’articolo 101 del Codice medesimo (“3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.”). Per le organizzazioni di volontariato (ODV) e per le associazioni di promozione sociale (APS) aventi sede legale in Provincia di Trento, l’iscrizione necessaria è quella ai rispettivi registri provinciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1612 del 21 settembre 2015.
Presenza di psicologi:
• per le Cooperative: nell’Ente dovranno essere presenti, con lo status di soci o con rapporto di dipendenza o consulenza, almeno due psicologi iscritti all'Ordine, di cui almeno uno legittimato all'esercizio della psicoterapia;
• per le APS – Associazioni di promozione sociale: si rinvia al punto precedente (“Aggregazione professionale formalmente costituita”);
• per le ODV – Organizzazioni di volontariato: tali realtà dovranno: operare per statuto associativo in ambito psicologico; contare su iscritti psicologi; essere in possesso di Partita IVA per consulenze ad istituzioni tramite altri professionisti psicologi NON iscritti all'associazione (*). Questi ultimi dovranno essere almeno due ed essere entrambi iscritti all'Ordine; almeno uno di loro, inoltre, dovrà essere anche legittimato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.
(*) NB La ratio di questa ultima distinzione riguarda la normativa che proibisce alle associazioni di volontariato di remunerare i propri iscritti. L’ODV potrebbe peraltro possedere le caratteristiche di esperienza, il background organizzativo e formativo per gestire l'assistenza psicologica attraverso altri psicologi esterni all'associazione di volontariato, ai quali affidare gli interventi.
Per ciascuno degli psicologi indicati nella domanda dovranno essere forniti, oltre al nominativo: la residenza; il codice fiscale; la data di iscrizione all’ordine degli psicologi; il numero di anni di esercizio effettivo della professione dopo l’iscrizione all’ordine; un curriculum vitae sintetico, contenente le principali informazioni su: esperienze professionali (generali e specifiche negli ambiti di intervento individuati nel successivo paragrafo D), formazione, metodologie di lavoro e rapporti di collaborazione rilevanti ai fini della valutazione della qualità professionale.
Per gli psicologi psicoterapeuti dovrà essere indicata anche la data di conseguimento dell’abilitazione al titolo di psicoterapeuta ed il numero di anni e mesi di esercizio effettivo dell’attività psicoterapeutica.
1.2. Essere in possesso di partita IVA.
1.3. Essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dal vigente ordinamento (ENPAP – INPS ecc.).
REQUISITI DEI SINGOLI PROFESSIONISTI INDICATI NELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO:
2.1. - Essere iscritti all’Albo degli psicologi, nonché, per gli psicoterapeuti, essere legittimati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ex art. 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56.
2.2. - Essere in regola con gli obblighi formativi ECM.
REQUISITI STRUTTURALI:
3.1. Possedere una sede operativa in Provincia di Trento.
3.2. Disporre di uno studio attrezzato, comprensivo anche di una sala d’attesa e di un’insonorizzazione a garanzia della riservatezza. Lo studio dovrà consentire l’accesso anche alle persone disabili, e quindi essere privo di barriere architettoniche.
3.3. Possedere un archivio protetto per la custodia dei documenti.
3.4. Essere dotati un computer, una stampante, una casella PEC – Posta elettronica certificata.
NB: data la natura delle prestazioni richieste, il requisito 3.2. non è indispensabile per l’accreditamento e il convenzionamento del soggetto che gestirà gli interventi di psicologia dell’emergenza.
REQUISITI ORGANIZZATIVI:
4.1. Adottare metodologie per la valutazione ex post dell’efficacia degli interventi condivise con l’Azienda.
4.2. Essere in possesso di una Carta dei servizi.
4.3 Affidare il ruolo di direttore sanitario/responsabile sanitario a uno psicologo-psicoterapeuta.
C) VINCOLI PROGRAMMATORI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE:
In prima applicazione della presente legge, e quindi entro due anni dall’avvio dell’effettiva operatività, saranno considerati funzionali alla programmazione sanitaria l’accreditamento istituzionale di un numero di soggetti:
• non superiore a trenta, per le attività “ordinarie”, ossia per le attività elencate nei punti da 1. a 4. del successivo paragrafo D;
• pari ad uno, per gli interventi di psicologia dell’emergenza (punto 5. del successivo paragrafo D);
• pari ad uno, per gli interventi psicologici a favore delle persone con disabilità visiva e dei loro familiari (punto 6. del successivo paragrafo D).
Fino alla fine della fase di prima applicazione, per ragioni di semplificazione amministrativa, il soggetto richiedente potrà presentare domanda per una sola delle tre macro - tipologie di attività (attività “ordinarie” - interventi di psicologia dell’emergenza - interventi a favore di persone con disabilità visiva).
C1) Attività “ordinarie”:
Per le attività “ordinarie”, la distribuzione territoriale programmaticamente prevista è la seguente:
Zona di riferimento | Sede erogativa | Sede UO Psicologia clinica di riferimento | Numero massimo accreditam. istituzionali |
1 | Territorio Val d’Adige + Xxxxx xxx Xxxxx | Xxxxxx | 0 |
2 | Vallagarina + Xxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | 0 |
3 | Alto Garda e Ledro | Riva del Garda | 2 |
4 | Giudicarie e Rendena | Tione | 2 |
5 | Val di Sole + Val di Non | Cles | 2 |
6 | Rotaliana + Paganella + Cembra | Mezzolombardo | 2 |
7 | Fiemme + Fassa | Cavalese | 2 |
8 | Alta Valsugana e Bernstol | Pergine Valsugana | 2 |
9 | Bassa Valsugana e Tesino | Borgo Valsugana | 2 |
10 | Primiero e Vanoi | Tonadico | 2 |
TOTALE | 30 |
Al fine della verifica del rispetto del vincolo programmatorio, ciascun richiedente dovrà pertanto dichiarare in quale zona di riferimento, ovvero in quali zone, intenderà operare in caso di stipulazione dell’accordo contrattuale. Un singolo soggetto potrà essere accreditato anche rispetto a più zone di riferimento.
Nel caso in cui, per una o più zone di riferimento, le domande di accreditamento per le quali l’istruttoria si fosse conclusa positivamente fossero superiori al numero massimo definito dal vincolo programmatorio, si procederà alla scelta di chi includere e di chi escludere dall’accreditamento istituzionale sulla base del criterio dell’esperienza effettiva nell’esercizio dell’attività psicoterapeutica:
• calcolo, per ciascun psicoterapeuta, del periodo di esercizio effettivo dell'attività psicoterapeutica, come auto dichiarato nella domanda di accreditamento;
• il periodo sarà calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda;
• la frazione d’anno verrà arrotondata, per eccesso o per difetto, con metodo matematico (all’anno successivo in casi di 6 mesi o più, all’anno precedente in caso di numero di mesi inferiore a 6);
• verrà attribuito un punto per ciascun anno, con un punteggio massimo di 15 nel caso di esperienza superiore a 14 anni e 6 mesi;
• il punteggio finale del richiedente sarà pari alla somma dei punti individuali, come sopra calcolati. In caso di parità di punteggio, come sopra determinato, verrà data precedenza al soggetto che dichiarerà la propria disponibilità ad operare in un numero maggiore di sedi erogative.
In caso di parità anche applicando quest’ultimo criterio, verrà data precedenza al soggetto che avrà presentato per primo la domanda di accreditamento all’indirizzo PEC di cui al paragrafo B.
C2) Interventi di psicologia dell’emergenza:
Per l’accreditamento del soggetto idoneo a svolgere detti interventi, ciascun richiedente dovrà dichiarare da quanto tempo sta svolgendo, anche in forma di volontariato, detta attività. Nel caso in cui i soggetti in possesso dei requisiti fossero più di uno, verrà concesso l’accreditamento istituzionale al soggetto che avrà dichiarato un’esperienza specifica temporalmente più lunga. Quest’ultimo dovrà pertanto tempestivamente trasmettere alla Provincia documentazione idonea a dimostrare l’esperienza pluriennale maturata e dichiarata.
Poiché le predette attività sono svolte presso un Pronto Soccorso di un ospedale e/o nei luoghi di intervento di Trentino Emergenza 118, il soggetto richiedente è esonerato dalla dimostrazione del rispetto del requisito 3.2. (vedi paragrafo B “Requisiti soggettivi del richiedente”).
Si precisa inoltre che i soggetti accreditati e convenzionati sono autorizzati a svolgere attività presso i PS degli Ospedali solo al di fuori dell'orario di Servizio dell’U.O. di Psicologia (quindi notturno, festivo, etc).
C3) Interventi psicologici a favore delle persone con disabilità visiva e dei loro familiari:
Per l’accreditamento del soggetto idoneo a svolgere detti interventi, ciascun richiedente dovrà dichiarare che sta svolgendo, al momento della domanda e anche eventualmente in forma di volontariato, detta attività. Nel caso in cui i soggetti in possesso dei requisiti fossero più di uno, verrà concesso l’accreditamento istituzionale al soggetto che avrà dichiarato di poter disporre di un numero maggiore di psicologi specificamente formati su questi aspetti. Quest’ultimo dovrà pertanto tempestivamente trasmettere alla Provincia documentazione idonea a dimostrare quanto auto dichiarato.
Disposizioni comuni (prosecuzione):
Ad avvenuto completamento delle procedure istruttorie, come sopra descritte, la Provincia individuerà i soggetti accreditati, nel già citato numero massimo di 30 + 1 + 1, e trasmetterà il relativo elenco all’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
L’Azienda procederà ad individuare i soggetti con i quali stipulare gli accordi contrattuali per le attività “ordinarie” sulla base di una valutazione comparativa dell’esperienza professionale e della formazione specifica.
La Commissione valutativa sarà formata da dirigenti psicologi dell’Unità operativa di psicologia clinica dell’Azienda, integrato da un componente indicato dall’Ordine degli psicologi di Trento.
La valutazione comparativa sarà finalizzata ad individuare un numero massimo di 15 + 1 + 1 soggetti nei confronti dei quali è autorizzata la stipulazione di accordi contrattuali, secondo il seguente schema:
Zona di riferimento | Sede erogativa | Sede UO Psicologia clinica di riferimento | Numero massimo accreditam. istituzionali | Numero massimo accordi contrattuali con soggetti privati accreditati |
1 | Territorio Val d’Adige + Xxxxx xxx Xxxxx | Xxxxxx | 0 | 4 |
2 | Vallagarina + Xxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | 0 | 3 |
3 | Alto Garda e Ledro | Riva del Garda | 2 | 1 |
4 | Giudicarie | Tione | 2 | 1 |
5 | Val di Sole + Val di Non | Cles | 2 | 1 |
6 | Rotaliana + Paganella + Cembra | Mezzolombardo | 2 | 1 |
7 | Fiemme + Fassa | Cavalese | 2 | 1 |
8 | Alta Valsugana e Bernstol | Pergine Valsugana | 2 | 1 |
9 | Bassa Valsugana e Tesino | Borgo Valsugana | 2 | 1 |
10 | Primiero e Xxxxx | Xxxxxxxx | 2 | 1 |
Totale per attività “ordinarie” | 30 | 15 | ||
Interventi di psicologia dell’emergenza | 1 | 1 | ||
Interventi psicologici a favore delle persone con disabilità visiva e dei loro familiari | 1 | 1 | ||
TOTALE GENERALE | Xxx. 32 soggetti accreditati | Max. 17 accordi contrattuali |
Nel caso in cui, al termine dell’istruttoria, vi fossero, per le attività “ordinarie”, zone di riferimento del tutto prive di soggetti accreditati, l’Azienda NON assegnerà il relativo budget economico di cui al paragrafo E).
Nel caso in cui, per le medesime attività, vi fossero zone di riferimento con un numero di soggetti inferiore rispetto a quello previsto dalla programmazione provinciale, l’Azienda NON assegnerà la relativa quota parte di budget.
D) DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO OGGETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE CON I SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI:
Ad integrazione degli interventi di carattere clinico svolti dall’Azienda, potranno essere affidati ai soggetti accreditati, in collaborazione con l’Azienda medesima, alla quale spetta comunque, con la necessaria gradualità, la governance di organizzazione e, a regime, di valutazione dell’intero sistema, interventi rientranti nei seguenti ambiti:
1) sostegno ai care givers, con priorità all’ambito della presa in carico domiciliare di persone non autosufficienti con diagnosi di demenza o con accertata condizione di disabilità;
2) sostegno psicologico alle persone affette da dolore cronico non oncologico severo;
3) percorso di elaborazione del lutto per chi ha perso un familiare o un convivente;
4) eventuali altri interventi psicologici: interventi previsti dagli articoli 1 (uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità) e 3 (attività psicoterapeutica) della legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”, ed emergenti come critici nel corso del periodo di sperimentazione in relazione ai tempi di attesa, alla localizzazione dei servizi, a motivate scelte personali dei cittadini, ad esigenze organizzative specifiche dell'Azienda.
Oltre a questi quattro ambiti di intervento, sinteticamente definibili, per comodità di esposizione, come “ordinari”, si ritiene opportuno prevedere anche i seguenti ulteriori due ambiti:
5) Interventi di psicologia dell’emergenza: primo aiuto psicologico per sopravvissuti, familiari, soccorritori, attivabile tramite CUR-NUE 112 (118) nei luoghi di accadimento e/o in famiglia. Sono escluse le maxi emergenze e le maxi calamità di Protezione civile. Fuori dall’orario di servizio dell’Unità operativa di psicologia clinica, l’intervento è attivabile anche dal Pronto Soccorso.
6) Interventi psicologici a favore delle persone con disabilità visiva e dei loro familiari: interventi di sostegno / supporto psicologico a favore delle persone cieche assolute, cieche parziali e ipovedenti gravi, come definite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 “"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", nonché dei loro familiari.
Per i contenuti specifici degli ambiti di intervento n. 5) e n. 6), si veda anche il successivo paragrafo G.
Tutti gli interventi di assistenza psicologica contenuti negli ambiti sopra descritti costituiscono prestazioni socio sanitarie aggiuntive, con modalità di accesso diretto, previa autorizzazione da parte dell’U.O. di Psicologia dell’Azienda, come descritto nel successivo paragrafo G).
E) BUDGET ECONOMICO:
Il budget complessivo a disposizione per l’anno 2019 è fissato in euro 300.000, comprensivo degli eventuali oneri per adempimenti previdenziali.
Il budget sarà suddiviso nel seguente modo:
• 287.000 euro, comprensivo degli eventuali oneri per adempimenti previdenziali, per gli interventi “ordinari” (punti da 1. a 4. del precedente paragrafo E);
• 5.000 euro, comprensivo degli eventuali oneri per adempimenti previdenziali, per gli interventi di psicologia dell’emergenza (punto 5. del precedente paragrafo E);
• 8.000 euro, comprensivo degli eventuali oneri per adempimenti previdenziali, per gli interventi psicologici a favore delle persone con disabilità visiva e dei lori familiari (punto 6. del precedente paragrafo E).
A sua volta, il budget di 287.000 euro annui sarà suddiviso nel seguente modo:
• 267.000 euro distribuito sulla base della popolazione residente della zona di riferimento;
• 20.000 euro quale fondo di riserva a disposizione dell’Azienda per eventuali necessità che si dovessero manifestare in corso d’anno.
Zona di riferiment o | Sede erogativa | Sede UO Psicologia clinica di riferimento | Budget complessivo della zona di riferimento (prima assegnazione, provvisoria) Valori annui “a regime” | Numero massimo accordi contrattuali con soggetti privati accreditati |
1 | Territorio Val d’Adige + Valle dei Laghi | Trento | Euro 65.649 | 4 |
2 | Vallagarina + Altipiani Cimbri | Rovereto | Euro 47.313 | 3 |
3 | Alto Garda e Ledro | Riva del Garda | Euro 25.075 | 1 |
4 | Giudicarie | Tione | Euro 18.508 | 1 |
5 | Val di Sole + Val di Non | Cles | Euro 27.300 | 1 |
6 | Rotaliana + Paganella + Cembra | Mezzolombardo | Euro 22.837 | 1 |
7 | Fiemme + Fassa | Cavalese | Euro 14.938 | 1 |
8 | Alta Valsugana e Bernstol | Pergine Valsugana | Euro 26.994 | 1 |
9 | Bassa Valsugana e Tesino | Borgo Valsugana | Euro 13.479 | 1 |
10 | Primiero e Xxxxx | Xxxxxxxx | Euro 4.907 | 1 |
267.000 euro (*) | 15 contratti per gli interventi “ordinari” | |||
+ 20.000 euro (*) | Fondo di riserva (da redistribuire per gli interventi “ordinari”) | |||
+ 5.000 euro (*) | Contratto per gli interventi di psicologia dell'emergenza | |||
+ 8.000 euro (*) | Contratto per gli interventi psicologici a favore delle persone con disabilità visiva e dei lori familiari | |||
TOTALE GENERALE | = 300.000 euro (*) |
(*) NB: Importi lordi, comprensivi degli eventuali oneri per adempimenti previdenziali e fiscali.
F) PRESTAZIONI, TARIFFE E COMPARTECIPAZIONE:
Agli interventi di cui al precedente paragrafo D, tranne quelli previsti al punto 5), erogati dai soggetti titolari di accordo contrattuale con l’Azienda, verrà applicata la tariffa di Euro 44,00 per seduta, per un ciclo di massimo 8 sedute, comprendente anche al loro interno la valutazione psicologica semplice.
Agli interventi di cui al paragrafo D, punto 5), verrà applicata, tenuto conto della durata presumibile degli interventi di psicologia dell’emergenza e dei costi medi orari per l’espletamento dell’attività, la tariffa di Euro 90,00 per ogni intervento.
Per quanto riguarda la compartecipazione degli assistiti alla spesa, per motivi di semplificazione essa sarà pari, fino al termine dei due anni dall’avvio dell’effettiva operatività (periodo sperimentale / di prima applicazione), e comunque fino a nuova disposizione, ad Euro 35,00.
Sarà versata dall’utente direttamente al soggetto convenzionato e sarà quindi dedotta dall’importo dovuto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari al soggetto convenzionato medesimo.
La compartecipazione non sarà dovuta nei soli casi degli interventi di psicologia dell’emergenza (punto n. 5 del paragrafo D).
G) ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI:
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari è incaricata della stipulazione e dell’attuazione degli accordi contrattuali, curando quindi gli aspetti amministrativi, informatici (installazione degli eventuali sistemi informativi necessari per l’applicazione degli accordi ecc.), informativi e ogni altro aspetto necessario.
In particolare, spetta all’Unità operativa di Psicologia dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari la regia nella definizione di ciascuno degli ambiti di intervento individuati.
Nella definizione dei percorsi relativi ai primi quattro ambiti di intervento previsti dal paragrafo D (interventi cd. “ordinari”) l’Azienda si atterrà ad un principio generale di massima semplificazione possibile sia per gli utenti che per i professionisti. Inoltre, terrà in debito conto anche questi ulteriori principi:
• centralità del cittadino / utente e del suo bisogno di tipo psicologico rispetto alle esigenze dell’organizzazione aziendale e dei professionisti;
• primo contatto del cittadino / utente con l’Unità operativa mediante le consuete modalità;
• effettuazione di un triage da parte dell’Unità operativa;
• per gli utenti inviati, libertà di scelta all’interno dell’insieme dei soggetti convenzionati;
• fino al termine della fase sperimentale, tendenziale non ripetibilità dei trattamenti, salvo deroghe su singoli casi, da concordarsi tra il soggetto convenzionato e lo psicologo inviante;
• predisposizione da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di modulistica uniforme / standard per la regolazione dei rapporti con i soggetti convenzionati;
• organizzazione di momenti informativi, rivolti ai soggetti titolari degli accordi contrattuali, sugli aspetti procedurali, amministrativi, economici ed informativi degli accordi medesimi.
Per quanto riguarda invece il quinto ambito di intervento (“Interventi di psicologia dell’emergenza”), l’Azienda elaborerà un protocollo di intervento, contenente gli aspetti applicativi, sia di tipo clinico/assistenziale che amministrativo. Il protocollo sarà predisposto attenendosi alle seguenti direttive:
Caratteristiche degli interventi: | Interventi tempestivi nei casi di emergenze / urgenze, con esclusione delle maxi emergenze – maxi calamità di Protezione civile. Primo aiuto psicologico per sopravvissuti, famigliari, soccorritori attivabile tramite CUR-NUE 112 (118) nei luoghi dell’accadimento e/o in famiglia. |
Accordo contrattuale: | Tutto il servizio dovrà essere affidato ad un unico interlocutore accreditato. |
Orari e richiedenti: | Attivabile al di fuori degli orari di servizio attivo e pronta disponibilità degli psicologi dell’Unità operativa di Psicologia clinica dell’Azienda. Possibili richiedenti: Pronto Soccorso degli Ospedali di Trento e di Rovereto – Trentino Emergenza 118. No richieste da parte della Protezione Civile. L’Unità operativa definirà con i responsabili del PS e di Trentino Emergenza 118 le situazioni in cui richiedere l'intervento dello psicologo (suicidio, morte di minore e adolescente, fatto di sangue ecc.) . |
Contenuti degli interventi: | Primo aiuto psicologico-(Psychological First Aid) stabilizzazione emotiva per sopravvissuti e familiari; Defusing e Debriefing per i soccorritori nei giorni successivi. Xxxxxxx remunerati solo interventi su richiesta di PS o di Trentino Emergenza 118 che, al massimo, potranno richiedere anche un intervento successivo, il giorno dopo, in abitazione per sopravvissuti o familiari. Il passaggio all’U.O. potrà avvenire al termine del primo intervento, se la situazione lo permette, oppure dopo un secondo intervento. Potranno essere anche previsti momenti di intervento congiunto (es. debriefing). |
Remunerazione: | Vedi precedente paragrafo F). |
Anche per quanto riguarda infine il sesto ambito di intervento (“Interventi psicologici a favore delle persone con disabilità visiva e dei loro familiari”), l’Azienda elaborerà, insieme al soggetto accreditato, un protocollo di intervento, contenente gli aspetti applicativi, sia di tipo clinico/assistenziale che amministrativo.
Il protocollo sarà predisposto attenendosi alle seguenti direttive:
Caratteristiche degli interventi: | Interventi di sostegno / supporto psicologico a favore delle persone cieche assolute, cieche parziali e ipovedenti gravi, come definite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 “"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", nonché dei loro familiari. |
Accordo contrattuale: | Tutto il servizio dovrà essere affidato ad un unico interlocutore accreditato. |
Contenuti degli interventi | Il servizio dovrà essere finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone sopra citate, attraverso: • il sostegno per stati dell’umore depresso; • il sostegno psicologico al dolore emotivo e fisico a seguito dell’acutizzarsi / aggravarsi della malattia; • il sostegno per eventi luttuosi, in integrazione all’intervento sanitario; • il sostegno ai familiari. Dovrà essere data priorità alle fasce di popolazione meno raggiungibili (marginalizzate e/o isolate sotto il profilo della loro area residenziale) e a coloro che vivono in condizioni esistenziali di particolare sofferenza emotiva e psicologica (es. anziani e disabili isolati, disabilità complesse, multi disabilità). Gli interventi dovranno essere valutati con prove di efficacia. |
Percorso delle persone interessate ed aspetti amministrativi: | Verranno definiti dal protocollo di intervento. |
Remunerazione: | Vedi precedente paragrafo F). |
H) DISPOSIZIONI FINALI:
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, è demandata all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la definizione di tutto quanto necessario per la stipulazione e per la gestione degli accordi contrattuali con i soggetti accreditati.
Rimane fermo che i primi due anni di avvio di questa nuova attività hanno carattere sperimentale.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l’Azienda trasmetterà alla Provincia una relazione sull’attività convenzionata dell’anno precedente, rendicontando le attività svolte, sia dal punto di vista professionale che amministrativo, evidenziando eventuali criticità riscontrate e formulando proposte per il superamento delle stesse.
Anche in base ai contenuti delle relazioni trasmesse, il presente provvedimento potrà essere modificato al termine della predetta fase sperimentale.