CONTRATTO
Schema tipo di contratto per ATTIVITÀ DI RICERCA
tra
il/la … [Denominazione controparte] (di seguito, per brevità, “Committente”) con sede in …, Via …, PEC …, P. IVA …, C.F. …, rappresentata da …, [eventuale: nato/a … il …,] autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con …
e
il Dipartimento di … dell’Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, “Dipartimento”), C.F. 80007270186 e P.IVA 00462870189, con sede in Pavia, Via …, rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 16, del Manuale di contabilità e controllo di gestione allegato al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Direttore, Prof. …, [eventuale: nato/a … il …,] autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento in data …
d’ora in avanti anche “parti” congiuntamente e ciascuna, singolarmente, anche “parte”
premesso
- …;
- …;
- …,
si conviene e si stipula quanto segue
I formulazione: Le premesse e gli allegati [🡪 da indicare solo se previsti] costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Oppure, II formulazione: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto come pure gli allegati, anche se non materialmente acclusi per espressa volontà delle parti, ma comunque acquisiti agli atti di ciascuna opportunamente sottoscritti. Articolo 2 – Oggetto del contratto
Il Committente affida al Dipartimento, che accetta, un’attività di ricerca in tema di …, secondo il seguente programma: … [Oppure: secondo il programma meglio dettagliato nell’allegato 1 al presente contratto].
Articolo 3 – Durata del contratto
Schema tipo di contratto per ATTIVITÀ DI RICERCA
Il presente contratto ha durata di … a decorrere da … [🡪 indicare se si tratta della data di sottoscrizione o di altra data posteriore alla sottoscrizione].
Articolo 4 – Recesso e risoluzione
Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata a.r. o di PEC con un preavviso di … [🡪 indicare il numero di mesi o di giorni, rapportato alla durata del contratto].
In particolare, il Committente si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività di ricerca.
La violazione anche di una sola norma che regola il presente contratto darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r. o PEC.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto il Committente corrisponderà al Dipartimento la quota del corrispettivo in relazione al documentato stato di avanzamento dell'attività di ricerca, o potrà chiedere al Dipartimento la restituzione di eventuali somme già anticipate ma non ancora utilizzate.
Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto. [🡪 comma da eliminare in caso di previsione di eventuale articolo sulle penali.]
Articolo 5 – Ammontare del contratto e modalità di pagamento
1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente contratto il Committente si impegna a versare al Dipartimento un corrispettivo complessivo stabilito in € …,00 più IVA.
2. Tale importo sarà corrisposto dal Committente a fronte di fattura emessa dal Dipartimento, secondo le seguenti modalità: … [🡪 esempi: “in un’unica soluzione alla data di stipula del contratto”, oppure “la prima rata, di € …,00 più IVA, all’atto della stipulazione del contratto; la seconda rata, di € …,00 più IVA, a … mesi dal primo versamento, contestualmente alla consegna di un rapporto sull’andamento della ricerca; la terza rata, di € …,00 più IVA, come saldo a fine ricerca, contestualmente alla
consegna del rapporto sui risultati della medesima”… 🡪 Da definire di volta in volta secondo le modalità che le parti concorderanno].
Eventuale comma da inserire, se ricorre la circostanza:
3. I formulazione 🡪 in caso di contratto con Ente pubblico o di contratto con controparte privata con sede all’estero: La somma di cui sopra sarà versata dal Committente sul conto corrente intestato al … presso la Banca …, sede di … [🡪 eventualmente indicare anche indirizzo] corrispondente al codice IBAN … [🡪 in caso di Ente pubblico indicare il conto corrente di Tesoreria unica della Banca d’Italia].
Oppure, II formulazione 🡪 in caso di contratti con controparte privata con sede in Italia: La somma di cui sopra sarà corrisposta dal Committente, in via esclusiva, tramite la piattaforma PagoPA2, a fronte di fattura emessa dal Dipartimento, avvalendosi dell’Avviso di Pagamento contestualmente fornito. Gli Avvisi di pagamento potranno essere pagati presso gli sportelli fisici delle banche, home banking, sportelli ATM, SisalPay, Lottomatica o Poste Italiane o collegandosi al “Portale dei Pagamenti” dell’Università degli Studi di Pavia (xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx).
4. Il Dipartimento dichiara fin da ora che null’altro avrà da pretendere nei confronti del Committente per lo svolgimento della ricerca e con riferimento ai risultati conseguiti, fatto salvo il caso in cui si brevettino tali risultati.
Articolo 6 – Obblighi del Dipartimento
Il Dipartimento si impegna a:
1 In caso di finanziamento diretto da parte del Committente di borse di dottorato o di posti di ricercatore a tempo determinato occorrerà tuttavia attivare le specifiche convenzioni utilizzate dall’Università di Pavia per disciplinare il relativo rapporto tra le parti, in linea con la normativa specifica di riferimento. Il contenuto del comma è indicativo. Eventuali variazioni potranno essere richieste in base alle specifiche esigenze del Committente, da valutarsi caso per caso al fine di accertare eventuali difformità.
2 Le pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente (art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 - Codice
dell'Amministrazione Digitale, art. 15, comma 5-bis, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. 221/2012 e art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019, convertito con L. 8/2020), sono chiamate ad adottare in via esclusiva i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA.
- mettere a disposizione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il proprio personale, nonché le attrezzature ed i mezzi occorrenti, usando tutte le conoscenze e le esperienze in merito;
- permettere al personale del Committente incaricato ed autorizzato dal Dipartimento l’accesso ai luoghi dove sono eseguiti i lavori per tutta la durata del presente contratto. In tal caso il personale del Committente dovrà uniformarsi alle disposizioni di prevenzione e protezione in vigore presso il Dipartimento, ivi comprese eventuali misure specifiche, ove necessario (sorveglianza sanitaria, sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti). Gli oneri derivanti dall’applicazione di tali misure saranno concordati tra le parti, anche mediante accordi specifici.
- nominare, quale responsabile scientifico della ricerca, il Prof. …. Il Dipartimento dovrà comunicare tempestivamente al Committente l’eventuale sostituzione del proprio responsabile;
- predisporre, al termine della ricerca, una relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione del responsabile del Committente, entro … giorni successivi alla scadenza del contratto.
🡪 Adeguare secondo necessità/Completare con ogni ulteriore impegno che sia opportuno disciplinare.
🡪 Eventuale comma da inserire nell’articolo, se ricorre la circostanza
In considerazione della complessità delle attività di ricerca da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Dipartimento, riscontrato di non disporre al proprio interno di personale con determinate competenze, potrà avvalersi, a proprie spese, della collaborazione di uno o più soggetti esterni all’ateneo con i quali stipulerà apposito contratto di prestazione d’opera secondo le modalità previste dalla normativa specifica in vigore, di durata pari a quella del presente contratto e, nel caso, delle sue eventuali proroghe. I soggetti in tal modo reclutati sono sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza e comunque derivanti dall’esecuzione delle attività contrattuali previsti per tutti coloro che vi partecipano.
Articolo 7 – Obblighi della Committente
Il Committente si impegna a:
- fornire al Dipartimento tutte le informazioni disponibili necessarie allo svolgimento dei lavori del presente contratto, sia all’inizio sia nel corso dello stesso;
- garantire al personale dell’Università incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto l’accesso presso la propria sede e le sedi delle organizzazioni interessate alle attività stesse;
- nominare quale responsabile aziendale della ricerca il Dott. …, qualificato a rappresentarla in tutti i suoi rapporti con il Dipartimento. Il Committente dovrà comunicare tempestivamente al Dipartimento l’eventuale sostituzione del proprio responsabile;
- nell’eventualità in cui si rendesse necessario per una buona riuscita della ricerca, concorrere al suo svolgimento anche mediante l'utilizzo di personale, locali, beni e servizi rientranti nella propria disponibilità;
- fornire elenco del personale che intende accedere al Dipartimento.
🡪 Adeguare secondo necessità/Completare con ogni ulteriore impegno che sia opportuno disciplinare.
Articolo 8 – Proprietà dei risultati3
I formulazione – Proprietà dei risultati al Committente
- La proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall’attività di ricerca prevista dal presente contratto spetta al Committente, cui è riservato anche il diritto alla brevettazione.
- Nel caso il Committente proceda al deposito di una o più domande di brevetto utilizzando i risultati, lo stesso informerà l’Università di Pavia e trasferirà ad essa l’importo una tantum di € …,00. Inoltre, qualora il Committente commercializzasse i prodotti coperti da tale brevetto, lo stesso trasferirà all’Università di Pavia [Opzione I] l’importo una tantum di € …, ovvero il …% del fatturato netto generato da tali prodotti, per
… anni a partire dalla prima vendita. In assenza di vendite, se entro … anni dalla data di deposito del brevetto, il Committente trasferisse la proprietà del brevetto o ne concedesse licenze, verserà all’Università di Pavia l’importo una tantum di € …, ovvero il
…% delle cifre nette incassate, per un periodo di … anni a partire dalla data della prima
3 Le formulazioni proposte nell’articolo sono alternative, la scelta di una esclude le altre.
remunerazione. /Oppure [Opzione II] la/e somma/e che sarà/nno successivamente concordata/e tra le parti in specifico atto, da stipularsi entro 12 mesi dalla data di deposito della (prima) domanda di brevetto.
- Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.
- I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazione da parte del Dipartimento, previo consenso scritto del Committente.
Oppure, II formulazione – Proprietà dei risultati all’Università di Pavia
- La proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall’attività di ricerca prevista dal presente contratto spetta all’Università di Pavia, che deciderà se depositare la domanda di brevetto. In tal caso, qualora il Committente sia interessato all’utilizzo dei risultati, l’Università di Pavia concederà allo stesso una licenza d’uso dietro il riconoscimento di un corrispettivo da definirsi con successivo accordo tra le parti.
- Qualora l’Università di Pavia non manifesti il proprio interesse al deposito della domanda di brevetto nel termine di … mesi, il Committente avrà il diritto di procedere al deposito del brevetto a proprie spese, indicando l’Università di Pavia come contitolare. In questo caso l’Università di Pavia, tramite specifico atto tra le parti, cederà la propria quota di titolarità del brevetto al Committente che richiederà agli enti competenti la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto dopo la sua pubblicazione. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.
- In tale ipotesi i risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazione da parte del Dipartimento, previo consenso scritto del Committente.
Oppure, III formulazione – Proprietà dei risultati congiunta
- La proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale derivanti dall’attività di ricerca prevista dal presente contratto spetta a entrambe le parti.
- Spettano a entrambe le parti il diritto alla brevettazione di tali risultati a titolo originario, anche in relazione al deposito delle eventuali domande di brevetto, e gli eventuali ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle invenzioni.
- Opzione I – gestione comune del brevetto di cui l’Università detiene la propria quota di titolarità4 🡪 Nel caso di deposito di domanda congiunta di brevetto, le parti si impegnano a demandare a separato accordo la disciplina delle modalità di gestione e di valorizzazione del titolo eventualmente ottenuto.
- Oppure, Opzione II – cessione al Committente della quota di brevetto di titolarità dell’Università5 🡪 Nel caso di deposito di domanda congiunta di brevetto in cui il Committente abbia interesse a rilevare la quota di titolarità dell’Università di Pavia, le parti si impegnano a definire in un separato accordo le modalità con cui dar corso alla cessione della quota stessa. [Oppure, previa specifica valutazione di opportunità e di congruità, sostituire con: L’Università cede la propria quota di titolarità del brevetto al Committente a fronte del pagamento del corrispettivo di € …,00 + IVA].
- Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.
- I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazione da parte del Dipartimento, previo consenso scritto del Committente.
I risultati della ricerca, qualora non brevettabili o altrimenti tutelabili secondo la normativa vigente, potranno essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti.
Il Dipartimento si rende garante che il personale da esso destinato all’esecuzione del presente contratto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali, che otterrà dal Committente per lo svolgimento delle attività previste.
Il Committente si impegna a segnalare, di volta in volta, al Dipartimento le informazioni sottoposte al vincolo di segretezza affinché il Dipartimento stesso adotti le misure necessarie ad evitare ogni divulgazione a soggetti non autorizzati, e viceversa.
4 In caso di accordo tra le parti per l’Opzione I, l’Opzione II è da eliminare.
5 In caso di accordo tra le parti per l’Opzione II, l’Opzione I è da eliminare.
Tali informazioni dovranno essere trattate come tali dal Dipartimento per un periodo di … anni successivi alla cessazione del contratto, e viceversa. Sono escluse da tale obbligo quelle informazioni che siano già note al Dipartimento e al Committente o siano di pubblico dominio o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza.
Eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza di cui una parte sia responsabile daranno diritto all’altra parte di ottenere l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni
- L’attività svolta dal personale di ciascuna parte non determina l’instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra parte; il personale destinato all’esecuzione delle attività disciplinate dal presente contratto manterrà, pertanto, il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
- Tutti i dipendenti del Committente che si rechino presso il Dipartimento e vi svolgano attività oggetto del presente contratto devono essere coperti da assicurazione, a carico del Committente, per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile verso terzi e infortuni.
- I dipendenti del Committente non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso il Dipartimento, se non dopo aver ricevuto l’autorizzazione del responsabile dello stesso.
- I dipendenti dell’Università fruiscono di tutela infortuni con l’INAIL (nella formula della Gestione per conto dello Stato) e di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi.
- I dipendenti dell’Università non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso il Committente se non dopo aver ricevuto l’autorizzazione del responsabile della stessa.
In caso di infortunio del personale delle parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed in itinere, la parte interessata deve procedere alla denuncia dell’infortunio all’INAIL territorialmente competente, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, comunicando tempestivamente l’accaduto all’altra parte.
Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008:
- per quanto riguarda il Dipartimento: il responsabile del Dipartimento, sorveglia affinché il responsabile scientifico della ricerca di cui al precedente art. 6 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell’ambito del contratto, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d’opera e di somministrazione. Tale responsabile assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il personale del Committente ospitato presso il Dipartimento è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo.
- Per quanto riguarda il Committente: il responsabile aziendale della ricerca di cui al precedente art. 7 si attiva al fine di garantire, mediante opportune procedure di coordinamento, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell’ambito del contratto. Tale responsabile sorveglia sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate anche da parte del personale universitario ospitato, che è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso il Committente.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali6
Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità,
6 Si tratta della formulazione generica che si utilizza quando l’esecuzione del contratto non comporta trattamento di dati personali, ovvero quando i dati scambiati durante la sua vigenza sono quelli dei firmatari necessari per consentire la gestione dell’atto e l’adempimento degli obblighi derivanti.
Qualora nell’esecuzione del contratto vi sia un trattamento di dati personali di terzi (ad esempio: dati dei pazienti nell’ambito della ricerca oppure di studenti per i tirocini) occorre precisare il ruolo delle Parti in merito al trattamento dei dati. Possono ricorrere casi differenti, solitamente riferibili, nei contratti, a tre tipologie: 1) trattamento dei dati in caso di titolari autonomi, 2) trattamento dei dati in caso di contitolarità, 3) nomina a responsabile esterno del trattamento. Le formulazioni specifiche degli articoli contrattuali che comprendono le casistiche individuate e i documenti necessari sono reperibili sul sito internet dell’Università, alla pagina xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/, dove sono costantemente aggiornati.
anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/ e … [Eventuale integrazione nel caso di contratti che prevedano successivi accordi attuativi]
Nel merito delle attività attuative del presente contratto, in considerazione della varietà di attività previste, verranno eventualmente di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.
Articolo 13 – Sottoscrizione e oneri fiscali
I formulazione – in caso di sottoscrizione digitale del contratto
Il presente contratto:
- sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);
- sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne faràrichiesta;
- sarà bollato fin dall’origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sull’unico originale elettronico, dal Committente che informerà il Dipartimento dell’avvenuto assolvimento dell’imposta /Oppure Sarà bollato fin dall’origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sull’unico originale elettronico, dall’Università di Pavia, in forza di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001. Considerato che l’imposta di bollo è a totale carico del Committente, lo stesso ne rimborserà l’intero ammontare all’Università di Pavia, secondo le modalità indicate dal Dipartimento.
Oppure, II formulazione – in caso di sottoscrizione degli originali cartacei del contratto
- sarà predisposto in due originali cartacei, da sottoscriversi a cura di ciascuna Parte;
- sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne faràrichiesta;
- sarà bollato fin dall’origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72. L’onere relativo sarà carico del Committente per tutti gli originali dell’atto perfezionato. Il Committente restituirà pertanto al Dipartimento l’originale di rispettiva spettanza del contratto perfezionato in regola con tale adempimento /Oppure Sarà bollato fin dall’origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, in modalità virtuale, sugli originali cartacei dell’atto, dall’Università di Pavia, in forza di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001. Considerato che l’imposta di bollo è a totale carico del Committente, lo stesso ne rimborserà l’intero ammontare all’Università di Pavia, secondo le modalità indicate dal Dipartimento.
Articolo 14 – Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana [🡪 o altra legge in caso di contratti con controparti straniere che non accettano questa condizione].
Articolo 15 – Risoluzione delle controversie7
I formulazione – foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente contratto che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Pavia [🡪 o altra giurisdizione in caso di contratti con controparti, anche straniere, che non accettando questa condizione].
Oppure, II formulazione – arbitrato
Qualsiasi controversia tra le parti circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà decisa attraverso arbitrato rituale, a norma dell’art. 806 e ss. del c.p.c. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, dei quali uno sarà nominato dall’Università, l’altro dal Committente e il terzo sarà nominato dai due arbitri suddetti entro trenta giorni dalla nomina del secondo di essi o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia. La parte che promuove il procedimento arbitrale nominerà il primo arbitro con la domanda di arbitrato; l’altra parte provvederà alla nomina di sua spettanza entro venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato; in mancanza, il
7 Le due formulazioni dell’art. 15 sono alternative, la scelta della prima esclude la seconda, e viceversa.
secondo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pavia. Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel termine massimo di 120 giorni. L’arbitrato avrà sede a Pavia e si svolgerà in lingua italiana.
- Eventuali modifiche al presente contratto e al programma di ricerca che possano intervenire durante lo svolgimento delle attività saranno concordate tra le parti in forma scritta, anche tramite scambio di lettera, ottenute le eventuali approvazioni rispettivamente necessarie.
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Opzione I 🡪 in caso di sottoscrizione digitale del contratto
…, … (1) | Pavia, …(1) |
Il Committente Il Legale Rappresentante _ (Dott. …) | Dipartimento di … dell’Università degli Studi di Pavia Il Direttore _ (Prof. …) |
[Atto sottoscritto digitalmente – (1) rispettive date di sottoscrizione digitale] |
Oppure, Opzione II 🡪 in caso di sottoscrizione degli originali cartacei del contratto
…, … (1) | Pavia, …(1) |
Il Committente Il Legale Rappresentante _ (Dott. …) | Dipartimento di … dell’Università degli Studi di Pavia Il Direttore _ (Prof. …) |
🡪 Eventuali ulteriori articoli/precisazioni da inserire nel contratto, all’occorrenza
Articolo … – Penali
Il Dipartimento prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto del Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni che potrebbe subire in conseguenza del ritardo.
In ogni caso le Parti concordano che l’ammontare eventualmente dovuto dal Dipartimento al Committente a titolo di penali non può comunque superare l’importo corrispondente al 10%9 del corrispettivo previsto dal contratto, pena la risoluzione del contratto.
Art. … – Codice etico, trasparenza e anticorruzione10
L’Università conferma di aver preso visione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle linee guida Anticorruzione del Committente11, adottate in attuazione del D. Lgs. 231/2001, disponibili alla pagina web …, e di applicarne i contenuti, promuovendone l’osservanza tra i propri dipendenti e collaboratori, ove essi siano compatibili con le specifiche norme che, in tali materie, regolano l’operato della pubblica amministrazione, in generale, e delle università, in particolare.
Nello specifico, l’Università di Pavia:
8 Da determinarsi in linea di principio con quanto previsto in merito dall’art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
9 Sulla base di quanto previsto, in merito, dall’art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
10 La formulazione è alternativa rispetto a quella già prevista nel punto 3.d) (Codici etici aziendali e norme interne al committente) delle “Linee guida per la valutazione dei contratti attivi proposti da committenti pubblici e privati contenenti difformità rispetto al Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi dell’Università di Pavia”.
11 Il riferimento ai documenti indicati è a titolo esemplificativo.
- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010, disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxx-Xxxxx.xxx, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità accademica;
- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e smi) e al piano triennale anticorruzione …12 adottato dall'Università stessa e disponibile al link xxxx://xxx-0.xxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/anticorruzione.html);
- è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001.
Eventuale Precisazione da inserire in calce al contratto per espressa approvazione delle clausole vessatorie
Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della negoziazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli …
Il Committente Il Legale Rappresentante _ (Dott. …) | Dipartimento di … dell’Università degli Studi di Pavia Il Direttore _ (Prof. …) |
12 Inserire il riferimento al piano triennale vigente al momento della stipula del contratto.