SCHEMA DI CONTRATTO PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE INTERNA DEL CENTER FOR HUMAN TECHNOLOGIES DELL’ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA SITO A GENOVA IN VIA MELEN, 83.
SCHEMA DI CONTRATTO PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE INTERNA DEL CENTER FOR HUMAN TECHNOLOGIES DELL’ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA SITO A GENOVA IN XXX XXXXX, 00.
CIG 6374569CBD.
Tra
la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova Via Morego, 30 (in seguito, per brevità, anche “IIT”), in persona di .., nato a … il …, CF. … . debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusta delibera del Comitato Esecutivo del 28/07/2010, che dichiarano di agire esclusivamente nell’interesse di IIT;
e
la società … (in seguito per brevità indicato anche “Appaltatore”), codice fiscale e partita IVA …. con sede legale in … via …, cap …, in persona di …, nato a … il …, nella sua qualità di Legale Rappresentante;
nel seguito congiuntamente “Parti”,
Premesso che
1. con determina di IIT dell’15 aprile 2015, prot. N. 11590/15, è stato nominato il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx quale Responsabile del Procedimento per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali siti al 7° piano dell’edificio B del complesso denominato Parco Scientifico e Tecnologico (PST) in Erzelli - Genova;
2. con determina di IIT del 30 aprile 2015, Prot. N. 13077/15 la Fondazione ha aggiudicato il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori all’ATP tra Studio Ghigino Architetti & Associati (mandataria), con P.I. Xxxxxxx Xxxxxxx (mandante) e P.I. Xxxxxxx Xxxxx (mandante);
3. in data 6 agosto 2015 è stato consegnato il progetto esecutivo dei lavori di rifunzionalizzazione interna del Center for Human Tecnologies dell’IIT sito a Genova presso il complesso denominato Parco Scientifico e Tecnologico (PST) in Erzelli;
4. in data 26 agosto 2015 il Responsabile del Procedimento ha adottato il provvedimento di validazione del
progetto esecutivo (Prot. N. 25017/15 del 26/08/2005);
5. con determina del 27/08/2015, prot. N. 25120/15, IIT ha disposto l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione interna del Center for Human Tecnologies di IIT presso i locali siti al 7° piano dell’edificio B del complesso denominato Parco Scientifico e Tecnologico (PST) in Erzelli – Genova per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), al netto dell’IVA, di cui € 300.778,74 (trecentomilasettecento settantotto/74) per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 143.501,85 (centoquarantatremilacinquecentouno/85) per il costo del personale non soggetto a ribasso ed € 5.719,41 (cinquemilasettecentodiciannove/41) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
6. il sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx ricopre il ruolo di Direttore dei Lavori;
7. la sig.ra Sara Caprini ricopre il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori;
8. la suddetta procedura di gara è terminata con l’aggiudicazione definitiva in favore dell’offerente …, rappresentato dal …, per un importo complessivo di Euro …, inclusi oneri di sicurezza, costo del personale e al netto dell’IVA, corrispondente a un ribasso percentuale del …;
9. a seguito di successiva verifica l’Appaltatore risulta essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
10. che sul DURC rilasciato da … risulta che alla data del … la società è in regola con il pagamento di imposte e tasse.;
11. che in data … è stato sottoscritto dalle parti il verbale di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., circa il permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto e condizioni dell’appalto
1 IIT affida all’Appaltatore, che, avendo sottoscritto in data … il verbale di cui all’articolo 106, comma 3, del
D.P.R. N. 207/2010 e s.m.i., accetta senza riserva alcuna il permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori in premessa nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo nonché sulla base dell’offerta presentata in sede di gara.
2 L’Appaltatore s’impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara:
a) di aver verificato, e di ben conoscere, la morfologia delle aree, le condizioni di accesso al cantiere e lo stato dei luoghi, di aver visitato l’area ed il complesso immobiliare che sarà interessato dai lavori e di averne accertato ed accettato le condizioni di viabilità e dei relativi impianti e servitù esistenti, e dichiara altresì di avere verificato l’idoneità dei luoghi all’esecuzione dei lavori e che non esistono, senza eccezione alcuna, elementi ostativi alla realizzazione dell’appalto di completamento della nuova mensa, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
b) di aver inoltre verificato, e di ben conoscere, le specifiche condizioni del cantiere;
d) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi di cui sopra ed ogni altro elemento che influisca sul costo dei materiali, della mano d’opera, degli oneri della sicurezza, dei noli e dei trasporti, sui tempi della realizzazione, sulle incombenze amministrative contributive e fiscali;
e) che i sopralluoghi effettuati hanno evidenziato e chiarito quali sono le possibilità di accesso e di organizzazione del cantiere ed hanno consentito all’Appaltatore una valutazione piena delle situazioni logistiche ed ambientali che possano influenzare o condizionare la realizzazione dei lavori oggetto del contratto, oltre che la determinazione dei prezzi.
3 L’Appaltatore non potrà quindi eccepire – durante l’esecuzione dei lavori, e per le ragioni sopra esposte – la mancata conoscenza di elementi non valutati.
4 Con la stipula del presente contratto, l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, rispettando tutte le norme vigenti in materia.
5 L’Appaltatore dichiara altresì di aver esaminato e/o fatto esaminare da soggetti di comprovata capacità tecnica, con la dovuta attenzione, tutta la documentazione contrattuale e progettuale, avuto riguardo anche all’iter di verificazione e validazione, e dichiara che la stessa è sufficiente ed idonea alla perfetta realizzazione a regola d’arte dell’appalto, dichiarando altresì di condividere in ogni parte gli elaborati progettuali, che accetta integralmente e fa propri non avendo alcunché da eccepire e rinunciando a qualsiasi eccezione o contestazione comunque concernente aspetti connessi al progetto anche ai sensi dell’art. 240 bis, comma 1 -bis D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 2. Documenti contrattuali.
1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme di legge di riferimento, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:
• Progetto Esecutivo e suoi elaborati grafici e relazioni;
• Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
2 L’Appaltatore dichiara di conoscere e accettare tutti i documenti sopra elencati, che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
3 Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, e i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4 del presente contratto.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A., ammonta a Euro …, di cui:
a. € … a corpo per l’esecuzione dei lavori;
b. € 5.719,41 (cinquemilasettecentodiciannove/41) per gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2 Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna eccezione circa la misura o il valore attribuito nel computo metrico alle singole quantità delle attività o delle forniture che costituiscono detti lavori.
3 L’appaltatore dichiara di accettare, come in effetti accetta, gli importi sopra indicati in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazione di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto.
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora IIT, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi indicati nell' elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo. Qualore le lavorazioni richieste si riferissero a lavorazioni non previste nella Relazione Tecnica e nei suoi allegati o prevedano l’impiego di materiali per i quali non risulta stimato il relativo prezzo, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
2 In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.
3 L’elenco dei prezzi unitari, ribassato del valore percentuale risultante dall’offerta dell’Appaltatore, pari a … è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Art. 5 – Direzione Lavori
1 IIT ha incaricato il sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx della direzione dei lavori.
2 L’Appaltatore è chiamato ad uniformarsi rigorosamente alle indicazioni ed agli ordini della Direzione Lavori. Il Direttore dei Lavori prenderà l’iniziativa di ogni disposizione necessaria affinchè i compiti a cui è preposto siano eseguiti in piena conformità con le previsioni di contratto. Egli dovrà costituire l’Ufficio di Direzione Lavori che sarà preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate.
3 Il Direttore dei lavori si avvarrà dei suoi collaboratori per accertamenti e senza obbligo di preavviso nei confronti dell’appaltatore col supporto del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
4 In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l’impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall’Appaltatore all’atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia e impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.
5 Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido IIT, nella persona del Direttore Lavori.
6 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
7 In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori saranno consegnati con le modalità di cui all'articolo 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. previste per il cd. Processo Verbale di Consegna e da tale data decorreranno i termini per l’ultimazione dei lavori.
2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 naturali, continui e consecutivi decorrenti dalla data indicata nel Verbale di consegna dei lavori, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 7. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a Euro … salvo il risarcimento del maggior danno.
2 La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo superiore a 15 giorni nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
3 La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale. In tal caso IIT ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2 La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3 Per le sospensioni legittime dei lavori non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Progetto Esecutivo e suoi allegati, quelli imposti per legge, per regolamento e gli oneri relativi alle operazioni di verifica della regolare esecuzione. In particolare l’Appaltatore per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l’appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’IIT, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell’Appaltatore presso la sua sede.
2. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere è assunta dal … nato a … il …, debitamente abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’Appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente a IIT eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
4 L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a realizzare e mantenere tutti i presidi opportuni per
garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per il personale di cantiere che per il personale di IIT che operi in prossimità del cantiere.
5 L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6 Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26 del presente contratto.
7 Gli accessi al cantiere di uomini e mezzi dovranno avvenire, senza interferenze con le attività in corso nei luoghi interessati dai lavori e in quelli limitrofi, attraverso percorsi e procedure da concordare con il Direttore dei Lavori.
Articolo 10. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e segnatamente ai sensi degli artt.
178 e ss. del D.P.R n. 207/2010.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata dal Direttore dei Lavori che può controllarne l'attendibilità anche attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art. 11. Riserve dell’Appaltatore.
1 In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 190 e 191 D.P.R. n. 207/2010 si conviene quanto segue.
2 L’appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a formulare per iscritto, tramite raccomandata a/r da inviarsi al Committente ed alla Direzione Lavori entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni richiesta relativa al ristoro di maggiori oneri e/o danni che lo stesso ritenesse di aver sopportato durante l’esecuzione dei lavori, quantificandola e giustificandola nel dettaglio ai sensi dell’art. 191 del
D.P.R. n. 207/2010.
3 L’appaltatore è altresì tenuto, a pena di decadenza, a trascrivere le riserve avanzate nelle forme e nei modi sopra indicati sul Registro di Contabilità, entro e non oltre 15 giorni dalla prima sottoscrizione del Registro successiva alla formulazione della richiesta quantificandole e giustificandole nel dettaglio.
Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 13. Pagamenti.
1. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 26-ter della L. 98/2013 in combinato disposto con l’art. 8, co. 3-bis L.
11/2015, ha diritto ad una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto delle ritenute di cui al successivo comma 3, un importo non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00).
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento).
4. Ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell’art. 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell’Appaltatore e degli
eventuali subappaltatori, alla richiesta della certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni (D.U.R.C.), relativo al cantiere interessato dai lavori e comprensiva della verifica della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato effettuata dalla Cassa Edile; l’Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ove dovuti. La mancata presentazione come pure l’irregolarità del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell’affidatario, IIT sospende il successivo pagamento in favore dell’Appaltatore medesimo.
5. IIT provvederà, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite unicamente con riferimento alle lavorazioni comprese nella Categoria OS30 – Classifica I - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radiotelefonici e Televisivi qualora non eseguite dall’Appaltatore e affidate in subappalto.
6. Nel caso di sospensione dei lavori, di durata superiore a novanta giorni, IIT dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
7. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento, con le modalità di cui sopra, della regolarità contributiva, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto.
8. La rata di saldo, corrispondente all’ammontare delle ritenute, sarà corrisposta soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e l’accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, oltre alla verifica degli ulteriori adempimenti previsti a carico dell’Appaltatore ai sensi del presente contratto.
9. In alternativa l'Appaltatore potrà ottenere il pagamento della rata di saldo entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio, presentando una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata. L'importo garantito sarà pari a quello della rata maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo di anni due (2), intercorrenti tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. In tal caso, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra.
10. Non è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore per l‘esecuzione del presente contratto.
11.Le fatture dovranno pervenire alla Fondazione secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica riportate al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx.
12.Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore solo successivamente all’emissione del Certificato di Pagamento o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte di IIT.
00.Xx termine dei lavori, sempre previo accertamento, con le modalità di cui sopra, della regolarità contributiva, si darà luogo al pagamento del saldo.
14.Non è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore per l‘esecuzione del presente contratto. 00.Xx sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010, l’Appaltatore comunica che:
a. il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti in suo favore presso la banca …. di … codice IBAN … e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:
• …, nato a … il …, C.F. …;
• …, nato a … il …, C.F. …;
16.L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, si obbliga ad eseguire tutte le transazioni connesse all’esecuzione del presente contratto con le modalità di cui all’art. 3, c. 8, L. 136/2010.
17.L’inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la
risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
18. L‘IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell’appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.
Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui Decreto legislativo 09.11.2012 n° 192 , G.U. 15.11.2012.
Articolo 15. Ultimazione lavori e collaudo, gratuita manutenzione.
1. In esito a formale comunicazione dell’Appaltatore circa l’intervenuta ultimazione dei lavori, il D.L. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e, previa verifica dell’effettivo completamento delle opere, rilascia il Certificato di Ultimazione. Il certificato può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione ed il rinnovamento, ad avvenuta ultimazione, delle operazioni di certificazione.
2. Entro tre mesi dalla data di ultimazione si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’IIT prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’Appaltatore deve provvedere alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo, da compiersi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 16. Risoluzione del contratto e recesso
1. Salva e richiamata la disciplina degli artt. 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006, costituisco motivo di risoluzione del presente contratto, oltre a quelli individuati nel testo ai singoli articoli e all’art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, quelli di cui all’elenco che segue:
• il fallimento dell’Appaltatore;
• il grave mancato rispetto degli obblighi del presente contratto con riguardo alla corretta esecuzione dei lavori nonché uniformazione alle direttive del Committente e della D.L.;
• il mancato rispetto degli impegni fiscali, contributivi e retributivi di cui all’art. 18 di contratto;
• il mancato rispetto degli impegni in materia di sicurezza del lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 20 di contratto;
• il ritardo di oltre 30 giorni nel pagamento dei subappaltatori;
• il ritardo di oltre 10 giorni rispetto al cronoprogramma lavori.
2. Nei suddetti casi l’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, IIT ha comunque il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 17. Accordo bonario e Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario come disciplinato dagli artt. 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro esclusivo di Genova.
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Esso si impegna a trasmettere all’IIT, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
3. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore. L’Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione, da parte di questi, della predetta documentazione.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l’IIT effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
1. IIT ha esperito, con esito negativo, tutti gli adempimenti disposti dalle vigenti disposizioni normative.
Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
b) il piano operativo di sicurezza.
2 IIT ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto da …, del quale l’Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge.
3 Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) depositati agli atti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto pur non essendo allo stesso allegati.
4 L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5 L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e l’Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
6 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale messa in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 21. Cessione del contratto, Subappalto.
1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione di IIT e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'offerta stessa. In particolare si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:
o …;
o …;
o …
3 Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, possibilmente senza interruzioni o sospensioni degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’articolo 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Appaltatore si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione, a presentare la seguente documentazione:
a. copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dal subappaltatore esecutore di tali lavori non superi il limite indicato dall’articolo 118 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.
b. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura riferito all’Impresa subappaltatrice.
c. Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subappaltatrice secondo l’apposito modulo predisposto da IIT.
4 Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalto di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto d’appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché IIT autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte di IIT ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la
regolarità. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, IIT non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’Appaltatore, convenendo altresì le parti che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Appaltatore medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
5 E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto IIT procederà alla formale contestazione dell’addebito all’Appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del Responsabile del Procedimento le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento IIT potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e, conseguentemente, all’escussione della garanzia prestata dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 113 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
6 IIT non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti, fatti salvi i casi di Legge.
Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero …, rilasciata in data … da … per l'importo Euro … (…) pari al …% dell'importo del presente contratto, con validità dal giorno di sottoscrizione di quest’ultimo, fino al giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto. La garanzia deve essere integrata in caso vengano disposte varianti in aumento e ogni volta che IIT abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
2 Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di cui al punto 1. del presente articolo.
Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando IIT da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore deve trasmettere a IIT, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi del medesimo articolo, che tenga indenne IIT dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori per un importo pari ad € … (…/00). La polizza assicurativa dovrà risultare conforme allo schema tipo 2.3 di cui al Decreto Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123.
3. La polizza assicura inoltre l’IIT contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale di Euro 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve comportare l’inefficacia della garanzia.
4 Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste dal suddetto Decreto Ministeriale e dal relativo schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non fosse operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti di IIT per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
5 In caso di mancato risarcimento del danno subito da IIT, a seguito di azioni o omissioni del contraente configuranti mancato rispetto di quanto sopra previsto ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
Articolo 25. Elezione del domicilio.
1. L’Appaltatore elegge domicilio in … – …. presso la sede della società … Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) comprese quelle occorse per la gara, sono a carico dell’Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, all’aliquota del …, è a carico di IIT.
5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti danno atto di averne presa visione.
Art. 27 - Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano
di pubblico dominio.
2. L’Appaltatore è anche responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori.
3. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT.
Art. 28 – Trasparenza
1 L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell' Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 29 – Trattamento dati personali – D. Lgs. 231/01
1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità di dare esecuzione agli obblighi reciprocamente assunti ai sensi del contratto stesso. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall’articolo 7 del Codice della privacy. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati dall’esecuzione del presente contratto.
2 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l’Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, approvato dal Comitato Esecutivo di IIT, quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs. 231/01 e pubblicato sul sito informatico all’indirizzo xxxx://xxx.xxx.xx, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice di Comportamento riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore, sarà facoltà di IIT risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per l'attività regolarmente svolta sino alla data di risoluzione.
3 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni IIT e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto
Codice di Condotta.
Il presente contratto si compone di 29 articoli e di … pagine. Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia a Genova.
Per IIT Per l’Appaltatore
Il sottoscritto … ,in qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo - Articolo 5. Direzione Lavori – Art. 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Articolo 7. Penale per i ritardi - Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori - Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore - Articolo 10. Contabilità dei lavori - Articolo 11. Riserve dell’Appaltatore – Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo - Articolo 13. Pagamenti - Articolo 14. Ritardo nei pagamenti - Articolo 15. Ultimazione lavori e collaudo, gratuita manutenzione - Articolo 16. Risoluzione del contratto e recesso - Articolo 17. Accordo bonario e Controversie - Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza - Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia - Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere - Articolo 21. Cessione del contratto, Subappalto - Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione - Art.
27. Riservatezza - Art. 29 – Trattamento dati personali – D. Lgs. 231/01