CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA STERILIZZAZIONE DI GATTI RANDAGI CHE VIVONO IN LIBERTÁ
NEI TERRITORI DELL’ATS DELLA VAL PADANA FACENTI CAPO ALLA SEDE TERRITORIALE DI CREMONA
- BIENNIO 2017 - 2018
TRA
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con sed legale in Mantova, Via dei Toscani 1 - C.F. 02481970206 - legalmente rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
E
Il/la dr./dr.ssa , Medico Veterinario iscritto all’Albo
dell’Ordine Provinciale di .................................................. con il numero ……………………….……………………….……
C.F………………………………………………….…………………… Partita IVA n
..................................................................................................
🞏titolare 🞏associato della struttura veterinaria regolarmente autorizzata, denominata …………….…………….
………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………
……………..…….
xxxx in via…………………………………………………………………….……………… Comune di
………………..…………..…………………………………
Tel……………..……………………………….. Indirizzo e- mail……………………………………………..…………….…………………………………………….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - SCOPO DELLA CONVENZIONE
Nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 14.8.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e alla L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 - “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, scopo della presente convenzione è disciplinare modalità per il controllo demografico della popolazione felina del territorio della provincia di Cremona.
ART. 2 – OGGETTO
L’oggetto della convenzione è costituito dalla fornitura all’ATS Val Padana di prestazioni professionali medico-veterinarie relative ad interventi di sterilizzazione chirurgica dei gatti maschi e femmine presenti nelle colonie feline registrate nel programma regionale Anagrafe Animali d’Affezione (di seguito chiamato AAA) presenti sul territorio della provincia di Cremona. La sterilizzazione dei gatti di colonia è da intendersi comprensiva della applicazione di microchip fornito dall’ATS e delle conseguenti registrazioni in AAA.
ART. 3 – DURATA
La presente convenzione ha durata biennale dal 1.1.2017 al 31.12.2018. Le parti potranno recedere con un preavviso minimo di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 4 - MODALITÁ ESECUTIVE
1. Le gatte o i gatti, catturati ad opera del personale addetto dell’ATS o da volontari zoofili e “gattare” operanti nel territorio, verranno consegnati in apposite gabbie metalliche all’Ambulatorio convenzionato, previo accordo e indicazione del Distretto Veterinario competente per territorio. L’intervento dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile (meglio in giornata), fatte salve particolari esigenze sanitarie dell’animale oggetto di trattamento. Gli animali trattati verranno ritirati il giorno successivo all’intervento da operatori ATS o dai volontari che l’hanno consegnato che provvederanno alla loro reimmissione nella colonia di provenienza. Il numero di gatti da sterilizzare per ciascun Veterinario Libero Professionista dovrà essere il più possibile uniforme, fatte salve le esigenze di celerità, disponibilità o vicinanza dell’ambulatorio veterinario stesso.
2. All’atto della richiesta di intervento, verrà consegnato al Veterinario operatore un modulo apposito, rilasciato dall’ATS, su cui dovranno essere annotate le prestazioni eseguite e la segnalazione dell’animale e della colonia o zona da cui proviene, nonché il nome di chi si è preso cura dell’animale; tale modulo costituirà riferimento anche per la presentazione all’ATS della relativa cartella veterinaria.
3. Prima di procedere all’intervento si accerterà nel limite del possibile sull’effettivo stato di “gatto di colonia” dell’animale presentato. I casi dubbi devono essere segnalati tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario.
4. Sui gatti verranno eseguiti interventi chirurgici di sterilizzazione che consisteranno, salvo disposizioni diverse da parte dell’ATS, nella ovariectomia delle gatte non gravide, nella ovario-isterectomia delle gatte gravide e nella orchiectomia dei gatti maschi. Per limitare a 24 ore il tempo di degenza, verrà eseguita una sutura cutanea con punti in materiale sintetico riassorbibile ed una profilassi antibiotica con prodotti ad azione ritardante.
5. I gatti operati verranno identificati mediante microchip forniti dall’ATS e assegnati ai Veterinari convenzionati; i microchip saranno riportati su un modulo apposito e serviranno all’ATS per l’anagrafe dei gatti trattati. Ė cura dei Veterinari Liberi Professionisti inserire il microchip in Anagrafe.
ART. 5 - CORRISPETTIVO
Per le prestazioni eseguite, sarà corrisposto dall’ATS della Val Padana un compenso di:
• € 85,00 (ottantacinque/00) più contributo ENPAV del 2%, più IVA del 22% per ogni intervento praticato sulle gatte randagie;
• € 60,00 (sessanta/00) più contributo ENPAV del 2%, più IVA del 22% per ogni intervento praticato sui gatti randagi (maschi).
Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (emessa di norma con cadenza mensile). Alla fattura dovranno essere allegate le schede di sterilizzazione.
ART. 6- RISOLUZIONE
Il Dipartimento Veterinario dell’ATS (area territoriale di Cremona) potrà in qualunque momento valutare il rispetto dei requisiti e la qualità delle prestazioni rese dai Medici Veterinari convenzionati, sia per quanto riguarda il decorso post-operatorio dei soggetti sterilizzati, sia per quanto attiene alla puntualità dei flussi informativi. In caso di verifica dell’insussistenza dei requisiti richiesti e/o di reiterate omissioni e/o mancato rispetto di quanto previsto dalla convenzione, l’ATS si riserva, previo contraddittorio, la risoluzione della presente convezione.
ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY
Il professionista è tenuto all’osservanza delle norme sulla privacy previste dal D.Lgs. n. 196/03.
Il professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con l’ATS.
In relazione alle attività svolte nell’ambito della presente convenzione, il professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/03, è nominato incaricato del trattamento dei dati personali ed allo stesso sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura ed è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal responsabile del trattamento dati (Direttore Dipartimento Veterinario) area territoriale di Cremona.
ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il professionista dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall’ATS della Val Padana (disponibile e consultabile sul sito web istituzionale xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx, cliccando sulla Sezione Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali - Codice disciplinare e codice di condotta) che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione della presente convenzione previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’ATS.
ART. 9 – REGISTRAZIONE
La presente convenzione è esente da bollo ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con oneri a carico del richiedente.
Il Veterinario libero professionista
……………………………………..
ATS DELLA VAL PADANA
Il Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
……………………………………….
data di adesione alla convenzione data di sottoscrizione ATS
Ai sensi dell’art.1341, c.2, del codice civile si approva specificatamente il contenuto dell’art. 6 “Risoluzione” e dell’art. 8 “Codice di comportamento”.
Il Veterinario libero professionista
………………………………………
ATS DELLA VAL PADANA
Il Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
………………………………………….