CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della pre- sente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministra- zione del 28.4.2022
E
Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento - AL- FA Liguria, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx, pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx partita iva (Codice Fiscale) 02437860998 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Xxxxx Xxxxxxx nato ad Ancona il 30/11/1061 ed autorizzato alla stipula della pre- sente convenzione con DGR n. 1138 del 30/12/2020
E
l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Liguria CF/PI 00849050109, con sede legale a Genova via Fieschi 17 - piano U5 pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx rappresentato dalla Con- sigliera di Parità effettiva Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Imperia il 25/07/1968, che in detta qualità è autorizzata alla stipula della pre- sente convenzione quadro
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) l’Osservatorio di Genere è gestito da Alfa Liguria a seguito dell’approvazione della Risoluzione n.1 collegata all’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria) che prevede il Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere e, in particolare, l'istituzione di Sezioni di genere all'interno degli Osservatori regionali, in materia di formazione professionale, attività economiche e merca- to del lavoro.
b) L’Osservatorio di genere è uno strumento di sintesi, un collettore finalizzato a raccogliere le informazioni quantitative e qualitative. Uno spazio specializzato in cui si affrontano tematiche differenti in ottica di genere. I dati e le informazioni, gli studi e le analisi costitui- ranno una base conoscitiva per elaborare e promuovere politiche di pari opportunità; in sostanza l’OG ha alcuni obiettivi prioritari che possono essere così sintetizzati:
• fornire dati sul contesto socio-economico e sul lavoro;
• informare sui temi di parità e pari opportunità mettendo a dispo- sizione approfondimenti interni ed esterni;
• valorizzare e rendere visibili le best practices;
• fornire dati sulle discriminazioni.
c) ALFA Liguria, attraverso la gestione dell’Osservatorio, si propone di:
• valorizzare la formazione in un’ottica di genere, quindi proporre
una “vetrina” delle iniziative formative presenti sul territorio;
• valorizzare le collaborazioni e i collegamenti tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una rete permanente;
• facilitare il dialogo con altri ambiti disciplinari ed essere sede di confronto, valutazione e indirizzo.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sarà necessario prevedere di- verse tipologie di analisi:
• creazione di archivi integrati, ottenuti da dati reperibili da fonti
diverse (dati secondari);
• realizzazione di indagini campionarie ad hoc che portano alla produzione di informazioni “originali” (dati primari);
d) l’Ufficio della Consigliera regionale di Parità, disciplinato dal de- creto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005
n. 246” intraprende “ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici”, svolgendo in particolare, i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di gene- re, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella for- mazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attra- verso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della pro- grammazione delle politiche di sviluppo territoriale; d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del
lavoro; e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discrimina- zioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e atti- vità di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione; g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di pa- xxxx degli enti locali.
e) L’Università di Genova è presente in tutti i capoluoghi di provincia liguri e questo la rende un “Ateneo regionale”. Promuove l’inclusione, le pari opportunità e il benessere di ogni individuo della Comunità accademica, con la realizzazione di azioni concrete volte ad esaltare la diversità dei ruoli ricoperti e contrastare ogni forma di di- scriminazione che coinvolga chi studia e/o lavora all’Università, of- frendo servizi a sostegno diretto della persona e favorendo la conci- liazione tra lavoro e vita privata.
f) L’Università degli Studi di Genova con la sua attività di ricerca, di formazione e di terza missione persegue, oltre ad altri obiettivi, l’inclusione, la parità di genere e il contrasto alle discriminazioni e violenze.
g) L’Università costituisce un essenziale punto di riferimento scienti- fico e culturale tra le realtà locali e la società globalizzata. Pertanto, contribuisce allo sviluppo sociale, culturale ed economico attraverso l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza,
nonché l’apprendimento permanente e le azioni di coinvolgimento della popolazione e di tutti gli attori della società.Tali obiettivi sono attuati anche attraverso l’integrazione della sostenibilità nell’offerta formativa, nella ricerca e nelle relazioni con il territorio, contribuendo ad una crescita armonica nelle dimensioni ambientali, sociali, econo- miche e culturali, in coerenza con i Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030.
h) Si ritiene quindi che le attività e gli obiettivi dell’Osservatorio di Genere della Regione Liguria rientrino pienamente nella “mission” dell’Ateneo.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, so- stenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell’attività culturale, didattica e di ricerca.
2. In particolare l’Università si impegna:
a) a cooperare con le Parti (sia sul piano organizzativo che promo- zionale) per la pubblicazione di atti di convegno, giornate di studio etc.;
b) a contribuire all’organizzazione di convegni, conferenze e
all’assegnazione di tesi (xxxxxxxxx, magistrali e di dottorato) sulle tema- tiche correlate alla parità di genere ed inclusione;
c) a sostenere tutte le iniziative che verranno promosse e avviate per tutta la durata della convenzione, nelle forme e modalità che ciascuna delle Parti riterrà opportuno decidere autonomamente.,
3. le Parti contraenti si impegnano a cooperare per realizzare insieme le seguenti attività:
- Lezioni;
- Convegni;
- Seminari;
- Predisposizione di progetti di ricerca.
4. Gli oneri a carico delle Parti per le attività citate nei precedenti commi e le rispettive strutture cui i medesimi saranno imputati ver- ranno determinati negli specifici accordi attuativi di cui all’art. 4.
Art. 3 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano cia- scuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Per l’Università di Genova è la delegata del Rettore per le Pari Op- portunità ed Inclusione.
Per ALFA è Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile Servizio Valutazione Esiti e Certificazione Competenze.
Per l’ufficio della Consigliera di Parità della Regione Liguria è la con- sigliera in carica.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università degli Studi di Genova, ALFA e Ufficio Consigliera di Parità Regione Liguria finalizzata al perse- guimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispet- tive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione qua- dro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al
momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scienti- fiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso
l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiun- te, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione ri- sultanti da tali attività.
2.. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso i locali delle Parti.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le
attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture as- sicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4., in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra- zione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Par- ti in quota paritaria.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà alle Parti il rimborso della quota di spettanza di ciascuna. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis) della L. 241/1990
Università degli Studi di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Alfa Liguria
Il Direttore Generale Dott. Xxxxx Xxxxxxx
Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Liguria La Consigliera di Parità effettiva
Xxxxx Xxxxxxxx