SOMMARIO
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CICLO DI VITA E DELLA CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE E CONNESSI SERVIZI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA
SOMMARIO
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 4
ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO 4
ART. 3 DECORRENZA E DURATA 5
ART. 4 MODALITA’ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 5
ART. 5 CORRISPETTIVI 6
ART. 6 MODALITA’ DI CONSUNTIVAZIONE DEI SERVIZI FORNITI 7
ART. 7 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 7
ART. 8 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 9
ART. 9 VERIFICHE 9
ART. 10 SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI, LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITA’ 10
ART. 11 SUBAPPALTO 11
ART. 12 RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L’IMPRESA E L’ISTITUTO 13
ART. 13 DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E ASSICURAZIONE 13
ART. 14 CAUZIONE 13
ART. 15 RISERVATEZZA 15
ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 16
ART. 17 SICUREZZA DEI DATI 17
ART. 18 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA 18
ART. 19 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 18
ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 20
ART. 21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE 20
ART. 22 MONITORAGGIO 21
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 21
ART. 24 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE 24
ART. 25 RECESSO 25
ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 25
ART. 27 DOCUMENTO XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX 00
ART. 28 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 26
ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI 26
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CICLO DI VITA E DELLA CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE E CONNESSI SERVIZI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (nel seguito indicato come INPDAP o “Istituto”), con sede in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 55, Codice Fiscale n. 97095380586, nella persona del Dr. , Dirigente
, domiciliato per la carica a Roma presso la sede dell’Istituto
E
La Società , con sede per gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giuridica, in , Via , (iscritta nel Registro delle Imprese di
, col numero iscrizione e Codice Fiscale 00000000000, partita IVA n. 00000000000), legalmente rappresentata dal Dr. , nato a il / / , in qualità
di
(nominato con atto del
/ / ) della predetta Società
, (successivamente indicata come “Impresa”).
PREMESSO
- che a seguito di gara a procedura aperta, aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, è risultata aggiudicataria l’Impresa , al prezzo
complessivo di €
, ,
( / ) IVA esclusa, per la fornitura di un
sistema integrato per la gestione del ciclo di vita e della configurazione del software e connessi servizi per la messa in esercizio del sistema;
- che, con determinazione n.
del
/ /2010 del Dirigente Dr.
, la predetta fornitura è stata aggiudicata all’Impresa
;
Si rende necessario pertanto stipulare il relativo contratto.
Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse, l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e suoi allegati), l’Allegato “B” (Offerta tecnico economica dell’Impresa), l’Allegato ““C”
(Documento di valutazione dei rischi interferenti), l’Allegato “D” (Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1 lettera g) e 29 del Dlgs. 196/2003), l’Allegato “E” (Procura Speciale).
Le parti (Istituto e Impresa), come sopra indicate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di un sistema integrato per la gestione del ciclo di vita e della configurazione del software e connessi servizi per la messa in esercizio del sistema nell’INPDAP, come definito e descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica dell’Impresa.
2. Le specifiche del sistema da fornire e del numero di utenti che dovranno utilizzare il sistema sono definite nel Capitolato Tecnico allegato al Contratto.
3. I servizi richiesti all’Impresa sono i seguenti:
a) L’installazione e la configurazione del sistema di cui al comma 1, negli ambienti di integrazione, esercizio, manutenzione e collaudo INPDAP.
b) Il supporto al collaudo di quanto fornito.
c) La formazione degli utenti INPDAP all’uso di quanto fornito.
d) Il supporto all’avviamento in esercizio di quanto fornito.
e) Il supporto alla creazione in INPDAP di un Centro di Competenza interno sulla gestione della soluzione fornita.
f) L’assistenza all’uso di quanto fornito.
4. I servizi di cui al precedente comma 3 dovranno essere effettuati secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica dell’Impresa.
5. INPDAP si riserva la possibilità di non attivare alcuni dei servizi di cui sopra, a proprio insindacabile giudizio. In tal caso, nulla sarà dovuto all’Impresa per il servizio non attivato.
ART. 2
NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
1. L’esecuzione del contratto è regolata:
- dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Istituto e l’Impresa relativamente all’oggetto del presente contratto;
- dal Capitolato tecnico;
- dall’Offerta tecnico-economica dell’Impresa;
- dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPDAP, approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 132 del 16.3.2005 e s.m.i ed, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato.
2 In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall’INPDAP prevarranno sugli atti e di documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da INPDAP.
ART. 3 DECORRENZA E DURATA
1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula fino al dodicesimo mese successivo alla data di collaudo con esito positivo di quanto fornito, e comunque fino al completamento delle attività richieste nel Capitolato.
2. La durata di ognuno dei servizi oggetto del contratto è specificata nel Capitola Tecnico.
ART. 4
MODALITA’ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Modalità e luogo di svolgimento delle prestazioni richieste all’Impresa sono definiti nel Capitolato Tecnico, in relazione ad ognuno dei servizi di cui al precedente articolo 1 “Oggetto del contratto”.
2. Per giornate festive si intendono, ai fini del presente contratto, soltanto le festività a
carattere nazionale e quella del santo patrono del luogo di svolgimento della prestazione contrattuale.
ART. 5 CORRISPETTIVI
1. Il corrispettivo massimo complessivo del Contratto, omnicomprensivo, è pari a €
/00 ( /00), iva esclusa.
2. L’importo massimo del presente contratto per la fornitura di un sistema integrato per la gestione del ciclo di vita e della configurazione del software di cui al comma 1 dell’oggetto del contratto, inclusa la sua installazione e configurazione e il supporto al collaudo, è pari ad € ,00 ( /00), iva esclusa.
3. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di formazione degli utenti INPDAP all’uso di quanto fornito, di cui all’art. 5, comma 3, lett c), è pari ad € ,00 ( /00), iva esclusa, calcolato sul prezzo unitario di una sessione di corso pari a ad € ,00 ( /00), iva esclusa, e del numero massimo di sessioni previste nel periodo di validità del contratto, pari a 13.
4. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di supporto all’avviamento in esercizio di quanto fornito, di cui all’art. 5, comma 3, lett d), è pari ad € ,00 ( /00), iva esclusa, calcolato sul prezzo unitario di un canone mensile del servizio pari a ad € ,00 ( /00), iva esclusa, e della durata in mesi del servizio, pari a 12.
5. L’importo omnicomprensivo del presente contratto per il servizio di supporto alla creazione di un competence center INPDAP sulla gestione dl ciclo di vita del software, di cui all’art. 5, comma 3, lett e), è pari ad € ,00 ( /00), iva esclusa.
6. L’importo massimo del presente contratto per il servizio di assistenza all’uso di quanto fornito, di cui all’art. 5, comma 3, lett f), è pari ad € ,00 ( /00), iva esclusa, calcolato sul prezzo unitario di un canone mensile del servizio pari a ad €
,00 ( /00), iva esclusa, e della durata in mesi del servizio, pari a 12.
7. Tutti i corrispettivi indicati nel presente contratto sono al netto di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
8. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
ART. 6
MODALITA’ DI PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEI SERVIZI FORNITI
1. Le modalità di pianificazione e consuntivazione dei servizi forniti dall’Impresa in esecuzione del Contratto sono definite nel Capitolato Tecnico.
2. Le modalità di verifica e approvazione da parte dell’INPDAP dei piani e dei consuntivi predisposti dall’Impresa sono definite nel Capitolato Tecnico.
ART. 7
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. L’Impresa potrà emettere fattura per corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 5 sulla base delle seguenti modalità:
a) per la fornitura del sistema integrato per la gestione del ciclo di vita e della configurazione del software, di cui all’art 5, comma 1, inclusiva della sua installazione e configurazione e del supporto al collaudo, l’Impresa emetterà una unica fattura, all’esito positivo del collaudo;
b) per il servizio di formazione di cui all’art. 5, comma 3, l’Impresa emetterà una fattura alla conclusione di ogni sessione di formazione erogata, previo esito positivo della sessione stessa, certificato come previsto nel Capitolato;
c) per il servizio di per il servizio di supporto all’avviamento in esercizio di quanto fornito di cui all’art. 5, comma 4, l’Impresa emetterà 12 fatture di eguale importo relative ad altrettanti canoni mensili, ognuno riferito al mese precedente e quello di emissione della fattura;
d) per il servizio di per il supporto alla creazione di un competence center di cui all’art. 5, comma 5, l’Impresa emetterà 3 fatture di eguale importo, rispettivamente dopo 4, 8 e 12 mesi dalla stipula del contratto;
e) per il servizio di per il servizio di assistenza all’uso di quanto fornito di cui all’art. 5, comma 6, l’Impresa emetterà 12 fatture di eguale importo relative ad altrettanti canoni mensili, ognuno riferito al mese precedente e quello di emissione della fattura.
2. Le fatture dovranno essere inviate dall’Impresa in triplice copia all’INPDAP – Direzione Centrale Sistemi Informativi, xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, salvo diversa indicazione successiva, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata.
3. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali:
, conto corrente n° presso la Banca Filiale di
, via , Codice ABI , Codice CAB , CIN x IBAN
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale notificazione, l’Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate.
4. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione fattura, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi nei modi previsti dal Capitolato Tecnico, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto previsto dal presente contratto. Il termine di cui sopra sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
5. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. Resta inteso che i subappaltatori fattureranno
all’impresa subappaltante. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare a INPDAP la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore ed all’Impresa stessa fatturate, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
7. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
8. INPDAP si riserva di richiedere all’Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
ART. 8
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
1. In caso di pagamento dei corrispettivi di cui all’art.5 oltre i termini di legge, e dopo verifica da parte dell’Istituto dell’effettivo mancato rispetto di tali termini, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, l’Istituto sarà tenuto a corrispondere interessi per ritardato pagamento, nella misura del saggio d’interesse legale annuo vigente in Italia per il periodo dell’inadempimento.
ART. 9
VERIFICHE
1. I servizi erogati dall'Impresa saranno sottoposti a verifica da INPDAP nei modi previsti dal Capitolato Tecnico, come specificato nelle specifiche di realizzazione dei singoli servizi
oggetto della fornitura.
ART. 10
SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI, LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITA’
1. Le specifiche dei servizi richiesti sono definite nel Capitolato Tecnico.
2. I livelli di servizio richiesti e le relative penali per inadempienza sono altresì definiti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’INPDAP nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data del ricevimento della contestazione.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel precedenti comma, INPDAP si riserva di richiedere il maggior danno sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’INPDAP l’ammontare di eventuali oneri che dovessero derivare all’Istituto, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Impresa stessa.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma pari al 15% (quindicipercento) del corrispettivo globale di cui all’art. 5, comma 1, l’INPDAP ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
7. INPDAP, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Art. 14 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo in forza del presente contratto.
ART. 11 SUBAPPALTO
1. Qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell’Istituto.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare a INPDAP e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. L’Impresa si impegna a depositare presso INPDAP, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione della suddetta certificazione nel termine previsto, INPDAP non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, INPDAP procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di INPDAP, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne INPDAP da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’INPDAP inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INPDAP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
10. Il pagamento delle fatture sarà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell’aggiudicatario di quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall’Istituto. A tal fine, l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento sarà altresì subordinato alla verifica del rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010.
11. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti comma, INPDAP può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Solo in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore indicato in sede di gara, l’Impresa potrà richiedere a INPDAP l’autorizzazione alla sostituzione di esso con operatore economico in possesso dei requisiti prescritti per la stessa prestazione oggetto del richiamato subappaltato.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
16. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
ART. 12
RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L’IMPRESA E L’ISTITUTO
1. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa e l’Istituto si comunicheranno reciprocamente mediante lettera, i nominativi dei rispettivi Responsabili per l’esecuzione del Contratto.
ART. 13
DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E ASSICURAZIONE
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, a INPDAP, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa stipulerà entro 10 (dieci) giorni dalla firma del Contratto una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. L’importo minimo di tale polizza è pari a euro 1.000.000/00 (unmilione/00). Resta inteso che l’esistenza e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 14 GARANZIA
1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime.
4. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione.
5. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
8. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
ART. 15 RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione e delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere, per esempio, dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente contratto, e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei servizi oggetto del contratto e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/2003 e s.m.i..
2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con INPDAP. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L’obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
5. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti,
dipendenti e sub appaltatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
6. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
7. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa.
9. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet.
10. L’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito definito “Codice”) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni anche con riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Codice medesimo.
2. INPDAP, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del Codice, riconosce che l’impresa dispone delle autonomie operative necessarie, dell’esperienza, delle capacità e dell’affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Pertanto, l’impresa, nell’ambito delle prestazioni oggetto del contratto, effettuerà le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, l’impresa con la sottoscrizione dell’atto di cui all’Allegato “D” (Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, comma 1 lettera g) e 29 del Dlgs. 196/2003), viene nominata dall’INPDAP Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice.
ART. 17 SICUREZZA DEI DATI
1. Il personale dell’Impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’impresa garantirà il rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. L’accesso alle medesime banche dati e/o sistemi da parte di un sub-appaltatore deve essere autorizzato dall’impresa ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l’impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
2. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dall’Impresa per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei servizi previsti dal contratto; tali dati non potranno, inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall’Impresa a terze parti, ad eccezione dei sub appaltatori. L’Impresa non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
3. Nell’ambito dell’erogazione dei servizi previsti nel presente contratto, l’Impresa garantirà il rispetto delle procedure di sicurezza tecniche/organizzative previste dagli standard dell’Istituto e che verranno comunicate all'Impresa, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
4. L’Impresa si impegna a comunicare preventivamente all’Istituto i nominativi del personale designato per gli interventi da effettuare presso le sedi dell’Istituto.
ART. 18
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
1. L’Impresa si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto in base a disposizioni di legge obbligatorie nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.. Eventuali disposizioni interne dell’INPDAP in materia di sicurezza e modalità di erogazione dei servizi verranno comunicate all’Impresa secondo modi e termini definiti nel Capitolato Tecnico o, laddove non presenti nel Capitolato, secondo modalità da concordare tra le parti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’INPDAP.
2. INPDAP si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, INPDAP, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno, ha facoltà di applicare le penali contrattuali o, in casi di particolare gravità, di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 19
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1. L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 e s.m.i. e dal D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. Si richiamano inoltre le norme tutte
di cui alla L.123/2007 e quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. L’Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a norma per quanto prescritto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in merito alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
6. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio e di danni arrecati da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
7. L’Impresa si impegna a intrattenere con l’INPDAP, i suoi dipendenti, e con i suoi fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’INPDAP, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o
restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola.
ART. 20
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. L’Impresa non può cedere in nessun caso e in nessun modo il contratto a terzi.
2. L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte di INPDAP.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto e di procedere all’incasso del deposito cauzionale definitivo.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006
ART. 21
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’INPDAP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne l’INPDAP, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’INPDAP.
3. L’INPDAP informerà prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma ai fini dell’intervento della medesima Impresa in giudizio.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo in tutto o in parte il corrispettivo versato, salvo che l’Impresa ottenga, senza onere alcuno per l’Istituto, il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART. 22 MONITORAGGIO
1. L’Impresa prende atto che l’INDAP si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente per i contratti di grande rilievo informatici di cui al d.Lgs 39/1993 e s.m.i..
2. L’Impresa si impegna a permettere l’accesso all’INPDAP e/o all’organismo di monitoraggio eventualmente designato da INPDAP sia al sistema di documentazione e gestione del proprio Sistema di Qualità, sia al sistema di gestione della documentazione prodotta in esecuzione del contratto, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa l’integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto che è onere dell’Impresa stessa predisporre.
3. L’Impresa si impegna ad accettare ed a collaborare con le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di monitoraggio designato dall’Istituto, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma EN ISO 19011:2003 o successiva normativa relativa al settore.
4. L’Impresa si impegna altresì ad inviare tempestivamente all’INPDAP la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza dell’organismo di certificazione della qualità, relative al mantenimento delle certificazioni di qualità richieste dal contratto.
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto il contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, incamerando la cauzione ed attuando ogni strumento di tutela a ristoro del danno, nei
seguenti casi:
▪ in caso di ripetuti inadempimenti dell’Impresa non dovuti a cause imputabili all’Istituto o a forza maggiore;
▪ per gravi e recidive violazioni delle norme sicurezza accertate in contraddittorio fra la INPDAP e l’Impresa; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’Impresa.
2. INPDAP, accertato l’inadempimento, lo contesterà all’Impresa mediante apposita lettera raccomandata a.r. nella quale fisserà all’Impresa un termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza del termine, l’inadempimento persista, INPDAP avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto e di ritenere definitivamente le cauzioni, ove esse non siano state ancora restituite, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno. In ogni caso resta salva la facoltà di INPDAP di procedere all’esecuzione del contratto in danno dell’Impresa.
3. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, INPDAP può risolvere il contratto di appalto senza preavviso nei seguenti casi:
• qualora l’Impresa ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante fuori dai casi in cui ciò è consentito;
• nel caso in cui sia stato depositato contro l’Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all’art. 135 X.Xxx 163/2006;
• allorché l’Impresa non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora, la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte;
• per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 1676 c.c.;
• in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l’Impresa non provveda alla immediata regolarizzazione su espressa diffida della stazione appaltante.
• In caso di mancato rispetto dell’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione del contatto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;
• in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
• per ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
4. In caso di risoluzione per colpa dell’Impresa, INPDAP è liberato da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.
5. Il presente contratto verrà risolto anche nel caso in cui l’Impresa perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura attraverso la quale si è aggiudicata il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo.
6. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l’Impresa non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per
inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Tuttavia, quando la situazione di inadempienza dovuta a forza maggiore si prolunghi in modo da ledere in maniera consistente l’interesse dell’Istituto al mantenimento in vita del contratto, ovvero sia di natura o consistenza tale da far venir meno l’interesse alla prosecuzione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da INPDAP, senza addebito di responsabilità per l’Impresa.
ART. 24
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE
1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del
D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dalla stessa Impresa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte di INPDAP della garanzia prestata; resta salvo, in ogni caso, il diritto di INPDAP al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’accertamento negativo dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto di diritto, anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, e INPDAP avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento del eventuale maggior danno.
ART. 25 RECESSO
1. INPDAP avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r.
2. In caso di recesso, l’Impresa avrà diritto al pagamento dei servizi prestati, purché effettuati correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile.
ART. 26
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura dell’Impresa.
ART. 27 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa si obbliga all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
2. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunicare all’Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle finalità indicate nella citata Legge, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
ART. 28
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
1. Il documento preventivo di valutazione dei rischi interferenti, elaborato dall’Istituto ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs 81/2008 e s.m.i., è allegato al contratto.
2. Successivamente alla stipula del contratto, entro 30 (trenta) giorni solari e previo eventuale sopralluogo dell’Impresa nelle sedi oggetto dell’appalto, verrà indetta una riunione tra Istituto e Impresa per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, al fine della predisposizione di eventuali aggiunte e integrazioni specifiche al suddetto documento unico di valutazione dei rischi.
ART. 29 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.
ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI
1. A norma dell’art. 11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che il presente contratto potrà subire aumenti nella misura massima di un quinto dell’importo contrattuale.
L'Impresa L’Istituto
Le parti dichiarano di accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 10 (specifiche dei servizi richiesti, livelli di servizio, penalità), 23 (risoluzione del contratto), 24 (condizioni particolari di risoluzione), 25 (recesso), 27 (tracciabilità dei flussi finanziari) e 29 (controversie
e foro competente).
L'Impresa L’Istituto
Roma,