SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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Con atto approvato dal Commissario Straordinario del Comune di Roma n.
………. del …….. e dalla Deliberazione Consiliare del Comune di Fiumicino n.
……….. del viene approvato il seguente schema di Convenzione:
L’anno Duemilauno, il giorno del mese di
presso la sede sono intervenuti i Sigg.ri:
1. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a il , il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore della SUAP dell’Ente Comune di Roma in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
2. Xxxxxxx Xxxxx, nato a il , il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Fiumicino
in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce;
Premesso:
• che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
• che l’articolo 24 del citato decreto consente l’esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
• che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di
minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
• che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
• che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, con i protocolli d’intesa sottoscritti in data 13.10.1999
• che il Direttore della SUAP con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 20.10.2000 ha costituito l’ufficio intercomunale nel progetto ATI-RSO-INTES;
• che allo stesso progetto il Comune di Fiumicino ha aderito con Deliberazione Giunta Comunale n. 446 del 20.10.2000;
• che detto progetto è rientrato nella graduatoria dei vincitori del RAP 100 classificandosi al posto n. 11;
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati e nella prospettiva dell’istituzione dell’area Metropolitana, per garantire un progetto univoco
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive.
Art. 2 Finalità
1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano all’utenza l’unicità della modulistica e degli iter procedurali inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell’intero territorio in forma coordinata.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità
Art. 3 Principi
1. L’organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
a. Centralità dell’utenza nell’organizzazione del servizio;
b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
e. unificazione della modulistica e delle procedure;
f. Pieno utilizzo della tecnologia informatica tesa a garantire tempi più brevi possibili trasparenza e facilità di accesso
Art. 4 Durata
1. La durata della convenzione è stabilita in 5 anni, decorrenti dalla data di stipula della presente atto.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti.
Art. 5 Funzioni
1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l’esercizio delle funzioni di carattere:
a. Amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
b. Informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere;
c. Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
2. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo comprendono le procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti:
a. la localizzazione;
b. la realizzazione;
c. la ristrutturazione;
d. l’ampliamento;
e. la cessazione;
f. la riattivazione;
g. la riconversione;
x. l’esecuzione di opere interne;
i. la rilocalizzazione.
3. La gestione associata, inoltre ha la finalità di garantire ai singoli sportelli associati servizi di assistenza ed auditing interno
Art. 6 Organizzazione del servizio
1. Gli sportelli dei due Comuni associati sono autonomi nella gestione dell’attività amministrativa. I responsabili dei due Sportelli hanno tutte le competenze previste dalla legge.
2. Il Responsabile dello Sportello Unico dell’Ente capofila ha la responsabilità:
a) di convocare i gruppi di lavoro per la semplificazione delle procedure e della modulistica ed il rispetto delle stesse
b) di gestire l’archivio unico
c) di segnalare in base ai rispettivi ordinamenti di organizzazione eventuali inadempienze
d) delle procedure e della modulistica
3. E’ fatto obbligo ai responsabili degli Sportelli Unici utilizzare la modulistica comune ed il rispetto delle procedure utilizzate
Art. 7 Responsabili
1. Il Responsabile del procedimento Unico è il Responsabile pro-tempore dello Sportello Unico competente per territorio d’insediamento
2. Ai Responsabili compete l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nei rispettivi ordinamenti organizativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.
3. Ad essi compete in particolare la responsabilità dell’intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’articolo 5, 2° comma.
4. Gli Sportelli Unici esercitano altresì compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, nei confronti delle altre strutture dell’ente cointeressate a dette attività.
5. Oltre a quanto indicato nell’articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico dell’ente capofila, coadiuvato dal Responsabile dello Sportello Unico di Fiumicino, sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare:
a. coordina l’attività dei responsabili degli Sportelli Unici;
b. segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
c. opera per garantire le inadempienze nate dall’uso non corretto della modulistica e delle procedure
x. xxxxxxxxx le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
e. è responsabile dell’archivio elettronico e del sito web.
Art. 8
Comitato dei Responsabili degli Sportelli Unici
1. Il Comitato è costituito dal Responsabile della SUAP di Roma, dai Responsabili degli Sportelli SUROMA, territoriali, tematici ed il Responsabile dello Sportello Unico di Fiumicino.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Responsabile dello Sportello Unico dell’ente capofila e si dota di una segreteria di cui fanno parte di diritto il Direttore del SUAP di Roma e dello Sportello Unico di Fiumicino.
3. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata degli Sportelli Unici.
4. In particolare il Comitato:
• Verifica la corrispondenza dell’attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
• Definisce le procedure, e le modulistiche, che devono essere applicate uniformemente dagli Sportelli Unici, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;
• Decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;
• Può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;
• Formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
• Formula proposte e programmi per l’attività di carattere informativo e promozionale;
• Formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti.
5. La convocazione del Comitato è disposta dal Responsabile dello Sportello Unico dell’Ente capofila con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti.
Art. 9 Formazione e aggiornamento
1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine, lo Sportello Unico dell’ente capofila, secondo le indicazioni fornite dalla Comitato dei Responsabili e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l’addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati agli Sportelli Unici degli enti convenzionati, nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale delle altre strutture dei medesimi enti che interagisce con il procedimento unico per le attività produttive.
Art. 10
Rapporti con altri enti, Informazione, Promozione, Tariffe
Sono gestite in maniera unitaria e coordinata dai diversi Sportelli Unici
Art. 11 Dotazioni tecnologiche
1. Gli Sportelli Unici devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete (internet o intranet) tra gli stessi, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, con le altre strutture interne degli enti convenzionati e con gli enti esterni.
2. In particolare i programmi informatici , unici per tutti gli enti convenzionati, devono garantire le seguenti funzioni:
a. il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
b. un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento - con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
c. la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
• l’indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente,
• uno schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato d’avanzamento della pratica;
• la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
a. la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
b. la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
c. una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi e delle agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio.
Art. 12
Accesso all’archivio informatico
1. E’ consentito, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l’acquisizione di informazioni concernenti:
a. gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
b. le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d’avanzamento dell’iter procedurale o esito finale dello stesso;
c. la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
d. le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.
0.Xx diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso gli Sportelli Unici di ciascuno degli enti associati.
Art. 13 Rapporti finanziari
1. La spesa per la gestione dello Sportello intercomunale verrà ripartita tra il Comune di Roma e di Fiumicino secondo la percentuale di riparto stabilita dalla Regione Lazio con Legge Regionale n. …………
2. Le spese già effettuate alla data del presente accordo non sono oggetto di riparto
3. Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all’esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo Sportello Unico.
4. Le spese per beni e/o servizi utilizzati in forma congiunta, escluse quelle relative al personale dipendente sono oggetto di riparto secondo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo
Art. 14 Recesso
1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l’adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell’ente le spese fino alla data di operatività del recesso.
Art. 15 Scioglimento della convenzione
1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Letto, confermato e sottoscritto
Ente Comune Comune