POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA GAP 1K FOR YOU
POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA GAP 1K FOR YOU
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Il presente Set Informativo contenente:
- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Ultimo aggiornamento: giugno 2021
Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.
AD USO PUBBLICO
Assicurazione contro i danni all’autoveicolo
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Assicuratore: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X.
Prodotto: GAP 1K FOR YOU
MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è
iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La presente Assicurazione prevede un Indennizzo per il danno materiale e diretto subito dall’Assicurato in caso di Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.
Che cosa non è assicurato?
Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli:
🗶 di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
🗶di anzianità al momento dell’attivazione della copertura superiore a 60 mesi dalla data di prima immatricolazione;
🗶con un Valore d’Acquisto superiore a Euro 50.000,00;
🗶 non immatricolati in Italia.
Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
Che cosa è assicurato?
✓ Il danno materiale e diretto subito dall’Assicurato in conseguenza del verificarsi di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.
✓ In caso di Sinistro l'Assicuratore corrisponderà all’Assicurato cumulativamente:
Ci sono limiti di copertura?
La copertura non opera e non verrà corrisposto alcun Indennizzo in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
! rapina, come punita dall’art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi.
Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
1) un Indennizzo fisso forfettario di Euro 750,00 a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall’Assicurato per sostenere le seguenti spese: spese di deposito o ricovero del Veicolo danneggiato; spese di demolizione del Veicolo danneggiato; spese di cancellazione al P.R.A. del Veicolo danneggiato; spese di passaggio di proprietà del Nuovo Veicolo; spese di istruttoria pratica di finanziamento o leasing per l’acquisto del Nuovo Veicolo; spese di immatricolazione del Nuovo Veicolo; IPT del Nuovo Veicolo; tassa di possesso del Nuovo Veicolo; corrispettivo anticipato per la manutenzione ordinaria del Nuovo Veicolo; spese di recupero del Veicolo assicurato; franchigia applicata dalla compagnia assicuratrice dell’eventuale polizza corpi veicolo terrestri o altra a copertura del Veicolo assicurato per il medesimo Sinistro; spese di riacquisto di accessori presenti sul Veicolo assicurato; spese di riacquisto degli pneumatici invernali se contestuali all’acquisto del Nuovo Veicolo. L’Indennizzo sarà corrisposto a condizione che l’Assicurato abbia sostenuto almeno 5 tra i costi sopra indicati, risultanti dalla documentazione fiscale e inviata all’Assicuratore con le modalità di cui all’art. 6 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”.
2) Un importo fisso di Euro 250,00 a titolo di Indennizzo forfettario delle spese necessarie all’Assicurato per far fronte all’impossibilità di utilizzare il Veicolo assicurato dal momento del Sinistro alla data di consegna del Nuovo Veicolo.
Gli Indennizzi di cui ai precedenti punti 1) e 2) saranno corrisposti a condizione che l’Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il medesimo Contraente, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro.
Dove vale la copertura? ✓ La copertura assicurativa di cui all’Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti paesi aderenti al sistema della Carta Verde. |
Che obblighi ho? − Alla sottoscrizione dell’Assicurazione si devono fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio. − Nel periodo di durata dell’Assicurazione l’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato. − Devono essere comunicate all’Assicuratore l’esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx. − In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. |
Quando e come devo pagare? Il Premio è unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa; esso deve essere versato all’Assicuratore al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’Assicurazione collettiva decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12 mesi. Alla scadenza l’Assicurazione si rinnova tacitamente per successivi periodi di 12 mesi. L’Assicurazione collettiva cessa anticipatamente in caso di recesso esercitato dall’Assicuratore. La copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli assicurati ha la durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi a seconda di quanto prescelto dal Contraente e della residenza dell’Assicurato (Area di Rischio), a decorrere dalla data indicata nel relativo modulo di inserimento a condizione che il relativo Premio sia stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; la copertura assicurativa non si rinnova alla scadenza. La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto: - al momento della vendita o del trasferimento di proprietà del Veicolo da parte dell’Assicurato; - al verificarsi del Sinistro o altro evento che comporti la perdita o distruzione totale del Veicolo assicurato. |
Come posso disdire la polizza? Il Contraente, se non desidera il rinnovo automatico di anno in anno dall’Assicurazione collettiva, può inviare disdetta all’Assicuratore tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni. Non è data facoltà di disdetta o recesso al Contraente o all’Assicurato relativamente alle singole coperture assicurative sui Veicoli. |
Assicurazione contro i danni all’autoveicolo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X. Prodotto: GAP 1K FOR YOU
Data: giugno 2021
il DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X. (di seguito indicata come “MAPFRE ASISTENCIA”) è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Xxxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00; XXX 00000; xxxxx Xxxxxxx (XX); tel. x00 000 0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), telefono x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in Italia è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS X000X.
XXXXXX XXXXXXXXXX opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il “Ministerio de Economía y Hacienda” – e, in particolare, alla “Dirección General de Seguros” – e all’IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
L’ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell’ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 163.162.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 170.670.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 16.866.000.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 146,10% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
L’Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito dell’acquisto del Nuovo Veicolo presso il medesimo Contraente effettuato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, mediante corresponsione dello stesso, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Contraente a titolo di parziale saldo della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, entro i limiti dell’Indennizzo di cui all’Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurato abbia già saldato per intero la fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, l’Indennizzo verrà corrisposto direttamente all’Assicurato previo invio di documentazione attestante l’avvenuto pagamento per intero della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo o, in alternativa, di una dichiarazione del Contraente di avvenuto pagamento della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo.
A tal fine, le parti concordano che MAPFRE ASISTENCIA corrisponderà al Contraente l’importo dell’Indennizzo sotto forma di accollo parziale, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile, del debito che l’Assicurato ha nei confronti del Contraente stesso per l’acquisto del Nuovo Veicolo, nei termini e nei limiti di cui all’Assicurazione.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni. Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli: 🗶 i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc…); |
🗶 ogni veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro; 🗶 i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente); 🗶 le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan; 🗶 i ciclomotori ed i motoveicoli; 🗶 i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate; 🗶 i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.
La copertura non opera e non verrà corrisposto alcun Indennizzo in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
! circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati.
Non sono in ogni caso indennizzati:
! le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
! eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell’Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
! il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio comunicazione della residenza non corretta ai fini dell’individuazione dell’Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell’Area di Rischio (domicilio dell’Assicurato), l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa. In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione. Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio. |
Obblighi dell’impresa | L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo all’Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata. L'accredito all’Assicurato da parte dell'Assicuratore dell’Indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria dell’avvenuto pagamento dell’Indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, SDD (Sepa Direct Debit). Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. È possibile il frazionamento infrannuale del premio senza oneri aggiuntivi. |
Rimborso | Non sono presenti casi in cui il Contraente ha diritto al rimborso del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
L’Assicurazione è destinata a coloro che acquistano un veicolo e desiderano ricevere un indennizzo in sede di riacquisto presso il medesimo concessionario conseguente ad un danno materiale e diretto in caso di sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 12,37% calcolato sul Premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all’Assicuratore all’Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) • telefax al numero x00 000 0000000 • e-mail all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx • PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. L’Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx È possibile presentare un reclamo all’Autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore che è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones”, c/o Paseo de la Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato. |
Negoziazione assistita | La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l’assistenza dell’avvocato, anche per l’inoltro dell’invito. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all’Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) L’autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), x/x Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx); • all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
GLOSSARIO 1 di 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 1 di 7
Art. 2 Prestazioni 1 di 7
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 3 Veicoli assicurabili 1 di 7
Art. 4 Esclusioni 2 di 7
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 5 Estensione Territoriale 2 di 7
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 6 Modalità di denuncia del Sinistro 2 di 7
Art. 7 Liquidazione dell’Indennizzo 3 di 7
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 8 Premio dell'Assicurazione 4 di 7
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 9 Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione collettiva 5 di 7
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa 5 di 7
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 11 Assicurazione per conto altrui 5 di 7
Art. 12 Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli 5 di 7
Art. 13 Diritto di recesso 6 di 7
Art. 14 Diritto di surrogazione 6 di 7
Art. 15 Documentazione per gli Assicurati – Trattamento dei dati personali degli Assicurati 6 di 7
Art. 16 Comunicazioni – Elezione di domicilio 6 di 7
Art. 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio 7 di 7
Art. 18 Altre assicurazioni 7 di 7
Art. 19 Cessione dei diritti 7 di 7
Art. 20 Prescrizione 7 di 7
Art. 21 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione 7 di 7
Art. 22 Foro competente 7 di 7
ALLEGATO 1 – MODULO DI INSERIMENTO DEI VEICOLI 1 di 1
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ASSICURATO 1 di 11
ALLEGATO 3 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA GAP 1K FOR YOU
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 1 di 3
ALLEGATO 4 – APPENDICE DI VARIAZIONE CONTRATTUALE PER LA RICHIESTA DI EMISSIONE
DEI PACCHETTI DI COPERTURE ASSICURATIVE 1 di 2
ALLEGATO 5 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 1 di 2
GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione, che ha acquistato un Veicolo presso il Contraente.
Assicuratore/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato.
Certificato di Assicurazione: il modulo sottoscritto dall’Assicuratore che formalizza la copertura assicurativa sul Veicolo assicurato.
Contraente/Concessionario: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all’Allegato 3, che stipula l’Assicurazione, per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati che hanno acquistato un Veicolo, e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio agli Assicurati.
Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione dei danni, sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Furto Totale: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Indennizzo: la somma corrisposta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di Sinistro.
MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l’Assicuratore).
Nuovo Veicolo: l’autoveicolo acquistato dall’Assicurato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro presso il Concessionario in sostituzione del Veicolo assicurato colpito da un Sinistro.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Furto Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Valore d’Acquisto: il prezzo di acquisto del Veicolo, risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d’acquisto o da altro documento equivalente, comprensivo di IVA, IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere (quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), accessori e optional, e con esclusione di costo delle marchiature antifurto, premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli, Terrestri, ecc.) o corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia).
Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, indicato nelle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione “Eurotax giallo”.
Veicolo: i veicoli con le caratteristiche indicate all’art. 3 della Sezione “Esclusioni/Limitazioni della copertura”, inseriti in copertura assicurativa con le modalità indicate all’art. 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
CHE COSA È ASSICURATO
Con la presente Assicurazione l’Assicuratore si impegna a risarcire l'Assicurato del danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
Art. 2 – Prestazioni
In caso di Sinistro l'Assicuratore corrisponderà all’Assicurato cumulativamente:
1) un Indennizzo fisso forfettario di Euro 750,00 a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall’Assicurato per sostenere le seguenti spese:
• spese di deposito o ricovero del Veicolo danneggiato;
• spese di demolizione del Veicolo danneggiato;
• spese di cancellazione al P.R.A. del Veicolo danneggiato;
• spese di passaggio di proprietà del Nuovo Veicolo;
• spese di istruttoria pratica di finanziamento o leasing per l’acquisto del Nuovo Veicolo;
• spese di immatricolazione del Nuovo Veicolo;
• IPT del Nuovo Veicolo;
• tassa di possesso del Nuovo Veicolo;
• corrispettivo anticipato per la manutenzione ordinaria del Nuovo Veicolo;
• spese di recupero del Veicolo assicurato;
• franchigia applicata dalla compagnia assicuratrice dell’eventuale polizza corpi veicolo terrestri o altra a copertura del Veicolo assicurato per il medesimo Sinistro;
• spese di riacquisto di accessori presenti sul Veicolo assicurato;
• spese di riacquisto degli pneumatici invernali se contestuali all’acquisto del Nuovo Veicolo.
L’Indennizzo sarà corrisposto a condizione che l’Assicurato abbia sostenuto almeno 5 tra i costi sopra indicati, risultanti dalla documentazione fiscale e inviata all’Assicuratore con le modalità di cui all’art. 6 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”.
2) Un importo fisso di Euro 250,00 a titolo di Indennizzo forfettario delle spese necessarie all’Assicurato per far fronte all’impossibilità di utilizzare il Veicolo assicurato dal momento del Sinistro alla data di consegna del Nuovo Veicolo.
Gli Indennizzi di cui ai precedenti punti 1) e 2) saranno corrisposti a condizione che l’Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il medesimo Contraente, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro.
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 3 – Veicoli assicurabili
Possono essere assicurati con l’Assicurazione i Veicoli di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, di età massima al momento dell’attivazione della copertura assicurativa di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione, immatricolati in Italia, che siano stati acquistati dagli Assicurati presso il Concessionario e abbiano un Valore d’Acquisto non superiore a Euro 50.000,00.
Non sono assicurabili:
a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
c) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
d) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
f) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
g) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.
Art. 4 – Esclusioni
La copertura assicurativa non opera e l’Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
b) rapina, come punita dall’art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
i) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati.
Non sono in ogni caso indennizzati:
o) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
p) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell’Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
q) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.
Art. 5 – Estensione Territoriale
DOVE VALE LA COPERTURA
La copertura assicurativa ha validità per eventi verificatisi in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 6 – Modalità di denuncia del Sinistro
Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx, posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o raccomandata con ricevuta
di ritorno.
L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l’originale della documentazione di seguito indicata che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto Totale del Veicolo, denunciare immediatamente l’evento alle Autorità competenti.
Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro,’ può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all’Indennizzo.
Ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente documentazione:
Per tutti i Sinistri:
a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell’Assicurato;
c) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
d) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
e) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del Concessionario;
f) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
g) copia della documentazione attestante l’acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l’indicazione della ragione sociale del Concessionario venditore;
h) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
i) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
j) fatture o ricevute fiscali delle spese indicate nell’elenco di cui all’art. 2 della Sezione “Che cosa è assicurato” sostenute dall’Assicurato.
In caso di Furto Totale
k) copia di denuncia di Xxxxx Totale del Veicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
l) tutte le chiavi in dotazione del Veicolo o certificazione di avvenuta consegna di esse all’eventuale compagnia di assicurazione che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;
In caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo o ritrovamento del Relitto
m) copia della perizia certificante la Distruzione Totale, l’Incendio Totale o la condizione di Relitto del Veicolo eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
n) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
o) copia del certificato di rottamazione del Veicolo del demolitore autorizzato o dichiarazione di presa in carico della compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro.
Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull’evento che ha causato il Sinistro, e di richiedere ulteriore documentazione, che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell’Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l’Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell’Indennizzo.
Art. 7 – Liquidazione dell’Indennizzo
L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 6. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.
L’Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito dell’acquisto del Nuovo Veicolo presso il medesimo Contraente effettuato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, mediante corresponsione dello stesso, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Contraente a titolo di parziale saldo della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, entro i limiti dell’Indennizzo di cui all’Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurato abbia già saldato per intero la fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, l’Indennizzo verrà corrisposto direttamente all’Assicurato previo invio di documentazione attestante l’avvenuto pagamento per intero della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo o, in alternativa, di una dichiarazione del Contraente di avvenuto pagamento della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo.
Qualora l’Assicurato abbia comunicato all’Assicuratore l’apposizione di un vincolo sull’Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l’Indennizzo sarà corrisposto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo entro il Massimale e l’eventuale rimanenza sarà corrisposta al Contraente alle condizioni e con le modalità sopra indicate.
A tal fine, le parti concordano che MAPFRE ASISTENCIA corrisponderà al Contraente l’importo dell’Indennizzo sotto forma di accollo parziale, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile, del debito che l’Assicurato ha nei confronti del Contraente stesso per l’acquisto del Nuovo Veicolo, nei termini e nei limiti di cui all’Assicurazione.
Con l’inserimento nell’Assicurazione, pertanto, l’Assicurato presta il proprio preventivo consenso all’accollo da parte di MAPFRE ASISTENCIA dell’eventuale debito futuro che dovesse sorgere in capo a sé in caso di Sinistro, per l’acquisto di un Nuovo Veicolo dal Contraente nei termini e alle condizioni di cui alla presente Assicurazione, impegnandosi a mantenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal Contraente creditore al di fuori del debito accollato.
Qualora l’Assicurato abbia sottoscritto un contratto di leasing per l’acquisto del Nuovo Veicolo presso il Contraente, l’Indennizzo sarà corrisposto all’Assicurato a condizione ed a seguito del saldo della fattura di acquisto da parte della società di leasing al Contraente entro il medesimo termine.
La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l’Assicurato è obbligato ad informare l’Assicuratore non appena ne abbia notizia.
Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, nulla sarà dovuto all’Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.
Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato è obbligato a scelta dell’Assicuratore, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di questa, a:
- rimborsare all’Assicuratore l’importo da questi corrisposto quale liquidazione dell’Indennizzo per Furto Totale;
- dare mandato a titolo gratuito all’Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del Veicolo ritrovato, autorizzando l’Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria. Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell’Assicuratore.
L’eventuale somma in eccesso rispetto all’Indennizzo erogato derivante dalla vendita del Veicolo da parte dell’Assicuratore sarà restituita all’Assicurato entro 60 giorni dall’avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.
In ogni caso, qualora, per qualsiasi motivo, l’Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà del Veicolo ritrovato o ceda la proprietà a soggetti diversi dall’Assicuratore (ad esempio alla compagnia di eventuale polizza corpi veicoli terrestri), egli è obbligato a rimborsare all’Assicuratore l’importo corrisposto quale liquidazione dell’Indennizzo per Furto Totale.
Nei casi previsti dal presente articolo, l’Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione dell’Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 8 – Premio dell'Assicurazione
Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, unico ed anticipato per il periodo di copertura assicurativa è calcolato in base al numero dei Veicoli assicurati, alla durata della copertura assicurativa di ognuno di essi ed al luogo in cui l’Assicurato ha la residenza (Area di Rischio), come da moduli di inserimento comunicati ai sensi dell’art. 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
Il Premio per ogni Veicolo assicurato è calcolato in misura fissa ed è indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione di cui all’Allegato 3.
Al fine del calcolo e incasso dei Premi, il Contraente richiederà all’Assicuratore, mediante la sottoscrizione dell’Appendice Contrattuale di cui all’Allegato 4, l’emissione di pacchetti di coperture assicurative della durata prescelta e dell’Area di Rischio 3; l’Assicuratore, valutata ed eventualmente accettata la richiesta del Contraente, emetterà le relative quietanze di Premio con indicazione del Premio totale corrispondente.
Il numero minimo delle coperture assicurative comprese nei pacchetti è indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Il pagamento del Premio sarà effettuato dal Contraente con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari di Assicurazione e nelle singole Appendici Contrattuali.
Le coperture assicurative emesse con le Appendici Contrattuali accettate, per le quali il Contraente abbia corrisposto il Premio nei termini di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione e all’Appendice Contrattuale stessa, potranno essere attivate dal
Contraente entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di scadenza dell’Assicurazione. Qualora il Contraente richieda l’attivazione di coperture assicurative che prevedano un Premio per Veicolo maggiore di quello previsto dal pacchetto acquistato, l’Assicuratore con cadenza mensile emetterà una quietanza di Premio per le differenze di Premio per Xxxxxxx assicurati rispetto a quelli previsti dal pacchetto di coperture acquistate dal Contraente.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa relativa ai Veicoli cui esso si riferisce, è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.
Il Contraente si obbliga a manlevare l'Assicuratore da qualsiasi danno che dovesse derivare a lui, agli Assicurati e a terzi in genere, in conseguenza della sospensione della copertura conseguente al mancato pagamento del Premio.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 9 – Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione collettiva
L’Assicurazione collettiva decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12 mesi.
Alla scadenza l’Assicurazione si rinnova tacitamente per successivi periodi di 12 mesi, salvo disdetta di una parte da comunicarsi all’altra a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC con preavviso di almeno 60 giorni.
L’Assicurazione collettiva cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dall’art. 13 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli assicurati ha la durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, a seconda di quanto prescelto dal Contraente e della residenza dell’Assicurato (Area di Rischio), a decorrere dalla data indicata nel relativo modulo di inserimento di cui all’art. 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, richiamato nel Certificato di Assicurazione, ed a condizione che il relativo Premio sia stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; la copertura assicurativa non si rinnova alla scadenza.
La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto:
a) al momento della vendita o del trasferimento di proprietà del Veicolo da parte dell’Assicurato;
b) al verificarsi del Sinistro o altro evento che comporti la perdita o distruzione totale del Veicolo assicurato.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 11 – Assicurazione per conto altrui
L’Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati a cui lo stesso abbia venduto un Veicolo; il Contraente rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere agli Assicurati il rimborso del Premio versato per loro conto.
Ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall’Assicurazione, salvo quelli che per loro natura devono essere adempiuti dall’Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.
I diritti derivanti dall’Assicurazione, tra cui l’Indennizzo in caso di Sinistro, spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato stesso.
All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell’Assicurazione.
Art. 12 – Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli
Per attivare la copertura assicurativa, il Contraente comunica all’Assicuratore i dati identificativi dei Veicoli tramite la compilazione e l’invio con cadenza giornaliera mediante sistema informatico del modulo di Inserimento redatto secondo il modello e nei modi di cui all'Allegato 1.
L’attivazione della copertura assicurativa per ciascun Veicolo è efficace a condizione e a seguito del pagamento del relativo Premio con le modalità e nei termini indicati nell’art. 8 della Sezione “Quando e come pagare il Premio” e nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Se il modulo di Inserimento con i dati dei Veicoli non è inviato o è inviato con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente articolo, la copertura assicurativa non sarà attivata e MAPFRE ASISTENCIA non riconoscerà l’Indennizzo in caso di Sinistro.
Il Contraente espressamente manleva e si impegna a tenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi danno, azione, richiesta di Xxxxxxxxxx o risarcimento ovvero sanzione che l’Assicuratore possa ricevere a seguito ed a causa della mancata comunicazione da parte del Contraente stesso dei Moduli di Inserimento relativi a Veicoli per cui abbia consegnato all’Assicurato il Certificato di Assicurazione.
Art. 13 – Diritto di recesso
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, l’Assicuratore ha facoltà di recedere dall’Assicurazione collettiva, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
In tale caso, il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. A seguito del recesso dall’Assicurazione il Contraente non potrà più attivare la copertura assicurativa per nuovi Veicoli tramite l’invio dei Moduli di Inserimento, ferma restando la copertura fino alla scadenza di cui all’art. 10 della Sezione “Quando comincia e quando finisce la copertura” per i Xxxxxxx inseriti fino a quel momento.
Qualora nel corso della durata dell’Assicurazione il rapporto Sinistri/Premi (rapporto tra il valore dei Sinistri pagati e i Premi imponibili incassati) superi il valore dell’85%, l'Assicuratore si riserva la possibilità di inviare comunicazione al Contraente al fine di:
a. proporgli la revisione delle coperture e/o dell’ammontare dei Premi;
b. in alternativa o in caso di mancata accettazione delle proposte di cui al precedente punto a. da parte del Contraente entro e non oltre 30 giorni dalla formulazione delle stesse, recedere dall’Assicurazione con effetto a decorrere dal termine di 10 giorni dall’invio della comunicazione di recesso.
In caso di mancato pagamento dei Premi nei termini di cui all’art. 8 della Sezione “Quando e come pagare il Premio”, l’Assicurazione si intenderà risolta ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito, a seguito di invio da parte dell’Assicuratore al Contraente di comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
Art. 14 – Diritto di surrogazione
Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta all’Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l’Assicuratore subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Art. 15 – Documentazione per gli Assicurati – Trattamento dei dati personali degli Assicurati
Il Contraente si impegna a consegnare all’Assicurato il Certificato di Assicurazione – Condizioni Contrattuali per l’Assicurato di cui all’Allegato 2, contenente le modalità con cui MAPFRE ASISTENCIA adempie agli obblighi assunti nei confronti dell’Assicurato e i diritti/doveri dell’Assicurato verso MAPFRE ASISTENCIA e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Il Contraente manleva pertanto MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi responsabilità, danno, azione, sanzione, penalità oppure risarcimento che dovesse derivare o essere esperita nei confronti di MAPFRE ASISTENCIA a causa del mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Contraente stesso.
Per il trattamento dei dati personali degli Assicurati ai fini dell’esecuzione da parte di MAPFRE ASISTENCIA delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’Assicuratore assumerà la qualifica di Titolare del trattamento dei dati per quanto di sua competenza, come da informativa rilasciata all’Assicurato nel Certificato di Assicurazione – Condizioni Contrattuali per l’Assicurato e al momento della gestione del Sinistro.
Il Contraente si impegna a far compilare e sottoscrivere dall’Assicurato i campi relativi al consenso per il trattamento dei dati personali ai fini commerciali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, contenuti nel Certificato di Assicurazione e ad inviarne copia a MAPFRE ASISTENCIA con cadenza mensile a mezzo posta elettronica certificata, spedizione postale tracciata o a mezzo corriere o tramite applicativo web eventualmente messo a disposizione.
Art. 16 – Comunicazioni – Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni del Contraente a MAPFRE ASISTENCIA relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) Indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/0000000
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
L’Assicuratore ed il Contraente potranno concordare diverse modalità di comunicazione o indirizzi e-mail di contatto limitatamente ad aspetti operativi dell’Assicurazione.
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) Indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/0000000
eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: xxx@xxxxxx.xxx.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest’ultimo al momento dell’attivazione della copertura assicurativa.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 17 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio comunicazione della residenza non corretta ai fini dell’individuazione dell’Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell’Area di Rischio (domicilio dell’Assicurato), l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Art. 18 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Xxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.
Art. 19 – Cessione dei diritti
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 20 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 22 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra Contraente ed Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
ALLEGATO 1 – MODULO DI INSERIMENTO DEI VEICOLI
N° | Descrizione |
1 | Numero Certificato |
2 | Durata espressa in mesi |
3 | Marca |
4 | Modello |
6 | Cilindrata (CC) |
8 | Targa |
9 | Telaio |
10 | Data Immatricolazione |
13 | Nome Assicurato |
14 | Cognome Assicurato |
15 | Indirizzo Assicurato |
16 | Città Assicurato |
17 | CAP Assicurato |
18 | Telefono Assicurato |
19 | Data Vendita |
20 | Data Inizio Copertura |
23 | Email assicurato |
24 | Mobile Assicurato |
26 | Prezzo Veicolo |
27 | Descrizione Modello |
36 | Codice Fiscale Assicurato |
40 | alimentazione – (1, 2 o 3 ) codificato come P(benzina), D(diesel) ó G (gas) |
44 | Trattamento dati personali (YES/NO) |
Il modulo di Inserimento sarà inviato dal Contraente con cadenza giornaliera mediante il sistema informatico Phoenix l’accesso al quale è messo a disposizione dall’Assicuratore al Contraente.
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ASSICURATO POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA GAP 1K FOR YOU N. < >
CONTRAENTE
Ragione Sociale:
Sede Legale:
Località: Prov.: CAP:
P.IVA:
ASSICURATO
Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»
Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»
Località: «Città» Prov.: («PROVINCIA») CAP: «CAP»
Telefono: «Telefono» e-mail: «email»
Codice Fiscale: «Codice Fiscale» P.IVA: «Partita IVA»
VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Caratteristiche
Marca: «MARCA» Modello: «MODELLO»
Targa: «TARGA» Data prima xxx.xx: «DATA»
Il peso a pieno carico del Veicolo è – come da libretto di circolazione – minore o uguale a 35 x.xx
Dati relativi all’acquisto
Valore d’acquisto IVA inclusa(Euro): «Valore Acquisto» Data d’acquisto: «DATA»
Situazione assicurativa all’atto della sottoscrizione del presente modulo Il Veicolo dispone di copertura assicurativa: «RC Auto e Incendio/Furto»
DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
Decorrenza dalle ore 00.00 del «DATA».
Durata «XX MESI»,
Scadenza alle ore 24 del «DATA»
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR per le informazioni commerciali
DATI DELL’ASSICURATO
Nome Cognome (o Ragione
Sociale)
Indirizzo
CAP Località Prov.
Telefono cellulare e-
Dichiarazioni di consenso espresso per il trattamento dei dati per attività di informazione o promozione commerciale
Se l’Assicurato acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all’espletamento da parte dell’Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system (“SMS”), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprendente anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.
A tale fine, l’Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).
Il mancato consenso da parte dell’Assicurato al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l’Assicuratore.
Ho letto la suestesa Informativa e
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico
Acconsento Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato Luogo e data:
Sottoscrizione dell’Assicurato
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ASSICURATO GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione, che ha acquistato un Veicolo presso il
Contraente.
Assicuratore/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato.
Certificato di Assicurazione: il modulo sottoscritto dall’Assicuratore che formalizza la copertura assicurativa sul Veicolo assicurato.
Contraente/Concessionario: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all’Allegato 3, che stipula l’Assicurazione, per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati che hanno acquistato un Veicolo, e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio agli Assicurati.
Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione dei danni, sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Furto Totale: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Indennizzo: la somma corrisposta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di Sinistro.
MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l’Assicuratore).
Nuovo Veicolo: l’autoveicolo acquistato dall’Assicurato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro presso il Concessionario in sostituzione del Veicolo assicurato colpito da un Sinistro.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Furto Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Valore d’Acquisto: il prezzo di acquisto del Veicolo, risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d’acquisto o da altro documento equivalente, comprensivo di IVA, IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere (quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), accessori e optional, e con esclusione di costo delle marchiature antifurto, premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli, Terrestri, ecc.) o corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia).
Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, indicato nelle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione “Eurotax giallo”.
Veicolo: i veicoli con le caratteristiche indicate all’art. 3 della Sezione “Esclusioni/Limitazioni della copertura”, inseriti in copertura assicurativa dal Contraente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
Con la presente Assicurazione l’Assicuratore si impegna a risarcire l'Assicurato del danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.
Art. 2 – Prestazioni
In caso di Sinistro l'Assicuratore corrisponderà all’Assicurato cumulativamente:
1) un Indennizzo fisso forfettario di Euro 750,00 a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall’Assicurato per sostenere le seguenti spese:
• spese di deposito o ricovero del Veicolo danneggiato;
• spese di demolizione del Veicolo danneggiato;
• spese di cancellazione al P.R.A. del Veicolo danneggiato;
• spese di passaggio di proprietà del Nuovo Veicolo;
• spese di istruttoria pratica di finanziamento o leasing per l’acquisto del Nuovo Veicolo;
• spese di immatricolazione del Nuovo Veicolo;
• IPT del Nuovo Veicolo;
• tassa di possesso del Nuovo Veicolo;
• corrispettivo anticipato per la manutenzione ordinaria del Nuovo Veicolo;
• spese di recupero del Veicolo assicurato;
• franchigia applicata dalla compagnia assicuratrice dell’eventuale polizza corpi veicolo terrestri o altra a copertura del Veicolo assicurato per il medesimo Sinistro;
• spese di riacquisto di accessori presenti sul Veicolo assicurato;
• spese di riacquisto degli pneumatici invernali se contestuali all’acquisto del Nuovo Veicolo.
L’Indennizzo sarà corrisposto a condizione che l’Assicurato abbia sostenuto almeno 5 tra i costi sopra indicati, risultanti dalla documentazione fiscale e inviata all’Assicuratore con le modalità di cui all’art. 6 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”.
2) Un importo fisso di Euro 250,00 a titolo di Indennizzo forfettario delle spese necessarie all’Assicurato per far fronte all’impossibilità di utilizzare il Veicolo assicurato dal momento del Sinistro alla data di consegna del Nuovo Veicolo.
Gli Indennizzi di cui ai precedenti punti 1) e 2) saranno corrisposti a condizione che l’Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il medesimo Contraente, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 3 – Veicoli assicurabili
Possono essere assicurati con l’Assicurazione i Veicoli di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, di età massima al momento dell’attivazione della copertura assicurativa di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione, immatricolati in Italia, che siano stati acquistati dagli Assicurati presso il Concessionario e abbiano un Valore d’Acquisto non superiore a Euro 50.000,00.
Non sono assicurabili:
a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
c) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
d) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
f) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
g) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.
Art. 4 – Esclusioni
La copertura assicurativa non opera e l’Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
b) rapina, come punita dall’art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
i) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati.
Non sono in ogni caso indennizzati:
o) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
p) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell’Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
q) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 5 – Estensione Territoriale
La copertura assicurativa di cui all’Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 6 – Modalità di denuncia del Sinistro
Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx, posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o raccomandata con ricevuta
di ritorno.
L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l’originale della documentazione di seguito indicata che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l’evento alle Autorità competenti.
Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all’Indennizzo.
Ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente documentazione:
Per tutti i Sinistri:
a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell’Assicurato;
c) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
d) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
e) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del Concessionario;
f) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro
g) copia della documentazione attestante l’acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l’indicazione della ragione sociale del Concessionario venditore;
h) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
i) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
j) fatture o ricevute fiscali delle spese indicate nell’elenco di cui all’art. 2 della Sezione “Che cosa è assicurato” sostenute dall’Assicurato.
In caso di Furto Totale
k) copia di denuncia di Xxxxx Totale del Veicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
l) tutte le chiavi in dotazione del Veicolo o certificazione di avvenuta consegna di esse all’eventuale compagnia di assicurazione che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;
In caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo o ritrovamento del Relitto
m) copia della perizia certificante la Distruzione Totale, l’Incendio Totale o la condizione di Relitto del Veicolo eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
n) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
o) copia del certificato di rottamazione del Veicolo del demolitore autorizzato o dichiarazione di presa in carico della compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro.
Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull’evento che ha causato il Sinistro, e di richiedere ulteriore documentazione, che l’Assicurato sarà tenuto a fornire.
La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell’Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l’Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell’Indennizzo.
Art. 7 – Liquidazione dell’Indennizzo
L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 6. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.
L’Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito dell’acquisto del Nuovo Veicolo presso il medesimo Contraente effettuato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, mediante corresponsione dello stesso, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Contraente a titolo di parziale saldo della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, entro i limiti dell’Indennizzo di cui all’Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurato abbia già saldato per intero la fattura d’acquisto del
Nuovo Veicolo, l’Indennizzo verrà corrisposto direttamente all’Assicurato previo invio di documentazione attestante l’avvenuto pagamento per intero della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo o, in alternativa, di una dichiarazione del Contraente di avvenuto pagamento della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo.
Qualora l’Assicurato abbia comunicato all’Assicuratore l’apposizione di un vincolo sull’Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l’Indennizzo sarà corrisposto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo entro il Massimale e l’eventuale rimanenza sarà corrisposta al Contraente alle condizioni e con le modalità sopra indicate.
A tal fine, le parti concordano che MAPFRE ASISTENCIA corrisponderà al Contraente l’importo dell’Indennizzo sotto forma di accollo parziale, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile, del debito che l’Assicurato ha nei confronti del Contraente stesso per l’acquisto del Nuovo Veicolo, nei termini e nei limiti di cui all’Assicurazione.
Con l’inserimento nell’Assicurazione, pertanto, l’Assicurato presta il proprio preventivo consenso all’accollo da parte di MAPFRE ASISTENCIA dell’eventuale debito futuro che dovesse sorgere in capo a sé in caso di Sinistro, per l’acquisto di un Nuovo Veicolo dal Contraente nei termini e alle condizioni di cui alla presente Assicurazione, impegnandosi a mantenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal Contraente creditore al di fuori del debito accollato.
Qualora l’Assicurato abbia sottoscritto un contratto di leasing per l’acquisto del Nuovo Veicolo presso il Contraente, l’Indennizzo sarà corrisposto all’Assicurato a condizione ed a seguito del saldo della fattura di acquisto da parte della società di leasing al Contraente entro il medesimo termine.
La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l’Assicurato è obbligato ad informare l’Assicuratore non appena ne abbia notizia.
Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, nulla sarà dovuto all’Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.
Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato è obbligato a scelta dell’Assicuratore, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di questa, a:
- rimborsare all’Assicuratore l’importo da questi corrisposto quale liquidazione dell’Indennizzo per Furto Totale;
- dare mandato a titolo gratuito all’Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del Veicolo ritrovato, autorizzando l’Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria. Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell’Assicuratore.
L’eventuale somma in eccesso rispetto all’Indennizzo erogato derivante dalla vendita del Veicolo da parte dell’Assicuratore sarà restituita all’Assicurato entro 60 giorni dall’avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.
In ogni caso, qualora, per qualsiasi motivo, l’Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà del Veicolo ritrovato o ceda la proprietà a soggetti diversi dall’Assicuratore (ad esempio alla compagnia di eventuale polizza corpi veicoli terrestri), egli è obbligato a rimborsare all’Assicuratore l’importo corrisposto quale liquidazione dell’Indennizzo per Furto Totale.
Nei casi previsti dal presente articolo, l’Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione dell’Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 8 – Premio dell'Assicurazione
L’Assicurazione collettiva è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio all’Assicurato che per tanto nulla deve corrispondere all’Assicuratore a titolo di Premio.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 9 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli assicurati ha la durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, a seconda di quanto prescelto dal Contraente e della residenza dell’Assicurato (Area di Rischio), a decorrere dalla data indicata nel relativo Certificato di Assicurazione, ed a condizione che il relativo Premio sia stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; la copertura assicurativa non si rinnova alla scadenza.
La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto:
a) al momento della vendita o del trasferimento di proprietà del Veicolo da parte dell’Assicurato;
b) al verificarsi del Sinistro o altro evento che comporti la perdita o distruzione totale del Veicolo assicurato.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 10 – Assicurazione per conto altrui
L’Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati a cui lo stesso abbia venduto un Veicolo; il Contraente rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere agli Assicurati il rimborso del Premio versato per loro conto.
Ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall’Assicurazione, salvo quelli che per loro natura devono essere adempiuti dall’Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.
I diritti derivanti dall’Assicurazione, tra cui l’Indennizzo in caso di Sinistro, spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato stesso.
All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell’Assicurazione.
Art. 11 – Diritto di surrogazione
Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta all’Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l’Assicuratore subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Art. 12 – Comunicazioni – Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) Indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/0000000
eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: xxx@xxxxxx.xxx.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest’ultimo al momento dell’attivazione della copertura assicurativa.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 13 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio comunicazione della residenza non corretta ai fini dell’individuazione dell’Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell’Area di Rischio (domicilio dell’Assicurato), l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Art. 14 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Xxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.
Art. 15 – Cessione dei diritti
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 16 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 17 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 18 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all’Assicuratore all’Ufficio Reclami con le seguenti modalità:
• lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 00000 Xxxxxxx (XX)
• telefax al numero x00 000 0000000
• e-mail all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx
• PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.
In caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00000 Xxxx (Xxxxxx), fax x00 00 00 000 000 o x00 00 00 000 000, PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell’Ivass xxx.xxxxx.xx o sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx alla sezione Reclami.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
• direttamente all’Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx). L’autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), x/x Xxxxx xx
xx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx);
• all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante. Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali.
- mediazione: le parti si avvalgono dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell’introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet
• tramite app di messaggistica,
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa
Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
ALLEGATO 5 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
• tramite app di messaggistica,
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
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Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
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