Fra la Spettabile ENERGIA SOLARE SRL P.I.: 01577820291
POLIZZA CONVENZIONE N. 43/172099841
Fra la Spettabile ENERGIA SOLARE SRL P.I.: 01577820291
e la Spettabile UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
si stipula la presente
CONVENZIONE PER LA COPERTURA INCENDIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AD USO RESIDENZIALE
Con Allegato Fascicolo Informativo Incendio Rischi Industriali (Mod. 5051 ed. 01.06.2014) (Nel seguito denominato Fascicolo Informativo)
CONDIZIONI INTEGRATIVE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
RELATIVE ALLA PRESENTE POLIZZA, che integrano e/o prevalgono su quelle contenute nel Fascicolo Informativo
ART. 1 Oggetto della Convenzione: la presente Convenzione, in carico all'Agenzia CALLEGARO & PARTNERS SRL, con sede a Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx 000 (nel seguito “Agenzia”), viene stipulata tra la ENERGIA SOLARE SRL, P.IVA.: 01577820291 (di seguito denominata "Contraente") e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (di seguito denominata “Societa'”).
La Convenzione ha ad oggetto l'assicurazione incendio per tutti gli impianti fotovoltaici venduti dalla Contraente ed installati presso i Clienti/Assicurati nel territorio della Repubblica Italiana, San Marino, Città Stato del Vaticano, la cui installazione od il cui collaudo siano avvenuti durante la durata della Convenzione e siano comprovati da contratto di compravendita.
Il premio dovuto per l'inclusione in copertura del singolo impianto fotovoltaico e' interamente a carico del Contraente e, conseguentemente, i Clienti/Assicurati non sopportano alcun onere economico relativamente alla garanzia assicurativa.
E' condizione essenziale per l'efficacia della copertura, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, che l'impianto fotovoltaico ad uso privato sia stato acquistato dall' Assicurato, sia posizionato sul tetto di edifici civili e non abbia valore unitario superiore ad Euro 30.000,00.
ART. 2 Opere incluse in garanzia
L'assicurazione e' relativa agli IMPIANTI FOTOVOLTAICI installati su fabbricati, con potenza nominale installata compresa tra 3kWp e 10kWp, comprensivi di tutte le loro componenti: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, e ove presenti anche i trasformatori ed i sistemi di allarme e di antintrusione. Sono escluse eventuali opere di muratura a sostegno degli stessi.
Per impianti con potenza superiore a quanto sopraindicato, la Societa' si riserva di stabilire specifici tassi, franchigie e condizioni con stipulazione di singola copertura, previa valutazione tecnica del questionario dedicato agli impianti fotovoltaici debitamente compilato e sottoscritto, oltre alla documentazione ulteriore eventualmente richiesta dalla Societa', che il Contraente si impegna a fornire.
ART. 3 Somme da assicurare e coperture
- Xxxxx Xxxxxxx: Valore di rimpiazzo a nuovo dell'impianto, comprensivo di tutte le sue componenti;
- Xxxxx Xxxxxxxxx: danni da forzata inattivita' dell'impianto fotovoltaico, causata da un evento indennizzabile a termini della presente polizza: Somma forfettaria massima di Euro 500,00 per singolo impianto, come da condizioni che seguono.
ART.4 Modalita' di assicurazione
L'assicurazione di cui all'oggetto della presente polizza e' relativa a tutti gli impianti fotovoltaici venduti dalla Contraente.
Ai fini della attivazione della copertura in nome e per conto dei propri clienti, la Contraente dovra' comunicare con le modalità sotto riportate e sotto la propria responsabilita', all' Agenzia, i dati degli impianti installati o collaudati che rientrano nella fascia di copertura della presente Convenzione.
Tale comunicazione dovra' avvenire per iscritto, tramite fax, mail, o altro idoneo mezzo, con cadenza mensile, per gli impianti venduti ed installati/collaudati nei 30 giorni precedenti.
L'Agenzia dovra' prendere in carico l'elenco degli impianti e confermare al Contraente per iscritto tramite fax, mail, o altro idoneo mezzo l'avvenuta ricezione fornendo il riepilogo degli impianti pervenuti.
Per ogni impianto dovra' essere indicato:
.- nome e cognome dell'acquirente/assicurato;
.- ubicazione del fabbricato adibito a civile abitazione sul quale l'impianto e' stato installato;
.- Il codice /numero identificativo del contratto di compravendita sottoscritto con l'Assicurato;
.- la somma assicurata;
.- la data di consegna ed installazione o del collaudo dell'impianto.
Qualsiasi modifica successiva a tali indicazioni deve essere comunicata per iscritto. Ricevuta la documentazione completa e verificata la sussistenza delle condizioni indicate all'art. 2 Opere incluse in garanzia, l'Agenzia emette il “Certificato di assicurazione” relativo al singolo impianto in numero di 4 copie e piu' precisamente:
- Copia per la Direzione;
- Copia per l'Agenzia;
- Copia per il Contraente;
- Copia per l'Assicurato.
Xxxx' cura e responsabilita' dell'Agenzia rendere disponibili le condizioni di assicurazione ai Clienti/Assicurati tramite pubblicazione sul sito web di agenzia:
ART. 5 Decorrenza e durata di ogni singola copertura
La copertura decorre dal momento in cui l'impianto e' fissato agli appositi sostegni e collaudato, ed ha durata di 10 (dieci) anni decorrenti da tale data.
Nel caso in cui l'impianto sia stato fissato e collaudato ma non sia stato ancora allacciato alla rete non potra' fruire della garanzia Danni Indiretti (danni da forzata inattività dell'impianto fotovoltaico, causata da un evento indennizzabile a termini della presente polizza).
La copertura e' operante purche' sia stata fatta la comunicazione dal Contraente, nelle modalita' indicate all'art.4 Modalita' di assicurazione.
Nel periodo intercorrente tra l'installazione dell'impianto e la comunicazione all'Agenzia la copertura e' comunque operante purche' vengano rispettate le condizioni sopra indicate.
ART. 6 Durata Convenzione
La presente Convenzione ha la durata annuale con effetto dalle ore 24,00 del 19/12/2019 e scadenza al 19/12/2020.
In mancanza di disdetta, inoltrata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o posta certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza annua, la presente Convenzione è prorogata per una durata uguale a quella originaria e cosi successivamente. La cessazione della presente Convenzione non comporta la cessazione delle coperture assicurative gia' in corso che continueranno regolarmente fino alla loro naturale scadenza.
ART. 7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini del presente accordo e fino al sessantesimo giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
- la Societa' e l'Assicurato avranno il diritto di recedere, con preavviso di 30 giorni dalla copertura del singolo impianto colpito da sinistro;
- la Societa' e il Contraente avranno il diritto di recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente polizza Convenzione.
In tal caso tutti gli impianti gia' assicurati in base alle precedenti comunicazioni si intenderanno in copertura fino alla loro naturale scadenza riportata nel singolo Certificato di assicurazione.
ART. 8 Pagamento del premio e regolazione di convenzione
Per l'attivazione della presente Convenzione viene pattuito un premio lordo annuo anticipato di Euro interamente a carico del Contraente. Tale premio deve intendersi come premio minimo comunque acquisito.
A seguito delle successive comunicazioni di inserimento dei Certificati, nel corso dell'annualità assicurativa, con le modalita' indicate, il premio dovuto verra' liquidato al termine di ogni mese e dovra' essere versato entro 15 giorni dalla presentazione del conto consuntivo redatto dall'Agenzia che ha in carico il contratto (con detrazione di quanto gia' pagato come premio all'atto della stipula).
Trascorsi tali termini, in caso di mancato pagamento, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Societa' dara' seguito alla liquidazione, riducendo l'indennizzo in proporzione tra il premio pagato e quello che il Contraente/installatore avrebbe dovuto pagare in base agli elementi dallo stesso comunicati.
Tale riduzione sara' applicata anche ai sinistri successivi fino a quando xxxx' pagato il conguaglio.
I sinistri indennizzabili verificatisi dopo tale data verranno pagati senza applicazione della riduzione proporzionale, fermi restando gli scoperti e le franchigie applicabili.
In caso di cessazione del contratto, trascorsi inutilmente i termini per la comunicazione dei dati o per il pagamento dell'eventuale premio dovuto, la liquidazione dei sinistri verificatisi nel periodo oggetto di regolazione verrà effettuata dalla Societa' nel rispetto dei criteri sopra stabiliti.
ART. 9 Pagamento del premio per singolo impianto
Per ogni impianto viene convenuto un premio lordo annuo pari ad Euro .
Tuttavia avendo il contratto relativo al singolo impianto durata poliennale di anni 10 (dieci), le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che il premio viene calcolato con applicazione di una riduzione tariffaria e' dovuto in misura ridotta, e in particolare con uno sconto annuo di Euro per impianti di valore fino a Euro 20.000,00 e di Euro
per impianti di valore compreso tra € Euro 20.000,01 ed Euro 30.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1899, 1 comma del Codice Civile e che non si potrà recedere anticipatamente per i primi 5 anni, salvo che in caso di sinistro, secondo quanto previsto dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Pertanto l'Assicurato, in deroga alla previsione contenuta all'art. 7 (Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione) del Fascicolo Informativo, potra' esercitare la facolta' di recesso dal contratto relativo alla singola copertura solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale mediante lettera raccomandata o telefax spediti almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Alla scadenza del quinto anno il contratto s'intendera' cessato e privo di ogni effetto senza obbligo di disdetta.
Il premio per ogni impianto e per tutta la durata contrattuale (10 anni) ammonta ad Euro
lordi per impianti di valore fino a Euro 20.000,00 e ad Euro lordi per impianti di valore compreso tra Euro 20.000,01 ed Euro 30.000,00, che il Contraente si impegna a versare anticipatamente in unica soluzione all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente Convenzione al momento dell'inserimento in copertura di ciascun impianto fotovoltaico come meglio riportato all'art.5 Decorrenza e durata di ogni singola copertura. In caso di recesso per qualsiasi causa la Societa' restituira' entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso il premio pagato e non goduto versato dal Contraente per il singolo impianto fotovoltaico installato.
ART. 10 Obbligo di consegna documentazione all'Assicurato e di informativa
E' fatto obbligo al Contraente consegnare al Cliente/Assicurato dell'impianto i seguenti documenti:
- Il Fascicolo Informativo;
- Certificato di Assicurazione;
L'Agenzia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet:
la presente Convenzione, il relativo Fascicolo Informativo, il fac-simile di certificato.
Il Contraente, inoltre, ricevuta dalla Societa' apposita comunicazione in tal senso, e' tenuto a comunicare ai Clienti/Assicurati nei tempi e con le modalita' di cui all'art. 20 del Regolamento Isvap n. 35/2010, le informazioni relative a:
- modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale;
- assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, con indicazione della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico) e delle generalita' del nuovo intermediario;
- trasferimenti di portafoglio, fusione, scissione.
ART. 11 Limiti di indennizzo - Franchigie
A deroga di quanto riportato alle Condizioni Particolari e clausole e' stabilito che per ogni singola copertura in base alla presente Convenzione, si intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo e franchigie:
TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE
Garanzia
Eventi naturali, sovraccarico neve
Limite di indennizzo
(per sinistro e per l'intera Franchigia durata del certificato)
80% somma assicurata Euro 1.000,00
terrorismo o sabotaggio
Eventi socio-politici, 80% somma assicurata Euro 1.000,00
Sovraccarico neve 50% somma assicurata Euro 1.000,00
Danni da Interruzione di 500,00 euro (pari a 30 gg) 5 giorni consecutivi
Esercizio (pari ad Euro 83,33)
sgombero
Spese di demolizione e Euro 2.000,00 --
Euro 30.000,00
Limite indennizzo complessivo per impianto
ART. 12 Condizioni Particolari in vigore (limiti di indennizzo e franchigie come da prospetto sopra riportato)
CP - 1 Autocombustione
CP- 95 Extended coverage: si intendono operanti le seguenti Condizioni Particolari, che qui si intendono integralmente richiamate:
-Onda sonica
-Urto veicoli
-Fumo
-Caduta satelliti
-Acqua condotta
-Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi
-Eventi atmosferici (sono compresi i pannelli fotovoltaici) CP- 212 Sovraccarico neve
1. Autocombustione
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).
Ai fini dell'operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:
a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
b) che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
2. Onda sonica
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.
4. Urto veicoli
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.
5. Fumo
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e semprechè detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.
6. Caduta satelliti
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.
9. Acqua condotta
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da rotture originate da gelo;
b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
d) i danni causati da umidità stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interratio seminterrati;
f) i danni da allagamento alle merci la cui base è postaad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
90. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi
La Società risponde:
1) dei danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio;
2) degli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse,o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, sabotaggio.
Agli effetti della presente garanzia:
il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento);
in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da atti di guerra, terrorismo, insurrezione,occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei socia responsabilità illimitata;
e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) di fenomeno elettrico;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di lavorazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.
Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui ai punti 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
93. Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina;
formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
gelo, sovraccarico di neve;
umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) subiti da:
alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture,
tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite
dal tetto o dalle pareti.
Sono compresi i pannelli fotovoltaici
212. Sovraccarico da neve
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia
ART. 13 Xxxxx indiretti forfettaria (Diaria giornaliera per danni da forzata inattività dell'impianto fotovoltaico)
La Societa' indennizza i danni conseguenti alla forzata inattivita' dell'impianto fotovoltaico, causata da un evento indennizzabile a termini della presente polizza. Tali danni sono quantificati in forma forfettaria nella somma di Euro 16,60 per ogni giorno solare di totale forzata inattivita', con esclusione dei primi 5 giorni e sino ad un massimo di 30 giorni per anno assicurativo pari ad Euro 500,00.
La Societa' non risponde:
- dei danni imputabili a cause esterne quali: impossibilita' di ricostruire l'impianto seconde le originarie caratteristiche tecniche , regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali, procedimenti imposti dalle autorita'.
ART. 14 Spese di demolizione e sgombero
La Societa' rimborsa, in eccedenza agli altri limiti di indennizzo indicati, le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per l'intera durata del certificato.
ART. 15 Determinazione del danno
In deroga all'art.19-Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Norme che regolano l'assicurazione incendio - contenute nel fascicolo informativo, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sara' uguale all'importo stimato come al punto 1) diminuito dell'importo come al punto 2).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed e' valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano
le norme che seguono:
3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetusta' e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo xxxxxxx xxxx' l'importo stimato come al punto 3), diminuito dell'importo stimato come al punto 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.
La Societa', comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
ART. 16 Obblighi in caso di sinistro
Fermo quanto previsto dall'articolo 15)- Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, l'Assicurato deve darne avviso a:
CALLEGARO & PARTNERS SRL Cod. 39292
Indirizzo: Xxxxxx Xxx Xxxxx 000 00000 - Xxxxxx (XX)
Telefono: 0000000000
Fax: 000000000
Email: 00000@xxxxxxxxx.xx
A parziale deroga degli articoli:
13 Titolarita' dei diritti nascenti dalla polizza; 17 Procedure per la valutazione del danno;
le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall' Assicurato, così come gli atti necessari all'accertamento/liquidazione del danno e alla nomina dei Periti.
ALLEGATO: Fascicolo Informativo Incendio Rischi Industriali (Mod. 5051 ed 01/06/2014).
IL CONTRAENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli della Polizza Convenzione composta dal presente testo dattiloscritto e dal Fascicolo Informativo Mod. 5051 ed.01/06/2014 Incendio Rischi Industriali nonché dai Certificati di Assicurazioni sottoscritti dagli Assicurati.
Condizioni Generali di Assicurazione (Fascicolo Informativo 5051):
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro;
Norme che regolano l'assicurazione Incendio (Fascicolo Informativo 5051):
Art. 12 Esclusioni; Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno; Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno; Art. 18 Mandato dei periti; Art. 21 Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 23 Pagamento dell'indennizzo;
Polizza Convenzione:
Art.4 - Modalità di assicurazione;
Art.8 - Pagamento del premio e regolazione di convenzione Art.9 - Pagamento del premio per singolo impianto
Art.10 - Obbligo di consegna documentazione all'Assicurato; Art.15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Il testo integrale delle condizioni di Polizza Convenzione e' consultabile online sul sito :