PROVINCIA DI SALERNO)
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
(PROVINCIA DI SALERNO)
IX SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Oggetto:LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, PUBBLICI ED IMPIANTI SPORTIVI.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Pontecagnano Faiano, lì 08/02/2007
IL TECNICO COMUNALE IL CAPO SERVIZIO
(Geom. Xxxxx XXXXXXXX) (Geom. Xxxxxxxx XXXXXXXXX)
Xxxxxx Xxxxxxxxx X.X.X. 00000 Xxxxxxxxxxxx Faiano . 000 000 000 Fax 000 0000000 - e-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
S O M M A R I O
CAPITOLO I - Oggetto ed ammontare dell'appalto
Art. 1. Oggetto dell'appalto Art. 2. Ammontare dell'appalto
Art. 3. Sistema di affidamento dei lavori Art. 4. Designazione delle opere dell'appalto
Art. 5. Forme, principali dimensioni delle opere Art. 6. Pagamenti
Art. 7. Prezzi per lavori non previsti Art. 8. Revisione dei prezzi
CAPITOLO II - Norme generali
Art. 9. Domicilio dell'appaltatore
Art. 10. Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto
CAPITOLO III - Contratto
Art. 11. Tipo di contratto
Art. 12. Stipulazione del contratto Art. 13. Documenti del contratto
Art. 14. I depositi cauzionali provvisorio, definitivo ed a garanzia della perfetta esecuzione delle opere
Art. 15. Divieto di sub-appalto o cottimo – paghe operai
CAPITOLO IV - Esecuzione del contratto
Art. 16. Consegna dei lavori - penalità
Art. 17. Direzione dei lavori da parte dell'Appaltante
Art. 18. Rappresentante dell'appaltatore sui lavori - Personale dell'appaltatore Art. 19. Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri
Art. 20. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore Art. 21. Rinvenimenti
Art. 22. Brevetti di invenzione
Art. 23. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori Art. 24. Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
Art. 25. Importo dell’appalto – Durata contrattuale
Art. 26. Esecuzione dei lavori di ufficio - Rescissione e risoluzione del contratto Art. 27. Danni di forza maggiore
Art. 28. Espropriazione dei terreni
Art. 29. Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore Art. 30. Anticipazioni all'appaltatore
Art. 31. Conto finale e collaudo definitivo Art. 32. Garanzie sui rischi di esecuzione Art. 33. Presa in consegna dell'opera
CAPITOLO V - Definizione delle controversie
Art. 34. Risoluzione amministrativa
CAPITOLO VI - Qualità e provenienza del materiale
Art. 35. Qualità e provenienza del materiale – Modo di esecuzione delle principali categorie dei lavori a misura – ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
CAPITOLO VII – Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Art. 36. Norme di misurazione
CAPITOLO VIII – Elenco prezzi
Art. 37. Elenco prezzi
CAPITOLO IX – Sicurezza nei cantieri
Art. 38. Sicurezza
CAPITOLO I°
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera ed il collocamento in opera dei materiali, impianti e manufatti vari occorrenti per la realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione e pronto intervento negli edifici scolastici, negli edifici pubblici e negli impianti sportivi dislocati sul territorio comunale di seguito elencati:
EDIFICI SCOLASTICI
1) - Scuola Elementare Materna, Via Partenio - Faiano
2) - " " " Xxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
3) - " " " Via M.Tirreno - xxx.Xxxx Xxxxxxxx
4) - " " " Via Calò - località Corvinia
5) - " " " Via Piave – località Baroncino
6) - " " " Xxx Xxxx Xxxxxx – località Picciola
7) - Scuola Elementare Via Dante - Pontecagnano
8) - " " Xxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
0) - " " Xxx Xxxxxxxx – xxxxxxxx X.Xxxxxxx 00)- Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xx - Xxxxxxxxxxxx
00)- " " Xxx Xxxxx XXx- Xxxxxxxxxxxx
00)- " " Xxx Xxxxxxxx Xx- xxxxxxxx X.Xxxxxxx 00)- " " Xxx Xxxxxxxx XXx- xxxxxxxx X.Xxxxxxx 00)- " " Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
00)- " " Xxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
00)- " " Xxxxxx Xxxxxxxx - xxx. Xxxxxx Xxxxxxx 00)- " " Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
00)- " " Xxxxx Xxx xx Xxxxxx – Via Alfani 18)- " " Via Partenio – Faiano
20)- Scuola Media Picentia Via Liguria - Pontecagnano
00)- " " " X. Xxxxxxx Via della Repubblica - Faiano 22)- Scuola Media “D. Zoccola”località S. Xxxxxxx
EDIFICI PUBBLICI
(di proprietà Comunale)
Sede Municipale, Via Alfani – Pontecagnano
Locali ex macello Comunale e Comando di Polizia Municipale, Via Roma – Pontecagnano Ufficio Ecologia in Via Roma – Pontecagnano
Cimitero Comunale, Via Pompei – Faiano Centro Sociale, Via degli Appennini – Faiano
Uffici LL.PP. e Manutenzioni, piazza Garibaldi – Faiano Caserma dei Carabinieri, Via R. Sanzio – Pontecagnano Locali ex tabacchificio “Xxxxxxx, Via Salerno -Pontecagnano
EDIFICI PUBBLICI
(locali in fitto)
Ufficio Anagrafe e Stato Civile, Via X. Xxxxx – Faiano
Ufficio Comunali, Via Europa “Villa Crudele” – Pontecagnano Ufficio Segretariato Sociale – Via Palinuro
Locali Via A. Conforti in località S. Xxxxxxx Museo del Cavallo in Via Stadio
Centro Sociale in Via Toscana
IMPIANTI SPORTIVI
Campo di calcio, Via Stadio – Pontecagnano Campetto di calcio - località S. XXXXXXX Centro sportivo, Via Toscana – Pontecagnano Centro sportivo, Via Monte Grappa – Faiano Bocciodromo, Via Torino – Pontecagnano Bocciodromo, Via R. Sanzio – Pontecagnano
Bocciodromo, Via X. Xxxxxxxx – località BARONCINO Pista di hockey e pattinaggio, Via Lazio – Pontecagnano Palestra scuola media “Picentia” – Pontecagnano Palestra scuola media “A: Moscati” – Faiano
Palestra scuola elementare Via Dante – Pontecagnano Palestra scuola elementare Via Diaz - Faiano
ALLOGGI PROGRAMMA COSTRUTTIVO PER TERREMOTATI
N° 70 Appartamenti siti alla Via X. Xxxxxxx – località S. Xxxxxxx
CASE PREFABBRICATE E CONTAINERS
Case prefabbricate, containers ed alloggi per famiglie senta tetto e terremotati, esistenti su tutto il territorio Comunale.
L’Amministrazione si riserva di effettuare interventi anche in altre strutture pubbliche non inserite nel predetto elenco.
Le opere dovranno essere eseguite e corrispondere per forma, dimensioni e qualità dei materiali a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché per quanto non previsto, a quanto riportato nel Capitolato Generale per i Lavori Pubblici di cui al Decreto del 09/04/2000 n.145 pubblicato sulla G.U. n.131 del 07/06/2000 che qui si intende integralmente allegato.
Gli interventi di manutenzione straordinaria più ampi e significativi, saranno eseguiti previa predisposizione di appositi elaborati tecnici da parte del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune.
L’esecuzione e la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del D.P.R. 554/99.
Articolo 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo netto dei lavori compresi nell'appalto, è pari a € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) comprensivo della quota di € 4.000,00 per gli oneri di sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere.
L'impresa si obbliga di eseguire tutte le opere e provviste formanti oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto fino all'esaurimento dell'importo netto di € 156.000,00 per l'esecuzione dei lavori, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori che ammonta a
€ 4.000,00 ed oltre I.V.A..
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dall'appalto, nei limiti di cui al comma 2 dell’art.10 del Capitolato Generale per i Lavori Pubblici di cui al Decreto del 09/04/2000
n. 145 pubblicato sulla G.U. n.131 del 07/06/2000, nonché di quanto previsto in materia dal Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, quei lavori e quelle forniture che ritenesse opportuno fare eseguire, anche in economia da altra Impresa specialista nel settore di appartenenza o dal proprio personale e ciò senza dare diritto all'Impresa di pretendere compensi di sorta, né richieste di indennizzi per l'uso che l'Amministrazione stessa dovesse fare dei ponti di servizio o dei mezzi di sollevamento.
L'unico limite definito nell'appalto è l’importo contrattuale. Tale riferimento è indicativo e non vincolante per l’Amministrazione. Si precisa che non vi è alcun limite al numero di unità degli interventi. La ditta è sempre obbligata ad intervenire anche per interventi di limitata entità.
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità dell’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 “Edifici Civili e Industriali” di cui al D.P.R. n° 34 del 25.01.2000, con classifica I fino a € 258.228,00.
Alla gara sono ammessi i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi del suddetto art. 34 e seguenti, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i..
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n° 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., ai lavori da assumere di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 3
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati mediante pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, determinato mediante ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, costituito dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici per la Campania, approvato con Delibera di G. R. n° 2098 del 29 dicembre 2005 e da nuovi prezzi aggiuntivi redatti dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, posto a base di gara.
La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi del combinato disposto dall’art. 86 comma 1 e art. 124 comma 8 comma del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.
Articolo 4
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, nonché dagli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale per i Lavori Pubblici di cui
al Decreto del 09/04/2000 n.145 pubblicato sulla G.U. n.131 del 07/06/2000, si possono riassumere come appresso, salvo più precise indicazioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
- Costruzione tramezzi divisori in muratura o blocchetti di gesso;
- Rifacimento e ripristino delle coperture impermeabili;
- Rifacimento intonaco interno ed esterno;
- Tinteggiatura pareti interne ed esterne;
- Ripristino di pavimenti e rivestimenti pareti dei servizi igienici;
- Lavori vari di riparazione;
- Interventi di impiantistica;
- Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio;
- Lavori di ripristino condizioni igienico-sanitari.
Per tutti i tipi di interventi la segnaletica necessaria sia prima che durante i lavori si intende già compresa a carico della ditta aggiudicataria.
Nessun onere ulteriore è dovuto per eventuali rallentamenti nei lavori causati da traffico veicolare e della necessità del regolare funzionamento del servizio interessato.
L'Amministrazione si riserva di ordinare l'esecuzione di qualsiasi categoria di lavori necessaria per la manutenzione delle condotte fognarie delle acque bianche, dell’impianto di pubblica illuminazione, delle strade e dei marciapiedi nella quantità occorrente, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici in vigore, approvato con delibera di G.R. n° 2098 del 29 dicembre 2005 e dai prezzi aggiuntivi redatti dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ed allegati al presente Capitolato Speciale di Appalto, depurati del ribasso d’asta.
Articolo 5
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La ditta aggiudicataria si impegna fin d'ora ad eseguire gli interventi di manutenzione dove venga ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalle quantità e tipologie previste senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito col presente capitolato.
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre, fin da ora ad eseguire contemporaneamente e con le priorità dettate dall’Amministrazione Comunale, più interventi anche su zone del territorio distanti tra loro (fino a quattro aree in contemporanea) senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito con il presente Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di ritardo nell’inizio dei lavori su un’area indicata dall’Amministrazione, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato inizio su più aree la penale verrà applicata una volta per ogni area.
Articolo 6
PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 così come modificato dall’art. 61 della Legge n. 448 del 23 Dicembre 1998, non è dovuta alcuna anticipazione.
Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 168 e 169 del Regolamento all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge, aumentati della quota proporzionale tra
l’importo complessivo dell’appalto e a quanto eseguito, dell’importo previsto dagli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere.
I pagamenti in acconto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti nei tempi indicati dagli artt. 29 e 30 del citato Capitolato Generale e con le modalità di cui all'art. 133 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, dalla ultimazione dei lavori stessi.
La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Prima del pagamento della rata di saldo l'appaltatore deve produrre una fidejussione dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'opera, desumibile dal conto finale, che sarà svincolata trascorsi due anni dal verbale di collaudo e sempre che, a tale data, l'Amministrazione non abbia denunciato difformità o vizi dell'opera imputabili allo stesso Appaltatore.
Il termine per il pagamento della rata di saldo è stabilito dall'art. 29 del Capitolato Generale.
Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
A corredo dello stato d’avanzamento dei lavori dovrà essere prodotta la documentazione attestante che l’Impresa è in regola con i versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali, in mancanza di ciò lo stato d’avanzamento non può essere pagato e conseguentemente non trovano applicazione gli interessi legali e moratori, previsti dall’art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La medesima documentazione dovrà essere inoltrata con le stesse modalità anche dai legali rappresentanti di tutte le imprese subappaltatrici.
Tali documentazione dovrà pervenire al DD. LL. almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'emissione del certificato di pagamento;
Articolo 7
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI
Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento.
I prezzi, non compresi nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici per la Campania in vigore, approvato con Delibera di G. R. n° 2098 del 29 dicembre 2005, e nell’elenco dei prezzi aggiuntivi redatto dal Dipartimento Tecnico e allegato al presente capitolato, saranno determinati tramite analisi dei prezzi con costo della mano d'opera riferite alla vigente tabella dei prezzi Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania in vigore al momento dell'aggiudicazione della gara, previa redazione di appositi verbali nuovi-prezzi che saranno concordati con la Direzione dei Lavori ed approvati con Determina, ed in conformità delle norme dell’art. 136 del regolamento.
Agli stessi prezzi dedotti da analisi, sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Non è ammessa la contabilizzazione in economia dei lavori bensì solo quella a misura.
Articolo 8
REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D. Lgs 163/06, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 133, in deroga a quanto previsto dal comma 2, del D. Lgs 163/06 qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 133.
Resta salva l’applicazione dell’art. 133 comma 3 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.
CAPITOLO II°
NORME GENERALI
Articolo 9
DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.
Articolo 10
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale per i Lavori Pubblici di cui al Decreto del 09/04/2000 n.145 pubblicato sulla G.U. n.131 del 07/06/2000, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (Regolamento generale sui lavori pubblici); dal D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, dal D. Lgs. 494/96 in materia di sicurezza sui cantieri mobili, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i. una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovrà quindi:
– affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
– pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
– garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
– pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990 e s.m.i..
CAPITOLO III°
CONTRATTO
Articolo 11
TIPO DI CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato a misura, ai sensi delle norme vigenti.
Articolo 12
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ad integrazione di quanto previsto dall'art.109 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554 (Regolamento Generale sui lavori pubblici), la stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale.
Articolo 13
DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art.110 del D.P.R. 21/12/1999 n.554 (Regolamento Generale sui lavori pubblici),
fanno parte integrante del contratto:
– Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
– Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I. , le norme C.E.I. e relative tabelle;
– la legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, per quanto applicabile;
– Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006;
– la Legge 01.08.2002 n. 166 per quanto applicabile;
– il Regolamento generale sui lavori pubblici così come modificato dal D. Lgs 163/06.;
– il Capitolato generale d’appalto;
– Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici per la Campania, in vigore approvato con Delibera di G. R. n° 2098 del 29 dicembre 2005 e prezzi aggiuntivi redatti dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Articolo 14
I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI, DEFINITIVI ED
A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, giusta quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori compresi dell'appalto, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. come da Bando di gara.
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 % di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai periodo precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La predetta fidejussione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita, ai sensi dell’art. 113 comma 1 e 3 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e del Regolamento, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, nonché fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo 1.9.1993 n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1 del D. Lgs. 163/06, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto: il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto: il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a € 500.000#; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
I contratti fideiussori e assicurativi e tutte le garanzie fideiussore devono essere conformi agli schemi tipo, di cui al Decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. Dovranno inoltre, essere corredati da autentica notarile, attestante che colui che sottoscrive è debitamente autorizzato al rilascio di tale tipo di fideiussione, impegno o polizza.
Articolo 15
DIVIETO DI SUBAPPALTO O COTTIMO - PAGHE OPERAI
A norma dell'art. 399 prima parte - primo comma - Legge OO. PP. DEL 20 Marzo 1865 n° 2248 e successive modifiche e integrazioni, sino a comprendere le norme di cui alla legge 55 del 19-3-90 e
D.L. 324 del 13-11-90 e s.m.i. e da ultimo art. 118 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, e vietato all’Impresa appaltatrice, di concedere in subappalto o a cottimo le opere appaltate, a meno di specifica richiesta e autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.
L'Impresa resterà, di fronte all'Amministrazione la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.
Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi giudizio, il subappaltatore o il cottimista risultasse incompetente od indesiderabile, l'Impresa al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista.
L'annullamento di tale subappalto o cottimista, non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni e perdite o la proroga della data ultima fissata per lo svolgimento delle prestazioni.
L'Impresa si obbliga di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del Contratto (o se cooperative anche nei confronti dei soci) condizioni remunerative risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla data in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D. Lgs. 163/2006.
Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili nei limiti previsti dalla legge, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma successivo. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
CAPITOLO IV°
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 16
CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA’
La consegna dei lavori avverrà entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554 (Regolamento Generale sui lavori pubblici).
Il Servizio LL.PP. e Manutenzione comunicherà telefonicamente o via fax all'Impresa l'intervento di manutenzione o di pronto intervento da eseguire, subordinando le singole ordinazioni dei lavori all’effettivo incasso degli oneri concessori.
L'Impresa si impegnerà ad iniziare i lavori entro il termine massimo di 48 ore dalla comunicazione fatta eccezione per i giorni festivi. Inoltre, i lavori dovranno essere ultimati entro il termine indicato nell’ordinativo.
In caso di ritardo nell’inizio dei lavori su un’area indicata dall’Amministrazione, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato inizio su più aree, la penale verrà applicata una volta per ogni area.
Qualora il termine d’inizio e di ultimazione dei lavori non verrà rispettato sarà applicata una penale nella misura di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
In caso di particolare pericolosità e di estrema urgenza ad insindacabile giudizio del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, l'Impresa dovrà intervenire immediatamente in qualsiasi orario avvenga la segnalazione.
Qualora l'Impresa non interverrà entro 2 ore dalla chiamata per l'esecuzione di interventi di particolare pericolosità o di estrema urgenza, verrà applicata una penale nella misura di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni ora di ritardo successive alle 2 ore fino al massimo di € 300,00 (euro trecento).
L’Impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali aggravi e danni a carico dell’Ente, dovute al mancato o ritardato intervento.
L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere, ove mai l'Impresa non abbia adempiuto, all'esecuzione dei lavori con altre ditte a danno dell'impresa appaltante.
Le penalità applicate, recuperi, spese e pagamento danni saranno prelevate alla prima rata utile di pagamento in acconto.
Qualora tale rata non sia sufficiente, la rimanente somma a saldo sarà prelevata fino alla concorrenza necessaria dalla rata successiva.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che gli impianti e le opere corrispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato.
L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere, che potranno sorgere durante la esecuzione dei lavori.
L'appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di quelli di ditte subappaltatrici.
Dovranno essere adottate quindi tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio agli utilizzatori dei luoghi interessati ai lavori.
I lavori saranno commissionati dalla Direzione Lavori mediante appositi ordinativi numerati e datati cronologicamente, nei quali sarà riportata la data di inizio e fine lavori e la descrizione presuntiva e dettagliata degli stessi. Nell’ordinativo verrà eventualmente evidenziata la particolare pericolosità e l’estrema urgenza dell’intervento.
L’invio degli appositi ordinativi all’impresa avverrà tramite fax al numero che verrà indicato dalla stessa. Dalla ricezione dell’ordinativo decorreranno i tempi previsti per l’inizio ed ultimazione dei lavori, nonché i termini per le applicazioni delle penali come sopra riportato.
La ditta dovrà comunque comunicare alla Stazione Appaltante un recapito telefonico per le chiamate di estrema urgenza e pericolosità. La stessa si riterrà responsabile per ogni cattivo funzionamento del proprio fax o per la mancata reperibilità al numero telefonico indicato.
Articolo 17
DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE
L'ente appaltante è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico che, in tale sua veste assumerà ogni responsabilità civile e penale.
Il personale dell'Appaltatore dovrà pertanto essere qualificato, avere pieni poteri decisionali nei confronti sia della DD. LL. che dell'altro personale della Ditta presente in cantiere, assistito giornaliermente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto dal Committente e dalla DD. LL., i quali, qualora sussistano cause oggettive motivate, possono imporre che detto personale venga sostituito, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi e/o indennità di sorta.
Articolo 18
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI PERSONALE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale; detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.
L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
Articolo 19
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a più d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5 % (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
Articolo 20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Quanto risulta dal presente Capitolato definisce in modo sufficiente l'oggetto dell'appalto e consente alle imprese concorrenti una idonea valutazione dello stesso; è però evidente che nessuna rappresentazione grafica né alcuna descrizione dettagliata può essere tanto approfondita da:
– comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori e principali che concorrono a rendere funzionale l'opera nel suo complesso, e quindi in relazione anche a opere oggetto di altri simultanei appalti;
– descrivere tutte le funzioni delle singole opere;
– precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di lavoro.
Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e/o mezzi, anche se non esplicitamente indicati, nonché le lavorazioni necessarie per realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli di Elenco Prezzi per la completa attuazione, su tutto il territorio comunale, della manutenzione e pronto intervento, sulle strade e marciapiedi, sulle condotte fognarie delle acque bianche e sull’impianto di pubblica illuminazione, nulla escluso, compreso i costi per la sicurezza di cui al D.L. 494/96 e s.m.i. ed alla operativa attuazione del piano di sicurezza.
A tal fine l'Appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione attestante:
– di aver effettuato un accurato sopralluogo e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che potranno influire sull'esecuzione dei lavori e di cui si dovrà rilasciare dichiarazione scritta.
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5, e 8 del Capitolato Generale del Ministero dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:
a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti del Servizio LL.PP. e Manutenzione, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.
g) le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i
materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
j) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
k) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
l) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in
perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia;
m) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
n) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
o) la fornitura ed installazione di tabelloni, in numero e delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
p) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;
q) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
r) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.
s) provvedere, nel corso dei lavori, allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio costruttivo di cantiere delle opere da eseguire e di quanto altro possa risultare necessario o comunque richiesta dalla DD. LL. e sottoporre i relativi elaborati all'approvazione della stessa Direzione.
t) fornire all'Amministrazione, senza alcun compenso, n.1 originale in lucido e n.3 copie di tutti i disegni necessari alla contabilizzazione delle opere nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatto posizionamento plano-altimetrico di tutte le opere eseguite;
u) eseguire ed assumere a propria cura e spese tutte le opere provvisionali per recingere, anche parzialmente, il cantiere al fine di consentire il regolare transito sia pedonale che veicolare;
v) mettere a disposizione della Direzione dei Lavori e dei suoi incaricati locali idonei all'uso con relativo mobilio, compreso la pulizia, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, il telefono, telefax e fotocopiatrice;
w) provvedere a propria cura e spese a tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari da parte degli Enti preposti, quali ad esempio Vigili del Fuoco, ANAS, Comune, ASL, ISPELS,
Soprintendenza, Magistrato della Acque, Regione, Consorzi ecc. ed in particolare al collaudo da parte del CIRCOSTEL per l'impianto di pubblica illuminazione;
x) provvedere allo sgombero dell'intera area di cantiere da ogni materiale, e ciò nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal certificato di ultimazione dei lavori.
Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, inoltre, lo stesso deve essere redatto ai sensi dell’art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 38, previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Articolo 21
RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigere regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto detto però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Articolo 22
BREVETTI DI INVENZIONE
Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Articolo 23
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI
In genere l 'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.
Xxxx dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori all'atto dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.
Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.
Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
L'Appaltatore dovrà uniformarsi a tali variazioni o modifiche al programma e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso od a proroghe sui tempi contrattuali, così come non sarà ammessa alcuna sospensione nell'esecuzione dei lavori in pendenza dell'approvazione del programma da parte del DD. LL.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.
L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Durante il corso dei lavori, a scadenza almeno quindicinale, si procederà, in contraddittorio con la DD. LL. al controllo dello stato di avanzamento dei lavori. In ogni caso è fatto obbligo all'Appaltatore la segnalazione tempestiva di eventuali mancanze od omissioni al progetto e/o di eventuali altre cause che possano rallentare il regolare andamento dei lavori al fine della loro consegna nei termini contrattuali.
Le opere tutte che siano oggetto di intervento nel sottosuolo (canalizzazioni, pozzetti, ecc.), prima del loro interramento dovranno essere espressamente sottoposte alla visione della direzione dei lavori pena il dover provvedere al loro disseppellimento a cure e spese dell'appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere per gli ulteriori oneri.
Articolo 24
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo nazionale.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nel periodo in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.
Articolo 25
IMPORTO DELL’APPALTO - DURATA CONTRATTUALE
L'impresa si obbliga di eseguire tutte le opere e provviste formanti oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto fino all'esaurimento dell'importo di € 160.000,00 centosessantamila/00 euro), comprensivo della quota di € 4.000,00 per gli oneri della sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere per l'esecuzione dei lavori, indipendentemente dal ribasso d’asta che sarà applicato sui prezzi unitari dell’elenco prezzi.
L’appalto avrà durata fino all’esaurimento dell’importo di € 160.000,00.
Articolo 26
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 134, 135, 136, 138, 139, 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per la risoluzione e il recesso inoltre, trova applicazione l’art. 17, comma 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Articolo 27
DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale e dall'art.139 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
Articolo 28
ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI
L'Appaltante, nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità, provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.
Articolo 29
RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.
Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai così come stabilito dal D.L. 626/94 e dal D.L.494/96, e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554, fatto salvo il responsabile per la sicurezza di cui al precedente D.L.494/96.
L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:
– La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
– La documentazione in corso di validità comprovante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, così come disposto dall'art.6 del presente Capitolato, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle sub-appaltatrici.
Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.
L'Appaltatore, ai sensi del comma 5 dell'art.12 del D.L. 494/96, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ed al piano di coordinamento ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche e/o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
In ogni caso il piano dovrà, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Amministrazione e/o integrato dall'Appaltatore.
La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al responsabile per la sicurezza nominato dall'Ente Appaltante ai sensi del D.L.494/96.
E’ tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1- comma 1 e 2 e dell'art.
2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991:
Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della Convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
– Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.
– Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.
In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari giˆ previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.
Articolo 30
ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE
A norma dell'art.26 comma 1 della L. 11/02/1994 n.109 così come modificato dall'art. 2 comma 91 della Legge Finanziaria n.662/96 nonché dall'art. 5 comma 1 della Legge 28/05/97n. 140 e da ultimo dall’art. 61 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, l'Amministrazione appaltante non erogherà all'appaltatore alcuna anticipazione.
Articolo 31
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO
Il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.
La collaudazione dei lavori dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.
Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
E in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.
In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'Appaltatore deve fornire gli apparecchi, gli strumenti ed il personale necessari richiesti dalla DD. LL. nonché predisporre le opere necessarie per eseguire i collaudi.
Nel periodo decorrente tra la data di ultimazione dei lavori ed i collaudi, l'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione delle opere realizzate; inoltre dovrà eseguire tutti quei lavori eventualmente prescritti dal Collaudatore.
Articolo 32
GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE
Al fine di tenere indenni le Stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, l'appaltatore od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni appaltanti e che copra anche la responsabilità verso terzi, così come specificamente indicato negli articoli precedenti.
Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito decreto dal Ministero dei LL.PP., l'esecutore dovrà stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitoria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Articolo 33
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA
Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.
In caso di consegne parziali prima dell'ultimazione definitiva di tutte le opere, valgono le norme di Regolamento in materia.
CAPITOLO V°
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 34
RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx è sottoscritto dall'appaltatore.
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi degli artt. 000-000-000 del D.Lgs. 163/06.
Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
In ogni caso si provvederà con arbitro unico scelto concordemente dalle parti; in caso di mancato accordo sulla nomina entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, sarà costituito un collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno per ogni parte contraente e un terzo di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo nei termini già indicati, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
CAPITOLO VI°
QUALITA' E PROVENIENZA DEL MATERIALE
Articolo 35
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI A MISURA - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.
Per ciò che attiene la qualità e provenienza dei materiali il modo di esecuzione dei lavori e l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori saranno applicate le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo per l'appalto dei lavori edilizi redatto a cura del Ministero dei LL.PP. Consiglio Superiore, Servizio Tecnico Centrale edizione Libreria dello Stato, Roma 1971.
CAPITOLO VII°
MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Articolo 36
NORME DI MISURAZIONE
Per tutte le opere del presente appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche e secondo le normative di misurazione che prescrivono le disposizioni di legge e regolamenti in materia di LL. PP. e secondo quanto previsto dalla Tariffa delle Opere Pubbliche della Regione Campania in vigore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 2098 del 29.12.2005.
CAPITOLO VIII°
ELENCO DEI PREZZI
Articolo 37
ELENCO DEI PREZZI
I prezzi sono quelli del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici per la Campania in vigore approvato con Delibera di G.R. n° 2098 del 29.12.2005 e da n° 21 prezzi aggiuntivi redatti dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Per i prezzi non riportati all'occorrenza si farà riferimento a specifiche analisi e ricerche di mercato.
Per una compiuta descrizione ed applicazione delle categorie di lavoro, le avvertenze generali del prezzario e note particolari riportate nel "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici per la Campania, approvato con Delibera di G.R. n° 2098 del 29.12.2005, costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale di appalto.
Xxxxxx aggiuntivi al Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici suddetto:
NP.1 - Smontaggio di rete metallica di qualsiasi forma a qualsiasi altezza, compreso ferri di legatura, nolo del gruppo elettrogeno, impalcature, allontanamento del materiale e relativo trasporto a rifiuto.
€/mq € 3,01
(al metro quadrato euro tre/01)
NP.2 - Verifica di tenuta statica della superficie intradossale del solaio, laterizi e intonaco, mediante spicchettatura con idoneo attrezzo, compreso il trasporto a spalla e a rifiuto del materiale spicconato nonché ponteggio e tavolato per raggiungere qualunque altezza all'interno dell'edificio.
€/mq € 1,03
(al metro quadrato euro uno/03)
NP.3 - Montaggio porta precedentemente smontata per sistemazione a nuova ubicazione compreso di opere di aggiustaggio e quanto altro occorrente per darà il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
€/cad € 25,82
(cadauno euro venticinque/82)
NP.4 - Fornitura e posa in opera di pannelli in bachelite spessore mm 5/6 in opera su telaio in legno, ferro o alluminio.
€/mq € 28,41
(al metro quadrato euro ventotto/41)
NP.5 - Sovrapprezzo per plastificazione di rete metallica per recinzione.
€/mq € 1,86
(al metro quadrato euro uno/86)
NP.6 - Sovrapprezzo per cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valore del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro Kgxmq 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cmq (circa Kg/cmq 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all’azione di acidi escluso l’acido cloridrico. Fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo, é inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
- Vetro stratificato spess. mm 6/7 -
€/mq € 23,24
(al metro quadrato euro ventitre/24)
NP.7 - Sovrapprezzo all’infisso per finestre, porte-finestre e portoncino d’ingresso in alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a
15 micron, rinforzato con barre a sezione trapezoidale poste ad interasse non inferiore a cm 15.
A battuta semplice ad una o più ante
€/mq € 88,83
(al metro quadrato euro ottantotto/83)
NP.8 - Sovrapprezzo agli infissi di cui all’articolo 11.03.006 per l’apertura di ante scorrevoli in luogo di quelle a battuta semplice per il montaggio di accessori particolari: carrelli inferiori, guide superiori, spazzolini di tenuta aria.
€/mq € 23,76
(al metro quadrato euro ventitre/76)
NP.9 - Fornitura e posa in opera di cassetta per alloggio contatore Gas-metano, compreso il taglio a sezione obbligata della muratura di qualsiasi specie, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il ripristino dell'intonaco ed ogni altro onere e magistero.
€/cad € 147,24
(cadauno euro centoquarantasette/24)
NP.10 - Fornitura e posa in opera di impianto di pallavolo, regolamentare secondo le normative vigenti per gare ufficiali, compreso esecuzione di fori in pavimento, completo di protezioni in gomma antiurto dei montanti ed ogni accessorio
€/cad € 980,75
(cadauno euro novecentottanta/75)
NP.11 - Squadratura regolamentare di campo per gioco della PALLAVOLO o BATMINTOR , eseguita su pavimento in PVC con vernice bicomponente, compreso ogni onere e magistero.
€/cad € 490,79
(cadauno euro quattrocentonovanta/79)
NP.12 - Squadratura regolamentare di campo per gioco della PALLACANESTRO, eseguita su pavimento in PVC con vernice bicomponente, compreso ogni onere e magistero.
€/cad € 648,82
(cadauno euro seicentoquarantotto/82)
NP.13 - Posa in opera di vaso igienico fornito dall'Amministrazione.
€/cad € 32,33
(cadauno euro trentadue/33)
NP.14 - Posa in opera di cassette scaricatrici per vasi igienici fornite dall'Amministrazione.
€/cad € 37,24
(cadauno euro trentasette/24)
NP.15 - Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in porcellana vetrificata, dim. Cm 120x45, completo di sifone e piletta.
€/cad € 157,42
(cadauno euro centocinquantasette/42)
NP.16 - Fornitura e posa in opera di centralina per impianto idrico.
€/cad € 41,68
(cadauno euro quarantuno/68)
NP.17 - Per ogni singolo intervento di ricerca guasto e riparazione impianti elettrici, compreso l’utilizzo di piccoli materiali e componenti elettrici (filo, fusibili, start, nastro adesivo, ecc.), compreso altresì l’installazione di materiale elettrico fornito
dall’Amministrazione e l’utilizzo di attrezzature di qualsiasi specie. Fino ad ore 1 di lavoro.
€/cad € 44,16
(cadauno euro quarantaquattro/16)
NP.18 - Per ogni singolo intervento di ricerca guasto e riparazione impianti elettrici, compreso l’utilizzo di piccoli materiali e componenti elettrici (filo, fusibili, start, nastro adesivo, ecc.), compreso altresì l’installazione di materiale elettrico fornito dall’Amministrazione e l’utilizzo di attrezzature di qualsiasi specie. Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima.
€/cad € 26,49
(cadauno euro ventisei/49)
NP.19 - Per il rialzo o livellamento di chiusini in ghisa esistenti di qualsiasi dimensione o forma, compreso utilizzo del martello demolitore, impiego di calcestruzzo cementizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compresa idonea segnaletica provvisoria per i giorni necessari.
€/cad. € 153,39
(cadauno euro centocinquantatre/39)
NP.20 - Per il rialzo e livellamento di caditoie in ghisa o griglia esistenti per la raccolta delle acque bianche, di qualsiasi dimensione o forma, compreso utilizzo, del martello demolitore, impiego di calcestruzzo cementizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte compreso idonea segnaletica provvisoria per i giorni necessari.
€/cad € 122,40
(cadauno euro centoventidue/40)
NP.21 - Pulizia eseguita con mezzo meccanico di superficie ricoperta di erbe infestanti, arbusti e similari, nonché piccoli cumuli di brecciolino e materiale terroso, fino all’altezza di cm. 20 dal piano stradale, per aree di fuoristrada e ciglio stradale compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
€/mq… € 1,81
(al metro quadrato uno/81)
CAPITOLO IX°
SICUREZZA NEI CANTIERI
Articolo 38
SICUREZZA
Fermo restando quanto espressamente indicato nel piani di sicurezza, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con particolare riferimento ai D.P.R. 27.4.55 n. 547, al D.P.R. 7.1.56 n. 164, al D.P.R. 19.3.56 n. 303. al D.Lgs. 15.8.1991 n. 277, al D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, al D.Lgs. 19.3.1996 n. 242 e dall'art. 18
L. 55/1990 e dall'art. 131 del D. Lgs. 163/2006. Nei soli casi in cui ciò si rendesse necessario, l'appaltatore sarà, inoltre, tenuto all'applicazione del D.Lgs. 494/1996, c.m.i. e s.m.i. Trattandosi dì un appalto aperto disciplinato dall'art. 154 del D.P.R. 554/1999, sì prevede l'esecuzione (da parte dell'Impresa appaltatrice o anche, autonomamente, da parte di imprese subappaltatrici) di un numero indeterminabile di interventi comunque contenuti e necessari per effettuare piccole manutenzioni o per la messa in luce di guasti o per effettuare allacciamenti semplici relativi ai servizi aziendali oggetto dell'appalto, nel soprassuolo e nel sottosuolo. Trattandosi, inoltre, di interventi per lo più imprevedibili o la cui esecuzione immediata può risultare necessaria per prevenire incidenti imminenti oppure, comunque, non programmabili in guanto soggetti a strettissimi vincoli temporali per la loro esecuzione (vincoli discendenti da disposizioni normative o di Authority di settore), in linea generale, negli specifici cantieri non è prevista l'applicazione della disciplina dell'art. 3, 3° c. X.Xxx. 494/1996, c.m.i., oltre che degli obblighi correlati alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del medesimo Decreto. Solamente laddove nello specifico cantiere operi un'impresa la cui entità presunta di lavoro sia superiore a 200 uomini/giorno il Direttore dei lavori procederà alla notifica preliminare via telefax. Infatti, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 3, 3° c., D.Lgs. 494/1996, c.m.i.:
▪ o, a prescindere dalla presenza dell'indicazione dì eventuali subappaltatori in sede di offerta con riferimento alla globalità del contratto aperto, nel singolo cantiere gli interventi saranno integralmente svolti da una sola impresa, sia essa appaltatrice o subappaltatrice;
▪ o, anche in presenza, nel singolo cantiere, di due imprese, anche non contemporaneamente l'entità presunta di uomini-giorno è inferiore a 200 e non ricorrono i rischi specifici di cui all'Allegato II del D.Lgs. 494/1996, c.m.i.;
▪ in nessun caso eventuali parziali interventi dì personale ACEGAS (per eventuali saldature, controlli, ecc.) potranno essere considerati interventi ad opera di un'“impresa” da computarsi ai fini del D.Lgs. 494/1996, c.m.i., a meno che l'intervento del personale ACEGAS non assuma una rilevanza tale da prefigurarsi come quello effettuato da una vera e propria “impresa” stante l'incidenza e l'interferenza con l'attività svolta dalle “imprese” appaltatrici e subappaltatrici.
Tutte queste evenienze dovranno essere note all'Impresa appaltatrice e dovranno essere rese note da quest'ultima alle Imprese subappaltatrici immediatamente dopo l'autorizzazione al subappalto ed anteriormente al loro primo intervento nell'appalto aperto di manutenzione. Dì tale circostanza l'Impresa appaltatrice dovrà rendere edotto il Direttore dei Lavori fornendogli - sin dal primo intervento dell'impresa subappaltatrice - una dichiarazione con la quale il responsabile della medesima impresa subappaltatrice attesta di aver preso visione del presente capitolato e, in particolare, del presente articolo.
In ogni caso, il Direttore dei Lavori - in ipotesi di intervento attuato anche dall'Impresa subappaltatrice o solamente dalla medesima Impresa - dovrà essere in grado dì esibire al TA.U.S.L. la citata dichiarazione sottoscritta.
Qualora l'Impresa appaltatrice o subappaltatrice che opera in cantiere, per proprie autonome modalità organizzative e/o per le specifiche caratteristiche del cantiere, ritenga, per qualsiasi motivo, di trovarsi in presenza, nello specifico cantiere, della necessità dì applicare l'art. 3, 3° c., D.Lgs. 494/1996, c.m.i., ha l'obbligo di avvisare immediatamente il direttore dei lavori per l'assunzione delle determinazioni di competenza.
Nell'ipotesi generale, la stazione appaltante ACEGAS procederà come a seguito:
▪ il direttore dei lavori assumerà anche la veste di referente per le problematiche concernenti la sicurezza nello specifico cantiere;
▪ il direttore dei lavori, nel caso dì intervento attuato dalla sola Impresa subappaltatrice, dovrà essere in grado di esibire all'A.U.S.L. la dichiarazione, sottoscritta dal subappaltatore, dì richiamo al presente capitolato ed all'allegato documento sulla sicurezza ed alle specifiche norme in materia di sicurezza;
▪ il committente/responsabile dei lavori procederà agli adempimenti previsti all'art 3, 8° c., D.Lgs. 494/1996, c.m.i., e, in particolare, verificherà l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nei lavori, anche attraverso l'iscrizione nella CCIAA; inoltre, chiederà a tutte le imprese una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili; nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle OO.SS.LL, comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
▪ il committente/responsabile dei lavori predisporrà comunque, prima dell'inizio dei lavori, un documento della sicurezza di carattere generale e standard per tutti gli interventi, documento che verrà fornito sia all'aggiudicatario che all'impresa presente in cantiere per eseguire l'intero intervento, e che fosse diversa dall'aggiudicatario, ed avente i requisiti di cui agli artt. 4 e 7 del D.Lgs. 626/1994, c.m.i., tenuto conto dell'alt. 12 del D.Lgs. 494/1996, c.m.i. e dell'art. 131 del
D. Lgs. 163/2006. La predisposizione di tale documento standard - del quale si terrà conto anche ai fini dell'offerta economica in fase di gara - faciliterà la redazione del piano operativo da parte delle singole imprese nel caso in cui non dovesse applicarsi, nel singolo cantiere, il D.Lgs. 494/1996, c.m.i., oltre che, qualora si rendesse necessaria, l'eventuale applicazione, nel singolo cantiere, del citato art. 3. 3° e, D.Lgs. 494/1996, c.m.i. (e, quindi, anche la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che coinciderà con il direttore dei lavori), consentendo previa predisposizione dì un piano di sicurezza e di coordinamento di dettaglio, l'applicazione delle norme degli artt. 3, 4° c.-bis e 5, c.1°-bis del D.Lgs. 494/1996, c.m.i.;
▪ il committente/responsabile dei lavori non procederà ad alcuna notifica preliminare trattandosi dì ipotesi che sì pongono al di fuori del campo di applicazione dell'art. 11, D.Lgs. 494/1996, c.m.i., salvo il caso del cantiere nel quale operi un'unica Impresa ma con un numero di uomini/giorno maggiore a 200.
Invece l'Impresa aggiudicataria - e ciascuna della o delle eventuali ulteriori imprese subaffidatarie - procederà come a seguito:
▪ presenterà al direttore dei lavori, prima dell'inizio del primo intervento dì propria competenza, l'apposita dichiarazione contenente il richiamo alle norme del presente capitolato e, in particolare, a quella sulla sicurezza, oltre che all'allegato documento sulla sicurezza;
▪ presenterà al direttore dei lavori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle OO.SS.LL. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
▪ redigerà un unico piano (piano che terrà conto del documento/piano fornito dal committente) avente, cumulativamente, le caratteristiche:
- dell'art. 7 del D.Lgs. 626/1994, c.m.i.;
- del piano operativo dell'art. 9 del D.Lgs. 494/1996. c.m.i. e dall'art. 131 del D. Lgs. 163/2006
- del piano sostitutivo dell'art. 31, c. 1-bis, lett. b) dall'art. 131 del D. Lgs.
163/2006;
- del piano dell'art. 18 della L 55/1990 c.m.i. .
▪ consegnerà il citato unico piano al direttore dei lavori prima della consegna dei lavori e, comunque, anteriormente al primo intervento in cantiere.
In ogni caso, il Direttore dei Lavori dovrà procedere ad una verifica dell'idoneità di massima del piano e dovrà mettere l'A.S.L., in sede di eventuale verifica del cantiere, in condizione di verificare che l'Impresa che esegue l'intervento, anche se contrattualmente si pone quale subaffidataria, sostanzialmente opera, in quel singolo cantiere, come appaltatore e non è in alcun modo condizionata, ai fini della sicurezza, dal suo status, meramente contrattuale, di subappaltatore.
Qualora, in relazione ad uno specifico cantiere, il direttore dei lavori, al quale è delegata tale specifica incombenza (salvo consultarsi, nei casi dubbi, con il soggetto che svolge le funzioni di committente/responsabile dei lavori) appuri la necessità di applicazione della disciplina dell'art. 3, 3° c. D.Lgs. 494/1996, c.m.i. oppure qualora l'Impresa, prima dell'inizio dell'intervento, segnali la necessità dì tale applicazione per qualsiasi motivo/ si procederà come segue (ferma restando l'ipotesi di interventi la cui esecuzione immediata sia necessaria per garantire la pubblica incolumità o in generale per prevenire incidenti di cui all'art. 12, 6° c. X.Xxx. 494/96, c.m.i, per cui non sarà seguito l'iter di seguito esposto):
▪ il direttore dei lavori - notiziato il committente responsabile dei lavori che dovrà provvedere alla nomina formale - assumerà, di xxxxx, anche il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori per quanto previsto agli artt. 3, 4° c.-bis e 5, c.1°-bis del D.Lgs. 494/1996, c.m.i.;
▪ in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori – previa sospensione dei lavori - predisporrà un piano di sicurezza e di coordinamento sulla base del documento della sicurezza di carattere generale e standard per tutti gli interventi;
▪ il piano che verrà fornito all'aggiudicatario ed agli eventuali subappaltatori che operassero autonomamente in cantiere avrà i requisiti dell'art. 7, 2° c. del D.Lgs. 626/1994, c.m.i., dell'art. 12 del D.Lgs. 494/1996, c.m.i. e dell'art. 131 della D. Lgs. 163/2006;
▪ il direttore dei lavori/coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in nome e per conto dei committente/responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori nello specifico cantiere, trasmetterà, via telefax, all'A.U.S.L. ed alla D.P.L. la notifica preliminare elaborata come da allegato III del D.Lgs. 494/1996, c.m.i. (fermo restando l'obbligo di inviare ali eventuali successivi aggiornamenti con le medesime modalità). In particolare, in tale notifica evidenzierà l'eventuale status contrattuale dì subappaltatore, nell'ambito del contratto aperto di manutenzione, del soggetto che effettuerà l'intervento specifico;
▪ il committente/responsabile dei lavori procederà agli adempimenti previsti all'art. 3, 8° c., D.Lgs. 494/1996, c.m.i., e, in particolare, verificherà l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nei lavori, anche attraverso l'iscrizione nella CCIAA; inoltre, chiederà a tutte le imprese una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle OO.SS.LL. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Invece l'Impresa aggiudicataria e ciascuna della o delle eventuali ulteriori imprese subaffidatarie procederà come a seguito:
▪ presenterà, ex art. 3, 8° c., D.Lgs. 494/1996, c.m.i., al direttore dei lavori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle OO.SS.LL. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;
▪ redigerà un piano avente, cumulativamente, le caratteristiche:
▪ del piano operativo dell'ari. 9 del D.Lgs. 494/1996, c.m.i.;
▪ dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006;
▪ prudenzialmente, anche dell'art. 18, 8° c, L. 55/1990, c.m.i..
Fermo restando che in nessun caso eventuali parziali interventi di personale ACEGAS (per eventuali saldature, controlli, ecc.) saranno considerati interventi ad opera di un'“impresa” da computarsi ai fini del D.Lgs, 494/1996, c.m.i, - a meno che l'intervento del personale ACEGAS non assuma una rilevanza tale da prefigurarsi come quello effettuato da una vera e propria “impresa” stante l'incidenza e l'interferenza con l'attività svolta dalle “imprese” appaltatrici e subappaltatrici. - la necessità dì applicare la disciplina dell'art. 3, 3° c., D.Lgs. 494/1996, c.m.i. si presenterà nelle seguenti ipotesi:
▪ nel singolo cantiere gli interventi saranno comunque svolti da due imprese, anche non contemporaneamente presenti, e l'entità presunta di uomini-giorno superiore a 200;
▪ nel singolo cantiere gli interventi saranno svolti da due imprese, anche non contemporaneamente presenti, e, pur essendo l'entità presunta di uomini-giorno inferiore a 200, ricorrono i rischi specifici di cui all'Allegato II del D.Lgs. 494/1996, c.m.i..
Pontecagnano Faiano lì, 08/02/2007
IL CAPO SERVIZIO
(Geom. Xxxxxxxx XXXXXXXXX)