COMUNE DI CUNEO
COMUNE DI CUNEO
SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO UFFICIO PROMOZIONE SPORT E GESTIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA
Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale non a rilevanza imprenditoriale “Campi calcio comunali di Parco della Gioventù”
CIG 8382685A7D
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Il Dirigente del Settore Dr. Xxx. Xxxx Xxxxxxx | Il Responsabile del Procedimento Dr. Xxxxx Xx |
Sommario
1. Articolo 1 — Oggetto dell’appalto 4
2. Articolo 2 — Durata dell'appalto — Proroga 4
3. Articolo 3 — Attività ammesse 4
4. Articolo 4 — Modalità di svolgimento del servizio 4
5. Articolo 5 — Orario di erogazione del servizio pubblico 5
6. Articolo 6 — Programmazione dell’attività sportiva 5
7. Articolo 7 — Utilizzo dell’impianto da parte del concessionario e di soggetti esterni 5
CAPITOLO II - ONERI E COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 5
8. Articolo 8 — Manutenzioni e forniture a carico del Comune 5
9. Articolo 9 — Corrispettivo 6
10. Articolo 10 — Contributi una tantum 6
CAPITOLO III - ONERI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO 6
11. Articolo 11 — Oneri di gestione del concessionario 6
12. Articolo 12 — Pulizia e Sanificazione 7
13. Articolo 13 — Manutenzioni e forniture a carico del concessionario 8
14. Articolo 14 — Acquisizione di attrezzature e interventi migliorativi 8
15. Articolo 15 — Canone annuo 9
16. Articolo 16 — Attività economiche collaterali 9
17. Articolo 17 — Pubblicità presso l’impianto 9
18. Articolo 18 — Servizio biglietteria e proventi 9
19. Articolo 19 — Gestione economica 10
20. Articolo 20 — Rendiconto della gestione 10
21. Articolo 21 — Domicilio e responsabilità 11
22. Articolo 22 — Autorizzazioni, licenze e permessi 11
CAPITOLO IV - RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE 11
23. Articolo 23 — Vigilanza e controlli 11
24. Articolo 24 — Sospensione temporanea dell’attività 12
25. Articolo 25 — Garanzie e responsabilità 12
26. Articolo 26 - Fidejussione 14
27. Articolo 27 – Contestazioni 14
28. Articolo 28 — Esecuzione d’ufficio 15
29. Articolo 29 — Riconsegna dell’impianto sportivo 15
30. Articolo 30 — Collaboratori e volontariato 15
31. Articolo 31 — Requisiti degli operatori 16
32. Articolo 32 — Sostituzioni del personale 16
33. Articolo 33 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali 16
34. Articolo 34 — Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro 16
CAPITOLO VI - NORME RELATIVE AL CONTRATTO 16
35. Articolo 35 – Estinzione del contratto 16
36. Articolo 36 – Risoluzione di diritto per grave inadempimento del gestore 17
37. Articolo 37 – Revoca per pubblico interesse 17
38. Articolo 38 – Risoluzione per inadempimento del soggetto Comune di Cuneo 17
39. Articolo 39 – Controversie 17
40. Articolo 40 — Spese contrattuali 18
CAPITOLO VII - NORME FINALI 18
41. Articolo 41 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 18
42. Articolo 42 – Obbligo di riservatezza 18
43. Articolo 43 – Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa 18
44. Articolo 44 - Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione” 18
45. Articolo 45 – Codice di comportamento 19
46. Articolo 46 – Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione 19
CAPITOLO I - NORME GENERALI
1. Articolo 1 — Oggetto dell’appalto
1. Costituisce oggetto dell’appalto la gestione in concessione dell’intero impianto sportivo denominato “Campi Calcio Parco della Gioventù” situato in Cuneo — Via Porta Mondovì.
2. Ai fini del presente appalto per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione e ogni altra attività finalizzata all’utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l’utilizzo dell’impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l’utilizzo dell’impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.
3. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, descritti nell’elenco allegato al presente sotto il numero «1» e nel verbale di consegna dell’impianto redatto al momento dell’affidamento.
4. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi.
2. Articolo 2 — Durata dell'appalto — Proroga
1. La gestione in concessione ha durata dalla data di affidamento del servizio a tutto il 31 luglio 2028.
2. Alla scadenza, il concessionario è tuttavia tenuto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all’affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.
3. Al termine della concessione, compresa l’eventualità di scadenza anticipata, la struttura dovrà essere restituita al concedente libera da persone e vuota da cose di proprietà del concessionario e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Comune.
3. Articolo 3 — Attività ammesse
1. L'utilizzo del complesso sportivo da parte del concessionario, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.
2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell’ente proprietario concedente.
3. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.
4. In occasione di manifestazioni direttamente organizzate dal concessionario presso l’impianto, questo dovrà provvedere a darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza almeno 3 giorni prima dell’evento, ai sensi dell’art. 18 del X.X. x. 000/00 e s.m.i.
4. Articolo 4 — Modalità di svolgimento del servizio
1. La gestione dell’impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
3. La gestione e l’organizzazione delle attività devono essere improntate ai criteri di efficienza ed efficacia e devono rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l’impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il servizio in appalto non può essere ceduto, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto.
5. Articolo 5 — Orario di erogazione del servizio pubblico
1. Per consentire la più ampia attività e una ottimizzazione dell’impianto, l'orario di funzionamento può variare fra le ore 8.00 antimeridiane e le ore 23.30 di ogni giorno. Tuttavia, il Comune potrà determinare orari diversi, comunicandoli al gestore con congruo anticipo, in considerazione di eventi particolari, della tipologia dell’impianto, della sua ubicazione o di altre esigenze di ordine pubblico.
6. Articolo 6 — Programmazione dell’attività sportiva
1. Il calendario e l'orario di fruizione degli impianti sportivi da parte del concessionario e di eventuali ulteriori utilizzatori abituali, sono comunicati agli uffici comunali ad inizio stagione sportiva.
2. Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso dell’impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. L’assegnazione degli spazi negli impianti sportivi assegnati e l’incameramento delle relative tariffe sono di esclusiva competenza del concessionario. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi, stabilite dal gestore, dovranno essere comunicate all’Ufficio Impianti Sportivi del Comune all’inizio del periodo di gestione, in occasione di ogni revisione e comunque annualmente in sede di rendicontazione della gestione; potranno essere ridiscusse con il Comune qualora ritenute non congrue rispetto alle finalità sociali perseguite tramite la convenzione.
4. Gli impianti dati in gestione dovranno essere posti gratuitamente a disposizione per attività organizzate, co-organizzate o patrocinate dell’Amministrazione Comunale, per un massimo di n. 12 giornate annuali che verranno di volta in volta concordate, anche frazionabili in mezze giornate. L’Amministrazione Comunale dovrà comunicare l’intenzione di usufruire delle giornate a propria disposizione con un anticipo temporale congruo non inferiore a 7 giorni. A tal fine il concessionario dovrà mettere a disposizione senza oneri per il Comune l’impianto in parola e l’assistenza del personale della propria struttura organizzativa.
7. Articolo 7 — Utilizzo dell’impianto da parte del concessionario e di soggetti esterni
1. Al concessionario è accordata la priorità d’uso dell’impianto per la propria attività (allenamenti e gare). È vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.
2. Qualora altre società sportive richiedano l’utilizzo degli impianti sportivi in oggetto, il Comune riserverà al concessionario, sulla base della programmazione dallo stesso avanzata, un numero massimo di quattro ore settimanali per lo svolgimento di attività di allenamento per ogni squadra regolarmente iscritta a campionati di categoria, nelle ore e nei giorni indicati dal concessionario stesso. Ricorrendo i presupposti, il monte ore potrà essere aumentato tenendo anche conto delle diverse esigenze di attività sportiva di squadre iscritte a campionati di categoria superiore. Eventuali ore residue di utilizzo dell’impianto dovranno essere messe a disposizione per richieste di uso avanzate da parte di altre società sportive; la gestione delle richieste sarà curata direttamente dal concessionario, eventualmente tali richieste potranno essere comunicate dagli uffici comunali.
3. Il Comune può concedere l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento di attività scolastica e per le gare dei giochi sportivi studenteschi, oltre le 12 giornate a disposizione di cui all’articolo 6.
Il concessionario deve garantire le funzioni connesse al ruolo di custodia e pulizia dell’impianto, senza oneri per il Comune o per utilizzatori terzi, anche nelle circostanze previste ai precedenti commi e articoli.
CAPITOLO II - ONERI E COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
8. Articolo 8 — Manutenzioni e forniture a carico del Comune
1. Sono a totale carico del Comune di Cuneo gli interventi espressamente previsti nel Piano delle Opere e Manutenzioni allegato sotto il numero «2» al presente Capitolato.
2. Il Comune provvede alla fornitura e al pagamento di:
- energia elettrica,
- combustibile per il riscaldamento dei locali e per la produzione dell’acqua sanitaria,
- acqua,
nel limite massimo di € 30.000,00 annui, importo risultante dal consumo medio delle recenti stagioni sportive, salvo rivalutazioni di tale limite derivanti da efficientamento degli impianti dati in gestione nonché in seguito all’esito di verifiche da parte dei competenti uffici tecnici comunali. Qualora tale importo venga superato, la quota in eccesso verrà richiesta al concessionario a titolo di rimborso.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare le condizioni di concessione, previa disamina con il concessionario, in un’ottica di contenimento dei costi di gestione connessi alle utenze.
3. Sono a carico del concedente ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata alla proprietà dell’impianto sportivo.
4. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso.
5. Nel caso in cui il Comune debba limitare l’uso dell’impianto per lavori opportuni o necessari, il contributo di gestione verrà ridotto in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo e non si darà luogo ad alcuna indennità per il mancato utilizzo stesso.
9. Articolo 9 — Corrispettivo
1. A parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto, il Comune versa al concessionario un corrispettivo forfettario annuo pari ad € 5.000,00 oltre all’Iva nella misura di legge. A decorrere dal 2022, il corrispettivo verrà aggiornato annualmente applicando l’indice Istat di variazione del costo della vita registrato nei dodici mesi precedenti e con riferimento al mese di dicembre.
2. Il corrispettivo verrà versato per il 60% in acconto entro il 31 marzo di ogni anno e per la restante quota entro il 31 dicembre, previa presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 19 e subordinatamente al giudizio positivo ottenuto secondo le previsioni del successivo articolo 23, nonché all’assenza di pendenze debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale, all’adeguamento dell’impianto ad eventuali prescrizioni indicate dagli uffici comunali competenti e al rispetto dei massimali di spesa relativi alle utenze a carico del Comune.
10. Articolo 10 — Contributi una tantum
1. Il Comune si riserva la possibilità di erogare contributi una tantum, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, anche tramite la definizione di bandi specifici per - a titolo di esempio - investimenti in conto capitale per acquisto di attrezzature, interventi migliorativi dell’impianto sportivo, disponibilità a concedere l’impianto a gruppi sportivi esterni per il tramite dell’Ufficio Impianti Sportivi.
CAPITOLO III - ONERI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO
11. Articolo 11 — Oneri di gestione del concessionario
1. Il gestore assume tutti gli obblighi e gli oneri che derivano dall’affidamento della gestione dell’impianto oggetto della stessa, riportati nel Piano delle Opere e Manutenzioni, nonché di quelli riportati nel regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi.
2. Il gestore s’impegna, a sua cura e spese, a gestire il complesso sportivo per tutto il periodo di durata della gestione e in conformità ai regolamenti comunali, assicurandone la manutenzione ordinaria agli immobili e ai campi di gioco (secondo le indicazioni concordate con il settore Lavori Pubblici e riportate nell’allegato Piano delle Opere e Manutenzioni).
3. Sono ad esclusivo carico del gestore altresì:
- La custodia del complesso sportivo “Campi calcio di Parco della Gioventù” nonché delle relative attrezzature e impianti;
- La sorveglianza e vigilanza dell’impianto in gestione durante l’intero periodo e orario di utilizzo, nonché il controllo in entrata e uscita del pubblico e dell’utenza in applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;
- La verifica e il controllo dell’effettiva titolarità all’utilizzo degli impianti da parte di eventuali singoli utenti e/o società utilizzatrici e dei relativi titoli autorizzativi;
- L’informazione all’utenza sull’uso e la disponibilità dell’impianto, mediante affissione di apposita cartellonistica nell’area di accesso all’impianto;
- La comunicazione al Comune di eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all’accertamento della regolarità dell’impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali;
- La presenza di personale addetto in occasione di qualsiasi utilizzo da parte dell’utenza (accesso, svolgimento di gara, allenamento, evento, entrata/uscita/deflusso utenza e pubblico);
- L’approntamento dell’impianto e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività;
- La fornitura di assistenza tecnica e funzionale durante l’utilizzo dell’impianto con presenza di pubblico;
- L’adeguata copertura assicurativa per eventuali danni al complesso sportivo e per responsabilità civile nei confronti di terzi, per tutta la durata della gestione;
- I diritti, i compensi e quant’altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la gestione dell’impianto.
4. Il gestore potrà affidare a terzi la gestione dei servizi accessori (pulizia locali, manutenzione ordinaria, taglio erba e smaltimento, sgombero neve) fermo restando che, in tal caso, ne risponderà sempre in proprio nei confronti del Comune di Cuneo rispetto agli obblighi del presente affidamento.
5. Il gestore è infine tenuto a rivolgersi alle forze di polizia, provvedendo a formalizzare denuncia, ogniqualvolta si ravvisino atti vandalici o danni alla proprietà comunale, informandone celermente l’Ufficio Impianti Sportivi.
12. Articolo 12 — Pulizia e Sanificazione
1. Il concessionario assume a proprio carico gli oneri di pulizia dell'intero impianto sportivo, fornendo tutta la manodopera e i materiali occorrenti; la frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire in ogni momento il decoro, l'igiene, la funzionalità dell’impianto e delle attrezzature in esso esistenti, secondo le disposizioni normative protempore vigenti. Il concessionario si impegna a:
a) provvedere all’acquisto e allo stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e sanificazione di locali, apparecchiature e attrezzature;
b) provvedere alla fornitura dei beni di consumo connessi con la fruizione dell’impianto (carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, gel disinfettante, ecc...);
c) assicurare la pulizia, dopo ogni utilizzo o quando ne ricorra l’esigenza, degli impianti, delle aree da gioco e di pertinenza delle stesse, di ogni locale facente parte del complesso sportivo o sua pertinenza, arredi in uso, attrezzature, con particolare riferimento ai locali e alle apparecchiature adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce;
d) effettuare periodicamente la pulizia straordinaria di pareti lavabili, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte (lato interno ed esterno), tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere;
e) effettuare alla bisogna la pulizia delle sorgenti luminose dei fabbricati, nello specifico rimozione degli insetti o polvere all’interno di plafoniera, lavaggio diffusore e rimontaggio;
f) garantire che tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione siano eseguite con l’osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:
- i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo “ecologico”, adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta;
- i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine delle operazioni di pulizia, negli appositi contenitori della raccolta. E’
tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.);
g) provvedere, qualora necessario, alla derattizzazione con esche chiuse in appositi contenitori e alla disinfezione dei locali.
13. Articolo 13 — Manutenzioni e forniture a carico del concessionario
1. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura: elettrici, idrici, di scarico, antincendio (idranti, estintori, ecc.), riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del concedente, secondo le indicazioni e la frequenza presenti nel Piano delle Opere e Manutenzioni.
2. Spettano al concessionario gli interventi manutentivi, la fornitura dei materiali, attrezzature e servizi elencati nel Piano delle Opere e Manutenzioni.
3. In particolare, è a carico del concessionario l’intervento di ristrutturazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, dei locali dei tre spogliatoi (A, B e C) e del fabbricato custode. Tale intervento prevede: sostituzione dei serramenti esterni con nuovi a taglio termico e vetri antinfortunistica, sostituzione avvolgibili e cassonetti, rimozione e smaltimento vecchi serramenti – sostituzione serramenti interni con nuovi a norma antinfortunistica – sostituzione pavimenti di spogliatoi, di locale docce e dei gabinetti – sostituzione impianto idraulico, ove necessario con sostituzione sanitari, delle docce e dei rivestimenti – messa a norma impianti elettrici compreso quadro di comando, illuminazione interna di spogliatoi ed edificio custode, nonché illuminazione esterna (ove collegata con impianto dei fabbricati), eventuale sostituzione impiantistica elettrica ove necessario.
4. Gli interventi di cui al punto 3 dovranno essere autorizzati dal competente settore Lavori Pubblici del Comune di Cuneo previa presentazione di progetto definitivo. Tale progetto dovrà essere presentato entro 30 giorni dall’affidamento. A progetto definitivo approvato dovrà essere presentato, entro 15 giorni, il progetto esecutivo. I lavori dovranno essere realizzati entro 180 giorni dal rilascio del titolo autorizzativo da parte del Comune di Cuneo. Al termine dei lavori dovrà essere prodotta allo stesso settore idonea certificazione attestante la regolare esecuzione e il rispetto delle normative vigenti in materia.
5. Competono in ogni caso al gestore tutti gli eventuali interventi resi necessari dalla mancata esecuzione di riparazioni o manutenzioni previste a suo carico dalla presente convenzione e relativi allegati, oppure conseguenti a incuria, inadeguata vigilanza, mancata segnalazione al Comune, imperizia del concessionario.
14. Articolo 14 — Acquisizione di attrezzature e interventi migliorativi
1. Il concessionario può, a proprie spese, aumentare la dotazione di beni mobili (attrezzature sportive e non sportive) ritenuti utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute; trattandosi di impianto aperto al pubblico, qualsiasi attrezzatura impiegata dovrà essere conforme all’uso e rispondente alla normativa vigente. Le attrezzature mobili predette, al termine della gestione, rimarranno di proprietà del concessionario.
2. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria ulteriori rispetto a quelli previsti obbligatoriamente nel Piano delle Manutenzioni e delle Opere allegato o interventi migliorativi sull’impianto sportivo dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario ed eseguire gli stessi sotto la direzione del Settore Lavori Pubblici comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Ufficio Tecnico comunale. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dall'Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate.
3. Ogni modifica alle strutture e agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria — a cura e spese del concessionario
—, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
15. Articolo 15 — Canone annuo
1. A fronte della concessione in uso dell’impianto, il gestore corrisponderà al Comune un canone annuo il cui importo sarà determinato dall’offerta che risulterà in sede di gara. L’importo posto a base di gara è pari a € 500,00 oltre all’Iva nella misura di legge. A decorrere dal 2022, l’importo verrà aggiornato automaticamente applicando l’indice Istat di variazione del costo della vita registrato nei dodici mesi precedenti e con riferimento al mese di dicembre. Il canone in parola dovrà essere versato entro il 30 settembre di ogni anno.
16. Articolo 16 — Attività economiche collaterali
1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell’impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.
3. Entrate e uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del rendiconto della gestione.
4. Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella della concessione.
17. Articolo 17 — Pubblicità presso l’impianto
1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale visiva e sonora presso l’impianto affidato in gestione e ad incassare i relativi introiti, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti e assumendo tutti gli oneri autorizzativi. Il concessionario è tenuto, quando dovuto, al pagamento dei tributi inerenti gli strumenti pubblicitari da lui utilizzati nell’impianto secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
2. Sono escluse forme di propaganda politica.
3. Il Comune di Cuneo si riserva la possibilità di esporre gratuitamente messaggi di natura istituzionale o promozionali rispetto ad iniziative proprie o patrocinate.
4. Durante le ore di utilizzo dell’impianto, gli utilizzatori esterni possono esercitare attività di sponsorizzazione e di pubblicità a favore di terzi, purché non in concorrenza con quella del concessionario. Ogni adempimento e onere derivato è a carico della società utilizzatrice interessata ad esporre la pubblicità, la quale, al termine dell’orario assegnato per l’attività, avrà cura di ritirare la pubblicità esposta.
5. I contratti di pubblicità stipulati dal concessionario che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l’impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata della presente convenzione.
6. I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell’impianto né essere pregiudizievoli in alcun modo per la sicurezza delle persone in esso presenti. Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del concessionario.
18. Articolo 18 — Servizio biglietteria e proventi
1. All’interno del complesso sportivo sono consentite manifestazioni e/o eventi sportivi ed extra sportivi, che prevedano un ingresso a pagamento, nel rispetto della destinazione d’uso dell’impianto spesso, previa comunicazione e richiesta di autorizzazione specifica all’Ufficio Impiantistica Sportiva del Comune.
2. A tal proposito il gestore dovrà mettere a disposizione un locale biglietteria e ottenere le necessarie autorizzazioni previste per legge.
3. I proventi derivanti dai suddetti eventi saranno, salvo diversi accordi tra le parti, a vantaggio del gestore.
19. Articolo 19 — Gestione economica
1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio annuale previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, dovrà essere dallo stesso tenuta una contabilità relativa alla gestione, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente.
2. Il rendiconto della gestione dell’impianto dovrà contenere i seguenti indicatori economico—finanziari desunti in termini di competenza dalle partite correnti del bilancio consuntivo relativo all’anno di riferimento:
a. Entrate:
- Corrispettivi erogati dal Comune;
- Contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, Stato] per le attività comprese nella convenzione;
- Proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali relative all’impianto in concessione;
- Proventi derivanti dalla gestione di eventuali impianti sportivi secondari (beach volley, calcetto, bocce, tennis, ecc.);
- Proventi derivanti da pubblicità,
- Altri proventi derivanti dalla gestione dell’impianto (da indicare).
b. Uscite:
- Personale e manodopera per attività comprese nella convenzione (custodia, pulizia, manutenzioni);
- Cancelleria, attrezzature ufficio e telefono;
- Beni di consumo e materiali per pulizia;
- Quota annuale di ammortamento macchinari e attrezzature;
- Manutenzioni di macchinari e attrezzature;
- Spese per acquisto carburante per mezzi utilizzati per sfalcio erba;
- Manutenzioni ordinarie;
- Quota annuale di ammortamento di lavori (manutenzioni straordinarie) effettuati dal concessionario all’interno del complesso;
- Spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
- Eventuali spese di compartecipazione alle utenze;
- Assicurazione relativa alla gestione dell’impianto;
- Altre (da indicare).
3. Separatamente, il concessionario dovrà indicare entrate e uscite relative all’attività sportiva giovanile e agonistica dallo stesso promossa.
20. Articolo 20 — Rendiconto della gestione
1. Entro il 30 novembre di ogni anno il concessionario dovrà presentare al concedente il rendiconto economico della gestione della stagione sportiva precedente (1° settembre – 31 agosto), redatto secondo i criteri indicati al precedente articolo 18.
2. Il rendiconto dovrà essere accompagnato da una relazione che illustri:
- l’andamento degli impianti principali e secondari affidati in gestione;
- le modifiche eventualmente intervenute in corso d’anno rispetto alla consistenza dei beni immobili o mobili;
- i risultati ottenuti nelle varie attività;
- l’indicazione del numero di squadre iscritte ai vari campionati e il numero di tesserati per ciascuna fascia di età;
- i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.
3. Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere redatti secondo l’apposito modello predisposto dal Comune.
4. Del rendiconto risponde a ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.
21. Articolo 21 — Domicilio e responsabilità
1. Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque ammanco o danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.
3. Il domicilio e/o la sede societaria possono essere stabiliti presso l’impianto affidato in uso e gestione.
4. Il concessionario deve costituire presso l’impianto stesso un apposito ufficio in cui deve essere conservata ogni documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di personale preposto.
5. Nel caso in cui non sia presente presso l’impianto spazio idoneo a essere utilizzato come ufficio, il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la sede in cui viene conservata ogni documentazione inerente la gestione.
22. Articolo 22 — Autorizzazioni, licenze e permessi
Il concessionario deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il presente capitolato e le normative vigenti richiedono.
E’ fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
Tutti i luoghi dell’impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerarsi luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
Il concessionario si impegna ad osservare in ogni sua parte il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da parte di tutti i frequentatori dell’impianto sportivo e a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.
CAPITOLO IV - RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
23. Articolo 23 — Vigilanza e controlli
1. Al direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, mediante costante verifica (diretta o tramite persone delegate) sull’organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
2. Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell’esecuzione del contratto indicare al concessionario modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.
3. Personale dipendente o incaricato dal Comune provvederà annualmente ad effettuare un sopralluogo presso l’impianto sportivo affidato in uso e gestione. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, nonché di eventuali altre verifiche effettuate o problematiche emerse durante la gestione, ivi compresa l’acquisizione di questionari sulla soddisfazione dell’utenza, verrà redatto un modulo annuale di valutazione.
4. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.
5. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, richiedere l’intervento di personale del servizio di igiene pubblica e/o delle forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.
24. Articolo 24 — Sospensione temporanea dell’attività
1. Per ragioni di incolumità pubblica, oppure al fine di salvaguardare le aree di gioco, le attrezzature ovvero parte o la totalità dell’impianto, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso sportivo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione. Il concessionario è tenuto a sospendere tutte le attività di allenamento e a sollecitare la sospensione delle gare e dei campionati previsti dai calendari delle competenti Federazioni Sportive e Enti di Promozione sportiva (FIGC, ACSI, CSI, US ACLI e similari), ferma restando la normativa che disciplina i singoli campionati.
25. Articolo 25 — Garanzie e responsabilità
1. Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.
2. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
3. Sono a carico del concessionario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative:
a) di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio;
b) di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), qualora il concessionario nell'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione si avvalga, anche in maniera temporanea, di persone che siano riconducibili a soggetti prestatori di lavoro, secondo la definizione agli stessi attribuita dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro;
c) di incendio e furto riferite a beni mobili di proprietà del medesimo ovvero concessi in uso da terzi. Le polizze, da stipularsi da parte del concessionario, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: POLIZZA DI R.C.T. - R.C.O.
GARANZIA R.C.T.
La polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) dovrà ricomprendere ed essere riferita all’esercizio di tutte le attività gestite dal concessionario.
Nel testo del capitolato della polizza saranno da specificare, nel limite delle coperture rilasciate dagli Assicuratori nei propri contratti riferiti all'associazionismo sportivo e rientranti negli scopi del concessionario, le seguenti garanzie e condizioni particolari:
− l’assicurazione delle attività accessorie e complementari (attività economiche collaterali) alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
− l’assicurazione dei danni a terzi che siano provocati da soggetti che operano in regime di collaborazione retribuita o non retribuita ovvero in regime di volontariato nella organizzazione e nella gestione delle attività;
− considerare terzi gli utenti del servizio;
− considerare terzi a tutti gli effetti le persone non direttamente dipendenti del concessionario che, a qualsiasi titolo e con mansioni di qualunque natura, svolgano un’attività per conto del concessionario stesso anche se in forma saltuaria od occasionale, a titolo retribuito o non retribuito e per la quale il concessionario debba rispondere ai sensi di legge;
− la responsabilità civile personale di ogni “prestatore di lavoro”, ovvero ogni persona fisica (operatore) di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il concessionario si avvalga nell’esercizio delle attività; sono compresi nella definizione i soggetti che operano nei confronti del concessionario anche a titolo non retribuito (attività di volontariato o comunque addetti);
− il riconoscimento della qualifica di “Terzo” - a tutti gli effetti ed ai fini della assicurazione - al Comune di Cuneo, per danni eventualmente subiti dai propri Amministratori e Dipendenti, ovvero provocati da tutti
i soggetti, del cui operato il concessionario si avvalga, a cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune di Cuneo detenuti a qualsiasi titolo;
− l’estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo, riportate nei contratti di assicurazione e riferite a:
a) danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
b) responsabilità civile derivante dal D. Lgs. N.81 del 9.04.2008;
c) lavori ceduti in appalto o sub/appalto (soggetti terzi incaricati di prestazioni accessorie);
d) danni a cose in consegna e custodia;
e) danni per inquinamento accidentale. GARANZIA DI R.C.O
L’assicurazione della R.C.O., prevista per i “prestatori di lavoro” ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il concessionario si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate, dovrà ricomprendere anche:
i. l’estensione al cosiddetto “danno biologico”;
ii. l’estensione della copertura alle malattie professionali.
La polizza di R.C.T./ R.C.O. redatta come sopra riportato dovrà avere una copertura non inferiore a € 5.000.000,00 con un limite pari a € 2.500.000,00 per sinistro per tutta la durata della gestione e dovrà prevedere massimali per ogni sinistro non inferiori ai seguenti:
R.C.T.
limite catastrofale | Euro | 1.000.000,00 |
limite per persona | Euro | 750.000,00 |
limite per danni a cose e/o animali | Euro | 500.000,00 |
R.C.O. limite catastrofale | Euro | 1.000.000,00 |
per ogni persona infortunata | Euro | 750.000,00 |
POLIZZA PER DANNI DERIVANTI DA INCENDIO E FURTO
Le polizze dovranno assicurare tutti i beni mobili, non di proprietà comunale, e che il concessionario installerà, a qualsiasi titolo (proprietà, noleggio, comodato d’uso), all’interno e sottotetto ai fabbricati di proprietà comunale affidati in gestione.
Nella polizza incendio dovranno essere ricomprese le usuali garanzie accessorie ed eventi speciali generalmente richiamati nei testi dei contratti assicurativi presenti sul mercato.
Nella polizza incendio gli Assicuratori dovranno includere una condizione particolare con riportata la “clausola di rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Cuneo nel caso si verifichi un evento dannoso.
Le polizze di cui ai paragrafi precedenti, debitamente quietanzate dagli Assicuratori, dovranno essere presentate dal concessionario al competente Ufficio del Comune di Cuneo entro e non oltre il temine massimo di trenta giorni dalla data dell’affidamento. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo della concessione: le quietanze rilasciate dagli Assicuratori a conferma del regolare pagamento del premio riferito ad ogni annualità successiva dovranno essere prodotte all'Ufficio Sport del Comune di Cuneo alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporterà la decadenza dalla concessione, in danno.
Si stabilisce inoltre che il concessionario, che risultasse iscritto, associato, affiliato a Federazioni ovvero ad Organismi associativi nazionali di sport dilettantistico, potrà presentare, in sostituzione di polizze stipulate direttamente, anche la copia di documenti che attestino l’adesione del concessionario alle “Convenzioni assicurative” stipulate dai suddetti organismi centrali in nome e per conto ed a favore delle proprie sedi periferiche o circoli affiliati e relativi tesserati.
Qualunque sia la natura delle polizze, resta comunque inteso che i limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli Assicuratori nelle condizioni contrattuali delle coperture assicurative, in caso di sinistro, resteranno totalmente a carico del concessionario definito soggetto che ha stipulato i contratti quale “contraente“, nell’interesse proprio e/o di chi spetta e conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune di Cuneo od al terzo danneggiato.
Con riferimento ai precedenti paragrafi, qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, messe in atto dal competente Ufficio comunale, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto della concessione ed a
quanto disposto dal presente articolo, si stabilisce che il concessionario sarà tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune di Cuneo. Il mancato adeguamento, da effettuarsi entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del Comune, comporterà la decadenza dalla concessione, in danno. Il Comune di Cuneo resterà comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra il concessionario e le Compagnie di Assicurazione in quanto la stipula dei contratti assicurativi, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo il concessionario dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Cuneo anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.
L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto di concessione in danno, con effetto dalla data in cui il Comune di Cuneo ne sia venuto a conoscenza.
4. Il concessionario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.
5. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate.
26. Articolo 26 - Fidejussione
Ai sensi dell’art. 103 c. 1 del Codice dei Contratti il concessionario, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, dovrà produrre una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale derivante dall’adempimento delle obbligazioni assunte e quantificate nel Piano Economico Finanziario (Allegato 3).
La suddetta garanzia dovrà essere prodotta secondo le modalità indicate dall’art. 93 commi 2 e 3 del Codice e dovrà coprire l’intero periodo di durata del contratto di affidamento.
Il concessionario dovrà produrre annualmente copia del rinnovo della garanzia presentata.
27. Articolo 27 – Contestazioni
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il concedente, previa adeguata istruttoria, potrà contestare a mezzo Raccomandata A/R o posta elettronica certificata gli addebiti trasmettendo contestualmente al gestore tutta la documentazione relativa all’istruttoria espletata. Il gestore potrà far pervenire al concedente le proprie giustificazioni entro un termine di 15 giorni dall’effettiva ricezione della comunicazione suddetta.
Qualora il gestore non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal gestore, può procedere con la risoluzione del contratto, con atto motivato, ovvero alla sospensione dei pagamenti del corrispettivo di gestione o alla rideterminazione in diminuzione del corrispettivo stesso previsto all’art. 9 del Capitolato.
Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso dell’esecuzione del contratto, ovvero in caso di mancata prestazione del servizio di gestione e/o custodia per un termine superiore ai 15 giorni consecutivi addebitabile alla responsabilità del gestore, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto stipulato con il concessionario, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno.
Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte degli utenti, il Comune di Cuneo sente informalmente le ragioni del gestore e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell’inadempimento, con le modalità sopra indicate.
Gli importi addebitati a titolo di risarcimento danni, qualora non corrisposti direttamente dal gestore nei termini indicati sull’atto di contestazione saranno recuperati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo previsto di cui all’art. 9.
28. Articolo 28 — Esecuzione d’ufficio
In caso di interruzione totale o parziale del servizio, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune, previa comunicazione al concessionario, avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione di quest’ultimo e ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
29. Articolo 29 — Riconsegna dell’impianto sportivo
1. L’impianto sportivo viene consegnato con le dotazioni descritte nell'allegato «1» e riportate in apposito Verbale di consegna impianto redatto al momento di affidamento dello stesso.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.
3. Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al concedente dell'intero impianto sportivo.
4. Ogni danno accertato all’impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.
5. Al momento della riconsegna, gli impianti devono essere lasciati liberi da persone, beni o vincoli contrattuali, come indicato al comma 5 del precedente art. 2.
6. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di risoluzione anticipata di cui ai successivi artt. 37, 38, 39 e 40; in tali circostanze il concessionario dovrà inoltre presentare il bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dal termine anticipato della gestione.
7. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di risoluzione anticipata, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.
CAPITOLO V - PERSONALE
30. Articolo 30 — Collaboratori e volontariato
1. Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
2. L'affidamento della gestione attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell’impianto, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dalla presente convenzione, anche tramite affidamento a terzi di servizi accessori (pulizie, manutenzioni, ...).
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso nei confronti del concedente dell'opera sia del personale volontario, che del personale incaricato, che di soggetti terzi incaricati di prestazioni accessorie.
5. All’amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, con la massima celerità, prima dell’inizio del servizio e a seguito di ogni variazione intervenuta:
a) il nominativo e il recapito telefonico dell’incaricato responsabile della gestione dell’impianto, al quale il personale comunale potrà rivolgersi per ogni questione inerente l’affidamento;
b) l’elenco del personale, volontario e non, impiegato nel servizio, specificando le mansioni espletate.
6. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di personale volontario, dipendenti, collaboratori e fornitori nel corso della concessione.
31. Articolo 31 — Requisiti degli operatori
1. Tutto il personale impiegato deve possedere professionalità adeguata allo svolgimento delle mansioni affidate e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Tutto il personale operante nell’impianto sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza.
3. Il concessionario e il personale impiegato sono tenuti all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l’attività dell’amministrazione comunale di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.
32. Articolo 32 — Sostituzioni del personale
1. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al concessionario la sostituzione del personale impiegato, volontario e non, qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell’impianto.
2. In tal caso il concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni o un termine inferiore fissato dall’amministrazione comunale in casi di particolare gravità, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
33. Articolo 33 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della gestione, restando fin d'ora l’amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il concessionario, nel caso ricorra, è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL.
3. I suddetti obblighi vincolano il datore di lavoro anche nel caso in cui questo non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.
34. Articolo 34 — Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro
1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
2. Il concessionario, ove ricorra, dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza dell’impianto.
3. Per il presente appalto e stato predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
- allegato al presente sotto il numero «4».
CAPITOLO VI - NORME RELATIVE AL CONTRATTO
35. Articolo 35 – Estinzione del contratto
Il rapporto di gestione può estinguersi, oltre che per decorrenza della durata della gestione, per i seguenti motivi:
− revoca della gestione per motivi di pubblico interesse;
− risoluzione per inadempimento del gestore;
− risoluzione per inadempimento del Comune di Cuneo;
− fallimento del gestore;
− perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio;
− recesso in mancanza della revisione della gestione.
36. Articolo 36 – Risoluzione di diritto per grave inadempimento del gestore
Il Comune di Cuneo potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolto il contratto di affidamento, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, comunicando al gestore la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, in particolare al verificarsi dei seguenti fatti:
- grave inadempimento, irregolarità o ritardo rispetto a quanto richiesto e previsto nel presente Capitolato e nei suoi allegati;
- le fattispecie previste dall’art. 26 del presente Capitolato;
- grave insolvenza, o fallimento del gestore, o sua ammissione a procedure concorsuali anche di carattere straordinario;
- mancato rispetto, da parte del gestore, della normativa antimafia.
Nei casi predetti, il Comune di Cuneo potrà procedere alla risoluzione della gestione attraverso comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al domicilio o recapito dichiarato dal gestore con preavviso di almeno trenta giorni.
Tale comunicazione dovrà:
- definire esattamente lo stato di attuazione della gestione al momento dell’inadempimento;
- individuare l’inadempimento o gli inadempimenti del gestore posto/i a base dell’intenzione di risolvere il rapporto contrattuale.
Il gestore è tenuto ad inserire nei contratti di appalto e in tutti gli altri contratti con i quali affida a terzi parte delle attività gestionali, nonché nei contratti con cui a titolo di prezzo vengono attribuiti al gestore diritti reali o di godimento su beni immobili e sui contratti tra il gestore e terzi che derivino da questi, una clausola che preveda lo scioglimento del rapporto in ogni caso di risoluzione e/o scioglimento del contratto di affidamento del servizio.
37. Articolo 37 – Revoca per pubblico interesse
L’amministrazione ha la facoltà di revocare la gestione per motivate esigenze d’interesse pubblico. In tal caso il Comune dovrà corrispondere al gestore le somme, le penali e gli indennizzi previsti dall’art. 176 del Codice dei Contratti Pubblici e da ogni altra disposizione di legge applicabile. Anche con riferimento all’ipotesi di revoca della gestione, il gestore è tenuto a inserire nei contratti di appalto con i quali affida a terzi parte delle attività gestionali, nonché nei contratti con cui a titolo di prezzo vengono attribuiti al gestore diritti reali o di godimento su beni immobili e sui contratti tra il gestore e terzi che derivino da questi una clausola che, in tale evenienza, preveda lo scioglimento del rapporto.
38. Articolo 38 – Risoluzione per inadempimento del soggetto Comune di Cuneo
Nel caso di grave inadempimento del soggetto Comune di Cuneo, il gestore potrà richiedere la risoluzione del contratto, con comunicazione da inviare attraverso raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, da fare pervenire al domicilio dello stesso Comune di Cuneo con preavviso di almeno trenta giorni. La risoluzione del contratto potrà avvenire solo se entro tale termine il grave inadempimento non cesserà. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune di Cuneo, al gestore dovranno essere corrisposti gli importi di cui all’articolo 175 del Codice dei Contratti Pubblici.
39. Articolo 39 – Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.
40. Articolo 40 — Spese contrattuali
Le spese relative alla stipula della convenzione per la concessione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del gestore.
CAPITOLO VII - NORME FINALI
41. Articolo 41 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx, dove sono presenti i link alle varie attività.
42. Articolo 42 – Obbligo di riservatezza
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento del servizio, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
43. Articolo 43 – Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
Il gestore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al gestore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La presente convenzione è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
44. Articolo 44 - Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
In sede di sottoscrizione della convenzione il gestore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16- ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti del gestore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della
predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
Il gestore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
45. Articolo 45 – Codice di comportamento
Il gestore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
L’affidamento è revocato in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
46. Articolo 46 – Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il Sig. Xxxxx Xx istruttore direttivo amministrativo del Comune di Cuneo –– tel. 0000.000000 –– e-mail: xxxxx.xx@xxxxxx.xxxxx.xx. Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, istruttore amministrativo direttivo del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio – tel. 0000.000000 – e-mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio Dr. Xxx. Xxxx Xxxxxxx