CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
ITALIANA ASSICURAZIONI
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Il giorno 18 novembre 2009,
tra
la Società Italiana Assicurazioni S.p.A., in persona del Suo Presidente Xxx Xxxxxxxx, con l’assistenza del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxx e della Direzione Risorse Umane della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Italiana Assicurazioni S.p.A, nelle persone di:
• Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx per la
FISAC/CGIL;
• Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per la FIBA/CISL;
• Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx ed Xxxxx Xxxxxxx per la UILCA/UIL;
• Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx per il SNFIA
si è convenuto e stipulato quanto segue
Il giorno 19 novembre 2009,
tra
la Società Italiana Assicurazioni S.p.A., in persona del Suo Presidente Xxx Xxxxxxxx, con l’assistenza del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxx e della Direzione Risorse Umane della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
la Rappresentanza Sindacale Aziendale FNA di Italiana Assicurazioni S.p.A, nelle persone di Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx
si è convenuto e stipulato quanto segue
ARTICOLO 1 - PREMESSA
Con il presente Contratto Integrativo, le Parti intendono dare attuazione a quanto previsto all’art. 84 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutti i dipendenti di Italiana Assicurazioni a tempo indeterminato, non soggetti al patto di prova (ovvero che abbiano superato favorevolmente tale periodo) – al cui rapporto sia applicabile il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Disciplina Generale / Parte Prima e Seconda e Disciplina Speciale / Parte Prima, Sezioni Prima e Seconda), e successivi rinnovi – già assunti ed ancora in forza alla data della stipula di esso Contratto Integrativo, nonché a quelli assunti successivamente. Si applica altresì al personale assunto a tempo determinato per le parti compatibili con il rapporto di lavoro in essere e che abbia superato favorevolmente il periodo di prova.
Non è pertanto applicabile a tutti gli altri dipendenti, vale a dire:
• ai portieri e custodi di stabili,
• al personale ancora soggetto al patto di prova,
• al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione,
• al personale dirigente,
• a qualsiasi altra categoria di personale se non indicata espressamente tra quelle cui si applica,
• al personale il cui rapporto di lavoro risulti comunque estinto alla data della stipula del presente Contratto (salvo quanto espressamente previsto da norme specifiche contenute nel testo relative a coloro che fossero cessati per andare in quiescenza, ed entro i limiti indicati).
ARTICOLO 3 - SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE
Le Parti convengono sull’importanza determinante della salvaguardia dell’occupazione quale valore essenziale sul piano sia umano sia professionale, nonché come patrimonio fondamentale per l’affermazione e lo sviluppo dell’Impresa.
Quest’ultima riafferma la scelta della valorizzazione delle capacità professionali interne e del loro prioritario utilizzo in relazione a nuove e diverse esperienze aziendali.
Conferma altresì che lo sviluppo organizzativo, mirato all’ottimizzazione del funzionamento dell’Impresa per una sempre crescente competitività, non prevede la cessione di rami di attività, bensì l’impegno a mantenere all’interno del Gruppo le funzioni attualmente svolte e, in coerenza con l’accordo 15 settembre 2004 e successivi rinnovi sulla riorganizzazione di Gruppo, a recuperare le attività oggi in parte esternalizzate.
Il ricorso a consulenze da parte di personale non dipendente avrà luogo esclusivamente per quelle materie le quali, per la loro intrinseca complessità ovvero per l’estraneità alla tipologia del lavoro normalmente svolto all’interno di un’Impresa assicurativa, richiedano professionalità particolari, non previste o non ancora disponibili all’interno della struttura.
Fermo quanto sopra, tutte le volte, peraltro, che l’impresa avrà effettiva necessità di fare ricorso a rapporti di collaborazione esterna, dovrà tempestivamente informarne le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 1 bis del vigente CCNL, le parti si incontreranno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per monitorare e verificare gli assetti operativi relativi alla liquidazione danni. In tale circostanza la Società fornirà alle RSA informazioni relative alle competenze del personale liquidativo, per materia e/o per valore, nonché in merito alla variazione delle attività dei periti esterni e/o degli intermediari per la gestione e il pagamento dei piccoli sinistri.
ARTICOLO 4 - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
L’impresa conferma che darà piena applicazione a quanto disposto, in materia di informazione agli Organismi sindacali aziendali, dagli articoli 6, 10, 12 e 13 del vigente C.C.N.L. e che a tal fine promuoverà uno o più incontri con le Rappresentanze Sindacali Aziendali per fornire loro le informazioni previste da tali norme.
In tale occasione, l’Impresa fornirà informazioni sulle previsioni di massima relative alle nuove assunzioni di personale per l’esercizio successivo e le aree di attività interessate.
L’Impresa fornirà altresì le seguenti informazioni statistiche, con suddivisione tra personale femminile e maschile:
- titoli di studio,
- anzianità per livello,
- tempo parziale,
- aspettative,
- partecipazione ad esperienze formative.
Una volta all’anno sarà indetto uno specifico incontro con i Funzionari, nel corso del quale verrà rappresentato e discusso l’andamento generale dell’Impresa.
Le Parti si danno atto che l’informazione a livello di Gruppo come prevista dall’articolo 11 del vigente C.C.N.L. avverrà a cadenza semestrale.
ARTICOLO 5 - PARI OPPORTUNITA’ - MOBBING
Con riferimento agli articoli 49 e 51 del vigente C.C.N.L., le Parti si danno atto che è stata istituita un’apposita “Commissione mista per le pari opportunità” (composta di sei membri: tre designati dall’Impresa e tre dalle RR.SS.AA.), con il compito di rilevare l’esistenza di eventuali ostacoli allo sviluppo professionale del personale femminile, analizzare questioni concrete inerenti al tema delle pari opportunità, ivi compresa la formulazione di progetti di azioni positive, individuare spazi professionali ed organizzativi idonei ad offrire opportunità di qualificazione per le lavoratrici.
La Commissione ha anche il compito di redigere una proposta di normativa aziendale sul mobbing, dopo l’emanazione di una disciplina legislativa in merito.
La Commissione di cui al comma precedente si riunisce almeno una volta all’anno con le Parti stipulanti.
I suoi componenti, in relazione ai predetti compiti hanno individualmente a disposizione un “monte” di 60 ore all’anno, salvo ulteriori necessità, da valutarsi di volta in volta, in caso di progetti particolarmente impegnativi.
Le Parti recepiscono il contenuto del verbale di accordo 16 ottobre 2003 ed il Regolamento 5 novembre 2003 nei testi riportati nell’Allegato 1 del presente contratto.
ARTICOLO 6 - COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE
Le Parti si danno atto che è stata istituita una “Commissione” composta di 4 membri effettivi (e 2 membri supplenti, i quali sono chiamati a partecipare alle riunioni soltanto in caso di assenza di quelli effettivi) così nominati, entro quindici giorni dalla data della stipula del presente Contratto:
♦ 2 effettivi ed 1 supplente, designati dall’Impresa mediante comunicazione scritta inviata o consegnata alle RR.SS.AA.,
♦ 2 effettivi ed 1 supplente, designati di comune accordo dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente Contratto (con comunicazione da inviarsi per iscritto all’Impresa).
La Commissione ha lo scopo di stabilire le priorità tra i diversi dipendenti richiedenti e, valutata la sussistenza dei requisiti di legge e contrattuali con riguardo alle specifiche istanze, di deliberare sulle seguenti materie:
1. anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto;
2. prestiti di cui all’articolo 24 punti A, B e C;
3. assegnazione in locazione degli appartamenti facenti parte dell’allegato n. 9 al presente Contratto;
4. finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione;
5. finanziamenti per l’ampliamento o la ristrutturazione dell’abitazione.
I membri della Commissione, una volta designati, durano in carica fino al rinnovo del presente Contratto.
E’ tuttavia possibile, nel corso della sua durata, la sostituzione di uno o più membri, mediante comunicazione scritta della Parte che procede in tal senso all’altra Parte.
La Commissione, deliberando a maggioranza, redige ed eventualmente modifica il regolamento relativo al proprio funzionamento.
Le Parti si danno atto che il regolamento, una volta approvato e sottoscritto, è stato portato a conoscenza di tutto il personale dipendente e costituisce parte integrante del presente Contratto.
ARTICOLO 7 - TUTELA DELLA SALUTE
L’Impresa e le Rappresentanze Sindacali Aziendali convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute. In relazione a tale convincimento, l’Impresa si impegna a favorire la rilevazione dell’insorgenza di eventuali affezioni patologiche sin dalle primissime fasi.
L’Impresa si impegna a mantenere in funzione un locale attrezzato a sala medica ed infermeria.
Ove si verifichino situazioni che ne richiedano l’intervento, l’Impresa si farà carico di chiamare un’ambulanza e ne sosterrà l’onere.
ARTICOLO 8 - SICUREZZA SUL LAVORO
Le Parti convengono altresì sull’importanza primaria della tutela della salute psicofisica e della sicurezza dei lavoratori.
In relazione a ciò, l’Impresa, in ottemperanza alle vigenti norme di legge e contrattuali, conferma il proprio impegno a mantenere un elevato standard di qualità ambientale, anche prendendo in considerazione proposte e suggerimenti da parte dei rappresentanti dei lavoratori designati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
8.A. – Visite specialistiche – oculistiche.
Fermo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, i lavoratori in servizio presso gli uffici della Direzione Generale e presso le unità periferiche che utilizzino abitualmente apparecchiature video potranno usufruire di una visita oculistica per ciascun anno di calendario, a carico dell’Impresa.
8.B. – Visite specialistiche – audiometriche.
Fermo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, i lavoratori addetti al “centro-stampa”, ovvero ad altre attività svolte in ambienti ritenuti particolarmente rumorosi a giudizio anche dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, potranno usufruire, una volta per ciascun anno di calendario, di una visita audiometrica, a carico dell’impresa.
8.C. – Sopravvenuta inidoneità.
Nel caso in cui, a giudizio del medico competente, se confermato dalla ASL, per un lavoratore sia accertata la sopravvenuta inidoneità all’uso di determinate apparecchiature, l’Impresa si adopererà per adibire il lavoratore ad una mansione che non comporti un uso significativo di dette apparecchiature.
ARTICOLO 9 - ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro in vigore per il personale dipendente dell’Impresa di cui al punto 1) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L., è pari a 37 ore settimanali e prevede la seguente distribuzione :
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.30
• al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
• nei semifestivi: dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Per lo stesso personale, se operante presso gli uffici della Direzione e fatta eccezione per addetti a turni ed addetti al centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell’istituto dell’orario flessibile, nel rispetto delle norme di attuazione contenute nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Nota a verbale: per quei lavoratori che rappresentassero particolari, oggettive esigenze, se adeguatamente comprovate, le Parti si impegnano ad esaminare, caso per caso ed in via di eccezione, la possibilità di individuare e fissare un orario ad hoc.
L’orario di lavoro in vigore per il personale di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L. è così determinato :
a) – commessi : (in totale 37 ore e 30 minuti alla settimana)
• dal lunedì al giovedì : dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dalle ore 13.30 alle ore 17.00
• al venerdì : dalle ore 8.00 alle ore 13.30
• nei semifestivi : dalle ore 8.00 alle ore 12.15;
b) – autisti : 43 ore settimanali.
L’Impresa si riserva di determinare la distribuzione relativa al personale indicato alla lettera “b”, previa intesa con le RR.SS.AA.
ARTICOLO 10 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Ai dipendenti dell’Impresa, cui sia applicabile l’orario di lavoro previsto al punto 1) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L., è consentito l’accesso alla prestazione di lavoro a tempo parziale (part- time) alle seguenti condizioni.
1) Al personale a tempo indeterminato è consentito richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale ove dimostri di trovarsi in una delle seguenti situazioni e possa comprovarlo:
a) genitore di figlio in età prescolare o scolare (fino a 16 anni compiuti);
b) persona con necessità di assistere uno o più parenti stretti (coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio, ascendenti, discendenti) e/o altri congiunti conviventi, i quali siano affetti da malattie di non breve durata ovvero risultino non autosufficienti;
c) studente intenzionato a terminare gli studi (fino al diploma di laurea);
d) persona dedita ad attività di volontariato disciplinata dalla legge.
2) Non è comunque consentito richiedere il passaggio a tempo parziale da parte del lavoratore per il quale ricorra anche una soltanto delle seguenti condizioni:
a) risulti inquadrato in un livello superiore al personale inquadrato nell’Area Professionale B), posizione organizzativa 3 – 6°livello retributivo, che sia preposto, al momento della richiesta, ad attività di coordinamento;
b) abbia un’anzianità di servizio inferiore ad un anno compiuto;
c) svolga una mansione che comporti il diritto al trattamento previsto per i lavoratori addetti ad attività esterna (personale di cui alla nota dell’art. 101 del vigente C.C.N.L.).
Le Parti si danno atto che la Società esaminerà le richieste presentate dai Dipendenti esclusi dal presente punto e ad accoglierle in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
3) Ferme le situazioni già in atto alla data di stipula del C.I.A. 31/1/2002, per le trasformazioni di rapporti a tempo parziale sono ammesse soltanto le tipologie appresso riportate:
a) orario di 20 ore, con la seguente articolazione:
a.I) dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.30 ovvero
a.II) dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 12.00
ovvero:
a.III) dal lunedì al giovedì ore 13.30 – 17.30 e, al venerdì ore 8.00 – 12.00
b) orario di 22 ore e 30 minuti primi, con la seguente articolazione : dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 12.30
dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.00
c) orario di 24 ore, con la seguente articolazione (c.d. part-time verticale):
tre giorni alla settimana (tra il lunedì ed il giovedì, escluso il venerdì ) da concordarsi tra Impresa e lavoratore
ore 8.30 – 12.30
13.30 – 17.30
d) orario di 26 ore, con la seguente articolazione :
dal lunedì al giovedì | ore | 8.30 – 12.30 |
ore | 13.30 – 15.00 | |
e, al venerdì | ore | 8.30 – 12.30 |
e) orario di 28 ore, con la seguente articolazione :
dal lunedì al giovedì | ore | 8.30 – 12.30 |
ore | 13.30 – 15.30 | |
e, al venerdì | ore | 8.30 – 12.30 |
4) L’accoglimento della richiesta di passaggio al tempo parziale resterà comunque subordinata alla piena disponibilità del lavoratore al cambiamento di mansioni, purché equivalenti, nonché al trasferimento a diversa unità nell’ambito della stessa sede, sia al momento della riduzione di orario, sia a quello dell’eventuale ritorno al tempo pieno.
5) Xxxxx salva l’ipotesi di cui al punto 1b) del presente articolo, che potrà comportare tempi ancora più rapidi, in caso di accoglimento della richiesta la trasformazione dell’orario al tempo parziale dovrà essere attuata entro l’inizio del quarto mese successivo a quello nel corso del quale la richiesta sia pervenuta all’Impresa.
6) Sempre eccettuata l’ipotesi di cui al punto 1b) del presente articolo, la durata della prestazione a tempo parziale non potrà essere inferiore ad un anno; per l’eventuale ritorno al tempo pieno, la richiesta deve essere presentata con almeno 4 mesi di anticipo.
7) Al venir meno dei motivi che hanno determinato l’accoglimento della richiesta di passaggio al tempo parziale, al lavoratore potrà essere concesso di mantenere la riduzione di orario; in tal caso il rapporto non sarà però più computato nella percentuale limite prevista.
8) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è soggetto alla disciplina applicabile al rapporto a tempo pieno, fermo restando tuttavia che :
➢ tutte le voci retributive, incluso il premio di produttività aziendale sono ridotte in proporzione alla riduzione di orario;
➢ non competono buoni-pasto (fatto salvo il caso di part-time con rientro pomeridiano);
➢ non è consentita l’effettuazione di lavoro straordinario;
➢ ai fini della determinazione dei premi di anzianità e degli automatismi contrattuali, il periodo di attività a tempo parziale va computato in proporzione;
➢ l’indennità sostitutiva del preavviso, se al momento della risoluzione il rapporto è a tempo parziale, è determinata con riferimento alla retribuzione ridotta;
➢ al rapporto a tempo parziale sono applicabili le norme di legge e contrattuali che regolano malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, semifestività, aspettativa, preavviso; non è peraltro consentito l’utilizzo a mezze giornate delle ferie né dei permessi compensativi delle festività soppresse.
9) Al lavoratore a tempo parziale è fatto divieto di svolgere una seconda attività alle dipendenze di altro datore di lavoro.
10) Il lavoratore a tempo parziale potrà usufruire dell’istituto dell’orario flessibile secondo le norme riportate nell’Allegato 3.
11) Il numero complessivo dei lavoratori a tempo parziale non può superare il 15% del numero totale dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente Contratto Integrativo, esclusi tuttavia quelli rientranti nelle casistiche di cui ai punti a), b) e c) del punto 2 che precede.
12) La trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa non determina la novazione del rapporto stesso.
ARTICOLO 10 bis - BUONE PRASSI DAL PROGETTO CONC.ITA
A) BUONE PRASSI DI FLESSIBILITA’ ORARIA PER CONCILIARE I TEMPI DI VITA, LA PROFESSIONALITA’ E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’azienda e le XX.XX. promuovono una gestione dell’orario lavorativo concordata che offra la possibilità al dipendente di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei tempi di vita con le esigenze lavorative.
A partire dall’ottobre 2004, infatti, la Direzione del Personale di Italiana Assicurazioni in accordo con le Organizzazioni sindacali e con la Commissione per le pari Opportunità ha attuato un progetto di personalizzazione degli orari lavorativi basato sulla legge n. 53 del 2000, capo 3, art. 9, “Misure a sostegno della flessibilità dell’orario”, che si inseriva nel più ampio disegno a sostegno dell’assistenza familiare da parte del lavoratore.
Il progetto Conc.Ita, conclusosi nel novembre 2006, è stato oggetto di successive proroghe in quanto i risultati ottenuti dalla sua sperimentazione hanno dimostrato come sia possibile coniugare proficuamente le esigenze personali e l’organizzazione del lavoro dell’ufficio; si riconoscono da un lato la necessità di garantire la professionalità e lo sviluppo delle competenze lavorative e dall’altro la difficoltà che spesso le esigenze di assistenza familiare rappresentano attivando, attraverso la modalità ricerca/scambio tra dipendente e responsabile, una condivisa soluzione oraria.
Ciò premesso, le parti convengono di inserire le Buone Prassi sperimentate con il progetto Conc.Ita nel Contratto Integrativo Aziendale, ferma la regolamentazione sotto indicata.
A) Requisiti
1) Motivazioni:
- Lavoratrici/xxxx con figli minori fino a 12 anni di età, anche se adottati o in affidamento e anche non stabilmente conviventi con il dipendente; è richiesta certificazione anagrafica attestante l’età del figlio;
- lavoratrici/xxxx xxxxxx:
a) coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio che siano stabilmente conviventi con il dipendente
b) genitori e figli anche non stabilmente conviventi con il dipendente
bisognosi di supporto e di assistenza in quanto affetti da malattie e che risultino non autosufficienti anche solo temporaneamente; non devono, inoltre, essere ricoverati stabilmente presso idonee strutture di assistenza.
E’ richiesta la certificazione anagrafica attestante la stabile convivenza del dipendente con la persona bisognosa di assistenza nei casi di cui al punto a).
La suddetta certificazione anagrafica non è richiesta nei casi di cui al punto b) per i quali si ritiene sufficiente la residenza nel medesimo comune o in comuni situati a non più di 70 km dal luogo di residenza o dalla sede di lavoro del dipendente; nel caso in cui la persona non possa essere assistita quotidianamente, la flessibilità di orario potrà essere concordata a condizione che il dipendente richieda un orario personalizzato con almeno un giorno di assenza dal lavoro. In ogni caso è richiesta la documentazione sanitaria attestante l’infermità della persona bisognosa di assistenza.
2) Anzianità aziendale
Minimo 1 anno con contratto a tempo indeterminato.
B) Tipologie
1) Personalizzazione con differente distribuzione oraria o con riduzione di orario:
a) Il dipendente full time potrà scegliere se:
a.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali (37) con differente distribuzione oraria, oppure
a.2) optare per una riduzione dell’orario settimanale.
b) Il dipendente che già usufruisce di un orario part time ai sensi dell’art. 10 del vigente CIA, potrà scegliere se:
b.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali con differente distribuzione oraria oppure
b.2) optare per una riduzione o un aumento dell’orario settimanale con una variazione massima in negativo o in positivo di 4 ore settimanali; è fatto salvo in ogni caso il limite di 20 ore di cui al punto D).
2) Personalizzazione con banca del tempo:
In alternativa alle opzioni di cui al punto 1) e sempre che sussistano le motivazioni di cui al punto A), il dipendente potrà concordare con il proprio responsabile una differente tipologia di orario personalizzato che presenti le seguenti caratteristiche:
a) la variazione è attuata con permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, dal CCNL e dal CIA per ore, mezze giornate, giornate intere e per un massimo di 32 ore complessive per il periodo concordato (di cui al punto C), al netto dei recuperi effettuati nel periodo stesso;
b) le assenze dal lavoro possono essere recuperate con cadenza mensile o quadrimestrale secondo quanto concordato con il responsabile dell’ufficio;
c) la fruizione del permesso deve essere comunicata al responsabile dell’ufficio, che provvederà a comunicarlo all’Ufficio del Personale, con un preavviso di almeno 24 ore;
d) il numero massimo di ore accumulabili non può in ogni caso eccedere le 32 ore complessive e le 8 ore nel singolo mese di calendario. Alla scadenza convenuta (di cui al punto C) il saldo delle ore accumulate deve essere pari a 0; qualora residuino ore di permesso non recuperate, sarà effettuata la trattenuta dell’importo corrispondente dalla retribuzione del mese successivo.
C) Durata
Il dipendente ed il suo responsabile concorderanno una personalizzazione oraria per un tempo stabilito, prima della scadenza del quale si incontreranno nuovamente per valutare un eventuale rinnovo o una eventuale variazione dell’orario concordato, anche in funzione di sopravvenute
esigenze produttive e/o organizzative dell’ufficio (ad es. cambio di responsabile dell’ufficio, modifica delle mansioni e/o di ufficio del dipendente).
Nel caso in cui non sia possibile concordare il rinnovo per esigenze organizzative e/o produttive dell’ufficio si potrà valutare la possibilità di proporre al dipendente un cambiamento di mansioni, purchè equivalenti, nonché il trasferimento a diversa unità produttiva nell’ambito della stessa sede.
In ogni caso, il venir meno delle motivazioni di cui al punto A) determina il ripristino del normale orario lavorativo. Inoltre il dipendente potrà recedere dalla personalizzazione dell’orario in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
D) Disposizioni in materia di orario di lavoro
Le parti convengono che nel caso di orario personalizzato di cui ai punti B) 1) e 2), il dipendente dovrà rispettare le disposizioni in materia di flessibilità oraria previste dal vigente CIA e in ogni caso dovrà osservare le disposizioni in materia di orario previste dal vigente CCNL; sono fatte salve le opportune specificità derivanti dalla citata personalizzazione.
Resta inteso che nel caso di riduzione oraria di cui ai punti B) 1) a.2) e B) 1) b.2) l’orario minimo settimanale non può essere inferiore a 20 ore.
E’ fatto divieto in ogni caso di svolgere altra attività lavorativa durante il normale orario di lavoro giornaliero come determinato ex art. 9 del vigente CIA
E) Limiti percentuali
Il presente articolo potrà riguardare il 13% dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni.
Le parti convengono che saranno previsti momenti di monitoraggio annuale tra l’Azienda e le OO. SS. per la verifica dello stato di attuazione della personalizzazione oraria.
F) Procedura per la presentazione della richiesta
a) Il dipendente dovrà confrontarsi con il proprio responsabile in ordine alla possibilità di attuare un orario personalizzato, concordandone l’articolazione e la decorrenza;
b) in caso di accordo tra il dipendente ed il responsabile, il dipendente dovrà compilare apposito modulo (che potrà scaricare dall’ intranet aziendale, dalla sezione “Pari opportunità” poi dovrà accedere alla sezione “Progetti”), che dovrà riportare la firma di entrambi, e presentare lo stesso all’Ufficio del Personale;
c) l’Ufficio del Personale valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e successivamente coinvolgerà la CPO per una valutazione complessiva della richiesta;
d) l’ufficio del Personale comunicherà al dipendente ed al responsabile l’esito della valutazione.
Nel caso in cui il responsabile ed il dipendente non giungano ad un accordo, la personalizzazione dell’orario non trova applicazione.
Per particolari ed oggettive esigenze, si rinvia a quanto previsto dalla nota a verbale dell’art. 9 del vigente CIA.
Norma transitoria
I limiti indicati nel presente articolo non valgono per le personalizzazioni orarie in corso alla data di firma del presente CIA, per le quali, permanendo i requisiti di accesso, continueranno ad applicarsi le condizioni già in essere.
B) ACCOGLIENZA PER LE LAVORATRICI DOPO IL CONGEDO PARENTALE PER L’EVENTO MATERNITA’
L’azienda e le OO. SS., inoltre, concordano nel riconoscere l’importanza di costruire le condizioni di base per una gestione più efficace dell’evento maternità, tenendo conto sia delle esigenze proprie del personale che rientra a lavoro sia delle prospettive organizzative aziendali.
Le parti considerano con attenzione la verifica degli equilibri legati al rientro della lavoratrice attraverso l’attuazione di un programma di accoglienza e di reinserimento della stessa che ne salvaguardi il potenziale professionale e che rafforzi il suo legame con l’Azienda.
Il suddetto programma si inserisce nel più ampio disegno volto a promuovere le pari opportunità e a favorire l’instaurazione di un rapporto maggiormente “personalizzato” tra i Dipendenti e l’Azienda.
Ciò premesso, le parti convengono di inserire nel C.I.A. le buone prassi sperimentate con il progetto Conc.Xxx in relazione alla gestione delle lavoratrici, al rientro dalla maternità.
In particolare per facilitare il rientro nel contesto organizzativo delle lavoratrici sarà cura dell’Azienda attivare forme di sostegno alla ripresa del lavoro e verificare le aspettative e il percorso professionale anche attraverso colloqui e azioni di addestramento/formazione che ne facilitino l’inserimento nel ruolo.
Quanto sopra si applicherà anche al lavoratore qualora lo stesso si avvalga del congedo parentale in occasione dell’evento paternità.
ARTICOLO 11 - LAVORO STRAORDINARIO
Al fine di conseguire una sempre più razionale organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni e tenuto anche conto più in generale delle problematiche legate alle difficoltà occupazionali, le Parti convengono sull’opportunità di prevedere una costante limitazione del ricorso al lavoro straordinario.
Di conseguenza, ogni lavoratore dovrà, di norma, contenere le proprie prestazioni entro il normale orario di lavoro.
Fermo il pieno rispetto di quanto altro in materia di lavoro straordinario è disposto dall’art. 109 del vigente C.C.N.L., il dipendente potrà effettuare lavoro straordinario per un massimo di 75 ore all’anno. Tale ammontare deve intendersi comprensivo delle ore che confluiscono nella “banca-ore” di cui all’art. 115 del vigente C.C.N.L.
Inoltre, il Dipendente ha facoltà di far confluire in “banca-ore” anche le ore di straordinario eccedenti le prime 50.
L’Impresa avrà a disposizione, inoltre, in conformità a quanto previsto dal citato Contratto Collettivo, un monte-ore aggiuntivo annuo di lavoro straordinario – da utilizzare in deroga al predetto limite individuale – calcolato moltiplicando 15 ore per il totale dei dipendenti ai quali sia applicabile il trattamento di trasferta riferito a chi svolga abitualmente mansioni interne, con esclusione comunque dei Funzionari.
Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere, fermi i limiti previsti dal D.Lgs 66/03 e successive modifiche e/o integrazioni
Sono esclusi dalle predette limitazioni – in relazione alla natura delle loro prestazioni – i dipendenti di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L. (commessi, autisti, guardiani, portieri).
Il lavoratore cui venga richiesto di effettuare del lavoro straordinario dovrà essere preavvertito di norma con un anticipo di 24 ore.
Egli non sarà tenuto a prestare lavoro straordinario qualora dimostri di avere obiettive difficoltà di carattere personale.
L’Impresa informerà le RR.SS.AA. circa l’ammontare annuale disponibile e circa l’utilizzo del monte-ore aggiuntivo, segnalando preventivamente settori interessati, i motivi ed i relativi periodi.
Nel caso di insorgenza di particolari necessità organizzative, l’Impresa e le RR.SS.AA. apriranno un confronto per stabilire congiuntamente un eventuale ulteriore monte-ore, in aggiunta a quello di cui sopra.
Il lavoro straordinario non potrà in alcun caso sovrapporsi alle “fasce di flessibilità” dell’orario normale di lavoro. Al venerdì, inoltre, tra il termine del lavoro ordinario e l’inizio dell’eventuale lavoro straordinario dovrà trascorrere un intervallo di almeno 30 minuti.
Le Parti confermano la validità dell’accordo sulla “banca-ore”, sottoscritto il 29 dicembre 2000, e convengono che esso venga recepito dal presente Contratto, quale allegato n.4.
In proposito, le Parti sono concordi nel ribadire che la banca-ore riguarda il solo lavoro straordinario diurno compiuto in giorno feriale (incluso il sabato, se non festivo); di conseguenza, le ore di lavoro straordinario effettuato di notte o nel corso di una giornata festiva non confluiscono nella banca-ore.
L’Impresa fornirà alle RR.SS.AA. l’elenco nominativo del personale che ha effettuato prestazioni di lavoro straordinario con frequenza trimestrale.
ARTICOLO 12 - PERMESSI PERSONALI
Potranno essere accordati, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge e dal C.C.N.L. in vigore nonché da specifiche norme del presente Contratto Integrativo, permessi personali retribuiti e non.
I permessi dovranno essere sempre richiesti per la via gerarchica, con congruo anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Prima di poterne usufruire il lavoratore dovrà aver ottenuto l’assenso da parte dell’Impresa.
I permessi non potranno essere contigui ad assenze dovute ad altro titolo (ferie, permesso compensativo di festività abolite, etc.).
Per i lavoratori ai quali sia applicabile l’istituto dell’orario flessibile, in coincidenza con la fruizione di permessi, in entrata o in uscita, verrà convenzionalmente ripristinato l’orario teorico di riferimento, rispettivamente in entrata o in uscita.
12.A. – Permesso speciale retribuito.
Il permesso retribuito avrà una durata massima di tre ore nell’arco della giornata lavorativa. Sarà possibile usufruirne con prelievo dal tempo computato nel sistema dell’orario flessibile.
L’Impresa concederà, inoltre, senza prelievo dal monte-ore del lavoratore,
➢ un permesso ogni volta che il lavoratore debba sottoporsi a terapia sanitaria ovvero a visita o ad accertamenti clinici in relazione ad uno stato morboso insorto o temuto, sempre che non sia possibile provvedervi in orario non lavorativo,
➢ un permesso di durata fino ad un intero giorno lavorativo in coincidenza con la nascita di un figlio,
➢ un permesso
▪ di tre giorni per il decesso del coniuge (o convivente more-uxorio), di un figlio, di un genitore, o di un altro familiare convivente,
▪ di tre giorni in caso di decesso di un nonno, un nipote in linea retta, un fratello, una sorella.
➢ un permesso extra, per eventi di carattere particolare, a giudizio dell’Impresa.
12 B. – Permesso speciale non retribuito.
Il permesso potrà essere richiesto ed ottenuto senza obbligo di fornire alcuna motivazione all’Impresa.
Se la durata è pari o superiore ad una intera giornata lavorativa, al lavoratore è consentito usufruire del permesso non retribuito soltanto se non ha disponibilità residua di ferie o di permessi compensativi di festività soppresse.
In casi eccezionali, laddove sia invece fornita motivazione e la stessa sia ritenuta congrua, al lavoratore sarà consentito il recupero del tempo non lavorato in luogo del corrispondente addebito.
I tempi di recupero saranno concordati tra lavoratore ed Impresa.
ARTICOLO 13 - LAVORATORI STUDENTI
Ai lavoratori studenti, oltre ai permessi previsti dall’art. 10 della Legge 300/70, saranno riconosciuti ulteriori permessi, nelle misure appresso specificate.
13.A. – Studenti di scuola media superiore.
Per sostenere l’esame di maturità, per un solo tentativo e sempre che risulti documentato :
• fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi, utilizzabili consecutivamente o frazionatamente, a scelta del lavoratore, di permesso retribuito;
• fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi, utilizzabili consecutivamente o frazionatamente, a scelta del lavoratore, di permesso non retribuito.
13.B. – Studenti universitari.
Per sostenere esami di profitto, previsti dal piano di studi :
• permessi retribuiti fino ad un massimo di n. 5, da utilizzarsi in giornate intere, per un totale complessivo di n. 15 giornate per anno di calendario;
per sostenere l’esame di laurea, una sola volta e sempre che risulti documentato :
• permesso retribuito fino ad una durata massima di 20 giornate consecutive di calendario, in vista dell’esame di laurea e comunque prima della relativa data;
• permesso non retribuito fino ad una durata massima di 20 giornate consecutive di calendario, in vista dell’esame di laurea e comunque prima della relativa data.
ARTICOLO 14 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le Parti concordano nel riconoscere l’importanza determinante delle attività formative agli effetti del successo dell’Impresa e della crescita professionale del personale dipendente.
Come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, nell’inviare i lavoratori ai corsi di addestramento e formazione, l’Impresa terrà conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei lavoratori nonché di richieste degli stessi, garantendo a tutti la possibilità di partecipare.
L’impresa si impegna, comunque, a far frequentare ogni anno corsi di addestramento, formazione o aggiornamento professionale, non meno del 20% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato – dirigenti esclusi – in forza al 1°gennaio dell’anno stesso.
I relativi corsi saranno tenuti – di norma – almeno per il 50% in orario di lavoro.
Sarà comunque organizzato tutti gli anni, allo scopo di favorire l’introduzione alle tematiche assicurative, un seminario in aula per “neo-assunti”, della durata di almeno 5 giorni, eventualmente suddiviso in due o più moduli.
Il seminario sarà aperto anche ai dipendenti inquadrati nelle aree professionali B e C che ne facciano richiesta; verrà, in ogni caso, garantita – nel corso dell’anno successivo – l’evasione delle richieste eventualmente non soddisfatte tempestivamente.
L’Impresa organizzerà, inoltre, corsi di apprendimento di lingue straniere, con possibilità di stage all’estero, ai quali saranno avviati a partecipare innanzitutto i lavoratori che si trovino a dover fare uso, pur se non continuativamente, di tali lingue, nonché – nei limiti della disponibilità
– anche altro personale che si dichiari interessato.
L’Impresa organizzerà, infine, corsi miranti all’acquisizione ed al rafforzamento di capacità di natura manageriale, destinati ai Funzionari ed a coloro i quali, pur non in possesso di tale qualifica, siano preposti ad unità organizzative ed abbiano la responsabilità di collaboratori.
Commissione paritetica per la formazione
Le Parti convengono sull’opportunità di promuovere iniziative in materia di formazione, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo professionale dei lavoratori/lavoratrici, di consolidare e valorizzare le competenze degli stessi anche attraverso l’accesso alla formazione finanziata per il tramite del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le imprese del settore bancario-assicurativo (Fondo F.B.A.).
Le Parti convengono altresì sulla costituzione di una Commissione Paritetica per la Formazione Professionale composta da 3 membri designati dalle R.S.A. e 3 membri designati dalla Direzione Generale; ogni componente potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 15 ore.
La Commissione si riunirà almeno una volta all’anno con le parti firmatarie del presente C.I.A., in tempo utile per consentire l’accesso alla sopra citata formazione finanziata.
ARTICOLO 00 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Xxxxx quanto disposto dall’art. 68 del vigente C.C.N.L., l’Impresa, in caso di disponibilità di posizioni lavorative nella posizione organizzativa “2” dell’area professionale “B”, si impegna ad esaminare preventivamente le candidature di quei lavoratori inquadrati nella posizione organizzativa “1” della medesima area professionale “B” i quali, a prescindere dall’accertamento dell’idoneità all’eventuale svolgimento di mansioni previste per la posizione organizzativa superiore, abbiano avanzato richiesta di mutamento della propria mansione e contestualmente espresso, allo scopo, la propria incondizionata disponibilità a frequentare corsi professionali anche in orario extra-lavorativo, secondo quanto indicato al 14° comma dell’art. 66 del vigente C.C.N.L.
A ciascun dipendente, se inquadrato nella posizione organizzativa “1” dell’area professionale “B”, il quale abbia raggiunto 17 anni compiuti di immutata permanenza in tale inquadramento, ovvero, a prescindere dalla durata di tale permanenza, risulti inquadrato in detto modo e possa vantare un’anzianità ininterrotta d’Impresa di almeno 23 anni compiuti, sarà attribuito uno speciale assegno ad personam.
Tale assegno, di iniziali lordi annui 500 euro, competerà al lavoratore a decorrere dal 1° gennaio del primo anno di calendario successivo a quello di maturazione del requisito, elevato a lordi annui 1.000 euro a distanza di 12 mesi dalla prima decorrenza ed ulteriormente elevato a lordi annui 1.500 euro a distanza di 24 mesi, sempre dalla prima decorrenza; ovviamente, è necessario al riguardo che l’inquadramento sia rimasto nel frattempo il medesimo, vale a dire sempre nella posizione organizzativa “1” dell’area professionale B.
Nel caso, invece, in cui per un qualsiasi motivo dovesse sopraggiungere, per il dipendente, l’inquadramento in una posizione organizzativa od in un’area professionale superiori, tale corresponsione progressiva sarà immediatamente interrotta e l’assegno attribuito verrà ipso facto, con pari decorrenza e per intero, assorbito dal relativo aumento di retribuzione.
Con riguardo a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, si considerano equivalenti agli effetti della “immutata permanenza nella medesima posizione organizzativa”, i seguenti inquadramenti:
• la ex “1a categoria”;
• l’ex “4 livello”;
• la “posizione organizzativa 1 dell’area professionale B”.
ARTICOLO 16 - ASPETTATIVE
Fermo quanto previsto dall’art. 37 del vigente C.C.N.L., l’aspettativa potrà durare fino ad un massimo di 4 mesi.
Il lavoratore potrà in qualsiasi tempo, a propria discrezione, rientrare anticipatamente al lavoro, alla essenziale condizione, tuttavia, che ne preavverta l’Impresa con almeno 7 giorni di anticipo.
Il momento di effetto del rientro dovrà in ogni caso coincidere con l’inizio o con il giorno 16 del mese.
Trascorsi due anni dal giorno dell’inizio dell’aspettativa – ovvero del primo dei periodi nei quali venisse frazionata – il dipendente potrà richiedere ed ottenere di usufruire nuovamente di un analogo periodo di aspettativa.
In occasione della richiesta di aspettativa il lavoratore potrà, anche in deroga alla normativa vigente in materia, accedere all’anticipo del T.F.R., per un importo massimo pari a tante mensilità ordinarie lorde (senza quindi il conteggio dei ratei di mensilità aggiuntive) quanti sono i mesi di durata dell’aspettativa stessa, sempre comunque entro il limite dell’accantonamento maturato.
Ad analoga anticipazione, non superiore a quattro mensilità di retribuzione ordinaria lorda, avrà diritto anche il dipendente che usufruirà dell’aspettativa di cui all’art. 38 del vigente C.C.N.L., senza che ciò precluda l’eventuale corresponsione da parte dell’Impresa, laddove le circostanze lo giustifichino, degli emolumenti del primo mese.
ARTICOLO 17 - FERIE – FESTIVITA’
Fermo quanto disposto, in materia di ferie ed in materia di permessi straordinari retribuiti, dagli articoli 33, 34, 35, 36 e dall’allegato n. 7 del vigente C.C.N.L., il lavoratore operante a tempo pieno, potrà usufruire – nell’arco di tempo compreso tra il 1 luglio ed il 31 ottobre e per un massimo di quattro volte per ciascun anno di calendario – della possibilità di assentarsi per l’intera durata lavorativa del venerdì, a fronte del consumo di soltanto mezza anziché di una giornata intera di ferie.
Atteso che, data la particolarità dell’orario, al lavoratore a tempo parziale non è possibile usufruire di ferie o permessi compensativi di festività abolite a mezze giornate, allo stesso sarà consentito per due volte, consecutive o meno, nel medesimo arco di tempo, di utilizzare una settimana di assenza dal lavoro a fronte del consumo di quattro anziché cinque giorni di ferie.
Le giornate del 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre sono considerate festive.
ARTICOLO 18 - FESTIVITA’ SOPPRESSE
In sostituzione delle giornate ex-festive, di cui all’allegato 7 del vigente C.C.N.L., ciascun lavoratore potrà usufruire di altrettanti permessi frazionabili in mezze giornate e, a far tempo dall’1/1/2010, anche in ore intere.
Il frazionamento non potrà riguardare l’utilizzo delle ferie ordinarie.
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA
Il personale incaricato di svolgere la propria attività lavorativa in trasferta fuori del territorio del Comune nel quale ha la propria sede abituale di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese che sostiene, entro i limiti di quanto disposto dal presente articolo.
19.A. – Trattamento per il personale incaricato di svolgere abitualmente attività esterna.
Nota a verbale: tale deve essere considerato il personale addetto a mansioni ispettive commerciali, amministrative e tecniche, quello addetto alla liquidazione dei danni presso agenzie o comunque locali non condotti dall'Impresa, quello addetto al controllo tecnico della liquidazione dei danni ove tale attività comporti verifiche presso uffici periferici, quello addetto alla gestione interinale di agenzie; a quest’ultimo è concessa la facoltà di rinunciare al trattamento in questione ove intenda invece scegliere l’applicazione del trattamento previsto per il personale incaricato di svolgere abitualmente attività interna e lo comunichi all’Impresa nei termini indicati per l’opzione tra i trattamenti sub 1) e 3) secondo quanto appresso precisato.
➢ Spese di soggiorno e pernottamento.
1) Rimborso a pie’ di lista delle spese documentate per il consumo di 1 o 2 pasti giornalieri.
2) Rimborso a pie' di lista delle spese documentate per pernottamento, prima colazione e ricovero notturno dell'autovettura, in hotel a 3 stelle (ovvero a 4 stelle, se convenzionato con l'Impresa), salvo diversa autorizzazione da ottenersi di volta in volta.
3) Diaria di complessivi € 26 (€ 27 dal 2011) e di € 52 (€ 54 dal 2011) per trasferte che comportino il consumo, rispettivamente, di un pasto o di due pasti; salvo il caso di esplicita indicazione da parte del lavoratore, al venerdì la diaria non compete, presumendosi che l'attività sia limitata alle ore antimeridiane.
4) Xxxxxxxx forfetizzato di € 46, per spese non documentabili nel solo caso di giornata di trasferta con pernottamento documentato, con esclusione delle trasferte per corsi di formazione e convention con pernottamento, per le quali sono riconosciuti € 16.
I trattamenti sub1) e sub 3) sono fra di loro alternativi.
Il personale in argomento dovrà esercitare, per iscritto, l'opzione relativa entro il giorno 15 dicembre a valere per l'intero anno successivo. In caso di inizio dell'attività di cui si tratta, per assunzione o trasferimento da altri compiti, l'opzione va esercitata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa.
Per il personale attualmente già addetto alla mansione, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
La mancata pronuncia al riguardo comporta l'automatica applicazione d'ufficio di quanto previsto al punto 3).
In ordine a quanto stabilito ai punti 1) e 3), si conviene che la trasferta comporta il consumo di due pasti in concomitanza di pernottamento documentato ovvero, senza pernottamento, solo in caso di comprovate esigenze di servizio.
➢ Spese di viaggio.
Le spese sostenute per spostamenti di servizio effettuati con l'utilizzo di mezzi pubblici sono rimborsate integralmente a fronte di adeguata documentazione.
L'uso di aeromobile e l'uso di taxi devono essere autorizzati da parte della Direzione dell'Impresa.
L’utilizzo di treni della linea Alta Velocità può avvenire previa autorizzazione della Direzione dell’Impresa.
➢ Concorso spese per l'utilizzo della propria autovettura.
Se autorizzato ad utilizzare in via continuativa la propria autovettura per servizio, al lavoratore spetta, in caso di trasferta che ne comporti l'uso, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali, dei trasporti su traghetti (il tutto debitamente documentato), e dei parcheggi strettamente necessari, un concorso forfetizzato per i costi correlati ai chilometri percorsi.
In caso di percorrenze effettuate nell’ambito del Comune sede di lavoro, tale concorso sarà assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali, in conformità alla normativa vigente.
Ai lavoratori che, per ragioni di servizio, usano l'autovettura viene corrisposto - per ogni chilometro percorso - un rimborso spese pari a:
- € 0,54 per i primi 10.000 Km;
- € 0,47 oltre i 10.000 Km;
Gli importi dei costi chilometrici presi in considerazioni sono quelli indicati dalla pubblicazione “Costi chilometrici d’esercizio di alcuni tipi di autovetture e motoveicoli” edita dall’A.C.I, Roma, ottobre 2009- Sezione “costi analitici di esercizio per modelli a gasolio in produzione” con riferimento al “calcolo dei costi totali per fasce di percorrenza annua” dei seguenti autoveicoli:
- FIAT IDEA 1.6/16V- MJT,120 CV, per i primi 10.000 Km;
- ALFA 159, 1.9 JTDM, 120CV – SPORTWAGON, oltre i 10.000 Km.
Nel caso venisse a cessare la produzione di detti veicoli, si farà riferimento a vetture FIAT di pari cilindrata e caratteristiche.
Qualora, successivamente alla data di firma del presente CIA, gli importi di cui al precedente comma risultino variati, in aumento od in diminuzione, in misura superiore al 2% i rimborsi verranno di conseguenza aumentati o diminuiti con decorrenza dalla data di determinazione dei costi di esercizio effettuata dalla pubblicazione sopra indicata.
➢ Concorso della spesa per l'assicurazione kasko.
Per il personale di cui si tratta e comunque per il personale inquadrato al 7° livello (in relazione, per quest'ultimo alla frequente possibilità di recarsi all'esterno della sede di lavoro utilizzando la propria autovettura) l'Impresa concorre – nella misura dell'80% – alla spesa effettivamente sostenuta, e comprovabile, per la stipula di una polizza kasko. In deroga a quanto previsto al 7° comma dell’art. 28 che segue, la polizza può essere stipulata, se in sostituzione di altra eventualmente in corso, anche prima della scadenza annuale di quest’ultima.
➢ Buono pasto
Al personale incaricato di svolgere abitualmente attività esterna, cui si applica la normativa che precede, sarà corrisposto un buono pasto di Euro 6,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per la quale non sia stata presentata richiesta di rimborso spese di vitto, come piè di lista o come diaria.
I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né saranno erogati in ogni caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, etc.).
Il buono pasto non verrà computato, ad alcun titolo, agli effetti della determinazione della retribuzione e non spetterà, in alcun caso, al personale con orario di lavoro a tempo parziale che non preveda il rientro pomeridiano.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che al personale in servizio alla data di firma del C.I.A. 14/2/2006 che percepiva il trattamento di cui alla Nota a verbale dell’articolo 19.A del C.I.A. 31/1/2002, in sostituzione del predetto trattamento, è riconosciuto, a far tempo dall’1/1/2006, un assegno corrisposto in 12 mensilità, nelle seguenti misure lorde:
• ispettori commerciali, procuratori ed ispettori tecnici: 25 euro mensili pro capite;
• liquidatori sinistri, ispettori amministrativi, addetti alla gestione interinale di agenzie: 40 euro mensili pro-capite.
Inoltre, le parti si danno atto che al personale in servizio alla data di firma del C.I.A. 14/2/2006 addetto ad attività interna presso uffici periferici siti in località diverse da quella in cui ha sede l’Impresa, è riconosciuto – con decorrenza 1°gennnaio 2006 – un assegno integrativo di 7 euro mensili pro-capite, corrisposto in 12 mensilità.
19.B. – Trattamento per il personale addetto abitualmente allo svolgimento di attività interna.
➢ Spese di soggiorno e pernottamento.
Rimborso a pie’ di lista delle seguenti spese documentate – comprendente ogni tipo di voce di costo connessa sostenute per motivo di servizio.
Rimborso a pie’ di lista delle spese documentate per pasto, pernottamento, prima colazione e ricovero notturno dell’autovettura, in hotel a 3 stelle (ovvero a 4 stelle, se convenzionato con l’Impresa), salvo diversa autorizzazione da ottenersi di volta in volta.
Rimborso forfetizzato di € 46, per spese non documentabili nel solo caso di giornata di trasferta con pernottamento documentato, con esclusione delle trasferte per corsi di formazione e convention con pernottamento, per le quali sono riconosciuti euro 16.
Rimborso forfettizato di € 9, in luogo di quanto stabilito al comma precedente, quando, pur trattandosi di trasferta al di fuori del Comune sede di lavoro, il pernottamento non
ricorra e la missione abbia una durata superiore alle quattro ore; il rimborso di cui si tratta non spetta in alcun caso al venerdì.
➢ Spese di viaggio.
Le spese sostenute per spostamenti di servizio effettuati con l’utilizzo di mezzi pubblici sono rimborsate integralmente a fronte di adeguata documentazione.
L’uso di aeromobile e l’uso di taxi devono essere autorizzati da parte della Direzione dell’Impresa.
L’utilizzo di treni della linea Alta Velocità può avvenire previa autorizzazione della Direzione dell’Impresa.
➢ Concorso spese per l’utilizzo della propria autovettura.
Se autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per servizio, al lavoratore spetta, in caso di trasferta che comporti l’uscita dal territorio del Comune nel quale ha la propria sede abituale di lavoro (o la sede convenzionale di riferimento), oltre al rimborso dei pedaggi autostradali, dei trasporti su traghetti (il tutto debitamente documentato), e dei parcheggi strettamente necessari, un concorso forfetizzato per i costi correlati ai chilometri percorsi.
Ai lavoratori che, per ragioni di servizio, usano l'autovettura viene corrisposto - per ogni chilometro percorso - un rimborso spese pari a:
- € 0,54 per i primi 10.000 Km;
- € 0,47 oltre i 10.000 Km;
Gli importi dei costi chilometrici presi in considerazioni sono quelli indicati dalla pubblicazione “Costi chilometrici d’esercizio di alcuni tipi di autovetture e motoveicoli” edita dall’A.C.I, Roma, ottobre 2009- Sezione “costi analitici di esercizio per modelli a gasolio in produzione” con riferimento al “calcolo dei costi totali per fasce di percorrenza annua” dei seguenti autoveicoli:
- FIAT IDEA 1.6/16V- MJT,120 CV, per i primi 10.000 Km;
- ALFA 159, 1.9 JTDM, 120CV – SPORTWAGON, oltre i 10.000 Km.
Nel caso venisse a cessare la produzione di detti veicoli, si farà riferimento a vetture FIAT di pari cilindrata e caratteristiche.
Qualora, successivamente alla data di firma del presente CIA, gli importi di cui al precedente comma risultino variati, in aumento od in diminuzione, in misura superiore al 2% i rimborsi verranno di conseguenza aumentati o diminuiti con decorrenza dalla data di determinazione dei costi di esercizio effettuata dalla pubblicazione sopra indicata.
19.C. – Trattamento per il personale addetto abitualmente allo svolgimento di attività esterna inviato in missione al di fuori della propria zona.
Il personale addetto abitualmente allo svolgimento di attività esterna, allorché sia inviato in missione al di fuori della propria zona, può scegliere per l’arco di durata della missione stessa, a prescindere dall’opzione a suo tempo esercitata, il trattamento relativo alle spese di soggiorno e pernottamento previsto per il personale esterno o per quello interno. Una volta prescelto, il trattamento non può essere cambiato per tutta la durata della missione.
ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In deroga e ad integrazione di quanto disposto dalla Legge n. 297/1982, la possibilità di accedere all’anticipazione del T.F.R. anche più di una volta – non oltre in ogni caso il 90% del maturato – viene consentita al personale dipendente entro il limite complessivo del 6% del numero totale dei dipendenti dell’Impresa.
Per tale si deve intendere il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, non soggetti o che abbiano già superato il periodo di prova, in forza al 1°gennaio dell’anno da considerare.
Oltre a quelli stabiliti dalla legge, costituirà anche valido motivo per ottenere l’anticipazione – fino ad una quota complessiva di un ulteriore 4%, che va ad aggiungersi alla quota di cui al primo comma del presente articolo – la necessità di sostenere spese:
1. relative a terapie ed interventi chirurgici per il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) ed i parenti in linea retta non a carico;
2. di ristrutturazione (anche parziale) della casa di abitazione intestata al dipendente o cointestata al dipendente con il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) o con un ascendente o discendente in linea retta.
Fermo quanto indicato al precedente capoverso, le parti si danno atto che per le quote di TFR maturate dall’1/1/2007 è possibile richiedere anticipazioni solo per i motivi previsti dalla legge.
L’assegnazione dell’anticipo del T.F.R. sarà effettuata a cura della Commissione di cui all’articolo 6 del presente Contratto.
ARTICOLO 21 - FINANZIAMENTO PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE
Le Parti riconoscono concordemente che la proprietà della casa per uso proprio e della famiglia rappresenta un interesse prioritario dei lavoratori.
Per agevolarne la realizzazione, l’Impresa si impegna a stanziare, per l’arco di durata del presente accordo, un importo totale di 2.100.000 euro, così suddiviso:
- 100.000 euro a far tempo dalla data di firma del presente C.I.A. e fino al 31/12/2009;
- 1.000.000 euro per l’anno 2010;
- 1.000.000 euro per l’anno 2011.
La parte delle suindicate somme non utilizzata e quindi residua alla fine dell’anno di stanziamento, si intende utilizzabile negli anni successivi, in aggiunta alle relative dotazioni.
Alla dotazione iniziale deve intendersi aggiunta la disponibilità residua proveniente dagli anni precedenti ed in essere all’atto di firma del presente contratto.
L’Impresa, entro i limiti della predetta disponibilità, si impegna ad erogare ai lavoratori che all’atto della richiesta risultino:
• dipendenti a tempo indeterminato con anzianità di almeno ventiquattro mesi ininterrotti di servizio effettivo;
• di età inferiore ai 62 anni compiuti;
• non proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio), né comproprietari con il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) e/o uno o più figli conviventi, di una casa ad uso di abitazione;
• non aver già richiesto all’Impresa ed ottenuto dalla stessa negli ultimi cinque anni precedenti un analogo beneficio;
un mutuo destinato all’acquisto della prima casa di abitazione.
L’immobile dovrà venire intestato al dipendente o cointestato al dipendente con il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) o con un ascendente o discendente in linea retta.
Tale mutuo:
1. potrà essere ottenuto da uno soltanto dei coniugi non legalmente separati (o dei conviventi more uxorio), se entrambi dipendenti dell’Impresa;
2. sarà di ammontare non superiore all’80% del valore dell’immobile risultante da idonea perizia effettuata da tecnico beneviso all’Impresa;
3. non potrà superare il limite individuale di € 150.000 euro;
4. dovrà essere garantito da ipoteca di 1° grado in favore dell’Impresa per un importo pari al 100% del valore di perizia;
5. non sarà trasferibile ad altri soggetti.
Il mutuo, gravato di interessi come appresso specificato, sarà rimborsabile in rate semestrali posticipate ed in un numero di annualità intere a scelta dal dipendente, tenuto conto però che la
scadenza dell’ultima rata non dovrà oltrepassare il compimento del 75°anno di età dello stesso dipendente-contraente ed inoltre che in nessun caso la durata del rimborso potrà superare il limite dei 20 anni.
Il tasso di interesse sarà pari al 3,0% e resterà fisso per tutto l’arco di durata del rimborso; tuttavia, se il saggio legale dovesse essere successivamente stabilito in una misura inferiore al 1,5% o superiore al 6,0%, tale tasso si modificherebbe in modo automatico, a decorrere dal 1° giorno dell’anno di calendario successivo a tale variazione, divenendo rispettivamente pari al 2,0% ed al 5,0%.
Qualora il numero delle rate già pagate non sia superiore ai due terzi del numero complessivo delle rate inizialmente previste, ove intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del lavoratore (fatte salve tuttavia le ipotesi di uscita per pensionamento o per eventuali dimissioni incentivate, purché sulla base di accordi collettivi di natura sindacale) o dell’Impresa (soltanto per “giusta causa” o per “giustificato motivo” determinato da grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente), il tasso di interesse si eleva automaticamente al 5,5% fisso, a decorrere dal 1° giorno dell’anno di calendario successivo a quello di effetto della risoluzione.
In detto caso, il capitale ancora residuo al momento in cui scatta l’incremento del tasso di interesse, viene a sommarsi alla dotazione dell’anno.
Nell’eventualità di controversia concernente la validità del recesso intimato dall’Impresa, dovrà comunque applicarsi l’elevazione automatica al 5,5% del tasso d’interesse (salvo sempre che il lavoratore non abbia già versato un numero di rate superiore ai due terzi di quelle previste), con tuttavia riconoscimento retroattivo delle differenze economiche, a decorrere dal momento della decorrenza dell’aumento di tasso, ove la risoluzione del rapporto di lavoro venga successivamente dichiarata inefficace con sentenza passata in giudicato.
Tutte le spese istruttorie, di registrazione, notarili, assicurative, per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca e quant’altre, saranno ad esclusivo carico del dipendente mutuatario.
Nel caso che abbia necessità di ottenere un prefinanziamento, al dipendente sarà consentito, anche in deroga ai limiti previsti in materia, di prelevare quanto accantonato a suo nome a titolo di T.F.R. e di Fondo Pensione, a condizione tuttavia che ciò non risulti precluso da vigenti norme di legge o disposizioni statutarie.
Qualora, peraltro, il dipendente lo preferisse, potrà fare ricorso al prefinanziamento, che l'Impresa concederà – ad un tasso di interesse pari a quello fissato per il mutuo – entro il limite di importo rappresentato dalla sommatoria di quanto al momento della richiesta risulti accantonato a nome del dipendente medesimo a titolo di TFR e/o di Fondo Pensione e non gravato da vincoli ovvero non necessario per garantire altre forme di esposizione.
La richiesta di finanziamento, corredata di tutta la necessaria documentazione, sarà sottoposta all’esame dell’apposita Commissione di cui all’articolo 6 del presente C.I.A.
Il caso di alienazione della casa di proprietà legata all’acquisto di una nuova unità abitativa, da adibire alla prima casa di abitazione, è da considerarsi ad ogni effetto equiparato alla fattispecie dell’acquisto della prima casa di abitazione.
In caso di vendita di immobili di proprietà della Società, ai dipendenti assegnatari di alloggi in locazione che intendano procedere all’acquisto degli stessi verrà concesso da parte della Società un mutuo alle stesse condizioni previste dal presente articolo, al di fuori dello stanziamento ivi previsto e ferme le priorità previste dallo stesso articolo.
ARTICOLO 22 - FINANZIAMENTO PER l’AMPLIAMENTO O LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE
Il dipendente proprietario o comproprietario di casa di abitazione nel Comune sede di lavoro, può richiedere ed ottenere un finanziamento finalizzato all’ampliamento od alla ristrutturazione di detto alloggio, purché nel corso degli ultimi 5 anni precedenti non abbia beneficiato del finanziamento dell’Impresa per l’acquisto ovvero per ampliamento o ristrutturazione dell’abitazione.
L’acquisto di un garage o box o posto-auto nello stesso edificio nel quale il dipendente è proprietario di alloggio ovvero in uno stabile sito nelle immediate vicinanze, deve considerarsi – agli effetti del presente articolo – alla stregua di un ampliamento dell’abitazione.
Il mutuo relativo rientrerà nel computo della somma complessiva di 2.100,000 euro di cui all’art. 21 che precede.
Ad esso, che non potrà eccedere il limite individuale di 50.000 euro, saranno applicabili tutte le norme, se ed in quanto non incompatibili, previste dal medesimo art. 21 del presente Contratto Integrativo.
Al mutuo per ampliamento e/o ristrutturazione della casa di abitazione possono essere estese le garanzie relative al mutuo concesso, sempre dall’Impresa, per l’acquisto. L’eventuale eccedenza non coperta potrà essere garantita anche da un’ipoteca di secondo grado.
L’assegnazione del finanziamento per ampliamento e/o ristrutturazione della casa di abitazione sarà effettuato a cura della Commissione di cui all’articolo 6 del presente Contratto.
ARTICOLO 23 - FINANZIAMENTI GIA’ IN CORSO CON L’IMPRESA PER L’ACQUISTO, PER L’AMPLIAMENTO O PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE
La normativa che precede non si applica ai finanziamenti in corso con l’Impresa al momento della stipula del CIA 31/1/2002; tuttavia, i dipendenti che abbiano contratto ed abbiano in corso un mutuo per l’acquisto, l’ampliamento o la ristrutturazione della casa di abitazione possono, purché interamente a proprie spese, ove lo ritengano conveniente, stipulare un nuovo atto notarile per ottenere – a partire dalla prima rata semestrale successiva al momento in cui inoltrano la relativa richiesta e senza l’applicazione di alcuna penalità, ferme le altre condizioni tutte in atto – l’applicazione del tasso d’interesse del 3,0% al residuo debito capitale in atto.
Laddove l’Impresa rinunci a designare il Notaio, questo comunque dovrà risultare gradito all’Impresa stessa.
Tra la data della richiesta stessa e la rata semestrale o trimestrale in argomento deve in ogni caso intercorrere un periodo di tempo non inferiore ai 60 giorni.
Tale tasso di interesse del 3,0% resterà fisso per tutto l’arco di durata del residuo rimborso; tuttavia, se il saggio legale dovesse essere successivamente stabilito in una misura inferiore al 1,5% o superiore al 6,0%, tale tasso si modificherebbe in modo automatico, a decorrere dal 1° giorno dell’anno di calendario successivo a tale variazione, divenendo rispettivamente pari al 2,0% ed al 5,0%.
Le parti convengono, inoltre, che tale circostanza costituisce motivo sufficiente per ottenere dall’Impresa un prestito di tipo “C” di cui all’articolo 24 che segue, ossia un prestito legato ad un evento straordinario avente carattere di necessità, entro i limiti del costo accessorio da sostenere per realizzare l’operazione di cui si tratta (spese notarili, ipotecarie, etc.).
ARTICOLO 24 - PRESTITI
L’Impresa concederà al personale dipendente – entro i limiti appresso indicati – prestiti individuali delle seguenti tipologie :
A. prestito personale (non necessitante di esplicita motivazione);
B. 1prestito per l’acquisto di autovettura o di motociclo, da parte di dipendente addetto allo svolgimento abituale e continuativo di attività “interna”;
B. 2. prestito per l’acquisto di autovettura o di motociclo da parte di dipendente addetto allo svolgimento abituale e continuativo di attività “esterna” (personale di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 101 del vigente C.C.N.L.);
B.3. prestito per l’acquisto di autovettura o di motociclo da parte dei dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A) – sez. A);
C. prestito per un documentato grave motivo personale e/o di famiglia o per un evento di carattere straordinario, documentato ed avente comunque carattere di necessità.
In tutti i casi, a fronte del prestito, devono essere fornite all’Impresa – a cura ed a spese del beneficiario – una o più delle seguenti garanzie, fino a concorrenza dell’importo erogato:
• copertura con la parte disponibile degli accantonamenti del TFR maturati, purché libera da vincoli e non destinata a garantire altre esposizioni nei confronti dell’Impresa stessa e/o di terzi (con irrevocabile autorizzazione scritta all’Impresa a prelevare direttamente, immediatamente ed in un’unica soluzione il residuo debito capitale da tali accantonamenti, nonché da eventuali ulteriori competenze da percepire, nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’avvenuta estinzione);
• copertura con una cambiale – il cui costo sarà suddiviso in parti uguali tra il beneficiario del prestito e l’Impresa – in bianco quanto alla data di scadenza, rilasciata in favore dell’Impresa, di importo pari al capitale non coperto da altre forme di garanzia in atto;
• copertura mediante deposito – fruttifero per il titolare – di valori mobiliari con autorizzazione scritta all’Impresa a disporne, fino a concorrenza del residuo debito capitale, in caso di interruzione, per qualsivoglia motivo, del pagamento delle date di rimborso per oltre tre mesi;
• fidejussione bancaria irrevocabile – rilasciata da Istituto di credito beneviso all’Impresa – di ammontare pari all’esposizione non coperta dalle garanzie precedenti.
Potrà richiedere un prestito esclusivamente il lavoratore a tempo indeterminato non soggetto o che abbia superato il periodo di prova; non potrà, inoltre, richiedere prestiti delle tipologie A) e
B) il lavoratore che non abbia maturato un’anzianità di ininterrotto servizio di almeno 12 mesi ovvero che abbia superato il 64°anno di età.
Il lavoratore, inoltre, non potrà richiedere un nuovo prestito della stessa tipologia di quello di cui abbia già usufruito, se non scaduta la data originariamente prevista per il versamento dell’ultima rata di rimborso del prestito precedente, anche qualora il prestito sia stato estinto in data antecedente; tale norma non si applica tuttavia:
• alla tipologia C), ossia nel caso di prestito per documentato grave o straordinario motivo personale e/o di famiglia;
• alla nuova richiesta di prestito per l’acquisto di autovettura o motociclo a seguito di comprovato notevole danneggiamento del veicolo.
Le Parti s’impegnano ad incontrarsi per valutare la situazione caso per caso, qualora sorga la necessità per il Dipendente di contrarre un nuovo prestito, prima che sia stato interamente rimborsato il precedente.
La restituzione del prestito contratto – capitale ed interessi – avverrà, a scelta del dipendente beneficiario, mediante rate mensili.
Fermo l’obbligo di fornire le garanzie di cui al 2° comma del presente articolo, il beneficiario dovrà rilasciare all’Impresa un’autorizzazione irrevocabile ad effettuare trattenute sulle retribuzioni correnti ed a prelevare immediatamente, ed in un’unica soluzione, da tutte le competenze da percepire a qualsiasi titolo, l’eventuale debito capitale ancora residuo, qualora intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima della totale estinzione del debito.
A far tempo dalla data di stipula del presente C.I.A., il totale delle rate mensili non potrà superare il 30% della retribuzione netta mensile calcolata al momento della richiesta del prestito. A tal fine, si fa riferimento al mese precedente la concessione del prestito (senza considerare eventuali trattenute a titolo diverso dai prestiti di cui al presente articolo ed eventuali voci di retribuzione non mensilmente ricorrenti).
Le Parti s’impegnano, tuttavia, ad incontrarsi per valutare l’eventuale superamento di tale limite in presenza di situazioni straordinarie.
L’Impresa stanzierà un montante per ciascun anno di durata del presente contratto integrativo per i prestiti di tipo A) e di tipo B.1.
Eventuali somme residue, non utilizzate in un anno, si aggiungeranno alla disponibilità dell’anno successivo.
Inoltre, per ognuna delle tipologie di prestito indicate al 1°comma del presente articolo:
- è stabilito un importo massimo per il prestito individuale, fermo il limite implicito determinato dall’ammontare delle garanzie che il lavoratore è in grado di fornire;
- è fissato uno specifico tasso di interesse (a scalare);
- è prevista una durata massima del rimborso di 60 rate;
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente beneficiario di uno dei prestiti di cui ai punti A) e B.1, il capitale residuo va a sommarsi alla dotazione dell'anno.
24.A. – Prestiti personali.
• stanziamento da parte dell’Impresa: 250.000 euro per anno solare;
quale che sia il residuo, alla dotazione di ciascun anno non potrà aggiungersi, per trascinamento, un importo superiore a 250.000 euro;
• importo massimo per ciascun prestito: 8.000 euro;
• tasso di interesse: 3,5%;
• durata massima del rimborso: 60 rate mensili.
24.B1. – Prestiti per acquisto di autovettura o motociclo per i dipendenti addetti allo svolgimento di attività interne.
• stanziamento da parte dell’Impresa: 180.000 euro per anno solare;
• importo massimo per ciascun prestito: 14.000 euro;
• tasso di interesse: 2,5 %;
• durata massima del rimborso: 60 rate mensili.
24.B2. – Prestiti per acquisto di autovettura o motociclo per i dipendenti addetti allo svolgimento di attività esterne (personale di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 101 del vigente C.C.N.L.):
• importo massimo per ciascun prestito: 22.000 euro;
• xxxxx di interesse il primo prestito richiesto dopo l’adibizione a mansioni esterne senza interessi, i prestiti successivi saranno concessi, a condizione che i precedenti siano stati interamente rimborsati, ad un interesse annuo pari al 50% del TUR in vigore al momento della concessione;
• durata massima del rimborso: 60 rate mensili.
24.B3. – Prestiti per acquisto di autovettura o motociclo per i dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A) – sez. A):
• importo massimo per ciascun prestito: 22.000 euro;
• xxxxx di interesse: il primo prestito richiesto dopo la nomina a Funzionario senza interessi, i prestiti successivi saranno concessi, a condizione che i precedenti siano stati interamente rimborsati, ad un interesse annuo pari al 50% del TUR in vigore al momento della concessione;
• durata massima del rimborso: 60 rate mensili.
24.C. – Prestiti per (documentati) gravi o straordinari motivi.
• importo massimo per ciascun prestito: 15.000 euro;
• tasso di interesse: 2,0 %;
senza alcun interesse nel caso di evento luttuoso;
• durata massima del rimborso: 60 rate mensili.
Le assegnazioni dei prestiti di cui ai punti 24.A., 24.B. e 24.C., saranno effettuati a cura della Commissione di cui all’articolo 6 del presente Contratto.
Nota a verbale 1:
la somma risultante dalla differenza tra l’importo degli interessi calcolato al T.U.R. vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi sarà assoggettato alle imposizioni fiscali e contributive del D.Lgs. 314/97 e successive modifiche e/o integrazioni.
Nota a verbale 2:
Le parti si danno atto che ai prestiti per i quali era già in atto il rimborso al momento della stipula del C.I.A. 2006 si applica quanto previsto dalla nota a verbale 2 del citato C.I.A. 2006.
ARTICOLO 25 - LOCAZIONE ALLOGGI AI DIPENDENTI
l’Impresa si impegna a privilegiare – entro i limiti consentiti dalla normativa di legge e da eventuali accordi con le Organizzazioni Sindacali e con le Organizzazioni rappresentative dell’Inquilinato a livello nazionale e/o territoriale – i lavoratori alle proprie dipendenze nell’assegnazione in locazione degli appartamenti, dei quali sia proprietaria, facenti parte degli stabili elencati nell’allegato n. 9.
In caso di alienazione di uno o più stabili, l’Impresa provvederà al relativo rimpiazzo, eventualmente anche in località diversa da quella in cui ha sede l’Impresa.
Nelle relative nuove locazioni il canone iniziale sarà pari al doppio dell’ex “equo canone”, calcolato secondo i criteri previsti dalla disciplina istituita con la Legge n.392/1978, salvo successivi adeguamenti correlati all’incremento del costo della vita.
Per le locazioni invece già in corso alla data della stipula del presente Contratto a condizioni diverse da quelle sopra indicate, le condizioni di cui al capoverso precedente saranno applicate in occasione del primo rinnovo del contratto di locazione (4+4) successivo alla data di stipula del presente C.I.A.
Il contratto conterrà una clausola subordinante l’applicazione di tutte le condizioni agevolative, ivi inclusa la riduzione del canone, alla sussistenza del rapporto di dipendenza, e prevederà il ripristino del canone pieno, a condizioni di mercato, dal secondo mese successivo a quello di effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, quale che ne sia la causa.
Nell’eventualità di recesso dal rapporto di lavoro intimato da una delle parti e di controversia concernente la validità di esso, le agevolazioni si dovranno comunque ritenere immediatamente ad ogni effetto decadute, fatto salvo tuttavia il riconoscimento retroattivo delle differenze economiche, a decorrere dal momento del ripristino del canone pieno, ove la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta ad iniziativa dell’Impresa e venga in seguito dichiarata non valida con sentenza passata in giudicato.
Quanto sopra non impedisce, nel frattempo, ad alcuna delle parti di esercitare la facoltà di disdetta del rapporto locativo, nel rispetto della normativa di legge in vigore.
L’Impresa non applicherà la previsione di cui al sesto comma del presente articolo nelle ipotesi di:
• decesso del dipendente in attività;
• uscita del dipendente per pensionamento;
In detti casi, l’ex dipendente pensionato, il coniuge non legalmente separato (ovvero il convivente more uxorio) potranno usufruire delle agevolazioni di cui si tratta fino alla scadenza della locazione in corso.
L’assegnazione degli alloggi ai dipendenti che ne abbiano avanzato richiesta sarà effettuata dalla “Commissione Paritetica” di cui all’articolo 6 del presente Contratto, la quale redigerà un apposito regolamento che dovrà tenere conto di eventuali vincoli di tipo normativo nonché di esigenze aziendali.
Trattandosi di un contratto duraturo nel tempo, non potranno in alcun caso essere dichiarate ammissibili le richieste di assegnazione da parte di lavoratori non a tempo indeterminato e di quelli che non abbiano ancora superato il periodo di prova.
Parimenti saranno considerate inammissibili le richieste di coloro i quali abbiano ottenuto, dall’Impresa, o stiano per ottenere, un finanziamento per l’acquisto di una casa di abitazione della quale continuino a disporre.
Al dipendente-conduttore non sarà richiesto alcun deposito cauzionale; tuttavia, all’eventuale venire meno del diritto alle agevolazioni, scatterà automaticamente l’obbligo di versare la cauzione, sulla base del pieno canone di mercato, senza riduzioni di alcun genere.
Canone di locazione e spese di gestione andranno corrisposti di norma trimestralmente; tuttavia, per il dipendente che abbia optato per la trattenuta sulla retribuzione, il pagamento avverrà con cadenza mensile.
Della disponibilità di appartamenti liberi negli stabili di cui al 1° comma sarà data segnalazione al personale, mediante affissione in luogo visibile all’interno della Sede dell’Impresa, entro 30 giorni dal momento dell’avvenuta ricezione della notifica della disdetta da parte del conduttore uscente.
ARTICOLO 26 - PREVIDENZA INTEGRATIVA
Impiegati e Funzionari, i quali risultino assunti a tempo indeterminato e non siano soggetti od abbiano superato il periodo di prova, hanno la possibilità di aderire ai Fondi Pensione istituiti presso l’Impresa – rispettivamente denominati “Fondo Pensione per i Funzionari di Italiana Assicurazioni S.p.A.” e “Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.” – i quali sono dotati di propri Statuti ed Organi di amministrazione e di controllo.
Fermo quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 a tale C.C.N.L. nonché da accordi e regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo), l’Impresa contribuirà ad alimentare l’accantonamento di cui si tratta, mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al rispettivo Fondo, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, della seguente percentuale della retribuzione annuale spettante al lavoratore al 1°gennaio dell’anno stesso:
• 4,75% per l’anno 2009;
• 5,00% a decorrere dall’anno 2010.
Il contributo di cui sopra sarà riferito all’intero anno lavorativo. l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata,
➢ in caso di aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti;
➢ in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle competenze di chiusura del rapporto.
Per retribuzione si deve intendere, agli effetti del presente articolo, la sommatoria delle seguenti voci :
• stipendio tabellare
• eventuale indennità di contingenza
• eventuale indennità di carica.
L’efficacia del presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza di norme di legge che ne consentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o regolamentare ostativa al riguardo, le Parti si incontreranno, entro 60 giorni dalla relativa entrata in vigore, per ridiscutere la materia al fine di individuare soluzioni alternative, a parità comunque di costo complessivo per l’Impresa.
Le Parti si danno atto che in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05.
ARTICOLO 27 - FORME PREVIDENZIALI
L’Impresa si impegna a versare ai Fondi Pensione di Funzionari ed Impiegati, rispettivamente, contributi atti a consentire la stipula in favore dei medesimi delle seguenti coperture assicurative:
27.A. – Copertura assicurativa collettiva per gli infortuni professionali ed extraprofessionali.
PRESTAZIONI capitali assicurati (in migliaia di euro)
MORTE | |||
LIVELLO | 2009 | 2010 | 2011 |
7° | 279.125,00 | 283.311,00 | 287.561,00 |
6° | 223.300,00 | 226.649,00 | 230.049,00 |
5° | 213.150,00 | 216.347,00 | 219.592,00 |
4° | 203.000,00 | 206.045,00 | 209.135,00 |
3° | 167.475,00 | 169.987,00 | 172.536,00 |
2° | 137.025,00 | 139.080,00 | 141.166,00 |
1° | 121.800,00 | 123.627,00 | 125.481,00 |
INVALIDITA' PERMANENTE | |||
LIVELLO | 2009 | 2010 | 2011 |
7° | 316.200,00 | 322.524,00 | 328.974,00 |
6° | 249.900,00 | 254.898,00 | 259.995,00 |
5° | 239.700,00 | 244.494,00 | 249.383,00 |
4° | 229.500,00 | 234.090,00 | 238.771,00 |
3° | 188.700,00 | 192.474,00 | 196.323,00 |
2° | 153.000,00 | 156.060,00 | 159.181,00 |
1° | 137.700,00 | 140.454,00 | 143.263,00 |
Al dipendente impiegato a tempo parziale sarà garantita, a parità di livello, la copertura per lo stesso capitale riferito al dipendente a tempo pieno, senza alcuna riduzione proporzionale.
A scelta del dipendente, o dei superstiti in caso di morte, la prestazione potrà consistere in una rendita vitalizia.
Le condizioni di assicurazione prevederanno l'inclusione dell'infortunio cosiddetto "in itinere" tra gli infortuni professionali e prevederanno – nel solo caso di infortunio extra-professionale - una franchigia fissa di tre punti per invalidità permanenti riconosciute pari od inferiori al 10%, e prevederanno altresì la supervalutazione graduale delle invalidità permanenti superiori al 10%, fino al riconoscimento del 100% per il caso di invalidità permanente pari o superiore al 49%.
27.B. – Copertura assicurativa collettiva per il “caso-morte”.
Capitale assicurato per il caso di premorienza per ciascun lavoratore (sia a tempo pieno sia a tempo parziale): 130.000 euro, maggiorato di una quota di:
35.000 euro per ciascun familiare a carico, sulla base del criterio fiscale elevata a
70.000 euro per ogni figlio di età inferiore agli anni 16 compiuti con il massimo, comunque, di 260.000 euro per evento.
I beneficiari saranno designati dal dipendente. In difetto, in caso di sinistro, la somma sarà distribuita secondo quanto disposto dall’art.2122 del Codice Civile.
Agli effetti del presente articolo, saranno considerati a carico i familiari per i quali il dipendente abbia dichiarato di aver diritto alle detrazioni fiscali ai fini dell’IRPEF o i quali, comunque, a prescindere dall’effettivo godimento delle detrazioni da parte del dipendente, si trovino nelle medesime condizioni soggettive previste per usufruirne.
27.C. – Copertura assicurativa collettiva per l’invalidità permanente da malattia.
PRESTAZIONI: capitali assicurati (in migliaia di euro)
livello | Capitale |
7° | 240 |
6° | 210 |
5° | 195 |
4° | 185 |
3° | 160 |
2° | 130 |
1° | 120 |
La valutazione dell’invalidità permanente sarà conforme ai criteri stabiliti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alla tabella prevista dal T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.
Le percentuali di indennizzo seguono la correlazione appresso specificata:
% di invalidità permanente accertata | % da applic. sulla somma assicurata |
dal 45 al 55 | dal 45 al 55 |
56 | 59 |
57 | 63 |
58 | 67 |
59 | 71 |
60 | 75 |
61 | 79 |
62 | 83 |
63 | 87 |
64 | 91 |
65 | 95 |
dal 66 al 100 | 100 |
A scelta del dipendente la prestazione potrà consistere in una rendita vitalizia.
Al lavoratore sarà comunque consentito stipulare con l’Impresa una polizza individuale a copertura dell’invalidità permanente da malattia a partire da 25 punti, alle condizioni di cui articolo 28.
ARTICOLO 28 - COPERTURE ASSICURATIVE INDIVIDUALI
L’Impresa praticherà al dipendente in servizio (non soggetto al periodo di prova ovvero a quello che lo abbia superato) – nonché a quello che abbia lasciato l’attività per quiescenza – il quale stipuli, come contraente, polizze assicurative personali nei rami danni per se stesso, per il coniuge non legalmente separato e per gli ascendenti e discendenti in linea retta, purché con esso dipendente conviventi e/o a suo carico, condizioni tariffarie analoghe a quelle praticate a clientela particolarmente favorita (per importanza di volume di affari o per valutazione qualitativa circa la presumibile limitata sinistrosità).
Il convivente more uxorio è equiparato al coniuge non legalmente separato se risultante sul certificato “Stato di famiglia” ovvero sul documento equipollente per il solo tempo necessario al rilascio del suddetto certificato.
I contratti avranno durata annuale; su di essi al dipendente e/o ai suoi familiari non competeranno commissioni o provvigioni di alcun tipo.
Le condizioni generali e particolari di copertura saranno quelle normalmente praticate alla clientela; il testo contrattuale conterrà una specifica clausola precisante che le agevolazioni decadranno automaticamente alla prima scadenza successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa determinata, fatta salva l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza.
Di conseguenza, l’ex dipendente pensionato conserva (per se stesso, per il proprio coniuge non legalmente separato ovvero per il convivente more uxorio e per i propri ascendenti e discendenti in linea retta purché conviventi e/o a carico), anche oltre tale scadenza, in tutti i rami – con eccezione del solo ramo malattie – le medesime agevolazioni tariffarie delle quali fruiva quale dipendente;
per il ramo malattie sarà invece prevista una copertura speciale, con specifiche garanzie e condizioni tariffarie, per i lavoratori che abbiano lasciato l’Impresa per andare in quiescenza, per i relativi coniugi e per i loro figli se minori ed a carico.
Le condizione tariffarie sono depositate presso l’Agenzia di Sede.
Tali condizioni saranno applicate da subito alle nuove coperture; per quelle già in corso, a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla sottoscrizione del presente contratto, salvo il caso di necessità di rifacimento del contratto causa la sostituzione del bene assicurato e fermo restando quanto indicato all’art. 19 sub A).
A richiesta dei singoli interessati, l’Impresa anticiperà annualità e/o ratei di premio, effettuando successive trattenute mensili sulle retribuzioni degli stessi.
ARTICOLO 29 - COPERTURA SANITARIA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO INQUADRATO NELLE AREE PROFESSIONALI A SEZ. B), B-C-D-E E PERSONALE DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL C.C.N.L. 17/9/2007
Attraverso la stipula di apposita convenzione assicurativa, la “Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua” garantisce al Dipendente che vi aderisce una copertura malattie, anche a favore dei suoi familiari, alle condizioni indicate nell'Allegato 7 del presente contratto.
Il contributo annuo dovuto dal Dipendente verrà trattenuto in rate mensili sulla retribuzione e sarà pari a quello risultante dalla seguente tabella (tributi erariali esclusi):
- per il Dipendente: € 60,00;
- per il Dipendente più un familiare assicurato: € 140,00;
- per il Dipendente più due o più familiari assicurati: € 280,00;
Per i casi di ingresso in polizza avvenuti nel xxxxx xxx 0x xxxxxxxx xxxx'xxxx, il contributo è dovuto per intero ed i massimali previsti sono riconosciuti per intero.
Per i casi di ingresso in polizza avvenuti nel xxxxx xxx 0xxxxxxxxx xxxx'xxxx, il contributo dovuto e i massimali garantiti sono ridotti al 50%.
La decorrenza è stabilita dalla data di firma del presente C.I.A. per le prestazioni ai Dipendenti e ai familiari.
Inoltre, resta convenuto quanto segue:
1) Il personale già iscritto alla Cassa con la copertura prevista dal precedente C.I.A. 14/2/2006 senza estensione della garanzia ai familiari fruisce automaticamente delle nuove garanzie, senza nuova comunicazione di adesione.
2) Il personale già iscritto alla Cassa con la copertura prevista dal precedente C.I.A. 14/2/2006 con estensione della garanzia ai familiari verrà automaticamente inserito nella nuova polizza, salvo diversa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Servizio Personale entro 90 giorni dalla firma del presente C.I.A. e che farà comunque cessare la garanzia alla data di ricezione.
3) Il personale che non aveva aderito alla Cassa per la copertura di cui al precedente C.I.A. 14/2/2006 potrà comunicare la sua adesione alle nuove condizioni entro 90 giorni dalla firma del presente C.I.A.
La copertura decorrerà dalla data dell'adesione.
4) Il personale in servizio che, avendone diritto, non abbia precedentemente aderito alla Cassa di Assistenza potrà aderire con comunicazione scritta che dovrà pervenire al Servizio Personale entro il 31/12 di ogni anno, con decorrenza delle garanzie dal 1/1 dell’anno successivo.
5) Il personale neo-assunto che abbia superato il periodo di prova potrà dare la sua adesione entro 90 giorni dalla data di conferma in servizio.
L'iscritto che costituisce un nuovo nucleo familiare può inserirlo in garanzia entro 90 giorni dal matrimonio ovvero dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare.
6) Il personale cessato dal servizio per aver conseguito il diritto al percepimento non differito della pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell’I.N.P.S. sarà tenuto al versamento dell'intero contributo annuo di cui sopra e avrà diritto alla garanzia intera sino alla scadenza annua prevista.
7) Il personale cessato dal servizio per cause diverse da quella indicata al punto 6) sarà tenuto al versamento dell'intero contributo annuo di cui sopra, con scadenza della garanzia alla
data della cessazione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 30 - NORME SPECIFICHE SULLA COPERTURA SANITARIA DEL FUNZIONARIO
Attraverso la stipula di apposita convenzione assicurativa, la “Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua” garantisce al Funzionario che vi aderisce una copertura malattie, anche a favore dei suoi familiari, alle condizioni indicate nell'Allegato 8 del presente contratto, e che sostituisce le prestazioni stabilite dall'accordo per l'assistenza sanitaria dei Funzionari contenuto nel vigente C.C.N.L.
Il contributo annuo dovuto dal Funzionario verrà trattenuto in rate mensili sulla retribuzione e sarà pari a quello risultante dalla seguente tabella (tributi erariali esclusi):
- per il Funzionario: € 30,00;
- per il Funzionario più un familiare assicurato: € 70,00;
- per il Funzionario più due o più familiari assicurati: € 140,00;
Il personale promosso nell’Area Professionale A – Sez.A) - Funzionari in corso dell'anno fruisce, per il complesso delle garanzie, dell'intero massimale previsto per l’annualità o per la restante durata contrattuale.
La decorrenza è stabilita dalla data di firma del presente C.I.A. Inoltre resta convenuto quanto segue:
1) Il personale già iscritto alla Cassa con la copertura prevista dal precedente C.I.A. 14/2/2006
fruisce automaticamente delle nuove garanzie (anche per gli eventuali familiari già in copertura), salvo diversa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Servizio Personale entro 90 giorni dalla firma del presente C.I.A. e che farà comunque cessare la garanzia alla data di ricezione.
2) Il personale che non aveva aderito alla Cassa per la copertura di cui al precedente C.I.A. 14/2/2006 potrà comunicare la sua adesione alle nuove condizioni entro 90 giorni dalla firma del presente C.I.A. La copertura decorrerà dalla data dell'adesione.
3) Il personale neo-assunto o di nuovo inserimento nell’Area Professionale A –Sez.A) - Funzionari potrà dare la sua adesione entro 90 giorni dalla data di assunzione o di acquisizione della qualifica di Funzionario. L’adesione farà contemporaneamente cessare la garanzia prestata alle condizioni previste all’Allegato 7. In mancanza di adesione, le prestazioni eccedenti quelle previste dall'Accordo per I’Assistenza Malattia dei Funzionari contenute nel vigente C.C.N.L. non sono operanti.
Il Funzionario che costituisce un nuovo nucleo familiare può inserirlo in garanzia entro 90 giorni dal matrimonio ovvero dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare.
4) Il personale cessato dal servizio per aver conseguito il diritto al percepimento non differito della pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell'I.N.P.S. avrà diritto alla garanzia intera sino al 31/12 dell'anno di cessazione.
5) Il personale cessato dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 4), avrà diritto alla garanzia fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 31 - PREMI AZIENDALI COLLETTIVI
In relazione al contributo del fattore lavoro allo sviluppo ed alla redditività dell’Impresa, le Parti convengono che al personale dipendente sia riconosciuto, per l’attività svolta e da svolgere nel corso dell’esercizio, un premio di produttività aziendale (“PAP”) in misura fissa, nonché un premio di redditività (“PAR”) correlato, anno per anno, all’utile prodotto dall’Impresa nell’anno precedente.
Tali premi verranno erogati:
➢ il PAP (premio di produttività), unitamente alla retribuzione del mese di marzo di ciascun anno, con riferimento all’attività dell’anno medesimo;
➢ il PAR (premio di redditività), unitamente alla retribuzione del mese di settembre di ciascun anno, con riferimento all’attività dell’anno precedente.
Essi competeranno al personale a tempo indeterminato nonchè al personale con contratto a tempo determinato non soggetto al periodo di prova ovvero che lo abbia superato in proporzione al numero dei mesi interi durante i quali sia stato retribuito nel corso dell’anno di riferimento, sempre che sia ancora in servizio al momento della corresponsione.
Detti premi non saranno pertanto corrisposti al personale non più in servizio alla data di corresponsione, quali che siano la natura ed il motivo della risoluzione del rapporto ed indipendentemente da chi abbia attuato l’iniziativa di interromperlo.
La normativa concernente il premio di redditività sarà ultrattiva rispetto alla scadenza del presente Contratto e per ulteriori tre esercizi, salvo che non risulti nel frattempo superata dal contenuto di un successivo Contratto Integrativo.
L’importo dei suddetti premi costituirà imponibile agli effetti dell’accantonamento del T.F.R., mentre sarà escluso dalla retribuzione sulla quale calcolare la contribuzione relativa al Fondo Pensione nonché, per quanto consentito dalla legge, quella sociale obbligatoria.
31.A. – Premio di “produttività” - (PAP).
A ciascun lavoratore a tempo indeterminato – ovvero con contratto a tempo determinato - non soggetto a patto di prova o che abbia superato il relativo periodo, sarà corrisposto, nel mese di marzo di ciascun anno, un “premio aziendale di produttività” in misura fissa – riferito all’attività lavorativa dell’esercizio medesimo – il cui importo risulta dalla seguente tabella:
LIVELLO | PREMIO XXXXX XXXXX | |
Anno 2010 | Anno 2011 | |
7°/3 | 6.595 | 7.020 |
7°/2 | 6.344 | 6.753 |
7°/1 | 6.093 | 6.486 |
6° | 5.050 | 5.375 |
5° | 4.455 | 4.742 |
4° | 3.880 | 4.130 |
3° | 3.685 | 3.922 |
2° | 3.305 | 3.518 |
1° | 2.341 | 2.492 |
Per determinare la misura del premio suddetto si considererà il livello di inquadramento del lavoratore al 31 dicembre dell’anno precedente.
Esso, inoltre, per il personale occupato a tempo parziale sarà proporzionalmente ridotto in funzione della durata della prestazione in rapporto al tempo pieno.
Verrà altresì analogamente ridotto (con apposito conguaglio), in caso di mesi non retribuiti nel corso dell’anno di riferimento.
31.B. - Premio di “redditività” – (PAR).
Le parti si danno atto che, a partire dall’anno 2006, ai dipendenti di cui al terzo comma del presente articolo spetta un premio di redditività pari allo 0,060 per mille dell’utile di bilancio dell’anno precedente (anno di riferimento), moltiplicato per il “coefficiente di livello” di cui alla tabella che segue:
livello | coefficiente |
7°/3 | 1,65 |
7°/2 | 1,60 |
7°/1 | 1,55 |
6° | 1,30 |
5° | 1,15 |
4° | 1,00 |
3° | 0,95 |
2° | 0,85 |
1° | 0,80 |
(con arrotondamento per eccesso alla decina superiore del risultato così ottenuto).
Tale premio non potrà, tuttavia, essere inferiore al minimo garantito e superiore al massimo figuranti nelle tabelle appresso riportate (nelle quali figurano importi espressi in euro):
anno 2010 (anno di riferimento 2009)
livello | minimo | massimo |
7° | 1.351 | 2.702 |
6° | 1.091 | 2.182 |
5° | 914 | 1.829 |
4° | 831 | 1.663 |
3° | 790 | 1.579 |
2° | 707 | 1.413 |
1° | 665 | 1.330 |
31.C. - Consolidamento
Le Parti concordano che a marzo 2012, ciascun lavoratore, se ancora alle dipendenze dell’Impresa, avrà diritto ad un consolidamento pari ad Euro 150,00 per il 4°livello. Pertanto dal 2012 il Premio di produttività sarà quello risultante dalla tabella che segue:
livello | 2012 |
7°/3 | 7.275 |
7°/2 | 6.998 |
7°/1 | 6.722 |
6° | 5.570 |
5° | 4.914 |
4° | 4.280 |
3° | 4.064 |
2° | 3.646 |
1° | 2.582 |
ARTICOLO 32 - BUONO PASTO
Ai soli dipendenti degli Uffici direzionali e periferici, ai quali sia applicabile la normativa in materia di trattamento di trasferta relativa al personale addetto abitualmente allo svolgimento di attività interna, è assegnato un buono-pasto giornaliero del valore di euro 7,00. A far tempo dall’1/1/2010 tale importo è elevato ad euro 7,50.
Il buono pasto spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza, con rientro pomeridiano, dal lunedì al giovedì, se feriali.
Il buono pasto non competerà, invece, al venerdì, nelle festività, nelle semifestività e nei casi di assenza per ferie, permesso compensativo di festività soppresse, aspettativa, trasferta o missione, maternità, malattia, infortunio, astensione dal lavoro per un intero turno (antimeridiano o pomeridiano).
ARTICOLO 33 - INDENNITA’ SPECIALE DI MANSIONE
Le parti si danno atto che dalla data di firma del contratto integrativo aziendale 2006, l’indennità speciale di mansione è abolita.
NOTA A VERBALE:
Le parti si danno atto che ai soli dipendenti in servizio alla data di firma del C.I.A. 2006, con la mansione di Ispettore Amministrativo o quella di Responsabile o Addetto alla gestione interinale di agenzie, in relazione alla necessità di trascorrere la maggior parte del proprio tempo lavorativo e di pernottare frequentemente in località distanti da quella dove ha la sede di lavoro, è riconosciuta un’indennità specifica legata alla tipologia di attività.
Tale indennità, pari a lordi mensili 60 euro per 12 mensilità all’anno, non costituisce imponibile agli effetti dell’accantonamento T.F.R. e della contribuzione al Fondo Pensione; essa, inoltre, verrà corrisposta fintantoché il lavoratore sarà adibito alla mansione di cui si tratta, mentre la sua erogazione verrà con effetto immediato interrotta al momento stesso in cui il lavoratore cambierà o comunque non sarà più addetto allo svolgimento di tale mansione.
ARTICOLO 34 - NORME TRANSITORIE
34.A. – Erogazione straordinaria una-tantum
Al personale in servizio alla data di firma del presente CIA, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente C.C.N.L., viene corrisposta, nel mese di dicembre 2009, una erogazione straordinaria secondo gli importi risultanti dalla seguente tabella. Tale erogazione spetta in proporzione al periodo di servizio prestato nel 2009.
LIVELLO | IMPORTO € |
7°/3 | 1.190 |
7°/2 | 1.145 |
7°/1 | 1.099 |
6° | 911 |
5° | 804 |
4° | 700 |
3° | 665 |
2° | 596 |
1° | 422 |
L’ammontare dell’una-tantum di cui si tratta sarà riferito all’inquadramento posseduto dal lavoratore al 1° dicembre 2009, risulterà proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale, non costituirà imponibile agli effetti dell’accantonamento T.F.R. e sarà escluso dalla base retributiva per la contribuzione relativa alla previdenza complementare (Fondo Pensione).
34.B. – Assegno compensativo.
Le Parti si danno atto che a ciascun lavoratore, se assunto prima del 31 dicembre 2001, con decorrenza 1 marzo 2002, è stato attribuito un incremento permanente retributivo denominato “assegno compensativo”, che è fisso, non assorbibile e la cui misura lorda annua è pari alla differenza, se di segno positivo, (arrotondata per eccesso alla decina) tra:
a) il 115,0% (per i livelli 1°, 2°, 3°e 4°),
il 116,0% (per i livelli 5°e 6°),
il 116,5% il 117,0% ed il 117,5% (rispettivamente per i Funzionari di 1°, 2°e 3°grado),
del premio aziendale di produttività fisso (o “consolidato”) effettivamente percepito nell’anno 2001 (ovvero nella intera misura prevista, qualora sia stato percepito ridotto per motivo diverso dal fatto di aver operato a tempo parziale), espresso in euro, e
b) la misura annua del premio di produttività fisso figurante nella surriportata “tabella PAP” per un dipendente inquadrato nel medesimo livello.
In ogni caso, la misura annua lorda di tale “assegno compensativo” non può essere inferiore all’importo risultante dalla seguente tabella, in relazione all’inquadramento posseduto da ciascun lavoratore al 31 dicembre dell’anno 2001:
tabella minimi assegni compensativi annui lordi (in euro)
livello | assegno annuo |
7°/3 | 132 |
7°/2 | 128 |
7°/1 | 124 |
6° | 104 |
5° | 92 |
4° | 80 |
3° | 76 |
2° | 68 |
1° | 64 |
Salvo diversa indicazione da parte del lavoratore, l’assegno del quale si tratta viene erogato, ogni anno, in un’unica soluzione con la mensilità di retribuzione di luglio.
ARTICOLO 35 - DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto Integrativo Aziendale ha decorrenza dalla data della stipula, fatte salve le eventuali specifiche decorrenze indicate in relazione alle singole norme.
Esso scadrà il 31/12/2011 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni, e così successivamente di tre anni in tre anni alle scadenze successive, se non disdetto per iscritto, da anche una soltanto delle Parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.
ALLEGATI
ALLEGATO N. 1 -
VERBALE DI INCONTRO
Il giorno 16 ottobre 2003, in Milano,
tra
la Società Italiana Assicurazioni di seguito indicata come "Impresa", rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx
e
le RR.SS.AA. di Italiana Assicurazioni, nelle persone di :
• Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxx Xxxxxxx per la FISAC/CGIL;
• Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx per la FIBA/CISL;
• Xxxxx Xxxxxxxxx per la UILCA/UIL;
• Xxxxxxxx Xxxxx per il SNFIA;
Le parti concordano di sostenere l’attività della Commissione Pari Opportunità, relativamente alla proposta di attivare iniziative indirizzate alla realizzazione di progetti di “azione positiva”.
Nel confermare il ruolo della Commissione Pari Opportunità “estesa” (allargata alla partecipazione di personale occupato sul territorio) si impegnano alla stesura del regolamento per le agibilità della CPO per la presentazione dei progetti agli enti interessati anche per accedere ai finanziamenti sulle leggi di pari opportunità e la realizzazione del piano di lavoro presentato.
Italiana Assicurazioni le RR.SS.AA.
Viene costituita una Commissione tecnica Paritetica della Italiana Assicurazioni S.p.A. e le RSA aziendali in ottemperanza all’articolo 5 del Contratto Integrativo Aziendale del 31/01/2002.
REGOLAMENTO
1. Le Parti Sociali demandano alla Commissione il compito di rilevare l’esistenza di eventuali ostacoli allo sviluppo professionale del personale femminile che di fatto impediscono le pari opportunità nel lavoro individuando spazi professionali e/o organizzativi idonei ad offrire opportunità di qualificazione per le lavoratrici.
- La Commissione analizzerà i dati statistici forniti dall’Impresa ed elaborerà proposte orientate a superare le discriminazioni indirette e a valorizzare il soggetto femminile attraverso un costante monitoraggio della situazione aziendale;
- sensibilizzerà l’ambiente aziendale sulle criticità esistenti per sviluppare una cultura di pari opportunità;
- predisporrà ipotesi di piani di lavoro da sottoporre alle Parti Sociali.
La Commissione potrà avvalersi di un gruppo esterno di consulenza per lo studio e la preparazione di un progetto di intervento da presentare entro le scadenze previste per attingere ai fondi della legge 125/91 e 53/2000 e finanziabile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dai Fondi Regionali ed Europeo.
2. I Componenti si impegnano a partecipare alle riunioni concordate dalla Commissione stessa; in caso di assenza o di impedimenti occasionali gli interessati non possono essere sostituiti. La Commissione fisserà di volta in volta la riunione successiva.
3. La Commissione si riunirà in locali messi a disposizione dall’azienda la quale fornirà i materiali e gli strumenti per l’operatività che la Commissione di volta in volta si darà.
4. I permessi dei Componenti della Commissione saranno basati sulle esigenze di sviluppo del piano di lavoro e le relative spese saranno a carico di Italiana Assicurazioni.
5. La Commissione si impegna a dare informazione ai dipendenti di Italiana Assicurazioni nei modi previsti dal piano di lavoro approvato.
6. I Componenti della Commissione restano in carica, di norma, per la durata contrattuale e con eventuale proroga fino alla scadenza del progetto.
7. In caso di dimissione di un membro della Commissione, la parte rappresentata nominerà tempestivamente un altro Componente che dovrà essere preparato e formato al fine di renderlo idoneo all’inserimento nel gruppo.
8. Verrà nominata una segreteria con il compito di tenere un verbale delle riunioni.
9. La Commissione avrà inoltre il compito di redigere una proposta di normativa aziendale sul mobbing, una volta che sia emanata una disciplina legislativa in merito.
Milano, 5 novembre 2003
Italiana Assicurazioni S.p.A. Rappresentanze Sindacali Aziendali
ALLEGATO N. 2 - ORARIO FLESSIBILE
Ferma l’osservanza della durata complessiva della prestazione contrattuale, il personale dipendente dell’Impresa di cui al punto 1) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L., può usufruire dell’istituto dell’ “orario flessibile”, che consente a ciascun dipendente – fatta eccezione per coloro ai quali è espressamente precluso – di gestire responsabilmente il proprio tempo di lavoro scegliendo, giorno per giorno, il momento dell’inizio ed il momento del termine dell’attività lavorativa quotidiana, all’interno di appositi confini delimitanti le cosiddette “fasce di flessibilità”, e compensando – nell’arco del mese di calendario – le eventuali differenze, in più o in meno, accumulatesi rispetto alla durata contrattuale della prestazione.
Esistono, per contro, “fasce di rigidità” durante le quali il dipendente deve obbligatoriamente trovarsi al lavoro.
L’orario flessibile è stabilito con le seguenti regole: 1 – Fasce di flessibilità
Le fasce di flessibilità consistono negli intervalli di tempo, in entrata ed in uscita, durante i quali il dipendente ha facoltà di scegliere, rispettivamente, l’inizio ed il termine della propria prestazione giornaliera.
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, sono le seguenti :
dal lunedì al giovedì : | in entrata | dalle ore | 7.45 | alle ore | 9.15 |
in uscita | dalle ore | 16.45 | alle ore | 18.15 | |
al venerdì : | in entrata | dalle ore | 7.45 | alle ore | 9.15 |
in uscita | dalle ore | 12.00 | alle ore | 14.00 | |
nei semifestivi : | in entrata | dalle ore | 7.45 | alle ore | 9.15 |
in uscita nessuna flessibilità
Inoltre, nei giorni dal lunedì al giovedì, se feriali, è dato al lavoratore di scegliere la durata dell’intervallo meridiano, nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 12.30 e le ore 14.00, tra un minimo di 30 minuti primi ed un massimo di 90 minuti primi, con arrotondamento al minuto primo.
2 – Fasce di rigidità
Le fasce di rigidità costituiscono intervalli di tempo nei quali il dipendente deve obbligatoriamente essere sul posto di lavoro per prestare la propria attività lavorativa.
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, sono le seguenti :
dal lunedì al giovedì | dalle ore | 9.15 | alle ore 12.30 |
dalle ore | 14.00 | alle ore 16.45 | |
al venerdì | dalle ore | 9.15 | alle ore 12.00 |
E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e come tale trattata, a tutti gli effetti, l’assenza, non giustificata, all’interno di una fascia di rigidità:
3 – Registrazione dell’orario.
Il “tempo di lavoro” decorre dal momento in cui il dipendente effettua la registrazione in entrata, introducendo il tesserino magnetico personale nell’apposito terminale-lettore, e termina al momento in cui effettua con identica modalità la registrazione in uscita.
La registrazione avviene al minuto primo.
Il tempo teorico di lavoro (art.9 del presente Contratto Integrativo), costituisce “debito” per il dipendente, mentre il tempo intercorrente tra le registrazioni in entrata ed in uscita è assegnato “a credito” del dipendente stesso.
In entrata l’accredito decorre non prima dell’inizio della fascia di flessibilità ed in uscita l’accredito termina comunque con la fine di essa.
La mancata registrazione in uscita determina convenzionalmente l’arresto dell’accredito del tempo lavorato in coincidenza con il termine della fascia di rigidità, salvo sempre che non ricorrano gli estremi per provvedimenti di altra natura.
In nessun caso si ha un accredito, in assenza di timbratura, nell’arco dell’intervallo meridiano, tra le ore 12.30 e le ore 14.00.
4 – Saldo giornaliero.
La differenza tra orario giornaliero effettuato ed orario giornaliero teorico contrattuale, costituisce il saldo giornaliero, positivo o negativo.
Tale saldo va a sommarsi (o sottrarsi) al saldo del giorno precedente ed il nuovo saldo che ne scaturisce viene automaticamente riportato al giorno seguente, e così via.
5 – Compensazione nell’arco del mese.
La compensazione del tempo lavorato in più o in meno rispetto all’orario contrattuale, deve avvenire nell’ambito delle previste fasce di flessibilità, entro lo stesso mese di calendario.
E’ tuttavia ammesso il riporto al mese successivo di un massimo di 10 ore in negativo e di 10 ore in positivo.
Eventuali eccedenze positive, rispetto alle 10 ore non sono riportate al mese successivo e non sono retribuite né considerate prestazioni di lavoro straordinario o convertite in ferie o permessi retribuiti.
E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e come tale trattato, a tutti gli effetti, il saldo negativo di orario non compensato nell’arco del mese per la parte eccedente le 10 ore.
6 – Assenze dal lavoro
Le assenze dal lavoro sono trattate, agli effetti dell’applicazione del meccanismo dell’orario flessibile, come appresso specificato.
A) Malattie.
In caso di malattia comportante l’assenza dal lavoro per l’intera o per mezza giornata, è convenzionalmente ripristinato l’orario teorico contrattuale rigido.
Se si tratta di lunga malattia e l’assenza si verifica a cavallo di due mesi o più di calendario, il primo mese si considera concluso con l’ultimo giorno di presenza ed il saldo in atto viene congelato e riportato al mese in cui si verifica il rientro al lavoro, nei limiti di riporto di ore previsti.
B) Assenze giornaliere parziali per motivi di salute.
In caso di assenza giornaliera parziale dal lavoro determinata da motivi di salute che comporti ritardo in entrata, al mattino o alla ripresa pomeridiana, l’accredito di orario decorre rispettivamente dalle ore 8.30 e dalle ore 13.30.
Se l’assenza parziale di cui sopra comporta invece uscita anticipata, all’intervallo meridiano o alla sera, l’accredito di orario termina rispettivamente alle ore 12.30 ed alle ore 17.30.
C) Permessi per servizio.
In caso di attività svolta all’esterno della sede, che comporti ritardo in entrata o anticipo di uscita per motivi di servizio, l’orario di entrata al mattino e quello di uscita alla sera si considerano convenzionalmente coincidenti rispettivamente con l’inizio della flessibilità in entrata e con il termine della flessibilità in uscita.
Per permessi di servizio che comportino assenza per l’intera giornata, l’accredito decorre convenzionalmente dall’inizio della fascia flessibile del mattino e termina con la fine della fascia flessibile in uscita alla sera; l’intervallo si presume di 60 minuti.
Laddove il permesso copra l’intera durata dell’intervallo meridiano, questo si presume di 60 minuti.
D) Permessi per lo svolgimento di attività sindacale.
Ferma la disciplina specifica che concerne la materia, in caso di permesso comportante l’assenza dal lavoro per l’intera o per mezza giornata, è corrispondentemente ripristinato in via convenzionale l’orario teorico contrattuale rigido.
In caso di assenza parziale dal lavoro motivata da svolgimento di attività sindacale all’esterno della Sede, che comporti l’ingresso in azienda durante la fascia di flessibilità oppure oltre le ore 9.15, il permesso retribuito decorre dalle ore 8.30.
In caso di uscita anticipata per lo stesso motivo, senza rientro in azienda, la giornata lavorativa termina convenzionalmente con un saldo di orario flessibile giornaliero pari a zero.
E) Altre assenze.
In occasione di assenza per ferie, permessi speciali retribuiti o non, ovvero permessi compensativi di festività abolite, viene ripristinato convenzionalmente l’orario contrattuale rigido.
F) Astensioni dal lavoro.
In caso di astensione dal lavoro, in entrata ed in uscita, per il dipendente che vi aderisca viene convenzionalmente ripristinato l’orario contrattuale rigido, rispettivamente in entrata ed in uscita, ove l’astensione coincida con un intero turno (antimeridiano o pomeridiano).
Ove, a causa di astensione indetta in coincidenza con l’ultimo giorno lavorativo del mese, il dipendente risulti impossibilitato a ricondurre l’eventuale saldo negativo accumulato entro il previsto limite massimo di dieci ore, l’eccedenza rispetto a tale limite non viene considerata violazione dell’orario di lavoro, ma eccezionalmente trattata come permesso non retribuito.
7 – Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario deve comunque risultare debitamente autorizzato.
Ferma la normativa concernente la “banca-ore”, il lavoro straordinario effettuato prima dell’inizio della giornata lavorativa non può prolungarsi oltre l’inizio della fascia di flessibilità in entrata, così come quello prestato al termine della giornata non può decorrere se non a partire dalla fine della fascia di flessibilità in uscita. In altri termini, non deve potersi in nessun caso verificare una sovrapposizione dell’orario ordinario con quello straordinario.
Non è ammesso lavoro straordinario all’interno della fascia nella quale insiste l’intervallo meridiano.
ALLEGATO N. 3 - ORARIO FLESSIBILE PER IL PART-TIME
a) Premessa.
Ferma l’osservanza della durata prescelta della prestazione, nell’ambito delle alternative contemplate al punto 3) del presente articolo, il dipendente dell’Impresa occupato a tempo parziale può avvalersi dell’istituto dell’orario flessibile specifico destinato ai lavoratori a tempo parziale che consente al lavoratore stesso di gestire responsabilmente il proprio tempo di lavoro scegliendo, giorno per giorno, il momento dell’inizio dell’attività lavorativa quotidiana, all’interno di un’apposita “fascia di flessibilità” e compensando, nell’arco del mese di calendario, le eventuali differenze, in più o in meno, accumulatesi rispetto alla durata contrattuale della prestazione.
Esiste, per contro, una “fascia di rigidità”, durante la quale il dipendente occupato a tempo parziale deve obbligatoriamente trovarsi al lavoro.
b) Fascia di flessibilità.
Si tratta dell’intervallo di tempo, in entrata, durante il quale il dipendente ha facoltà di scegliere l’inizio ed il termine della propria prestazione giornaliera.
Per i part time che prestano servizio con un orario di lavoro di 20 ore punto a.I, è
dalle ore 8.15 alle ore 9.15 in entrata e dalle ore 12.30 alle ore 13.30 in uscita;
per quelli a 20 ore punto a.II, è
dalle ore 7.45 alle ore 8.45 in entrata e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in uscita;
per quelli a 20 ore punto a.III è
dalle ore 13.15 alle ore 14.15 in entrata e dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in uscita
mentre il venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.45 in entrata e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in uscita;
Per i part time che prestano servizio con un orario di lavoro di 22 ore e 30 minuti, è dalle ore 7.45 alle ore 8.45 in entrata e
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in uscita per i lavoratori di cui al punto b1) ovvero dalle ore 8.15 alle ore 9.15 in entrata e
dalle ore 12.30 alle ore 13.30 in uscita per i lavoratori di cui al punto b2);
Per i part time che prestano servizio con un orario di lavoro di 24 ore, è dalle ore 7.45 alle ore 9.15 in entrata e
dalle ore 16.45 alle ore 18.30 in uscita con un intervallo di pranzo (dalle ore 12.30 alle ore 14.00) tra un minimo di 30 minuti primi ed un massimo di 90 minuti primi, con un arrotondamento al minuto primo;
Per i part time che prestano servizio con un orario di lavoro di 26 ore è dalle ore 7.45 alle ore 9.15 in entrata e
dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in uscita con un intervallo di pranzo (dalle ore 12.30 alle ore 14.00) tra un minimo di 30 minuti primi ed un massimo di 90 minuti primi, con un arrotondamento al minuto primo; ed il venerdì dalle ore 7.45 alle ore 9.15 in entrata e
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 in uscita;
Per i part time che prestano servizio con un orario di lavoro di 28 ore è dalle ore 7.45 alle ore 9.15 in entrata e
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 in uscita con un con un intervallo di pranzo (dalle ore
12.30 alle ore 14.00) tra un minimo di 30 minuti primi ed un massimo di 90 minuti primi, con un arrotondamento al minuto primo;
ed il venerdì dalle ore 7.45 alle ore 9.15 in entrata e dalle ore 12.00 alle ore 14.00 in uscita.
c) Fascia di rigidità.
Costituisce l’intervallo di tempo nel quale il dipendente deve obbligatoriamente essere sul posto di lavoro per prestare la propria attività lavorativa.
Essa è la seguente:
- Per i part time che prestano un orario di lavoro di 20 ore, punto a.I è dalle ore 9.15 alle ore 12.30, 20 ore punto a.II dalle ore 8.45 alle ore 12.00, 20 ore punto III dalle ore 14.15 alle ore 17.30 ed il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00;
- per i part time che prestano un orario di 22 ore e 30 minuti e dalle ore 8.45 alle ore
12.00 (per i lavoratori di cui al punto b1) o dalle ore 9.15 alle ore 12.30 (per i lavoratori di cui al punto b2);
- per i part time che prestano un orario di 24 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.45;
- Per i part time che prestano un orario di lavoro di 26 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30 e il venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00;
- Per i part time che prestano un orario di lavoro di 28 ore è dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e il venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00.
E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e come tale, a tutti gli effetti trattato l’assenza, se non giustificata, all’interno della fascia di rigidità.
d) Registrazione dell’orario.
Il tempo di lavoro decorre dal momento in cui il dipendente effettua la registrazione in entrata, introducendo il tesserino magnetico personale nell’apposito terminale-lettore, e termina al momento in cui effettua la registrazione in uscita.
La registrazione avviene al minuto primo.
Il tempo di lavoro parziale di cui al punto 3) che precede prescelto costituisce “debito” per il dipendente, mentre il tempo intercorrente tra la registrazione in entrata e l’orario previsto per l’uscita costituisce “credito” per il medesimo.
e) Saldo giornaliero.
La differenza tra il “debito” ed il “credito” di cui al punto d) che precede rappresenta il saldo giornaliero, positivo o negativo.
Tale saldo va a sommarsi (o sottrarsi) al saldo del giorno precedente ed il nuovo saldo che ne scaturisce viene automaticamente riportato al giorno lavorativo seguente e così di seguito.
f) Compensazione nell’arco del mese.
La compensazione del tempo lavorato in più o in meno rispetto all’orario pattuito deve avvenire nell’arco della prevista fascia di flessibilità, entro lo stesso mese di calendario. E’ tuttavia ammesso il riporto al mese successivo di un massimo di 5 ore in negativo e di 5 ore in positivo.
Eventuali eccedenze positive, rispetto alle 5 ore, non sono riportate al mese successivo e non sono retribuite né considerate prestazioni di lavoro straordinario o convertite in ferie o permessi retribuiti.
E’ considerato inosservanza dell’obbligo di rispettare l’orario contrattuale di lavoro e come tale, a tutti gli effetti trattato il saldo negativo di orario non compensato nell’arco del mese (per la parte eccedente le 5 ore);
g) Assenze dal lavoro.
In caso di assenza dal lavoro, per l’intera giornata o per parte di essa a partire dall’inizio della giornata lavorativa prevista, da qualsiasi causa determinata, è in via convenzionale ripristinato l’orario teorico previsto.
h) Lavoro straordinario.
Non è consentita l’effettuazione di lavoro straordinario.
Ove, eccezionalmente, avesse luogo una prestazione eccedente i limiti ordinari, la stessa dovrà essere compensata con un permesso straordinario di pari durata, da usufruirsi in tempi concordati tra Impresa e lavoratore.
ALLEGATO N. 4 - ACCORDO “BANCA-ORE”
Il giorno 29 dicembre 2000, in Milano, tra
la Società Italiana Assicurazioni di seguito indicata come "Impresa", rappresentata dall’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx, assistito dal Responsabile della funzione Personale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
e
le RR.SS.AA. di Italiana Assicurazioni, nelle persone di :
• Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxx Xxxxxxx per la FISAC/CGIL;
• Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per la FIBA/CISL;
• Xxxxxxxxx Xxxxxxx per la FNA;
• Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx per il SNFIA
premesso che,
• in data 18 dicembre 1999, tra l’ANIA, in rappresentanza delle Imprese del comparto, e le XX.XX. del settore assicurativo, è stato sottoscritto un accordo per il rinnovo del C.C.N.L. applicabile al personale non dirigente;
• tale accordo ha introdotto, tra le altre, una norma concernente l’introduzione obbligatoria, non oltre il 1 gennaio 2001, dell’istituto della cosiddetta “banca delle ore” (di seguito indicata come “banca-ore”), consistente nella creazione di un conto orario di credito individuale – per ciascun lavoratore cui sia applicabile la disciplina del lavoro straordinario – sul quale cumulare le prime 50 ore di lavoro straordinario effettuato nell’anno di calendario;
• detto xxxxxx ha lo scopo di rendere possibile, in luogo del pagamento, come avveniva in precedenza, l’utilizzo, da parte del lavoratore, di altrettante ore di permesso retribuito, da usufruirsi, con modalità da stabilire, a titolo di compensazione di tali prime 50 ore di lavoro straordinario;
• resta fermo che, comunque, l’effettuazione del lavoro straordinario, destinato sia a confluire nel serbatoio della banca ore sia ad essere compensato in denaro, deve sempre risultare preventivamente autorizzata dall’Impresa, esclusa qualsiasi eccezione;
• presso la Sede di Milano e presso gli uffici di Bologna è in vigore l’istituto dell’”orario flessibile”, regolato dai rispettivi appositi accordi contenuti nei contratti integrativi aziendali;
tutto quanto sopra premesso, le Parti hanno convenuto e stipulato quanto segue.
Art. 1 DEFINIZIONI
Per “lavoro straordinario” deve intendersi il lavoro che il dipendente, a ciò preventivamente autorizzato dall’Impresa, presta al di fuori ed in aggiunta al normale orario di lavoro (tenuto conto di quanto previsto dal meccanismo dell’orario flessibile).
Per “banca-ore” deve intendersi il conto orario individuale sul quale ciascun lavoratore vede accreditato il lavoro straordinario prestato nel corso dell’anno di calendario, fino ad un cumulo annuo di 50 ore, e dal quale può prelevare – anche anticipatamente, previo accordo in tal senso con l’Impresa – con corrispondente pari addebito (sempre in termini di tempo lavorativo), un numero di ore di permesso retribuito, da utilizzare secondo regole prestabilite.
Per “saldo di banca-ore” in un determinato momento, deve intendersi la differenza, a quello stesso momento, tra le ore accreditate sul conto orario individuale, per effetto della prestazione
di lavoro straordinario compreso nelle prime 50 ore dell’anno di calendario, e le ore prelevate da tale accumulo per essere consumate dal lavoratore a titolo di permessi retribuiti.
Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell’Impresa – che svolge la propria attività in Direzione e/o presso uffici periferici – purché soggetto alla normativa sul lavoro straordinario ed in servizio alla data di sottoscrizione, nonché a quello assunto successivamente.
Sono, pertanto, esclusi i lavoratori incaricati di svolgere abitualmente mansioni esterne – di cui alla “nota a verbale” annessa all’art. 101 del C.C.N.L. – nonché quelli inquadrati al 7°livello.
Art. 3 ACCREDITO SULLA BANCA-ORE
L’accredito ha luogo tutte le volte che il dipendente, a ciò preventivamente autorizzato dall’Impresa, effettui prestazioni di lavoro straordinario fino ad un totale complessivo, nell’anno di calendario, di 50 ore.
Sul conto orario non è ammesso l’accredito di frazioni di tempo inferiori ai 30 minuti primi.
Non è in alcun caso possibile considerare straordinario il lavoro prestato all’interno delle “fasce di rigidità” nonché delle “fasce di flessibilità” previste dall’orario flessibile in vigore né l’eventuale attività svolta durante l’intervallo diurno.
Conseguentemente, in qualsiasi giorno della settimana, non può effettuarsi lavoro straordinario che prima dell’inizio della fascia di flessibilità in entrata o dopo la fine della fascia di flessibilità in uscita.
Al riguardo non sono consentite, per nessun motivo, eccezioni di alcun tipo.
In deroga a quanto eventualmente disposto dalla contrattazione integrativa aziendale, il lavoro straordinario può essere effettuato anche in presenza di un temporaneo saldo negativo sul monte-ore individuale dell’orario flessibile.
Non è ammesso l’utilizzo del tempo accumulato a titolo di straordinario per compensare, in tutto o in parte, saldi negativi risultanti nelle situazioni relative all’orario flessibile.
Raggiunto il valore limite di 50 ore di accumulo, il lavoro, autorizzato, prestato al di fuori del normale orario (secondo i criteri recati dalla normativa dell’orario flessibile), a partire dalla prima frazione pari almeno a 30 minuti primi, è retribuito secondo la disciplina contrattuale del lavoro straordinario.
Art. 4 PRELIEVO DALLA BANCA-ORE
Il credito di tempo che deriva dall’accumularsi delle ore di lavoro straordinario (entro le prime 50) effettuato nell’anno (di calendario), deve essere consumato mediante un corrispondente “prelievo” di tempo sotto forma di permessi retribuiti.
Tali permessi, ciascuno dei quali non può essere di durata inferiore a 60 minuti primi, possono consistere in :
- un numero di ore intere (escluse tassativamente frazioni) variabile da un minimo di un’ora ad un massimo di tre ore;
- in mezze giornate, se feriali, convenzionalmente considerate, a questi effetti, di 4 ore;
- in giornate intere, se feriali, convenzionalmente considerate, a questi effetti, di 8 ore, con l’eccezione della giornata di venerdì, se feriale, considerata di 5 ore.
Resta inteso, al riguardo, che l’utilizzo di tali ore compensative non è mai ammesso nelle giornate contrattualmente semifestive e non è altresì ammesso al venerdì, qualora nel giorno lavorativo immediatamente precedente ed in quello seguente il lavoratore sia risultato non presente al lavoro per fexxx, o comunque abbia avanzato o avanzi richiesta in tal senso.
In caso di permesso compensativo in entrata ovvero in uscita, agli effetti dell’accredito nel monte-ore dell’orario flessibile si considera convenzionalmente ripristinato l’orario teorico di riferimento, rispettivamente in entrata ed in uscita.
I tempi di utilizzo dei permessi compensativi sono prescelti dal lavoratore, il quale deve preavvertirne l’Impresa con almeno 48 ore di anticipo.
L’Impresa può, per ragioni tecnico-organizzative e purché fornisca adeguata motivazione – informando al riguardo anche le RR.SS.AA. – ottenere la sospensione dell’utilizzo, chiedendo al lavoratore di procrastinarlo ad altra data.
Art. 5 SALDI E RIPORTI
Come già indicato all’art. 1 del presente accordo, si considera quale saldo a credito in banca- ore – nell’ambito dell’anno di calendario considerato – l’eccedenza delle ore effettuate di lavoro straordinario entro le prime 50 rispetto al cumulo dei permessi compensativi delle stesse già utilizzati.
Tale saldo deve di norma essere azzerato entro il 31 dicembre di ciascun anno.
In caso contrario, si ha il riporto automatico di esso all’anno successivo ed i relativi permessi attraverso i quali abbatterlo devono essere consumati non oltre il 30 giugno.
Art. 6 NORME FINALI
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti hanno inteso dare attuazione all’art. 115 del
C.C.N.L. 18/07/2003.
Le Parti convengono che il presente testo, con le eventuali modifiche che fossero ritenute di comune intesa necessarie, debba essere inserito – anche come allegato – nel Contratto Integrativo Aziendale che, essendo già scaduto, si accingono a rinnovare.
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, il presente allegato è integrato dalle previsioni dell’ articolo 11, 3°comma, ultimo periodo del C.I.A.
ALLEGATO N. 5 - PERMESSI EX ART. 39, 1c., DEL VIGENTE CCNL
In relazione a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 17, le parti convengono che i punti 1, 2, 3 e 4 dell’Accordo 10/4/2000 “otto ore” (riportato all’Allegato 5 bis) non trovano più applicazione con decorrenza dall’anno 2009.
Convengono altresì che, dall’anno 2009, le modalità di utilizzo delle 8 ore annue di permesso retribuito previste dall’art. 39, 1°c. del vigente C.C.N.L., anche in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 39, possono essere utilizzate come segue:
A) PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI INFERIORI AL 7°, CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME:
- A ore (minimo un’ora / massimo 8 ore)
- A mezze giornate (4 ore)
- A giornata intera (8 ore).
B) PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI INFERIORI AL 7°, CON ORARIO DI LAVORO PART TIME, RIDOTTO IN PROPORZIONE AL TIPO DI ORARIO:
- 6 ore per i pt di 28 ore settimanali
- 5 ore per i pt di 26 e di 24 ore settimanali
- 4 ore per i pt di 20 e 22,30 ore settimanali
In relazione a tipologie di orario ridotto diverse, le ore di permesso di cui all’art. 39 1°c. del vigente C.C.N.L. saranno attribuite con riferimento all’orario più vicino sopra riportato.
I frazionamenti dei permessi straordinari di cui al presente Allegato, non riconducibili ad una intera giornata, eventualmente non usufruiti al 31/12 di ciascun anno, potranno essere riportati all'anno successivo per essere utilizzati entro e non oltre il 31/05.
L’utilizzo a ore dei permessi di cui all’art. 39 1°c. del vigente C.C.N.L. può essere collegato ai permessi previsti dall’art. 18 del vigente C.I.A.
ALLEGATO N. 5 BIS - ACCORDO 10/4/2000 “OTTO ORE”
Il giorno 10 aprile 2000, in Milano, nella sede della Società,
tra
Italiana Assicurazioni, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxx Xxxxx
e
le RR.SS.AA. di detta Italiana Assicurazioni, nelle persone di Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxx Xxxx Xxxxxxx xer la FISAC/CGIL, Xxxxxxxxx Xxxxxxx xer la FNA, Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xer la FIBA/CISL, Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx xer il SNFIA,
premesso che
➢ l'art.37 del vigente C.C.N.L. (ora art. 38 C.C.N.L. 2003) - nel testo sostituito con l'ipotesi d'intesa del 18.12.1999 per il rinnovo del Contratto medesimo - ha previsto che ai lavoratori, Funzionari esclusi, vengano riconosciute 8 ore annue di permesso retribuito, da ridursi in proporzione nei casi di prestazione ad orario ridotto ed in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno;
➢ con "nota a verbale" in calce al medesimo articolo è peraltro stabilito che, in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, la trasformazione del Venerdì santo da semifestivo a festivo e la concessione di tali 8 ore annue di permesso retribuito, entrambe attuate con il Contratto in argomento, vengano riassorbite fino a concorrenza;
➢ entrambe le Parti sono concordi nel ritenere praticabile la soluzione consistente nell'utilizzo collettivo, da parte della generalità dei lavoratori, di tali 8 ore mediante due mezze giornate all'anno;
➢ laddove risulti possibile, dette mezze giornate coincideranno con due semifestività;
tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. I lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° utilizzeranno il permesso di 8 ore di cui si tratta astenendosi dal prestare attività nelle semifestività del 24 e del 31 dicembre di ciascun anno;
2. negli anni nei quali le giornate del 24 e 31 dicembre cadranno di sabato o di domenica, le Parti individueranno congiuntamente una soluzione diversa, ma tuttavia nella sostanza equivalente;
3. per l'anno 2000, è sin da ora stabilito che tale soluzione consiste nel rimpiazzare il 24 dicembre con il 14 agosto ed il 31 dicembre con il 2 novembre, con la conseguenza che, pertanto, nelle giornate del 14 agosto e del 2 novembre 2000 il personale di cui si tratta risulta esonerato dal prestare attività lavorativa;
4. i lavoratori inquadrati al 7° livello si asterranno, al pari degli altri lavoratori, dal prestare attività nelle due mezze giornate di cui si tratta, compensando la mancata prestazione, in parte mediante la spendita di una mezza giornata di permesso sostitutivo delle festività abolite ed in parte mediante l'impegno a svolgere di attività di lavoro in una mezza giornata destinata al riposo (o comunque anche attraverso una soluzione analoga, purché equivalente);
5. in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario e, quindi, non appena ricorra l'ipotesi - prevista dalla nota a verbale dell'art. 37 del C.C.N.L. (ora art 38 C.C.N.L.) - di riassorbimento delle otto ore di permesso retribuito che hanno costituito il presupposto per la sua stipula, il presente accordo decadrà automaticamente e le Parti si incontreranno per la formulazione di una nuova intesa.
ITALIANA ASSICURAZIONI le RR.SS.AA.: FISAC/CGIL F.N.A. FIBA/CISL SNFIA
ALLEGATO N. 6 - FONDO PENSIONE
Presso la Società Italiana Assicurazioni S.p.A. la Cassa di Previdenza (successivamente trasformata in Fondo Pensione) fu istituita, per Impiegati e Funzionari, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 27 del Contratto Integrativo Aziendale stipulato in data 23 aprile 1985, del quale articolo viene qui confermata l’efficacia.
Per le Società Universo Assicurazioni S.p.A. ed Universo Vita S.p.A. la Cassa di Previdenza (successivamente trasformata in Fondo Pensione) fu istituita, per Impiegati e Funzionari, sulla base dell’accordo raggiunto il 29.12.1988, del quale viene qui confermata l’efficacia.
ALLEGATO N. 7 - Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua - Copertura sanitaria dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A) – Sez B) e nell'area professionale B posizione organizzativa 3 (6° livello retributivo), 2 (5° livello retributivo), l (4°livello retributivo), area professionale C (3°livello retributivo), D (2°livello retributivo), E (l°livello retributivo)
in applicazione dell’articolo 29 del C.I.A. 2009
PREMESSA
La copertura opera per i dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A) – Sez B) e nell'area professionale B posizione organizzativa 3 (6° livello retributivo), 2 (5° livello retributivo), l (4°livello retributivo), area professionale C (3° livello retributivo), D (2° livello retributivo), E (l° livello retributivo), nei confronti del singolo dipendente o, a scelta, unitamente a lui di tutti i suoi famigliari come indicati al punto 5 “Persone assicurate” delle “Condizioni che regolano l’assicurazione in generale”.
DEFINIZIONI E PRECISAZIONI
Nel testo si intende per
• Assicurazione: il contratto di assicurazione;
• Polizza: i documenti che provano l'assicurazione;
• Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
• Assicurato: la persona fisica per la quale è prestata l'assicurazione;
• Società: la Compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A.;
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; .
• Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro;
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
• Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inoltre alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato:
• Ricovero/Degenza: Degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura - Permanenza diurna in Day Hospital.
• Day Hospital: La degenza senza pernottamento in Istituto di Cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
• Istituto di Cura: Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, Day Hospital (pubblici o privati) regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (non sono comunque considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fitoterapiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani).
• Centro specializzato: Istituto (esclusi comunque i centri sportivi ed estetici) non adibito al ricovero dei malati, ma regolarmente autorizzato per l'erogazione di cure mediche, trattamenti fisioterapici e, rieducativi (comprese le cure termali) e/o ad effettuare analisi ed esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici.
• Intervento chirurgico ambulatoriale: Intervento chirurgico effettuato senza ricovero; sono considerati interventi chirurgici: diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia, gessature, suture.
• Assistenza infermieristica: Assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma.
• Terapie: Metodi di cura specifici per patologie clinicamente accertate normalmente effettuati in centri specializzati o in ambulatori di istituti di cura, ma anche al domicilio del paziente, praticate da personale professionalmente abilitato e prescritte dal medico curante.
• Protesi: Insieme di tecniche che si propongono di sostituire parzialmente o totalmente un arto od un organo.
• Scoperto: Parte del danno indennizzabile - espressa in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato.
• Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
• Malattia: Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
• Intervento chirurgico: Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovre manuali o strumentali cruente.
• Visita specialistica: Visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata.
• Massimale/Limite: La somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e nucleo assicurato, la Società presta la garanzia.
• Termini di aspettativa - Carenze: Il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell' assicurazione e l'inizio della garanzia.
CONDIZIONI CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O DELL' ASSICURATO
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato nella scheda di adesione, che costituisce parte integrante del contratto.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ed anche la cessazione dell'assicurazione, come previsto dagli arti. 1892 - 1893 - 1894 Codice Civile.
2. ALTRE ASSICURAZIONI
In caso coesistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il contraente e l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione; in caso di sinistro deve essere dato avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno l'identità degli altri, come previsto dall'articolo 1910 X.X.
0. XXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Xxxxx quanto disposto dall'art. 4.2 della Sezione IV l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non sono pagati i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, come previsto dall'art. 1901 Codice Civile.
4. DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL' ASSICURAZIONE
Il presente contratto avrà effetto dalla data di stipula del presente C.I.A. e scadrà il 31/12/2011; in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima di tale scadenza, si intende prorogato di 1 anno e così successivamente.
5. PERSONE ASSICURATE
Si intendono assicurati il dipendente dell'Italiana Assicurazioni S.p.A., il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle ed i discendenti in linea retta, purchè conviventi con il dipendente e/o a di lui carico e che risultino presenti sul certificato anagrafico “Stato di famiglia”. E’ possibile assicurare anche i figli non conviventi per i quali sia a carico del Dipendente (in situazione di separazione legale o divorzio) l’assegno di mantenimento.
Per gli inserimenti di nuovi assunti in corso d'anno assicurativo (che abbiano comunque superato il periodo di prova) la copertura decorrerà (fatti salvi i termini di carenza eventualmente previsti) dalla data di adesione indicata nell’apposita scheda. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, l’assicurazione cessa alla fine dell’anno assicurativo in cui si è verificato il pensionamento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro per altre cause, l’assicurazione (per l’intero nucleo assicurato) cessa contestualmente all’interruzione del rapporto di lavoro.
6. CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il calcolo e la regolazione del premio vengono effettuati secondo quanto indicato nell'Appendice
n. 3 che forma parte integrante del presente contratto.
7. PROVA DEL CONTRATTO – VALIDITA’ DELLE VARIAZIONI
Qualunque variazione dell'assicurazione deve risultare da atto sottoscritto.
8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
9. LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per il Mondo intero.
SEZIONE I
RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI
La Società presta la garanzia di cui alla presente Sezione I, procedendo al rimborso, nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
- spese sostenute per terapie relative a malattie oncologiche, fino alla concorrenza di € 268.000,00= (€ 270.000,00 dall’1/1/2011) per anno assicurativo e nucleo assicurato;
- ricovero, di medicina o chirurgia, escluso il parto naturale compreso il parto cesareo ed aborto spontaneo e/o post traumatico, fino alla concorrenza di € 70.000,00= (€ 71.000,00 dall’1/1/2011) per evento e per anno assicurativo (non reintegrabili), elevati ad € 320.000,00= (non reintegrabili) in caso di Grxxx Xxxxxxxx x di Intervento di Alta Chirurgia, come da successive appendici n. 1 e n. 2;
- intervento chirurgico ambulatoriale, reso necessario da malattia o infortunio, fino alla concorrenza di € 27.000,00= dalla data di stipula del presente C.I.A. (non reintegrabili) per evento e anno assicurativo.
PRESTAZIONI GARANTITE
a) le spese per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le protesi - escluse quelle dentarie per le quali è operante quanto disposto dal successivo punto 4.3, lettera h ed escluse anche lenti a contatto ed occhiali, salvo le I.O.L. (cristallino artificiale) - applicati durante l'intervento o da applicarsi, per necessità medica, in un momento successivo all'intervento.
In caso di sostituzione di detti apparecchi terapeutici e protesi determinata da necessità medica, le spese per il loro acquisto sono rimborsate nel limite di € 2.800,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato.
L'infortunio che determina la necessità di intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, deve essere comprovato anche da referto della prestazione di Pronto Soccorso Pubblico oppure da referto del medico che ha prestato le prime cure immediatamente successive all'infortunio;
b) le spese, relative al periodo di ricovero, per assistenza medica, cure (con il limite per la dialisi di 30 applicazioni per anno assicurativo), trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami;
c) le spese per rette di degenza, rette per vitto e pernottamento dell'eventuale accompagnatore;
d) le spese di trasporto con ambulanza fino ad un massimo di € 535,00= per anno assicurativo e per evento, elevato fino a € 2.800,00= per mezzi sanitari diversi dall'ambulanza, comunque ricomprese nel limite di € 70.000,00= (€ 71.000,00 dall’1/1/2011) previsto per i ricoveri (€ 320.000,00= in caso di Gravi Malattie o di Intervento di Alta Chirurgia come da appendice n°l e n°2), con applicazione di uno scoperto del 10% su ciascuna prestazione.
e) le spese per terapie varie sanitarie di medicina tradizionale, visite specialistiche, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), trattamenti specialistici effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura e anche a domicilio del paziente purché venga presentato certificato medico che attesti l’impossibilità fisica dell’Assicurato a recarsi presso la struttura sanitaria, assistenza infermieristica, il tutto nei 90 giorni precedenti e nei 120 giorni successivi al ricovero o all’intervento chirurgico ambulatoriale e purchè dette prestazioni siano ad essi inerenti.
Sono altresì comprese le spese sostenute per cure termali (ad eccezione di quelle di natura alberghiera) praticate in conseguenza di un ricovero o intervento chirurgico nei 120 giorni ad essi successivi.
Il rimborso viene effettuato con applicazione di uno scoperto del 10% su ciascuna delle suddette prestazioni precedenti e/o successive al ricovero.
Casi particolari di garanzia
f) in caso di trapianto di organi la garanzia vale, nei termini previsti alle lettere a), b), c) d) ed e) anche per le spese sostenute dal donatore e per il trasporto di organi o parte di essi;
g) per i nati da un parto indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è operante negli stessi termini previsti per la madre al momento del parto – gratuitamente fino alla scadenza anniversaria dell’anno assicurativo, con il minimo di 30 giorni. Per essi, inoltre, non vale l'esclusione delle malformazioni congenite e difetti fisici preesistenti di cui al successivo art. 4.3. La comunicazione della nascita dovrà essere effettuata, per iscritto, alla Società entro 30 giorni dall'evento per il relativo adeguamento contrattuale con inserimento del neonato in garanzia.
h) in caso di ricovero (o intervento chirurgico in day hospital) effettuati in regime di accreditamento con il SSN o in regime di attività libero professionale (c.d. "intramoenia”), la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenza di spese rimaste a carico dell'Assicurato. L’Assicurato, in alternativa al rimborso, riguardante l'Oggetto dell'Assicurazione e le Prestazioni Garantite, e comunque nel caso in cui non abbia sostenuto alcuna spesa a seguito di un evento coperto dal presente contratto (con esclusione di eventuali ticket), può chiedere il pagamento di
una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero di € 160,00= con il limite annuo di 120 giorni e considerando il giorno di entrata e quello di dimissioni come giorno unico. Per il solo dipendente in caso di fruizione di detta indennità non sarà necessario produrre la cartella clinica, rimanendo sufficiente una certificazione ospedaliera del periodo di ricovero.
i) in caso di ricovero per parto naturale viene riconosciuta la sola indennità di cui al precedente punto, o, in alternativa, un rimborso delle spese sostenute con il limite massimo di € 2.700,00= ed esclusione delle spese sanitarie precedenti e successive al ricovero di cui al precedente punto e).
SEZIONE II
SPESE ODONTOIATRICHE
In aggiunta alle altre prestazioni pattuite, la Società assicura il rimborso delle spese sostenute per:
a) visite e cure odontoiatriche e ortodontiche;
b) applicazione di protesi dentarie;
c) trattamenti ortodontici.
- Le spese per le prestazioni suindicate sono rimborsate fino alla concorrenza di un massimale di € 3.000,00= (€ 3.100,00 dall’1/1/2011) per ogni Assicurato dipendente e per anno; qualora oltre al dipendente siano assicurati anche i suoi famigliari, il predetto massimale è aumentato di € 430,00= (€ 450,00 dall’1/1/2011) per ogni famigliare, con il massimo comunque per anno assicurativo di € 4.000,00= (€ 4.100,00 dall’1/1/2011) per nucleo assicurato.
Il rimborso è effettuato nella misura dell’80% della spesa, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.
In ogni caso di cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio valgono le condizioni di cui al precedente articolo (vedasi anche art. 4.3 lett. h).
Sono rimborsabili esclusivamente le spese per prestazioni effettuate da medici dentisti.
Le spese implantologiche, fermo lo scoperto previsto, saranno rimborsate fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per nucleo e per anno assicurativo.
SEZIONE III
SPESE SPECIALISTICHE
In aggiunta alle prestazioni previste alle sezioni I e II, la Società rimborsa le spese sostenute per:
• protesi oculari, ortopediche, acustiche e simili (con espressa esclusione di lenti e relative montature di protesi od elementi dentali), fino ad un limite di € 5.000,00= per anno
assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%;
• spese per terapie di medicina varia (ad esempio laserterapia, cobaltoterapia, agopuntura, logopedia, psicomotricità, o altre) purché legate a patologia clinicamente accertata nonché prescritte o praticate da un medico specialista, con il limite di € 2.200,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%;
• spese per visite specialistiche accertamenti diagnostici e di laboratorio, fino ad un massimo di € 2.200,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%; fermo restando tale limite, verranno rimborsate anche le spese sostenute per l'acquisto di lenti correttive da vista sino ad un massimo € 330,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato. Sulle prestazioni specialistiche effettuate presso un centro convenzionato con la Società che pratichi pertanto agli assicurati tariffe ridotte rispetto a quelle relative al normale pubblico, fermi i predetti limiti, non si applica scoperto;
• i ticket sanitari relativi a prestazioni erogate dal S.S.N., verranno rimborsati integralmente senza applicazione di nessuno scoperto, sempre nel predetto limite per prestazioni specialistiche di € 2.200,00= per anno e nucleo assicurato.
• Medicina preventiva: check up
La Società rimborsa le spese sostenute dal Dipendente per l’effettuazione da parte sua di check up di medicina preventiva; tale rimborso è effettuato nella misura del 75% della spesa sostenuta, col massimo di € 590,00= per check up.
Beneficiano di questa prestazione:
- i dipendenti che abbiano superato il 45° anno di età, con possibilità di usufruirne una volta ogni due anni di calendario;
- i dipendenti di età compresa tra i 40 anni compiuti ed i 45 compiuti, con possibilità di usufruirne una sola volta.
In ogni caso, tra un check up ed il successivo deve intercorrere un intervallo di almeno un anno solare.
Il check-up potrà essere eseguito presso qualsiasi centro specializzato prescelto dal lavoratore.
Tuttavia qualora l’Impresa stipuli una specifica convenzione con un centro diagnostico specializzato ed il lavoratore voglia usufruire di tale convenzione, la relativa spesa sarà a totale carico della Società, mentre ogni eventuale ulteriore onere (per trasporto o altro) non graverà in nessun caso sulla Società.
Della spesa sostenuta per il check up dovrà essere prodotta alla Società regolare documentazione.
• Medicina preventiva: pap test – mammografia – MOC – eco mammaria
La Società rimborsa, una volta per anno assicurativo, le spese sostenute dalla dipendente per l’effettuazione da parte sua di pap test, mammografia, M.O.C. ed ecografia mammaria. Della spesa sostenuta per i suddetti esami dovrà essere prodotta alla Società regolare documentazione.
• La società rimborsa le spese per amniocentesi/villocentesi, fino ad un massimo di € 1.500,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%.
SEZIONE IV
DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
4.1 Limiti di età – Persone non assicurabili
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni (le persone che raggiungono tale età in corso di contratto sono assicurate fino alla successiva scadenza annuale del premio). Si precisa che sono comunque esclusi dalla garanzia i ricoveri in case di soggiorno e ospizi per persone anziane.
Non sono mai assicurabili le persone, diverse dal dipendente, affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate limitatamente ai casi in cui la causa di queste malattie derivi dalla tossicodipendenza.
Non sono mai assicurabili i soggetti diversi dal dipendente affetti dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive e stati paranoidi. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
L’eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga.
4.2 Termini di aspettativa - Carenze
La garanzia decorre con effetto immediato per il dipendente e per i famigliari del dipendente che abbiano già in corso alla data di decorrenza del presente contratto una copertura sanitaria per il medesimo rischio stipulata con la Società, sostituita dal presente contratto senza soluzione di continuità.
Per tutti i soggetti assicurati diversi dal dipendente che entrano in copertura a nuovo la garanzia decorre:
- dal 180°giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le conseguenze dirette di infortunio pregresso e di malattia già manifestatasi o comunque diagnosticata prima della data di effetto dell'assicurazione, previa applicazione di uno scoperto del 50% che rimane a carico dell'assicurato, come precisato nell'articolo 4.3 Esclusioni;
- dalla data di effetto dell'assicurazione per il parto (per il quale vale la garanzia in conformità a quanto previsto dalle condizioni di polizza) e semprechè la gravidanza abbia avuto inizio dopo la data di decorrenza della copertura;
- con effetto immediato per tutti gli altri casi.
In caso di ricovero o di altre prestazioni previste in polizza verificatisi durante la carenza, non verrà corrisposto alcun indennizzo anche per prestazioni a loro connesse ed effettuate oltre il periodo di carenza stesso.
4.3 Esclusioni
Per tutti i soggetti assicurati diversi dal dipendente che abbiano già in corso alla data di decorrenza del presente contratto una copertura sanitaria per il medesimo rischio stipulata con la Società, fermo restando gli eventuali scoperti e/o franchigie, l'assicurazione è operante al 50% per le conseguenze dirette e indirette di situazioni patologiche diagnosticate o comunque manifestatesi anteriormente alla data di decorrenza delle suddette coperture; patologie oggetto di sinistro insorte durante le suddette coperture Aziendali e già indennizzate da esse, si intenderanno normalmente in garanzia senza la limitazione del 50%.
Per tutti i soggetti assicurati diversi dal dipendente che entrano in garanzia a nuovo l'assicurazione è operante al 50% per le conseguenze dirette e indirette di situazioni patologiche diagnosticate o comunque manifestatesi anteriormente alla data di decorrenza del presente contratto, fermo restando la carenza indicata all’articolo 4.2 primo alinea del primo capoverso.
L'assicurazione non è operante per tutti i soggetti assicurati diversi dal dipendente per l'eliminazione o correzione di difetti fisici e/o malformazioni congenite preesistenti alla stipulazione del contratto, ovvero preesistenti alle precedenti coperture sanitarie per il medesimo rischio stipulate con la Società se in corso. Tale esclusione non è operante per i nati da parto indennizzabile ai sensi del presente contratto che vengano integrati immediatamente in garanzia, senza soluzione di continuità, come previsto alla Sezione I - Prestazioni garantite - Casi particolari di garanzia - lettera g).
L'assicurazione non è operante per tutti i soggetti assicurati per:
a) l'aborto volontario non terapeutico;
b) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
d) gli infortuni derivanti da stato di ubriachezza; uso non terapeutico di psicofarmaci e/o allucinogeni e/o stupefacenti;
e) le malattie professionali come definite dal D.P.R. 30.6.65, n. 1124 e successive variazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza;
f) le pratiche necessarie all’induzione della gravidanza con mezzi artificiali;
g) le cure e gli interventi determinati da positività HIV e da AIDS e sindromi ad essa correlate quando la causa di queste malattie derivi dalla tossicodipendenza;
h) le cure dentarie e le paradontopatie da infortunio o malattia in genere (salvo quanto disposto al punto “Spese odontoiatriche” della Sezione II). Sono tuttavia comprese le cure e protesi dentarie da effettuarsi e/o applicarsi a seguito di intervento di chirurgia oro-maxillo facciale conseguente ad infortunio o neoplasia maligna. Qualora l'intervento sia determinato
da infortunio, quest'ultimo deve essere comprovato anche da referto delle prestazioni di Pronto Soccorso Pubblico oppure da referto del medico che ha prestato le prime cure immediatamente successive all'infortunio;
i) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto nella sezione I - Prestazioni garantite lettera a), nonché alla Sezione III;
j) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e le accelerazioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapeutiche;
k) le conseguenze di guerre ed insurrezioni; movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano.
Sono inoltre escluse dall'assicurazione per tutti i soggetti assicurati i rimborsi delle spese dovute ad infortuni:
l) derivanti da rischi e sports aerei o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
m) conseguenti ad azioni delittuose compiute dolosamente dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenze o negligenze, anche gravi, dell'Assicurato stesso;
n) conseguenti a tumulti popolari, atti violenti od aggressioni cui l'Assicurato abbia preso parte attiva.
SEZIONE V
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
5.0 Utilizzo delle strutture convenzionate con Blue Assistance S.p.A.
In caso di ricovero in istituto di cura (anche in day hospital), l’assicurato può utilizzare il circuito delle strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance, secondo le procedure e nei termini stabiliti dall’Appendice n.4.
5.1 Anticipazione del rimborso
L'assicurato può chiedere l'anticipazione del rimborso quando:
▪ le spese siano, in base alla fatturazione parziale o all'attestazione dell'Istituto di Cura o del Centro specializzato, con presentazione successiva della fattura, non inferiori a € 2.000,00
▪ l'assicurato fornisca alla Società la documentazione medica sufficiente per valutare che l'evento rientra in copertura con la presente polizza.
In tal caso la Società, esaminata la documentazione e riscontratane l'idoneità, corrisponde l'85% (ottantacinquepercento) delle spese rimborsabili.
Qualora a guarigione clinica avvenuta dovesse risultare che nessun indennizzo spetterebbe, la Società ha diritto alla restituzione entro 15 giorni dalla richiesta formale, degli importi anticipati.
5.2 Data del sinistro
La data del sinistro è quella nella quale si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l'intervento chirurgico ambulatoriale, il ricovero domiciliare o altre prestazioni sanitarie assicurate.
La Società effettua, nei limiti del massimale annuo, il rimborso delle spese indipendentemente dal fatto che siano sostenute nel corso di annualità assicurative diverse da quella del sinistro e comunque non oltre un anno dalla scadenza del contratto.
5.3 Documentazione medica e documentazione delle spese
L'Assicurato deve sottoporsi anche in fase di ricovero, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società o suoi incaricati, fornire alla stessa ogni informazione e produrre la documentazione medica del caso, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
In caso di ricovero in Day Hospital, tale circostanza dovrà espressamente risultare dalla documentazione medica (cartella clinica) che l'Assicurato è obbligato a presentare, salvo quanto disposto alla Sezione I – Prestazioni garantite lettera h).
La documentazione delle spese è acquisita dalla Società; tuttavia la Società restituisce la predetta documentazione previa iscrizione dell'importo liquidato e della data di liquidazione.
5.4 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti, in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria, possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
5.5 Diritto all’azione di rivalsa
La Società eserciterà il diritto di rivalsa di cui all’articolo 1916 Codice Civile nei confronti dei terzi civilmente responsabili.
Tale diritto è tuttavia limitato, per il titolo e per gli importi, alle prestazioni relative alle spese di cura.
A parziale deroga del predetto art. 1916 Codice Civile, l’azione di rivalsa, nei confronti degli affini e dei parenti fino al terzo grado dell’Assicurato con lo stesso non conviventi, verrà esercitata, salvo il caso di xxxx, solo se la loro responsabilità civile è garantita da idonea ed operante polizza di responsabilità civile verso terzi (art. 1917 C.C.) e nei limiti dei massimali di polizza.
APPENDICE N. 1 INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA
Cranio e sistema nervoso centrale e periferico
- Craniotomia per lesioni traumatiche inter-cerebrali.
- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche;
- Cranioplastiche.
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
- Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta.
- Operazioni per encefalo meningocele.
- Lobotomia, talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
- Interventi per epilessia focale.
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radi meningomidollari.
- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi.
- Interventi sull'ipofisi per via trasfenoidale.
- Emisferectomia. .
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici.
- Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale.
- Vagotomia per via toracica.
Faccia e bocca
- Plastica per paralisi del nervo facciale
- Riduzione fratture mandibolari con osteo-sintesi.
- Parotidectomia con conservazione del facciale.
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne.
- Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare contemporaneo.
- Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare.
- Demolizione dell'osso frontale.
- Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne.
- Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
- Resezione del mascellare superiore.
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
- Trattamento chirurgico e ortopedico di fratture del condilo e dell'ipofisi coronoide mandibolare.
- Trattamento chirurgico e ortopedico di fratture dei mascellari superiori.
Collo
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
Esofago
- Interventi per diverticolo dell'esofago.
- Resezione dell'esofago cervicale.
- Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo.
- Collocazione di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica.
- Mediastinotomia soprastemale per enfisema mediastinico.
- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria.
- Operazione sull'esofago per stenosi benigne, per tumori.
Torace
- Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare.
- Intervento sul mediastino per tumori.
- Resezioni segmentarie e lobectomia.
- Pneumectomia.
- Decorticazione polmonare. .
- Pleuro pneumectomia.
- Toracectomia.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi.
- Resezione bronchiale con reimpianto.
- Interventi per fistole bronchiali cutanee.
- Asportazione del timo.
- Toracoplastica totale.
Chirurgia cardiaca
- Pericardiectomia.
- Sutura del cuore per ferite.
- Interventi per corpi estranei del cuore.
- Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.
- Commissurotomia.
- -Operazione per embolia dell'arteria polmonare.
- Valvuloplastica della mitrale o dell'aorta.
- Sostituzione valvolare con protesi.
- Infartectomia in fase acuta.
- Resezione aneurisma del ventricolo sinistro.
- By-pass aorto-coronarico con vene.
- By-pass aorto~coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro
- Impianto di arteria mammana secondo Xxxxxxxx, singolo e doppio.
- Impianto di pace-maker epicardico per via tora-cotomica o frenico-pericardica.
- Asportazione dei tumori endocavitari del cuore.
Stomaco e duodeno
- Resezione gastrica.
- Gastrectomia totale.
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica.
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica.
- Cardiomiotomia extramucosa.
Peritoneo e intestino
- Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell' addome con lesione di organi interni parenchimali.
- Idem con lesioni dell'intestino - resezione intestinale.
- Occlusione intestinale di varia natura- resezione intestinale.
- ResezIone del tenue.
- Resezione ileo-cecale.
- Colectomia segmentaria.
- Colectomia totale.
Retto
- Amputazione del retto per via sacrale.
- Amputazione del retto per via addominoperineale.
Fegato e vie biliari
- Epatotomia semplice per cisti da echinococco.
- Resezione epatica.
- Epatico e coledocotomia.
- Papillotomia per xxx xxxxx-xxxxxxxxx.
- Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx (colecisto gastrotomia, colecisto e enterostomia).
Pancreas e milza
- Interventi per necrosi acuta del pancreas.
- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
- enucleazioni delle cisti;
- marsupializzazione.
- Interventi per fistole pancreatiche. .
- Interventi demolitivi del pancreas:
- totale o della testa;
- della coda.
- Splenectomia.
- Anastomosi porta-cava e spleno-renale.
- Anastomosi mesenterica-cava.
Vasi
- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco brachio - cefalico, iliache.
- Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima.
- Disostruzione by-pass aorta addominale.
- Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca.
- Resezione arteriosa con plastica vasale.
- Operazione sull'aorta toracica o sull'aorta addominale.
Pediatria
- ldrocefalo ipersecretivo.
- Polmone cistico o policistico (lobectomia, pneumonectomia).
- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma).
- Atresia dell'esofago.
- Fistola dell'esofago.
- Atresia dell'ano semplice - abbassamento addomino perineale.
- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare - abbassamento addomino perineale.
- Eteratoma sacrococcigeo.
- Megauretere:
- Resezione con reimpianto;
- Resezione con sostituzione di ansa intestinale.
- Nefrectomia per tumore di Wilms.
- Megacolon - operazione addomino perineale di Buhamel x Xxxxxxx.
- Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
Ortopedia e traumatologia
- Disarticolazione interscapolo toracica
- Emipelvectomia.
- Artroprotesi di anca.
- Endoprotesi di remare.
- Artroprotesi di ginocchio.
- Artroprotesi di gomito.
- Protesi di Xxxxxxxx.
- Artrodesi vertebrali anteriori e/o posteriori.
Urologia
- Intervento per fistola vescico rettale.
- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia.
- Ileocisto plastica - colocisto plastica.
- Cistectomia totale.
- Intervento per fistola vescico-intestinale.
- Intervento per estrofia della vescica.
- Nefrectomia allargata per tumore.
- Nefroureterectomia totale.
Apparato genitale
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia.
- Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria.
- Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma).
- Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi.
- Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico.
- Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale.
- Cura chirurgica di fistola ureterale.
- Cura chirurgica di fistola retto-vaginale.
- Metroplastica.
- Pannisterectomia radicale per via addominale.
- Pannisterectomia radicale per via vaginale.
- Eviscerazione pelvica.
- Vulvectomia totale.
Oculistica
- Trapianto corneale a tutto spessore.
- Iridocicloretrazione.
- Trabeculectomia.
Otorinolaringoiatria
- Chirurgia della sordità otosclerotica.
- Timpanoplastica.
- Chirurgia endoauricolare della vertigine.
- Chirurgia translabirintica della vertigine.
- Decompressione del nervo facciale.
- Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia.
- Resezione del nervo petroso superficiale.
Laringe
- Laringectomia orizzontale sopraglottica.
- Laringectomia parziale verticale.
- Laringectomia totale.
- Faringolaringectomia.
Si considerano "interventi di Alta Chirurgia" anche:
- il trapianto ed espianto di organi
- gli interventi che per complessità siano assimilabili e riconducibili agli interventi previsti dall'elenco precedente
- il ricovero in reparto di terapia intensiva (cosiddetta rianimazione).
APPENDICE N. 2 – GRAVI MALATTIE
INFARTO DEL MIOCARDIO (attacco cardiaco)
Morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell'area interessata. La diagnosi deve essere basata e dimostrata dai seguenti parametri:
a) ripetuti dolori al torace
b) cambiamenti elettrocardiografici tipici dell'infarto
c) aumento degli enzimi cardiaci.
CORONAROPATIA
Che necessita di intervento chirurgico o tecniche cardiologiche interventistiche
Malattia che determina intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o il blocco di due o più arterie coronarie, con innesto di by-pass in persone affette da una forma grave di Angina Pectoris, incluse le tecniche non chirurgiche (propriamente dette) quali l'insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finalizzata alla disostruzione. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da angiografia o da angiografia digitalizzata.
ICTUS CEREBRALE
(colpo apoplettico)
Accidenti cerebro-vascolari aventi ripercussioni neurologiche di durata superiore alle 24 ore e che implicano morte di tessuto cerebrale, emorragia ed embolia da fonte estranea al cranio. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da: evidenza di deficienza neurologica permanente,
T.A.C. o R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) ed E.E.G. (elettroencefalogramma).
CANCRO
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne e dall’invasione dei tessuti. Ciò include la leucemia (ad eccezione della leucemia linfatica cronica) ma esclude il cancro localizzato e non invasivo (cancro in situ), i tumori dovuti alla presenza del virus di immunodeficienza (A.I.D.S.) ed il cancro della pelle che non sia il melanoma maligno.
La diagnosi deve essere basata e dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera.
PARALISI
Perdita completa e permanente dell'uso di due o più arti (braccia o gambe) in seguito a paralisi. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da evidente deficienza neurologica permanente.
APPENDICE N. 3 – CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio iniziale di polizza viene stabilito sulla scorta delle presenze ed adesioni alla data di firma del presente C.I.A. degli assicurati ed è riportato nella scheda di polizza che costituisce parte integrante del presente contratto.
Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio in base alle entrate in garanzia degli assicurati, stabilito che per il personale che entra in garanzia nei primi sei mesi la Contraente pagherà il 100% del premio annuo e per chi entra in garanzia nei secondi sei mesi la Contraente pagherà il 50% del premio annuo.
Alla fine di ogni annualità assicurativa la Contraente dovrà fornire i dati relativi al calcolo della regolazione del premio, che dovrà comunque essere pagato entro 30 giorni dalla formale richiesta. In mancanza del pagamento entro i 30 giorni si stabilisce un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni trascorso il quale la garanzia si intenderà sospesa in attesa di risoluzione.
APPENDICE N. 4 – PROCEDURA PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE CONVENZIONATE CON BLUE ASSISTANCE S.p.A.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA, ANCHE IN DAY HOSPITAL
Prima di accedere alla struttura sanitaria l’assicurato deve sempre telefonare a Blue Assistance
S.p.A. ai seguenti numeri telefonici:
- dall’Italia: Numero Verde 800 - 042.042
- dall’estero: Prefisso internazionale +11 - 742.55.99
Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel tempo, è essenziale - al fine di ottenere la prestazione - che l’assicurato acceda agli operatori sanitari esclusivamente per il tramite di Blue Assistance S.p.A., in mancanza del quale il servizio non è operante.
Blue Assistance S.p.A. é a disposizione degli assicurati:
• dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 12 del sabato, per la prenotazione delle strutture sanitarie e dei medici chirurghi convenzionati, garantendo anche, se necessario, le informazioni necessarie per la scelta della struttura e dei medici più idonei per ogni necessità;
• 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per fornire consigli medici per orientare alla soluzione di problemi d’urgenza.
Al momento dell’accesso alla struttura sanitaria, l’assicurato si fa riconoscere e sottoscrive la “Richiesta di prestazione”, che costituisce la prima denuncia del sinistro.
Al momento della dimissione l’Assicurato deve sostenere in proprio le eventuali spese di sua competenza (scoperto, franchigia, prestazioni non contemplate dalla garanzia).
Blue Assistance S.p.A. provvede al pagamento delle spese nei termini previsti dalla polizza, disponendo anche la raccolta della relativa documentazione presso la struttura sanitaria; Blue Assistance S.p.A. curerà in seguito la restituzione all’Assicurato della documentazione delle spese con annotazione dell’avvenuta liquidazione.
Resta inteso che:
- qualora l’Assicurato utilizzi una struttura convenzionata ma scelga medici non convenzionati, deve provvedere in proprio al pagamento delle spese sostenute, che, al ricevimento della relativa documentazione, sono rimborsate da Blue Assistance S.p.A. a termini di polizza;
- le spese relative alle prestazioni sanitarie garantite nei giorni precedenti e successivi al ricovero previste alla Sezione I, punto 1 Prestazioni garantite, lettera e), non sono pagate
direttamente, ma rimborsate al ricevimento della relativa documentazione di spesa, con indicazione del ricovero cui si riferiscono;
- nel caso in cui Blue Assistance S.p.A. non possa prendere in carico la liquidazione della prestazione richiesta, l’Assicurato deve sostenere in proprio le relative spese;
- l’Assicurato che si avvale delle prestazioni di Blue Assistance S.p.A., delega la Società a pagare o far pagare, in suo nome e per suo conto, a chi di dovere, le spese sostenute per prestazioni previste dal contratto;
- qualora il sinistro risultasse non risarcibile, l’Assicurato si impegna a restituire gli importi eventualmente pagati direttamente per suo conto dalla Società.
Qualora l’Assicurato non utilizzi una struttura convenzionata tramite Blue Assistance S.p.A., le norme per la denuncia e liquidazione dei sinistri sono indicate alla Sezione V.
ALLEGATO N. 8 - CASSA DI ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO REALE
MUTUA - Copertura sanitaria dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A) – Sez A) (7° livello retributivo)
in applicazione dell’articolo 30 del C.I.A. 2009
PREMESSA
La copertura opera per i dipendenti inquadrati nell'area professionale A) – Sez A) 7° livello retributivo e per il relativo nucleo familiare, inteso come quello composto dal coniuge non legalmente separato (ovvero dal convivente more uxorio), nonchè dagli ascendenti, dai fratelli, dalle sorelle e dai figli, se conviventi, a prescindere dal loro reddito. I familiari devono risultare sul certificato anagrafico “Stato di famiglia”. E’ possibile assicurare anche i figli non conviventi per i quali sia a carico del Dipendente (in situazione di separazione legale o divorzio) l’assegno di mantenimento.
DEFINIZIONI E PRECISAZIONI
Nel testo si intende per
• Assicurazione: il contratto di assicurazione;
• Polizza: i documenti che provano l'assicurazione;
• Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
• Assicurato: la persona fisica per la quale è prestata l'assicurazione;
• Società: la Compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A.;
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; .
• Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro;
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
• Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inoltre alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato:
• Ricovero/Degenza: Degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura - Permanenza diurna in Day Hospital.
• Day Hospital: La degenza senza pernottamento in Istituto di Cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
• Istituto di Cura: Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, Day Hospital (pubblici o privati) regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (non sono comunque considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fitoterapiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani).
• Centro specializzato: Istituto (esclusi comunque i centri sportivi ed estetici) non adibito al ricovero dei malati, ma regolarmente autorizzato per l'erogazione di cure mediche, trattamenti fisioterapici e, rieducativi (comprese le cure termali) e/o ad effettuare analisi ed esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici.
• Intervento chirurgico ambulatoriale: Intervento chirurgico effettuato senza ricovero; sono considerati interventi chirurgici: diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia, gessature, suture.
• Assistenza infermieristica : Assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma.
• Terapie: Metodi di cura specifici per patologie clinicamente accertate normalmente effettuati in centri specializzati o in ambulatori di istituti di cura, ma anche al domicilio del paziente, praticate da personale professionalmente abilitato e prescritte dal medico curante.
• Protesi: Insieme di tecniche che si propongono di sostituire parzialmente o totalmente un arto od un organo.
• Scoperto: Parte del danno indennizzabile - espressa in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato.
• Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
• Malattia: Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
• Intervento chirurgico: Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovre manuali o strumentali cruente.
• Visita specialistica: Visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata.
• Massimale/Limite: La somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e nucleo assicurato, la Società presta la garanzia.
• Termini di aspettativa - Carenze: Il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell' assicurazione e l'inizio della garanzia.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O DELL' ASSICURATO
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato nella scheda di adesione, che costituisce parte integrante del contratto.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ed anche la cessazione dell'assicurazione, come previsto dagli arti. 1892 - 1893 - 1894 Codice Civile.
2. ALTRE ASSICURAZIONI
In caso coesistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il contraente e l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione; in caso di sinistro deve essere dato avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno l'identità degli altri, come previsto dall'articolo 1910 C.C..
3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Fermo quanto disposto dall'art.3.2 della Sezione III l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non sono pagati i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, come previsto dall'art. 1901 Codice Civile.
4. DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL' ASSICURAZIONE
Il presente contratto avrà effetto dalla data di stipula del presente C.I.A. e scadrà il 31/12/2011; in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima di tale scadenza, si intende prorogato di 1 anno e così successivamente.
5. PERSONE ASSICURATE
Si intendono assicurati i dipendenti dell'Italiana Assicurazioni S.p.A. ed i rispettivi nuclei famigliari come indicato nella Premessa.
Per gli inserimenti di nuovi assunti in corso d'anno assicurativo la copertura decorrerà (fatti salvi i termini di carenza eventualmente previsti) dalla data di assunzione ovvero dalla data di effetto della promozione nell'area professionale A - sezione A - (7°livello retributivo).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, l’assicurazione cessa alla fine dell’anno assicurativo in cui si è verificato il pensionamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per altre cause, l’assicurazione (per l’intero nucleo assicurato) cessa contestualmente all’interruzione del rapporto di lavoro.
6. CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il calcolo e la regolazione del premio vengono effettuati secondo quanto indicato nell'Appendice
n. 3 che forma parte integrante del presente contratto.
7. PROVA DEL CONTRATTO – VALIDITA’ DELLE VARIAZIONI
Qualunque variazione dell'assicurazione deve risultare da atto sottoscritto.
8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
9. LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per il Mondo intero.
SEZIONE I
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE
RICOVERI ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI
La Società presta la garanzia di cui alla presente Sezione, procedendo al rimborso, nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
- spese sostenute per terapie relative a malattie oncologiche, fino alla concorrenza di € 285.000,00= (€ 290.000,00 dall’1/1/2011) per anno assicurativo e nucleo assicurato;
- ricovero, reso necessario da infortunio o da malattia, escluso il parto naturale compreso il parto cesareo ed aborto spontaneo e/o post traumatico e l’intervento chirurgico ambulatoriale, fino alla concorrenza di € 177.000,00= (€ 180.000,00 dall’1/1/2011) per evento e per anno assicurativo (non reintegrabili), elevati a € 390.000,00= (non reintegrabili) in caso di Xxxxx Xxxxxxxx o di Intervento di Alta Chirurgia, come da successive appendici n. 1 e n. 2.
PRESTAZIONI GARANTITE
a) le spese per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le protesi - escluse quelle dentarie per le quali è operante quanto disposto dal successivo punto 3.3 lettera h ed escluse anche lenti a contatto ed occhiali, salvo le I.O.L. (cristallino artificiale) - applicati durante l'intervento o da applicarsi, per necessità medica, in un momento successivo all'intervento.
In caso di sostituzione di detti apparecchi terapeutici e protesi determinata da necessità medica, le spese per il loro acquisto sono rimborsate nel limite di € 2.800,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato.
L'infortunio che determina la necessità di intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, deve essere comprovato anche da referto della prestazione di Pronto Soccorso Pubblico oppure da referto del medico che ha prestato le prime cure immediatamente successive all'infortunio;
b) le spese, relative al periodo di ricovero, per assistenza medica, cure (con il limite per la dialisi di 30 applicazioni per anno assicurativo), trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami;
c) le spese per rette di degenza, rette per vitto e pernottamento dell'eventuale accompagnatore;
d) le spese di trasporto con ambulanza fino ad un massimo di € 535,00= per anno assicurativo e per evento, elevato fino a € 2.800,00= per mezzi sanitari diversi dall'ambulanza, comunque
ricomprese nel limite di € 177.000,00= (€ 180.000,00 dall’1/1/2011) previsti per i ricoveri (€ 390.000,00 in caso di Gravi Malattie o di Intervento di Alta Chirurgia come da appendice n° l e n°2), con applicazione di uno scoperto del 10% su ciascuna prestazione.
e) le spese per terapie varie sanitarie di medicina tradizionale, visite specialistiche, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), trattamenti specialistici effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura e anche a domicilio del paziente purché venga presentato certificato medico che attesti l’impossibilità fisica dell’Assicurato a recarsi presso la struttura sanitaria, assistenza infermieristica, il tutto nei 90 giorni precedenti e nei 120 giorni successivi al ricovero o all’intervento chirurgico ambulatoriale e purchè dette prestazioni siano ad essi inerenti.
Sono altresì comprese le spese sostenute per cure termali (ad eccezione di quelle di natura alberghiera) praticate in conseguenza di un ricovero o intervento chirurgico nei 120 giorni ad essi successivi.
Il rimborso viene effettuato con applicazione di uno scoperto del 10% su ciascuna delle suddette prestazioni precedenti e/o successive al ricovero.
Casi particolari di garanzia
f) in caso di trapianto di organi la garanzia vale, nei termini previsti alle lettere a), b), c) d) ed e) anche per le spese sostenute dal donatore e per il trasporto di organi o parte di essi;
g) per i nati da un parto indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è operante negli stessi termini previsti per la madre al momento del parto – gratuitamente fino alla scadenza anniversaria dell’anno assicurativo, con il minimo di 30 giorni. Per essi, inoltre, non vale l'esclusione delle malformazioni congenite e difetti fisici preesistenti di cui al successivo art. 3.3. La comunicazione della nascita dovrà essere effettuata, per iscritto, alla Società entro 30 giorni dall'evento per il relativo adeguamento contrattuale con inserimento del neonato in garanzia.
h) in caso di ricovero (o intervento chirurgico in day hospital) effettuati in regime di accreditamento con il SSN o in regime di attività libero professionale (c.d. "intramoenia), la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenza di spese rimaste a carico dell'Assicurato. L’Assicurato, in alternativa al rimborso, riguardante l'Oggetto dell'Assicurazione e le Prestazioni Garantite, e comunque nel caso in cui non abbia sostenuto alcuna spesa a seguito di un evento coperto dal presente contratto (con esclusione di eventuali ticket), può chiedere il pagamento di una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero di € 160,00= con il limite annuo di 120 giorni e considerando il giorno di entrata e quello di dimissioni come giorno unico. Per il solo dipendente in caso di fruizione di detta indennità non sarà necessario produrre la cartella clinica, rimanendo sufficiente una certificazione ospedaliera del periodo di ricovero.
i) in caso di ricovero per parto naturale viene riconosciuta la sola indennità di cui al precedente punto, o, in alternativa, un rimborso delle spese sostenute con il limite massimo di € 2.700,00=
ed esclusione delle spese sanitarie precedenti e successive al ricovero di cui al precedente punto e).
SEZIONE II
SPESE SPECIALISTICHE
In aggiunta alle prestazioni previste alla sezione I, la Società rimborsa le spese sostenute per:
• protesi oculari, ortopediche, acustiche e simili (con espressa esclusione di lenti e relative montature di protesi od elementi dentali), fino ad un limite di € 5.000,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%;
• spese per terapie di medicina varia (ad esempio laserterapia, cobaltoterapia, agopuntura, logopedia, psicomotricità, o altre) purché legate a patologia clinicamente accertata nonché prescritte o praticate da un medico specialista, con il limite di € 2.200,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%;
• spese per visite specialistiche accertamenti diagnostici e di laboratorio, fino ad un massimo di € 2.200,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%; fermo restando tale limite, verranno rimborsate anche le spese sostenute per l'acquisto di lenti correttive da vista sino ad un massimo € 330,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato. Sulle prestazioni specialistiche effettuate presso un centro convenzionato con la Società che pratichi pertanto agli assicurati tariffe ridotte rispetto a quelle relative al normale pubblico, fermi i predetti limiti, non si applica scoperto;
• i ticket sanitari relativi a prestazioni erogate dal S.S.N., verranno rimborsati integralmente senza applicazione di nessuno scoperto, oltre che nel predetto limite per prestazioni specialistiche di € 2.200,00= per anno e nucleo assicurato sino a concorrenza di un ulteriore massimale di € 1.500,00 per anno assicurativo e nucleo assicurato.
• Medicina preventiva: check up
La Società rimborsa le spese sostenute dal Funzionario per l’effettuazione da parte sua di check up di medicina preventiva; tale rimborso è effettuato nella misura del 90% della spesa sostenuta, col massimo di € 615,00= per check up.
Il Funzionario può usufruire di questa prestazione una volta all’anno.
Il check-up potrà essere eseguito presso qualsiasi centro specializzato prescelto dal lavoratore.
Tuttavia qualora l’Impresa stipuli una specifica convenzione con un centro diagnostico specializzato ed il lavoratore voglia usufruire di tale convenzione, la relativa spesa sarà a totale carico della Società, mentre ogni eventuale ulteriore onere (per trasporto o altro) non graverà in nessun caso sulla Società.
Della spesa sostenuta per il check up dovrà essere prodotta alla Società regolare documentazione.
• Medicina preventiva: pap test – mammografia – MOC – eco mammaria
La Società rimborsa, una volta per anno assicurativo, le spese sostenute dalla dipendente funzionario per l’effettuazione da parte sua di pap test, mammografia, M.O.C. ed ecografia mammaria.
Della spesa sostenuta per i suddetti esami dovrà essere prodotta alla Società regolare documentazione.
• La società rimborsa le spese per amniocentesi/villocentesi, fino ad un massimo di € 1.500,00= per anno assicurativo e nucleo assicurato e con applicazione di uno scoperto, per ciascuna prestazione, del 10%.
• In caso di esaurimento dei massimali che la polizza prevede per le sotto elencate prestazioni, la Società rimborsa, sino alla concorrenza di un ulteriore massimale di € 3.200,00= (€ 3.300,00 dall’1/1/2011) per anno assicurativo e per nucleo familiare, l’80% delle spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie extra ricovero:
- agopuntura prestata da medico specialista, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecografia (per non più di tre esami annui), elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, laserterapia, mammografia, mineralogia ossea computerizzata, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, tac, telecuore, urografia.
SPESE ODONTOIATRICHE
In aggiunta alle prestazioni pattuite la Società assicura il rimborso delle spese sostenute per:
a) visite e cure odontoiatriche e ortodontiche;
b) applicazione di protesi dentarie;
c) trattamenti ortodontici.
Le spese per le prestazioni suindicate sono rimborsate fino alla concorrenza di un massimale di
€ 5.500,00= (€ 5.600,00 dall’1/1/2011) per ogni Assicurato dipendente e per anno; qualora oltre al dipendente siano assicurati anche i suoi famigliari, il predetto massimale è aumentato di € 750,00= (€ 760,00 dall’1/1/2011) per ogni famigliare, con il massimo comunque per anno assicurativo di € 7.700,00= (€ 7.900,00 dall’1/1/2011) per nucleo assicurato.
Il rimborso è effettuato nella misura del 90% della spesa, restando il rimanente 10% a carico dell'assicurato ovvero, in alternativa, integralmente entro i limiti previsti per ciascuna prestazione come previsto nella tabella allegato n.2 dell'accordo per l'assistenza sanitaria dei funzionari delle imprese Assicuratrici di cui al C.C.N.L. in vigore. La scelta della modalità di rimborso dovrà essere effettuata dal funzionario sulla prima eventuale notula di ogni annualità assicurativa e con la stessa metodologia verranno rimborsate tutte le eventuali fatture successive presentate nell'arco dell'anno assicurativo.
In ogni caso di cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio valgono le condizioni di cui all’art. 3.3, lett. h della sezione III.
Sono rimborsabili esclusivamente le spese per prestazioni effettuate da medici dentisti.
Le spese implantologiche, fermo lo scoperto previsto, saranno rimborsate fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per nucleo e per anno assicurativo.
SEZIONE III
DELIMITAZIONI DELL' ASSICURAZIONE
3.1 Limiti di età – Persone non assicurabili
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni (le persone che raggiungono tale età in corso di contratto sono assicurate fino alla successiva scadenza annuale del premio). Si precisa che sono comunque esclusi dalla garanzia i ricoveri in case di soggiorno e ospizi per persone anziane.
Non sono mai assicurabili le persone, diverse dal dipendente, affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate limitatamente ai casi in cui la causa di queste malattie derivi dalla tossicodipendenza.
Non sono mai assicurabili i soggetti diversi dal dipendente affetti dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive e stati paranoidi. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
L’eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga.
3.2 Termini di aspettativa - Carenze
La garanzia decorre con effetto immediato per il dipendente e per i famigliari del dipendente che abbiano già in corso alla data di decorrenza del presente contratto una copertura sanitaria per il medesimo rischio stipulata con la Società, sostituita dal presente contratto senza soluzione di continuità.
Per tutti i soggetti assicurati diversi dal dipendente che entrano in copertura a nuovo la garanzia decorre:
- dal 180° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le conseguenze dirette di infortunio pregresso e di malattia già manifestatasi o comunque diagnosticata prima della data di effetto dell'assicurazione;
- dalla data di effetto dell'assicurazione per il parto (per il quale vale la garanzia in conformità a quanto previsto dalle condizioni di polizza) e semprechè la gravidanza abbia avuto inizio dopo la data di decorrenza della copertura;
- con effetto immediato per tutti gli altri casi.
In caso di ricovero o di altre prestazioni previste in polizza verificatisi durante la carenza, non verrà corrisposto alcun indennizzo anche per prestazioni a loro connesse ed effettuate oltre il periodo di carenza stesso.
3.3 Esclusioni
L'assicurazione non è operante per tutti i soggetti assicurati diversi dal dipendente per l'eliminazione o correzione di difetti fisici e/o malformazioni congenite preesistenti alla stipulazione del contratto, ovvero preesistenti alle precedenti coperture sanitarie per il medesimo rischio stipulate con la Società se in corso. Tale esclusione non è operante per i nati da parto indennizzabile ai sensi del presente contratto che vengano integrati immediatamente in garanzia, senza soluzione di continuità, come previsto nella Sezione I - Prestazioni garantite - Casi particolari di garanzia - alla lettera g).
L'assicurazione non è operante per tutti i soggetti assicurati per:
a) l'aborto volontario non terapeutico;
b) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
d) gli infortuni derivanti da stato di ubriachezza; uso non terapeutico di psicofarmaci e/o allucinogeni e/o stupefacenti;
e) le malattie professionali come definite dal D.P.R. 30.6.65, n. 1124 e successive variazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza;
f) le pratiche necessarie all’induzione della gravidanza con mezzi artificiali;
g) le cure e gli interventi determinati da positività HIV e da AIDS e sindromi ad essa correlate quando la causa di queste malattie derivi dalla tossicodipendenza;
h) le cure dentarie e le paradontopatie da infortunio o malattia in genere (salvo quanto disposto al punto “Spese odontoiatriche” della Sezione II). Sono tuttavia comprese le cure e protesi dentarie da effettuarsi e/o applicarsi a seguito di intervento di chirurgia oro-maxillo facciale conseguente ad infortunio o neoplasia maligna. Qualora l'intervento sia determinato da infortunio, quest'ultimo deve essere comprovato anche da referto delle prestazioni di Pronto Soccorso Pubblico oppure da referto del medico che ha prestato le prime cure immediatamente successive all'infortunio;
i) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto nella Sezione I – Prestazioni garantite alla lettera a), nonché alla Sezione III;
j) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e le accelerazioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapeutiche;
k) le conseguenze di guerre ed insurrezioni; movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano.
Sono inoltre escluse dall'assicurazione per tutti i soggetti assicurati i rimborsi delle spese dovute ad infortuni:
l) derivanti da rischi e sports aerei o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
m) conseguenti ad azioni delittuose compiute dolosamente dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenze o negligenze, anche gravi, dell'Assicurato stesso;
n) conseguenti a tumulti popolari, atti violenti od aggressioni cui l'Assicurato abbia preso parte attiva.
SEZIONE IV
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
4.0 Utilizzo delle strutture convenzionate con Blue Assistance S.p.A.
In caso di ricovero in istituto di cura (anche in day hospital), l’assicurato può utilizzare il circuito delle strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance, secondo le procedure e nei termini stabiliti dall’Appendice n.4.
4.1 Anticipazione del rimborso
L'assicurato può chiedere l'anticipazione del rimborso quando:
▪ le spese siano, in base alla fatturazione parziale o all'attestazione dell'Istituto di Cura o del Centro specializzato, con presentazione successiva della fattura, non inferiori a € 2.000,00=;
▪ l'assicurato fornisca alla Società la documentazione medica sufficiente per valutare che l'evento rientra in copertura con la presente polizza.
In tal caso la Società, esaminata la documentazione e riscontratane l'idoneità, corrisponde l'85% (ottantacinquepercento) delle spese rimborsabili.
Qualora a guarigione clinica avvenuta dovesse risultare che nessun indennizzo spetterebbe, la Società ha diritto alla restituzione entro 15 giorni dalla richiesta formale, degli importi anticipati.
4.2 Data del sinistro
La data del sinistro è quella nella quale si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l'intervento chirurgico ambulatoriale, il ricovero domiciliare o altre prestazioni sanitarie assicurate.
La Società effettua, nei limiti del massimale annuo, il rimborso delle spese indipendentemente dal fatto che siano sostenute nel corso di annualità assicurative diverse da quella del sinistro e comunque non oltre un anno dalla scadenza del contratto.
4.3 Documentazione medica e documentazione delle spese
L'Assicurato deve sottoporsi anche in fase di ricovero, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società o suoi incaricati, fornire alla stessa ogni informazione e produrre la documentazione medica del caso, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
In caso di ricovero in Day Hospital, tale circostanza dovrà espressamente risultare dalla documentazione medica (cartella clinica) che l'Assicurato è obbligato a presentare, salvo quanto disposto alla Sezione I – Prestazioni garantite – Casi particolari di garanzia alla lettera h).
La documentazione delle spese è acquisita dalla Società; tuttavia la Società restituisce la predetta documentazione previa iscrizione dell'importo liquidato e della data di liquidazione.
4.4 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti, in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria, possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
4.5 Diritto all’azione di rivalsa
La Società eserciterà il diritto di rivalsa di cui all’articolo 1916 Codice Civile nei confronti dei terzi civilmente responsabili.
Tale diritto è tuttavia limitato, per il titolo e per gli importi, alle prestazioni relative alle spese di cura.
A parziale deroga del predetto art. 1916 Codice Civile, l’azione di rivalsa, nei confronti degli affini e dei parenti fino al terzo grado dell’Assicurato con lo stesso non conviventi, verrà esercitata, salvo il caso di xxxx, solo se la loro responsabilità civile è garantita da idonea ed operante polizza di responsabilità civile verso terzi (art. 1917 C.C.) e nei limiti dei massimali di polizza.
APPENDICE N. 1 INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA
Cranio e sistema nervoso centrale e periferico
- Craniotomia per lesioni traumatiche inter-cerebrali.
- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche;
- Cranioplastiche.
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
- Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta.
- Operazioni per encefalo meningocele.
- Lobotomia, talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
- Interventi per epilessia focale.
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radi meningomidollari.
- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi.
- Interventi sull 'ipofisi per via trasfenoidale.
- Emisferectomia.
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici.
- Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale.
- Vagotomia per via toracica.
Faccia e bocca
- Plastica per paralisi del nervo facciale.
- Riduzione fratture mandibolari con osteo-sintesi.
- Parotidectomia con conservazione del facciale.
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne.
- Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare contemporaneo.
- Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare.
- Demolizione dell'osso frontale.
- Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne.
- Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
- Resezione del mascellare superiore.
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
- Trattamento chirurgico e ortopedico di fratture del condilo e dell'ipofisi coronoide mandibolare.
- Trattamento chirurgico e ortopedico di fratture dei mascellari superiori.
Collo
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
Esofago
- Interventi per diverticolo dell'esofago.
- Resezione dell'esofago cervicale.
- Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo.
- Collocazione di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica.
- Mediastinotomia soprastemale per enfisema mediastinico.
- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria.
- Operazione sull'esofago per stenosi benigne, per tumori.
Torace
- Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare.
- Intervento sul mediastino per tumori.
- Resezioni segmentarie e lobectomia.
- Pneumectomia.
- Decorticazione polmonare.
- Pleuro pneumectomia.
- Toracectomia.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi.
- Resezione bronchiale con reimpianto.
- Interventi per fistole bronchiali cutanee.
- Asportazione del timo.
- Toracoplastica totale.
Chirurgia cardiaca
- Pericardiectomia.
- Sutura del cuore per ferite.
- Interventi per corpi estranei del cuore.
- Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.
- Commissurotomia.
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare.
- Valvuloplastica della mitrale o dell'aorta.
- Sostituzione valvolare con protesi.
- Infartectomia in fase acuta.
- Resezione aneurisma del ventricolo sinistro.
- By-pass aorto-coronarico con vene.
- By-pass aorto~coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro.
- Impianto di arteria mammana secondo Xxxxxxxx, singolo e doppio.
- Impianto di pace-maker epicardico per via tora-cotomica o frenico-pericardica.
- Asportazione dei tumori endocavitari del cuore.
Stomaco e duodeno
- Resezione gastrica.
- Gastrectomia totale.
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica.
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica.
- Cardiomiotomia extramucosa.
Peritoneo e intestino
- Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell' addome con lesione di organi interni parenchimali.
- Idem con lesioni dell'intestino - resezione intestinale.
- Occlusione intestinale di varia natura- resezione intestinale.
- ResezIone del tenue.
- Resezione ileo-cecale.
- Colectomia segmentaria.
- Colectomia totale.
Retto
- Amputazione del retto per via sacrale.
- Amputazione del retto per via addominoperineale.
Fegato e vie biliari
- Epatotomia semplice per cisti da echinococco.
- Resezione epatica.
- Epatico e coledocotomia.
- Papillotomia per xxx xxxxx-xxxxxxxxx.
- Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx (colecisto gastrotomia, colecisto e enterostomia).
Pancreas e milza
- Interventi per necrosi acuta del pancreas.
- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
- enucleazioni delle cisti;
- marsupializzazione,
- Interventi per fistole pancreatiche,
- Interventi demolitivi del pancreas,
- totale o della testa;
- della coda.
- Splenectomia.
- Anastomosi porta-cava e spleno-renale.
- Anastomosi mesenterica-cava.
Vasi
- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco brachio - cefalico, iliache.
- Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima.
- Disostruzione by-pass aorta addominale.
- Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca.
- Resezione arteriosa con plastica vasale.
- Operazione sull'aorta toracica o sull'aorta addominale.
Pediatria
- ldrocefalo ipersecretivo.
- Polmone cistico o policistico (lobectomia, pneumonectomia).
- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma).
- Atresia dell'esofago.
- Fistola dell'esofago.
- Atresia dell'ano semplice - abbassamento addomino perineale.
- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare - abbassamento addomino perineale.
- Eteratoma sacrococcigeo.
- Megauretere:
- Resezione con reimpianto;
- Resezione con sostituzione di ansa intestinale.
- Nefrectomia per tumore di Wilms.
- Megacolon
- Operazione addomino perineale di Buhamel x Xxxxxxx.
- Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
Ortopedia e traumatologia
- Disarticolazione interscapolo toracica
- Emipelvectomia.
- Artroprotesi di anca.
- Endoprotesi di remare.
- Artroprotesi di ginocchio.
- Artroprotesi di gomito.
- Protesi di Xxxxxxxx.
- Artrodesi vertebrali anteriori e/o posteriori.
Urologia
- Intervento per fistola vescico rettale.
- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia.
- Ileocisto plastica - colocisto plastica.
- Cistectomia totale.
- Intervento per fistola vescico-intestinale.
- Intervento per estrofia della vescica
- Nefrectomia allargata per tumore.
- Nefroureterectomia totale.
Apparato genitale
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia.
- Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria.
- Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma).
- Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi.
- Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico.
- Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale.
- Cura chirurgica di fistola ureterale.
- Cura chirurgica di fistola retto-vaginale.
- Metroplastica.
- Pannisterectomia radicale per via addominale.
- Pannisterectomia radicale per via vaginale.
- Eviscerazione pelvica.
- Vulvectomia totale.
Oculistica
- Trapianto corneale a tutto spessore.
- Iridocicloretrazione.
- Trabeculectomia.
Otorinolaringoiatria
- Chirurgia della sordità otosclerotica.
- Timpanoplastica
- Chirurgia endoauricolare della vertigine.
- Chirurgia translabirintica della vertigine.
- Decompressione del nervo facciale.
- Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia.
- Resezione del nervo petroso superficiale.
Laringe
- Laringectomia orizzontale sopraglottica.
- Laringectomia parziale verticale.
- Laringectomia totale.
- Faringolaringectomia.
Si considerano "interventi di Alta Chirurgia" anche:
- il trapianto ed espianto di organi
- gli interventi che per complessità siano assimilabili e riconducibili agli interventi previsti dall'elenco precedente
- il ricovero in reparto di terapia intensiva (cosiddetta rianimazione).
APPENDICE N. 2 – GRAVI MALATTIE
INFARTO DEL MIOCARDIO (attacco cardiaco)
Morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell'area interessata. La diagnosi deve essere basata e dimostrata dai seguenti parametri:
a) ripetuti dolori al torace
b) cambiamenti elettrocardiografici tipici dell'infarto
c) aumento degli enzimi cardiaci.
CORONAROPATIA
Che necessita di intervento chirurgico o tecniche cardiologiche interventistiche
Malattia che determina intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o il blocco di due o più arterie coronarie, con innesto di by-pass in persone affette da una forma grave di Angina Pectoris, incluse le tecniche non chirurgiche (propriamente dette) quali l'insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finalizzata alla disostruzione. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da angiografia o da angiografia digitalizzata.
ICTUS CEREBRALE
(colpo apoplettico)
Accidenti cerebro-vascolari aventi ripercussioni neurologiche di durata superiore alle 24 ore e che implicano morte di tessuto cerebrale, emorragia ed embolia da fonte estranea al cranio. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da: evidenza di deficienza neurologica permanente,
T.A.C. o R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) ed E.E.G. (elettroencefalogramma).
CANCRO
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne e dall’invasione dei tessuti. Ciò include la leucemia (ad eccezione della leucemia linfatica cronica) ma esclude il cancro localizzato e non invasivo (cancro in situ), i tumori dovuti alla presenza del virus di immunodeficienza (A.I.D.S.) ed il cancro della pelle che non sia il melanoma maligno.
La diagnosi deve essere basata e dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera.
PARALISI
Perdita completa e permanente dell'uso di due o più arti (braccia o gambe) in seguito a paralisi. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da evidente deficienza neurologica permanente.
APPENDICE N. 3 – CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio iniziale di polizza viene stabilito sulla scorta delle presenze ed adesioni alla data di firma del presente C.I.A. degli assicurati ed è riportato nella scheda di polizza che costituisce parte integrante del presente contratto.
Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio in base alle entrate in garanzia degli assicurati, stabilito che per il personale che entra in garanzia nei primi sei mesi la Contraente pagherà il 100% del premio annuo e per chi entra in garanzia nei secondi sei mesi la Contraente pagherà il 50% del premio annuo.
Alla fine di ogni annualità assicurativa la Contraente dovrà fornire i dati relativi al calcolo della regolazione del premio, che dovrà comunque essere pagato entro 30 giorni dalla formale richiesta. In mancanza del pagamento entro i 30 giorni si stabilisce un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni trascorso il quale la garanzia si intenderà sospesa in attesa di risoluzione.
APPENDICE N. 4 – PROCEDURA PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE CONVENZIONATE CON BLUE ASSISTANCE S.p.A.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA, ANCHE IN DAY HOSPITAL
Prima di accedere alla struttura sanitaria l’assicurato deve sempre telefonare a Blue Assistance
S.p.A. ai seguenti numeri telefonici:
- dall’Italia: Numero Verde 800 - 042.042
- dall’estero: Prefisso internazionale +11 - 742.55.99
Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel tempo, è essenziale - al fine di ottenere la prestazione - che l’assicurato acceda agli operatori sanitari esclusivamente per il tramite di Blue Assistance S.p.A., in mancanza del quale il servizio non è operante.
Blue Assistance S.p.A. é a disposizione degli assicurati:
• dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 12 del sabato, per la prenotazione delle strutture sanitarie e dei medici chirurghi convenzionati, garantendo anche, se necessario, le informazioni necessarie per la scelta della struttura e dei medici più idonei per ogni necessità;
• 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per fornire consigli medici per orientare alla soluzione di problemi d’urgenza.
Al momento dell’accesso alla struttura sanitaria, l’assicurato si fa riconoscere e sottoscrive la “Richiesta di prestazione”, che costituisce la prima denuncia del sinistro.
Al momento della dimissione l’assicurato deve sostenere in proprio le eventuali spese di sua competenza (scoperto, franchigia, prestazioni non contemplate dalla garanzia).
Blue Assistance S.p.A. provvede al pagamento delle spese nei termini previsti dalla polizza, disponendo anche la raccolta della relativa documentazione presso la struttura sanitaria; Blue Assistance S.p.A. curerà in seguito la restituzione all’Assicurato della documentazione delle spese con annotazione dell’avvenuta liquidazione.
Resta inteso che:
- qualora l’Assicurato utilizzi una struttura convenzionata ma scelga medici non convenzionati, deve provvedere in proprio al pagamento delle spese sostenute, che, al ricevimento della relativa documentazione, sono rimborsate da Blue Assistance S.p.A. a termini di polizza;
- le spese relative alle prestazioni sanitarie garantite nei giorni precedenti e successivi al ricovero previste alla Sezione I - Prestazioni garantite, lettera e), non sono pagate
direttamente, ma rimborsate al ricevimento della relativa documentazione di spesa, con indicazione del ricovero cui si riferiscono;
- nel caso in cui Blue Assistance S.p.A. non possa prendere in carico la liquidazione della prestazione richiesta, l’Assicurato deve sostenere in proprio le relative spese;
- l’Assicurato che si avvale delle prestazioni di Blue Assistance S.p.A., delega la Società a pagare o far pagare, in suo nome e per suo conto, a chi di dovere, le spese sostenute per prestazioni previste dal contratto;
- qualora il sinistro risultasse non risarcibile, l’Assicurato si impegna a restituire gli importi eventualmente pagati direttamente per suo conto dalla Società.
Qualora l’Assicurato non utilizzi una struttura convenzionata tramite Blue Assistance S.p.A., le norme per la denuncia e liquidazione dei sinistri sono indicate alla Sezione IV.
ALLEGATO N. 9 - LISTA DEGLI IMMOBILI PER I QUALI ESISTE LA PRECEDENZA DEI DIPENDENTI PER LA LOCAZIONE
STABILE |
MILANO - VIA SAVONA 69/A |
MILANO - X.XX X.XX NUOVA 48 |
XXXXXX - XXX X. XXXXXXX 00 |
MILANO - P.ZZA AMATI 1 |
XXXXXX - XXX XXXXXXXXXX 00 |
XXXXXX - XXX XXXXXXXXX 0 |
XXXXXX - XXX X. XXXXXXX 00 |