CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
1) ALLACCIAMENTO ED AUTORIZZAZIONI
1.1 La SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., di seguito chiamata SEA, in caso di primo allacciamento provvede alla realizzazione degli impianti, a monte del contatore, per addurre l’energia fino al punto di consegna e ne rimane proprietaria.
Il Cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente alla SEA quanto dovuto, sia a titolo di contributo per la connessione sia a titolo di contributo in quota fissa previsto per i Clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela.
1.2 Normalmente ove motivi tecnici lo richiedano, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere alla SEA l’uso di un locale con diretto accesso alla strada, idoneo alla installazione delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione delle forniture.
La SEA rimane proprietaria degli impianti e degli apparecchi che installerà in detto locale e, che potranno essere utilizzati anche per connessioni di altri utenti.
1.3 La fornitura è altresì subordinata alla realizzazione, con oneri a carico del Cliente, delle opere murarie o manufatti comunque necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell’energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico.
1.4 L’esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant’altro necessario alla costruzione ed all’esercizio degli impianti occorrenti
1.5 Per quanto gli concerne il Cliente si obbliga col presente contratto a costituire (o a far costituire dal proprietario) immediatamente le servitù di elettrodotto relative alla fornitura in oggetto sia per quanto riguarda i locali che i sostegni e le linee da collocare in terreni e fabbricati di proprietà o comunque utilizzate dal Cliente.
2) CONTRATTO (STIPULAZIONE, DECORRENZA, DURATA)
2.1 Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente è tenuto a restituire alla SEA l’apposito modulo denominato “Contratto di somministrazione di energia elettrica” debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente alla documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto. L’allacciamento avverrà, a partire dalla data in cui il contratto regolarmente compilato e sottoscritto con la documentazione accessoria perverranno alla SEA, entro i termini previsti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
2.2 Il contratto decorre dalla data di attivazione della fornitura. Il presente contratto è a tempo indeterminato per le forniture di uso domestico, di durata annuale per le forniture di uso diverso da quello domestico. In assenza di disdetta scritta da parte del Cliente il contratto si rinnoverà tacitamente alla scadenza. La SEA su richiesta del Cliente, può iniziare l’erogazione in via provvisoria e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall’inizio dell’erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni trasmesso mediante raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui il contratto debitamente sottoscritto e la documentazione accessoria pervengano entro i detti termini alla SEA.
2.3 Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto, al fine di disattivare la fornitura, in qualunque momento, previo preavviso in forma scritta, con modalità tali da poter accertare la data di ricezione del recesso stesso. La SEA darà seguito alla richiesta pervenuta entro i termini previsti per tali casi dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, attualmente pari a 5 giorni lavorativi.
Il Cliente che richiede la cessazione è tenuto a corrispondere il contributo in quota fissa previsto dalle delibere dell’AEEG.
2.4 Qualora il cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, deve avvalersi del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al Fornitore e il preavviso dovrà essere pari a quanto consentito dalla stessa Autorità, attualmente un mese per i Clienti che non abbiano esercitato la proprie idoneità e tre mesi per i Clienti che abbiano esercitato la propria idoneità (ovvero che abbiano nel passato scelto un altro Fornitore ai sensi dell’art. 1 dell’allegato A alla Delibera dell’AEEG n.144/2007) .
Tutti i suddetti termini decorrono dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
2.5 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura che scaturiscono dal presente contratto sono a carico del Cliente.
3) DEPOSITO CAUZIONALE
3.1 Il cliente all’atto della stipulazione del contratto di fornitura è tenuto a versare un deposito cauzionale, nella misura stabilità dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas secondo le diverse tipologie di utenze e sulla base della potenza contrattualmente impegnata.
3.2 Al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura la SEA restituisce al cliente il deposito cauzionale maggiorato degli interessi legali dalla data di versamento.
3.3 La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, esonera dal versamento del deposito cauzionale.
3.4 La SEA non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare del deposito cauzionale versato o a un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione.
4) LETTURA DEL CONTATORE
4.1 La SEA esegue la lettura, o il tentativo di lettura, del gruppo di misura con le seguenti tempistiche:
- trattato monorario;
a) almeno una volta l’anno per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
b) almeno una volta al mese per le altre utenze con potenze disponibili superiori a 16,5 kW.
- telegestito trattato per fasce: alle ore 24.00 dell’ultimo giorno di ciascun mese.
4.2 Il Cliente ha facoltà di trasmettere a SEA l’autolettura del contatore telefonando al n. 0923/921280, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
4.3 L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai suoi consumi storici. La SEA comunicherà al cliente l’eventuale invalidità dell’autolettura effettuata.
5) PERIODICITA’ DELLA FATTURAZIONE
La SEA esegue la fatturazione dei consumi con la seguente periodicità:
- bimestrale per i clienti domestici alimentati in bassa tensione ed i clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza impegnata fino a 15 kW.
- mensile per i clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza impegnata superiore a 15 kW e per tutti i clienti alimentati in media tensione.
6) MODALITA’ DI CALCOLO DEI CONSUMI E PREZZO DEL SERVIZIO
6.1 La fatturazione è eseguita dalla SEA sui consumi effettivi.
In caso di impossibilità di esecuzione del tentativo di lettura, essa può avvenire sui consumi presunti, determinati utilizzando un algoritmo che tiene conto dei consumi storici del cliente.
E’ interesse della SEA, ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.
6.2 Eventuali differenze tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al Cliente, saranno conguagliate dalla SEA nella bolletta emessa nel periodo immediatamente successivo a quello in cui ha rilevato le letture reali.
6.3 La SEA applica per l’erogazione del servizio di fornitura le tariffe preventivamente approvate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e pubblicate secondo le disposizioni di legge.
6.4 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura, intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.
7) PAGAMENTI
7.1 Ogni bolletta contiene la data di emissione e quella di scadenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta medesima. Il Cliente deve pagare le bollette, utilizzando il bollettino allegato a ciascuna bolletta, gratuitamente direttamente presso gli uffici SEA di via X. Xxxxxx, 7 Favignana, presso gli uffici postali, o tramite altri enti abilitati al servizio, e comunque con le modalità espressamente indicate sulla bolletta.
Il pagamento della bolletta effettuato nei termini e con le modalità sopra indicate libera il Cliente dai suoi obblighi.
In caso di pagamento oltre la data di scadenza della bolletta la SEA addebiterà gli interessi moratori ad un tasso pari Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato del tre e mezzo per cento, salvo diversa previsione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il cliente con fornitura per usi domestici, considerato “buon pagatore”, per i primi dieci giorni di ritardo è tenuto al pagamento del solo interesse legale. Eventuali spese di sollecito sono addebitate al Cliente.
7.2 In deroga alla regola generale, il cliente può ottenere la rateizzazione dei pagamenti di una bolletta, il cui importo deve essere superiore ad € 25,82, presentando richiesta scritta entro il termine di scadenza della bolletta, nei seguenti casi:
a) per i clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
b) per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 250% dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
c) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.
Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. Le modalità e i tempi con cui effettuare la rateizzazione dei corrispettivi saranno concordate con la SEA, tenendo conto dei criteri minimi dettati dalla Delibera dell’AEEG n. 200/99 e successive modifiche e integrazioni.
8) PROCEDURE DI RECLAMO ED INFORMAZIONI
8.1 I clienti possono presentare reclami o richiedere informazioni utilizzando gli appositi moduli, in ogni caso o in qualunque formato:
- direttamente presso l’ufficio aperto al pubblico di Favignana in xxx
X. Xxxxxx, 0;
- tramite spedizione postale allo stesso indirizzo sopra indicato o in xxx X. Xxxxx, 0 Xxxxxxx;
- tramite fax al n. 0923/922600;
- tramite e-mail all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
Il personale della SEA avrà cura di protocollare tutti i reclami e le richieste ricevuti e attivarsi per la risposta al cliente.
Gli anziani o i disabili saranno assistiti dal personale addetto, anche telefonicamente, che compilerà per loro conto l’apposito reclamo scritto. La SEA informa tutti i clienti sulle modalità e sulle procedure di reclamo tramite apposita segnalazione sulla bolletta. Per i clienti nuovi la SEA, all’atto della stipulazione del contratto di fornitura, consegna al cliente un modulo per reclami contenente le suddette informazioni.
8.2 La SEA trasmette risposta motivata, alle richieste d’informazione scritte entro 30 giorni solari e, ai reclami scritti entro 40 giorni solari, dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta d’informazione. La risposta motivata al reclamo contiene i dati essenziali, specificati dall’AEEG nell’art. 10.1 del TIQV.
8.3 Per ogni informazione di tipo commerciale inerente il rapporto di fornitura il recapito telefonico è 0923/921280.
9) CESSIONE DEL CONTRATTO
9.1 La SEA ha la facoltà di cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a vendere l’energia elettrica. La cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni con la nuova imprese fornitrice.
9.2 Il Cliente non può cedere il contratto a terzi.
10) LIMITI DI PRELIEVO E DI UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA
10.1 Il Cliente, salvo diversa esplicita pattuizione, non può prelevare o utilizzare l’energia fornita dalla SEA oltre il valore della potenza massima a sua disposizione. E’ facoltà della SEA installare appositi limitatori.
10.2 L’energia non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti in contratto né può essere trasferita ad altri sotto qualsiasi forma.
11)MODIFICHE DELLE CARATTERISITICHE DELL’ENERGIA O DEGLI IMPIANTI
La SEA, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell’energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico. In tal caso la SEA avverte il Cliente, che dovrà provvedere all’adeguamento dei propri impianti a sue spese, mediante idonea comunicazione in bolletta almeno sei mesi prima della modifica se questa riguarda le caratteristiche dell’energia, ovvero 30 giorni prima se la modifica riguarda gli impianti.
12) IMPIANTI DI PROPRIETA’ DELLA SEA
12.1 Il Cliente è responsabile a norma di legge della conservazione e dell’integrità delle apparecchiature di proprietà della SEA installate nei luoghi di sua pertinenza presso di lui per l’esecuzione della fornitura. Nel caso in cui siano altri a danneggiare le suddette apparecchiature il Cliente non ne risponde se presenta tempestivamente una denuncia alle autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente, e ne trasmette copia alla SEA.
12.2 La SEA ha il diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente, con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale, ciò avverrà previo preavviso e assenso del Cliente interessato, salvo ragioni di comprovata necessità ed urgenza, o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
12.3 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest’ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica secondo la normativa in vigore, sono calcolate sui costi medi di utilizzo di mezzi, materiali, e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario alla verifica.
12.4 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti alle apparecchiature della SEA, le spese, calcolate secondo il criterio indicato nel comma precedente, sono addebitate al Cliente se il guasto o malfunzionamento non riguarda le apparecchiature della SEA.
13) IMPIANTI UTILIZZATORI INSTALLATI DAL CLIENTE
13.1 Gli impianti e gli apparecchi installati dal Cliente devono essere ad ogni momento rispondenti alle vigenti disposizioni antinfortunistiche di legge ed alle norme del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Il loro uso non deve provocare disturbo all’esercizio delle reti elettriche.
13.2 L’eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le parti per la relativa regolamentazione.
13.3 IL Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i circuiti alimentati da tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dalla SEA in maniera che in nessun caso possa sussistere parallelo (elettrico o meccanico), né commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.
13.4 La SEA può in qualsiasi momento procedere a verifiche degli impianti ed apparecchi del Cliente, al solo fine di garantirsi da perturbazioni nell’esercizio della rete di distribuzione o da infrazioni contrattuali , senza assumere alcuna responsabilità verso il Cliente o verso i terzi; in caso di irregolarità può sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia provveduto a propria cura e spese alle necessarie modifiche.
14) DANNI CAUSATI DALL’ENERGIA
La SEA non risponde dei danni causati dall’energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili alla SEA stessa.
15) RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI
15.1 Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata, per ordine interno aziendale o su richiesta del cliente medesimo, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore ai limiti di tolleranza previsto dalla normativa tecnica vigente, la SEA procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, comunicandone adeguata informazione al cliente interessato.
15.2 L’eventuale ricostruzione dei consumi avrà come periodo di riferimento l’intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui l’esercente provvederà alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale la SEA procederà alla ricostruzione dei consumi non sarà superiore a 365 giorni precedenti la data in cui è stata eseguita la verifica del gruppo di misura e può comprendere l’eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
15.3 I consumi saranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura della SEA, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi, se disponibili, del Cliente dei due periodi precedenti corrispondenti a quello ricostruito, ovvero con riferimento a quelli successivi, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere alla SEA elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dalla SEA.
15.4 La SEA avrà cura di rendere noto al cliente l’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell’eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, entro due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Il Cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell’esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall’esercente.
16) CASI DI INTERRUZIONE E DI LIMITAZIONE DELLA FORNITURA
16.1 L’energia è fornita con continuità, salvo le eccezioni regolate da pattuizione speciale e salvo i casi di forza maggiore.
16.2 La SEA può interrompere la somministrazione di energia elettrica per i lavori di manutenzione dei propri impianti, per le esigenze del proprio servizio e per cause di oggettivo pericolo.
16.3 Tali interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente, con le necessità del servizio, in modo da arrecare il minimo danno possibile alla generalità dei Clienti.
16.4 Tali interruzioni, come pure le variazioni di frequenza o di tensione, nonché le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali e fortuite che non dipendono dalla SEA, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, né a risarcimento dei danni, né a risoluzione del contratto.
17) SOSPENSIONE DELLA FORNITURA/RIDUZIONE DELLA POTENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
17.1 Nei casi di violazione delle clausole contrattuali da parte del Cliente la SEA può:
a) sospendere la fornitura di energia elettrica nei casi di violazione delle disposizioni degli artt. 1(allacciamenti ed autorizzazioni), 2(contratti), 7(pagamenti), 10(limiti di prelievo e di utilizzazione dell’energia), 11(modifiche delle caratteristiche dell’energia e degli impianti), 12.2(accesso agli impianti della SEA), 13(impianti del Cliente). La sospensione ha luogo previo invio al Cliente di una comunicazione scritta, con cui la SEA preavverte il Cliente della sospensione;
b) risolvere di diritto il contratto, con addebito delle eventuali ulteriori spese, per violazione delle disposizioni degli articoli 1(allacciamenti e autorizzazioni), 2(contratti), 7(pagamenti), 10(limiti di prelievo e di utilizzazione dell’energia), 11(modifiche delle caratteristiche dell’energia e degli impianti) . La risoluzione ha luogo previo invio al Cliente di una comunicazione scritta contenente l’intimazione ad adempiere, tranne che, per i casi in violazione dell’art. 7(pagamenti) per i quali il contratto sarà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione successiva a quella di costituzione in mora e diffida ad adempiere;
c) sospendere la fornitura di energia elettrica con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica, nei casi di appropriazione fraudolenta, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà risultare da verbale di verifica predisposto dalla SEA per l’inoltro all’autorità di pubblica sicurezza):
c1- in caso di prelievo fraudolento la riattivazione è effettuata immediatamente se il Cliente provvede al pagamento degli importi dovuti in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi, per il periodo compreso fra la data in cui sono iniziati i prelievi fraudolenti e la data della verifica, che la SEA comunicherà per iscritto al Cliente, degli ulteriori oneri riguardanti i danni al misuratore o al limitatore, infine, delle spese di verifica sia tecniche sia amministrative sostenute dalla SEA;
c2- nel caso di riattivazione non autorizzata, il riallaccio è condizionato anche al pagamento delle bollette scadute;
d) risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c1), previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l’intimazione ad adempiere;
e) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità del Cliente, riguardante uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente. La sospensione o la risoluzione hanno luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora contenente il preavviso e l’intimazione ad adempiere;
f) sospendere l’esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello domestico e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi di pagamento o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione hanno luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora contenente il preavviso e l’intimazione ad adempiere.
17.2 Al cliente in ritardo con i pagamenti sarà addebitato anche il costo del sollecito scritto. Per i pagamenti effettuati dopo la sospensione della fornitura saranno addebitate le spese relative al distacco ed al ripristino della fornitura stessa nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità.
17.3 In ogni caso, il Cliente, entro 20 giorni solari decorrenti dalla data di emissione della prevista comunicazione di costituzione in mora e diffida ad adempiere, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza della SEA gli estremi del pagamento con le modalità indicate nella comunicazione anzidetta. Qualora le caratteristiche tecniche del misuratore lo consentano, prima della sospensione della fornitura, la SEA eseguirà una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni, in caso di mancato pagamento, sarà eseguita la sospensione.
17.4 La fornitura non sarà comunque sospesa: a) in caso di mancato pagamento di corrispettivi in misura inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale versato e comunque inferiori ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; b) nei giorni festivi e prefestivi; c) in presenza di reclamo scritto dell’utente relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dalla SEA; d) se il Cliente non ha sottoscritto il contratto di fornitura; e) qualora, in caso di morosità, non sia stata eseguita la preventiva comunicazione di costituzione in mora e diffida ad adempiere.
17.5 La sospensione della fornitura non sarà disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica indispensabili alla sopravvivenza umana. Tale previsione obbliga la SEA dalla data di ricezione della denuncia del Cliente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati. La SEA ha la facoltà di accertarsi, previo preavviso al Cliente di almeno 7 giorni, della esistenza dei suddetti apparati.
17.6 Il Cliente finale moroso ha diritto alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, da parte della SEA, della regolazione in materia di costituzione in mora e
sospensione della fornitura, ai sensi della delibera dell’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n.04/08, in seguito modificata e integrata.
18) DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ED EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente riceve: 1) la fattura relativa agli oneri contrattuali; 2) il prospetto delle tariffe e dei prezzi applicati, con l’informativa sulla spesa annua complessiva; 3) la Carta dei Servizi; 4) il Codice di Condotta Commerciale definito dall’AEEG con delibera ARG/com 104/10; 5) il modulo per la presentazione dei reclami; 6) il prospetto informativo sul trattamento dei dati personali. Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità, emanati successivamente alla stipula dello stesso. Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogatele clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità successivamente alla stipula dello stesso.
19) ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
19.1 Il Cliente elegge domicilio a tutti gli effetti , nel luogo ove è fornita l’energia.
19.2 Ove non diversamente previsto dalla legge, per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.
IL CLIENTE ………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., l’art.2.3 (termine minimo di preavviso per il recesso), l’art. 7 (modalità di pagamento ed interessi moratori), l’art. 8 (procedure di reclamo), l’art. 9 (cessione del contratto), l’art. 11 (modifiche delle caratteristiche dell’energia e degli impianti), l’art. 13 (conformità degli impianti del Cliente alle norme CEI), l’art. 14 (danni causati dall’energia), l’art. 15 (ricostruzione dei consumi, termini per le osservazioni e procedure di reclamo), l’art. 16 (interruzione e limitazione della fornitura), l’art. 17 (sospensione della fornitura e risoluzione del contratto), l’art.18 (documentazione consegnata al cliente); l’art. 19 (elezione di domicilio e foro competente).
IL CLIENTE ……………………………………………………………….
IL FORNITORE………………………….………………………………..