CIG n. 8465543315
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE, VERIFICA, ACQUISIZIONE DATI, CATALOGAZIONE, ARCHIVIAZIONE, GESTIONE E CONSULTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DA ESPLETARE PRESSO GLI ARCHIVI CENTRALIZZATI DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
CIG n. 8465543315
CUI: S00493410583201900004
tra
L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA n. 00907501001), nella persona della Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Servizio Patrimonio, autorizzata alla stipula del presente contratto con Determinazione del Segretario Generale dell’Ente n. ………. del ;
e
la Società……….., per il seguito denominata "Società", con sede in …. - Partita IVA n ,
C.F. n in persona di;
premesso che
♦ L’ACI ha avviato, a seguito di determinazione a contrarre n………….del del
Segretario Generale l’espletamento di una procedura aperta n. ----------in ambito comunitario, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato “Codice dei contratti” o “Codice”) con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E. in data e pubblicato sulla G.U.R.I.
n. ….del………., nonché sul profilo del committente xxx.xxx.xx e sui siti informatici di cui all’art. 72 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data ……………e “………” in data ……………. e su due a diffusione locale, “……” ed. locale del ……………e “………….” ed. locale del per l’affidamento dei servizi
di catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione dei fascicoli del PRA e di altra documentazione e materiale dell’ACI;
♦ la documentazione di gara è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’ACI, xxx.xxx.xx – sezione Bandi di gara – servizi e sulla piattaforma di Federazione xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxx.xxxx;
♦ la Società………………. è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 18 del
disciplinare di gara, come da verbale n. ..del della Commissione di aggiudicazione nominata
con determinazione del Segretario Generale n. …… del ;
♦ con determinazione del Segretario Generale n. ….. del ……, l’aggiudicazione è dichiarata efficace, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in conformità a quanto previsto al paragrafo 23.4 del disciplinare di gara;
♦ la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, è stata comunicata ai soggetti interessati con nota prot.;
♦ è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo 23) del disciplinare di gara;
♦ sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
♦ ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., sono state avviate, come da relazione del RUP del , le richieste di informazioni antimafia mediante la Banca
Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell’art. 82 del citato decreto legislativo;
♦ ai sensi dell’art.92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, in assenza di informazioni antimafia il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva , salvo il recesso, qualora successivamente alla stipula di quest’ultimo, siano accertate cause interdittive di antimafia;
♦ la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente contratto, come specificato nel capitolato tecnico, allegato al presente
contratto, nonché i requisiti previsti dalle vigenti normative ed è munito delle certificazioni ed autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività di cui al presente contratto;
♦ la Società ha visionato i locali adibiti a magazzini ed archivi dell’ACI, siti in Xxxxxxx (Xxxx), xxx Xxx Xxxxxxxx, 0 e in xxx Xxxxxxxxxx, 00/00, località Cisterna di Latina, e dichiara che gli stessi
sono consegnati con le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico e sono muniti degli impianti e delle prescritte certificazioni, come da verbale di presa in carico, che si considera parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato;
♦ la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal capitolato tecnico dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
♦ la Società ha presentato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria per un importo di €…………., stipulata con la………………., nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all’esecuzione del presente contratto;
♦ la Società è in possesso della polizza di assicurazione contro i rischi professionali, stipulata con la società di cui all’art. 83 comma 5-bis del d. Lgs 50/2016 s.m.i.
♦ il numero di CIG rilasciato dall’ANAC è n. ………….e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue
1. Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. . L'esecuzione dei servizi è regolata:
- dalle clausole del presente contratto;
- dal capitolato tecnico (allegato 1);
- dagli allegati “A” e “ B” del capitolato tecnico: locali adibiti ad archivio e flussi di lavorazione;
- dall’offerta economica della Società (Allegato n. 5);
- dall’offerta tecnica della Società (Allegato n. 4);
- dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
- dal Patto di Integrità (Allegato n. 8);
- dall’allegato “C” dello schema di contratto: (Accordo per il Trattamento dei Dati Personali) e, per quanto non previsto:
- dalla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell’ACI, disponibili sul sito istituzionale dell’Ente – sezione “Amministrazione trasparente”;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore nel periodo di vigenza contrattuale.
2. Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio, in senso tecnico ed organizzativo, di gestione, riordino, acquisizione, catalogazione, archiviazione, anche su supporto informatico, ricerca, consultazione e trasmissione dei fascicoli del pubblico registro automobilistico e di altra documentazione e materiale dell’ACI presso i locali messi a disposizione dall’ACI stessa siti in
● Sito Archivistico 1: Xxxxxxx - xxx Xxx Xxxxxxxx 0;
● Sito Archivistico 2: Cisterna di Xxxxxx - xxx Xxxxxxxxxx 00/00;
aventi le caratteristiche e le dotazioni di cui all’allegato A del capitolato tecnico. In particolare:
a. il servizio di presa in carico e gestione della documentazione ACI attualmente allocata presso l’archivio dell’ACI sito in Xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxx, 0;
b. il servizio di presa in carico gestione della documentazione ACI attualmente allocata presso l’archivio dell’ACI sito in Cisterna di Latina, xxx Xxxxxxxxxx 00/00;
c. il servizio di ricezione, smistamento, verifica, acquisizione, catalogazione ed archiviazione della documentazione di nuova emissione - fascicoli PRA “fuori provincia” (FP) - in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
d. il servizio di ricezione, acquisizione, catalogazione ed archiviazione della documentazione ACI relativa ai Faldoni contenenti i Fascicoli PRA di pertinenza (cd. “Storici”) ed eventuale altro materiale ACI in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
e. il servizio di ricerca e consegna, per la consultazione tramite portale web o via fax o mail, e successiva riarchiviazione della documentazione di cui alle precedenti lettere ed in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
f. il servizio di gestione, ricerca e consegna, per la consultazione, e successiva ricollocazione nelle apposite cassettiere, delle bobine microfilm dei volumi del Pubblico Registro Automobilistico, in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
g. l’esecuzione, su richiesta di ACI, delle procedure di predisposizione e scarto della documentazione in conformità alle modalità ed ai tempi di seguito indicati;
h. il servizio di custodia e manutenzione ordinaria degli archivi ACI comprensivo della fornitura dei servizi di cui all’Allegato A e di tutti gli oneri, comprese le utenze, necessari ad assicurare il corretto espletamento dell’appalto;
i. il servizio di Portale web dedicato e reportistica in conformità a quanto indicato nel paragrafo 11 del capitolato tecnico;
j. ulteriori servizi integrativi e connessi secondo le procedure e nei limiti previsti dalla legge in materia di contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori.
2. L’esecuzione dei servizi deve avvenire secondo le indicazioni tecniche ed i parametri dettagliatamente stabiliti nel “Capitolato tecnico” e nell’offerta tecnica della Società che consentono di definire con precisione le prestazioni oggetto del contratto, ed in conformità ai livelli offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi di gestione documentale e di gestione degli archivi, pena l’applicazione delle penali stabilite nel paragrafo 17 del Capitolato tecnico.
3. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo offerto indicato nel successivo articolo 8, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni intervento che si rendesse necessario per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuno per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3. Durata – Proroga tecnica -
1. Il presente contratto ha la durata di 4 (quattro) anni, a decorrere dal ……. fino al …..
2. Come previsto nel paragrafo 4.2 del disciplinare di gara, la durata del contratto potrà essere eventualmente prorogata, ai sensi dell’art.106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta dell’ACI, alle medesime condizioni tecnico-economiche definite in sede di gara, fino ad un massimo di sei mesi, per il tempo strettamente necessario all’espletamento e al perfezionamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, ottenuto l’assenso della Società, il servizio sarà regolato alle stesse condizioni e con le stesse garanzie previste nel presente contratto.
4. Periodo di prova
1. Per i primi tre mesi l’affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata.
2. All’iniziativa del recesso dell’ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di avere già effettuato servizi analoghi in periodo precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
3. Nell’eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo per i servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
5.Modifiche del contratto
1. Come previsto al paragrafo n. 4.2 del disciplinare di gara, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, l’ACI si riserva la facoltà, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, i servizi oggetto del contratto nei casi di
cui all’art.106 del Codice e nel rispetto delle modalità e condizioni e dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. In particolare, ai sensi dell’art.106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’ACI potrà imporre alla Società aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. L’ACI si riserva la facoltà di modificare il contratto nel limite del 10% del valore iniziale dello stesso contratto, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 106, comma 1, lettera e) del Codice.
4. Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall’ACI.
6. Personale della Società
1. Nell’espletamento del servizio la Società si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto e operante sotto la propria esclusiva responsabilità, che offra, peraltro, idonee garanzie di addestramento, capacità e affidabilità. Qualora l’ACI accertasse che la Società si sia avvalsa, per l’esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo la normativa vigente in materia, segnalerà immediatamente il fatto alle autorità competenti.
2. Per l’esecuzione del servizio, la Società dovrà mettere a disposizione di ACI e mantenere per tutta la durata del contratto, la struttura organizzativa ed operativa, coordinata dal responsabile del servizio, referente della Società di cui all’articolo 25, e composta da personale esperto e professionalmente competente, nel settore di document management, con comprovata e documentata esperienza nel campo, in conformità all’offerta tecnica prodotta in sede di gara.
3. L’eventuale sostituzione del personale nel corso della durata del contratto dovrà essere comunicata ad ACI, con contestuale presentazione della documentazione attestante l’esperienza di cui al comma 2, analoga o superiore a quella offerta in sede di gara.
4. La Società, in sede di verbale di avvio del servizio comunicherà all’ACI l’elenco nominativo del personale che sarà abilitato al servizio con accesso agli archivi. Stessa comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale.
5. In caso di sciopero o altre manifestazioni che determinino una impropria ed insostituibile carenza di personale, dovrà essere garantito un servizio di emergenza, da definire in accordo con l’ACI, per assicurare il mantenimento dei servizi minimi indispensabili. In ogni caso la Società dovrà sempre garantire idonea sostituzione per qualsiasi assenza del personale.
7 Archivi
1. Il servizio è svolto presso gli archivi messi a disposizione dall’ACI e dislocati presso due sedi:
a. Sito Archivistico 1: Xxxxxxx - xxx Xxx Xxxxxxxx 0;
b. Sito Archivistico 2: Cisterna di Xxxxxx - xxx Xxxxxxxxxx 00/00.
2. I suddetti locali, come indicato nell’art. 10 del capitolato tecnico, sono concessi in uso alla Società esclusivamente e limitatamente ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto e dovranno essere restituiti al termine, per qualsiasi causa, del contratto nello stesso stato manutentivo e di conservazione in cui si trovano al momento di inizio del servizio e di consegna degli stessi.
3. Le modalità ed i termini di utilizzo, gestione e manutenzione degli archivi sono espressamente indicati nell’art. 10 del capitolato tecnico e nel relativo allegato A).
4. La Società dovrà assicurare, periodicamente, i servizi e gli interventi programmati ed elencati dettagliatamente nell’allegato A del capitolato tecnico, nell’offerta tecnica presentata nella procedura, nonché ogni prestazione che si rendesse necessaria per l’utilizzo degli archivi e degli ambienti di lavoro; a tal fine la Società, in quanto utilizzatore, è custode dei locali ai sensi e per gli effetti della normativa.
5. L’ACI assicura che i suddetti archivi, gli impianti e le attrezzature sono rispondenti alla normativa in materia di sicurezza e la Società assume l’obbligo di garantire il mantenimento delle condizioni e dei livelli indicati nell’Allegato A), nell’offerta tecnica nonché di assumere, a propria cura e spesa, tutti gli oneri in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalle norme regolanti la materia, nonché da quelle emanate nel corso della durata del presente contratto e quelli indicati nell’offerta tecnica presentata nella procedura di gara.
8. Corrispettivi e valutazione economica
1. Tenuto conto della durata del contratto e delle opzioni/modifiche di cui all’art. 5 del presente contratto, il corrispettivo massimo spettante alla Società affidataria a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito nella misura complessiva di €
,00 (euro /00), oltre IVA.
2. Per l’eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente contratto, è stabilito l’importo di € ,00 (euro /00), oltre IVA.
3. Tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo 4.2 del disciplinare di gara, il contratto è a consumo, fino all’esaurimento dell’importo xxxxxxx xxxxxxxxx, come definito nel successivo comma 4 sulla base della pianificazione annuale stabilita.
4. L’ACI corrisponderà alla Società gli importi dovuti esclusivamente per i servizi effettivamente resi, di volta in volta, sulla base delle singole richieste di ordinativo e da liquidare mensilmente, tenuto conto degli importi unitari contrattuali di cui al successivo comma 4.
5. Tale corrispettivo mensile verrà determinato e contabilizzato dal Direttore dell’esecuzione eseguendo la sommatoria dei prodotti delle quantità delle singole prestazioni effettivamente rese nel
mese precedente (ciascuno computato secondo la propria unità di misura) per i singoli prezzi unitari riportati nella seguente tabella e che la Società affidataria si è dichiarata disposta ad applicare per l’esecuzione dei servizi e attività richiesti, in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio e pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto e eventualità
ELENCO DEI PREZZI UNITARI | |||
Numero di riferimento | Descrizione | unità di misura | prezzo unitario |
01.00 | Ricezione ed archiviazione faldoni di fascicoli di pertinenza (Storici) su scaffalatura tradizionale Nel prezzo sono compensate le seguenti attività, rese complete e a perfetta regola d'arte: - ricezione, scarico, controllo di congruenza tra faldoni spediti dal PRA e quelli consegnati dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi entro lo stesso giorno; - acquisizione, verifica e riscontro dei faldoni effettivamente pervenuti con quanto indicato negli elenchi riepilogativi cartacei con invio riscontro dettagliato all'UT, da eseguirsi entro due giorni lavorativi; - allocazione faldoni su scaffalatura tradizionale comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi entro due giorni lavorativi dalla ricezione del materiale. | n° faldoni | € …XXXXXXX |
02.00 | Ricezione ed archiviazione fascicoli fuori provincia (FP) di nuova emissione Nel prezzo sono comprese le attività di: - ricezione, scarico, controllo di congruenza tra le scatole spedite dal PRA e quelle consegnate dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi entro lo stesso giorno; - acquisizione, verifica e riscontro dei fascicoli effettivamente pervenuti con quanto indicato nelle liste analitiche riepilogative cartacee con invio del riscontro dettagliato all'UT, da eseguirsi entro tre giorni lavorativi; - inscatolamento ed allocazione faldoni su scaffalatura tradizionale comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione. | n° fascicoli | € … XXXXXX |
03.00 | Ricezione ed archiviazione su portapallet di faldoni/scatole/volumiNel prezzo sono comprese le attività di:- ricezione, scarico, controllo di congruenza tra bancali di scatole/faldoni/volumi spediti dal PRA e quelli consegnati dallo spedizioniere con comunicazione di riscontro all'Ente, da eseguirsi entro lo stesso giorno;- allocazione su scaffalatura portapallet comprensivo di aggiornamento sistema informatico con coordinate geografiche, da eseguirsi entro due giorni lavorativi dalla ricezione del materiale. | n°pallet | € …XXXXXXX |
04.00 | Consultazione di fascicoli Fuori Provincia archiviati su scaffalatura tradizionale Nel prezzo sono comprese le seguenti attività da eseguirsi a richiesta :- ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione, inoltro, da eseguirsi entro 30 minuti;- reiscatolamento ed aggiornamento sistema informatico. | n° consultazioni | € …XXXXXXX |
05.00 | Consultazione di fascicoli di pertinenza archiviati in faldoni su scaffalatura tradizionale Nel prezzo sono comprese le seguenti attività da eseguirsi a richiesta : - ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione, inoltro, da eseguirsi entro 30 minuti; - reiscatolamento ed aggiornamento sistema informatico. | n° consultazioni | € …XXXXXXX |
06.00 | Consultazione di fascicoli archiviati in faldoni su scaffalatura portapallet Nel prezzo sono comprese le seguenti attività da eseguirsi a richiesta : - ricerca del fascicolo, estrazione, eventuale digitalizzazione, inoltro, da eseguirsi entro 30 minuti; - reiscatolamento ed aggiornamento sistema informatico; | n° consultazioni | € …XXXXXXX |
07.00 | Visure Volumi PRA archiviati su porta pallet Nel prezzo sono comprese le seguenti attività da eseguirsi a richiesta:- ricerca dei documenti il volume, estrazione, digitalizzazione, inoltro, da eseguirsi entro 4 ore;- reiserimento ed aggiornamento sistema informatico; | n° consultazioni | € …XXXXXXX |
08.00 | Consultazione bobine microfilm Nel prezzo sono comprese le seguenti attività da eseguirsi a richiesta: - ricerca della bobina, estrazione, digitalizzazione, inoltro, da eseguirsi entro 15 minuti; - ricollocazione nelle cassettiere ed aggiornamento sistema informatico; | n° consultazioni | € …XXXXXXX |
09.00 | Scarto atti Nel prezzo sono comprese le seguenti attività di scarto e smaltimento degli atti indicati da ACI, da eseguirsi almeno una volta l'anno: - svolgimento di tutte le propedeutiche formalità amministrative prescritte per legge; - ricerca delle Unità di Archiviazione (faldoni/volumi/scatole), estrazione, elencazione, carico, trasporto, scarico presso discarica autorizzata con smaltimento tramite triturazione e successivo bagno chimico; - rilascio ad ACI di elenco analitico del materiale inviato al macero e relativo certificato di avvenuto smaltimento. | UdA | € …XXXXXXX |
6. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione dei servizi.
7. La Società non potrà pretendere alcunché qualora l’importo complessivo delle prestazioni svolte durante la durata del contratto non raggiunga il predetto importo massimo dell’appalto.
8. L’ACI, per sopravvenute esigenze ed in ragione delle possibili variazioni che i servizi richiesti, anche per effetto del processo di dematerializzazione in corso, oggetto del presente appalto, potranno subire nel corso della durata negoziale, si riserva, altresì, la facoltà di variare in diminuzione le prestazioni, di cui all’art. 2 per ciascun anno contrattuale.
9. Modifiche del contratto: revisione del corrispettivo
1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per i primi due anni di appalto e, per tale periodo non è ammessa alcuna revisione, fatta salva l’applicazione delle clausole di miglior favore di cui all’art. 29.
2. La revisione periodica dei corrispettivi unitari indicati nell’art. 8 sarà effettuata a decorrere dal terzo anno di appalto, sulla base dell’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice, ferma restando la clausola di miglior favore di cui all’art. 29.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all’XXX xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della data di scadenza annuale e dovranno essere supportate da idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo, la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera nel settore oggetto del contratto. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
4. L’adeguamento sarà comunque accordato all’esito di una istruttoria proposta dal Direttore dell’Esecuzione del presente contratto ed approvata dal Responsabile del procedimento, ferme restando le competenze ad assumere il provvedimento dell’impegno di spesa in conformità al sistema di deleghe vigente nell’Ente. La revisione verrà operata su base annuale tenuto conto delle
rilevazioni delle Sezioni Regionali dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, previste dalla normativa vigente, ovvero dei prezzi benchmarch elaborati da Consip, ovvero dei prezzi di riferimento predisposti da ANAC; qualora tali parametri non fossero disponibili la revisione verrà operata, sulla base della rilevazione annuale dell'ISTAT o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, utilizzando quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene effettuata la revisione.
10. Costi della sicurezza
1. Trattandosi di appalto interamente svolto al di fuori dei locali dell’Ente, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.n.81/2008 ed in considerazione di quanto indicato con determina dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 ( zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la stazione appaltante.
2. I locali sono consegnati in regola con le disposizioni di legge che disciplinano l’immagazzinamento di materiale cartaceo e dotati di idoneo certificato di prevenzione incendi (CPI).
3. La Società ha quantificato in € ………………..costi afferenti l’esercizio della propria attività per l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
11. Fatturazione e modalità di pagamento
1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico.
2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013.
3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati.
4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale
web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali.
5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento.
9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate.
10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.
11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
12. L’ACI in ogni caso opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del Codice, secondo le modalità che verranno definite di concerto con l’Xxxxxxx Xxxxxxxx, in conformità al sistema amministrativo-contabile dell’Ente. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell’ACI, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
12.Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
2. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi della determinazione dell’ANAC (già AVCP) n.10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. …………………al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
6. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
13.Livelli di servizio- Penali - Applicazione delle penali
1. Fermo restando quanto previsto all’art.17 del Capitolato tecnico, l’ACI ha la facoltà di applicare le penali ivi previste a meno che la Società non provi che il disservizio/inadempimento/ritardo è determinato da causa di forza maggiore.
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 5 (cinque) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell’ACI.
3. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
4. L’applicazione delle penali non esonera la Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
5. Nel caso in cui le penali di cui al 1° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvedendo all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
14. Responsabilità e Coperture assicurative
La Società aggiudicataria del servizio dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso la Stazione appaltante e verso Terzi, per danni materiali e diretti che la stessa potrà arrecare nell’ambito o durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il massimale della suddetta polizza dovrà essere pari al valore annuo dell’appalto aggiudicato e, in ogni caso, non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per anno assicurativo.
La Società si impegna a rinnovare detta polizza alla scadenza di ogni annualità per tutta la durata del contratto, ivi compresi eventuali periodi di proroga dello stesso.
15. Garanzia definitiva
1. La garanzia di cui in premessa, prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. La garanzia dovrà coprire l’intero periodo contrattuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte di ACI, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre a seguito di incameramento della stessa, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
16. Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell’esecutore del contratto come disciplinate dal Codice.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi
negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione, e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del DPR n. 445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, ferma restando l’inefficacia nei confronti dell’ACI dell’avvenuta cessione del contratto ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto in essere con la Società.
17. Cessione del credito
1. La cessione del credito può essere eseguita a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 s.m.i.
2. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.
18. Fallimento della Società o morte del titolare
1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
2. In base all’art. 110 del d.Lgs. 50/2016, l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
19. Obblighi di segretezza
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
20. Riservatezza e trattamento dei dati
1. Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”).
2. Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Contratto saranno trattati, nel rispetto della Normativa Applicabile, esclusivamente per l’esecuzione dello stesso.
3. La Società, in ordine ai dati personali di terzi, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, assume ai sensi dell’art. 28 del GDPR il ruolo di Responsabile del trattamento nei termini previsti dall’allegato “Accordo per il Trattamento dei Dati Personali”(All.C).
4. La Società garantisce altresì che il trattamento dei dati personali di terzi, necessario all’esecuzione del presente Contratto, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti contemplati nel sopra richiamato Accordo e nel rispetto della Normativa Applicabile. L’Automobile Club d’Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.
21. Osservanza delle norme antinfortunistiche
1. La Società nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
4. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
5. La Società è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
6. Tenuto conto dei locali ove viene svolto il servizio, si conviene che non sono stati rilevati rischi da interferenza e, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
22. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere,a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
23. Recesso
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società a mezzo di posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
● giusta causa;
● mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la dematerializzazione/digitalizzazione dei documenti;
● mutamenti di carattere normativo;
● reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi;
● motivi di pubblico interesse.
2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente al servizio sia relativamente alle prestazioni da eseguire, sia con riferimento ai servizi elencati nell’art.2 del presente contratto. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante posta elettronica certificata. L’esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, salvo la riduzione del corrispettivo convenuto per le tariffe e gli importi dovuti per l’esecuzione di ciascun servizio.
3. Qualora l’imprenditore o taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
4. Il recesso dal contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo in cui la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
5. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del codice civile.
24. Diffida ad adempiere e risoluzione
1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute ovvero non svolga i servizi di manutenzione e le altre attività indicate nell’allegato A, o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute.
2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l’ACI potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni che ritiene più opportune, oltre all’applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio o durante l’esecuzione del contratto;
b) perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
e) mancato pagamento delle utenze relative alla gestione dell’archivio per due scadenze successive e reiterati inadempimenti in ordine all’esecuzione degli interventi di manutenzione indicati nell’allegato A del Capitolato tecnico;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente art.15;
g) gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
i) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
k) violazione del requisito di regolarità fiscale;
l) violazione del requisito di regolarità contributiva e retributiva secondo quanto indicato all’art. 22;
m) subappalto non autorizzato;
n) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto o in norme di legge.
5. L’ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi effettivamente resi ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l’ACI stessa debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, in base all’art. 110 del D. Lgs 50/2016, l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
25. Rapporti tra le parti – Governance del contratto
1. La società…….. ha designato un proprio rappresentante, il “Responsabile del servizio”, in possesso della professionalità e dell’esperienza indicate nell’offerta tecnica, che in veste di client leader, sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il responsabile del servizio, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e verificare la conformità dei servizi al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito, nonché formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio. L’eventuale sostituzione del responsabile del servizio, per cause di forza maggiore, dovrà essere concordata con ACI, dietro presentazione ed approvazione del relativo curriculum che, per competenza ed esperienza, dovrà essere uguale o superiore a quello offerto in sede di gara.
2. I rapporti relativi alla governance del contratto e dell’esecuzione del servizio verranno tenuti con il Responsabile del procedimento e con il Responsabile dell’esecuzione del contratto che ha il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche e amministrative del contratto, di predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, nonché di controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Al Responsabile del procedimento, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalle Linee Guida n. 3 Anac, competono il coordinamento e la direzione del contratto congiuntamente al Dirigente dell’Ufficio Acquisti, al quale è demandato ogni
intervento in merito all’assunzione di provvedimenti in conformità al sistema di deleghe vigenti nell’Ente.
4. Qualora il Responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nell'esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto. Il Responsabile dell’esecuzione provvederà, altresì, a gestire il sistema dei controlli, verificare/firmare gli attestati di regolare esecuzione del servizio, richiedere il preventivo per i servizi integrativi e/o per le eventuali modifiche di cui all’articolo 5, nonché a svolgere le attività ed i compiti previsti nel Tit. III del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.
26. Verifiche e controlli in corso di esecuzione
1. La Società riconosce all’ACI il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di altre persone a ciò delegate - nel corso dell’esecuzione del contratto, anche senza preavviso, a verifiche e controlli idonei ad accertare lo stato dei siti archivistici e la conformità delle modalità esecutive e di gestione dei servizi alle prescrizioni ed indicazioni fornite dall’ACI stesso.
2. Nel caso di cui al 1 comma, la Società si impegna a collaborare e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza alle prescrizioni ed alle indicazioni del presente contratto, nonché a quelle di legge, la Società potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni, le proprie deduzioni alle contestazioni sollevate dall’ACI; in difetto l’ACI stesso, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un congruo termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto.
27. Impegni specifici della Società
1. La Società si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nei suoi allegati, negli atti di gara e nell’offerta tecnica;
b) rispettare le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ed a consentire all’ACI di monitorare la conformità dei servizi alle prestazioni del contratto;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo verranno predisposte e comunicate all’ACI, per quanto necessario.
28. Xxxxxxxx e diritti d’autore
1. La Società si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. La Società, pertanto, si obbliga a manlevare l’ACI dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso scritto all’altra parte di tali azioni.
3. Qualora sia pronunziata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione o accordo) che accerti la violazione, relativamente a uno o più programmi, di diritti di brevetto e/o d'autore di terzi, la Società dovrà, a sue spese, sostituire, modificare o riclassificare esso/i programma/i così da eliminare l'accertata violazione.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
29. Condizioni di miglior favore
1. Periodicamente, nel corso dell’intera durata contrattuale, verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell’Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.
3. La Società garantisce all’ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.
30.Codice di comportamento
1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e sulle
disposizioni del Codice di Regolamento ACI. I testi integrali, ai quali si rinvia, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, xxx.xxx.xx - nella sezione bandi di gara.
2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione i codici di cui sopra, durante l’espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
31. Normativa in tema di contratti pubblici
1. La Società riconosce e prende atto che l‘esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all’art. 80 del X.xx. n.50/2016 e s.m.i., nonché rispetto all’art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l’insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.
32. Disposizioni antimafia
1. L’Automobile Club d’Italia si avvale della facoltà, prevista dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'Informazione antimafia. L’Ente recederà dal presente contratto, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. La Società prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell’art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
3. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione
eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l’ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
33. Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.
34. Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e firmato digitalmente.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali, comprese quelle per la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.
Roma,
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA LA SOCIETA’
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 4 – Periodo di prova;
Art. 5 – Modifiche del contratto; Art. 7 – Archivi;
Art. 8 – Corrispettivi e valutazione economica, commi 5 e 6; Art. 9 – Revisione del corrispettivo, comma 1;
Art. 11 – Fatturazione e modalità di pagamento;
Art. 13 – Livelli di servizio - Penali - Applicazioni delle penali; Art. 14 – Responsabilità e coperture assicurative;
Art. 16 – Cessione del contratto; Art. 17 – Cessione del credito; Art. 19 – Obblighi di segretezza;
Art. 20 – Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 23 – Recesso;
Art. 24 – Diffida ad adempiere e Risoluzione;
Art. 26 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione; Art. 28 – Brevetti e diritti d’autore;
Art. 29 – Condizioni di miglior favore; Art. 30 – Codice di Comportamento; Art. 33 – Foro Competente;
Art. 34 – Oneri fiscali e spese contrattuali.
Roma, LA SOCIETÀ
All. : allegato C (Accordo per il Trattamento dei Dati Personali)