CONVENZIONE
CONVENZIONE
per la costituzione di un
Ufficio Unico Programmazione e Progettazione Comuni Bacino del Feltrino e Costa dei Trabocchi
L’anno 2018 il giorno del mese di presso la sede del Comune di
sita in
TRA
1. Il Comune di in persona del SINDACO
, domiciliato per la sua carica
in piazza il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare
esecutiva in data della presente Convenzione;
con la quale si è altresì approvato lo schema
2. Il Comune di in persona del SINDACO , domiciliato per la sua carica
in piazza il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare
esecutiva in data della presente Convenzione;
con la quale si è altresì approvato lo schema
3. Il Comune di in persona del SINDACO , domiciliato per la sua carica
in piazza il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare
esecutiva in data della presente Convenzione;
con la quale si è altresì approvato lo schema
4. Il Comune di in persona del SINDACO , domiciliato per la sua carica
in piazza il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare
esecutiva in data della presente Convenzione;
con la quale si è altresì approvato lo schema
5. Il Comune di in persona del SINDACO , domiciliato per la sua carica
in piazza il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare
esecutiva in data della presente Convenzione;
con la quale si è altresì approvato lo schema
VISTI
• gli artt. 3, 4, 13 e 19 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• l’art. 30 del del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
TENUTO CONTO ALTRESÌ
• della COM(2010) 2020 della Commissione Europea “Europa 2020: la strategia europea per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
• della COM(2010) 642/3 della Commissione Europea “Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione”;
• del documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020” elaborato dal Ministro per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
• del Programma Operativo Regionale Abruzzo FSE 2014 – 2020;
• del Piano Operativo FSE Abruzzo Interventi del Triennio 2017 – 2019;
• del bando “Empowerment delle istituzioni locali- avviso pubblico per il sostegno alla gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali” tramite il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa DPA011 Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” Ufficio Programmazione Unitaria e Segreterie Tecniche POR FSE Abruzzo 2014-2020 Piano Operativo FSE 2017-2019 Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” ASSE 4 – Capacità istituzionale e amministrativa, Obiettivo Tematico 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”, Priorità d'investimento 11i “Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance” Obiettivo specifico 22.3 “Miglioramento dellle prestazioni della pubblica amministrazione” Tipologia di azione 11.3.6 “Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, con particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi per l'impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative” Intervento 25 “Empowerment delle istituzioni locali”;
• dell’accordo di programmazione negoziata denominato “Contratto di Fiume Feltrino” sottoscritto dai Comuni di Lanciano, Castelfrentano, Frisa, Treglio e San Xxxx Chietino in data 28 dicembre 2017;
PREMESSO CHE
La presente Convenzione è prevista e disciplinata dall’art.30 del D. Lgs. 267/2000.
CONSIDERATO CHE
Gli Enti locali, in particolare i Comuni, sono spesso chiamati a concertare azioni comuni per poter rispondere a esigenze d’interesse sovracomunale, e che, a tal fine, risulta necessario integrare le risorse materiali e immateriali a disposizione.
A livello nazionale e regionale si favorisce la costituzione di forme associative per una gestione più efficace ed efficiente delle fasi di programmazione e progettazione a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.
I Comuni del bacino del Feltrino e della Costa dei Trabocchi costituiscono un sistema unico e coerente sul piano storico, ambientale, naturalistico, sociale, economico e culturale.
Più volte in passato i Comuni del Feltrino e della Costa dei Trabocchi hanno rilevato la necessità di collaborare in un sistema in grado d’informare sulle opportunità esistenti, progettare e realizzare iniziative comuni a un livello qualitativo e dimensionale tale da trovare accesso ai finanziamenti disponibili in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate Convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto della Convenzione ed Enti partecipanti)
Con la presente Convenzione i Comuni di stabiliscono la costituzione di un Ufficio Unico per la Programmazione e la Progettazione, che opera con personale degli Enti locali partecipanti e ogni altra risorsa materiale e professionale esterna che si renderà necessaria.
L'Ufficio realizza azioni coordinate per promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo con attenzione alla qualificazione ambientale del territorio del bacino del Feltrino e della relativa Costa dei Trabocchi, con particolare riferimento alle aree tematiche: sviluppo territoriale, agricoltura, turismo, occupazione e ambiente in un’ottica di sviluppo unitario del bacino del Feltrino e del territorio costiero.
All’Ufficio vengono affidate le seguenti funzioni:
• analisi dei bisogni delle amministrazioni coinvolte;
• studio ed analisi delle opportunità di finanziamento e conseguente contributo alla programmazione delle iniziative;
• promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione interne (uffici comunali) ed esterne (associazioni di categoria, imprese, enti di formazione, cittadinanza ecc.);
• monitoraggio, raccolta, analisi, studio e tempestiva diffusione interna delle opportunità relative a bandi ed eventi;
• progettazione, o supporto nella progettazione, in coerenza con l'analisi dei bisogni delle amministrazioni coinvolte che potranno deliberare documenti di programmazione congiunta in merito; in particolare l'Ufficio fornirà ad ogni Comune, ogni anno, almeno una scheda di ipotesi progettuale e partenariato coerentemente con le opportunità disponibili;
• creazione di reti di partenariato transnazionale/nazionale;
• gestione progetti, finanziamenti e partenariati comunitari (assistenza tecnica ed amministrativa, rendicontazione di progetti finanziati, monitoraggio e valutazione);
• azione congiunta di lobbying a livello regionale (in particolare per i finanziamenti a valere sui fondi strutturali europei), nazionale ed europeo;
• interazione con gli enti e le associazioni di informazione europea presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo (Commissione ANCI per le Politiche comunitarie, Uffici Commissione europea in Italia, eventuali GECT, AICCRE, Xxx.xx Pol. Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ecc.);
• attività di collaborazione, finalizzata alla progettazione europea, con le organizzazioni ed iniziative comunitarie ed internazionali presenti, in particolare, in Abruzzo e in tutte le Regioni dell'Adriatico;
• gestione e promozione dei rapporti e delle opportunità derivanti dalla Macroregione Adriatico Ionica;
• gestione e potenziamento dei rapporti con l'Ufficio di rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles;
• azioni di collaborazione su temi e iniziative progettuali con il coinvolgimento degli stakeholders, in particolare dei servizi sociali, dei servizi per l’impiego, dei servizi per la tutela della salute, delle istituzioni scolastiche e formative.
Tutti i servizi vengono resi in favore degli Enti aderenti alla Convenzione.
Art. 2 (Finalità)
Gli obiettivi di maggior efficienza e di razionalizzazione delle risorse costituiscono le finalità che si intendono perseguire con la costituzione e la strutturazione dell’Ufficio.
La principale finalità dell’Ufficio Unico consiste nel favorire il processo di coordinamento dei Comuni aderenti nelle fasi di programmazione e progettazione di accesso ai finanziamenti disponibili, al fine di incrementare le risorse finanziarie a disposizione e fornire risposte concrete alle esigenze del territorio
in un’ottica di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo con attenzione alla qualificazione ambientale del territorio.
L’Ufficio Unico, coerentemente con il Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", intende svolgere una funzione di infrastruttura nevralgica per lo sviluppo dei territori coinvolti attraverso il ricorso ai fondi comunitari, nazionali e regionali, con adeguati livelli qualitativi e quantitativi delle azioni connesse alle funzioni agevolando, al contempo, il conseguimento degli obiettivi della politica regionale di coesione.
CAPO II
DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
Art. 3 (Ufficio Unico di Programmazione e Progettazione)
L’Ufficio Unico svolge per conto degli Enti aderenti le funzioni di cui all’art. 1 della presente Convenzione.
Nello svolgimento di tali funzioni si struttura quale Ufficio di rete ed è in dipendenza funzionale dalla Conferenza degli Enti. L’Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale ma risponde strutturalmente e gerarchicamente agli organi di vertice degli Enti associati.
I firmatari del presente atto garantiscono all’Ufficio di disporre di personale, di mezzi ed attrezzature idonee per l’esecuzione di ogni attività (come previsto agli artt. 8-9-10 della presente Convenzione).
Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli Enti firmatari stabiliscono che l’Ente Capofila è il Comune di San Xxxx Chietino.
Art. 4 (Durata)
CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
La presente Convenzione avrà una durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di approvazione del progetto da parte della Regione, e possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
Art. 5 (Forme di consultazione e Conferenza degli Enti)
Tutti gli Enti aderenti partecipano alle attività di indirizzo e di direttiva politica delle funzioni dell’Ufficio così come specificate all’art. 1.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la Conferenza degli Enti (di seguito Conferenza) composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o dai loro delegati.
Compete alla Conferenza:
a. la determinazione degli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire nelle funzioni individuate nel precedente art. 1;
b. definire e approvare il Piano annuale per la gestione di tali funzioni nonché la relativa dotazione finanziaria;
c. esprimere il parere sulla richiesta di ammissione alla Convenzione da parte di ulteriori Enti locali;
d. risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere nell’applicazione della presente Convenzione;
e. risolvere in via bonaria le eventuali divergenze che possono sorgere tra i Comuni.
La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila o dal legale rappresentante dell’ente locale e si riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che gli enti ne ravvisano
la necessità. Essa assume le sue determinazioni all’unanimità, qualora gli Enti partecipanti siano in numero uguale a due; a maggioranza semplice qualora il numero sia superiore a due.
Art. 6 (Ente capofila e Sede)
L’Ente capofila, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, assume direttamente la responsabilità dell’Ufficio Unico di progettazione tra cui l’organizzazione dei rapporti con le altre Amministrazioni partecipanti e le direttive relative alla gestione amministrativa e finanziaria.
L’Ente capofila mantiene questo ruolo per tutta la durata della Convenzione. La sede ufficiale dell’Ufficio Unico viene fissata presso la sede dell’Ente capofila, con possibilità di variazione.
Art. 7 (Impegni degli Enti aderenti)
Ciascuna delle parti, a seguito della formale sottoscrizione, assume l’impegno di contribuire all’attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione.
Le parti, ciascuna secondo le rispettive competenze e qualifiche, si impegnano a dare piena e puntuale esecuzione al piano di implementazione approvato con il documento di progetto secondo i compiti e responsabilità specificati nel documento medesimo.
Art. 8 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)
Per l'avvio e il funzionamento dell'Ufficio Unico gli Enti si avvarranno delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Avviso pubblico della Regione Abruzzo a valere sul POR FSE 2014-2020 pari a 70.000 euro, da ripartire tra spese di personale, formazione/consulenza e comunicazione/software.
Per gli anni successivi i Comuni concorreranno equamente alla copertura dei costi con personale interno e con beni strumentali, mentre le attività dell'Ufficio Unico da cui derivino costi troveranno copertura con i progetti che saranno attivati dall'Ufficio stesso.
Art. 9 (Dotazione di personale)
L’Ufficio Unico si avvarrà:
a) di personale interno degli Enti, tenendo conto dell'art. 14 CCNL 22/1/2004 “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”, messo a disposizione dai Comuni di
;
b) di risorse professionali esterne che si renderanno necessarie per il suo funzionamento.
Il personale interno, di norma, è assegnato all'ufficio convenzionato con impiego a tempo parziale e rimane dipendente dell'amministrazione concedente, con i connessi obblighi di legge, provvedendo l'amministrazione concedente agli adempimenti, fiscali e contributivi, polizze assicurative obbligatorie ed eventuali ulteriori polizze che coprano i rischi connessi alle attività che gli competono.
Ciascun Ente aderente si impegna a incaricare personale con esperienza adeguata allo svolgimento delle attività caratterizzanti l'Ufficio Unico: è previsto che ciascun Comune individui la figura del Referente comunale con compiti di collegamento , co-programmazione e co-progettazione.
Il personale utilizzato opera secondo le direttive della Conferenza degli Enti. Il Comune capofila individuerà con proprio atto il responsabile dell'Ufficio Unico.
Art. 10 (Beni e strutture)
La sede messa a disposizione come sede per l'esercizio dell'Ufficio deve risultare idonea alle attività. I costi di gestione della sede saranno considerati contributo finanziario al funzionamento dell'Ufficio Unico.
Art. 11 (Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale e controversie)
Ciascun Ente aderente ha diritto di recedere dalla presente Convenzione.
Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione all'Ente capofila, di comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero PEC.
Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata, a pena di inefficacia, copia della deliberazione dell'organo competente che formalizza il recesso. Tenuto conto che la programmazione dell'Ufficio Unico è su base annuale il recesso avrà effetto:
• dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso se avvenuto entro marzo;
• dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di ricevimento se avvenuto dopo tale termine.
Nell'ipotesi in cui dal recesso dovessero derivare una maggiore spesa, ovvero una diminuzione di entrate, a carico degli Enti superstiti, detti oneri saranno ripartito, in misura eguale, tra questi.
Il recesso dell'Ente capofila comporta l'individuazione da parte della Conferenza del nuovo Ente capofila e l'eventuale proposta di adeguamento della Convenzione da attuarsi mediante provvedimenti consiliari o dell'organo competente.
L'esclusione può avvenire, con deliberazione della Conferenza, nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 12 (Nuove adesioni all'Ufficio unico)
Nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra Enti Locali, la presente Convenzione è aperta a nuove adesioni da parte di altri soggetti tra quelli indicati dall'art. 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.
Le nuove, eventuali adesioni, saranno di competenza della Conferenza degli Enti come specificato all'art. 5 e le modalità di adesione saranno esplicitate all'occorrenza.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 (Disposizioni varie e di rinvio)
Il presente accordo è redatto in un'unica copia originale.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Foro di Lanciano.
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.
Eventuali modifiche o deroghe potranno essere apportate dai Consigli Comunali attraverso apposito procedimento deliberativo.
Art. 15 (Esenzioni per bollo e registrazione)
Per tali adempimenti, si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Atto redatto dal Comune Capofila – San Vito Chietino, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di pagine , che viene firmato dalle parti.
SAN XXXX CHIETINO,
Letto, confermato e sottoscritto
ENTE | NOME PERSONA | QUALIFICA | FIRMA |
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approvano espressamente gli artt. 4-5-6-7-8-9-10-11
ENTE | NOME PERSONA | QUALIFICA | FIRMA |