CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “EDUCATIVA DI STRADA”
CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “EDUCATIVA DI STRADA”
Articolo 1 - Oggetto
L’Unione di Comuni Valmarecchia con il presente appalto conferisce all’appaltatore il servizio di Educativa di strada, da espletarsi nel territorio della Bassa Valmarecchia (Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana e Verucchio).
L’educativa di strada è un servizio educativo di prossimità svolto da operatori qualificati, erogato sul territorio e rivolto sia ai giovani che frequentano le forme di aggregazione esistenti, sia ai gruppi di giovani che non accedono ai servizi, con particolare attenzione agli adolescenti di prima e seconda immigrazione ed ai gruppi informali con comportamenti a rischio ed in situazioni di disagio.
Gli scopi principali del servizio sono:
• promuovere la presa di contatto e la nascita di relazioni con i gruppi informali a rischio;
• attivare percorsi di partecipazione giovanile e di contrasto all’uso e abuso di stupefacenti, alcool e fumo;
• fornire una serie di opportunità aggregative e a sostegno della creatività giovanile;
• promuovere le potenzialità delle giovani generazioni, stabilendo una relazione di fiducia con i gruppi informali;
• costruire azioni positive tra adolescenti stranieri e autoctoni, offrendo opportunità di integrazione nei luoghi informali del territorio;
• favorire azioni di sensibilizzazione sul problema del disagio in grado di promuovere e generare una cultura di coesione della società civile intorno alle politiche giovanili e a quelle della riduzione del disagio;
• promuovere azioni di cittadinanza attiva e promozione sociale, nonché integrazione e dialogo interculturale.
Nello specifico, il servizio prevede la promozione della cultura del benessere e il contrasto delle forme di disagio giovanile mediante:
1. ascolto e supporto educativo;
2. divulgazione di informazioni sui comportamenti a rischio e sulle dipendenze;
3. azioni di integrazione sociale tra giovani autoctoni ed immigrati di prima e di seconda generazione, cercando di agganciare il maggior numero possibile di gruppi informali;
4. promozione di occasioni di dialogo interculturale ed intergenerazionale, anche attraverso la realizzazione diretta di eventi ed iniziative culturali sul territorio, tra cui una attenzione particolare deve essere data all’attivazione di proposte relative ad interventi di cittadinanza attiva da parte dei giovani.
Gli interventi nello specifico devono mirare a:
1. SERVIZIO DI PROSSIMITA'. Questa attività è finalizzata alla costruzione di relazioni significative coi gruppi di ragazzi sul territorio. Gli operatori agiranno contattando i ragazzi nei luoghi di loro abituale ritrovo per conoscerli, conoscerne le abitudini ed eventualmente coinvolgerli in attività educative, formative e ricreative, offrendo loro opportunità di
utilizzare le risorse del territorio. Il servizio dovrà permettere un'efficace conoscenza fenomenica dell’aggregazione giovanile sul territorio, oltreché l'attivazione e diffusione delle azioni che verranno definite dal sistema.
2. INTEGRARE IL SISTEMA. Integrare il lavoro svolto sui singoli territori con gli altri servizi (Centro giovani, Sportello Sociale, consulenza famigliare, volontariato in generale) e con le istituzioni (Comune, Ausl, Sert, Istituti scolastici e di formazione professionale, Centro per l’Impiego, forze dell'ordine). Detto obiettivo sarà perseguito sia nella modalità attiva, promuovendo incontri quando ciò è opportuno per il miglior perseguimento degli obiettivi, sia nella modalità collaborativa. Tutta l'attività svolta in questa area dovrà essere puntualmente comunicata alla stazione appaltante.
Art. 2 – Durata
Il contratto avrà durata di due anni, a decorrere presumibilmente da novembre 2019. E’ espressamente prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, previo accordo fra le parti. La stazione appaltante si potrà altresì espressamente avvalere della facoltà di proroga tecnica per tre mesi per i casi previsti dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento del servizio
In generale l'appalto persegue gli obiettivi definiti dal Piano Attuativo Annuale distrettuale di zona. Sostanzialmente uniforme con riferimento ai macro-obiettivi, il servizio presenta impostazioni differenti a seconda delle esigenze che i diversi territori presentano, come di seguito specificato.
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere erogati “in presenza”, ossia mediante operatori dedicati che opereranno a diretto contatto con i ragazzi.
Nell’ambito e nel rispetto delle finalità enunciate all’art. 1, è onere dell’appaltatore stabilire in autonomia i moduli organizzativi che ritiene opportuni al buon perseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei progetti, pur nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:
• almeno n. 2 uscite settimanali per territorio comunale di riferimento (Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana);
• compresenza di almeno due operatori per uscita;
• almeno 45 settimane annue di attività.
Non è previsto in nessun caso l’utilizzo, da parte del personale dell’appaltatore, di mezzi di trasporto/spostamento della stazione appaltante.
Il servizio dovrà essere svolto sui territori di Poggio Torriana, Santarcangelo di R. e Verucchio. Pur essendoci una sostanziale uniformità su tutto il territorio, l’appaltatore dovrà tener conto di alcune caratteristiche specifiche di alcune aree, dove emergono peculiarità e bisogni distintivi. In particolare:
a. nel comune di Poggio Torriana l’intervento deve prestare speciale attenzione a creare un maggiore legame fra gli adolescenti/giovani e il loro paese, anche valorizzando gli spazi aggregativi già presenti e facendo leva sulle attività più adatte a promuovere un senso di appartenenza;
b. nel comune di Verucchio al servizio di educativa è richiesto di favorire le iniziative di cittadinanza attiva e di far crescere il senso di appartenenza dei ragazzi attraverso la regolare proposta di attività in spazi significativi, che permettano di farli sentire parte del paese.
Valutazione di processo
E’ onere dell’appaltatore indicare un referente, da considerarsi quale Responsabile del servizio nei confronti dell’Amministrazione per gli aspetti tecnici/qualitativi, al fine di coordinare le attività oggetto di appalto. Il Responsabile deve possedere adeguate competenze professionali e idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione del servizio.
E’ onere dell’Amministrazione nominare un Responsabile del servizio che dovrà relazionarsi con il Responsabile del servizio nominato dall’appaltatore per monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi previsti e autorizzando il pagamento delle fatture. A tale scopo, è facoltà dell’Amministrazione convocare appositi incontri di valutazione e monitoraggio delle attività programmate.
L'appaltatore è obbligato ad attuare i progetti in una logica di verifica e confronto di processo. In considerazione della particolare caratteristica del servizio, la stazione appaltante deve essere messa in condizioni di effettuare un continuo monitoraggio sull'andamento del servizio, di porre in essere, quando opportuno, interventi di feedback e di conoscere lo stato dei lavori in corso di svolgimento. A questo scopo l'appaltatore:
annualmente, a partire dalla data di avvio del contratto, presenterà una proposta relativa agli obiettivi da perseguire completa degli indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento. Lo strumento di monitoraggio dovrà essere proposto nell’offerta qualitativa;
trimestralmente riferirà mediante relazione sugli obiettivi raggiunti;
ogni quindici giorni comunicherà gli orari ed i territori in cui effettuerà il servizio nella quindicina successiva.
Il rispetto del processo sopra riportato, delle scadenze, della schematicità operativa dei report e la definizione delle proposte costituiscono parte integrante del servizio, in carenza del quale lo stesso non può ritenersi regolarmente svolto. In tal senso qualsiasi ritardo nei tempi, qualsiasi imprecisione o carenza di processo configurerà inadempimento contrattuale con conseguente sospensione del pagamento delle fatture, oltreché applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.
Articolo 4 – Valore economico dell’appalto
Il valore economico complessivo del presente appalto, ivi comprese le opzioni di rinnovo e proroga tecnica di cui all’art. 2, è stimato in € 81.000,00 oltre Iva di legge se dovuta.
Il valore a base di gara per il periodo di due anni è pari a € 49.850,00 al netto di Iva.
Il corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri sostenuti dall’appaltatore e comprende tutte le voci del progetto, incluso il coordinamento, la supervisione e qualsiasi altra componente che sia necessaria a realizzare i progetti.
Articolo 5 - Capacità professionali del personale
Gli operatori addetti allo svolgimento del servizio dovranno essere in possesso di idonei titoli di studio e/o di un’adeguata esperienza professionale.
Per quel che concerne il percorso formativo, gli operatori dovranno rientrare in una delle seguenti casistiche:
- diploma di laurea L-19 in scienze dell’educazione e della formazione;
- laurea in pedagogia o psicologia;
- diploma di educatore professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore (scuola magistrale compresa) unitamente ad esperienza professionale documentabile almeno biennale come operatore di strada.
Art. 6 – Obblighi relativi alla gestione del personale
Variazioni, sostituzioni e turn over del personale.
L’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, il nominativo degli operatori impiegati nel servizio.
L’appaltatore deve garantire la presenza costante dei medesimi operatori, compatibilmente con le ferie degli stessi, necessaria per un compiuto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze prolungate del personale con una immediata sostituzione.
Ogni variazione/sostituzione degli operatori dedicati al servizio oggetto dell’appalto deve essere comunicata per iscritto all’Amministrazione con congruo anticipo. Al fine di garantire una efficiente gestione del servizio, l’appaltatore deve dedicare in maniera stabile i medesimi operatori, realizzando così un’organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (turn over) e favorisca la costruzione di una relazione basata sulla continuità nella conoscenza degli utenti rispetto alle loro esigenze.
In casi limitati l’appaltatore può, nella propria autonomia, sostituire i lavoratori suindicati purché le sostituzioni per numero e frequenza non siano tali da incidere negativamente sull’espletamento del servizio e siano opportunamente motivate, fermo restando l’obbligo della preventiva comunicazione e trasmissione dei curricula all’Amministrazione e che dette sostituzioni avvengano tra operatori di pari professionalità ed esperienza. In ogni caso le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa per la stazione appaltante.
E’ espressamente prevista la facoltà dell’Amministrazione di segnalare all’appaltatore, anche a seguito di episodi conosciuti per il tramite degli utenti che ricevono il servizio, situazioni che siano motivo di lagnanza o che rappresentino comportamento lesivo dell’ambiente di lavoro o dell’utenza, al fine di richiedere la sostituzione dell’operatore qualora non fosse ritenuto idoneo per la corretta e regolare esecuzione del servizio. In caso di positivo accertamento, l’appaltatore deve provvedere all’allontanamento e sostituzione dell’operatore entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Amministrazione.
L’appaltatore dovrà dare piena garanzia sulla regolarità degli incarichi di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato degli operatori addetti ai servizi previsti dalla gara. Dovrà annualmente fornire all’Unione di Comuni un quadro dettagliato degli incarichi ove siano specificamente indicati il tipo di incarico e la persona incaricata. L’Unione di Comuni si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le istituzioni competenti sulla regolarità degli incarichi e sui versamenti contributivi.
Formazione del personale
L’appaltatore è tenuto ad assicurare la formazione/aggiornamento specifico del personale impiegato nel servizio, anche relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all’attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio.
L’appaltatore, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, prima dell’inizio effettivo del servizio deve garantire lo svolgimento di un’attività di addestramento al personale che sarà impiegato nella realizzazione delle attività richieste dall’Amministrazione, al fine di renderlo edotto circa le specifiche circostanze, modalità e standard di qualità richiesti per l’esecuzione del servizio.
Si precisa che le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.
L’appaltatore è tenuto altresì a garantire la formazione integrativa eventualmente offerta in sede di gara.
Il personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, deve essere formato per l’espletamento del servizio entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
Articolo 7 - Norme di comportamento
L’appaltatore dovrà:
- osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabilite dalle vigenti leggi e decreti nonché dal contratto collettivo di lavoro;
- adottare nell’esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici o privati.
Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente contratto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto, come già specificato.
L’Impresa ed il personale dedicato ai servizi oggetto dell’appalto hanno l’obbligo di assoluta riservatezza in merito a quanto possono venire a conoscenza durante l’espletamento dei servizi, con particolare riferimento al divieto di divulgazione delle informazioni relative agli utenti ed alle attività predisposte dall’Amministrazione per l’utente. Il personale dell’Impresa che presta il servizio oggetto dell’appalto è obbligato a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e ad agire, in ogni occasione, con diligenza professionale; l’Impresa deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell’Amministrazione impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della dell’Amministrazione e/o degli utenti, nelle modalità previste al precedente art. 6.
L’Impresa deve prendere i provvedimenti opportuni nei confronti del personale a seguito di segnalazioni da parte dell’Amministrazione.
In relazione alle Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3 ultimo periodo del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nel servizio, le norme di comportamento del citato Codice nonché del “Codice disciplinare” del personale dipendente dell’Unione di Comuni Valmarecchia, approvato con il CCNL Funzioni Locali e pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, per quanto compatibili, che l’incaricato dichiara di conoscere ed
accettare senza eccezione alcuna per averne preso visione, fermo restando che l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto.
In relazione all'inesistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012, il gestore si impegna a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Il gestore si impegna al rispetto tassativo di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità consultabili sul sito: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Art. 8 – Sicurezza, riservatezza e nomina del responsabile del trattamento
L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali di cui viene a conoscenza in forza del presente appalto, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali). In particolare, lo stesso si impegna a mantenere un rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine a notizie, dati, fatti e ad ogni qualunque altro elemento si configuri come dato personale, di cui debba venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.
In esecuzione del presente appalto, il fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente. In virtù di tale trattamento, le parti stipulano un accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al citato Regolamento (UE) 2016/679 e ad ogni altra normativa applicabile.
Il fornitore è, pertanto, designato dall’Unione di Comuni Valmarecchia quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, per il trattamento denominato “Educativa di strada”, obbligandosi a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall’Accordo che verrà allegato al medesimo.
Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono in capo al Responsabile del trattamento l’insorgere di un diritto al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Articolo 9 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Unione di Comuni provvederà alla liquidazione del corrispettivo con cadenza trimestrale in corrispondenza delle relazioni di monitoraggio presentate e previa emissione da parte del fornitore di regolari fatture. L’appaltatore dovrà avvalersi del sistema di fatturazione elettronica.
L’appaltatore, in persona del legale rappresentante, assume con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto medesimo. A tal fine comunica all’Amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della citata legge, nonché le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto contro corrente. L’appaltatore si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.
Nel caso in cui le transazioni relative al contratto non siano eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 9-bis L. 136/2010.
L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
L’appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.
Con riferimento ai subcontratti, l’appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 10 - DUVRI
Per la peculiarità del servizio, lo stesso si svolge prevalentemente all’aperto in luoghi pubblici, pertanto non sussistono rischi di interferenza col personale dipendente dell’Unione e non è necessaria la predisposizione del DUVRI, i cui costi sono pari a zero.
Art. 11 - Subappalto e cessione
Non è consentita la cessione del contratto. Il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato è vietato, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 12 - Cauzione, inadempimenti e cause di risoluzione
L’appaltatore è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato e negli impegni assunti nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. L’Unione ha sempre facoltà di controllare e verificare il buon andamento dell'esecuzione del servizio, avvalendosi del proprio personale all’uopo incaricato.
A garanzia dell’adempimento di quanto sopra, l’appaltatore deve costituire una garanzia del 10% del valore dell’appalto, prevista dall’art. 103 del Codice degli Appalti.
Nel caso di inosservanza degli obblighi o condizioni di cui al primo comma il Responsabile del servizio, individuato dalla stazione appaltante ai sensi del precedente art. 3, inoltrerà apposita
diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile può ordinare al soggetto affidatario l’immediata interruzione dei servizi.
In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l’art. 1456 del codice civile.
Le parti concordano altresì la risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichino i seguenti inadempimenti:
- mancato rispetto del processo di monitoraggio di cui al precedente art. 3;
- mancata effettuazione del servizio per 20 giorni anche non continuativi.
In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti dell’appaltatore, l’Unione si rivarrà sulla cauzione.
L’Unione, fatta salva la richiesta di maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi:
a) a copertura delle spese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi (in economia o tramite terzi) necessarie per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’appaltatore;
b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatore;
c) a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio del servizio in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell’appaltatore.
Art. 13 - Penalità
In caso di inadempienze l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra Euro 100,00 ed Euro 1.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza; l’appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.
Si procede al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti ai risarcimenti spettanti alla stazione appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento sono notificate all’appaltatore mediante posta elettronica certificata.
Art. 14 – Spese contrattuali e foro competente
Sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria.
In caso di controversia, qualora non fosse possibile addivenire ad un accordo amichevole fra le parti, la stessa verrà demandata all’autorità giurisdizionale.
Le parti eleggono la competenza del Foro di Rimini.
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Santarcangelo di Romagna, 22 agosto 2019
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZI SOCIALI
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx