TRA
" / SCHEMA / DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI"
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA VIABILITA’ SECONDARIA COMPLANARE
ALLO SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA ubicati nel tratto Tarquinia - Civitavecchia dell'Autostrada A/12 Livorno – Civitavecchia Codice CIG 64475205D1 – Codice CUP n F21B03000860005, contratto SAP n. ………………
TRA
“SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrada per l’Italia S.p.A., con sede e domicilio legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – Codice Fiscale n. 00080050537 e Partita I.V.A. n. 04683251005 in appresso denominata "Committente", / in persona
………………….. giusta i poteri a lui conferiti
E
……………………. con sede e domicilio legale in ……………………. , Via
……………………. - Codice Fiscale n…………………..- Partita I.V.A. n………………….. in appresso denominata "Appaltatore", in persona di
………………….. // nat / o / a a …………………..il …………………..
giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare // Codice fornitore ………………….. .
PREMESSO:
- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada ;
- che in data si è proceduto alla validazione del progetto inerente i
lavori indicati in epigrafe;
- / che con provvedimento. n. ………. del ………. il Concedente ha approvato il progetto esecutivo dei Lavori di ……………….. ricadenti nel tratto………
dell’Autostrada ………… con la prescrizione, tra l’altro, di provvedere
all’affidamento dei medesimi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici;
- che il Committente,in ottemperanza ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale - contratti pubblici - il
………………….., ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in data… / ed in data
…………. /;
- che a seguito dell'anzidetta procedura aperta è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa………………….. che ha offerto il ribasso del ….. % sull’importo a base d’asta per lavori al netto degli oneri di sicurezza;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della / procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ……… Prot. ;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che in data …………. è stato redatto dalle parti il Verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e si può, pertanto, procedere alla stipula del contratto d'appalto.
- che nel presente contratto con il termine “Lavori” si intendono i Lavori, le somministrazioni inclusa ogni opera, anche provvisionale, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all’Appaltatore di seguito “Lavori”;
- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo
VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in appresso “Codice”), dalle disposizioni del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 s.m.i. (in appresso “Regolamento”) per quanto applicabile, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 s.m.i., nonchè dalla Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto nonché dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente contratto in quanto applicabile al regime giuridico cui è sottoposto il Committente.
Articolo RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Committente ha individuato il Xxx.Xxx. Givanni Luca Guadagno quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 9 del Codice e dell’art. 9 del Regolamento.
Articolo OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.
La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati .
Tali elaborati e documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta,formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono di seguito elencati:
-Capitolato Speciale di Appalto;
- Elaborati grafici progettuali e relazioni;
- Piani di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice;
- Cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento;
- Polizze di garanzia di cui al successivo articolo contrattuale;
- /Dichiarazione di subappalto;/
- /Modello di dichiarazione di avvenuta verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale (Imprese subappaltatrici);/
- / Atto di costitutivo dell’ATI/;
- Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l’esecuzione di interventi (attività) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)”;
- Segnaletica per lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l’esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie (Ed. marzo 2009);
- Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada – Rev. 05 del 08/08/2013.
/In caso di discordanza tra il presente contratto ed i relativi documenti allegati la prevalenza è attribuita al contratto, e tra i documenti allegati nel seguente ordine che ne determina la prevalenza:
- ………………….
- ………………….
(QUALORA SI VOGLIA INSERIRE LA GERARCHIA, LA STESSA E’ DA STABILIRE CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)/
Articolo AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo netto del contratto è di € …………. .
Esso è determinato dalla somma di € …………. corrispondente al ribasso del
……..….. % sull’importo a base d’asta per lavori di € ………….per l’esecuzione di tutti i Lavori e di € per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Articolo VALUTAZIONE DEI LAVORI
(Appalto a corpo)
Il corrispettivo, valutato a corpo, è determinato nell’importo corrispondente all’importo contrattuale di cui al precedente articolo AMMONTARE DEL CONTRATTO.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:
- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell’accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori. nonché degli oneri e dei relativi costi per l’effettuazione delle prove per l’accettazione dei materiali;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara , nello schema del presente
contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato; di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta che l’Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possano, comunque, influire sull’esecuzione dei Lavori;
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione della propria offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elebarati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile rinunciando quindi fin d’ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l’esecuzione dei Lavori affidati
- di avere tenuto conto nella formulazione della propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c., fatto salvo quanto espressamente previsto dall’art. 133 del Codice nonché dall’art. 171 del Regolamento;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l’esecuzione degli stessi.
L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.
/ Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che esclusivamente l’incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti il presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. (IN CASO DI VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE)/
Articolo ANTICIPAZIONE
Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 26 ter della L. n. 98/2013, di ammontare pari al 20% dell’importo contrattuale.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale di cui al successivo articolo .
L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrà mediante trattenute proporzionali all’avanzamento dei lavori sui singoli SAL.
Nel caso l’avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, il Committente tratterrà l’intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice e dall’art. 171 del Regolamento, non verrà riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..
Articolo
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.
Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. …………….. nato a ………………….. il firmatario del presente
atto nella sua qualità di …………………/ giusta procura allegata al presente contratto/.
/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000. , nomina e delega suo rappresentante il Sig. ………………. nato a il
………………. giusta procura allegata al presente contratto. /, ,
Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la
immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltore alcun compenso a titolo di indennizzo.
Articolo DIREZIONE LAVORI
La Direzione Lavori verrà effettuata dalla Società SPEA ENGINEERING S.p.A.
Articolo
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
La cauzione definitiva nella misura del … (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 113 e comma 7 dell’art. 40 del Codice) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € …………. è stata prestata dall’Appaltatore mediante .............
Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.
La Polizza C.A.R. di cui all’art. 129, comma 1 del Codice, è stata costituita mediante polizza n………..rilasciata da ………….
Tale copertura assicurativa prevede:
Sezione danni all’opera: la somma assicurata è fissata in € [importo contrattuale] per le opere da realizzare, con:
limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per demolizione e sgombero.
Sezione responsabilità civile: massimale € 5.000.000,00 [art. 125, comma 2 D.P.R.
n. 207/10]. Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.
La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.
Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.
La Polizza C.A.R.:
o considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
o considera assicurati oltre al Committente e l’appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera.
Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.
/ La Polizza C.A.R. è sostituita, ai sensi dell’art. 125, comma 3, ultimo periodo del Regolamento, da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento così come previsto al successivo articolo COLLAUDO E GARANZIE . /
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 124, comma 3, del Regolamento
Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo
PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI
L’Appaltatore, entro … giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell’inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento.
Tale programma, / da redigersi in formato Gantt con individuazione del percorso critico attraverso metodologia PERT e valorizzazione economica per singola WBS / secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto,/ dovrà essere compatibile con il Programma di esecuzione Lavori/ predisposto dal Committente e contenuto nel Capitolato speciale.
La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l’Appaltatore è tenuto, nel termine di
…… giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti.
Qualora l’Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati …. giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati …. giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all‘1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Fermo restando l’applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
/ L’Appaltatore dovrà settimanalmente/mensilmente relazionare la Direzione Lavori sull’avanzamento del Programma esecutivo dei Lavori approvato dal Committente, ed in particolare sulle seguenti attività:
- avanzamento reale rispetto all’avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;
- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;
- azioni correttive per raggiungere l’avanzamento pianificato.
Ogni settimana / mese dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla Committente. /
Articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO
Tutti i lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di …… giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna, che verrà effettuata ai sensi dell’art. 153 e ss. del Regolamento.
Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi degli artt. 158 e 159 del Regolamento.
Si conviene espressamente che sono altresì da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 158 e 159 del Regolamento quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l’esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.
Le predette sospensioni, – che non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali,– avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:
- ferie estive: gg.
/ - altri eventi (……………) gg. /
- festività natalizie: gg.
- festività pasquali: gg.
- festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg.
- ………………
Di detti periodi di sospensione l’Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del “Programma esecutivo dettagliato dei Lavori” di cui all’articolo PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI.
Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.
Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 158 e 159 del Regolamento, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore spetti alcunchè a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.
Le eventuali sospensioni parziali sono disciplinate dall’art. 159, comma 7 del Regolamento.
Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall’art. 159, commi 8, 9 e 10 del Regolamento. (Penali in caso di appalto con solo termine finale)
/ Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione verrà applicata per ogni giorno di ritardouna penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10%.
L’ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell’importo complessivo netto contrattuale.
L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.
Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI presentato dall’Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per l’Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.
La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori di cui all’articolo PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI, che consenta di pervenire all’ultimazione nel termine contrattualmente stabilito.
Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente. /
(Penali in caso di appalto con termini finale e parziali)
/ Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione dell’intero lavoro appaltato ed ai termini di ultimazione parziali come riportati nel Programma esecutivo dei lavori, sono previste le penalità di seguito disciplinate.
I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in milestones primarie (termini di ultimazione non recuperabili) e in milestones secondarie (termini di ultimazione recuperabili).
I suddetti termini, definiti milestones primarie, assumono, in relazione alla funzione che assolvono nell’economia dell’appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale verranno applicate le seguenti penali:
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale;
- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere (milestones primarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori, 1‰ (uno per mille) dell’ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall’Appaltatore nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori presentato
dall’Appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI;
- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere (milestones secondarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall’Appaltatore nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori presentato dall’Appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI;
L’ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell’importo complessivo netto contrattuale.
L’applicazione di tutte le penali previste al presente articolo non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.
Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei lavori rispetto al Programma lavori presentato dall’Appaltatore ai sensi del precedente articolo PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI, questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che lo hanno determinato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere (milestone secondarie) non comporterà, di per sé, diritto per l’Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di opere (milestones primarie) e del termine finale di ultimazione.
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio del Committente, questi applica una trattenuta pari alle penali fissate nel presente articolo a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.
Ferma restando l’applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati gli eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere (milestones primarie), l’importo trattenuto a titolo di penale relativa ad una milestones secondaria, verrà riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi o riconoscimento di
compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo che consenta di pervenire all’ultimazione nei termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere (milestones primarie) nonché dell’intero appalto (ultimazione totale).
Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini (milestones primarie ed ultimazione totale) gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente./
Articolo
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA
L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010
s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Stazione appaltante la quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante o l’Amministrazione concedente.
Articolo PAGAMENTI
Per il presente appalto verranno erogati all’Appaltatore acconti, ai sensi dell’art. 141 del Regolamento, con cadenza bimestrale.
La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà :
sulla base della Tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d’opera, di cui all’art. 43 del Regolamento, facente parte del Capitolato speciale di appalto;
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà contabilizzato proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.
Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso, ai sensi dell’art. 141 del Regolamento, dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall’emissione di ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI / E IMPRESE AUSILIARIE/.
Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 143 del Regolamento, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI / E IMPRESE AUSILIARIE/Qualora ci sia un
ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014.
Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.
Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale …… (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il
Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP indicato in epigrafe.
L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore.
Articolo
PREMIO DI ACCELERAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 145 del Regolamento, il Committente si riserva la facoltà di concordare con l’Appaltatore l’ultimazione anticipata dei Lavori o di alcune lavorazioni corrispondendo conseguentemente un importo a fronte di tale anticipata esecuzione.
Qualora le parti concordino in merito, le stesse disciplineranno specificatamente le lavorazioni da anticipare nonché le ulteriori ed eventuali pattuizioni necessarie.
Articolo
ONERI DA CONTRAZIONE
Nel caso in cui in corso d’opera insorga l’esigenza in capo al Committente di abbreviare i tempi di esecuzione dell’appalto, anche laddove gli stessi abbiano già subito una protrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a porre in essere il correlativo maggiore sforzo produttivo per consegnare i lavori ultimati in un tempo contratto rispetto a quello contrattualmente fissato dietro riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo per le maggiori risorse in termini di mezzi e uomini necessari.
Il maggiore compenso sarà correlato all’entità della contrazione dei termini richiesta per consegnare i lavori ultimati nel nuovo termine convenuto dalle parti e verrà formalizzato attraverso la stipula di un Atto Modificativo al presente Contratto di recepimento delle nuove necessarie pattuizioni unitamente al nuovo programma lavori. Gli oneri da contrazione verranno riconosciuti in misura proporzionale alla contrazione del termine finale richiesta dalla Stazione Appaltante per ricevere i lavori ultimati.
Articolo
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto:
- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei Lavori;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- / l’assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a
disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro necessario.
Le prove sui materiali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli altri elaborati contrattuali / ivi comprese quelle relative a testare l’idoneità all’impiego dei materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE DA SCAVO/ saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, ecc.), che saranno invece a carico dell’Appaltatore cosi come l’assistenza alle prove succitate. Saranno inoltre a carico dell’Appaltatore le prove ed analisi di cui all’art.167, comma 8 del Regolamento; /
- la messa a disposizione, nell'ambito del cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione Lavori, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di allacciamenti telefonici secondo le richieste della Direzione Lavori;
- l’installazione, l’allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- la messa a disposizione nell’ambito del cantiere di idonea area da adibire a laboratorio per la D.L. completa di utenze (acqua, luce, telefono, fogne chiare e scure) nonché il pagamento degli allacci e delle relative utenze;
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l' esecuzione dei Lavori;
- l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione di Lavori che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competenti;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l’apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore;
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
- tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori;
- / l’esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI/;
- il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;
- l’illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
- la demolizione della viabilità provvisionale, delle opere di cantierizzazione, dei campi e dei cantieri nonché il ripristino, a fine Lavori, dei luoghi e della viabilità provvisoria ad esclusivo utilizzo del cantiere;
- l’approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l’esecuzione dei Lavori nonchè per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l’ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;
L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c..
L’Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto di avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni:
- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro;
- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.
Articolo
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
I Lavori oggetto del presente contratto d’appalto verranno parzialmente eseguiti in presenza di traffico .
In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l’esecuzione di interventi (attività) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e ”Segnaletica per lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l’esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie (Ed. marzo 2009)”, Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada – Rev. 05 del 08/08/2013”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
L’Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente contratto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dagli uffici operativi di Rosinano Marittimo (LI) previa presentazione di attestazione dell’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte dell’Impresa stessa
di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida per gli operatori su piattaforma autostradale.
L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato.
L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.
Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori.
In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri /ed la segnaletica/ è di esclusiva competenza /ed onere/ dell’Appaltatore.
Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto delle particolari condizioni in cui verranno eseguiti i Lavori avendone valutato le conseguenze sulla programmazione dei Lavori e sull’organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera.
Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo d’appalto, assumendo l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale ed in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico:
- /la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive, come meglio previsto al precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO Potrà, altresì, essere
ordinata l’interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.
/;
- / l’esecuzione dei Lavori in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;/
- l’installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- / la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati; /
- / il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai Lavori; /
- l’obbligo di comunicare alla Direzione Lavori e al Centro Radio Informativo della Committente i seguenti dati:
o preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza;
o comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
o comunicazione della rimozione del cantiere.
Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su strada, E’ comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del Committente.
Articolo
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI
L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei Lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.
/ L’Appaltatore dovrà, altresì, curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia nelle more dell’applicazione dei parapetti definitivi. Tale provvedimento deve essere preso sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore. /
/ L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e, comunque, all’esecuzione delle opere provvisionali occorrenti per mantenere il transito anche con deviazione di strade pubbliche e private e di assicurare la continuità dei corsi d’acqua. Il tutto completo di opere di protezione anche provvisorie. /
Prima dell’inizio dei Lavori dovranno essere presi dall’Appaltatore gli opportuni accordi con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilità.
Nei casi d’urgenza, però, l’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori.
L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.
L’Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione dei Lavori.
Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.
Qualora richiesto dal Committente, l’Appaltatore, prima dell’inizio dei Lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.
/ Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di opere nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.
L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto dai Gestori Ferroviari per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.
Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari per i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all’esecuzione dei Lavori. Nello stesso modo l’Appaltatore è tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potrà incontrare nell’esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti. /
/ Articolo ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Fermo restando tutto quanto previsto all’art. 167 del Regolamento, si precisa che, in concomitanza con la consegna dei Lavori, l’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori le specifiche dei materiali che intenda utilizzare riguardanti:
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Tali specifiche dovranno essere corredate da certificazioni rilasciate da Laboratori Ufficiali attestanti la rispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora l’Appaltatore intenda utilizzare materiali privi di tale certificazione, la Direzione Lavori potrà richiedere, con onere a carico dell’Appaltatore, l’effettuazione di prove presso Laboratori Ufficiali o presso laboratori di sua fiducia. /
/ Articolo INTERFERENZE
I Lavori oggetto del presente appalto sono interessati da infrastrutture interferenti con i Lavori medesimi / come indicate nel Piano di Rimozione Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento. /
L’Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull’andamento dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente contratto, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a ….. giorni naturali e consecutivi (da 30 a 120 gg) per singola interferenza, rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.
L’Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra l’ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l’importo dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori redatto dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI.
L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all’Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente. /
/ Articolo SEGNALETICA VERTICALE
L’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori la certificazione di qualità inerente la segnaletica verticale da porre in opera i sensi della normativa vigente in materia di Codice della Strada nonché la certificazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle norme internazionali UNI ISO 900001/2 per l’impresa fabbricante. /
/ Articolo BARRIERE DI SICUREZZA
L’Appaltatore dovrà istallare barriere di sicurezza conformi con le caratteristiche di ritenuta indicati in progetto e conformi a omologhe rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture nonché dotate di marcatura CE ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
L’appaltatore, ovvero, il suo subappaltatore o impresa ausiliaria, che garantisca la fornitura delle barriere di sicurezza dovrà fornire dichiarazione ed elementi comprovanti che:
- la produzione delle barriere installate sia stata effettuata da parte di produttori operanti in regime di qualità (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per le classi EA:17 ed EA:28). Non saranno ammesse forniture da parte di soggetto produttore che non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti di qualità (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per le classi EA:17 ed EA:28) relativamente al processo di produzione delle barriere stesse
- il soggetto che ha effettuato la produzione delle barriere ha pieno titolo di avvalersi delle omologhe per la produzione delle barriere.
Le barriere fornite dovranno rispettare tutte le caratteristiche indicate negli elaborati allegati al presente contratto e comunque dovranno essere prodotte in conformita a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
/ Articolo ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI
Le espropriazioni occorrenti per l’esecuzione dell’appalto sono eseguite direttamente dal Committente.
Sono invece a carico dell’Appaltatore tutte le attività ed i relativi oneri economici, compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all’acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all’apposita legislazione vigente, relativi alle aree dei campi, cantieri, e piste di cantiere così come riportate negli elaborati di progetto relativi agli espropri ed alle occupazioni temporanee, ivi compresa la richiesta e l’ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc.
Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore le attività sopra elencate ed i relativi oneri economici, relativi alle aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione delle terre, alle deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all’ esecuzione dei Lavori.
Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutte le attività e gli oneri economici relativi alle ulteriori aree che l’Appaltatore ritenga utile occupare ai fini dell’esecuzione dei Lavori, fermo restando che non dovranno essere occupate aree superiori rispetto a quelle assentite e risultanti dal piano particellare di esproprio allegato al progetto esecutivo. / Articolo
RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI
L’appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente , sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.
Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l’appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.
L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.
Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.
Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si
provocherà un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
/ Articolo
TERRE E ROCCE DA SCAVO
L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal D.M. n. 161/2012, dagli artt. 41 e 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 nonché dalle leggi speciali vigenti, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato speciale d’Appalto, dell’intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.
L’appaltatore si impegna sin d’ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che dovesse derivargli in materia per l’effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico della Committente.
L’Appaltatore dovrà fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice richiesta.
Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per successiva determinazione dell’autorità competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate al recupero a cura dell’Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la movimentazione.
In casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente applicazione, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provochi un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti alla gestione delle terre di scavo. /
Articolo
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si dichiara edotto che i relativi Lavori sono stati oggetto di particolare attenzione per quanto attiene al loro impatto sull’ambiente.
In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, pertanto, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell’ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente.
In particolare l’Appaltatore è tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare l’adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori.
In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..
In relazione a quanto sopra esposto l’Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purchè e nei limiti di quanto ordinato dal Committente - dovranno essere scrupolosamente eseguite dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.
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PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori e cottimisti, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 e 6bis dell’art. 118 del Codice e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 8 del Regolamento.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi di cui all’art. 118, comma 8 del Codice
Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità
solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 118, comma 8 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.
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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA
All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.
L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
L'Appaltatore è altresì obbligato:
a) a portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
f) ad organizzare, per l’addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.
La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutta la normativa in materia di piani di sicurezza ed in particolare dell'articolo 131 del Codice.
Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei Lavori, l’Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonchè il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto di appalto dichiara di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante, affinchè ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori, il supporto informatico contenente:
1. Schede Sintetiche op. strada_REV.3_24.11.2009.pdf
2. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ARABO.pdf
3. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - INGLESE.pdf
4. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ROMENO.pdf
5. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - UCRAINO.pdf
6. Video Release 3 completo.mpg.
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PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.
Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all’articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato.
Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l’applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste.
La Stazione Appaltante si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte.
A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alla Stazione appaltante ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa.
Articolo
VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi di cui all’art. 132 del Codice e sono disciplinate dal medesimo art. 132 e dagli artt. 161 e seguenti del Regolamento.
Articolo
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI / E IMPRESE AUSILIARIE /
É assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del Committente, una specifica autorizzazione scritta.
Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estranea sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.
L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.
Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere ferma restando la totale estraneità del Committente da ogni pretesa e azione del subappaltatore stesso per le predette causali.
Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.
I subappalti e i cottimi saranno soggetti alle disposizioni dell’art. 118 del Codice nonchè dell’art. 170 del Regolamento.
Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte del Committente - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno
costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.
Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), di cui in appresso, l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:
a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo; in caso di cottimo la richiesta dovrà, ai sensi dell’art. 170, comma 6, del Regolamento, dare evidenza, ai fini della qualificazione dell’impresa, dell’importo della fornitura diretta di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera;
b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, il costo degli oneri della sicurezza relativi all’attività subappaltata, non soggetto a ribasso, la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, nonchè l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso come previsto al comma 4 del succitato art. 118. Dovranno essere inoltre fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare l’analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite del 20% ; nei casi di cui all’art. 37, comma 11 del Codice, il contratto dovrà prevedere l’espressa accettazione da parte del subappaltatore delle condizioni regolanti il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, così come previste dal presente contratto ed in particolare secondo l’articolo PAGAMENTI;
c) dichiarazione dell'Appaltatore resa ai sensi di legge relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore;
d) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
e) in caso di consorzi o società consortili, dichiarazione del subappaltatore attestante l’esistenza di consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10 % oppure con quota di partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
f) dichiarazione del subappaltatore attestante l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, nonché dichiarazione attestante la sussistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs.
n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
g) in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, dichiarazione del subappaltatore attestante le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’Impresa;
h) dichiarazione resa dai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 (quali legali rappresentanti, amministratori muniti di poteri, direttori tecnici, soci di maggioranza, membri del collegio sindacale, membri dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001) circa l’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità degli stessi;
i) documentazione valida a dimostrare, ai sensi di legge, la qualificazione tecnica, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.); in caso di cottimo i requisiti di qualificazione necessari dovranno riguardare l’importo totale dei lavori affidati della categoria subappaltabile, compresa la fornitura diretta di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera, di cui dovrà essere data menzione nella richiesta di cui alla precedente lettera a);
j) dichiarazione attestante l’insussistenza delle situazioni di cui all’ art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e comma 2 del D.lgs. 163/2006, riferita ai legali rappresentati dell’Impresa subappaltatrice;
k) dichiarazione attestante l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) e comma 2 del D.lgs. 163/2006, riferita agli amministratori muniti di poteri e ai direttori tecnici ed al socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) dell’Impresa subappaltatrice;
l) dichiarazione circa l’esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno e relativa dichiarazione ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs. 163/2006 riferita agli stessi;
m) dichiarazione del subappaltatore, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
n) dichiarazione resa ai sensi di legge dal subappaltatore di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 90, comma 8 del Codice;
o) dichiarazione - qualora ne ricorrano le condizioni - ai sensi e per gli effetti dell'art.
1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 a firma resa ai sensi di Legge dal Legale Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice o cottimista attestante:
I. composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, dichiarazione del subappaltatore che attesti la compsizione societaria del socio;
II. esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
III. indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
p) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..
Le Parti convengono che la mancata produzione, da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli elementi anzidetti non consente al Committente di svolgere la necessaria istruttoria della richiesta di autorizzazione al subappalto che pertanto non potrà essere autorizzata in nessuna delle forme previste dalla normativa vigente.
Si precisa infine che:
in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Regolamento, in caso di DURC negativo per due volte consecutive, il Committente pronuncerà la decadenza dell’autorizzazione al subappalto o al cottimo;
l'Appaltatore provvederà a trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti da parte del Committente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti a ciascun subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché dello stato di avanzamento dei Lavori e dei certificati di pagamento nei quali sono compresi i Lavori subappaltati e pagati; la mancata presentazione della documentazione suddetta comporterà la sospensione del pagamento del SAL successivo fino ad avvenuta regolarizzazione dell’inadempienza riscontrata. In ogni caso l’Appaltatore, ai fini del pagamento dei SAL dovrà puntualmente adempiere a tutte le tassative prescrizioni del comma 6 e 6 bis di cui all’art.118 del Codice;
in caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di cui all’art. 118, comma 3 del Codice, qualora quest’ultimo motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e dal cottimista e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, la Committente sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione
nella misura accertata dal Direttore dei Lavori (art. 170, comma 7 del Regolamento);
la Direzione Lavori provvederà, in sede di invio degli stati di avanzamento per la relativa liquidazione, ad allegare le copie delle fatture relative ai subappaltatori e cottimisti di cui sopra e relative agli stati di avanzamento precedenti;
l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
qualora nel presente appalto siano previste opere di cui all’art. 37, comma 11 del Codice, l’Appaltatore dovrà, ai fini del pagamento diretto al subappaltatore, produrre la documentazione prevista all’articolo PAGAMENTI; le coordinate bancarie del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi dovranno essere indicate all’atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra;
l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla
C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni;
Il presente appalto è suddiviso nelle seguenti categorie SOA determinate al lordo del ribasso e comprensive degli oneri della sicurezza:
-………………. di cui € per oneri di sicurezza;
-………………. di cui € per oneri di sicurezza;
-……………. di cui € per oneri di sicurezza /(di cui all’art. 37, comma
11 del Codice)./
In relazione alla qualificazione posseduta dall’Appaltatore così come risultante in sede di gara, lo stesso dovrà obbligatoriamente subappaltare le seguenti categorie di lavoro:
-……………………
-……………………….
/ Resta espressamente inteso che nessuna autorizzazione per subappalto né cottimo verrà comunque rilasciata da parte del Committente per l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto esplicita richiesta in sede di presentazione dell'offerta (nel caso in cui l’Appaltatore non abbia presentato in fase di gara dichiarazione di subappalto)./
Le lavorazioni oggetto di eventuale perizia di variante potranno essere oggetto di richiesta di subappalto o cottimo qualora l’Appaltatore abbia indicato le opere che intende subappaltare in sede di formalizzazione degli atti relativi.
SUBCONTRATTI
Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere, quali ad esempio noli a caldo e forniture con posa in opera, il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.
La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo degli oneri della sicurezza relativi all’attività subaffidata, non soggetto a ribasso, la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, nonché l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
3) descrizione particolareggiata delle lavorazioni che verranno effettuate mediante il nolo a caldo con l’indicazione percentuale dell’incidenza di tali prestazioni rispetto al valore complessivo della lavorazione che, con l’ausilio del noleggio, viene ad essere eseguita;
4) una dichiarazione del noleggiatore o del fornitore attestante il valore dell’incidenza della manodopera rispetto al noleggio od alla fornitura nonché idonei elementi – in particolare l’analisi dei costi – atti a valutare il rapporto tra il valore del macchinario o della fornitura ed il valore della mano d’opera impiegata;
5) dichiarazione del subappaltatore, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
6) dichiarazione di cui alla precedente lettera p).
Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l’ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 s.m.i..
In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i., l’Appaltatore dovrà altresì trasmettere, per tutti gli altri subcontratti della filiera delle imprese interessate all’esecuzione dell’appalto, che non comportano l’impiego di mano d’opera in cantiere, il contratto contenente, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, la clausola e le indicazioni ivi previste e richiamate nel precedente punto 2.
/ IMPRESE AUSILIARIE
Tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa vigente in capo ai subappaltatori sono validi, ove compatibili, anche per le eventuali imprese ausiliarie, ai sensi della documentazione di gara, di cui eventualmente si avvalga l’appaltatore, fatta eccezione per le norme relative alla autorizzazione del subappalto.
Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.
L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (attestazione di qualificazione SOA) ed a mettere a disposizione le corrispondenti risorse necessarie per l’esecuzione dei Lavori per tutta la durata dell’appalto, fatto salvo il caso di impresa ausiliaria che appartenga al medesimo gruppo dell’Appaltatore.
In tale ultimo caso, l’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Committente le eventuali modifiche societarie.
Il Committente si riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessarie in relazione al citato contratto e, in caso di modifica dello stesso, ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
Gli opportuni provvedimenti potranno essere adottati dal Committente anche in caso di constatazione che l’impresa ausiliaria non sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice ed in caso di mancato rispetto dell’art. 49 del Codice.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l’avvalimento ai sensi dell’art. 49, comma 4 del Codice/
/ Articolo
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed
amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./
Articolo
DANNI DA FORZA MAGGIORE
Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 166 del Regolamento, non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera. / nonché quelli (DA COMPLETARE IN BASE ALLO SPECIFICO LAVORO)……….. . …..
Articolo COLLAUDO E GARANZIE
/ Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al collaudo secondo la normativa vigente. /
/ Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al certificato di regolare esecuzione./
Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione verrà emesso nei termini di cui all’art. 141 del Codice.
/ Nel presente appalto sono previste specifiche garanzie come meglio indicate nel Capitolato speciale di appalto e precisamente : /.
Articolo MANUTENZIONE
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere / Fino a che non sia intervenuta l’emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere, / la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e
dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.
Si precisa altresì che il Committente potrà procedere, ai sensi dell’art. 230 del Regolamento, alla presa in consegna anticipata delle opere eseguite, anche per singoli tratti.
L’Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avrà comunque l’onere della manutenzione ordinaria di ………………….. (SPECIFICARE LE OPERE INTERESSATE DALL’OBBLIGO), fino al collaudo provvisorio dei Lavori di cui agli articoli 215 e ss. del Regolamento.
Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorrano inviti da parte della Direzione Lavori.
Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
Articolo
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI
L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l’Appaltatore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
Articolo
IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.
Articolo PUBBLICITÀ
Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.
L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.
Articolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programma esecutivo Dettagliato dei Lavori, Articolo Tempistica dell’appalto , Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari
– Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore; Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione- Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza; Articolo Subappalti Subcontratti/ e Imprese ausiliarie/.
Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere :
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori oggetto del presente contratto;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
d) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’ articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Ad integrazione della disciplina prevista dagli artt 135, 136, 138 e 139 del Codice si precisa inoltre quanto segue:
La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.
In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.
La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti Giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.
La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore.
Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.
Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera.
L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.
Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.
Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.
Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso.
Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni
contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto.
Articolo ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
Si applica l’art. 146 del Regolamento.
Articolo
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo
SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO
L'Appaltatore, per effetto di quanto previsto all’art. 139 del Regolamento, dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.
Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.
/L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.(n.b. solo per procedure aperte e ristrette)/
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.
Articolo CODICE ETICO
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico del Committente, predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i.. Tale Codice Etico è disponibile sul sito intenet xxx.xxxxxxxxx.xx e l’Appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto, comunicando per iscritto all’Appaltatore la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore, in particolare, dichiara di non avere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni tali da incidere sul predetto Codice etico.
Articolo
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente contratto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per la Società Autostrda Tirrenica p.A.. da parte di EsseDIEsse S.p.A., nominata Responsabile del trattamento da Società Autostrada Tirrenica p.A. medesima.
Le Parti del presente contratto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del suddetto Decreto.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente contratto sono:
- per il Committente:Società Autostrada Tirrenica p.A. così come costituita in testa del presente contratto ed il Responsabile del trattamento è di
Società Autostrada Tirrenica p.A.. ed EsseDIEsse Società di Servizi S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00;
- per l’Appaltatore: ………………….., con sede in in
persona del suo legale rappresentante.
/ Articolo
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 c.c. in relazione all’esito delle verifiche di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti di cui all’art. 2041 c.c.. /
Società Autostrada Tirrenica p.A.
L'APPALTATORE
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:
Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programma esecutivo Dettagliato dei Lavori, Articolo Tempistica dell’appalto , Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri da contrazione, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza; Articolo Variazioni al progetto appaltato, Articolo Subappalti Subcontratti/ e Imprese ausiliarie/, Articolo Danni di forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo
Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risoluzione delle controversie - Foro competente, Articolo Codice Etico.