CONVENZIONE PER
CONVENZIONE PER
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
tra
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), codice fiscale e partita IVA 00968951004, in persona del Direttore regionale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, codice fiscale, domiciliato per la carica in xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx
e
Ca.Mad Srl (di seguito denominata struttura), codice fiscale e partita IVA 02643681212 con sede e domicilio fiscale in Nola ( Na) alla xxx Xxx Xxxxxxxxx x.00, rappresentata dalla xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, codice fiscale
Premesso che
• in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
• l’articolo 2, comma 2, dell’Accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.”;
• l’INAIL e la Regione Campania in data 15/11/2016 hanno stipulato una convenzione in ragione della quale l’INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
• la struttura ha manifestato interesse ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici - su richiesta dell’INAIL e con oneri a carico dello stesso - le prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
• la struttura è in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.
Art. 3
Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative
La Struttura assume l’obbligo di erogare le prestazioni richieste rientranti nei LEA e nei LIA di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione ( all. 1), della quale costituisce parte integrante.
La Struttura si impegna ad erogare la visita fisiatrica LEA entro massimo 4 giorni dalla data di prescrizione su ricettario regionale e le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall’INAIL, da avviare entro 7 giorni dalla data delle prescrizioni da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione dei sabati. L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo per il quale l’assistito Inail è indirizzato alla Struttura, comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA.
Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell’avvio del progetto riabilitativo, se la Struttura non proverà la dipendenza da cause alla stessa non imputabili, sarà applicata una penale dell’1% dell’importo complessivamente fatturato all’Inail per ogni singolo progetto.
Qualora i sanitari di Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall’INAIL, l’erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall’Istituto.
Art. 4 Corrispettivi delle prestazioni rese
La Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni riabilitative dalla stessa indicate nell’allegato elenco (All.1) che potrà essere aggiornato concordemente con comunicazioni via pec. Quanto ai LIA resta ferma l’insuperabilità dei limiti di spesa del nomenclatore tariffario INAIL.
La struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell’INAIL, con analitica indicazione delle causali.
L’Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente presso e, nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all’invio delle necessarie integrazioni da parte della Struttura.
La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all’INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.
Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell’INAIL su ricettario regionale, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla Struttura alla competente ASL, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.
Art.5 Durata
La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, comunicata xxx xxx, xxxxxx 00 giorni prima della scadenza.
Art.6
Risoluzione e recesso unilaterale
La presente convenzione sarà risolta dall’INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla Struttura, del requisito della regolarità contributiva, dell’accreditamento e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec.
Art.7
Obblighi di riservatezza e sicurezza
La STRUTTURA è consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento della presente convenzione sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni
contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.
La STRUTTURA si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’obbligo di cui al secondo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la STRUTTURA sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell’INAIL, la STRUTTURA si impegna durante l’esecuzione della presente convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dagli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, del 27 novembre 2008, come modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate dal Garante.
La STRUTTURA prende atto che l’INAIL, nella sua qualità di “Titolare” del trattamento, intende, ai sensi dell’art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione “Responsabile” del trattamento dei dati personali che effettuerà nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito “Atto di designazione”, e a rispettarne le istruzioni impartite.
Art. 8
Salute e sicurezza sul lavoro
La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9 Responsabilità e manleva
La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della
STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.
Art. 10
Foro competente
Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Napoli.
Art.11 Registrazione
Le parti convengono che il presente atto è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura e a registrazione in misura fissa solo in caso d’uso, ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 n. 131 e successive modifiche. Dette spese saranno a carico della parte richiedente, spese di registrazione della presente convenzione saranno a carico di entrambe le parti in egual misura (da approfondire gli aspetti fiscali).
Napoli 6/11/2018
Per l’INAIL – Direzione Regionale Per la Ca.Mad. Srl per la Campania
Direttore Regionale Legale Rappresentante
xxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxxx