ALLEGATO A – SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO A – SCHEMA DI CONTRATTO
Rep. n.
Comune di Campi Bisenzio (Città Metropolitana di Firenze)
COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMMOBILE SITO IN CAMPI BISENZIO PIAZZA MATTEOTTI
N. 16, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
L'anno duemilasedici (2016), il giorno del mese di
, in Campi Bisenzio, in una sala del Palazzo comunale in Xxxxxx Xxxxx
x. 00 tra i Signori:
- Xxxxxx Xxxxxxxx FELICE Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona/Sviluppo economico, domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta e non altrimenti, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto Comunale. - C. F. COMUNE DI CAMPI BISENZIO N. 80016750483;
e
- , nato a il , Codice Fiscale , il quale interviene al presente atto in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione di volontariato Solidarietà Caritas Onlus, con sede in Xxxxxxx, xxx xx Xxxxx x. 0, iscritta all’Albo Regionale del Volontariato al n. FI-6 con atto del Presidente Giunta Regione Toscana n. 70 del 07/02/1994 di cui non sono in corso procedure di revoca. - C.F. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS N. 94043850489
PREMESSO CHE
- con contratto del 12/11/2015 la città Metropolitana di Firenze ha ceduto in comodato d’uso gratuito al Comune di Campi Bisenzio un’unità immobiliare ubicata in Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, piano T-1, individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Campi Bisenzio dalla particella 56, subalterno 501 del foglio di mappa 20, categoria catastale A/2, classe 2,
vani catastali 9,5, per la realizzazione di un centro di prima accoglienza di cittadini extracomunitari migranti.
- in esecuzione della deliberazione G.C. n. 106/2016, con determinazione n. 746 del 17/10/2016 è stata indetta una procedura pubblica di selezione per individuare il soggetto a cui concedere in comodato d’uso gratuito l’immobile in parola, da adibire esclusivamente all’accoglienza di cittadini extracomunitari migranti, nell’ambito del “Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (singoli e famiglie) e minori non accompagnati”.
- con determinazione n. 879 del 18/11/2016 è stata approvata la graduatoria dei soggetti partecipanti all’avviso e si proceduto all’assegnazione in uso gratuito dell’immobile in parola a Associazione di volontariato Solidarietà Caritas Onlus, risultata prima classificata per la realizzazione del progetto di prima accoglienza di cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - OGGETTO
Il Comune di Campi Bisenzio, a mezzo del suo costituito legale rappresentante, mette a disposizione, a titolo gratuito, di Associazione di volontariato Solidarietà Caritas Onlus, come sopra rappresentata che accetta, l’immobile sito in Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, piano T-1, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Campi Bisenzio dalla particella 56, subalterno 501 del foglio di mappa 20, categoria catastale A/2, classe 2, vani catastali 9.5 per la realizzazione di un progetto di prima accoglienza di cittadini extracomunitari migranti. Le parti danno reciproco atto che l’immobile è pervenuto nella disponibilità del Comune di Campi Bisenzio a seguito di contratto di comodato gratuito sottoscritto in data 12 novembre 2015 con il soggetto proprietario, la Città metropolitana di Firenze, che il comodatario dichiara di ben conoscere, “....esclusivamente per l’uso di prima accoglienza di cittadini extracomunitari migranti, da assegnare ai soggetti economici (cd. Gestori) individuati nell’ambito degli Accordi- quadro periodicamente sottoscritti dalla Prefettura di Firenze ex art. 59 del D.Lgs. 163/2006 per l’aggiudicazione del servizio di prima accoglienza dei cittadini extracomunitari e la gestione
dei servizi connessi; viene pertanto esclusa ogni altra destinazione....” così come risulta dall’art. 3 del contratto.
Articolo 2 – DURATA DEL COMODATO
Il Comune di Campi Bisenzio pone a disposizione del comodatario l’immobile di cui all’art.1 nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a decorrere dalla data odierna,
/ /2016, fino al 11 novembre 2017, eventualmente rinnovabile, con apposito atto in forma scritta, fino all’11 novembre 2019, per l’uso e finalità di cui al precedente art. 1.
Il comodatario si impegna a mantenere all'immobile la destinazione di centro di prima accoglienza di cittadini extracomunitari migranti richiedenti protezione internazionale.
Ogni eventuale diverso utilizzo dell’immobile da parte dell’assegnatario determina l’immediata revoca del comodato.
Articolo 3 – RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE
Le parti concordano che lo stato di conservazione e manutenzione generale dell’immobile e degli impianti risulta sostanzialmente buono, ma danno espressamente atto, che sono necessari alcuni interventi di manutenzione e di adeguamento indispensabili per il suo utilizzo. Il comodatario si impegna a realizzare a suo totale carico tutti gli interventi di manutenzione e adeguamento, compresi gli interventi di messa a norma degli impianti, previsti nella scheda tecnica allegata alla determinazione n. 746 del 17/10/2016, per renderlo funzionale all’utilizzo indicato.
Per l'effettuazione dei lavori dovranno essere acquisiti, a cura e spese del comodatario, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo necessario.
Alla conclusione dei lavori e prima dell’avvio delle attività inerenti il servizio di accoglienza, il comodatario è tenuto a rilasciare al Comune di Campi Bisenzio le dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti alle vigenti normative. Il mancato avvio da parte del comodatario dei lavori di manutenzione necessari per renderlo idoneo all’uso definito, entro 2 mesi dalla consegna dell’immobile potrà determinare la revoca del comodato.
Articolo 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il comodatario si impegna a mantenere l’immobile in parola in perfetto stato d’uso, e si obbliga a mantenere l'immobile, gli accessori e gli impianti in buono stato con la diligenza del buon padre di famiglia.
Sono a carico del comodatario tutti gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, degli accessori e degli impianti, sia di quelli preesistenti sia di quelli eventuali che il Comune dovesse realizzare a propria cura e tutte le riparazioni di qualunque natura, anche straordinarie, necessarie ed urgenti, nonché tutte le opere di manutenzione che si rendessero necessarie nel periodo di comodato dell’immobile per garantire l’uso cui è destinato.
Il comodatario si impegna altresì a sostenere tutti gli oneri relativi alle utenze (acqua, gas, elettricità, linea telefonica, tv ecc.), nonché agli idonei contratti per la manutenzione degli impianti, in particolare dell’impianto termico e dell’impianto elettrico, la tassa sui rifiuti (TARI) ed ogni altro tributo locale, se dovuto.
Alla scadenza del comodato o in caso di risoluzione o revoca dello stesso, il comodatario si impegna a riconsegnare l’immobile al Comune di Campi Bisenzio in stato di perfetta efficienza, libero da cose e persone.
Articolo 5 – PROGETTO DI PRIMA ACCOGLIENZA
Il comodatario si impegna a partecipare in proprio nome alle procedure indette dalla Prefettura di Firenze per l’affidamento del servizio di prima accoglienza di cittadini extracomunitari migranti e servizi connessi, da attivare nell’immobile in parola.
Sono a carico del comodatario tutti gli oneri e le spese (attrezzature, arredi, ecc.) relative all’affidamento del servizio di prima accoglienza. Sono inoltre a carico del comodatario la richiesta e l’ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per la realizzazione del progetto di accoglienza e per le iniziative ed attività previste.
Per la realizzazione delle suddette attività il comodatario si impegna ad utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità e in possesso di regolari contratti di lavoro, secondo la disciplina vigente.
La mancata attivazione entro il 30 giugno 2017 del progetto di prima accoglienza nell’immobile in parola in convenzione con la Prefettura di Firenze, determina l’immediata risoluzione del contratto.
Articolo 6 - RESPONSABILITA’ DEL COMODATARIO
Il comodatario esonera espressamente il Comune di Campi Bisenzio da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi e/o a cose di terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dell’immobile oggetto del contratto, o comunque verificatisi all’interno dell’immobile medesimo, anche a causa di terzi.
Il comodatario è responsabile verso il Comune di Campi Bisenzio ed i terzi per i danni derivati da negligenza nell’uso dell’immobile concesso, ivi compresi gli impianti. A titolo indicativo il comodatario è responsabile dei danni che si dovessero verificare a seguito di ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi, spandimento d’acqua, fughe di gas, incendi e di ogni altro evento riconducibile alla conduzione dell’immobile in parola.
Nello svolgimento delle attività proprie ed oggetto della convenzione di cui all’art.1, il comodatario solleva il Comune di Campi Bisenzio e la Città Metropolitana di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’utilizzo dell’immobile. L’Amministrazione Comunale tramite proprio personale avrà libero accesso agli spazi di cui trattasi e potrà vigilare sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Articolo 7 – POLIZZE ASSICURATIVE
Per tutta la durata della comodato e fino alla data di riconsegna dell'immobile al Comune, il comodatario garantisce la presenza di idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e idonea polizza assicurativa contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici emessa da primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione con massimale pari al valore di ricostruzione dell'immobile e con clausola ricorso terzi per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), al fine di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura oggetto della presente convenzione.
Articolo 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/REVOCA DEL COMODATO
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall’Avviso e/o dal presente contratto da parte del comodatario potrà comportare la revoca del comodato.
Comporterà la risoluzione del presente contratto l’accertamento, previa contestazione, di uno dei seguenti casi:
a) qualora il comodatario non avvii i lavori di manutenzione all’immobile, di cui al precedente art. 3, necessari per renderlo idoneo all’uso definito entro 2 mesi dalla consegna;
b) qualora il comodatario non abbia attivato entro il 30 giugno 2017 il progetto di prima accoglienza nell’immobile in parola in convenzione con la Prefettura di Firenze.
Articolo 9 - RIPARAZIONI E MIGLIORIE
Le parti stabiliscono che il comodatario potrà eseguire sull’immobile, a sua cura e spese, previa comunicazione scritta al Comune di Campi Bisenzio e fatto salvo il rispetto delle previsioni e le prescritte autorizzazioni di legge, tutte le migliorie ed interventi che ritenga utili per l’uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull’immobile e quant’altro effettuato dal comodatario, resteranno alla scadenza della comodato, per qualsiasi causa si verifichi, acquisiti all’immobile, senza che il comodatario o altri possa pretendere indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti dell’immobile concesso. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione sia conservativa, che migliorativa, non potrà essere fatta dal comodatario senza preventiva autorizzazione del Comune.
Articolo 10 – DIVIETO DI CESSIONE
E’ vietata la cessione a terzi, sia totale che parziale, a qualsiasi titolo del godimento dell’immobile.
Articolo 11 – VIGILANZA SULL’USO DELLA STRUTTURA
Fatti salvi i poteri di vigilanza di organi statali e di altri soggetti pubblici competenti in materia, compete all’Amministrazione Comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull’uso della struttura.
Ai fini di cui sopra, il comodatario si intende espressamente obbligato a fornire ai funzionari comunali incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
Il comodatario si obbliga a far accedere nei locali oggetto del comodato, previo avviso, i rappresentanti della Città Metropolitana di Firenze, allo scopo di verificarne le condizioni ed il modo d’uso.
In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa competere all’Ente proprietario, il comodatario deve ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai Funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di cui l’Amministrazione Comunale è responsabile nei confronti dell’Ente proprietario.
Articolo 12 - PRIVACY
Nell’espletamento della propria attività il comodatario è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di Privacy ( D.Lgs. 30.06.2003 n. 196). A tal fine è tenuto a comunicare a questa Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile e l’avvenuta nomina dei vari incaricati del trattamento dei dati.
Articolo 13 - SICUREZZA
In materia di applicazione della normativa vigente nella sicurezza del personale e della sicurezza intrinseca degli ambienti nonché nelle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi, sicurezze, igiene ed igiene alimentare, il comodatario riconosce le proprie e complete responsabilità. Si impegna dunque ad attivarsi a proprio carico per la organizzazione e per le procedure atte al rispetto delle disposizioni di legge.
Articolo 14 – SPESE CONTRATTUALI
Dato atto che l’Associazione di volontariato Solidarietà Caritas Onlus, con sede in Firenze, via de Pucci n. 2, è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato al n. FI-6 con atto del Presidente Giunta Regione Toscana n. 70 del 07/02/1994, ai sensi del comma 1, articolo 8, della legge 11/08/1991 n. 266, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e di registro.
I diritti di segreteria a carico dell’Associazione, trattandosi di atto per il quale la legge ammette la carta non bollata, sono ridotti della metà, ai sensi della tabella D, punto 9) della Legge 08/06/1962 n. 604, articolo 40.
Articolo 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Il comodatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Campi Bisenzio ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di revocare in tale ipotesi il comodato.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, le parti rinviano agli articoli del Codice Civile (artt. 1803-1812) ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Per tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Firenze.
Letto, approvato e sottoscritto, redatto in n. 3 originali.
Per il Comune di Campi Bisenzio
Il Dirigente
Per l’Associazione di volontariato Solidarietà Caritas Onlus
Il Legale rappresentante