Contract
ALLEGATO 1)
ACCORDO CONTRATTUALE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA PRESIDIO “A. TORRIGIANI” DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI “SORVEGLIANZA SANITARIA DOMICILIARE” PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI DA COVID-19 - PERIODO VALIDITA’ DAL 09/03/2020 AL 30/04/2020
TRA
L’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.314 del 09/03/2020,
E
La CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Regionale della Toscana Presidio “X. Xxxxxxxxxx”, di seguito denominata “Associazione”, codice fiscale 94257270481 e partita iva 06627070482 con sede legale in Firenze, Via di Camerata, n.10 – 00000 Xxxxxxx nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx , domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione,
VISTI
- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art.1 c.4 lettera D del D.Lgs 178 /2012 “ Trasferimento di funzioni alla Costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana” che prevede fra i compiti di interesse pubblico che l’Associazione è autorizzata ad esercitare “ organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale”;
- l’art.1 c.6 del D.Lgs 178 /2012, sopra richiamato che prevede che l’Associazione, “anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione”.
Tenuto presente l’emergenza sanitaria mondiale causata dalla diffusione delle infezioni da Covid-19 che ha interessato direttamente la Regione Toscana.
Preso atto del DPCM del 01 marzo 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Considerato che la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani”, è un ente di interesse pubblico e che il Comitato Nazionale e Regionale è inserito nell’elenco ISTAT dei soggetti pubblici, tale servizio può essere garantito dalla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani”, tenuto conto che anche il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno, attraverso lo strumento della convenzione, di affidare a tale Ente i servizi di sorveglianza sanitaria nell’ambito del potenziamento della risposta all’emergenza COVID- 19.
Rilevata la necessità di realizzare una compiuta azione di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, cercando di limitare l’accesso alle strutture ospedaliere solo ai casi critici,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale e pertanto si intendono integralmente riportate al presente articolo.
ART. 2 - TIPOLOGIA D’ATTIVITA’
Come previsto dalle specifiche ordinanze della Regione Toscana, il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana Centro provvede a contattare quotidianamente la persona in sorveglianza per avere notizie sulle condizioni di salute.
Nel caso in cui venga rilevata la comparsa di sintomatologia riferibile all’infezione da Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori), il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana Centro attiva il servizio di “Sorveglianza sanitaria domiciliare” svolto dai medici della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani”, che interverrà al domicilio dell’interessato, adottando le previste necessarie misure protettive.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Nel caso in cui la sintomatologia rilevata, dal medico Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “X. Xxxxxxxxxx”, incaricato di tale Servizio, sia rilevata critica (difficoltà respiratorie, temperatura molto elevata, tachipnea) il medico provvede ad attivare, in accordo con il MMG o il PLS, tramite il 118, il pronto intervento per la presa in carico assistenziale.
Il servizio di Sorveglianza Sanitaria Domiciliare è attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00.
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani”, garantisce la disponibilità di un automezzo per lo spostamento del medico della Croce Rossa Italiana e dei DPI necessari allo svolgimento di tale servizio.
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE
Il servizio coprirà il territorio della Provincia di Firenze.
Talora si rendesse necessario, con successivo atto, il servizio potrà esser ampliato su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana Centro.
ART. 5 – VOLUME ECONOMICO
L’importo del presente contratto è di EURO 8.500,00 mensili omnicomprensivo e sarà corrisposto a seguito di invio alla competente Struttura aziendale del report degli accessi domiciliari giornalieri effettuati sul territorio aziendale oggetto del presente accordo, allegato alla presente convenzione.
ART. 6 – DURATA
Il servizio sarà immediatamente attivo e si concluderà il 30 aprile 2020.
L’Azienda USL Toscana Centro ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o derivanti da disposizioni nazionali.
L’Azienda USL Toscana Centro ha altresì facoltà di prorogare tale servizio qualora la situazione epidemiologica sul territorio richieda la prosecuzione di tale misura sanitaria.
ART. 7 – INCOMPATIBILITA’ DEL PERSONALE
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “X. Xxxxxxxxxx prende atto che, ai sensi dell'art. 4. comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662:
• l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
• il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
• i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “X. Xxxxxxxxxx gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. L’Associazione quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “X. Xxxxxxxxxx è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “X. Xxxxxxxxxx si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate all’Associazione.
Il Responsabile del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli dalla Azienda tratta anche i dati anagrafici e di salute dei pazienti. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
ART. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABIITA’
Nell'effettuazione del servizio, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani” è tenuta a tenere sollevata l’Azienda da eventuali responsabilità presenti e future che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. A tal fine la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani stipula, e mantiene per tutta la durata del presente Accordo contrattuale, apposita polizza RCT con primaria
Struttura di assicurazioni che preveda massimali adeguati per tali sinistri, pari ad almeno € 1.500.00,00 per sinistro, impegnandosi a darne copia all’Azienda..
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “X. Xxxxxxxxxx è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “X. Xxxxxxxxxx è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
ART. 10 – INADEMPIENSE E PENALI
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’ Azienda provvede a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Associazione devono essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, la competente Struttura aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani” dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione degli accessi domiciliari richiesti..
ART. 11 – RESPONSABILI DEL PRESENTE CONTRATTO
Sono individuati quali responsabili:
a) per l’Azienda: la Direzione Sanitaria Aziendale
b) per la Struttura: il Direttore Sanitario Regionale Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani”
ART. 12 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente accordo è in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, firmato e sottoscritto.
per l’Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
(firmato digitalmente)
per l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze
Il Legale Rappresentante (firmato digitalmente)
Tabella Riepilogativa - “ Servizio di Sorveglianza sanitaria domiciliare” ANNO 2020 MESE DI ………………….
Data | Nominativo | Indirizzo |
Firma Legale Rappresentante DA INVIARE ALLA COMPETENTE
STRUTTURA AZIENDALE