VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI e DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE
CAPITOLATO SPECIALE
Capitolato Speciale Vaccini
Procedura in forma aggregata per la fornitura, suddivisa in lotti, di
VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI e DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE
DURATA: 48 MESI
Metodo di scelta del contraente: procedura ristretta finalizzata alla conclusione di
un ACCORDO QUADRO (art. 59 D. Lgs. n. 163/2006)
Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 83
del D. Lgs. n. 163/2006)
SERVIZIO RESPONSABILE | SERVIZIO PROVVEDITORATO Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX) Sito Internet: xxx.xxx.xx Dirigente Responsabile: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ai sensi della L. 241/1990 | Rag. Xxxxx Xxxxxxxxx Tel. 000.0000000 |
Redatto a cura di | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx |
Numero Gara |
Settembre 2014
“Acquistare presto e bene, alle migliori condizioni possibili e nel rispetto della legge, i beni ed i servizi che servono per produrre prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, coniugando la cultura degli atti con quella dei risultati”
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1. Le disposizioni di cui al presente Capitolato disciplinano gli aspetti specifici del servizio in argomento. Gli altri elementi sono invece regolamentati dal Capitolato Generale - marzo 2004 -, espressamente richiamato per ogni articolo di interesse.
2. In caso di non conformità, di divergenza o di contrasto tra le norme contenute nei due documenti sarà prevalente quanto previsto nel Capitolato Speciale.
3. La sola presentazione dell’offerta sulla base dell’invito trasmesso dall’Azienda Ospedaliera comporta per i concorrenti l’automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal Capitolato Generale espressamente richiamate.
4. Il Capitolato Generale – marzo 2004 - è consultabile sul sito xxx.xxx.xx, alla voce “Bandi di Gara”.
ACRONIMI E SINONIMI
AGGIUDICAZIONE: sottoscrizione accordo quadro.
AGGIUDICATARIO/DITTA AGGIUDICATARIA: l’operatore economico giudicato idoneo alla fornitura.
ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP).
CND: Classificazione nazionale dei dispositivi medici.
FAMIGLIA: l’insieme dei prodotti presenti a listino, aventi caratteristiche tecniche identiche o similari.
Esempio 1: Il titolo del lotto indica la famiglia: “Immunoterapia Iniettiva”; tutte le immunoterapie presenti a listino di tipo iniettivo rientrano nella stessa famiglia. I prezzi verranno determinati applicando ai prezzi di listino la stessa percentuale di sconto indicata in offerta.
Esempio 2: Il titolo del lotto indica la famiglia: “Serie patch test pronto uso”; tutte le serie pronte all’uso presenti a listino rientrano nella stessa famiglia. I prezzi verranno determinati applicando ai prezzi di listino la stessa percentuale di sconto indicata in offerta.
REPERTORIO: Iscrizione al Repertorio nazionale dei dispositivi medici (Decreto Ministeriale del 20/02/2007 e successive integrazione e/o modificazioni).
STAZIONE/I APPALTANTE/I – AZIENDA/E – AZIENDA/E OSPEDALIERA/E: AO di Desenzano
del Garda, AO “Xxxxx Xxxx” di Mantova, A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona, A.O. “Mellino Mellini” di Chiari, A.O. Ospedale Maggiore di Crema, A.O. Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo, A.O. Provincia di Lodi, A.O. Provincia di Pavia, A.O. Spedali Civili di Brescia, A.O. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (BG), A.O. Bolognini di Seriate, ASL Vallecamonica-Sebino.
Per quanto non previsto, si rimanda al Capitolato Generale.
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PREMESSE
x. Xx procedura di gara viene bandita ed aggiudicata in forma aggregata tra le seguenti Aziende Ospedaliere:
- A.O. Desenzano del Garda
- A.O. “Xxxxx Xxxx” di Mantova
- A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona
- A.O. “Mellino Mellini” di Chiari (BS)
- A.O. Ospedale Maggiore di Crema
- A.O. Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo
- A.O. Provincia di Lodi
- A.O. Provincia di Pavia
- A.O. Spedali Civili di Brescia
- A.O. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (BG)
- A.O. Bolognini di Seriate
- ASL Vallecamonica-Sebino
Le stesse hanno individuato quale Azienda “Capofila”, l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda che procede, su delega e mandato delle altre Aziende, all’espletamento della procedura di gara.
b. Ai sensi dell’art. 59, commi 5 e 6, del D.Lgs 163/2006 la procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa, si perverrà alla selezione di più soggetti ritenuti idonei a fornire alle Aziende sopra indicate i prodotti oggetto di gara.
Nell’ambito dei soggetti idonei, per singolo lotto, le Unità Operative destinatarie dei vaccini e dei diagnostici, nel rispetto del principio di rotazione, potranno individuare di volta in volta il prodotto che più risponde alle esigenze cliniche dei pazienti.
c. Gli esiti della gara daranno vita a distinti rapporti contrattuali tra le ditte giudicate idonee a far parte dell’accordo quadro e ciascuna Azienda Ospedaliera,alle quali dovrà essere fornita copia del listino depositato in sede di gara.
Tali rapporti si costituiranno a seguito di delibera di individuazione degli idonei per l’A.O. di Desenzano del Garda e con la delibera di presa d’atto dell’esito della gara per le altre Aziende.
TITOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO E DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO
LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
1. Oggetto del presente appalto è la fornitura in somministrazione a carattere periodico con consegne ripartite, di VACCINI ANALLERGICI IPOSENSIBILIZZANTI e DIAGNOSTICI IN VIVO PER ALLERGOPATIE necessari alle Aziende Ospedaliere/Sanitarie sopra indicate.
2. Il dettaglio dei prodotti, nonché i fabbisogni presunti sono indicati nell’Allegato 3.A.
3. La durata della fornitura è di 48 mesi dalla data indicata nella delibera di aggiudicazione.
4. Gli importi a base d’asta per singolo lotto, insuperabili, pena esclusione, sono quelli indicati negli Allegati 3.0 e 3.B.
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5. Si precisa che qualora i documenti di gara riportino marca commerciale del prodotto, brevetti, tipi o l’indicazione di un’origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire alla ditta concorrente una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze degli utilizzatori. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, purché vengano riconosciuti dalla Commissione Giudicatrice equivalenti a quelli indicati e, pertanto, idonei e rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.
6. La fornitura include:
A) Consegna, imballo, spese doganali, scarico e trasporto nei locali indicati dalle Aziende ed ogni altra spesa afferente la fornitura, ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico delle Aziende;
B) Spese contrattuali ove previste.
7. Nel corso di vigenza contrattuale, le ditte facenti parte dell’accordo quadro si obbligano a praticare lo sconto percentuale indicato in offerta anche per i prodotti riferibili alla medesima famiglia di quelli offerti, riportati nel listino depositato in sede di gara. Il listino che verrà utilizzato per la determinazione del prezzo sarà quello depositato in sede di gara.
8. Nel corso di vigenza contrattuale, le ditte facenti parte dell’accordo quadro si obbligano a praticare lo sconto percentuale indicato in offerta anche per i prodotti riferibili alla medesima famiglia di quelli offerti, non inclusi nel listino depositato in sede di gara, ma che verranno posti in commercio nel corso di vigenza del rapporto contrattuale. Il listino che verrà utilizzato per la determinazione del prezzo sarà quello ufficiale in vigore al momento del primo ordine.
9. Si precisa che, considerata la specificità clinica, i trattamenti già avviati con gli allergeni per immunoterapia, su indicazione del medico, potranno proseguire con quelli in uso (se esistente, verrà comunque praticato il prezzo di gara), indipendentemente dall’aggiudicazione; per i nuovi trattamenti saranno invece rispettati gli esiti della gara.
Art. 2 – REQUISITI TECNICI
1. Al momento dell'offerta tutti prodotti proposti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.
2. Ove è previsto dalla Legge, i prodotti devono possedere il marchio CE. Nel momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di legge, ove previsto, i prodotti dovranno avere l’iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi (Decreto ministeriale del 20/02/2007 e successive integrazione e/o modificazioni).
3. La fornitura dei prodotti di cui ai Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dovrà corrispondere alle caratteristiche di seguito elencate, da considerarsi minime ed indispensabili, pena esclusione:
A. I prodotti offerti devono rispondere alle disposizioni di cui al D.M. 13.12.1991 (G.U. 297 del 19.12.91) e al D.Lgs. 29.5.1991 n° 178 e soddisfare le norme di buona fabbricazione. In particolare:
• metodi di standardizzazione adottati riconosciuti dal WHO nel 1998 e 2009.
• riproducibilità delle caratteristiche dei diversi lotti di prodotto;
• valutazione di efficacia per almeno uno degli allergeni offerti nei singoli lotti secondo le norme di Evidence Base Medicine (EBM) attraverso studi controllati in doppio cieco contro placebo (DBPC), oppure attraverso studio osservazionale “ben disegnato” come indicato nelle linee guida cliniche GRADE-Allergy 2009 e successive edizioni.
• riproducibilità ed omogeneità di ciascun lotto di vaccino.
B. Sulla scorta delle attuali conoscenze gli allergeni sia per uso diagnostico che terapeutico dovranno essere standardizzati. La standardizzazione deve essere riportata sulla scheda tecnica del prodotto.
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C. La scheda tecnica dei prodotti deve riportare l’indicazione della concentrazione del contenuto.
D. Ogni trattamento e/o mantenimento, anche se costituito da più flaconi, dovrà essere in confezionamento unico e contenere foglietto interno illustrativo e scheda di riordino. Sull’esterno della confezione dovranno essere riportati il nome del paziente ed il codice del prodotto.
4. Le date di scadenza dei prodotti, oggetto della fornitura, dovranno consentire l’utilizzo del prodotto per almeno sei mesi successivi alla data di consegna.
5. Sono auspicabili 3 tipologie di confezionamento.
a. Confezionamento primario
I singoli flaconi devono essere etichettati con le indicazioni quali/quantitative del contenuto. I dosaggi dovranno essere chiaramente espressi al fine di consentire una immediata identificazione quali- quantitativa del contenuto, del lotto, della scadenza e delle modalità di conservazione.
b. Confezionamento secondario
1) I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.
2) Il confezionamento secondario dovrà riportare in etichetta tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione del contenuto, il nome del paziente cui è destinato, il codice del prodotto e la scadenza.
3) Ciascun trattamento anche se costituito da più flaconi dovrà essere contenuto in un unico confezionamento secondario corredato di:
• dotazione necessaria alla somministrazione;
• foglietto illustrativo con descrizione del contenuto (la descrizione deve consentire la comprensione immediata del significato della potenza allergenica dichiarata, attraverso misure universalmente note (es. P/V), la posologia e le istruzioni per l’uso;
• schede per il riordino del trattamento;
c. Imballaggio esterno
Gli imballaggi multipli dovranno portare all’esterno tutte le indicazioni utili alla precisa individuazione del contenuto, delle condizioni di conservazione e delle avvertenze per la manipolazione.
Almeno uno dei confezionamenti deve riportare, pena esclusione, l’indicazione del medico prescrittore.
ART. 3 - QUANTITA’ DELLA FORNITURA ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l’entità della fornitura commisurata al bisogno ex art. 1560 1° comma del Codice Civile. Le quantità indicate nei documenti di gara sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa dell’Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d’acquisto regionali centralizzati od aggregazione d’acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni ARCA/CONSIP e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna
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eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l’Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione di gara.
2. Qualora nel corso del contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip S.p.A. e/o da parte dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), comprendente i prodotti del presente appalto, l'Azienda Ospedaliera procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di gara. In caso di mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, previo congruo preavviso. Lo stesso dicasi qualora le competenti autorità (es. ANAC, Agenas, ecc.) stabiliscano specifici prezzi di riferimento.
3. L’Azienda si riserva la facoltà di provvedere ad acquisti sul libero mercato di particolari partite di merci, di cui al presente capitolato, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in proporzione non superiore al 20% del totale della fornitura.
4. In attuazione dei principi sanciti dalla D.G.R. Lombardia 2633/2011, l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda ha in corso con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.
L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati idonei, l’estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti.
Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (incluse proroghe), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 3 volte l’importo a base d‘asta desumibile dalla documentazione di gara.
La durata di quest’ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.
Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le fornitura di beni e l’appalto di servizi
• A.O. “Xxxxx Xxxx” di Mantova;
• A.O. Desenzano del Garda (BS);
• A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
• A.O. “Mellino Mellini” di Chiari (BS);
• A.O. Ospedale Maggiore di Crema;
• A.O. Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo;
• A.O. Provincia di Lodi;
• A.O. Provincia di Pavia;
• A.O. Spedali Civili di Brescia;
• A.O. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (BS);
• A.O. Seriate (Bergamo);
• ASL Provincia di Brescia;
• ASL Provincia di Cremona;
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• ASL Provincia di Lodi;
• ASL Provincia di Mantova;
• ASL Provincia di Pavia;
• ASL Vallecamonica-Sebino;
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx (Bs).
ART. 4 – CAMPIONATURA
1. Nella fase di presentazione dell’offerta non è richiesta campionatura.
2. Se necessario, in sede di valutazione delle offerte, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere campionatura per un esame più approfondito degli articoli offerti.
3. La campionatura dovrà essere:
A) del tutto identica al prodotto offerto in gara ed all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
B) fornita a titolo gratuito;
C) inviata in porto franco.
4. La mancanza o l’incompleta campionatura richiesta comporterà l’automatica esclusione dalla gara, relativamente al lotto interessato.
5. La campionatura delle ditte facenti parte dell’accordo quadro resterà depositata nella sede dell’Azienda per tutta la durata del contratto. Ai campioni si farà riferimento ogniqualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.
6. La campionatura è presentata a titolo gratuito, non verrà restituita, diverrà di proprietà dell’Azienda e, per essa, non potrà essere richiesto dai concorrenti alcun compenso.
ART. 5 - GARANZIA A CORREDO DELL’ OFFERTA
1. L’offerta deve essere corredata da idonea garanzia prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, con le modalità previste dall’art. 75, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. La garanzia deve espressamente prevedere:
x. Xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c. L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
d. L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario.
3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
5. L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. Qualora il concorrente intenda beneficiare di tale possibilità, dovrà allegare alla garanzia, quale documentazione comprovante il diritto alla riduzione, la “certificazione del sistema di qualità”, rilasciata da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di Impresa, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associate.
7. Per i non aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di comunicazione della non avvenuta aggiudicazione.
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Art. 6 - OFFERTA
1. La presentazione delle offerte è disciplinata dalla lettera – invito.
2. L’offerta economica dovrà essere presentata su fac-simile (Allegato 3B) al presente Capitolato Speciale.
3. E’ possibile presentare offerta per uno o più lotti.
4. Chi presenta offerta per almeno uno dei Lotti da 18 a 20 è obbligato, pena esclusione, a presentare offerta anche per il lotto 21.
Per tale lotto è richiesto di indicare la sola percentuale di sconto che andrà applicata ai prezzi di listino delle serie di patch test presenti sul listino depositato o, se non presenti, sui listini in vigore al momento del primo utilizzo. Tale percentuale di sconto dovrà essere uguale o superiore alla media semplice tra la percentuale minima e la percentuale massima indicata nei lotti da 18 a 20 offerti. Qualora il concorrente indichi in offerta la percentuale di sconto diversa dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, il contratto prevederà la percentuale di sconto conforme a quanto richiesto.
5. Non è possibile presentare offerte alternative.
6. Per ogni Lotto cui intende partecipare, il concorrente deve individuare, tra i prodotti appartenenti a tale famiglia e presenti nel proprio listino, quello da mettere a gara.
L’idoneità verrà attribuita sulla scorta delle caratteristiche tecnico/qualitative e del prezzo di tale prodotto. L’idoneità conseguita dal prodotto messo a gara attribuirà idoneità a tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia; in caso di acquisti di questi ultimi il prezzo sarà determinato applicando al prezzo di listino di tali prodotti la percentuale di sconto indicata in offerta per il prodotto messo a gara.
7. L'offerta presentata per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deve essere relativa al dosaggio massimo previsto dalla scheda tecnica del prodotto.
8. L'offerta presentata per i Lotti 1, 2, 4 e 6 deve essere formulata presupponendo che la terapia venga effettuata per tutto l'anno.
9. L'offerta presentata per il Lotto 3 deve essere formulata per la terapia PRECOSTAGIONALE di 4 mesi secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica.
10.L'offerta presentata per il Lotto 5 deve essere formulata per la terapia di 4/6 mesi secondo gli schemi posologici contenuti nella scheda tecnica ed in ottemperanza a quanto stabilito nella Circolare di Regione Lombardia di rimborsabilità Prot. H1.2008.0046307 e successivi aggiornamenti.
11.L'offerta presentata per il Lotto 7 deve essere formulata per la terapia di 4 mesi secondo gli schemi posologici contenuti nella scheda tecnica ed a quanto stabilito nella Circolare di Regione Lombardia di rimborsabilità Prot. H1.2008.0046307 e successivi aggiornamenti.
00.Xxx xxxxx xx xxxxxxx contrattuale, ciascuna Azienda Ospedaliera procederà all’emissione di ordini esclusivamente per le quantità effettivamente necessarie, tenuto conto anche delle indicazioni regionali.
13.Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.
14.Saranno escluse le offerte con prezzo superiore alla base d’asta indicata negli Allegati 3.0, 3.A e 3.B.
15.Premesso che per il Lotto 7 (Immunoterapia sublinguale per allergeni stagionali con farmaco registrato AIC) non è prevista una base d’asta insuperabile, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare previa verifica della congruità dei prezzi sulla scorta di apposita indagine di mercato.
16.L’offerta sarà oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall’Azienda e, qualora non sia in contrasto con il presente Capitolato Speciale, diverrà per l’offerente contrattualmente impegnativa.
17.Per il resto si richiama espressamente l’art. 1 del Capitolato Generale.
Art. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
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1. Il Direttore Generale, mediante atto deliberativo, provvederà alla costituzione della Commissione Giudicatrice e del Seggio di gara.
2. Al solo Seggio di Gara saranno riservate le operazioni, in seduta pubblica, meramente formali e che non richiedano giudizi, ma dichiarazioni, constatazioni, prese d'atto e simili. Al Seggio di gara sono altresì attribuite le competenze previste dall’art. 14, comma 1, del Capitolato Generale. Alle sedute del Seggio di Gara non è obbligatoria la presenza dei componenti la Commissione Giudicatrice.
3. Alla Commissione Giudicatrice saranno riservate le operazioni connesse alla verifica dell’idoneità dei prodotti offerti, anche sulla base della visione/prova dei campioni. Per tale attività il Collegio potrà avvalersi del supporto dei reparti/servizi aziendali. La visione/prova dei prodotti in gara potrà essere demandata dalla Commissione Giudicatrice ad una propria delegazione od a personale dipendente dell’Azienda che relazionerà poi alla Commissione stessa. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, compete alla Commissione Giudicatrice anche l'attribuzione dei punteggi relativi ai fattori tecnico - qualitativi.
4. Nel rispetto dei principi di pari opportunità e di concorrenzialità, la Commissione Giudicatrice potrà convocare i concorrenti per eventuali chiarimenti, dimostrazioni ed illustrazioni relative a campioni ed elaborati tecnici; in tal caso le ditte dovranno rendersi disponibili entro il termine fissato dalla suddetta commissione.
5. L'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni economiche avverrà a cura del Seggio di Gara.
ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
1. La presente procedura è riconducibile al c.d. “Accordo quadro” disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento ai punti 5 e 6 del medesimo articolo. Di conseguenza, come già precisato in premessa, la procedura NON è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto, ma attraverso di essa si perverrà, per ciascuno dei lotti, alla selezione di più soggetti ritenuti idonei a fornire alle Aziende Ospedaliere aggiudicatrici i prodotti individuati nell’Allegato 3.A nonché gli altri prodotti, appartenenti alla medesima famiglia, presenti nei listini attuali ed in quelli futuri. Nell’ambito dei soggetti idonei, per singolo lotto, le Unità Operative destinatarie della fornitura agiranno nei modi già illustrati in premessa.
2. L'Azienda si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprirne i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
3. Distintamente per ciascun Xxxxx, si procederà alla sottoscrizione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico ed organizzativo.
4. Giudizio di idoneità per i Lotti da 1 a 20, 22 e 23:
A) FATTORI TECNICO-QUALITATIVI (punti 50)
Distintamente per ciascun lotto saranno escluse dalla procedura, e non saranno ammesse alla valutazione economica, le offerte che proporranno prodotti non riconosciuti idonei sotto il profilo tecnico/qualitativo dalla Commissione Giudicatrice in quanto non conformi a quanto previsto dall’Allegato 3.A e dall’art. 2. A tal fine, la valutazione tecnica delle offerte avverrà sulla base della documentazione presentata e dall’eventuale visione dei prodotti offerti.
Saranno attribuiti punti 50 alle offerte che, sotto il profilo tecnico-qualitativo, avranno conseguito il giudizio di idoneità in quanto in possesso delle caratteristiche previste dall’Allegato 3.A e dall’art. 2.
B) PREZZO (punti 50)
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Distintamente per ciascun lotto non saranno ammesse alla valutazione economica e, pertanto, saranno escluse dalla procedura le Ditte la cui offerta, pur idonea sotto il profilo tecnico/qualitativo, preveda un prezzo superiore alla base d’asta indicata negli Allegati 3.0, 3.A e 3.B.
Ai fini della determinazione del punteggio relativo all’elemento prezzo verrà preso in considerazione:
- il costo quadriennale complessivo (col. 5 Tabella A dell’Allegato 3.B Offerta Economica) per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- il costo complessivo quadriennale (col. 10 Tabella A dell’Allegato 3.B Offerta Economica) per i Lotti 8, 9, 10, 11, 14;
- il costo complessivo quadriennale (col. 7 Tabella A dell’Allegato 3.B Offerta Economica) per i Lotti 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23;
- il costo complessivo quadriennale (col. 9 Tabella A dell’Allegato 3.B Offerta Economica) per i Lotti 18, 19, 20.
All’offerta più bassa saranno attribuiti 50 punti; alle altre offerte sarà attribuito il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:
Offerta migliore x 50 Punteggio economico ditta considerata = -------------------------------
Offerta considerata
Il punteggio sarà calcolato fino ad un massimo di 2 decimali, con troncamento dei successivi.
C) IDONEITA’ COMPLESSIVA – punti 70
Distintamente per ciascun lotto, saranno giudicate idonee alla fornitura e, pertanto, entreranno a far parte dell’accordo quadro gli operatori economici le cui offerte avranno ottenuto un punteggio minimo di 70 punti.
5. Per il Lotto 7 (Immunoterapia sublinguale per allergeni stagionali con farmaco registrato AIC) si ribadisce quanto previsto al punto 15) dell’art. 6: la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare previa verifica della congruità dei prezzi sulla scorta di apposita indagine di mercato
6. Per quanto non previsto si richiama espressamente l’art. 14 del Capitolato Generale.
ART. 9 - RINVII
Si richiamano espressamente i seguenti articoli
• del Capitolato Generale:
Art. 2: Esclusione
Art. 5: Imprese collegate ex art. 2359 c.c., obbligo di segretezza dell’offerta, collegamento tecnico- amministrativo
Art. 14: Clausole connesse all’aggiudicazione
• del D.Lgs. n. 163/2006:
Art. 51: Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario
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TITOLO 2
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DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 10 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ciascuna Azienda Ospedaliera/Sanitaria chiederà la costituzione di una garanzia di esecuzione del contratto alle Ditte facenti parte dell’Accordo Quadro.
Trattandosi di “Accordo Quadro” l’ammontare della cauzione verrà calcolato suddividendo l’importo cauzionale complessivo del lotto, calcolato sull’offerta più bassa, per il numero dei soggetti idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia qualora l’importo della stessa sia pari od inferiore ad € 10.000,00, oppure nel caso in cui la consistenza dei crediti vantati dalla ditta sia di importo tale da garantire l’Azienda.
2. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
3. La garanzia dovrà espressamente prevedere:
x. Xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c. L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d’ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 20%. La presente previsione sostituisce lo stato di avanzamento lavori
L’ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia (vedi punto 6) e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.
Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché:
◆ non siano state definite le eventuali controversie;
◆ non sia stata liquidata l’ultima fattura;
◆ non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della garanzia posta a corredo dell’offerta.
6. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
7. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
8. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9. E' in facoltà delle Aziende di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Art. 11 - DURATA DEL CONTRATTO E XXXXXX
Capitolato Speciale Vaccini
1. Il contratto avrà una durata di mesi 48 dalla data indicata nella delibera di aggiudicazione.
2. Al termine del contratto, le ditte facenti parte dell’accordo quadro avranno l’obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del contratto stesso.
3. Le percentuali di sconto rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto (48 mesi).
4. Nel corso di vigenza contrattuale, le ditte facenti parte dell’accordo quadro si obbligano a praticare lo sconto percentuale indicato in offerta anche per i prodotti riferibili alla medesima famiglia di quelli offerti, non inclusi nel listino depositato in sede di gara, ma che verranno posti in commercio nel corso di vigenza del rapporto contrattuale. Il listino che verrà utilizzato per la determinazione del prezzo sarà quello ufficiale in vigore* al momento del primo ordine.
*Il listino a cui si fa’ riferimento è quello depositato presso la C.C.I.A.A. oppure quello ufficialmente adottato al momento dell’accordo. Pertanto, deve essere fornita apposita autocertificazione relativa alla corrispondenza tra il listino (o suo estratto) fornito e quello depositato/ufficiale; l’Azienda si riserva la facoltà di verificare tale corrispondenza, disponendo il recesso dal contratto per inadempimento qualora ne accerti la difformità.
5. I listini presentati in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per i primi 24 mesi contrattuali.
6. A partire dal 3° anno, su richiesta di uno dei contraenti, le parti potranno concordare una revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
7. La revisione dei prezzi non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta e dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l’effettivo aumento dei costi connessi alla fornitura di cui trattasi.
Art. 12 - MODALITA’ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA.
1. Le ordinazioni saranno effettuate con ordini scritti da parte dei competenti Servizi delle singole Aziende Ospedaliere e riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti.
2. In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ed in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto.
3. La merce dovrà arrivare con trasporto a carico delle Ditte con mezzi nella disponibilità delle stesse o tramite corrieri autorizzati, nei giorni feriali, sabato escluso. Gli autoveicoli dovranno rispondere alla normativa prevista per tale tipologia di trasporto.
4. Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda Ospedaliera. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali.
5. In sede di sottoscrizione del contratto ciascuna Azienda Ospedaliera/Sanitaria concorderà i luoghi di consegna e/o particolari modalità di consegna/scarico dei prodotti.
6. Per quanto non previsto, si richiama espressamente l’art. 25 del Capitolato Generale.
Art. 13 - AGGIORNAMENTO TECNICO ED ASSISTENZA POST – VENDITA
Qualora durante il periodo contrattuale vengano immessi sul mercato prodotti radicalmente innovativi rispetto a quelli aggiudicati, le società facenti parte dell’accordo quadro dovranno garantire l’aggiornamento tecnologico alle medesime condizioni economiche.
Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Capitolato Speciale Vaccini
1. Le ditte emetteranno fatture correlate agli importi offerti in gara e riferirsi ad un solo ordinativo.
Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell’ordine, il tipo e la quantità del prodotto consegnato ed il numero della bolla di consegna.
2. Il pagamento sarà effettuato a cura di FinLombarda di norma entro 60gg. dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’Azienda).
3. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.
4. Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a comunicare tramite telefax al Servizio Economico Finanziario gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Per le altre condizioni si richiama espressamente l’art. 31 del Capitolato Generale.
Art. 15 - RINVII AL CAPITOLATO GENERALE
Si richiamano espressamente i seguenti articoli:
• del Capitolato Generale: Art. 22bis: Periodo di prova;
Art. 24: Impossibilità sopravvenuta; Art. 26: Controlli sulle forniture;
Art. 30: Cessione del contratto e sub-appalto (per la parte non in contrasto con l’art. 118 D.Lgs. 163/06); Art. 32: Norme di sicurezza, responsabilità, rischi;
Art. 45bis: Cessione del credito.
• del D.Lgs. n. 163/2006: Art. 118: Subappalto.
************************** TITOLO 3
CONTESTAZIONI
Art. 16 – RINVII
Si richiamano espressamente i seguenti articoli:
• del Capitolato Generale:
Art. 33: Contestazioni e penalità relative alla fornitura di beni; Art. 36: Inadempimento e risoluzione del contratto;
• del D.Lgs. n. 163/2006:
Art. 239: Transazione; Art. 240: Accordo bonario.
**************************
TITOLO 4
Capitolato Speciale Vaccini
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 17 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Nell’ipotesi in cui un ramo d’azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, dovranno essere mantenute dal nuovo fornitore. In caso contrario il fornitore originario, si assumerà l’onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di gara e quanto preteso dal nuovo fornitore.
Per quanto non previsto si rimanda all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 18 - RISCHI DA INTERFERENZA
Il costo per rischi da interferenza è pari a zero.
Trattandosi di mera fornitura di materiali, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009, non è stato redatto il DUVRI.
Art. 19 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le informazioni complementari possono essere chieste entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di scadenza dei termini fissati nella lettera - invito per la ricezione delle offerte, a mezzo fax o PEC a:
• Rag. Xxxxx Xxxxxxxxx - Servizio Provveditorato - Tel. 000.0000000 – fax 000.0000000 – Pec: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx.
Art. 20 - RINVII
Si richiamano espressamente i seguenti articoli
• del Capitolato Generale:
Art. 38: Vendita su campione; Art. 39: Antimafia;
Art. 40: Stipulazione del contratto; Art. 41: Spese contrattuali;
Art. 42: Modifiche istituzionali;
Art. 43: Applicazione legge 675/1996; Art. 44: Diritto di accesso agli atti; Art. 46: Forza maggiore;
Art. 48: Norme generali e di rinvio.
• del D.Lgs. n. 163/2006:
Art. 140: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
Il presente Capitolato si compone altresì di n. 3 allegati, costituenti parte integrante e sostanziale e denominati:
➢ Allegato 3.0 – Xxxxxx Xxxxx
➢ Allegato 3.A – Fabbisogni
➢ Allegato 3.B - Offerta economica