Contract
Versione del 25 gennaio 2016
Condizioni generali di contratto per la restituzione di invii – ivi comprese le cartoline postali – affidati dai clienti mittenti ad altri Operatori postali e rinvenuti nella rete di Poste Italiane
ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le presenti Condizioni Generali di contratto (d’ora innanzi “CGC”), unitamente ai documenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto (di seguito, “Contratto”) e regolano le modalità di restituzione degli invii – ivi comprese le cartoline postali – (di seguito “Invii”) affidati dai clienti mittenti ad altri operatori postali (di seguito “AO” o “Operatore”) e rinvenuti nella propria rete da Poste Italiane (di seguito “Poste”) - fornitore del Servizio Postale Universale ai sensi degli artt. 3 e 23 del D.Lgs. 261/199, come modificato dal D.L. 58/2011.
1.2 Le CGC sono redatte in esecuzione di quanto disposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “AGCOM”), in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, della Delibera n. 385/13/CONS del 20/06/2013 di approvazione delle “Condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale” (artt. 18) e dalla Delibera n. 621/15/CONS del 05/11/2015 (di seguito “Delibera”) recante le “Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane”, verso la quale pende ricorso di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale proposto da Poste stessa.
1.3 L’art. 18 sopra citato prevede puntualmente che “gli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane sono restituiti all'operatore, secondo condizioni, termini e modalità stabilite in accordo tra le parti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri mittenti e quelle per la restituzione degli invii all'operatore concorrente”.
1.4 La Delibera ha previsto, inoltre, che Poste debba riformulare e pubblicare le condizioni generali di contratto che regolano la restituzione degli invii di altri AO e rinvenuti nella propria rete disponendo circa:
a) modalità di restituzione degli invii dell’ AO all’indirizzo indicato dal medesimo;
b) il ritiro presso tutti i Centri di Meccanizzazione Postale (di seguito “CMP”);
c) ovvero presso uno o più CMP;
d) prezzi differenziati a seconda delle casistiche sub a), b) e c).
1.5 La Delibera stabilisce, altresì, che Poste è tenuta a segnalare all’AGCOM i nominativi degli AO che non provvedono o provvedono in ritardo al ritiro dei propri invii.
1.6 La violazione delle disposizioni e delle tempistiche previste dalle procedure per la restituzione degli invii, ove determinino un “ingiustificato e grave disagio all’utenza” costituiscono, inoltre, violazione degli obblighi connessi all’espletamento del servizio postale, sanzionabili dall’AGCOM e possono comportare, laddove reiterate, la sospensione o la revoca del titolo abilitativo
1.7 Con l’accettazione delle CGC, l’AO dichiara di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo allo svolgimento del servizio postale ivi riportato.
1.8 Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti: All.1: Scheda Cliente
All.2: Layout degli invii per i quali si richiede la restituzione ( comprensivo di affrancatura, loghi, ed ogni altro segno distintivo volto ad identificare puntualmente l’AO)
All. 3: Schema garanzia fideiussoria
ART. 2- OGGETTO
2.1 Le presenti CGC disciplinano le condizioni giuridiche ed economiche di restituzione da parte di Poste all’AO degli Invii caratterizzati da affrancatura/layout indicati nell’Allegato 2 - affidati a quest’ultimo dai propri clienti mittenti e rinvenuti nella rete di Poste (di seguito “Servizio”).
2.2 Resta sin d’ora inteso che le presenti CGC non disciplinano in alcun modo la prestazione di servizi di accettazione, raccolta, smistamento e recapito che restano regolati da separati atti contrattuali.
2.3 In conformità a quanto stabilito dalla Delibera sopra citata - non sono oggetto, delle presenti CGC gli Invii attribuibili ad AO che non abbiamo sottoscritto preventivamente il Contratto; tali invii saranno, conseguentemente, trattati da Poste secondo le previsioni di cui all’art. 17 delle Condizioni Generali del Servizio Postale Universale.
ART. 3 - EFFICACIA, DURATA E RECESSO
3.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, l’AO dovrà restituire a Poste debitamente sottoscritta l’accettazione della relativa proposta contrattuale, comprensiva della Scheda Cliente (All.1) e degli ulteriori documenti di cui all’art.1.8.
3.2 Il presente Contratto sarà efficace, di norma, dal 15° giorno successivo a quello del suo perfezionamento al fine di consentire a Poste di porre in essere le attività operative propedeutiche alla esecuzione dello stesso.
3.3 Il Servizio sarà erogato per 12 mesi dal perfezionamento del Contratto che sarà rinnovato tacitamente, di anno in anno, salvo motivata disdetta di una delle Parti da comunicarsi, per iscritto, con un anticipo di almeno 30 giorni lavorativi agli indirizzi indicati nella Scheda Cliente.
3.4 Le Parti potranno, altresì, recedere per giustificato motivo dal presente Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni lavorativi da inoltrarsi agli indirizzi riportati nella Scheda Cliente.
3.5 Resta inteso che la disdetta ed il recesso di cui ai precedenti artt. 3.3 e 3.4 non potranno essere esercitati in violazione di quanto stabilito da provvedimenti normativi/regolatori/giudiziari.
3.6 Successivamente alla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo, trovetrà applicazione quanto disposto al precedente articolo 2.3 .
ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE
4.1 L’Operatore è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza, ai sensi e per gli effetti delle presenti CGC e dei relativi allegati ed, in particolare, quelle di seguito indicate:
a) adottare ogni misura idonea ad evitare il fenomeno dell’immissione degli Invii nella rete di Poste effettuata direttamente, da parte dei propri clienti mittenti e/o da terzi interessati nella fase di postalizzazione;
b) impartire disposizioni puntuali ai propri clienti mittenti - anche attraverso il proprio sito web - finalizzate a non consentire l’utilizzo improprio delle cassette di impostazione di Poste da parte degli stessi;
c) porre in essere ogni attività necessaria per impedire l’eventuale confusione tra l’AO e Poste, anche in riferimento ai propri punti di accesso ed ai singoli servizi erogati, garantendo, in ogni caso, la piena riconoscibilità dei propri Invii, marchi e segni distintivi. Con particolare riferimento al termine “francobollo/stamps”, l’AO si impegna a non contravvenire a quanto previsto dal D. Lgs 261/99 e dalla Convenzione UPU;
d) fornire a Poste contestualmente alla sottoscrizione del Contratto il layout dei propri invii (comprensivo di affrancatura/loghi e segni distintivi con specifico riferimento alla zona di “affrancatura” - all. 2) impegnandosi, altresì a comunicare per iscritto e con un preavviso di
almeno 30 giorni lavorativi a Poste ogni eventuale modifica di quanto riportato nell’allegato 2, assumendo ogni relativa responsabilità;
e) agire in forza di apposita autorizzazione scritta rilasciata dai propri clienti mittenti nell’ambito dei rapporti contrattuali in essere con questi ultimi, assumendo ogni relativa responsabilità e manlevando Poste da eventuali pretese da parte dei propri clienti mittenti;
f) esibire a Poste, in caso di contestazione da parte dei clienti mittenti, ogni utile ed idonea documentazione atta a comprovare la legittimazione dell’Operatore a ricevere gli Invii; Resta sin da ora inteso che nel caso di rinvenimento nelle rete di Poste di cartoline postali le stesse saranno restituite direttamente all’AO che dichiara di agire per conto dei propri clienti mittenti. g) rispettare quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/09 recante “disposizioni in ordine all'identificazione dell'operatore postale sugli invii e la relativa modulistica”;
h) provvedere al pagamento dei corrispettivi previsti nel successivo art. 6 con le modalità e secondo le tempistiche ivi indicate. Resta inteso che, ove l’Operatore rifiutasse di ricevere o ritirare gli Invii, lo stesso dovrà riconoscere comunque a Poste i corrispettivi previsti per il Servizio. In tal caso, Poste, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera informerà l’AGCOM per l’adozione di ogni idoneo provvedimento da parte della stessa;
i) ricevere o ritirare gli Invii presso l’indirizzo comunicato a Poste o il Centro / Centri indicati ai fini della restituzione degli stessi entro 15 giorni dalla comunicazione di Poste;
l) mettere a disposizione di Xxxxx un proprio referente riportato nella Scheda Cliente;
m) comunicare a Poste eventuali variazioni dei dati riportati nella Scheda Cliente ed in ogni caso l’eventuale cessazione del titolo abilitativo entro 5 giorni solari dalla variazione/cessazione stessa, al fine di consentire a Poste di porre in essere i necessari adempimenti.
ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DI POSTE
5.1 Poste si obbliga ad eseguire puntualmente, nei confronti dell’AO contrattualizzato e dell’Agcom tutte le attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti CGC e dei relativi allegati, ed in particolare quelle di seguito indicate:
a) fornire all’Operatore almeno ogni 15 giorni solari, apposita comunicazione recante l’indicazione del numero degli Invii rinvenuti e l’importo dovuto per la restituzione degli stessi, secondo i termini e modalità di pagamento di cui all’art. 6.4;
b) inviare o rendere disponibili all’Operatore, previa attestazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’AO ai sensi dell’art.6.4, presso l’indirizzo riportato nella Scheda Cliente, la corrispondenza identificata dai layout di cui all’Allegato 2,
c) comunicare all’Agcom le fattispecie di cui all’ art. 4.3 della Delibera
ART. 6 - CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta:
a) 0,60 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP
b) 0,65 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP
c) 0.75 € /invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP
d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO.
Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati, applicandoli anche retroattivamente agli Invii già restituiti all’AO ove la Delibera venisse annullata, sospesa dall’AGCOM o dagli Organi Giudiziari, ovvero in ogni altro modo, modificata dall’AGCOM.
6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co. 1, n. 16 del DPR n°633/72.
6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente.
6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione.
A tale scopo Poste invierà via fax o mail, antecedentemente alla restituzione degli Invii, la comunicazione di cui all’art. 5.1 a).
L’evidenza dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla struttura referente indicata nella medesima comunicazione, entro 1 giorni dalla data stessa. Il pagamento potrà essere effettuato con bollettino postale, bonifico o postagiro e la relativa ricevuta dovrà essere esibita a mezzo fax o posta elettronica, come indicato nella comunicazione medesima.
6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto/ritardato pagamento dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all’art. 6.4 Poste comunicherà l’inadempimento dell’AO ad AGCOM per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
6.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l’AO riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.
6.7 A decorrere dall’anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della Delibera, qualora al termine di un dato anno contrattuale (T1) i volumi dell’AO rinvenuti nella rete di Poste risultassero inferiori del 20% rispetto a quelli rinvenuti nell’anno contrattuale precedente (T0), Poste applicherà una riduzione del 4% rispetto alle tariffe standard relative alle specifiche modalità di restituzione di cui all’art. 6.1. L’ammontare complessivo dello sconto sarà comunicato da Poste all’AO entro 60 gg dal termine dell’anno contrattuale di riferimento (T1) e riconosciuto a titolo di compensazione sulle somme dovute nell’anno in corso (T2), ossia successivo a quello di riferimento T1. Il suddetto meccanismo trova applicazione esclusivamente nel caso in cui gli invii rinvenuti siano in numero almeno pari a 10.000.
ART. 7 - GARANZIE
7.1 A garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l’AO si impegna a consegnare su richiesta di Poste - entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta da inviare a mezzo Raccomandata A.R - garanzia bancaria o assicurativa a favore di Poste stessa (sulla base del modello predisposto all’allegato 3), di un importo annuo in relazione ai termini di pagamento, al valore dei volumi annui dell’AO nonché ed alla capacità creditizia di quest’ultimo.
Detta garanzia dovrà avere una durata pari a sei mesi oltre la scadenza del Contratto stesso (originaria o rinnovata).
In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, l’AO si impegna a consegnare a Poste,
entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, l’AO provvederà ad integrare la stessa fino all’ammontare originario, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
7.2 Nel caso in cui i volumi dell’AO rinvenuti risultassero superiori a quelli considerati ai fini del calcolo del valore della garanzia di cui al precedente art. 7.1, Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l’integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, l’AO si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste
entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
8.1 Il Contratto si intenderà risolto di diritto ex articolo 1456 cod. civ.:
- qualora l’Operatore non risulti più in possesso, per qualsivoglia ragione, di titoli abilitativi necessari alla fornitura dei servizi postali, anche in via temporanea a seguito di provvedimento sanzionatorio dell’AGCOM ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 261/1999 e della Delibera 128/15/Cons;
- in caso di mancato, parziale pagamento ovvero di ritardato pagamento di non scarsa importanza a Poste dei corrispettivi di cui al precedente art. 6;
- in caso di mancato rilascio/integrazione della fideiussione di cui al precedente art. 7;
- in caso di inadempimento all’obbligo di ritirare gli Invii presso l’indirizzo o il Centro / Centri previsti ai fini della restituzione entro le tempistiche indicate nella Scheda Cliente.
ART.9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
9.1 Le Parti si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell’altra parte, cui siano venute a conoscenza, anche per il tramite dei propri dipendenti, per qualsivoglia ragione legata all’applicazione delle presenti condizioni. Sono fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, o che siano già state portate a conoscenza dell’altra parte da terzi a valido titolo, per le quali è richiesta, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione alla controparte e/o siano fornite all’AGCOM ovvero a qualsiasi altra Autorità. E' esclusa, comunque, la duplicazione o riproduzione o asportazione di documentazione dell’altra parte, fatte salve le documentazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni oggetto delle presenti condizioni. Gli obblighi suddetti permarranno per un periodo di cinque anni successivi alla data di scadenza del presente contratto. Per “dipendenti” dell’AO si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, i fornitori e subfornitori e qualunque terzo che con l’AO abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
ART. 10 - MODIFICHE E DIVIETO DI CESSIONE
10.1 Poste per sopravvenute esigenze tecnico operative e gestionali, si riserva il diritto di variare quanto previsto nelle presenti CGC e negli allegati. In particolare, in relazione all’andamento dei costi di erogazione del servizio, dei volumi degli Invii complessivamente rinvenuti nella rete di Poste nonché delle condizioni economiche della posta ordinaria, Poste si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche di cui al presente Contratto.
10.2. Le variazioni saranno comunicate all’AO mediante pubblicazione delle nuove condizioni generali di contratto sul sito internet di Poste, che verrà effettuata almeno 30 giorni prima dell’applicazione delle stesse. L’AO, se non intende accettare le variazioni, potrà recedere dal Contratto entro i successivi 15 gg, dandone comunicazione scritta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di Poste indicato per le comunicazioni, fermo restando l’obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti – anche a titolo di conguaglio - per attività effettuate fino alla data del recesso. Resta inteso che tale recesso non potrà essere esercitato in violazione di obblighi normativi/regolatori/giudiziari pro tempore vigenti.
10.3 In mancanza di tale comunicazione da parte dell’AO, le variazioni si intenderanno accettate.
10.4 Resta inteso tra le Parti che eventuali variazioni della normativa e della regolamentazione di settore e/o di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria aventi ricadute sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le modifiche alle tariffe di posta ordinaria, saranno automaticamente recepite.
10.5 Il presente Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le Parti.
ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito del trattamento dei dati personali dei clienti mittenti connessi all’espletamento delle attività previste dal presente Contratto, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali al solo fine di dare esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto e all’adempimento dei connessi obblighi normativi/regolatori.
I Dati Personali verranno trattati dalle Parti nel rispetto del D.lgs. 196/2003 con mezzi cartacei, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ed
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle stesse. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dai rispettivi Titolari o dai Responsabili per il trattamento, ove nominati, ed opereranno sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dagli stessi impartite. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure tecniche ed organizzative di cui agli artt. 31 – 36 del D.Lgs.196/2003, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la prestazione dei servizi e per la conservazione dei dati.
ART.12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1 Per quanto non specificamente previsto dal presente Contratto, si applica la legge italiana.
12.2 Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del presente Contratto, le Parti indicano come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART.13 - CLAUSOLE FINALI
13.1 Xxxxx inteso che la conclusione del presente Xxxxxxxxx non costituisce né può essere interpretata in alcun modo come atto di transazione o acquiescenza o rinunzia da parte di Poste in relazione alla Delibera.
Poste Italiane S.p.A.